CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

COMUNICATO

Annuncio di quarantatre richieste di referendum popolare
(GU n.40 del 18-2-1998)

  Ai sensi degli articoli 7 e 27  della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che  la cancelleria della Corte suprema  di cassazione in
data  17 febbraio  1998  ha  raccolto a  verbale  e  dato atto  della
dichiarazione  resa   da  tredici  cittadini  italiani,   muniti  dei
prescritti certificati elettorali, di  voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, sul seguente quesito:
  "Volete  voi  l'abrogazione  degli  articoli 4,  5,  6  lettera  b)
limitatamente   alle parole:  "tra  cui quelli  relativi a  rilevanti
anomalie o malformazioni del nascituro"; 7 comma primo  limitatamente
alle    parole:   "del   servizio   ostetricoginecologico   dell'ente
ospedaliero  in cui  deve praticarsi  l'intervento, che  ne certifica
l'esistenza.  Il  medico  puo'   avvalersi  della  collaborazione  di
specialisti. Il medico e' tenuto a fornire la documentazione sul caso
e  a   comunicare  la  sua  certificazione   al  direttore  sanitario
dell'ospedale per l'intervento da praticarsi immediatamente" e  comma
secondo (Qualora l'interruzione della  gravidanza si renda necessaria
per imminente  pericolo per  la vita  della donna,  l'intervento puo'
essere praticato anche senza  lo svolgimento delle procedure previste
dal comma precedente e al di  fuori delle sedi di cui all'articolo 8.
In questi casi,  il medico e' tenuto a darne  comunicazione al medico
provinciale);   8; 9  comma  primo limitatamente  alle parole:  "alle
procedure  di  cui  agli  articoli  5   e  7  ed",  e  comma   quarto
limitatamente  alle parole:  "l'espletamento delle procedure previste
dall'articolo  7 e",  nonche'  alle parole:  "secondo le    modalita'
previste  dagli articoli 5, 7 e 8"; 10 comma primo limitatamente alle
parole: "nelle circostanze previste dagli  articoli 4 e  6",  nonche'
alle  parole: "di   cui all'articolo 8", e  comma terzo limitatamente
alle   parole:   "secondo   quanto  previsto   dal   secondo    comma
dell'articolo  5";  11 comma  primo (l'ente  ospedaliero, la  casa di
cura o il poliambulatorio nei  quali l'intervento e' stato effettuato
sono  tenuti   ad  inviare  al  medico   provinciale  competente  per
territorio  una  dichiarazione con  la  quale  il  medico che  lo  ha
eseguito da'  notizia dell'intervento  stesso e  della documentazione
sulla   base   della  quale   e'   avvenuto,   senza  fare   menzione
dell'identita' della  donna.); 12; 13;  14; 19 comma  primo (Chiunque
cagiona l'interruzione volontaria della gravidanza senza l'osservanza
delle  modalita' indicate  negli articoli  5 o  8, e'  punito con  la
reclusione sino a tre anni), comma secondo (La donna e' punita con la
multa fino  a lire 100.000),  comma terzo limitatamente  alle parole:
"o   comunque   senza    l'osservanza   delle   modalita'    previste
dall'articolo   7", comma  quinto  (Quando l'interruzione  volontaria
della  gravidanza avviene  su  donna minore  degli  anni diciotto,  o
interdetta,  fuori  dei casi  o  senza  l'osservanza delle  modalita'
previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona e' punito con le pene
rispettivamente  previste dai  commi precedenti  aumentate fino  alla
meta'. La donna non e' punibile.)  e comma settimo (Le pene stabilite
dal comma  precedente sono aumentate se  la morte o la  lesione della
donna derivano dai fatti previsti  dal quinto comma.); 22 comma terzo
(Salvo che  sia stata pronunciata sentenza  irrevocabile di condanna,
non e' punibile per il reato di aborto di donna consenziente chiunque
abbia commesso il  fatto prima dell'entrata in  vigore della presente
legge, se il giudice accerta  che sussistevano le condizioni previste
dagli articoli  4 e 6.) della  legge 22 maggio 1978,  n. 194, recante
"Norme per  la tutela  sociale della maternita'  e  sull'interruzione
volontaria della gravidanza"?".
  Dichiarano,  altresi',  di  eleggere   domicilio  in  Roma,  presso
Comitato  promotore  referendum, via  di  Torre  Argentina, 76,  tel.
689791.
  Ai sensi degli articoli 7 e 27  della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che  la cancelleria della Corte suprema  di cassazione in
data  17 febbraio  1998  ha  raccolto a  verbale  e  dato atto  della
dichiarazione  resa   da  tredici  cittadini  italiani,   muniti  dei
prescritti certificati elettorali, di  voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, sul seguente quesito:
  "Volete voi che sia abrogato l'art.  17, comma 2 del decreto- legge
23 gennaio  1982, n. 9,  convertito con modificazione dalla  legge 25
marzo 1982, n. 94 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in
materia  di  sfratti), limitatamente  alle parole:  "limitatamente ad
una  quota   del  trenta  per  cento   della  disponibilita'  annuale
complessiva",  cosi' come  modificato dall'art.  1, comma  2-bis  del
decreto-legge 30 dicembre 1988,  n. 551, convertito con modificazione
dalla legge 21 febbraio 1989,  n. 61 (Misure urgenti per fronteggiare
l'eccezionale  carenza  di disponibilita'  abitative),  limitatamente
alle  parole: "E' aumentata al cinquanta per cento la quota di cui al
secondo comma dell'art.  17 del decreto-legge 23 gennaio  1982, n. 9,
convertito, con modificazione, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94."?".
  Dichiarano,  altresi',  di  eleggere   domicilio  in  Roma,  presso
Comitato  promotore  referendum, via  di  Torre  Argentina, 76,  tel.
689791.
  Ai sensi degli articoli 7 e 27  della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che  la cancelleria della Corte suprema  di cassazione in
data  17 febbraio  1998  ha  raccolto a  verbale  e  dato atto  della
dichiarazione  resa   da  tredici  cittadini  italiani,   muniti  dei
prescritti certificati elettorali, di  voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, sul seguente quesito:
  "Volete  voi che  sia abrogata  la legge  25 maggio  1970, n.  300,
recante "Statuto dei lavoratori",  limitatamente all'art.  31,  comma
II  : "La  medesima disposizione si applica ai  lavoratori chiamati a
ricoprire cariche  sindacali provinciali  e nazionali.",  nonche'  il
D.lgs.  16 settembre 1996, n.  564, recante: "Attuazione della delega
conferita dall'art. 1,  comma 39, della legge 8 agosto  1995, n. 335,
in materia  di contribuzione  figurativa e di  copertura assicurativa
per   periodi   non   coperti   da   contribuzione",    limitatamente
all'articolo   3,  comma 1,  limitatamente  alle  parole: "o  cariche
sindacali" e alle parole: "e  per i lavoratori chiamati  a  ricoprire
cariche sindacali dopo  che sia decorso il periodo  di prova previsto
dai contratti  collettivi e comunque  un periodo non inferiore  a sei
mesi";    comma 2:  "Le cariche  sindacali  di cui  al secondo  comma
dell'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970, sono quelle previste
dalle norme statutarie e formalmente attribuite per lo svolgimento di
funzioni   rappresentative  e   dirigenziali  a   livello  nazionale,
regionale  e provinciale  o  di comprensorio,  anche  in qualita'  di
componenti  di  organi  collegiali  dell'organizzazione   sindacale";
comma  5:  "A decorrere dal mese  successivo alla data di  entrata in
vigore del  presente decreto  puo' essere  versata, facoltativamente,
una contribuzione  aggiuntiva sull'eventuale differenza tra  le somme
corrisposte per lo svolgimento dell'attivita' sindacale ai lavoratori
collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 31 della citata legge
n. 300 del  1970 e la retribuzione di riferimento  per il calcolo del
contributo figurativo di cui all'art. 8, ottavo comma, della legge n.
155 del 1981. La  facolta' puo' essere esercitata dall'organizzazione
sindacale,  previa  richiesta di  autorizzazione  al  fondo o  regime
pensionistico   di  appartenenza   del   lavoratore.  Il   contributo
aggiuntivo va versato entro lo stesso termine previsto per la domanda
di accredito figurativo di cui al  comma 3 ed e' pari all'aliquota di
finanziamento  del  regime  pensionistico  a  cui  il  lavoratore  e'
iscritto  ed e'  riferito alla  differenza tra  le somme  corrisposte
dall'organizzazione   sindacale   e    la   retribuzione   figurativa
accreditata.";  comma  6: "La facolta' di  cui al comma 5 puo' essere
esercitata  negli  stessi  termini  e con  le  stesse  modalita'  ivi
previste   per   gli   emolumenti   e   le   indennita'   corrisposti
dall'organizzazione  sindacale ai  lavoratori  collocati in  distacco
sindacale con diritto alla retribuzione erogata dal proprio datore di
lavoro."; comma 7: "Nel caso  in cui l'aspettativa fruita  presso  il
sindacato   non  risulti   conforme   a  quanto   previsto  ai   fini
dell'applicazione  delle disposizioni  di cui  all'articolo 31  della
citata legge n. 300 del  1970, ove le organizzazioni sindacali tenute
ad assolvere gli obblighi previdenziali e assistenziali provvedano ad
effettuare le relative regolarizzazioni contributive entro il termine
di sei mesi  dalla data di entrata in vigore  del presente decreto, i
contributi  saranno gravati  dei  soli interessi  calcolati al  tasso
legale. Ai fini delle predette regolarizzazioni si applica il termine
di prescrizione di cui all'art. 3, comma 9, lettera a), della legge 8
agosto  1995,  n. 335."; comma 9, limitatamente alle parole: "cariche
sindacali o"?".
  Dichiarano,  altresi',  di  eleggere   domicilio  in  Roma,  presso
Comitato  promotore  referendum, via  di  Torre  Argentina, 76,  tel.
689791.
  Ai sensi degli articoli 7 e 27  della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che  la cancelleria della Corte suprema  di cassazione in
data  17 febbraio  1998  ha  raccolto a  verbale  e  dato atto  della
dichiarazione  resa   da  tredici  cittadini  italiani,   muniti  dei
prescritti certificati elettorali, di  voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, sul seguente quesito:
  "Volete voi  che siano  abrogati l'art. 303,  comma 1,  lettera a),
limitatamente  alle   parole:  "senza   che  sia  stato   emesso   il
provvedimento  che dispone  il giudizio  ovvero senza  che sia  stata
pronunciata  una delle  sentenze  previste dagli  articoli 442,  448,
comma  1,  561 e 563" e alle  parole: "o la pena della reclusione non
inferiore  nel  massimo a  venti  anni  ovvero  per uno  dei  delitti
indicati nell'articolo  407, comma 2,  lettera a), sempre che  per lo
stesso  la  legge preveda  la  pena  della reclusione  superiore  nel
massimo a sei anni",  lettera b): "dall'emissione  del  provvedimento
che  dispone  il  giudizio  o  dalla  sopravvenuta  esecuzione  della
custodia  sono  decorsi  i  seguenti  termini  senza  che  sia  stata
pronunciata sentenza di condanna di  primo grado: 1) sei mesi, quando
si procede  per un delitto per  il quale la legge  stabilisce la pena
della reclusione  non superiore nel massimo  a sei anni; 2)  un anno,
quando si procede per un delitto  per il quale la legge stabilisce la
pena della  reclusione non superiore  nel massimo a  vent'anni, salvo
quanto  previsto al  numero 1);  3)  un anno  e sei  mesi, quando  si
procede  per un  delitto per  il quale  la legge  stabilisce la  pena
dell'ergastolo o  la pena  della reclusione  superiore nel  massimo a
venti   anni;",   lettera  c):  "dalla pronuncia  della  sentenza  di
condanna  di  primo  grado  o  dalla  sopravvenuta  esecuzione  della
custodia  sono  decorsi  i  seguenti  termini  senza  che  sia  stata
pronunciata sentenza di  condanna in grado di appello:  1) nove mesi,
se vi  e' stata condanna alla  pena della reclusione non  superiore a
tre  anni; 2)  un  anno, se  vi  e' stata  condanna  alla pena  della
reclusione non superiore a  dieci anni; 3) un anno e  sei mesi, se vi
e'  stata  condanna  alla  pena  dell'ergastolo  o  della  reclusione
superiore  a  dieci  anni;",  lettera d):  "dalla   pronuncia   della
sentenza  di  condanna  in  grado di  appello  o  dalla  sopravvenuta
esecuzione della  custodia sono  decorsi gli stessi  termini previsti
dalla   lettera  c)   senza  che   sia  stata   pronunciata  sentenza
irrevocabile di condanna. Tuttavia, se  vi e' stata condanna in primo
grado, ovvero se la impugnazione e' stata proposta esclusivamente dal
pubblico  ministero, si  applica soltanto  la disposizione  del comma
4.",    commi 2  e  3, limitatamente  alle  parole: "relativamente  a
ciascuno  stato e  grado  del procedimento",  comma  4 ("La    durata
complessiva della  custodia cautelare, considerate anche  le proroghe
previste dall'articolo 305, non puo'  superare i seguenti termini: a)
due anni,  quando si  procede per  un delitto per  il quale  la legge
stabilisce la pena  della reclusione non superiore nel  massimo a sei
anni; b) quattro anni, quando si  procede per un delitto per il quale
la  legge  stabilisce la  pena  della  reclusione non  superiore  nel
massimo a venti anni, salvo quanto  previsto dalla lettera a); c) sei
anni,  quando  si procede  per  un  delitto  per  il quale  la  legge
stabilisce la  pena dell'ergastolo  o della reclusione  superiore nel
massimo  a venti anni."); l'articolo 304, comma 6, limitatamente alle
parole: "commi 1, 2, e 3  e i termini aumentati della meta'  previsti
dall'articolo   303,  comma 4,",  del  Decreto  del Presidente  della
Repubblica 22  settembre 1988, n.  447, "Approvazione del  codice  di
procedura penale"?".
  Dichiarano,  altresi',  di  eleggere   domicilio  in  Roma,  presso
Comitato  promotore  referendum, via  di  Torre  Argentina, 76,  tel.
689791.
