Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale(GU n.23 del 29-1-1998)
Con decreto ministeriale n. 23864 del 5 dicembre 1997, e' autorizzata, per il periodo dal 23 agosto 1996 al 22 agosto 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bertucci Bruno, con sede in Lamezia Terme (Catanzaro) e unita' di Lamezia Terme (Catanzaro), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31,60 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 7 unita', su un organico complessivo di n. 49 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bertucci Bruno, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 23865 del 5 dicembre 1997, e' autorizzata, per il periodo dal 4 settembre 1996 al 3 settembre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bertucci Bruno, con sede in Lamezia Terme (Catanzaro) e unita' di Lamezia Terme (Catanzaro), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 39 ore settimanali a 30,80 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 42 unita', su un organico complessivo di n. 49 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bertucci Bruno, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 23866 del 5 dicembre 1997, e' autorizzata, per il periodo dal 5 maggio 1997 al 4 maggio 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. FRA/PRO, con sede in Gallarate (Varese) e unita' di Gallarate (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 44 unita', di cui 3 lavoratori parttime da 20 a 16 ore medie settimanali, su un organico complessivo di n. 53 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. FRA/PRO, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 23867 del 5 dicembre 1997, e' autorizzata, per il periodo dal 7 luglio 1997 al 6 luglio 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plasteco Milano, con sede in Milano e unita' di Senago (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 20 unita', su un organico complessivo di n. 48 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Plasteco Milano, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 23868 del 5 dicembre 1997, e' autorizzata, per il periodo dal 30 giugno 1997 al 29 giugno 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Chiarelli Valter e Aurelio, con sede in Milano e unita' di Milano, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 8 unita', su un organico complessivo di n. 14 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Chiarelli Valter e Aurelio, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 23869 del 5 dicembre 1997, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna e unita' di Benevento, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 ore a 26,24 ore medie settimanali per 124 unita', su 136 in organico, per il periodo dal 1 novembre 1995 al 31 ottobre 1996. Con decreto ministeriale n. 23870 del 5 dicembre 1997, e' autorizzata, per il periodo dal 1 maggio 1995 al 30 aprile 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli confezioni, con sede in Verano Brianza (Milano) e unita' di Verano Brianza (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 14 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 294 unita', su un organico complessivo di n. 422 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Redaelli confezioni, a corrispondere i particolari benefici previsto dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13, dell'art. 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale n. 23871 del 5 dicembre 1997, e' autorizzata, per il periodo dal 3 ottobre 1994 al 2 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impresa di costruzioni ingegneri Giovannini e Micheli, con sede in Roma e unita' di Roma, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 13 unita', su un organico complessivo di n. 24 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impresa di costruzioni ingegneri Giovannini e Micheli, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale n. 23872 del 5 dicembre 1997, e' autorizzata, per il periodo dal 15 aprile 1997 al 14 aprile 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.O.E.F., con sede in Empoli (Firenze) e unita' di Empoli (Firenze), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore massime settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 28 unita', su un organico complessivo di n. 30 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.O.E.F., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 23897 del 12 dicembre 1997, e' autorizzata, per il periodo dal 1 settembre 1997 al 31 agosto 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.T.M. Manifattura tessuti Milano, con sede in Milano e unita' di Rho (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali di cui da un minimo di 24 ore lavorate (3 giorni su 5) ad un massimo di 32 ore lavorate (4 giorni su 5) nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 74 unita', su un organico complessivo di n. 254 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. M.T.M. Manifattura tessuti Milano, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 23898 del 12 dicembre 1997, e' autorizzata, per il periodo dal 13 ottobre 1997 al 12 ottobre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Camiceria di Galliate, con sede in Galliate (Novara) e unita' di Galliate (Novara), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a n. 30 unita', su un organico complessivo di n. 39 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Camiceria di Galliate, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 23899 del 12 dicembre 1997, e' autorizzata, per il periodo dal 28 settembre 1997 al 27 settembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Girmi, con sede in Omegna (Novara) e unita' di Omegna (Novara), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 22 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 124 unita', su un organico complessivo di 168 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Girmi, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 23900 del 12 dicembre 1997, e' autorizzata, per il periodo dal 1 aprile 1997 al 31 marzo 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. NOV.EL, con sede in Milano e unita' di Pero (Milano) e Roma, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 23 unita', su un organico complessivo di 28 unita'. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 29 ottobre 1997, n. 23633. