UNIVERSITA' DI UDINE POLICLINICO UNIVERSITARIO

DECRETO RETTORALE 18 dicembre 1997 

  Modificazioni     al      regolamento     didattico     provvisorio
dell'Universita'.
(GU n.28 del 4-2-1998)

                             IL RETTORE
  Visto lo statuto di  autonomia dell'Universita' di Udine pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 1994;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n.
298, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto il decreto rettorale del 12 gennaio 1994;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito in legge
2 gennaio 1936, n. 78;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto il  decreto rettorale del  31 ottobre 1995,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale  del 12 dicembre  1995, n. 289, che  ha modificato
l'ordinamento  didattico della  facolta' di  agraria dell'Universita'
degli studi  di Udine  istituendo, tra l'altro,  il corso  di diploma
universitario   in  "tecnologie   alimentari"  con   orientamento  in
viticoltura ed enologia;
  Visto  il decreto  del Ministero  dell'universita' e  della ricerca
scientifica  e  tecnologica  dell'8  agosto  1996,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale dell'8 ottobre 1996, n. 236, con il quale e' stato
soppresso e sostituito l'ordinamento didattico del corso di laurea in
"scienze  delle produzioni  animali"  di cui  alla tabella  didattica
XXXI-ter,  che  muta denominazione  in  "scienze  e tecnologie  delle
produzioni animali";
  Visto  il decreto  del Ministero  dell'universita' e  della ricerca
scientifica  e  tecnologica del  4  novembre  1996, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale  del 30  dicembre 1996,  n. 304,  con il  quale e'
stato  modificato  l'ordinamento  didattico  del  suddetto  corso  di
diploma istituendo  la tabella  didattica XXXI-quinquies  del diploma
universitario in "viticoltura ed enologia";
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita'   accademiche  dell'Universita'   degli   studi  di   Udine
rispettivamente in data:
  consiglio di facolta' del 26 febbraio 1997 e del 24 aprile 1997;
   consiglio di amministrazione del 29 maggio 1997;
   senato accademico del 4 giugno 1997;
  Visto l'atto  di indirizzo  del Ministero dell'universita'  e della
ricerca scientifica e  tecnologica del 5 agosto 1997,  prot. n. 2079,
di  attuazione dell'art.  17, comma  95  e seguenti,  della legge  n.
127/1997;
  Preso atto  che il regolamento  didattico di Ateneo,  approvato dal
senato accademico in data 10 luglio 1997, e' in corso di approvazione
da parte del competente Ministero;
  Visti i  pareri favorevoli  del Ministero dell'universita'  e della
ricerca scientifica  e tecnologica espressi  con note del  29 ottobre
1997, prott. nn. 2330/23311/ Ufficio I;
                              Decreta:
  Il regolamento  didattico provvisorio dell'Universita'  degli studi
di Udine (decreto del Presidente  della Repubblica 11 giugno 1979, n.
298) e' modificato come segue:
                            Articolo unico
  All'art.  1, punto  4),  relativo alla  facolta'  di agraria  viene
modificata la  denominazione della lettera  c) e aggiunta  la lettera
h):
  c)  corso  di  laurea  in scienze  e  tecnologie  delle  produzioni
animali;
    h) corso di diploma in viticoltura ed enologia.
  L'art. 34 e seguenti, relativi al corso di laurea in "scienze della
produzione  animale"  sono  sostituiti   dai  seguenti  articoli  con
conseguente scorrimento della numerazione successiva:
                              TITOLO V
                         Facolta' di Agraria
                      Corso di laurea in scienze
                e tecnologie delle produzioni animali
  Art. 34 (Istituzione)  - 1. Presso la facolta' di  agraria e presso
la facolta' di medicina veterinaria puo' essere istituito il corso di
laurea in scienze e tecnologie  delle produzioni animali. Il corso di
laurea puo' essere istituito anche  presso una delle due facolta' con
il  concorso  dell'altra.  In   tal  caso  le  autorita'  accademiche
dell'Universita'  stabiliranno  le  modalita'  e gli  organi  per  la
gestione del  corso di laurea.  L'iscrizione al corso e'  regolata in
conformita' alle leggi di accesso agli studi universitari.
  Art.  35  (Affinita').  -  1.  Il corso  di  laurea  in  scienze  e
tecnologie delle produzioni animali e'  dichiarato affine ai corsi di
laurea ed ai corsi di diploma delle facolta' di agraria e di medicina
veterinaria.