  Ai sensi degli articoli 7 e 27  della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che  la cancelleria della Corte suprema  di cassazione in
data  17 febbraio  1998  ha  raccolto a  verbale  e  dato atto  della
dichiarazione  resa   da  tredici  cittadini  italiani,   muniti  dei
prescritti certificati elettorali, di  voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, sul seguente quesito:
    "Volete voi che siano abrogati:
  -   l'articolo  3,  comma  2, limitatamente  alle  parole:  "c)  il
consiglio di  vigilanza;"; comma  3, limitatamente alle   parole:  ";
puo'  assistere alle sedute del  consiglio di indirizzo e vigilanza";
comma 4 ("Il  consiglio di indirizzo e vigilanza  individua le  linee
di  indirizzo generale  dell'ente; elegge,  tra i  rappresentanti dei
lavoratori  dipendenti,  il  proprio  presidente;  nell'ambito  della
programmazione   generale   determina    gli   obiettivi   strategici
pluriennali e approva il bilancio  preventivo ed il conto consuntivo,
nonche'  i  piani pluriennali  e  i  criteri  generali dei  piani  di
investimento   e  disinvestimento   predisposti   dal  consiglio   di
amministrazione,  verificandone  i   risultati;  approva  il  proprio
regolamento   interno;  approva,   su  proposta   del  consiglio   di
amministrazione,   le  direttive   di  carattere   generale  relative
all'attivita'  istituzionale   dell'ente.  Il   consiglio  dell'INPS,
dell'INAIL e dell'INPDAP e' composto da ventiquattro membri dei quali
la  meta'  in  rappresentanza   delle  confederazioni  sindacali  dei
lavoratori   dipendenti   maggiormente  rappresentative   sul   piano
nazionale  e  la  restante  meta'  ripartita  tra  le  organizzazioni
maggiormente  rappresentative  sul  piano  nazionale  dei  datori  di
lavoro,  e,  relativamente  all'INPS   e  all'INAIL,  dei  lavoratori
autonomi,  secondo  criteri  che  tengano  conto  delle  esigenze  di
rappresentativita' e degli interessi cui le funzioni istituzionali di
ciascun ente  corrispondono. Il consiglio dell'IPSEMA  e' composto da
dodici   membri  scelti  secondo  i  criteri  predetti.");  comma  5,
limitatamente alle parole: "; trasmette trimestralmente al  consiglio
di  indirizzo e  vigilanza  una relazione  sull'attivita' svolta  con
particolare  riferimento   al  processo  produttivo  ed   al  profilo
finanziario, nonche'  qualsiasi altra  relazione che  venga richiesta
dal consiglio di indirizzo e
  vigilanza"   e    alle  parole:   "La  carica  di   consigliere  di
amministrazione  e'  incompatibile  con   quella  di  componente  del
consiglio di  vigilanza."; comma 8, limitatamente   alle parole:  "Il
consiglio  di  indirizzo e  vigilanza  e'  nominato con  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei Ministri, su proposta  del Ministro del
lavoro e della  previdenza sociale, sulla base  di designazione delle
confederazioni   e delle  organizzazioni  di cui  al  comma 4;",  del
Decreto  Legislativo 30  giugno 1994,  n. 479,  recante:  "attuazione
della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, in materia di  riordino e soppressione di enti pubblici
di previdenza e assistenza";
  -   l'articolo   9,  comma   1,  limitatamente  alle   parole:  "La
rappresentanza  di  parte  datoriale  nel consiglio  di  indirizzo  e
vigilanza  dell'Istituto nazionale  di  previdenza  per i  dipendenti
dell'amministrazione  pubblica  (INPDAP),  fissata in  dodici  membri
dall'articolo 3, comma 4, del  decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
479, e'  ripartita tra  due rappresentanti  delle regioni,  due delle
province,  uno  dei comuni  ed  uno  delle  aziende speciali  di  cui
all'articolo 23 della legge 8 giugno  1990, n. 142, tre del Ministero
del lavoro e  della previdenza sociale, due del  Ministero del tesoro
ed uno  del Ministero  dell'interno.", del  decreto legge  1  ottobre
1996,  n.  510, recante: "Disposizioni  urgenti in materia  di lavori
socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore
previdenziale",  cosi' come  convertito  e  modificato dall'art.   1,
comma 1, della legge 28 novembre 1996, n. 608?".
  Dichiarano,  altresi',  di  eleggere   domicilio  in  Roma,  presso
Comitato  promotore  referendum, via  di  Torre  Argentina, 76,  tel.
689791.
  Ai sensi degli articoli 7 e 27  della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che  la cancelleria della Corte suprema  di cassazione in
data  17 febbraio  1998  ha  raccolto a  verbale  e  dato atto  della
dichiarazione  resa   da  tredici  cittadini  italiani,   muniti  dei
prescritti certificati elettorali, di  voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, sul seguente quesito:
  "Volete   voi che  siano abrogati  l'art. 13,  comma 3  ("Presso le
prefetture delle province comprendenti uno dei comuni di cui ai commi
precedenti  e'  istituita  una commissione  con  funzioni  consultive
relativamente alla graduazione degli  sfratti in detta area"),  comma
4  ("Tale commissione e' presieduta dal prefetto o da un suo delegato
ed e'  composta dai sindaci  dei comuni interessati e  dal presidente
dell'IACP, o  da loro delegati."),  comma 5 ("Ove   l'area  comprenda
comuni appartenenti  a piu'  province, della commissione  fanno parte
oltreche' i  sindaci di tutti  i comuni  interessati, i prefetti  e i
presidenti  degli IACP  di  dette province.  Essa  e' presieduta  dal
prefetto  della  provincia in  cui  si  trova  il maggior  numero  di
abitanti   dell'area."),   comma 6  ("Su  richiesta  del pretore,  la
commissione  gli  fornisce  tutti   i  dati  utili  sulla  situazione
abitativa dei comuni compresi nell'area affinche' egli abbia concreti
elementi  di giudizio  in ordine  alle procedure  di rilascio  da lui
trattate"), e  comma 7 ("Le  commissioni iniziano a   funzionare  nei
comuni di cui al primo comma entro venti giorni dalla data di entrata
in vigore  del presente decreto e  nei comuni compresi nelle  aree di
cui al secondo  comma entro venti giorni dalla  data di pubblicazione
del   provvedimento  adottato dal  CIPE"),  e  l'art. 14,  comma  10,
limitatamente alle parole: "sentita, quando sia stata costituita,  la
commissione  di  cui all'art. 13,", del  d.l. 23 gennaio 1982,  n. 9,
convertito con modificazioni dalla legge  25 marzo 1982, n. 94 (Norme
per  l'edilizia residenziale  e provvidenze  in materia  di sfratti);
l'art. 1, comma 2 ("Ai fini  dell'applicazione degli articoli 2, 3  e
4 del presente decreto il CIPE,  sentite le regioni, procede entro il
31 marzo 1987 alla integrale revisione della delibera assunta in data
30 maggio  1985 classificando  ad alta  tensione abitativa  solo quei
comuni, superiori a 10.000 abitanti secondo le risultanze dell'ultimo
censimento, compresi  nei mandamenti pretorili nei  quali il rapporto
tra le richieste  di esecuzione relative all'anno 1986  e le famiglie
residenti  risulti  superiore  allo  stesso  rapporto  considerato  a
livello  nazionale."),  l'art. 2, l'art.  3, l'art. 4,  l'art. 4-bis,
l'art. 5, comma  2, limitatamente alle parole: ",  sentito il  parere
della  commissione  di cui  all'art. 2,",  e comma  10, limitatamente
alle parole: "sentito il parere  della commissione di cui all'art.  2
e"  del  d.l. 29 ottobre  1986, n. 708, convertito  con modificazioni
dall'art. 1 della legge 23 dicembre  1986, n. 899 (Misure urgenti per
fronteggiare l'eccezionale carenza  di disponibilita' abitative); gli
artt. 3,  4 e  5 del d.l.  30 dicembre 1988,  n. 551,  convertito con
modificazioni dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61 (Misure urgenti per
fronteggiare  l'eccezionale carenza  di disponibilita'  abitative); e
dalla  legge 4  novembre 1996,  n.  566 (Disposizioni  in materia  di
rilascio  di  immobili urbani  ad  uso  abitativo e  disposizioni  di
sanatoria)?".
  Dichiarano,  altresi',  di  eleggere   domicilio  in  Roma,  presso
Comitato  promotore  referendum, via  di  Torre  Argentina, 76,  tel.
689791.
  Ai sensi degli articoli 7 e 27  della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che  la cancelleria della Corte suprema  di cassazione in
data  17 febbraio  1998  ha  raccolto a  verbale  e  dato atto  della
dichiarazione  resa   da  tredici  cittadini  italiani,   muniti  dei
prescritti certificati elettorali, di  voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, sul seguente quesito:
  "Volete  voi che  sia  abrogata la  legge 3  agosto  1949, n.  577,
recante  "Istituzione del  Consiglio del  notariato e   modificazioni
alle  norme sull'amministrazione della Cassa nazionale del notariato"
e successive modificazioni?".
  Dichiarano,  altresi',  di  eleggere   domicilio  in  Roma,  presso
Comitato  promotore  referendum, via  di  Torre  Argentina, 76,  tel.
689791.
  Ai sensi degli articoli 7 e 27  della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che  la cancelleria della Corte suprema  di cassazione in
data  17 febbraio  1998  ha  raccolto a  verbale  e  dato atto  della
dichiarazione  resa   da  tredici  cittadini  italiani,   muniti  dei
prescritti certificati elettorali, di  voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, sul seguente quesito:
  "Volete  voi che  sia abrogata  la legge  18 aprile  1962, n.  230,
recante  "Disciplina   del contratto di lavoro  a tempo determinato";
il decreto  legge 3 dicembre 1977,  n. 876, convertito in  legge, con
modificazioni   dalla  legge   3  febbraio   1978,  n.   18,  recante
"Disciplina del contratto di lavoro  a tempo determinato nei  settori
del  commercio e del turismo"; nonche'  la legge 28 febbraio 1987, n.
56,  recante "Norme  sull'organizzazione del  mercato del    lavoro",
limitatamente all'articolo 23?".
  Dichiarano,  altresi',  di  eleggere   domicilio  in  Roma,  presso
Comitato  promotore  referendum, via  di  Torre  Argentina, 76,  tel.
689791.
  Ai sensi degli articoli 7 e 27  della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che  la cancelleria della Corte suprema  di cassazione in
data  17 febbraio  1998  ha  raccolto a  verbale  e  dato atto  della
dichiarazione  resa   da  tredici  cittadini  italiani,   muniti  dei
prescritti certificati elettorali, di  voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, sul seguente quesito:
  "Volete voi  che siano abrogati  l'art. 25, comma  5, limitatamente
alle  parole:   "le liste  di", comma  6, limitatamente  alle parole:
"le liste di",  comma 7 ("Ciascuna lista non  puo' essere composta da
un mumero di candidati superiore  al numero dei  seggi  assegnati  al
collegio"),  comma  8 ("Nessun candidato puo' essere inserito in piu'
di  una lista."),  comma  9  ("In ciascuna  lista  non puo'    essere
inserito piu' di un candidato, magistrato di merito appartenente allo
stesso   distretto   di  corte  di  appello."),  comma  10  ("Ciascun
elettore non puo' presentare piu' di una lista territoriale"),  comma
11  ("I  presentatori non sono eleggibili."), comma 14, limitatamente
alle parole: "il   voto di lista ed",    "eventuale"  e  "nell'ambito
della  lista votata", l'art. 26,  comma 3, limitatamente alle parole:
"concorrenti" e "ed a ciascuna  di esse viene  attribuito  un  numero
progressivo  secondo l'ordine di  presentazione", l'art. 26, comma 4,
limitatamente alle parole: "verifica che le liste siano  sottoscritte
dal  numero  prescritto  di  presentatori,  controllando  che  nessun
presentatore  abbia   sottoscritto piu'   di una  lista;" "altresi"',
"esclude  le   liste  non   presentate  dal  prescritto   numero   di
sottoscrittori  e",  "in eccedenza, secondo l'ordine inverso o quello
di iscrizione,  nonche' quelli presentati  in piu' di una  lista;  ",
"altresi"', "esclude le liste non presentate dal prescritto numero di
sottoscrittori  e",    "in  eccedenza,   secondo l'ordine   inverso a
quello di iscrizione, nonche' quelli  presentati in piu' di una lista
e quelli",  "ammesse", l'art. 27, comma    1  ("L'ufficio  elettorale
centrale provvede  ad assegnare  i seggi  del collegio  nazionale dei
magistrati con effettivo esercizio  delle funzioni di legittimita'. A
tal fine determina la cifra elettorale  di ogni lista sommando i voti
che ciascuna lista ha conseguito. Procede quindi al riparto dei seggi
tra  le liste  in  base alla  cifra elettorale  di  ciascuna di  esse
dividendo  detta  cifra  per  due ed  ottenendo  cosi'  il  quoziente
elettorale.") e comma 2 ("Attribuisce quindi i due seggi alla lista o
alle  liste  che contengono il quoziente elettorale determinato sulla
base delle operazioni  precedentemente svolte. In caso  di parita' di
voti  il  seggio  e'  assegnato  al  candidato  che  ha  la  maggiore
anzianita' di  servizio nell'ordine  giudiziario e,  in caso  di pari
anzianita'  di servizio,  al candidato  piu' anziano  di eta'."),   e
comma  3, limitatamente alle  parole: "territoriale: a) provvede alla
determinazione  del  quoziente  base  per  l'assegnazione  dei  seggi
dividendo  la cifra  elettorale dei  voti da  essa conseguiti  per il
quoziente base. I seggi non  assegnati in tal modo vengono attribuiti
in ordine decrescente  alle liste cui corrispondono  i maggiori resti
e,  in caso  di  parita' di  resti,  a quelle  che  abbiano avuto  la
maggiore cifra elettorale;  a parita' di cifra  elettorale si procede
persorteggio.  Partecipano  all'assegnazione  dei  seggi  in  ciascun
collegio   territoriale  le   liste   che  abbiano   complessivamente
conseguito almeno il 9 per cento  dei suffragi rispetto al totale dei
votanti sul piano nazionale," e  nella lettera c) limitatamente  alle
parole  "nell'ambito  dei posti attribuiti ad ogni lista", l'art. 39,
comma  1, limitatamente  alle  parole:  "nell'ambito della    lista",
l'art.  39, comma 2 ("Qualora, per  difetto di candidati non eletti e
forniti dei  requisiti di  eleggibilita', la  sostituzione di  cui al
comma 1  non possa  aver luogo nell'ambito  della stessa  lista, essa
avviene  mediante il  primo  dei  non eletti  nella  lista che  abbia
riportato nel medesimo  collegio la maggiore cifra  elettorale, o, in
caso di parita',  che preceda le altre  nell'ordine di presentazione;
se in  detta lista  non vi  sono candidati non  eletti e  forniti dei
requisiti  di eleggibilita',  si  passa alle  liste successive.")   e
comma  4,  limitatamente  alle parole: "e 2" e "territoriali ciascuna
lista non puo' essere composta da un numero di candidati superiore al
numero dei componenti  da sostituire e", della legge  24 marzo  1958,
n. 195  (Norme sulla costituzione  e sul funzionamento  del Consiglio
superiore della Magistratura)?".
  Dichiarano,  altresi',  di  eleggere   domicilio  in  Roma,  presso
Comitato  promotore  referendum, via  di  Torre  Argentina, 76,  tel.
689791.
  Ai sensi degli articoli 7 e 27  della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che  la cancelleria della Corte suprema  di cassazione in
data  17 febbraio  1998  ha  raccolto a  verbale  e  dato atto  della
dichiarazione  resa   da  tredici  cittadini  italiani,   muniti  dei
prescritti certificati elettorali, di  voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, sul seguente quesito:
  "Volete  voi che  sia  abrogata la  legge 27  luglio  1978, n.  392
(Disciplina delle locazioni di immobili urbani)?".
  Dichiarano,  altresi',  di  eleggere   domicilio  in  Roma,  presso
Comitato  promotore  referendum, via  di  Torre  Argentina, 76,  tel.
689791.
