Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.35 del 12-2-1998)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto ministeriale 22 maggio 1995 recante le modificazioni all'ordinamento didattico universitario del corso di laurea in chimica; Viste le deliberazioni delle autorita' accademiche di questa Universita'; Visto l'art. 17, comma 95, della legge n. 127/1997, ove e' stabilito che gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea siano disciplinati dagli atenei in conformita' a criteri generali determinati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica con uno o piu' decreti; Visto l'atto di indirizzo del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, datato 5 agosto 1997, nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'art. 17, comma 95, della legge n. 127/1997, "sono autorizzate - in via generale - le modifiche all'ordinamento didattico proposte per l'adeguamento di corsi esistenti alle relative tabelle"; Riconosciuta la particolare necessita' di apportare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto che lo statuto di autonomia dell'Universita' di Bari, emanato con decreto rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 183 alla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 1996 non contiene ordinamenti didattici; Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Gli articoli dal 92 al 96 (Titolo X) relativi alla facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali sono soppressi e sotituiti da seguenti nuovi articoli, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi: Corso di laurea in chimica Art. 92 (Accesso al corso di laurea). - L'accesso al corso di laurea in chimica e' regolato dalle vigenti disposizioni di legge. Art. 93 (Durata ed articolazione del corso). - La durata degli studi del corso di laurea in chimica e' di cinque anni, articolati in un triennio a carattere formativo di base, ed in successivi distinti indirizzi di durata biennale e di contenuti piu' specifici sia sotto l'aspetto scientifico che sotto quello applicativo. Il consiglio di corso di laurea puo' articolare ciascuno dei cinque anni di corso in due periodi didattici (semestri) della durata di almeno tredici settimane ciascuno. L'attivita' didatticoformativa comporta un totale di almeno duecento ore/anno di laboratorio e di almeno trecentoventi ore/anno di lezioni, esercitazioni teoriche e numeriche, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attivita' guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di elaborati, ecc. Parte dell'attivita' pratica puo' essere svolta anche presso laboratori e centri esterni sotto la responsabilita' del docente del corso, previa stipula di apposite convenzioni. Lo studente deve inoltre svolgere un lavoro di tesi sperimentale. I contenuti didatticoformativi del corso di laurea sono articolati in aree. L'attivita' didatticoformativa e' di norma organizzata sulla base di annualita' costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati. Gli indirizzi hanno la funzione di far approfondire, in un particolare campo, sia competenze metodologiche che teoricopratiche. Il corso di insegnamento e' di almeno settanta ore, di cui almeno venti di esercitazioni. Il corso di laboratorio e' di almeno novanta ore di attivita' didattiche. Il corso di insegnamento integrato e' costituito da non piu' di due moduli didattici coordinati impartiti da piu' insegnanti e comunque con un unico esame finale. Della commissione di esame fanno parte tutti gli insegnanti del corso integrato. Per l'accertamento finale di profitto, i consigli delle strutture didattiche possono accorpare due corsi dello stesso settore scientificodisciplinare in un unico esame. Comunque, nello stabilire le prove di valutazione della preparazione degli studenti, si fara' ricorso al criterio di continuita', di globalita' e di accorpamento in modo da limitare il numero degli esami convenzionali fra 23 e 27. Lo studente deve superare, inoltre, l'esame di laurea che consiste nella discussione della tesi sperimentale. Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in chimica, indipendentemente dall'indirizzo seguito, del quale verra' fatta menzione soltanto nella carriera scolastica. Durante il primo triennio del corso di laurea lo studente deve dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera di rilevanza scientifica. Le modalita' di accertamento sono definite dal consiglio di corso di laurea. Il secondo semestre del quinto anno deve essere tenuto libero da insegnamenti, al fine di consentire allo studente di dedicarsi a tempo pieno al lavoro di tesi, che puo' anche essere svolto, con l'accordo del consiglio di corso di laurea, presso laboratori di ricerca di enti pubblici o privati esterni all'Universita' secondo le modalita' riportate al terzo comma del presente articolo. Art. 94 (Regolamento di Ateneo). - Le facolta', nel recepire nel regolamento di Ateneo e nel regolamento didattico l'ordinamento didattico nazionale, indicheranno per ciascuna area gli insegnamenti attingendoli dai settori scientificodisciplinari indicati nell'art. 96. Art. 95 (Manifesto degli studi). - All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, i consigli delle strutture didattiche determineranno, con apposito regolamento, quanto espressamente previsto dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 341/1990. In particolare il consiglio di facolta': a) definisce, su proposta del consiglio di corso di laurea, il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente la denominazione degli insegnamenti da attivare; b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari od integrati) che costituiscono le singole annualita', i cui nomi dovranno essere desunti dai settori scientificodisciplinari, e le denominazioni dei corsi integrati. Stabilisce, inoltre, le qualificazioni piu' opportune quali I, II, istituzioni, avanzato, progredito, esercitazioni, laboratorio, sperimentazioni, nonche' tutte le altre che giovino a differenziare piu' esattamente il livello ed i contenuti didattici; c) sceglie le relative discipline rispettando le indicazioni dei settori di cui al successivo art. 96; d) ripartisce il monte ore di ciascuna area fra le annualita' che vi afferiscono, precisando per ogni corso la frazione destinata alle attivita' teoricopratiche; e) fissa la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualita' integrata; f) indica le annualita' di cui lo studente dovra' aver ottenuto l'attestazione di frequenza e quali e quanti esami dovra' avere superato al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisa, inoltre, le eventuali propedeuticita'; g) indica le annualita' e/o i moduli comuni ai diplomi affini. Art. 96 (Articolazione del corso di laurea). Triennio di base Area A - Matematica. Lo studente deve acquisire le conoscenze di base del calcolo differenziale ed integrale, della geometria analitica, dei fondamenti dell'algebra moderna, dell'algebra lineare, dei metodi numerici per la risoluzione di problemi di calcolo, ivi compresa la conoscenza di un adeguato linguaggio di programmazione. Sono obbligatorie le seguenti annualita': n. 3 nei settori A01A, A01B, A01C, A02A, A02B, A03X, A04A. Area B - Fisica. Lo studente deve acquisire le nozioni della fisica classica, le nozioni fondamentali relative alla misura fisica ed alle tecniche del laboratorio di fisica, le nozioni di base delle proprieta' fisiche dei solidi e delle loro interazioni con le radiazioni. In particolare dovra' avere padronanza della meccanica del punto e del continuo, e degli argomenti principali della termodinamica classica e statistica, dell'elettromagnetismo e dell'ottica classica e quantistica. Sono obbligatorie le seguenti annualita': n. 3 nel settore B01A, delle quali n. 1 di laboratorio. Area C - Chimica. Lo studente deve acquisire i principi fondamentali della chimica analitica, della chimica fisica, della chimica generale, della chimica inorganica e della chimica organica nei loro aspetti teorici e sperimentali. Sono contenuti irrinunciabili: il sistema periodico degli elementi e la struttura atomica; la struttura molecolare ed il legame chimico; chimica nucleare e radiochimica; termodinamica chimica; le soluzioni; le reazioni chimiche; acidi e basi; fenomeni redox; gas, liquidi e solidi; cambiamenti di fase; cinetica chimica; elettrochimica; principi ed applicazioni delle spettroscopie; principi e tecniche dell'analisi chimica; principi ed applicazioni della quantomeccanica; relazioni fra struttura e proprieta'; chimica degli elementi negli stati di ossidazione bassi medi ed alti; chimica dei composti metallorganici; meccanismi di reazione in chimica inorganica ed organica; gruppi funzionali organici; composti aromatici; sistemi ciclici; stereochimica; zuccheri; peptidi; macromolecole naturali e di sintesi. Lo studente deve, inoltre, acquisire i principi teorici e sperimentali per lo studio delle principali molecole di interesse biologico, in particolare per quanto riguarda le relazioni fra struttura e proprieta'. Sulla base di tali conoscenze lo studente dovra' essere in grado di compredere i meccanismi dei fenomeni biologici. Sono obbligatorie le seguenti aiuualita': n. 4 nel settore C01A; n. 4 nel settore C02X; n. 4 nel settore C03X; n. 4 nel settore C05X. Delle sedici annualita' almeno otto saranno di laboratorio: n. 1 nel settore E05A. GIi tudenti sono, inoltre, tenuti a frequentare e superare i relativi esami di due corsi opzionali, scelti fra quelli attivati nelle facolta' e presenti nei raggruppamenti che iniziano con le lettere A, B, C, D o E. Corsi opzionali: sono inseriti a statuto tutti gli insegnamenti presenti nei settori scientificodisciplinari che iniziano con le lettere A, B, C, D, E di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 184 dell'8 agosto 1994. Biennio di indirizzo E' consentita l'iscrizione al quarto anno in difetto di due soli esami del triennio, che peraltro dovranno essere sostenuti prima di quelli del biennio. Il biennio si articola in indirizzi. Possono essere inseriti a statuto due o piu' indirizzi, fino ad un massimo di cinque. Gli indirizzi prevedeno quattro insegnamenti annuali comuni, di cui due di laboratorio, scelti nei settori scientificodisciplinari indicati come caratterizzanti, e cinque corsi da scegliere tra quelli attivati nella facolta', e presenti nei settori che iniziano con le lettere A, B, C, D, E o I. Sono previsti i seguenti indirizzi: Analisi e proprieta' chimiche Settori scientificodisciplinari caratterizzanti: C01A - Chimica analitica (tre annualita'), C02X - Chimica fisica (una annualita'). Sintesi e reattivita' Settori scientificodisciplinari caretterizzanti: C05X - Chimica organica (tre annualita'), C03X - Chimica generale ed inorganica (una annualita'). Struttura e proprieta' della materia Settori scientificodisciplinari caretterizzanti: C02X - Chimica fisica (due annualita'), C03X - Chimica generale ed inorganica (una annualita'). Corsi opzionali: sono inseriti a statuto tutti gli insegnamenti presenti nei settori scientificodisciplinari che iniziano con le lettere A, B, C, D, E o I di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 184 dell'8 agosto 1994. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Bari, 24 settembre 1997 Il rettore: Cossu