  2. Per il  riconoscimento degli insegnamenti ai  fini del passaggio
dai  corsi di  diploma universitario  e  di diploma  di laurea  delle
facolta' di  agraria e di medicina  veterinaria e da quelli  di altre
facolta' al corso di laurea  in scienze e tecnologie delle produzioni
animali,  il consiglio  di  facolta' adottera'  il criterio  generale
della  loro   validita'  culturale  (propedeutica   o  professionale)
nell'ottica  della  formazione  richiesta per  il  conseguimento  del
diploma di laurea. Le  facolta' potranno riconoscere gli insegnamenti
seguiti  con  esito  positivo  nei corsi  di  diploma  universitario,
indicando  le   singole  corrispondenze,  anche  parziali,   con  gli
insegnamenti del corso di  laurea. Le Facolta' indicheranno, inoltre,
sia gli  eventuali insegnamenti integrativi,  appositamente istituiti
ed attivati  per completare  la formazione per  accedere al  corso di
laurea, che gli insegnamenti specifici  del corso di laurea necessari
per conseguire il diploma di laurea. Gli insegnamenti integrativi non
sono  necessariamente  propedeutici  agli insegnamenti  specifici.  I
consigli di facolta' indicheranno, inoltre, l'anno di corso del corso
di laurea cui lo studente si potra' iscrivere.
  3. Nei trasferimenti degli studenti dal corso di laurea ad un corso
di diploma  universitario, i consigli di  facolta' riconosceranno gli
insegnamenti sempre con il criterio della loro utilita' ai fini della
formazione  necessaria  per  il  conseguimento del  nuovo  titolo  ed
indicheranno il  piano degli  studi da  completare per  conseguire il
titolo e l'anno di corso cui lo studente potra' iscriversi.
  Art. 36 (Articolazione del corso degli studi). - 1. La durata degli
studi del  corso di laurea  in scienze e tecnologie  delle produzioni
animali e' fissata in cinque anni.  Ciascuno dei cinque anni di corso
puo' essere articolato in periodi didattici piu' brevi.
  2.  L'impegno didattico  complessivo  e' di  3.300  ore; di  queste
almeno 400  devono essere riservate  alla preparazione della  tesi di
laurea ed al tirocinio applicativo.
  3.  L'attivita' didatticoformativa  del corso  di laurea  comprende
didattica  teoricoformale  e  didattica  teoricopratica.  L'attivita'
teoricopratica e' comprensiva di esercitazioni, laboratori, seminari,
dimostrazioni, attivita' guidate, visite  tecniche, prove parziali di
accertamento,  correzioni  e  discussione di  elaborati  e  progetti,
preparazione della tesi sperimentale.
  4.  Parte  dell'attivita'  didattica teoricopratica  potra'  essere
svolta  anche  presso  qualificate   strutture  esterne,  italiane  o
straniere, pubbliche o private, con le quali siano stipulate apposite
convenzioni o programmi di scambio.
  5. Ai sensi del secondo comma,  lettera d), dell'art. 9 della legge
n. 341/1990, l'ordinamento didattico  nazionale e' articolato in aree
disciplinari, di cui al successivo  art. 6. Nell'organizzare il piano
degli studi, le facolta'  attiveranno corsi ufficiali di insegnamento
monodisciplinari e/o corsi integrati. Un corso di insegnamento ha una
durata  di  circa   100  ore,  comprensive  di   tutte  le  attivita'
didattiche. Per  motivate esigenze  didattiche e'  possibile svolgere
corsi aventi  una durata minima  di circa  50 ore. I  corsi integrati
sono costituiti da  un massimo di tre moduli ed  i docenti di ciascun
modulo fanno parte della commissione d'esame.
  6. Il numero dei corsi di insegnamento sara' non inferiore a 25 ne'
superiore a 28, con un egual numero di prove finali di esame.
  7. Per  essere ammessi a  sostenere l'esame di laurea  occorre aver
superato le prove di valutazione relative ai corsi previsti nel piano
di studio. Inoltre, prima dell'iscrizione al quarto anno di corso, lo
studente deve  presentare una  certificazione, rilasciata  dal centro
linguistico di ateneo,  ove esistente, da cui  risulti il superamento
della prova di  conoscenza, al livello "intermedio I",  di una lingua
straniera  tra  quelle stabilite  dalla  facolta'.  La facolta'  puo'
eventualmente   riconoscere   certificazioni  rilasciate   da   altre
istituzioni,   anche   straniere.   In  assenza   di   una   adeguata
certificazione, la facolta' istituira' una prova di accertamento.