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. NOV.EL, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 23901 del 12 dicembre 1997, e' autorizzata, per il periodo dal 1 giugno 1997 al 30 maggio 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alfano Vincenzo, con sede in Bagheria (Palermo) e unita' di Messina e Palermo, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 169 unita', su un organico complessivo di 279 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Alfano Vincenzo, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 23902 del 12 dicembre 1997, e' autorizzata, per il periodo dal 5 maggio 1997 al 4 maggio 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.CO.B., con sede in Catania e unita' di Catania, via Galermo n. 156, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 8 unita', su un organico complessivo di 52 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.CO.B., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 23903 del 12 dicembre 1997, e' autorizzata, per il periodo dal 24 ottobre 1995 al 23 ottobre 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.M.A. - Supermercati alimentari, con sede in Rozzano Milanofiori (Milano) e unita' di Colleferro (Roma), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28,70 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 23 unita', di cui 2 parttime da 24 a 17,20 ore medie settimanali e 2 parttime da 20 a 14,40 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 2389 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.M.A. - Supermercati alimentari, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale n. 23919 del 19 dicembre 1997, e' autorizzato, per il periodo dal 1 dicembre 1996 al 1 novembre 1997, l'incremento dal 60 al 70% del trattamento di integrazione salariale, gia' concesso sulla base del decreto ministeriale n. 22838 del 30 maggio 1997, ai sensi dell'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Camiceria G. Mel di Meloni G. Battista & C., con sede in Legnano (Milano) e unita' di Legnano (Milano). L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Camiceria G. Mel di Meloni G. Battista & C., a corrispondere il particolare beneficio previsto dall'art. 9,comma 25, lettera d), della legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti delle risorse finanziarie statuite con decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 e poste a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4, dell'art. 1 della citata legge n. 608/1996, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 10 marzo 1997, registrato dalla Corte dei conti in data 1 aprile 1997, registro n. 1, foglio n. 35. Con decreto ministeriale n. 23920 del 19 dicembre 1997, e' autorizzato, per il periodo dal 1 dicembre 1996 al 31 marzo 1997, l'incremento dal 60 al 70% del trattamento di integrazione salariale, gia' concesso sulla base del decreto ministeriale n. 21944 del 9 gennaio 1997, ai sensi dell'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Novico, con sede in Ascoli Piceno e unita' di Ascoli Piceno (zona industriale Marino del Tronto). L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Novico, a corrispondere il particolare beneficio previsto dall'art. 9, comma 25, lettera d), della legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti delle risorse finanziarie statuite con decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 e poste a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4, dell'art. 1 della citata legge n. 608/1996, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto minsiteriale del 10 marzo 1997, registrato dalla Corte dei conti in data 1 aprile 1997, registro n. 1, foglio n. 35. Con decreto ministeriale n. 23921 del 19 dicembre 1997, e' autorizzato, per il periodo dal 1 dicembre 1996 al 7 novembre 1997, l'incremento dal 60 al 70% del trattamento di integrazione salariale, gia' concesso sulla base del decreto ministeriale n. 22908 del 12 giugno 1997, ai sensi dell'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzificio di Parabiago Mario Re Depaolini, con sede in Parabiago (Milano) e unita' di Parabiago (Milano). L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzificio di Parabiago Mario Re Depaolini, a corrispondere il particolare beneficio previsto dall'art. 9, comma 25, lettera d), della legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti delle risorse finanziarie statuite con decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 e poste a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4, dell'art. 1 della citata legge n. 608/1996, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 10 marzo 1997, registrato dalla Corte dei conti in data 1 aprile 1997, registro n. 1, foglio n. 35. Con decreto ministeriale n. 23922 del 19 dicembre 1997, e' autorizzato, per il periodo dal 1 dicembre 1996 al 31 gennaio 1997, l'incremento dal 60 al 70% del trattamento di integrazione salariale, gia' concesso sulla base del decreto ministeriale n. 22470 del 21 marzo 1997, ai sensi dell'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cementi della Lucania, con sede in Potenza e unita' di Potenza. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cementi della Lucania, a corrispondere il particolare beneficio previsto dall'art. 9, comma 25, lettera d), della legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti delle risorse finanziarie statuite con decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 e poste a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4, dell'art. 1 della citata legge n. 608/1996, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto minsiteriale del 10 marzo 1997, registrato dalla Corte dei conti in data 1 aprile 1997, registro n. 1, foglio n. 35. Con decreto ministeriale n. 23923 del 19 dicembre 1997, e' autorizzato, per il periodo dal 1 dicembre 1996 al 1 maggio 1997, l'incremento dal 60 al 70% del trattamento di integrazione salariale, gia' concesso sulla base del decreto ministeriale n. 23317 del 7 agosto 1997, ai sensi dell'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. De Lieto costruzioni generali, con sede in Napoli e unita' di Napoli. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. De Lieto costruzioni generali, a corrispondere il particolare beneficio previsto dall'art. 9, comma 25, lettera d), della legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti delle risorse finanziarie statuite con decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 e poste a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4, dell'art. 1 della citata legge n. 608/1996, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 10 marzo 1997, registrato dalla Corte dei conti in data 1 aprile 1997, registro n. 1, foglio n. 35. Con decreto ministeriale n. 23924 del 19 dicembre 1997, e' autorizzato, per il periodo dal 1 dicembre 1996 al 1 maggio 1997, l'incremento dal 60 al 70% del trattamento di integrazione salariale, gia' concesso sulla base del decreto ministeriale n. 23317 del 7 agosto 1997, ai sensi dell'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. De Lieto costruzioni generali, con sede in Napoli e unita' di Roma e San Vittore nel Lazio (Frosinone). L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. De Lieto costruzioni generali, a corrispondere il particolare beneficio previsto dall'art. 9, comma 25, lettera d), della legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti delle risorse finanziarie statuite con decreto ministeriale del 24 dicembre 1996 e poste a carico del Fondo per l'occupazione di cui al comma 4, dell'art. 1 della citata legge n. 608/1996, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 10 marzo 1997, registrato dalla Corte dei conti in data 1 aprile 1997, registro n. 1, foglio n. 35.