Legge 23 dicembre 1997, n. 454. Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto. (Art. 11 - Modifiche al codice della strada).(GU n.19 del 24-1-1998)
Alla direzione generale dell'ANAS All'AISCAT - Associazione autostrade e trafori Alle amministrazioni regionali e province autonome Alle Amministrazioni provinciali Al Ministero dell'interno - Dipartimento polizia stradale Al Ministero dei trasporti - Gabinetto Al Comando generale dell'Arma dei carabinieri Al Comitato centrale albo nazionale autotrasportatori Nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1997 e' stata pubblicata la legge 23 dicembre 1997, n. 454, recante: "Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalita'". L'art. 11 introduce modifiche al codice della strada ed in particolare all'art. 10 relativo alla circolazione dei veicoli e dei trasporti eccezionali; argomento di competenza di questo Ministero in quanto attinente sia alla sicurezza della circolazione stradale, sia all'usura ed alla manutenzione delle infrastrutture stradali. In ordine alla portata delle disposizioni introdotte e' necessario fare alcune precisazioni. Occorre premettere che tutti i veicoli che, compreso il proprio carico, rispettano le dimensioni e le masse stabilite rispettivamente dagli articoli 61 e 62 del codice sono liberi di circolare su tutte le strade salvo limitazioni locali indicate con l'apposita segnaletica. Nel caso in cui i veicoli, compreso il proprio carico, eccedono i suddetti limiti si configura, sotto determinate condizioni, la fattispecie dei veicoli e dei trasporti eccezionali, disciplinati dall'art. 10 del codice e la cui circolazione e' subordinata, ai sensi del comma 6 dello stesso articolo, al rilascio di una specifica autorizzazione. Lo stesso comma 6 prevede esplicitamente le tipologie di veicoli eccezionali non soggetti ad autorizzazione ed il successivo comma 7 estende l'esenzione dal regime autorizzativo ai veicoli classificati mezzi d'opera nei limiti del rispetto di determinate condizioni. Le modifiche introdotte dall'art. 11 della legge n. 454/1997 hanno ridefinito, alla lettera a) del comma 1, la tipologia di trasporto in condizioni di eccezionalita' individuata dal comma 2, lettera b) dell'art. 10 del codice, estendendone l'applicazione. La successiva lettera b) dello stesso comma 1 prevede che per i suddetti veicoli, nel caso di percorsi ripetitivi e sagome costanti, "l'autorizzazione alla circolazione si intende concessa con il pagamento di un indennizzo forfetario ...". Tale formulazione non puo' essere intesa come esenzione per gli stessi veicoli del titolo autorizzativo previsto dal comma 6 dello stesso art. 10, ma unicamente come definizione della modalita' di pagamento dell'indennizzo d'usura e della quantificazione dello stesso. Peraltro, laddove il legislatore ha inteso esentare determinate categorie di veicoli dall'autorizzazione lo ha fatto esplicitamente, al comma 6 ed al comma 7 dello stesso art. 10, con l'espressa menzione "non sono soggetti ad autorizzazione". Poiche' nel caso in esame non vi e' alcuna menzione di esenzione dall'autorizzazione deve ritenersi che resti in vigore l'obbligo che i trasporti in condizioni di eccezionalita', definiti dalla nuova formulazione del comma 2, lettera b), dell'art. 10 del codice, per circolare siano in possesso di un titolo autorizzativo. Ne' la ricevuta del pagamento di un indennizzo forfetario puo' costituire titolo autorizzativo in quanto lo stesso e' espressione di una volonta' dell'amministrazione concedente che viene manifestata a seguito di un procedimento autorizzativo che ha inizio con la richiesta dell'interessato. L'espressione considerata va pertanto intesa nel senso che l'autorizzazione va subordinata al pagamento di un importo forfetario. Peraltro una diversa interpretazione della norma comporterebbe delle gravi ripercussioni in ordine alla sicurezza della circolazione stradale ed ancorpiu' in ordine alla stabilita' delle opere d'arte. Cio' in quanto, in assenza di una specifica autorizzazione per ciascun trasporto, si avrebbe la circolazione di un numero indefinito di veicoli di massa fino a 108 t (il limite legale fissato dall'art. 62 del codice e' di 44 t) senza che nessuno abbia verificato l'idoneita', delle opere d'arte e delle pavimentazioni stradali interessate, a sopportare le sollecitazioni dinamiche impresse dai suddetti veicoli. Peraltro la nuova formulazione della lettera b) del comma 2 dell'art. 10, ha eliminato: la previsione che per il trasporto di almeno uno degli elementi sia necessario l'uso di un veicolo eccezionale; il limite di tre elementi trasportabili; l'indivisibilita' degli elementi oggetto del trasporto. Tali modifiche ampliano l'utilizzo di veicoli e trasporti eccezionali fino ad una massa di 108 t per qualunque tipo di trasporto, e l'esenzione dal regime autorizzativo, senza alcuna forma di controllo, eliminerebbe di fatto ogni disciplina della circolazione dei veicoli e dei trasporti eccezionali, con conseguenze gravi sulla sicurezza della circolazione stradale e sulla usura delle opere d'arte e delle infrastrutture stradali. Un ulteriore elemento che conforta l'interpretazione che i trasporti in condizioni di eccezionalita' definiti dalla nuova formulazione del comma 2, lettera b), dell'art. 10 del codice, sono soggetti a specifica autorizzazione e' fornito dalla direttiva comunitaria 96/53/CE del 25 luglio 1996, che si allega in copia, la quale, all'art. 4, comma 3, stabilisce che i veicoli eccezionali per dimensioni "possono essere ammessi a circolare unicamente se provvisti di autorizzazioni speciali rilasciate, senza discriminazioni, dalle autorita' competenti ... allorche' detti veicoli trasportano o sono destinati al trasporto di carichi indivisibili". Pertanto la formulazione dell'art. 11 della legge n. 454/1997, laddove fosse interpretata come esenzione dall'autorizzazione, sarebbe in contrasto con la suddetta direttiva comunitaria e quindi non operante. Per quanto attiene all'indennizzo forfetario di cui al comma 2-bis dell'art. 10 del codice, comma introdotto dall'art. 11, comma 1, lettera b), della legge n. 454/1997, lo stesso deve essere corrisposto con le modalita' indicate all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, nell'ipotesi di valutazione convenzionale dell'indennizzo. La ripetitivita' dei percorsi e la similitudine delle sagome di carico, richieste come presupposto del pagamento con indennizzo forfetario dal suddetto comma 2-bis, mentre per le autorizzazioni periodiche sono implicite nella loro definizione, per le autorizzazioni multiple o singole devono essere dichiarate dal richiedente l'autorizzazione all'atto di ciascuna richiesta formulata nel corso dell'anno, e verificate dall'ente competente per il rilascio. Il Ministro: Costa