  Ai sensi degli articoli 7 e 27  della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che  la cancelleria della Corte suprema  di cassazione in
data  17 febbraio  1998  ha  raccolto a  verbale  e  dato atto  della
dichiarazione  resa   da  tredici  cittadini  italiani,   muniti  dei
prescritti certificati elettorali, di  voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, sul seguente quesito:
  "Volete  voi che  sia  abrogata  la legge  2  gennaio  1997, n.  2,
recante:    "Norme  per   la  regolamentazione   della  contribuzione
volontaria  ai  partiti  o  movimenti  politici",  limitatamente   a:
articolo 1; articolo 2; articolo 3;  articolo 4; articolo 5; comma 1,
limitatamente  alle parole:  "effettuate mediante versamento bancario
o postale";  articolo 8, comma  1 limitatamente alle parole:   "o  ha
partecipato  alla ripartizione delle  risorse di cui all'articolo 1",
comma  15 ("A  decorrere dal  quarto  anno successivo  alla data   di
entrata  in vigore  della presente  legge, i  partiti ed  i movimenti
politici  che  partecipano alla  ripartizione  delle  risorse di  cui
all'articolo 1 ne  riservano una quota non inferiore al  30 per cento
alle proprie  strutture decentrate  su base territoriale  che abbiano
per  statuto  autonomia finanziaria"),  comma 16,  limitatamente alle
parole: "Alle  strutture di  cui al comma  15, che  partecipano  alla
ripartizione delle  risorse di  cui all'articolo  1, si  applicano le
disposizioni  del  presente articolo su redazione  del rendiconto." e
alle parole: ", che  partecipano alla ripartizione delle risorse,", e
comma 17  ("In caso  di inottemperanza   agli obblighi   di cui    al
presente  articolo  o  di  irregolare redazione  del  rendiconto,  il
Presidente  della  Camera  dei   Deputati  ne  da'  comunicazione  al
Ministero del  Tesoro che  sino alla regolarizzazione  sospende dalla
ripartizione del  fondo di cui  all'articolo 3 i partiti  e movimenti
politici    inadempienti."); articolo  9, comma  1 ("L'ammontare  del
fondo riparito  ai sensi dell'articolo  3 non puo'  comunque superare
l'importo annuo di 110 miliardi di lire.")?".
  Dichiarano,  altresi',  di  eleggere   domicilio  in  Roma,  presso
Comitato  promotore  referendum, via  di  Torre  Argentina, 76,  tel.
689791.
  Ai sensi degli articoli 7 e 27  della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che  la cancelleria della Corte suprema  di cassazione in
data  17 febbraio  1998  ha  raccolto a  verbale  e  dato atto  della
dichiarazione  resa   da  tredici  cittadini  italiani,   muniti  dei
prescritti certificati elettorali, di  voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, sul seguente quesito:
  "Volete voi che siano abrogati l'articolo 1, comma 4, limitatamente
alla parole: "L'esercizio delle  attivita' relative alla gestione  di
forme  di previdenza  integrativa  deve  essere effettuato  dall'INPS
sulla base  di un bilancio  annuale di previsione separato  da quello
afferente  agli  altri fondi  amministrati."; l'articolo 20,  comma 1
("La gestione finanziaria e patrimoniale dell'Istituto, ad  eccezione
di quanto  previsto all'articolo 1,  comma 4,  e' unica per  tutte le
attivita'  istituzionali  relative   alle  gestioni  previdenziali  e
assistenziali ad  esso affidate come  e' unico il  relativo bilancio.
Tali   gestioni   hanno   propria   autonomia   economicopatrimoniale
nell'ambito   della gestione  complessiva  dell'Istituto."), comma  3
("Per ogni esercizio finanziario l'Istituto e' tenuto a compilare  il
bilancio preventivo  finanziario generale  di competenza e  di cassa,
secondo   criteri   generali   di  classificazione,   ai   fini   del
consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico che,
anche in  deroga all'articolo 30  della legge  20 marzo 1975,  n. 70,
tengano  conto delle esigenze  funzionali dell'Istituto.") e comma 4,
limitatamente  alle parole:  "altresi"',  alle   parole: "il    conto
consuntivo  generale   e" e  alle parole: "Al  fine di  consentire un
immediato  riscontro  dell'incidenza  delle risultanze  finali  della
gestione degli  interventi assistenziali e di  sostegno alle gestioni
previdenziali,  l'Istituto e'  inoltre tenuto  a compilare  uno stato
patrimoniale ed un  conto economico generale al  netto della Gestione
degli   interventi  assistenziali   e  di   sostegno  alle   gestioni
previdenziali  di cui all'articolo 37.", della legge 9 marzo 1989, n.
88,  "Ristrutturazione  dell'Istituto   nazionale  della   previdenza
sociale  e dell'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione contro  gli
infortuni  sul lavoro"  e l'articolo 49, comma  1, limitatamente alle
parole: ", cosi'  come i bilanci preventivo e consuntivo  e lo  stato
patrimoniale  generali", del Decreto del Presidente della Repubblica,
30  aprile 1970,  n.  639, "Attuazione  delle  deleghe conferite   al
Governo  con gli  artt. 27  e 29  della L.  30 aprile  1969, n.  153,
concernente;  "Revisione  degli ordinamenti pensionistici e  norme in
materia di sicurezza sociale"?".
  Dichiarano,  altresi',  di  eleggere   domicilio  in  Roma,  presso
Comitato  promotore  referendum, via  di  Torre  Argentina, 76,  tel.
689791.
  Ai sensi degli articoli 7 e 27  della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che  la cancelleria della Corte suprema  di cassazione in
data  17 febbraio  1998  ha  raccolto a  verbale  e  dato atto  della
dichiarazione  resa   da  tredici  cittadini  italiani,   muniti  dei
prescritti certificati elettorali, di  voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, sul seguente quesito:
  "Volete che siano  abrogati gli artt. 1 e 2  della legge 23 ottobre
1960,  n. 1369  (Divieto di  intermediazione ed  interposizione nelle
prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera
negli appalti di opere e di servizi)?".
  Dichiarano,  altresi',  di  eleggere   domicilio  in  Roma,  presso
Comitato  promotore  referendum, via  di  Torre  Argentina, 76,  tel.
689791.
  Ai sensi degli articoli 7 e 27  della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che  la cancelleria della Corte suprema  di cassazione in
data  17 febbraio  1998  ha  raccolto a  verbale  e  dato atto  della
dichiarazione  resa   da  tredici  cittadini  italiani,   muniti  dei
prescritti certificati elettorali, di  voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, sul seguente quesito:
  "Volete voi  che sia abrogata  la legge  18 dicembre 1973,  n. 877,
recante "Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio"?".
  Dichiarano,  altresi',  di  eleggere   domicilio  in  Roma,  presso
Comitato  promotore  referendum, via  di  Torre  Argentina, 76,  tel.
689791.
  Ai sensi degli articoli  7 e 27 della legge 25  maggio 1970 n. 352,
si annuncia che  la cancelleria della Corte suprema  di cassazione in
data  17 febbraio  1998  ha  raccolto a  verbale  e  dato atto  della
dichiarazione  resa   da  tredici  cittadini  italiani,   muniti  dei
prescritti certificati elettorali, di  voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, sul seguente quesito:
  "Volete voi  che sia  abrogato il testo  unico delle  leggi recanti
norme per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto
del  Presidente della  Repubblica 30  marzo 1957,  n. 361,  nel testo
risultante    dalle   modificazioni    ed   integrazioni    ad   esso
successivamente apportate  in particolare dalla legge  4 agosto 1993,
n. 277, e dal d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 534, e dal decreto-legge 10
maggio  1996, n.  257,  convertito con  modificazioni  dalla legge  8
luglio 1996,  n. 368,  limitatamente alle seguenti  parti: -  art. 1,
comma   2,  limitatamente alle  parole:  "La  ripartizione dei  seggi
attribuiti secondo  il metodo  proporzionale, a norma  degli articoli
77, 83  e 84, si  effettua in  sede di Ufficio  centrale  nazionale";
comma  3,  limitatamente alle  parole "settantacinque per cento del";
comma  4: "In  ogni  circoscrizione, il  venticinque  per cento   del
totale  dei seggi  e'  attribuito in  ragione proporzionale  mediante
riparto  tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84"; -
art. 4, comma  2, n. 1, limitatamente alle parole:  "da esprimere  su
apposita scheda  recante il cognome  e il nome di  ciascun candidato,
accompagnato da  uno o piu'  contrassegni ai sensi  dell'articolo 18,
comma 1. I contrassegni che contraddistinguono
  il candidato non  possono essere superiori a  cinque. Nella scheda,
lo spazio complessivo riservato  a ciascun candidato, accompagnato da
uno  o  piu' contrassegni, deve essere  uguale", e n. 2: "un voto per
la scelta della lista ai  fini dell'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale,  da  esprimere  su   una  diversa  scheda  recante  il
contrassegno e  l'elenco dei candidati  di ciascuna lista.  Il numero
dei candidati di ciascuna lista non puo' essere superiore ad un terzo
dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con
arrotondamento alla  unita' superiore.  Le liste  recanti piu'  di un
nome sono formate da candidati  e candidate, in ordine alternato";  -
art.   14,   comma  1,  limitatamente   alle  parole:  "o   liste  di
candidati",  alle  parole  "o   le  liste  medesime   nelle   singole
circoscrizioni"  con    esclusione della parola "medesime";  comma 2,
limitatamente   alle  parole   "le  loro   liste  con";    comma   3,
limitatamente  alle  parole ", sia  che si riferiscano  a candidature
nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste,"; - art.  16,
comma  4, limitatamente   alle parole: "e delle liste"  e alle parole
"delle liste"; -  art. 17, comma 1, limitatamente   alle  parole:  "e
della  lista dei  candidati"; - art. 18, comma  1, limitatamente alle
parole: "i quali  si collegano a liste di cui  all'articolo 1,  comma
4, cui gli  stessi aderiscono con accettazione  della candidatura. La
dichiarazione    di    collegamento    deve    essere    accompagnata
dall'accettazione  scritta del  rappresentante, di  cui all'art.  17,
incaricato di effettuare  il deposito della lista a  cui il candidato
nel collegio  uninominale si collega, attestante  la conoscenza degli
eventuali collegamenti con altre liste.  Nel caso di collegamenti con
piu'  liste, questi  devono  essere  i medesimi  in  tutti i  collegi
uninominali in  cui e'  suddivisa la circoscrizione.  Nell'ipotesi di
collegamento con piu' liste, il candidato, nella stessa dichiarazione
di  collegamento,  indica  il   contrassegno  o  i  contrassegni  che
accompagnano  il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale.";
comma  2, limitatamente  alle parole:  "o i  contrassegni" ed    alle
parole:  "nonche'  la lista  o le  liste alle  quali il  candidato si
collega ai fini  di cui all'articolo 77, comma 1,  numero 2). Qualora
il  contrassegno   o  i  contrassegni  del   candidato  nel  collegio
uninominale siano gli stessi di una lista o piu' liste presentate per
l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di
cui  al presente  articolo  e' effettuato,  in  ogni caso,  d'ufficio
dall'Ufficio centrale  circoscrizionale, senza che si  tenga conto di
dichiarazioni  ed accettazioni  difformi. Le  istanze di  depositanti
altra   lista  avverso   il  mancato   collegamento  d'ufficio   sono
presentate, entro  le ventiquattro  ore successive alla  scadenza dei
termini  per  la  presentazione  delle  liste,  all'Ufficio  centrale
nazionale  che decide  entro le successive ventiquattro  ore"; - art.
18-bis; -  art. 19; -  art. 20,  comma 1, limitatamente  alle parole:
"Le liste  dei candidati  o"; comma  2, limitatamente   alle  parole:
"Le   liste   dei   candidati  o",   alle  parole  "della  lista  dei
candidati",  nonche'  alle  parole "alle  candidature   nei   collegi
uninominali deve  essere allegata la dichiarazione  di collegamento e
la   relativa   accettazione  di  cui  all'articolo   18";  comma  3,
limitatamente  alle  parole:  "l'iscrizione nelle  liste   elettorali
della   circoscrizione,   e,   per   le   candidature   nei   collegi
uninominali,";    comma 5,   limitatamente alle  parole: "di  lista",
nonche'  alle  parole: "Le  stesse  disposizioni  si applicano   alle
candidature  nei  collegi uninominali";  comma 6,  limitatamente alle
parole:  "piu'   di  una   lista  di   candidati  ne"';    comma   7,
limitatamente  alle   parole: "della  lista di candidati  o", nonche'
alle  parole "la  lista  o"; comma  8,  limitatamente alle    parole:
"della  lista";  -   art. 21, comma 2, limitatamente  alle parole: "e
della lista dei candidati presentata"  e alle parole: "e  a  ciascuna
lista";  -   art. 22,  comma 1, limitatamente  alle parole:  "e delle
liste  dei  candidati"; n.  1)  limitatamente  alle parole:   "e   le
liste";    n. 2)   limitatamente alle  parole:  "e le  liste"; n.  3)
limitatamente alle parole:  "e le liste" e alle   parole  "riduce  al
limite  prescritto  le  liste   contenenti  un  numero  di  candidati
superiore  a  quello  stabilito  al  comma  2  dell'articolo  18-bis,
cancellando   gli  ultimi nomi"  n.  4),  limitatamente alle  parole:
"dalle liste"; n. 5) limitatamente alle  parole:  "dalle  liste";  n.
6):   "cancella i  nomi dei  candidati compresi  in altra  lista gia'
presentata  nella  circoscrizione";   comma  2,  limitatamente   alle
parole:    "e    di  ciascuna   lista"  e   alle  parole:   "e  delle
modificazioni   da   questo   apportate  alla   lista";   comma    3,
limitatamente alle parole: "e delle liste contestate o modificate"; -
art.  23, comma 1, limitatamente  alle parole: "e di lista"; comma 2,
limitatamente  alle parole: "di liste   o" e  alle  parole:    "e  di
lista";  -   art. 24, comma 1,  n. 1), limitatamente alle  parole: "e
delle liste"; n. 2): "stabilisce, mediante sorteggio  da  effettuarsi
alla presenza  dei delegati di  cui al n.  1), il numero  d'ordine da
assegnarsi ai contrassegni dei candidati  e delle liste presentati. I
contrassegni  di ogni  candidato  saranno riportati  sulle schede  di
votazione  e  sui  manifesti,  accanto al  nominativo  del  candidato
stesso,   secondo  l'ordine   progressivo   risultato  dal   suddetto
sorteggio; analogamente si  procede per la stampa delle  schede e del
manifesto   delle   liste  e  dei  relativi   contrassegni;";  n.  3)
limitatamente alle parole:  "di lista e"; n.   4) limitatamente  alle
parole:  "e  le   liste", n. 5), limitatamente alle  parole: "e delle
liste"; -  art. 25,  comma 1, limitatamente  alle parole:   "o  della
lista";  comma   3, limitatamente   alle parole:  "e di  lista", alle
parole: "e delle liste dei  candidati", alle parole: "e di  lista"  e
alle  parole:    "e  delle liste"; - art. 26,  comma 1, limitatamente
alle parole: "e di ogni lista di candidati"; - art. 30, comma  1,  n.
