Fissazione della data di decorrenza per l'applicazione della nuova definizione di piccola e media impresa e rideterminazione dei relativi limiti dimensionali applicabili alle imprese commerciali e di servizi, ai fini delle agevolazioni previste dalle leggi n. 317/1991, n. 215/1992, n. 46/1982, n. 49/1985, n. 341/1995 e n. 221/1990.(GU n.34 del 11-2-1998)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il decreto ministeriale 18 settembre 1997 con il quale e' stata recepita, con riferimento alla concessione di aiuti alle attivita' produttive, la definizione di piccola e media impresa come determinata nella nuova disciplina degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, pubblicata sulla G.U.C.E. del 23 luglio 1996, ed in particolare il comma 8 dell'art. 1 che demanda a successivi provvedimenti, per le singole misure di aiuto, la fissazione della data di decorrenza per l'applicazione dei limiti dimensionali e la rideterminazione degli stessi, qualora previsti in misura inferiore a quella massima, per le imprese operanti in particolari settori di attivita'; Considerato che con la nota del 29 agosto 1997 la Commissione europea ha autorizzato l'applicazione della nuova definizione di piccola e media impresa ai regimi di aiuto di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed in particolare a quelli previsti dalle leggi n. 317/1991, n. 215/1992, n. 46/1982, n. 488/1992, n. 341/1995 e n. 49/1985; Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1997 con il quale la predetta definizione e' stata recepita con riferimento alla legge n. 488/1992; Considerato che la Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione nei confronti delle agevolazioni di cui alla legge n. 49/1985, titolo II e che, pertanto, con riferimento a detta normativa, la nuova definizione di piccola e media impresa puo' ritenersi allo stato applicabile solo con riferimento al titolo I della predetta legge; Considerato che con decisione della Commissione europea del 22 luglio 1997 e' stata autorizzata la prosecuzione degli interventi di cui allla legge 30 luglio 1990, n. 221, relativa agli incentivi per attivita' sostitutive nei bacini minerari in crisi, previo adeguamento della definizione comunitaria di piccola e media impresa pubblicata sulla G.U.C.E. del 23 luglio 1996; Tenuto conto che l'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 5 ottobre 1991, n. 317, prevede, per le piccole e medie imprese commerciali e di servizi, limiti dimensionali inferiori a quelli massimi definiti dall'Unione europea; Decreta: Articolo unico 1. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui alle leggi: 5 ottobre 1991, n. 317, 25 febbraio 1992, n. 215, 17 febbraio 1982, n. 46, 27 febbraio 1985, n. 49, titolo I, 8 agosto 1995, n. 341 e 30 luglio 1990, n. 221, la nuova disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato alle piccole e medie imprese, cosi' come recepita dal decreto ministeriale del 18 settembre 1997 di cui alle premesse, ha effetto per le domande che, sulla base dell'attuale normativa, possono essere presentate a decorrere dal 30 dicembre 1997, o, se successiva, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Per le imprese commerciali e di servizi si applicano, nell'ambito delle agevolazioni di cui alla legge 5 ottobre 1991, n. 317, con medesimo effetto di cui al comma 1, i limiti dimensionali di seguito indicati, come rideterminati ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato decreto ministeriale del 18 settembre 1997: A) E' definita piccola e media l'impresa commerciale e di servizi che: a) ha meno di 95 dipendenti, e b) ha un fatturato annuo non superiore a 15 milioni di ECU, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10,1 milioni di ECU, c) ed e' in possesso del requisito di indipendenza, come definito all'art. 1, comma 4, del citato decreto ministeriale del 18 settembre 1997. B) E' definita piccola l'impresa commerciale e di servizi che: a) ha meno di 20 dipendenti, e b) ha un fatturato annuo non superiore a 2,7 milioni di ECU, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 1,9 milioni di ECU, c) ed e' in possesso del requisito di indipendenza, come definito all'art. 1, comma 4, del citato decreto ministeriale del 18 settembre 1997. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 dicembre 1997 Il Ministro: Bersani Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1998 Registro n. 1 Industria, foglio n. 5