  8.  L'esame di  laurea consiste  nella discussione  di una  tesi di
laurea sperimentale, di ricerca o di progettazione.
  Art.   37   (Manifesto   degli   studi).  -   1.   All'atto   della
predisposizione del  manifesto annuale  degli studi, il  consiglio di
facolta' definisce il piano di  studio ufficiale del corso di laurea,
comprendente  le denominazioni  degli  insegnamenti  da attivare,  in
applicazione di quanto disposto dal  secondo comma dell'art. 11 della
legge n. 341/1990.
  2. In particolare il consiglio di facolta':
  a) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o
integrati) e le relative denominazioni;
  b) ripartisce  il monte ore  di ciascuna area tra  gli insegnamenti
che vi afferiscono,  precisando per ogni corso  la frazione destinata
alle attivita' pratiche;
  c) fissa  la frazione  temporale delle  discipline afferenti  ad un
medesimo corso integrato;
  d) indica  il numero dei corsi  o, piu' specificamente, i  corsi di
insegnamento di cui lo studente deve avere ottenuto l'attestazione di
frequenza ed aver  superato la relativa prova di  valutazione al fine
di  ottenere l'iscrizione  all'anno  di corso  successivo e  precisa,
altresi', le eventuali propedeuticita' degli esami di profitto.
  Art.  38  (Docenza).  -  1.  La copertura  dei  corsi  attivati  e'
affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dal consiglio di facolta'
ai professori  di ruolo afferenti ai  settori scientificodisciplinari
indicati  nell'ordinamento didattico  ed  ai professori  di ruolo  di
settori  ritenuti dalla  facolta'  affini, ovvero  per affidamento  o
supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato.
  2.   Al   fine  di   facilitare   il   ricorso  ad   esperienze   e
professionalita' esterne, il corso di insegnamento potra' comprendere
moduli da affidare a professori a contratto.
  Art.  39 (Aree  disciplinari  ed impegno  didattico  minimo). -  1.
L'articolazione  del  corso di  studi  per  conseguire la  laurea  in
scienze   e    tecnologie   delle   produzioni    animali   comprende
obbligatoriamente le seguenti aree disciplinari, con il numero minimo
di ore per ciascuna specificato:
 Matematica, statistica e informatica (ore 150):
  Settori: A02A (Analisi matematica); A02B (Probabilita' e statistica
matematica); A04A (Analisi numerica);  A04B (Ricerca operativa); S01A
(Statistica);  S01B (Statistica  per la  ricerca sperimentale);  K05A
(Sistemi  di elaborazione  delle  informazioni); K05B  (Informatica);
F01X (Statistica medica).
 Fisica (50 ore):
  Settore: B01B (Fisica).
 Chimica (ore 150):
  Settori:  C01A  (Chimica  analitica);  C03X  (Chimica  generale  ed
inorganica); C05X (Chimica organica); C06X (Chimica).
 Biologia (ore 150):
  Settori:  E01A   (Botanica);  E01B  (Botanica   sistematica);  E01C
(Biologia  vegetale  applicata);   E02A  (Zoologia);  E02B  (Anatomia
comparata e citologia); V03A (Anatomia degli animali domestici); G06A
(Entomologia agraria).
 Biochimica generale e applicata (ore 100):
  Settori: E05A (Biochimica); E05B (Biochimica clinica).
 Genetica (ore 100):
  Settori: E11X (Genetica); G09A (Zootecnica generale e miglioramento
genetico); G04X (Genetica agraria).
 Anatomia e fisiologia degli animali domestici (ore 200):
  Settori: V30A (Anatomia degli  animali domestici); V30B (Fisiologia
degli animali domestici).
 Microbiologia generale e applicata (ore 100):
  Settori:  G08B (Microbiologia  agroalimentare ed  ambientale); V32A
(Malattie infettive degli animali domestici).
  Agronomia,  coltivazioni, produzione  e  conservazione dei  foraggi
(ore 150):
  Settore: G02A (Agronomia e coltivazioni erbacee).
 Ingegneria applicata alle produzioni animali (ore 150):
  Settori:  G05A (Idraulica  agraria  e  forestale); G05B  (Meccanica
agraria); G05C (Costruzioni e impianti tecnici per l'agricoltura).