4):  "e  tre copie  del manifesto contenente  le liste  dei candidati
della circoscrizione"  e n.  6), limitatamente  alle parole:   "e  di
lista";  - art.   31, comma 1, limitatamente alle parole:  "di tipo e
colore diverso per  i collegi uninominali e  per la  circoscrizione",
alla  parola:  "C"  e alle parole:  "e di tutte le liste regolarmente
presentate  nella  circoscrizione";   comma  2,  limitatamente   alle
parole:   "Le   schede  per  l'attribuzione  dei   seggi  in  ragione
proporzionale  riportano accanto  ad ogni  contrassegno l'elenco  dei
candidati della rispettiva lista, nell'ambito degli stessi spazi";  -
art.  40, comma   3, limitatamente alle parole: "e di  lista"; - art.
41,  comma  1,  limitatamente  alle   parole:  "e  delle  liste   dei
candidati";  comma  2,  limitatamente alle parole: "di liste"; - art.
42,  comma 4,  limitatamente alle  parole: "e  di lista";   comma  7,
limitatamente  alle  parole: "due  copie del manifesto  contenente le
liste dei candidati nonche"'; - art. 45, comma 8: "Le  operazioni  di
cui  ai  commi precedenti  sono  compiute  prima  per le  schede  per
l'elezione dei  candidati nei  collegi uninominali  e successivamente
per   le   schede   per   l'attribuzione   dei   seggi   in   ragione
proporzionale.";   - art.  48,  comma 1,  limitatamente alle  parole:
"delle liste  e" e alle   parole "o della circoscrizione";    -  art.
53,  comma   1, limitatamente alle parole:  "di lista e"; -  art. 58,
comma  1, limitatamente  alle parole:  "e una  scheda per  la  scelta
della  lista   ai  fini   dell'attribuzione  dei  seggi   in  ragione
proporzionale";  comma   2, limitatamente  alle parole:  "relativi e,
sulla  scheda per  la  scelta  della lista  un  solo segno,  comunque
apposto, nel  rettangolo contenente il  contrassegno ed il  cognome e
nome  del  candidato  o   dei  candidati  corrispondenti  alla  lista
prescelta"; comma 6: "Le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e
quinto si applicano sia per  le schede per l'elezione  del  candidato
nel collegio uninominale sia per le  schede per la scelta della lista
ai  fini  dell'attribuzione dei  seggi in ragione  proporzionale."; -
art. 59, limitatamente alle parole: "Una scheda valida per la  scelta
della  lista rappresenta  un voto di lista."; - art.  67, comma 1, n.
2), limitatamente alle  parole: "e delle liste dei   candidati" e  n.
3),  limitatamente   alla parola: "rispettive";  - art. 68,  comma 3:
"Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione  dei
candidati  nei  collegi  uninominali,   il  presidente  procede  alle
operazioni di  spoglio delle schede  per l'attribuzione dei  seggi in
ragione  proporzionale. Uno  scrutatore designato  mediante sorteggio
estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede
per l'attribuzione dei  seggi in ragione proporzionale  e la consegna
al  presidente. Questi  enuncia ad  alta voce  il contrassegno  della
lista a  cui e' stato attribuito  il voto. Passa quindi  la scheda ad
altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei
voti  di ciascuna   lista."; comma 3-bis: "Il  segretario proclama ad
alta voce i voti di lista. Un  terzo scrutatore pone le schede, i cui
voti sono stati spogliati, nella  cassetta o scatola dalla quale sono
state tolte le  schede non utilizzate. Quando la  scheda non contiene
alcuna  espressione di  voto,  sul retro  della  scheda stessa  viene
subito impresso  il timbro  della sezione."; comma  7,  limitatamente
alle  parole:  "La disposizione si  applica sia con  riferimento alle
schede  scrutinate   per  l'elezione   del  candidato   nel  collegio
uninominale sia alle  schede scrutinate per la scelta  della lista ai
fini dell'attribuzione dei seggi  in ragione proporzionale."; -  art.
71,  comma  1, n. 2), limitatamente  alle parole: "dei voti  di lista
e"; comma 2, limitatamente alle parole: "o per le singole  liste  per
l'attribuzione  dei seggi in ragione proporzionale"; - art. 72, comma
2:  "Nei plichi  di cui  al  comma precedente  devono essere   tenute
opportunamente distinte  le schede  per l'elezione del  candidato nel
collegio  uninominale da  quelle per  la scelta  della lista  ai fini
dell'attribuzione  dei  seggi in  ragione propor zionale.";  comma 3,
limitatamente alle parole: "e di  lista presenti"; - art.  73,  comma
3,    limitatamente alle  parole: "e  di  lista"; art.  74, comma  1,
limitatamente  alle parole:  "e delle  liste" -  art. 75,   comma  1,
limitatamente alle parol.
  Dichiarano,  altresi', di  eleggere  domicilio in  Roma, presso  il
Comitato promotore referendum, via Torre Argentina, 76, tel. 689791.
  Ai sensi degli articoli 7 e 27  della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che  la cancelleria della Corte suprema  di cassazione in
data  17 febbraio  1998  ha  raccolto a  verbale  e  dato atto  della
dichiarazione  resa  da  quindici   cittadini  italiani,  muniti  dei
prescritti certificati elettorali, di  voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, sul seguente quesito:
  Volete  voi che  sia abrogato  il Testo  Unico delle  leggi recanti
norme per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto
del  Presidente della  Repubblica 30  marzo 1957,  n. 361,  nel testo
risultante    dalle   modificazioni    ed   integrazioni    ad   esso
successivamente apportate  in particolare dalla legge  4 agosto 1993,
n.  277,  e  dal  decreto  legislativo  20  dicembre  1993,  n.  534,
limitatamente alle seguenti parti:
  Articolo  1,  comma 2, limitatamente alle  parole: "La ripartizione
dei seggi attribuiti  secondo il metodo proporzionale,  a norma degli
articoli  77, 83  e  84,  si effettua  in  sede  di Ufficio  centrale
nazionale.";  comma  4,  limitatamente  alle  parole:   "in   ragione
proporzionale  mediante riparto tra liste concorrenti", nonche', alle
parole: ", 83";
  Articolo  4, comma  2, n.  1),  limitatamente alle  parole: ",   da
esprimere su apposita scheda recante il  cognome e il nome di ciascun
candidato,  accompagnati   da  uno  o  piu'   contrassegni  ai  sensi
dell'articolo 18,  comma 1. I contrassegni  che contraddistinguono il
candidato non  possono essere  superiori a  cinque. Nella  scheda, lo
spazio complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno
o  piu' contrassegni,   deve essere uguale" e n. 2):  "un voto per la
scelta della  lista ai  fini dell'attribuzione  dei seggi  in ragione
proporzionale,  da  esprimere  su   una  diversa  scheda  recante  il
contrassegno e  l'elenco dei candidati  di ciascuna lista.  Il numero
dei candidati di ciascuna lista non puo' essere superiore ad un terzo
dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con
arrotondamento all'unita' superiore. Le liste recanti piu' di un nome
sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato.";
  Articolo  14, comma  1,  limitatamente alle  parole:  "o liste   di
candidati",    e alle  parole:  "o le  liste  medesime nelle  singole
circoscrizioni" con  esclusione della parola "medesime";    comma  2,
limitatamente   alle    parole:  "le   loro  liste  con";   comma  3,
limitatamente alle parole:  ", sia che si  riferiscano a  candidature
nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste,";
  Articolo  16, comma 4, primo  periodo limitatamente alle parole: "e
delle liste" e secondo periodo  limitatamente alle parole:  "e  delle
liste";
  Articolo  17,  comma 1, limitatamente  alle parole: "e  della lista
dei candidati";
  Articolo  18, comma  1,  limitatamente alle  parole:  "i quali   si
collegano a  liste di  cui all'articolo  1, comma  4, cui  gli stessi
aderiscono con l'accettazione della  candidatura. La dichiarazione di
collegamento deve  essere accompagnata dall'accettazione  scritta del
rappresentante, di  cui all'articolo 17, incaricato  di effettuare il
deposito della lista  a cui il candidato nel  collegio uninominale si
collega, attestante  la conoscenza  degli eventuali  collegamenti con
altre liste. Nel  caso di collegamenti con piu'  liste, questi devono
essere i medesimi in tutti i  collegi uninominali in cui e' suddivisa
la circoscrizione.  Nell'ipotesi di  collegamento con piu'  liste, il
candidato,  nella stessa  dichiarazione  di  collegamento, indica  il
contrassegno o i  contrassegni che accompagnano il suo nome  e il suo
cognome   sulla  scheda  elettorale";  comma  2,  limitatamente  alle
parole: "o i  contrassegni" e alle parole: ", nonche',  la lista o le
liste  alle  quali  il  candidato  si  collega   ai   fini   di   cui
all'articolo  77, comma  1, numero  2). Qualora  il contrassegno  o i
contrassegni del candidato nel  collegio uninominale siano gli stessi
di una lista o di piu'  liste presentate per l'attribuzione dei seggi
in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo
e'  effettuato,   in  ogni  caso,  d'ufficio   dall'Ufficio  centrale
circoscrizionale,  senza  che  si  tenga conto  di  dichiarazioni  ed
accettazioni difformi. Le istanze  di depositanti altra lista avverso
il  mancato   collegamento  d'ufficio   sono  presentate,   entro  le
ventiquattro  ore  successive  alla   scadenza  dei  termini  per  la
presentazione delle liste, all'Ufficio  centrale nazionale che decide
entro le successive ventiquattro ore";
   Articolo 18-bis;
   Articolo 19;
  Articolo  20,  comma 1,  limitatamente alle  parole: "Le  liste dei
candidati o";  comma 2,  limitatamente alle  parole: "le   liste  dei
candidati  o",  alle  parole: "e della lista dei candidati", nonche',
alle parole: "; alle candidature nei collegi uninominali deve  essere
allegata la dichiarazione di  collegamento e la relativa accettazione
di   cui  all'articolo  18";  comma  3,  limitatamente  alle  parole:
"l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione, e, per  le
candidature  nei  collegi uninominali,"; comma 5,  limitatamente alle
parole: "di lista", nonche',  alle parole: "Le stesse disposizioni si
applicano  alle candidature   nei collegi uninominali.";    comma  6,
limitatamente  alle   parole: "piu' di  una lista di  candidati ne"';
comma 7, limitatamente alle parole:  "della lista dei  candidati  o",
nonche', alle parole:  "la lista o"; e comma  8: "La dichiarazione di
presentazione  della  lista  dei canditati deve contenere, infine, la
indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati
a fare le designazioni previste dall'art. 25.";
  Articolo 21,  comma 2, limitatamente  alle parole: "e  della  lista
dei    candidati presentata",  nonche',  alle parole:  "e a  ciascuna
lista";
  Articolo 22,  comma 1, limitatamente  alle parole: "e  delle  liste
dei  candidati";  n.  1), limitatamente alle parole: "e le liste"; n.
