Entrata in funzione del servizio ipotecario meccanizzato presso la sezione staccata di Schio nell'ambito dell'ufficio del territorio di Vicenza.(GU n.40 del 18-2-1998)
IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento del territorio di concerto con IL DIRETTORE GENERALE della Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari, e, in particolare, l'art. 16; Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze; Visto il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e, in particolare, gli articoli 3, 14 e 16; Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 30 luglio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 5 agosto 1985, con il quale sono state stabilite le procedure, i sistemi ed i tempi di attuazione dell'automazione del servizio ipotecario; Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 9 gennaio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario n. 26 alla Gazzetta Ufficiale del 1 febbraio 1990, recante procedura e specifiche tecniche per la presentazione alle conservatorie dei registri immobiliari meccanizzate di note redatte su supporto informatico; Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 17 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 1993, recante modificazione al citato decreto ministeriale 30 luglio 1985 relativamente alla installazione di elaboratori elettronici nelle conservatorie del registri immobiliari e nelle sedi di altri servizi o reparti dell'ufficio del territorio situati nello stesso capoluogo di provincia; Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 10 marzo 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 40 alla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1995, recante approvazione della nuova automazione, delle nuove procedure, dei nuovi modelli concernenti la nota di trascrizione, di iscrizione e la domanda di annotazione e le nuove specifiche tecniche per la redazione di note su supporto informatico e per la trasmissione di note via telematica; Visto il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 29 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1997, che introduce nuove modalita' di presentazione su supporto informatico e di trasmissione per via telematica alle conservatorie dei registri immobiliari e agli uffici del territorio delle note di trascrizione, iscrizione e domande di annotazione; Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento del territorio del 12 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1997, con il quale sono stati attivati, a decorrere dal 2 giugno 1997 gli uffici del territorio di Torino, Savona, Vicenza, Pesaro e Pistoia; Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento del territorio del 20 maggio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 1997, con cui viene sostituito l'art. 3 del decreto dirigenziale 12 maggio 1997, prot. n. 8/852; Considerato che, ai sensi degli articoli 3, 14 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i decreti relativi all'attivazione del servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e all'accettazione di note redatte su supporto informatico nelle conservatorie dei registri immobiliari devono essere emanati dagli organi amministrativi dei dicasteri interessati, con decreti interdirigenziali, come chiarito dall'ufficio legislativo del Ministero delle finanze, su concorde avviso del capo di Gabinetto e dell'ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia; Decreta: Art. 1. 1. Il servizio meccanizzato di conservazione dei registri immobiliari e la procedura di accettazione di note redatte su supporto informatico, presso la sezione staccata di Schio, nell'ambito dell'ufficio del territorio di Vicenza, entrano in funzione quindici giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. Roma, 21 luglio 1997 Il direttore generale del Dipartimento del territorio Vaccari Il direttore generale della Direzione generale degli affari civili e delle libere professioni Hinna Danesi