Entrata in vigore del trattato sulla Carta europea dell'energia, con atto finale, protocollo e decisioni, firmato a Lisbona il 17 dicembre 1994.(GU n.40 del 18-2-1998)
A seguito dell'emanazione della legge 10 novembre 1997, n. 415, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 1997 che ha autorizzato la ratifica italiana, si e' provveduto a depositare lo strumento di ratifica italiano del trattato sulla Carta europea dell'energia, con atto finale, protocollo e decisioni, firmato in Lisbona il 17 dicembre 1994, in data 16 dicembre 1997. All'atto del deposito l'Italia ha formulato la seguente dichiarazione, che si riporta in francese con traduzione in italiano: "L'Italie, au sens de l'article 26, alinea 3, lettre b, sub ii), declare quelle ne donnera pas son consentement a' ce que les differends surgis entre un investisseur et uen Partie contractante soient soumis a' arbitrage ou a' la conciliation internationale, lorsque ledit investisseur a deja' saisi du differend: a) les Cours ou les tribunaux administratifs italiens; ou b) a mis en oeuvre une procedure applicable a' la solution du differend dejaa convenue precedemment. A ce propos, il y a lieu de distinguer entre deux hypotheses: 1) si le jugement relatif au differend est encore pendant devant des organes judictionnels ou de conciliation internes, l'investisseur pourra se dessaisir, par desistement au cours du proces ou en dehors du proces, de l'action juridictionnelle ou de la procedure d'arbitrage, en recourant a' d'autres formes d'hypotheses de conciliation; 2) si un jugement, ou en tous les cas un constat de nature executive est deja' intervenu au sujet du differend, la conciliation ou l'arbitrage international ne sont plus admis. Les enonciations cidessus exposees trouvent leur fondement soit dans le principe du "ne bis in idem" (en vue d'eviter que pour la meme instance deux jugements soient emis: la decision du college arbitral et la sentence), soit dans celui de l'incontrovertibilite' du "decisum" qui fait etat egalement dans les relations substantielles emtre les parties, sous reserve de la possibilite' pour ces memes parties, dans le cadre du proces et en dehors du meme, d'activer les moyens normaux d'opposition". "L'Italia, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, lettera b), sub ii), dichiara di non prestare il consenso a sottoporre le controversie, sorte tra un investitore ed una Parte contraente, all'arbitrato o alla conciliazione internazionale, allorche' l'investitore stesso abbia gia' sottoposto la controversia: a) alle Corti o ai tribunali amministrativi italiani; b) o abbia esperito una procedura applicabile per la soluzione della controversia gia' concordata in precedenza. A tal proposito occorre distinguere due ipotesi: 1) se il giudizio sulla controversia e' ancora pendente davanti ad organi giurisdizionali o di conciliazione interni, l'investitore potra' abbandonare, con la rinuncia processuale od extraprocessuale, l'azione giurisdizionale o la procedura arbitrale, ricorrendo ad altre forme di ipotesi conciliativa; 2) se, sulla controversia, sia gia' intervenuto un giudicato o comunque un accertamento avente natura esecutiva non puo' piu' essere ammessa una conciliazione o arbitrato internazionale. Le affermazioni sopra esposte trovano la loro ragione sia nel principio del ne bis in idem (evitandosi che sulla stessa istanza siano emessi due giudicati: lodo e sentenza), sia in quello della incontrovertibilita' del decisum, che fa stato anche nei rapporti sostanziali tra le parti, salva la possibilita' per le stesse, nell'ambito processuale ed in quello extraprocessuale, di esperire i normali mezzi di impugnativa". Ai sensi dell'art. 44, l'atto sunnominato entrera' in vigore il 16 aprile 1998.