 Nutrizione ed alimentazione animale (ore 100):
  Settore: G09B (Nutrizione e alimentazione animale).
 Miglioramento genetico animale (ore 100):
  Settore: G09A (Zootecnica generale e miglioramento genetico).
  Tecnologie dell'allevamento e delle produzioni animali (ore 300):
  Settori: G09C (Zootecnica speciale); G09D (Zoocolture).
 Economia ed estimo (ore 350):
  Settore: G01X (Economia ed estimo rurale).
 Igiene delle produzioni animali (ore 250):
  Settori:   V31A   (Patologia   generale   e   anatomia   patologica
veterinaria); V32A (Malattie infettive degli animali domestici); V32B
(Parassitologia  e malattie  parassitarie  degli animali  domestici);
V43B (Clinica ostetrica e veterinaria).
  Industrie e  tecnologie alimentari dei prodotti  di origine animale
(ore 100):
  Settori: G08A  (Scienza e tecnologia dei  prodotti agroalimentari);
V31B (Ispezione degli alimenti di origine animale).
  2. Le  rimanenti ore sono  destinate dalla facolta'  alla eventuale
definizione  di profili  professionali specifici,  o ad  attivita' di
tirocinio,   o  alla   integrazione  della   formazione  di   base  o
professionale,  prevedendo  anche  possibilita'  di  scelta  per  gli
studenti.
  Viene  aggiunto  l'art.   40  relativo  al  corso   di  diploma  in
"viticoltura   ed  enologia"   con   conseguente  scorrimento   della
numerazione successiva:
  Art.  40 (Norme  comuni a  tutti i  corsi di  diploma universitario
della facolta' di agraria).
  Art. 41 (Corsi di diploma). - 1. Presso la facolta' di agraria sono
istituiti i seguenti corsi di  diploma universitario, di cui all'art.
2 della legge 19 novembre 1990, n. 341:
    a) gestione tecnica ed amministrativa in agricoltura;
    b) produzioni animali;
    c) produzioni vegetali;
    d) tecnologie alimentari;
    e) viticoltura ed enologia.
  2. I corsi di studi hanno durata triennale.
  3. L'iscrizione ai  corsi e' regolata in conformita'  alle leggi di
accesso agli studi  universitari. Il numero di  iscritti e' stabilito
annualmente dal senato accademico,  sentito il consiglio di facolta',
in base ai  criteri generali fissati dal  Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, quarto
comma, della legge n. 341/1990.
  4.  Ciascun   diploma  universitario  deve  essere   articolato  in
orientamenti fissati dal regolamento  didattico di Ateneo. Il profilo
professionale specifico relativo a ciascun orientamento sara' oggetto
di certificazione da parte dell'Universita' che conferisce il titolo.
  Art. 42 (Affinita'). - 1. Ai  fini del proseguimento degli studi, i
corsi di  diploma universitario di  cui all'art.  1 del titolo  I del
presente regolamento  sono dichiarati strettamente affini  tra loro e
strettamente  affini a  tutti i  corsi  di laurea  della facolta'  di
agraria di cui  all'art. 1 delle tabelle XXXI  (Gazzetta Ufficiale 19
aprile 1982), XXXI-bis (Gazzetta  Ufficiale 12 ottobre 1989), XXX-ter
(Gazzetta  Ufficiale  9 luglio  1986)  XXXII  (Gazzetta Ufficiale  11
ottobre 1984), XXXII-bis (Gazzetta Ufficiale 5 aprile 1989). Il corso
di diploma  universitario in produzione animale  e' dichiarato affine
anche ai  corsi di laurea  delle facolta' di medicina  veterinaria di
cui all'art.  1 delle tabelle  XXXIII (Gazzetta Ufficiale  12 gennaio
1987) e XXXI-ter (Gazzetta Ufficiale 7 febbraio 1987).
  2. Per il  riconoscimento degli insegnamenti ai  fini del passaggio
dai corsi di diploma universitario  ai corsi di laurea sopracitati ed
a  quelli di  altre  facolta',  il consiglio  di  facolta' adotta  il
criterio  generale della  loro  validita'  culturale (propedeutica  o
professionale)   nell'ottica  della   formazione  richiesta   per  il
conseguimento del diploma di laurea.
