Proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Catania.(GU n.32 del 9-2-1998)
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Vista la nota n. 2528/12-7 in data 2 dicembre 1997 del presidente della corte di appello di Catania, con la quale si comunica che gli uffici giudiziari di Siracusa, riportati del dispositivo del presente decreto, non sono stati in grado di funzionare nel periodo indicato a fianco di ciascuno a seguito del trasferimento nel nuovo palazzo di giustizia; Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari; Decreta: In conseguenza del mancato funzionamento dei seguenti uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Catania, nei giorni a fianco di ciascuno indicati, i termini di decadenza per il compimento degli atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni di seguito riportati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica: tribunale di Siracusa - tutte le cancellerie ad eccezione di quella del GIP, dal 6 ottobre 1997 al 15 novembre 1997; pretura circondariale di Siracusa - tutte le cancellerie ad eccezione di quella del GIP, dal 6 ottobre 1997 al 15 novembre 1997; ufficio del GIP presso il tribunale di Siracusa, dal 10 novembre 1997 al 15 novembre 1997; ufficio del GIP presso la pretura di Siracusa, dal 10 novembre 1997 al 15 novembre 1997; ufficio unico notifiche presso il tribunale di Siracusa, dal 6 ottobre 1997 al 15 novembre 1997. Roma, 27 gennaio 1998 p. Il Ministro: Mirone