Modificazione al regolamento di cui all'art. 3 delle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia S.p.a.(GU n.21 del 27-1-1998)
La Consob e la Banca d'Italia hanno approvato il nuovo testo dell'art. 8 del regolamento di cui all'art. 3 delle disposizioni concernenti l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento della Cassa di compensazione e garanzia S.p.a. L'art. 8 del regolamento e' sostituito dal seguente: Art. 8. Quote e commissioni 1. Le quote fisse annuali di adesione sono stabilite in L. 36.000.000 per gli aderenti generali, in L. 18.000.000 per gli aderenti individuali e in L. 6.000.000 per gli aderenti indiretti. 2. L'importo delle commissioni di clearing dovute alla Cassa da ciascun aderente e' fissato in: L. 700 per ogni contratto futures su titoli di Stato stipulato sul mercato; L. 1.200 per ogni contratto d'opzione sui futures su titoli di Stato stipulato sul mercato; L. 700 per ogni contratto futures su RIBOR ad un mese stipulato sul mercato. Transitoriamente, fino al 30 giugno 1998 tale commissione e' pari a L. 300; L. 700 per ogni contratto futures su Indice di Borsa MIB 30 stipulato sul mercato; L. 1.200 per ogni contratto d'opzione su Indice di Borsa MIB 30 stipulato sul mercato; L. 200 per ogni contratto d'opzione ISO alpha stipulato sul mercato. 3. La commissione dovuta alla Cassa per la copertura dei costi di gestione dei titoli costituiti a garanzia a norma del successivo art. 14 e' pari allo 0,02% per mese o frazione di mese, calcolato sul saldo massimo dei titoli depositati da ciascun aderente nel mese di riferimento in ciascun conto. 4. La commissione dovuta alla Cassa da ciascun aderente per l'esercizio di ogni contratto d'opzione e' pari a: L. 1.200 per ogni opzione sui futures su titoli di Stato; L. 1.200 per ogni opzione su Indice di Borsa MIB 30; L. 200 per ogni opzione ISO alpha .