2), limitatamente alle  parole: "e le liste";   n. 3),  limitatamente
alle   parole:   "e   le  liste"  e alle  parole  "riduce  al  limite
prescritto le  liste contenenti  un numero  di candidati  superiore a
quello stabilito al comma 2  dell'art. 18-bis, cancellando gli ultimi
nomi;"; n. 4), limitatamente alle parole: "e cancella dalle  liste  i
nomi";  n.  5), limitatamente alle  parole: "e cancella dalle liste i
nomi";  n. 6):  "cancella i  nomi dei  candidati compresi   in  altra
lista  gia' presentata nella circoscrizione;"; comma 2, limitatamente
alle  parole:  "e di  ciascuna  lista"  e  alle parole:   "e    delle
modificazioni    da   questo   apportate  alla   lista";   comma   3,
limitatamente alle parole: "e delle liste contestate o modificate";
  Articolo  23,   comma 1, limitatamente  alle parole: "e  di lista";
comma 2, limitatamente alle parole: "di liste o" e alle parole: "e di
lista";
  Articolo 24, comma  1, n. 1), limitatamente alle  parole: "e  delle
liste";  n.  2): "stabilisce,  mediante sorteggio da effettuarsi alla
presenza  dei  delegati di  cui  al  n.  1),  il numero  d'ordine  da
assegnarsi ai contrassegni dei candidati  e delle liste presentati. I
contrassegni  di ogni  candidato  saranno riportati  sulle schede  di
votazione  e  sui  manifesti,  accanto al  nominativo  del  candidato
stesso,   secondo  l'ordine   progressivo   risultato  dal   suddetto
sorteggio; analogamente si  procede per la stampa delle  schede e del
manifesto  delle  liste  e   dei  relativi  contrassegni;";  n.   3),
limitatamente  alle  parole: "di lista  e"; n. 4), limitatamente alle
parole: "e le  liste"; n. 5), limitatamente alle   parole:  "e  delle
liste";
  Articolo  25, comma 1, primo periodo, limitatamente alle parole: "e
all'art.  20", nonche',  alle parole:  "o della   lista"; comma    3,
limitatamente  alle   parole: "e   di lista",  alle parole:  "e delle
liste dei  candidati", alle  parole: "e   di lista",   nonche',  alle
parole: "e delle liste";
  Articolo  26, comma 1, limitatamente  alle parole: "e di ogni lista
di candidati";
  Articolo 30,  comma 1,  n. 4), limitatamente  alle parole:  "e  tre
copie  del   manifesto  contenente  le  liste   dei  candidati  della
circoscrizione", e n. 6), limitatamente alle parole: "e di lista";
  Articolo   31, comma  1, limitatamente  alle parole:  ", di  tipo e
colore diverso per  i collegi uninominali e  per la  circoscrizione",
alla  parola  "C"  e  alle parole: "e di tutte le liste" nonche' alle
parole: "nella circoscrizione"; comma 2, limitatamente  alle  parole:
"Le   schede per  l'attribuzione dei  seggi in  ragione proporzionale
riportano accanto  ad ogni contrassegno l'elenco  dei candidati della
stessa lista, nell'ambito degli stessi spazi.";
  Articolo 40, comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista";
  Articolo 41,  comma 1, limitatamente  alle parole: "e  delle  liste
dei candidati"; comma 2, limitatamente alle parole: "di liste";
  Articolo  42,   comma 4, limitatamente  alle parole: "e  di lista";
comma  7,  limitatamente  alle  parole:  "due  copie  del   manifesto
contenente le liste dei candidati nonche',";
  Articolo  45,  comma 8: "Le  operazioni di cui ai  commi precedenti
sono compiute  prima per le  schede per l'elezione dei  candidati nei
collegi   uninominali   e   successivamente   per   le   schede   per
l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";
  Articolo 48, comma 1, limitatamente  alle parole: "delle liste e" e
alle parole "o della circoscrizione";
  Articolo 53, comma 1, limitatamente alle parole: "di lista e";
  Articolo 58,  comma 1,  limitatamente alle   parole:  "rispettive",
nonche'  alle parole: "e una scheda per la scelta della lista ai fini
dell'attribuzione  dei  seggi  in ragione  proporzionale"  comma   2,
limitatamente   alle  parole: "o  i  contrassegni  relativi e,  sulla
scheda per la scelta della lista un solo segno, comunque apposto, nel
rettangolo  contenente  il contrassegno  ed  il  cognome e  nome  del
candidato  o dei  candidati  corrispondenti  alla lista   prescelta";
comma  6: "Le disposizioni di cui  ai commi terzo, quarto e quinto si
applicano sia per le schede per l'elezione del candidato nel collegio
uninominale  sia per  le schede  per la  scelta della  lista ai  fini
dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";
  Articolo  59, limitatamente alle parole:  "Una scheda valida per la
scelta della lista rappresenta un voto di lista.";
  Articolo 67, comma  1, n. 2), limitatamente alle  parole: "e  delle
liste    dei  candidati"   e  n.   3),  limitatamente   alla  parola:
"rispettive";
  Articolo 68, comma  3: "Compiute le operazioni  di scrutinio  delle
schede  per  l'elezione dei  candidati  nei  collegi uninominali,  il
presidente  procede  alle  operazioni  di spoglio  delle  schede  per
l'attribuzione  dei seggi  in ragione  proporzionale. Uno  scrutatore
designato mediante  sorteggio estrae successivamente  ciascuna scheda
dall'urna  contenente  le  schede  per l'attribuzione  dei  seggi  in
ragione proporzionale e la consegna  al presidente. Questi enuncia ad
alta voce  il contrassegno della lista  a cui e' stato  attribuito il
voto. Passa  quindi la scheda  ad altro scrutatore il  quale, insieme
con  il segretario,  prende nota dei voti di  ciascuna lista."; comma
3-bis: "Il  segretario proclama  ad alta  voce i  voti di  lista.  Un
terzo scrutatore  pone le  schede, i cui  voti sono  stati spogliati,
nella cassetta o  scatola dalla quale sono state tolte  le schede non
utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto,
sul retro della  scheda stessa viene subito impresso  il timbro della
sezione.";  comma  7, limitatamente  alle parole: "La disposizione si
applica sia con riferimento alle schede scrutinate per l'elezione del
candidato nel collegio uninominale sia  alle schede scrutinate per la
scelta della  lista ai  fini dell'attribuzione  dei seggi  in ragione
proporzionale.";
  Articolo 71, comma 1, n.  2), limitatamente alle parole: "dei  voti
di  lista  e"; comma 2, limitatamente  alle parole: "o per le singole
liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale";
  Articolo  72, comma  2: "Nei  plichi  di cui  al comma   precedente
devono essere tenute opportunamente distinte le schede per l'elezione
del candidato nel collegio uninominale  da quelle per la scelta della
lista   ai    fini   dell'attribuzione    dei   seggi    in   ragione
proporzionale."; comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista";
  Articolo 73, comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista";
  Articolo  74,  comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste";
comma 2, limitatamente alle parole: "alle liste o";
  Articolo 75, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste";
  Articolo 77, comma 1, limitatamente  al n. 2): "determina la  cifra
elettorale circoscrizionale di  ogni lista. Tale cifra  e' data dalla
somma dei  voti conseguiti dalla  lista stessa nelle  singole sezioni
elettorali della  circoscrizione, detratto,  per ciascun  collegio in
cui e' stato  eletto, ai sensi del numero 1),  un candidato collegato
alla medesima lista,  un numero di voti pari a  quello conseguito dal
candidato  immediatamente successivo  per numero  di voti,  aumentati
dell'unita' e  comunque non  inferiore al  venticinque per  cento dei
voti  validamente espressi  nel medesimo  collegio, sempreche',  tale
cifra non  risulti superiore alla percentuale  ottenuta dal candidato
eletto; qualora  il candidato  eletto sia collegato  a piu'  liste di
candidati, la  detrazione avviene  pro quota in  misura proporzionale
alla  somma  dei  voti  ottenuti da  ciascuna  delle  liste  suddette
nell'ambito territoriale del collegio. A tale fine l'Ufficio centrale
circoscrizionale  moltiplica  il  totale dei  voti  conseguiti  nelle
singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste collegate per il
totale dei voti da detrarre,  ai sensi della disposizione del secondo
periodo, alle  liste collegate,  e divide il  prodotto per  il numero
complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio; il numero
dei voti da detrarre a ciascuna  lista e' dato dalla parte intera dei
quozienti   cosi' ottenuti;";  al n.  4), limitatamente  alle parole:
"collegati  ai  sensi  dell'articolo  18,  comma  1,  alla   medesima
lista",   nonche',   alle  parole:   "In  caso  di  collegamento  dei
candidati  con piu'  liste, i  candidati  entrano a  far parte  della
graduatoria  relativa  a  ciascuna  delle  liste  con  cui  e'  stato
dichiarato  il  collegamento" e  al  n.  5): "comunica    all'ufficio
centrale  nazionale,  a  mezzo  di estratto  del  verbale,  la  cifra
elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonche', ai fini di cui
all'articolo 83, comma 1, numero 2),  il totale dei voti validi della
circoscrizione  ed   il  totale   dei  voti  validi   ottenuti  nella
circoscrizione da ciascuna lista.";
  Articolo  79,  comma 5, limitatamente  alle parole: "e  delle liste
dei candidati"; comma 6, limitatamente  alle parole: "e  delle  liste
dei candidati";
  Articolo 81, comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista";
   Articolo 83;
  Articolo  84,  comma 1,  limitatamente alle parole:  "Il presidente
dell'Ufficio   centrale    circoscrizionale,   ricevute    da   parte
dell'ufficio centrale nazionale le  comunicazioni di cui all'articolo
83, comma 2, proclama eletti, nei  limiti dei seggi ai quali ciascuna
lista ha diritto,  i candidati compresi nella  lista secondo l'ordine
progressivo  di presentazione.  Se qualcuno  tra essi  e' gia'  stato
proclamato  eletto ai  sensi dell'articolo  77, comma  1, numero  1),
proclama eletti  i candidati  che seguono nell'ordine  progressivo di
presentazione.", alle  parole: "Qualora  ad una lista   spettino  piu
posti  di quanti   siano i suoi candidati,",  alle parole: "spettanti
alla lista", nonche' alle parole: "Nel caso di graduatorie relative a
piu'  liste  collegate  con   gli  stessi   candidati   nei   collegi
uninominali,  si procede  alla  proclamazione  degli eletti  partendo
dalla lista con la cifra elettorale piu' elevata. Qualora, al termine
delle  proclamazioni  effettuate ai  sensi  del  terzo e  del  quarto
periodo, rimangano  ancora da attribuire  dei seggi ad una  lista, il
presidente    dell'Ufficio   centrale    circoscrizionale   ne    da'
comunicazione all'Ufficio centrale nazionale affinche', si proceda ai
sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 4), ultimo periodo.";
   Articolo 85;
  Articolo  86,   comma 4, limitatamente alle  parole: "nella lista",
nonche',  alle  parole: "di  lista";  comma  5, limitatamente    alle
parole:  "Nel  caso in  cui una  lista abbia  gia' esaurito  i propri
candidati,",  nonche',  alle  parole:  ", terzo,  quarto   e   quinto
periodo"?
  Dichiarano,  altresi',  di  eleggere   domicilio  in  Roma,  presso
Comitato  promotore  referendum, via  di  Torre  Argentina, 76,  tel.
689791.
  Ai sensi degli articoli  7 e 27 della legge 25  maggio 1970 n. 352,
si annuncia che  la cancelleria della Corte suprema  di cassazione in
data  17 febbraio  1998  ha  raccolto a  verbale  e  dato atto  della
dichiarazione  resa   da  tredici  cittadini  italiani,   muniti  dei
prescritti certificati elettorali, di  voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, sul seguente quesito:
  "Volete voi  che sia  abrogato il  decreto legislativo  20 dicembre
1993,  n.  533, avente  ad oggetto "Testo  Unico delle  leggi recanti
norme  per l'elezione  del Senato  della Repubblica",   limitatamente
alle seguenti parti: articolo 1,  comma 2, limitatamente alle parole:
"con    eccezione del  Molise e  della Valle  d'Aosta", alle  parole:
"pari  ai  tre   quarti  dei  seggi  assegnati   alla  regione,   con
arrotondamento    per difetto"  ed alle  parole: "Per  l'assegnazione
degli ulteriori  seggi spettanti,  ciascuna regione e'  costituita in
unica circoscrizione  elettorale"; comma 4: "I   collegi  uninominali
della  regione  Trentino-Alto  Adige  sono definiti  dalla  legge  30
dicembre   1991, n.  422"; articolo  2, comma  1, limitatamente  alle
parole: "Gli  ulteriori seggi  sono attribuiti  proporzionalmente  in
circoscrizioni regionali  tra i  gruppi di candidati  concorrenti nei
collegi   uninominali.";  articolo  9, comma  1,  limitatamente  alle
parole:  "che  non  partecipano  al riparto  dei  seggi  in   ragione
proporzionale";   articolo 17;  articolo  18; articolo  19, comma  1,
limitatamente  alle   parole:  "in  uno   dei  collegi  in   cui   la
proclamazione  abbia avuto luogo con sistema maggioritario"; comma 6,
limitatamente  alle  parole:  "Quando, per  qualsiasi  causa,   resti
vacante il  seggio di  senatore attribuito con  calcolo proporzionale
nelle   circoscrizioni  regionali   l'Ufficio  elettorale   regionale
proclama eletto  il candidato  del medesimo gruppo  con la  piu' alta
cifra individuale."?".
  Dichiarano,  altresi',  di  eleggere   domicilio  in  Roma,  presso
Comitato  promotore  referendum, via  di  Torre  Argentina, 76,  tel.
689791.
  Ai sensi degli articoli 7 e 27  della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che  la cancelleria della Corte suprema  di cassazione in
data  17 febbraio  1998  ha  raccolto a  verbale  e  dato atto  della
dichiarazione  resa  da  quindici   cittadini  italiani,  muniti  dei
prescritti certificati elettorali, di  voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, sul seguente quesito:
  Volete  voi che  sia abrogato  il decreto  legislativo 20  dicembre
1993,  n.  533, avente  ad oggetto "Testo  unico delle  leggi recanti
norme  per l'elezione  del Senato  della Repubblica",   limitatamente
alle seguenti parti:
  Articolo    2,     comma    1,    limitatamente     alla    parola:
"proporzionalmente", nonche' alle parole: "gruppi di";
  Articolo   9,   comma  1,  limitatamente  alle   parole:  "che  non
partecipano al riparto dei seggi in ragione proporzionale";
  Articolo  17, comma  1,  limitatamente alle  parole: "della   cifra
elettorale  di ciascun  gruppo di candidati e",  nonche' alle parole:
"di ciascun gruppo";
  comma 2, limitatamente al primo  periodo: "La cifra elettorale  dei
gruppi  di  candidati e'  data  dalla  somma  dei voti  ottenuti  dai
candidati  presenti  nei collegi  uninominali  della  regione con  il
medesimo contrassegno, sottratti i voti dei candidati gia' proclamati
eletti ai sensi dell'articolo 15.";
  comma   3:  "Per  l'assegnazione dei  seggi,  l'ufficio  elettorale
regionale   divide   la   cifra    elettorale   di   ciascun   gruppo
successivamente per uno, due,  tre, quattro..., sino alla concorrenza
del  numero  dei  senatori  da  eleggere,  scegliendo  quindi  fra  i
quozienti cosi' ottenuti i piu' alti  in numero eguale ai senatori da
eleggere, disponendoli  in una graduatoria decrescente.  I seggi sono
assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa
graduatoria. A parita' di quoziente il seggio e' attribuito al gruppo
che ha ottenuto  la minore cifra elettorale. Se a  un gruppo spettano
piu' seggi di  quanti sono i suoi candidati, i  seggi esuberanti sono
distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente";
  comma  4, limitatamente alle parole:  ", in corrispondenza ai seggi
attribuiti ad ogni gruppo,", alle parole: "del gruppo medesimo";
  Articolo  19, comma  6,  limitatamente alle  parole: "con   calcolo
proporzionale", nonche' alle parole: "del medesimo gruppo".
  Dichiarano,  altresi',  di  eleggere   domicilio  in  Roma,  presso
Comitato  promotore  referendum, via  di  Torre  Argentina, 76,  tel.
689791.
  Ai sensi degli articoli 7 e 27  della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che  la cancelleria della Corte suprema  di cassazione in
data  17 febbraio  1998  ha  raccolto a  verbale  e  dato atto  della
dichiarazione  resa   da  tredici  cittadini  italiani,   muniti  dei
prescritti certificati elettorali, di  voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, sul seguente quesito:
  "Volete  voi che  sia abrogata  la legge  26 luglio  1975, n.  354,
recante:   "Norme  sull'ordinamento penitenziario  e  sull'esecuzione
delle misure preventive e  limitative della liberta"',  limitatamente
all'articolo   41-bis  comma 2  ("Quando  ricorrano  gravi motivi  di
ordine  e  di sicurezza  pubblica,  anche  a richiesta  del  Ministro
dell'interno,  il  Ministro di  grazia  e  giustizia ha  altresi'  la
facolta'  di sospendere,  in  tutto  o in  parte,  nei confronti  dei
detenuti per  taluno dei delitti di  cui al comma 1  dell'art. 4-bis,
l'applicazione delle regole del trattamento e degli istituti previsti
dalla presente legge  che possano porsi in concreto  contrasto con le
esigenze di ordine e di sicurezza")?".
  Dichiarano,  altresi',  di  eleggere   domicilio  in  Roma,  presso
Comitato  promotore  referendum, via  di  Torre  Argentina, 76,  tel.
689791.
  Ai sensi degli articoli 7 e 27  della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che  la cancelleria della Corte suprema  di cassazione in
data  17 febbraio  1998  ha  raccolto a  verbale  e  dato atto  della
dichiarazione  resa   da  tredici  cittadini  italiani,   muniti  dei
prescritti certificati elettorali, di  voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, sul seguente quesito:
  "Volete  voi che  sia abrogata  la legge  20 maggio  1970, n.  300,
recante  "Norme   sulla  tutela   della  liberta'  e   dignita'   dei
lavoratori, della  liberta' sindacale e dell'attivita'  sindacale nei
luoghi    di  lavoro   e   norme   sul  collocamento"   limitatamente
all'articolo 18?".
  Dichiarano,  altresi',  di  eleggere   domicilio  in  Roma,  presso
Comitato  promotore  referendum, via  di  Torre  Argentina, 76,  tel.
689791.
  Ai sensi degli articoli 7 e 27  della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che  la cancelleria della Corte suprema  di cassazione in
data  17 febbraio  1998  ha  raccolto a  verbale  e  dato atto  della
dichiarazione  resa   da  tredici  cittadini  italiani,   muniti  dei
prescritti certificati elettorali, di  voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, sul seguente quesito:
  "Volete   voi che  siano  abrogati l'articolo  10,  comma 8:  "Agli
effetti   dei  precedenti   commi   sesto   e  settimo   l'indennita'
d'infortunio  e'  rappresentata  dal valore  capitale  della  rendita
liquidata,  calcolato in  base alle  tabelle di  cui all'art.   39.";
l'articolo   11, comma  1, limitatamente  alle parole:  "calcolato in
base alle tabelle di cui all'art. 39"; l'articolo 16; l'articolo  18;
l'articolo  28, comma 1, limitatamente alle parole: "con le modalita'
e nei  termini di cui  agli articoli 44  - cosi' come  modificato dal
successivo punto  2) -  e seguenti", e  comma 5,  limitatamente  alle
parole:  "e  versata con le modalita'  e nei termini di  cui all'art.