  3. Conseguentemente la facolta' potra' riconoscere gli insegnamenti
seguiti  con  esito  positivo  nei  corsi  di  diploma  universitario
indicando   le  singole   corrispondenze  anche   parziali  con   gli
insegnamenti dei  corsi di laurea;  la facolta' indica,  inoltre, sia
gli  eventuali insegnamenti  integrativi, appositamente  istituiti ed
attivati  per  completare la  formazione  per  accedere ai  corsi  di
laurea, che gli insegnamenti specifici  dei corsi di laurea necessari
per conseguire i diplomi di  laurea. Gli insegnamenti integrativi non
sono necessariamente propedeutici agli insegnamenti specifici.
  4. Il  consiglio di facolta'  indica, inoltre, l'anno di  corso del
corso di laurea cui lo studente si potra' iscrivere.
  5. Nei  trasferimenti degli studenti  tra diversi corsi  di diploma
universitario o da  un corso di laurea anche di  altre facolta' ad un
corso di  diploma universitario,  il consiglio di  facolta' riconosce
gli  insegnamenti sempre  col criterio  della loro  utilita' al  fine
della formazione necessaria per il  conseguimento del nuovo titolo ed
indica il piano degli studi da  completare per conseguire il titolo e
l'anno di corso cui lo studente potra' iscriversi.
  6.  Particolare  attenzione  sara'   rivolta  dalla  facolta'  agli
studenti  iscritti come  fuori  corso ad  un corso  di  laurea o  che
abbiano interrotto gli  studi, nel caso che  volessero completare gli
studi nell'ambito dei corsi di diploma.
  Art. 43 (Articolazione del corso degli studi). - 1. La durata degli
studi dei corsi di diploma universitario in agraria e' fissata in tre
anni.
  2.  Ciascuno dei  tre anni  di  corso potra'  essere articolato  in
periodi   didattici  piu'   brevi,  specificandoli   nel  regolamento
didattico della facolta'.
  3. Complessivamente  l'attivita' didattica comprende 1.800  ore, di
cui  almeno  200  dedicate  al tirocinio  e/o  all'elaborato  finale.
L'attivita'  di  laboratorio  e  di tirocinio  potra'  essere  svolta
all'interno o all'esterno dell'Universita',  anche in relazione ad un
elaborato finale, presso qualificate istituzioni italiane o straniere
con le quali si siano stipulate apposite convenzioni.
  4.  L'attivita' didattica  e' di  norma organizzata  sulla base  di
annualita',   costituite  da   corsi  ufficiali   monodisciplinari  o
integrati. Il corso di insegnamento integrato e' costituito da moduli
coordinati, eventualmente impartiti da piu' docenti.
  5. Il  numero delle annualita' non  potra' essere inferiore a  15 e
superiore a 18.
  6. Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovra'
dimostrare  la conoscenza  pratica e  la comprensione  di almeno  una
lingua   straniera.    La   lingua    straniera   e    le   modalita'
dell'accertamento saranno definite dal consiglio di facolta'.
  7. Per essere ammessi a  sostenere l'esame di diploma universitario
occorre aver  superato l'accertamento,  con esito  positivo, relativo
agli insegnamenti previsti nel piano di studi, con modalita' di esame
stabilite dal consiglio di facolta'.
  8.  La  facolta',  nello   stabilire  prove  di  valutazione  della
preparazione degli studenti, fara'  ricorso a criteri di continuita',
di globalita' e  di accorpamento in modo da limitare  il numero degli
eventuali esami tradizionali tra 15 e 18.
  9.  L'esame di  diploma  consiste in  una  discussione tendente  ad
accertare  la preparazione  di  base e  professionale del  candidato,
durante  la  quale  potra'  essere discusso  un  eventuale  elaborato
finale.
  10. I contenuti didatticoformativi  minimi obbligatori del corso di
studi  sono  articolati in  aree  didattiche  indicate nelle  singole
articolazioni dei corsi di diploma specificate nei cappi seguenti.
  11. Su  proposta della facolta', verranno  indicate nel regolamento
di Ateneo  le aree, gli  obiettivi didatticoformativi ed  il relativo
impegno in  ore o crediti  didattici per ciascun orientamento  fino a
completamento del monte ore totale previsto.
  Art.   44   (Manifesto   degli   studi).  -   1.   All'atto   della
predisposizione  del manifesto  annuale degli  studi il  consiglio di
facolta' definisce il  piano di studi ufficiale del  corso di diploma
comprendente  le denominazioni  degli  insegnamenti  da attivare,  in
applicazione di quanto disposto dal  secondo comma dell'art. 11 della
legge n. 341/1990.
