DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 

  Atto  di indirizzo  e  coordinamento recante  criteri generali  per
l'individuazione degli organi operanti  nella materia della sicurezza
e della salute sul luogo di lavoro.
(GU n.29 del 5-2-1998)

                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  l'art. 27,  comma 1,  del decreto  legislativo 19  settembre
1994, n. 626, il quale prevede la definizione di criteri generali per
l'individuazione degli organi operanti  nella materia della sicurezza
e della salute sul luogo di lavoro, al fine di realizzare uniformita'
di interventi ed il necessario raccordo con la commissione consultiva
permanente;
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto l'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista  la legge  14 gennaio  1994, n.  20, recante  disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
  Considerate  le  competenze  istituzionali attribuite  dalle  leggi
vigenti agli organismi pubblici  operanti nel settore della sicurezza
e salute sul lavoro;
  Vista l'intesa con  la conferenza permanente per i  rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
  Sulla proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e
della sanita';
                              Decreta:
  E' approvato il seguente atto di indirizzo e coordinamento:
  1.  Al  fine  di  realizzare  sul  territorio  l'uniformita'  degli
interventi della  pubblica amministrazione in materia  di sicurezza e
salute  nei  luoghi  di  lavoro  ed il  necessario  raccordo  con  la
commissione consultiva  permanente, le regioni  istituiscono comitati
di coordinamento.
  2. I comitati  di coordinamento di cui al comma  1, sono presieduti
dal  presidente  della giunta  regionale  o  suo delegato,  e  devono
comprendere   almeno  rappresentanti   degli  assessorati   regionali
competenti, dei  dipartimenti di prevenzione delle  aziende sanitarie
locali, dei  settori ispezione  del lavoro delle  direzioni regionali
del lavoro,  degli ispettorati  regionali dei  Vigili del  fuoco, dei
dipartimenti periferici dell'Istituto superiore  per la sicurezza sul
lavoro (ISPESL) e degli uffici periferici dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione   contro   gli    infortuni   sul   lavoro   (INAIL),
dell'Associazione nazionale  dei comuni d'Italia  (ANCI), dell'Unione
province italiane (UPI) e,  ove presenti, rappresentanti degli uffici
di sanita' aerea e marittima del Ministero della sanita'.
  3. Relativamente all'attivita' dei comitati di coordinamento di cui
al comma 1, le regioni  assicurano forme di consultazione delle parti
sociali secondo le modalita' vigenti nei rispettivi ordinamenti.
  4.  Le province  autonome di  Trento e  di Bolzano  provvedono alle
finalita' del presente atto  di indirizzo e coordinamento nell'ambito
delle  proprie competenze,  secondo  quanto  previsto dai  rispettivi
ordinamenti.
   Roma, 5 dicembre 1997
              Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                Prodi
          Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
                                Treu
                      Il Ministro della sanita'
                                Bindi
 Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 1998
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 14