44, cosi' come  modificato dal successivo punto  2)"; l'articolo  34;
l'articolo  35;   l'articolo  36;   l'articolo  37;   l'articolo  38;
l'articolo  39;   l'articolo  40;   l'articolo  41;   l'articolo  42;
l'articolo  43;   l'articolo  44;   l'articolo  45;   l'articolo  46;
l'articolo  47;   l'articolo  48;  l'articolo  49;   l'articolo  126;
l'articolo 127; l'articolo 128; l'articolo 129; l'articolo 148, comma
2,  limitatamente alle parole:  "da parte dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro  gli infortuni  sul lavoro";  l'articolo  149;
l'articolo   152;   l'articolo   154;  l'articolo   157,   comma   7,
limitatamente  alle parole: "con  il concorso dell'Istituto nazionale
della    previdenza   sociale    e   dell'Istituto    nazionale   per
l'assicurazione contro  gli infortuni  sul lavoro";  l'articolo  177,
lettera  e),  limitatamente alle parole: "all'Istituto  nazionale per
l'assicurazione contro  gli infortuni  sul lavoro", del  Decreto  del
Presidente  della  Repubblica 30 giugno  1965, n. 1124,  "Testo unico
delle  disposizioni  per   l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali"?".
  Dichiarano,  altresi',  di  eleggere   domicilio  in  Roma,  presso
Comitato  promotore  referendum, via  di  Torre  Argentina, 76,  tel.
689791.
  Ai sensi degli articoli 7 e 27  della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che  la cancelleria della Corte suprema  di cassazione in
data  17 febbraio  1998  ha  raccolto a  verbale  e  dato atto  della
dichiarazione  resa   da  tredici  cittadini  italiani,   muniti  dei
prescritti certificati elettorali, di  voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, sul seguente quesito:
  "Volete  voi che  siano  abrogati gli  articoli  531-536, comma  1,
numero 3): "chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto ad  un
albergo,  casa  mobiliata,  pensione, spaccio  di  bevande,  circolo,
locale da ballo, o luogo di spettacolo o loro annessi e dipendenze, o
qualunque locale  aperto al  pubblico o  utilizzato dal  pubblico, vi
tollera  abitualmente  la   presenza  di  una  o   piu'  persone  che
all'interno  del locale stesso,  si danno alla prostituzione", numero
4),  limitatamente alle  parole:  ",  o ne  agevoli  a  tal fine   la
prostituzione",  numero   5), limitatamente alle parole:  ", o compia
atti di lenocinio,  sia personalmente in luoghi pubblici  o aperti al
pubblico,  sia  a  mezzo  stampa  o  con  qualsiasi  altro  mezzo  di
pubblicita"',  numero 6),  limitatamente  alle  parole: "ovvero    si
intrometta   per agevolarne  la partenza",  numero 8),  limitatamente
alle parole:  "favorisca o" e comma  2 ("In tutti i    casi  previsti
nel n.  3) del presente articolo  alle pene in essi  comminate, sara'
aggiunta la perdita  della licenza d'esercizio e  potra' anche essere
ordinata  la chiusura definitiva  dell'esercizio.") del regio decreto
19  ottobre  1930, n.  1398,  codice  penale, cosi'  come  sostituiti
dall'art. 3  della legge  20 febbraio  1958, n.  75; e  l'articolo 5,
comma   l ("Sono  punite  con  l'arresto fino  a  giorni  otto e  con
l'ammenda di lire  diecimila le persone dell'uno  e dell'altro sesso:
1)  che  in  luogo  pubblico  od  aperto  al  pubblico,  invitano  al
libertinaggio in modo scandaloso o molesto; 2) che seguono per via le
persone, invitandole con atti e parole al libertinaggio.") e comma  2
("Le  persone  colte in contravvenzione  alle disposizioni di  cui ai
nn.  1) e  2), qualora  siano in  possesso di  regolari documenti  di
identificazione,  non  possono  essere  accompagnate  all'Ufficio  di
pubblica sicurezza.") della legge 20  febbraio 1958, n. 75,  recante:
"Abolizione   della  regolamentazione  della prostituzione,  e  lotta
contro lo sfruttamento della prostituzione altrui"?".
  Dichiarano,  altresi',  di  eleggere   domicilio  in  Roma,  presso
Comitato  promotore  referendum, via  di  Torre  Argentina, 76,  tel.
689791.
  Ai sensi degli articoli 7 e 27  della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che  la cancelleria della Corte suprema  di cassazione in
data  17 febbraio  1998  ha  raccolto a  verbale  e  dato atto  della
dichiarazione  resa   da  tredici  cittadini  italiani,   muniti  dei
prescritti certificati elettorali, di  voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, sul seguente quesito:
  "Volete  voi  che sia  abrogato  il  decreto del  Presidente  della
Repubblica  9 ottobre  1990, n.  309,  "Testo Unico  delle leggi   in
materia  di  disciplina  degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,
prevenzione,   cura   e   riabilitazione  dei   relativi   stati   di
tossicodipendenza",    limitatamente  a:   articolo   17,  comma   1,
limitatamente  alla parola:  "coltivare,";  articolo  26, comma    1,
limitatamente  alle   parole: "di piante  di canapa indiana,"  e alle
parole: ",II"; articolo 38, comma 1, limitatamente  alle  parole:  "o
cessione,  a   qualsiasi titolo,"   e alla parola:  "II," e  comma 4,
limitatamente   alla  parola:   ",II";   articolo   73,  comma     1,
limitatamente    alla parola:   "coltiva,",  alle parole:  ", cede  o
riceve a qualsiasi titolo, distribuisce", alle parole:  ",  acquista,
trasporta",    alle parole:   ",  procura ad  altri,  invia", e  alle
parole:  ", consegna  per qualunque  scopo o  comunque  illecitamente
detiene,  fuori  dalle ipotesi  previste dall'articolo 75",  comma 2,
limitatamente alla  parola: "cede,", e comma   3, limitatamente  alla
parola:    "coltiva,";    articolo   75;  articolo   79,   comma   1,
limitatamente alle parole: "II e"?".
  Dichiarano,  altresi',  di  eleggere   domicilio  in  Roma,  presso
Comitato  promotore  referendum, via  di  Torre  Argentina, 76,  tel.
689791.
  Ai sensi degli articoli 7 e 27  della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che  la cancelleria della Corte suprema  di cassazione in
data  17 febbraio  1998  ha  raccolto a  verbale  e  dato atto  della
dichiarazione  resa   da  tredici  cittadini  italiani,   muniti  dei
prescritti certificati elettorali, di  voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, sul seguente quesito:
  "Volete  voi che  sia abrogata  la legge  8 febbraio  1948, n.  47,
recante "Disposizioni  sulla stampa", limitatamente a:   articolo  5;
articolo 6; articolo 7; articolo 16,  commi 1 e 2, limitatamente alle
parole:   "Chiunque intraprenda  la  pubblicazione di  un giornale  o
altro  periodico  senza  che  sia  stata  eseguita  la  registrazione
prescritta dall'art. 5," e alle  parole: "La stessa pena  si  applica
a";  articolo  18; articolo  19; articolo 22,  nonche' della  legge 5
agosto  1981,  n. 416, recante  "Disciplina delle imprese  editrici e
provvidenze per l'editoria", limitatamente all'articolo 11, comma  7:
"Le  cancellerie  presso i tribunali  trasmettono agli uffici  di cui
all'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e, periodicamente,
gli aggiornamenti  del medesimo e  i mutamenti di cui  all'articolo 6
della stessa legge 8 febbraio 1948, n. 4"?".
  Dichiarano,  altresi',  di  eleggere   domicilio  in  Roma,  presso
Comitato  promotore  referendum, via  di  Torre  Argentina, 76,  tel.
689791.
  Ai sensi degli articoli 7 e 27  della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che  la cancelleria della Corte suprema  di cassazione in
data  17 febbraio  1998  ha  raccolto a  verbale  e  dato atto  della
dichiarazione  resa   da  tredici  cittadini  italiani,   muniti  dei
prescritti certificati elettorali, di  voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, sul seguente quesito:
  "Volete voi che sia abrogato il D.lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n.
233,   recante  "Ricostituzione   degli  Ordini   delle   professioni
sanitarie  e  per  la  disciplina  dell'esercizio  delle  professioni
stesse",  ratificato con legge 17  aprile 1956, n. 561, limitatamente
all'articolo 1, limitatamente alle parole: "e dei farmacisti"?".
  Dichiarano,  altresi',  di  eleggere   domicilio  in  Roma,  presso
Comitato  promotore  referendum, via  di  Torre  Argentina, 76,  tel.
689791.
  Ai sensi degli articoli 7 e 27  della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che  la cancelleria della Corte suprema  di cassazione in
data  17 febbraio  1998  ha  raccolto a  verbale  e  dato atto  della
dichiarazione  resa   da  tredici  cittadini  italiani,   muniti  dei
prescritti certificati elettorali, di  voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, sul seguente quesito:
  "Volete voi che sia abrogato l'art.  5 del decreto legge 30 ottobre
1984, n.  726, convertito con  modificazioni dalla legge  19 dicembre
1984, n. 863 ("Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei  livelli
occupazionali") e successive modificazioni?".
  Dichiarano,  altresi',  di  eleggere   domicilio  in  Roma,  presso
Comitato  promotore  referendum, via  di  Torre  Argentina, 76,  tel.
689791.
  Ai sensi degli articoli 7 e 27  della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che  la cancelleria della Corte suprema  di cassazione in
data  17 febbraio  1998  ha  raccolto a  verbale  e  dato atto  della
dichiarazione  resa   da  tredici  cittadini  italiani,   muniti  dei
prescritti certificati elettorali, di  voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, sul seguente quesito:
  "Volete voi  che sia abrogato il  D.lgs. C.P.S. 29 luglio  1947, n.
804  (Riconoscimento  giuridico  degli  istituti di  patronato  e  di
assistenza sociale), e successive modificazioni?".
  Dichiarano,  altresi',  di  eleggere   domicilio  in  Roma,  presso
Comitato  promotore  referendum, via  di  Torre  Argentina, 76,  tel.
689791.
  Ai sensi degli articoli 7 e 27  della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che  la cancelleria della Corte suprema  di cassazione in
data  17 febbraio  1998  ha  raccolto a  verbale  e  dato atto  della
dichiarazione  resa   da  tredici  cittadini  italiani,   muniti  dei
prescritti certificati elettorali, di  voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, sul seguente quesito:
  "Volete voi che sia abrogato l'articolo 1 limitatamente a: comma 26
("Per  i  lavoratori dipendenti iscritti alle  forme previdenziali di
cui  al  comma  25,   fermo  restando  il  requisito  dell'anzianita'
contributiva  pari o  superiore a  trentacinque anni,  nella fase  di
prima  applicazione,  il  diritto  alla  pensione  di  anzianita'  si
consegue in  riferimento agli anni indicati  nell'allegata tabella B,
con il requisito  anagrafico di cui alla medesima  tabella B, colonna
1, ovvero, a prescindere dall'eta' anagrafica, al conseguimento della
maggiore  anzianita' contributiva  di  cui alla  medesima tabella  B,
colonna 2."),  comma 27  ("Il diritto  alla pensione   anticipata  di
anzianita'  per   le  forme  esclusive   dell'assicurazione  generale
obbligatoria  per  l'invalidita', la  vecchiaia  ed  i superstiti  e'
conseguibile, nella fase transitoria, oltre che nei casi previsti dal
comma 26, anche:  a) ferma restando l'eta'  anagrafica prevista dalla
citata  tabella   B,  in   base  alla  previgente   disciplina  degli
ordinamenti previdenziali di appartenenza ivi compresa l'applicazione
delle riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui all'articolo 11,
comma 16,  della legge  24 dicembre  1993, n.  537; b)  a prescindere
dall'eta'  anagrafica  di  cui  alla  lettera  a),  in  presenza  dei
requisiti di  anzianita' contributiva indicati  nell'allegata tabella
C, con applicazione delle  riduzioni percentuali sulle prestazioni di
cui  all'allegata  tabella D  che  operano  altresi'  per i  casi  di
anzianita' contributiva ricompresa tra i 29 e i 37 anni alla data del
31  dicembre 1995.  I lavoratori,  ai  quali si  applica la  predetta
tabella D, possono  accedere al pensionamento al  1 gennaio dell'anno
successivo  a  quello  di   maturazione  del  requisito  contributivo
prescritto."),   comma   28  ("Per  i  lavoratori  autonomi  iscritti
all'assicurazione  generale obbligatoria,  oltre che  nell'ipotesi di
cui al comma  25, lettera b), il diritto alla  pensione di anzianita'
si  consegue al  raggiungimento  di una  anzianita' contributiva  non
inferiore  a 35  anni ed  al compimento  del cinquantasettesimo  anno
d'eta'.  Per  il biennio  1996-1997  il  predetto requisito  di  eta'
anagrafica  e' fissato  al compimento  del cinquantaseiesimo  anno di
eta'."), comma 29  ("I lavoratori che risultano   essere in  possesso
dei requisiti di cui ai commi 25,  26, 27, lettera a), e 28: entro il
primo  trimestre  dell'anno,  possono accedere  al  pensionamento  di
anzianita' al 1 luglio dello stesso anno, se di eta' pari o superiore
a  57  anni;   entro  il  secondo  trimestre,   possono  accedere  al
pensionamento  al 1  ottobre dello  stesso anno,  se di  eta' pari  o
superiore a  57 anni; entro  il terzo trimestre, possono  accedere al
pensionamento  al 1  gennaio  dell'anno successivo;  entro il  quarto
trimestre, possono  accedere al  pensionamento al 1  aprile dell'anno
successivo.  In  fase  di  prima applicazione,  la  decorrenza  delle
pensioni e' fissata con riferimento ai requisiti di cui alla allegata
tabella  E  per  i  lavoratori  dipendenti  e  autonomi,  secondo  le
decorrenze  ivi  indicate.  Per   i  lavoratori  iscritti  ai  regimi
esclusivi dell'assicurazione  generale obbligatoria, che  accedono al
pensionamento secondo  quanto previsto dal  comma 27, lettera  b), la
decorrenza  della   pensione  e'  fissata  al   1  gennaio  dell'anno
successivo  a  quello  di  maturazione del  requisito  di  anzianita'
contributiva."),  comma   30 ("All'articolo 13, comma  5, lettera c),
della legge 23  dicembre 1994, n. 724, le parole:  "fino a  30  anni"
sono   sostituite   dalle seguenti:  "inferiore  a  31 anni".  Per  i
lavoratori dipendenti privati e pubblici in possesso alla data del 31
dicembre  1993 del  requisito dei  35  anni di  contribuzione di  cui
all'articolo 13, comma  10, della legge 23 dicembre 1994,  n. 724, la
decorrenza  della  pensione,  ove  non  gia'  stabilita  con  decreto
ministeriale emanato  ai sensi  del medesimo comma,  e' fissata  al 1
settembre 1995. I lavoratori  autonomi iscritti all'INPS, in possesso
del requisito contributivo di cui  al predetto articolo 13, alla data
del 31 dicembre 1993 ivi  indicata, possono accedere al pensionamento
al  1 gennaio   1996.") e comma 36 ("I limiti  di eta' anagrafica, di
cui ai  commi 25, 26,  27 e 28,  sono ridotti fino  ad un anno  per i
lavoratori nei cui confronti  trovano applicazione le disposizioni di
cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, come modificato ai
sensi  dei commi  34 e  35.")  della legge  8 agosto  1995, n.   335,
recante:    "Riforma  del   sistema   pensionistico  obbligatorio   e
complementare"?".