  2. In particolare, il consiglio di facolta':
  a) delibera  il numero dei  posti a disposizione degli  iscritti al
primo anno, secondo quanto previsto dal precedente comma 1;
  b) stabilisce  i corsi ufficiali di  insegnamento (monodisciplinari
od integrati) che  costituiscono le singole annualita'  e le relative
denominazioni facendo  riferimento ai  contenuti didatticoscientifici
dei  raggruppamenti indicati  nell'ordinamento  didattico. In  attesa
della definizione dei  settori scientificodisciplinari previsti dalla
legge n. 341/1990, i raggruppamenti  sono quelli indicati dal decreto
ministeriale del 28 luglio  1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del  4  settembre 1990,  n.  70-bis  (concorso  pubblico a  posti  di
professore universitario di ruolo, fascia degli associati);
  c) ripartisce il  monte ore di ciascuna area fra  le annualita' che
vi afferiscono, precisando  che per ogni corso  la frazione destinata
alle attivita' teoricopratiche;
  d) fissa  la frazione temporale  delle discipline afferenti  ad una
medesima annualita' integrata;
  e) indica  le annualita'  di cui lo  studente dovra'  aver ottenuto
l'attestazione di frequenza  e superato il relativo esame  al fine di
ottenere  l'iscrizione  all'anno  di   corso  successivo  e  precisa,
altresi', le eventuali propedeuticita' degli esami di profitto.
  Art. 45 (Docenza). - 1.  La copertura dei moduli didattici attivati
e'  affidata, nel  rispetto  delle leggi  vigenti,  dal consiglio  di
facolta' ai professori di ruolo dello stesso gruppo disciplinare o di
gruppo  ritenuto  dalla facolta'  affine,  ovvero  per affidamento  o
supplenza  a  professore  di  ruolo  o  ricercatore  confermato.  Per
realizzare un'efficace  attivita' didattica, con  adeguata assistenza
degli studenti, la singola classe  di insegnamento avra' un numero di
studenti iscritti non superiore, di norma, alle cento unita'.
  2.   Al   fine  di   facilitare   il   ricorso  ad   esperienze   e
professionalita' esterne il corso  di insegnamento potra' comprendere
moduli  da  affidare  a  professori a  contratto,  con  le  modalita'
previste negli statuti delle singole universita'.
  Art.  46   (Corso  di  diploma  universitario   in  viticoltura  ed
enologia).
  Art. 47 (Articolazione del  diploma universitario in viticoltura ed
enologia). - Aree  disciplinari obbligatorie, numero minimo  di ore e
settori scientificodisciplinari attinenti:
Area 1 - Matematica e fisica (150 ore):
  Settori  scientificodisciplinari:  A01B,  A01C, A01D,  A02A,  A02B,
A03X, A04A, B01A, B01B, K05A, K05B, S01A.
Area 2 - Chimica (150 ore):
  Settori scientificodisciplinari: C01A, C02X, C03X, C05X, G07A.
Area 3 - Scienza del suolo e biochimica agraria (100 ore):
  Settori scientificodisciplinari: G07A, G07B.
Area 4 - Biologia e fisiologia della vite (100 ore):
  Settori  scientificodisciplinari:  E01C,  E01E, E01A,  E01B,  G07A,
G02B.
  Area 5 - Area economica e legislazione vitivinicola (100 ore):
  Settori scientificodisciplinari: G01X, N03X.
Area 6 - Tecnologia alimentare (50 ore):
  Settore scientificodisciplinari: G08A.
Area 7 - Microbiologia generale ed enologica (100 ore):
  Settore scientificodisciplinari: G08B.
Area 8 - Enologia (200 ore):
  Settori scientificodisciplinari: G08A, G05B.
  Area 9 - Analisi chimiche, fisiche sensoriali e microbiologiche dei
prodotti dell'industria enologica (150 ore):
  Settori scientificodisciplinari: G08A, G08B, G07A.
  Area 10 - Scienza e tecnica della produzione viticola (200 ore):
  Settori scientificodisciplinari: G02A, G02B, G05B, G04X.
Area 11 - Difesa della vite (100 ore):
  Settori scientificodisciplinari: G06A, G06B.
  Le rimanenti ore saranno destinate dalla facolta' alla integrazione
della   formazione  di   base  o   professionale,  prevedendo   anche
possibilita' di scelta per gli studenti.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Udine, 18 dicembre 1997
                                               Il rettore: Strassoldo