  Dichiarano,  altresi',  di  eleggere   domicilio  in  Roma,  presso
Comitato  promotore  referendum, via  di  Torre  Argentina, 76,  tel.
689791.
  Ai sensi degli articoli 7 e 27  della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che  la cancelleria della Corte suprema  di cassazione in
data  17 febbraio  1998  ha  raccolto a  verbale  e  dato atto  della
dichiarazione  resa   da  tredici  cittadini  italiani,   muniti  dei
prescritti certificati elettorali, di  voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, sul seguente quesito:
  "Volete voi che siano abrogati  l'articolo 23; l'articolo 24, comma
1,  limitatamente  alle parole:  "di cui all'articolo 23"; l'articolo
30, della legge 20 maggio 1970,  n. 300, recante "Norme sulla  tutela
della liberta'  e dignita'  dei lavoratori, della  liberta' sindacale
nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento"?".
  Dichiarano,  altresi',  di  eleggere   domicilio  in  Roma,  presso
Comitato  promotore  referendum, via  di  Torre  Argentina, 76,  tel.
689791.
  Ai sensi degli articoli 7 e 27  della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che  la cancelleria della Corte suprema  di cassazione in
data  17 febbraio  1998  ha  raccolto a  verbale  e  dato atto  della
dichiarazione  resa   da  tredici  cittadini  italiani,   muniti  dei
prescritti certificati elettorali, di  voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, sul seguente quesito:
  "Volete  voi che  sia  abrogata la  legge 2  aprile  1968, n.  475,
recante  "Norme  concernenti il servizio farmaceutico", limitatamente
agli  articoli 1  e 2,  nonche'  la legge  8 novembre  1991, n.  362,
recante "Norme di riordino  del settore  farmaceutico"  limitatamente
agli   articoli  3,  4,  5,  e  7,  limitatamente  al  comma  8:  "Il
trasferimento della tito-
  larita' dell'esercizio  di farmacia privata e'  consentito dopo che
siano trascorsi  tre anni  dal rilascio dell'autorizzazione  da parte
dell'autorita'  competente,  salvo  quanto  previsto dai  commi  9  e
10"?".
  Dichiarano,  altresi',  di  eleggere   domicilio  in  Roma,  presso
Comitato  promotore  referendum, via  di  Torre  Argentina, 76,  tel.
689791.
  Ai sensi degli articoli 7 e 27  della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che  la cancelleria della Corte suprema  di cassazione in
data  17 febbraio  1998  ha  raccolto a  verbale  e  dato atto  della
dichiarazione  resa   da  tredici  cittadini  italiani,   muniti  dei
prescritti certificati elettorali, di  voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, sul seguente quesito:
  "Volete voi  che sia  abrogata la  legge 16  febbraio 1913,  n. 89,
recante  "Ordinamento  del  notariato e  degli   archivi   notarili",
limitatamente all'articolo 4?".
  Dichiarano,  altresi',  di  eleggere   domicilio  in  Roma,  presso
Comitato  promotore  referendum, via  di  Torre  Argentina, 76,  tel.
689791.
  Ai sensi degli articoli 7 e 27  della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che  la cancelleria della Corte suprema  di cassazione in
data  17 febbraio  1998  ha  raccolto a  verbale  e  dato atto  della
dichiarazione  resa   da  tredici  cittadini  italiani,   muniti  dei
prescritti certificati elettorali, di  voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, sul seguente quesito:
  "Volete  voi che  sia abrogata  la legge  14 aprile  1975, n.  103,
recante   "Nuove  norme  in   materia  di  diffusione  radiofonica  e
televisiva"  limitatamente all'articolo  4,  comma 1,   limitatamente
alle  parole:  "formula indirizzi generali relativamente  ai messaggi
pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la
compatibilita'  delle  esigenze  delle attivita'  produttive  con  la
finalita'  di pubblico  interesse e  le responsabilita'  del servizio
pubblico radiotelevisivo;" e all'articolo 15, comma 1,  limitatamente
alle  parole: ",  nonche' con i proventi  derivanti dalla pubblicita'
radiofonica e televisiva";
  nonche'  il   decreto-legge  6  dicembre  1984,   n.  807,  recante
"Disposizioni urgenti in  materia di  trasmissioni  radiotelevisive",
convertito in legge, con modificazioni,  dalla legge 4 febbraio 1985,
n.  10,  limitatamente all'articolo  3-bis, comma 2:  "La commissione
parlamentare  per l'indirizzo  generale  e la  vigilanza dei  servizi
radiotelevisivi,  contestualmente  alla   determinazione  del  limite
massimo  degli introiti  pubblicitari  di cui  all'articolo 21  della
legge 14  aprile 1975, n. 103,  fissa per la concessionaria  la quota
percentuale  massima di  messaggi  pubblicitari per  ciascuna ora  di
effettiva trasmissione.";
  la legge  6 agosto  1990, n. 223  recante "Disciplina  del  sistema
radiotelevisivo   pubblico e  privato" limitatamente  all'articolo 8,
comma 2-bis, limitatamente alle  parole: "e ai concessionari  privati
per   la radiodiffusione  sonora  e televisiva"  nonche' alle  parole
"con potenza  sonora superiore  a quella ordinaria   dei  programmi",
comma  6:  "La trasmissione di  messaggi pubblicitari da  parte della
concessionaria pubblica non puo' eccedere  il 4 per cento dell'orario
settimanale  di  programmazione ed  il  12  per  cento di  ogni  ora:
un'eventuale eccedenza,  comunque non  superiore al  2 per  cento nel
corso  di  un'ora,  deve  essere recuperata  nell'ora  antecedente  o
successiva.";   comma  10,   limitatamente  alle   parole:  "e     la
concessionaria  pubblica";   comma 15, limitatamente alle  parole: ",
sia per  la concessionaria pubblica  sia"; comma 16: ("Entro   il  30
giugno di ciascun  anno il Presidente del Consiglio  dei ministri, su
proposta  del  Ministro delle  poste  e  delle telecomunicazioni,  di
concerto con  il Ministro delle  partecipazioni statali e  sentiti il
Garante ed  il Consiglio dei  ministri, stabilisce il  limite massimo
degli introiti pubblicitari quale fonte accessoria di proventi che la
concessionaria pubblica potra'  conseguire nell'anno successivo. Tale
limite  viene  fissato  applicando,  a quello  stabilito  per  l'anno
precedente,  la  variazione  percentuale   prevista  per  il  gettito
pubblicitario  radiotelevisivo per  l'anno in  corso. Ove  il gettito
pubblicitario  previsto si  discosti da  quello effettivo,  il limite
massimo  degli introiti  pubblicitari  per  l'anno successivo  terra'
conto  dell'aumento  o della  diminuzione verificatasi.");  comma 17:
("Le disposizioni di cui ai commi 6  e 16 del presente articolo e  la
normativa di  cui alla  legge 14  aprile 1975,  n. 103,  articolo 15,
hanno validita' fino  al 31 dicembre 1992. In tempo  utile il Garante
propone, nella relazione annuale di  cui al comma 13 dell'articolo 6,
in relazione  alle nuove  dimensioni comunitarie e  all'andamento del
mercato pubblicitario, le necessarie  ed opportune modificazioni alla
suddetta normativa.  Il Governo provvede alle  conseguenti iniziative
legislative.")   e  all'articolo  15,  comma  6,  limitatamente  alle
parole:   ",   con   la  concessionaria   pubblica",    nonche'    il
decreto-legge  19 ottobre 1992, n. 408, recante "Disposizioni urgenti
in  materia di pubblicita' radiotelevisiva", convertito in legge, con
modificazioni, dalla  legge 17  dicembre 1992, n.  483, limitatamente
all'articolo 2, comma 1, limitatamente  alle parole: ", e  l'articolo
8, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223"?".
  Dichiarano,  altresi',  di  eleggere   domicilio  in  Roma,  presso
Comitato  promotore  referendum, via  di  Torre  Argentina, 76,  tel.
689791.
  Ai sensi degli articoli 7 e 27  della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che  la cancelleria della Corte suprema  di cassazione in
data  17 febbraio  1998  ha  raccolto a  verbale  e  dato atto  della
dichiarazione  resa   da  tredici  cittadini  italiani,   muniti  dei
prescritti certificati elettorali, di  voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, sul seguente quesito:
  "Volete  voi che siano abrogati  l'articolo 1, comma 2 ("Quando nel
presente  decreto  viene  usata  la  sigla  A.C.I.  devesi  con  essa
intendere   l"'Automobile  Club   d'Italia"   costituito  in     ente
morale.");  l'articolo   3, comma  1, limitatamente alle  parole: "di
cui all'articolo  11 del presente  decreto"; l'articolo 5,  comma  3,
limitatamente   alle parole:  "di  cui all'articolo  11 del  presente
decreto";  l'articolo 11,  commi 1  ("Presso ogni   sede  provinciale
dell'A.C.I. e'  istituito un  Pubblico registro  automobilistico, nel
quale deve essere iscritto ogni  autoveicolo che abbia ottenuto nella
provincia  la licenza   di circolazione") e 2  ("In separati registri
devono  essere  iscritti i  motocicli  e  le trattrici   agricole.");
l'articolo   12,  limitatamente  alle parole:  "di  cui  all'articolo
precedente";  l'articolo 13,  comma  1 ("Per  l'iscrizione di    ogni
autoveicolo  nel  Pubblico  registro automobilistico,  l'A.C.I.  deve
ritirare e conservare negli atti il certificato di origine rilasciato
dalla   fabbrica.");  l'articolo  14,  comma  1,  limitatamente  alle
parole: "alla sede provinciale dell'A.C.I."; l'articolo 15, commi 1 e
2,  limitatamente alle  parole: "tenuto  dall'A.C.I."; l'articolo 17,
comma 3   ("L'autenticazione   puo' essere   fatta  dai    funzionari
dell'A.C.I.  all'uopo  delegati  per iscritto  dalla  sede  centrale,
ovvero  dal  Podesta'  o  dal  Giudice  conciliatore  competenti  per
territorio.");  l'articolo  18, limitatamente alle parole: "alla sede
provinciale dell'A.C.I.";  l'articolo 19, limitatamente  alle  parole
"provinciale   dell'A.C.I.";    l'articolo  20,   limitatamente  alle
parole: "alla  sede provinciale dell'A.C.I."; l'articolo   21,  comma
1,  limitatamente  alle parole:  "dalla sede provinciale dell'A.C.I."
e comma  2, limitatamente  alle parole:   "provinciale  dell'A.C.I.";
l'articolo     22,    limitatamente   alle    parole:    "provinciale
dell'A.C.I.";   l'articolo  23;   l'articolo   24;  l'articolo    25;
l'articolo 27;  l'articolo 28; l'articolo 30,  comma 1, limitatamente
alle  parole:  "e per il  funzionamento dell'A.C.I. nei  riguardi del
Pubblico registro automobilistico"  e comma 2 ("Al   Ministro per  le
finanze  sono concesse  le  facolta' necessarie  per la  stipulazione
della convenzione di esercizio di  cui all'art. 23 e per l'emanazione
delle  altre   norme  occorrenti  all'esecuzione   della  convenzione
stessa.")   del  regio  decreto-legge  n.  436  del  15  marzo  1927,
convertito  nella  legge n.  510  del  19 febbraio  1928,  intitolato
"Disciplina  dei contratti  di  compravendita  degli autoveicoli   ed
istituzione del Pubblico registro  automobilistico presso le sedi del
reale Automobile Club d'Italia"?".
  Dichiarano,  altresi',  di  eleggere   domicilio  in  Roma,  presso
Comitato  promotore  referendum, via  di  Torre  Argentina, 76,  tel.
689791.
  Ai sensi degli articoli 7 e 27  della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che  la cancelleria della Corte suprema  di cassazione in
data  17 febbraio  1998  ha  raccolto a  verbale  e  dato atto  della
dichiarazione  resa   da  tredici  cittadini  italiani,   muniti  dei
prescritti certificati elettorali, di  voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, sul seguente quesito:
  "Volete  voi che  sia abrogata  la legge  13 aprile  1988, n.  117,
recante   "Risarcimento  dei  danni  cagionati  nell'esercizio  delle
funzioni giudiziarie e responsabilita' civile dei magistrati"?".
  Dichiarano,  altresi',  di  eleggere   domicilio  in  Roma,  presso
Comitato  promotore  referendum, via  di  Torre  Argentina, 76,  tel.
689791.
  Ai sensi degli articoli 7 e 27  della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che  la cancelleria della Corte suprema  di cassazione in
data  17 febbraio  1998  ha  raccolto a  verbale  e  dato atto  della
dichiarazione  resa   da  tredici  cittadini  italiani,   muniti  dei
prescritti certificati elettorali, di  voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, sul seguente quesito:
  "Volete voi  che sia  abrogato il  D.lgs. 16  aprile 1994,  n. 297,
recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni  legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e
  grado",  limitatamente a: articolo 121, comma 3, limitatamente alle
parole: "costituiti  da tre  docenti su due   classi" e   ";  qualora
cio' non  sia possibile,  sono utilizzati  nel plesso  di titolarita'
secondo   moduli  costituiti  da  quattro  docenti  su  tre  classi";
articolo 128, comma 3,  limitatamente alle parole: "e  l'assegnazione
degli   ambiti    disciplinari  ai   docenti,"  e  alle   parole:  ",
assicurando,  ove  possibile,  un'opportuna rotazione  nel   tempo.",
comma  6  ("La pluralita' degli  interventi e' articolata,  di norma,
per  ambiti disciplinari,  anche in  riferimento allo  sviluppo delle
piu' ampie opportunita'  formative."), e comma 7   ("Il collegio  dei
docenti,  nel  quadro  della  programmazione  dell'azione  educativa,
procede  all'aggregazione  delle  materie  per  ambiti  disciplinari,
nonche'  alla ripartizione  del  tempo  da dedicare  all'insegnamento
delle diverse discipline del curricolo secondo i criteri definiti dal
Ministro della  pubblica istruzione,  sentito il  Consiglio nazionale
della  pubblica istruzione,  tenendo conto:  a) dell'affinita'  delle
discipline, soprattutto  nei primi due anni  della scuola elementare;
b)  dell'esigenza  di non  raggruppare  da  sole  o in  unico  ambito
disciplinare l'educazione all'immagine, l'educazione  al suono e alla
musica  e l'educazione motoria."); articolo 130, comma 2, lettera c),
limitatamente alle parole: "e che l'organizzazione didattica  preveda
la  suddivisione dei  docenti per  ambiti disciplinari  come previsto
dall'articolo    128" e  comma  3 ("I  posti  derivanti da  eventuali
soppressioni  delle   predette  attivita'  di  tempo   pieno  saranno
utilizzati esclusivamente  per l'attuazione dei  moduli organizzativi
di  cui all'articolo  121."); articolo  133, comma  4,  limitatamente
alle   parole:  "per l'attuazione  del  modulo  organizzativo di  cui
all'articolo 121", comma 5 ("Il modulo organizzativo e  didattico  di
cui agli  articoli 121, 128 e  130, si realizza gradualmente,  con la
conversione dei posti  istituiti o comunque assegnati  ai sensi delle
vigenti  disposizioni."),   comma 6, limitatamente alle  parole: "per
l'attivazione   del  nuovo   modulo  organizzativo",   e  comma    9,
limitatamente  alle  parole: ", nonche' all'attuazione  del programma
del  nuovo modulo,  ";  articolo 396,  comma  3, limitatamente   alle
parole:  "e  l'assegnazione degli  ambiti disciplinari ai docenti," e
",  assicurando,   ove  possibile,   una  opportuna   rotazione   nel
tempo"?".
  Dichiarano,  altresi',  di  eleggere   domicilio  in  Roma,  presso
Comitato  promotore  referendum, via  di  Torre  Argentina, 76,  tel.
689791.
  Ai sensi degli articoli 7 e 27  della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che  la cancelleria della Corte suprema  di cassazione in
data  17 febbraio  1998  ha  raccolto a  verbale  e  dato atto  della
dichiarazione  resa   da  tredici  cittadini  italiani,   muniti  dei
prescritti certificati elettorali, di  voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, sul seguente quesito:
  "Volete  voi che siano abrogati  l'art. 190, comma 2 ("Il passaggio
dei magistrati dalle funzioni giudicanti  alle requirenti e da queste
a  quelle  puo' essere  disposto,  a  domanda dell'interessato,  solo
quando il  Consiglio superiore della magistratura,  previo parere del
consiglio giudiziario,  abbia accertato la sussistenza  di attitudini
alla  nuova funzione."),  l'art.  192, comma  6, limitatamente   alle
parole  ", salvo  che per tale passaggio esista  il parere favorevole
del Consiglio  superiore della  magistratura", l'art. 191,  e  l'art.
198  limitatamente alle parole "Tali destinazioni possono avvenire, a
giudizio del Ministro,  tanto con le funzioni  giudicanti, quanto con
quelle  requirenti, indipendentemente  dalla qualifica  posseduta dal
magistrato.",  del   R.D.  30  gennaio  1941,   n.  12   (Ordinamento
giudiziario)?".
  Dichiarano,  altresi',  di  eleggere   domicilio  in  Roma,  presso
Comitato  promotore  referendum, via  di  Torre  Argentina, 76,  tel.
689791.
  Ai sensi degli articoli 7 e 27  della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che  la cancelleria della Corte suprema  di cassazione in
data  17 febbraio  1998  ha  raccolto a  verbale  e  dato atto  della
dichiarazione  resa   da  tredici  cittadini  italiani,   muniti  dei
prescritti certificati elettorali, di  voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, sul seguente quesito:
    "Volete voi che siano abrogati:
  -   l'articolo 63,  comma 2  ("I  cittadini che,  secondo le  leggi
vigenti, non  sono tenuti all'iscrizione ad  un istituto mutualistico
di  natura  pubblica sono  assicurati  presso  il servizio  sanitario
nazionale  nel  limite  delle   prestazioni  sanitarie  erogate  agli
assicurati  del  disciolto  INAM.");  comma  3,  limitatamente   alle
parole: "di cui al
  comma  precedente", alle parole:  "per l'assistenza di malattia," e
alle parole: ", valido anche  per i familiari che  si  trovino  nelle
condizioni  indicate  nel precedente comma", della  legge 23 dicembre
1978,  n.   833,  recante:   "Istituzione  del   servizio   sanitario
nazionale";
  - l'articolo 9, comma 1,  primo periodo, limitatamente alla parola:
"integrativi"  e    alle parole:   "aggiuntive rispetto a  quelle" e,
secondo periodo, limitatamente alla parola: "integrativi";  comma  2,
limitatamente    alla parola:  "integrativo"; comma  3, limitatamente
alla    parola: "integrativi";  comma 4,  limitatamente alla  parola:
"integrativi", del  decreto legislativo  30 dicembre 1992,   n.  502,
recante:  "Riordino  della disciplina  in materia sanitaria,  a norma
dell'articolo 1  della legge  23 ottobre 1992,  n. 421",  cosi'  come
sostituito dall'articolo 10 del  decreto legislativo 7 dicembre 1993,
n. 517?".
  Dichiarano,  altresi',  di  eleggere   domicilio  in  Roma,  presso
Comitato  promotore  referendum, via  di  Torre  Argentina, 76,  tel.
689791.
  Ai sensi degli articoli 7 e 27  della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che  la cancelleria della Corte suprema  di cassazione in
data  17 febbraio  1998  ha  raccolto a  verbale  e  dato atto  della
dichiarazione  resa   da  tredici  cittadini  italiani,   muniti  dei
prescritti certificati elettorali, di  voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, sul seguente quesito:
    "Volete voi che siano abrogati:
  -  la legge 23 aprile 1959,  n. 189, recante "Ordinamento del corpo
della Guardia  di Finanza",  limitatamente a:  articolo 1,  comma  2,
limitatamente   alle   parole: "delle  forze  armate  dello Stato  e"
nonche' alle  parole "concorrere alla difesa  politicomilitare  delle
frontiere  e, in caso di guerra, alle operazioni militari;"; articolo
2, come modificato dall'articolo 75 del decreto legislativo 12 maggio
1995, n.  199; articolo 4,  comma 1, limitatamente alle  parole:  "e'
scelto fra  i generali  di Corpo  d'armata dell'Esercito  in servizio
permanente    effettivo ed"  nonche'  alle parole:  "di concerto  col
Ministro  per  la  difesa",  comma  2,  limitatamente  alle   parole:
"Prende  accordi con gli stati maggiori delle Forze armate per quanto
e' necessario  in relazione all'addestramento militare  e al concorso
dei  reparti   del  Corpo  alle   operazioni  militari  in   caso  di
emergenza." e comma 3, limitatamente alle parole: "Assume  la  carica
di Comandante in seconda il  generale di divisione piu' anziano della
Guardia   di  Finanza.";  articolo  5, comma  1,  limitatamente  alle
parole: "possono esservi assegnati  ufficiali di altre Forze  armate,
ai  sensi   del successivo articolo 7",  e comma 2: "Per  le esigenze
addestrative di carattere militare e per il collegamento con lo stato
maggiore dell'Esercito  e' assegnato al Comando  generale un generale
di  brigata  dell'Esercito  in servizio  permanente.";  articolo   7;
articolo  8,  comma 1, limitatamente  alla parola: "altre" e comma 2,
limitatamente   alle   parole:    "non   militari";    articolo    9,
limitatamente  alle   parole: "sottufficiali e truppa";  articolo 10;
articolo 12;
  - l'articolo  2 del codice  penale militare di pace,  approvato con
regio decreto  20 febbraio 1941,  n. 303, limitatamente  alle parole:
"della Guardia di Finanza"?".
  Dichiarano,  altresi',  di  eleggere   domicilio  in  Roma,  presso
Comitato  promotore  referendum, via  di  Torre  Argentina, 76,  tel.
689791.
  Ai sensi degli articoli 7 e 27  della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che  la cancelleria della Corte suprema  di cassazione in
data  17 febbraio  1998  ha  raccolto a  verbale  e  dato atto  della
dichiarazione  resa   da  tredici  cittadini  italiani,   muniti  dei
prescritti certificati elettorali, di  voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, sul seguente quesito:
  "Volete  voi  che sia  abrogato  il  decreto del  Presidente  della
Repubblica  29  settembre 1973, n. 600,  recante "Disposizioni comuni
in materia di  accertamento delle imposte sui  redditi" e  successive
modificazioni,  limitatamente  all'articolo  23, e  all'articolo  25,
comma  1 ("i soggetti indicati  nel primo comma dell'articolo 23, che
corrispondono  a  soggetti  residenti   nel  territorio  dello  Stato
compensi  comunque denominati,  anche sotto  forma di  partecipazione
agli  utili,  per  prestazioni  di  lavoro  autonomo,  ancorche'  non
esercitate abitualmente ovvero siano rese a terzi o nell'interesse di
terzi,  devono  operare  all'atto  del  pagamento  una  ritenuta  del
diciannove per  cento a  titolo di  acconto dell'imposta  sul reddito
delle  persone  fisiche  dovuta  dai percipienti,  con  l'obbligo  di
rivalsa.  La   stessa  ritenuta  deve  essere   operata  sulla  parte
imponibile delle somme di cui alla lettera b) e sull'intero ammontare
delle somme di cui alle lettere a) e c) del terzo comma dell'articolo
49 del  D.P.R. 29 settembre 1973,  n. 597. La ritenuta  e' elevata al
venti  per cento  per  le indennita'  di  cui alle  lettere  f) e  g)
dell'articolo  12 del  decreto stesso.  La ritenuta  non deve  essere
operata per le prestazioni effettuate nell'esercizio di imprese")?".
  Dichiarano,  altresi',  di  eleggere   domicilio  in  Roma,  presso
Comitato  promotore  referendum, via  di  Torre  Argentina, 76,  tel.
689791.
  Ai sensi degli articoli 7 e 27  della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che  la cancelleria della Corte suprema  di cassazione in
data  17 febbraio  1998  ha  raccolto a  verbale  e  dato atto  della
dichiarazione  resa   da  tredici  cittadini  italiani,   muniti  dei
prescritti certificati elettorali, di  voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, sul seguente quesito:
  "Volete  voi   che  siano   abrogati:  -   l'art.  152,   comma  1,
limitatamente alle parole: "anche a  pena di decadenza," e  comma  2,
limitatamente  alle   parole: "stabiliti dalla legge"  e alle parole:
"ordinatori, tranne che la legge stessa li  dichiari  espressamente";
l'articolo 153 e l'articolo  154, rubrica, limitatamente alla parola:
"ordinatorio",  e  comma 1, limitatamente   alle parole: "che non sia
stabilito a pena  di decadenza", del r.d. 28 ottobre  1940, n.  1443,
recante:  "Approvazione   del Codice  di procedura civile";  - l'art.
173, comma 1, limitatamente alle parole: "soltanto nei casi  previsti
dalla    legge" e  comma 2,  limitatamente  alle parole:  "a pena  di
decadenza"; l'art. 175, comma 1, limitatamente alle parole:  "a  pena
di   decadenza",  del  decreto  del Presidente  della  Repubblica  22
settembre  1988,  n.  447,  recante:  "Approvazione  del  codice   di
procedura penale"?".
  Dichiarano,  altresi',  di  eleggere   domicilio  in  Roma,  presso
Comitato  promotore  referendum, via  di  Torre  Argentina, 76,  tel.
689791.
  Ai sensi degli articoli 7 e 27  della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che  la cancelleria della Corte suprema  di cassazione in
data  17 febbraio  1998  ha  raccolto a  verbale  e  dato atto  della
dichiarazione  resa   da  tredici  cittadini  italiani,   muniti  dei
prescritti certificati elettorali, di  voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, sul seguente quesito:
  "Volete voi che sia abrogato  l'articolo 2, comma 18, limitatamente
alle  parole: ", privi di anzianita' contributiva, che si iscrivono a
far data dal 1 gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per
coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi
del  comma   23 dell'articolo 1", e  alle parole: ", con  effetto sui
periodi contributivi e  sulle quote di pensione  successivi alla data
di  prima  assunzione,  ovvero  successivi  alla  data  di  esercizio
dell'opzione", della legge 8 agosto 1995, n. 335,  recante:  "Riforma
del sistema pensionistico obbligatorio e complementare"?".
  Dichiarano,  altresi',  di  eleggere   domicilio  in  Roma,  presso
Comitato  promotore  referendum, via  di  Torre  Argentina, 76,  tel.
689791.
  Ai sensi degli articoli 7 e 27  della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che  la cancelleria della Corte suprema  di cassazione in
data  17 febbraio  1998  ha  raccolto a  verbale  e  dato atto  della
dichiarazione  resa   da  tredici  cittadini  italiani,   muniti  dei
prescritti certificati elettorali, di  voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, sul seguente quesito:
  "Volete  voi che  sia  abrogata  la legge  4  giugno  1973, n.  311
(Estensione del  servizio di  riscossione dei  contributi associativi
tramite gli enti previdenziali)?".
  Dichiarano,  altresi',  di  eleggere   domicilio  in  Roma,  presso
Comitato  promotore  referendum, via  di  Torre  Argentina, 76,  tel.
689791.
  Ai sensi degli articoli 7 e 27  della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che  la cancelleria della Corte suprema  di cassazione in
data  17 febbraio  1998  ha  raccolto a  verbale  e  dato atto  della
dichiarazione  resa   da  tredici  cittadini  italiani,   muniti  dei
prescritti certificati elettorali, di  voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, sul seguente quesito:
  "Volete voi che siano  abrogati gli artt. 7, 8, 9,  10, 11, 12, 13,
14,  15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 1 comma ("Chiunque esercita
la  mediazione in  violazione  delle norme  della  presente legge  e'
punito con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni, con il
conseguente sequestro  del mezzo di  trasporto se adoperato  a questo
fine. Se  vi e' scopo  di lucro, la pena  e' dell'arresto fino  a sei
mesi  e l'ammenda  e' aumentata  fino al  triplo.") e  2 comma    ("I
datori di  lavoro che  non assumono  per il  tramite degli  Uffici di
collocamento i  lavoratori sono soggetti al  pagamento della sanzione
amministrativa da  lire cinquecentomila a  lire tre milioni  per ogni
lavoratore   interessato.") dell'articolo  27 della  legge 29  aprile
1949, n. 264  (Provvedimenti in materia di avviamento al  lavoro e di
assistenza dei lavoratori  involontariamente disoccupati), l'art. 33,
comma 12 ("Ai datori di lavoro  che non assumono i lavoratori per  il
tramite  degli  Uffici di  collocamento  sono  applicate le  sanzioni
previste  dall'articolo  38 della  presente legge."), della  legge 20
maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei
lavoratori, della  liberta' sindacale e dell'attivita'  sindacale nei
luoghi di lavoro  e norme sul collocamento) e l'art.  1, comma 4  ("I
lavoratori  residenti   nel  territorio  della   circoscrizione,  che
intendono  concludere  un  contratto di  lavoro  subordinato,  devono
iscriversi nelle liste di collocamento della sezione circoscrizionale
per  l'impiego.  Senza cambiare  la  propria  residenza essi  possono
trasferire la loro iscrizione, previa cancellazione della precedente,
nella  lista di  collocamento  di  altra circoscrizione,  conservando
l'anzianita'   di iscrizione  maturata."),  della  legge 28  febbraio
1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro)?".
  Dichiarano,  altresi',  di  eleggere   domicilio  in  Roma,  presso
Comitato  promotore  referendum, via  di  Torre  Argentina, 76,  tel.
689791.