MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 11 febbraio 1998 

  Riconoscimento di  titolo di studio estero  quale titolo abilitante
per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati.
(GU n.42 del 20-2-1998)

                        IL DIRETTORE GENERALE
            della Direzione generale degli affari civili
                     e delle libere professioni
  Visti gli  articoli 1  e 8  della legge 29  dicembre 1990,  n. 428,
recante   disposizioni  per   l'adempimento  di   obblighi  derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione
della  direttiva n.  89/48/CEE del  21 dicembre  1988 relativa  ad un
sistema generale di riconoscimento  di diplomi d'istruzione superiore
che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
  Vista l'istanza della  sig.ra Galiana Arranz Maria  Angeles, nata a
Barcellona  (E) il  25  marzo 1968,  cittadina  spagnola, diretta  ad
ottenere,  ai   sensi  dell'art.   12  del  sopra   indicato  decreto
legislativo, il riconoscimento del  titolo professionale che va sotto
il nome  di "abogado"  di cui  e' in possessso  - come  attestato dal
Collegi  d'advocats  di  Mataro'  (E)  -,  ai  fini  dell'accesso  ed
esercizio in Italia della omonima professione;
  Considerato che  la sopraindicata  signora e' insignita  del titolo
accademico  spagnolo  di "licenciada  en  derecho"  conseguito il  23
febbraio 1996 presso l'Universidad  Nacional de Education a Distancia
(Madrid);
  Viste le determinazioni della conferenza  di servizi tenutasi il 27
giugno 1997;
  Sentito  il rappresentante  del  Consiglio  nazionale di  categoria
nella seduta appena indicata;
  Ritenuto  che per  l'esercizio della  professione di  "avvocato" in
Italia  occorra  la  conoscenza  approfondita di  materie  proprie  e
specifiche dell'ordinamento italiano;
  Visto l'art.  6 n.  2, del decreto  legislativo n.  115/1992, sopra
indicato;
                              Decreta:
  1. Alla sig.ra Galiana Arranz  Maria Angeles, nata a Barcellona (E)
il  25 marzo  1968, cittadina  spagnola, sono  riconosciuti i  titoli
accademico/professionali  di  cui  sopra   quali  titoli  validi  per
l'iscrizione   all'albo   degli   "avvocati"  e   l'esercizio   della
professione.
  2. Detto riconoscimento e' subordinato  al superamento di una prova
attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:
1) diritto costituzionale; 2)  diritto civile; 3) diritto processuale
civile; 4)  diritto commerciale;  5) diritto  del lavoro;  6) diritto
penale; 7) diritto processuale  penale; 8) diritto amministrativo; 9)
diritto   tributario;  10)   diritto   internazionale  privato;   11)
ordinamento forense, diritti e doveri dell'avvocato.
  3. La  prova di che trattasi,  da svolgersi in lingua  italiana, si
compone di un esame scritto e di un esame orale.
  4. L'esame scritto consiste nella  redazione di un atto giudiziario
o di un parere in materia  stragiudiziale vertente su non piu' di tre
materie  scelte dalla  commissione d'esame  - prevista  dal p.d.g.  1
dicembre 1993 come  modificato dal p.d.g. 25 marzo 1994  - tra quelle
indicate al n 2.
  5.  L'esame orale  consiste  nella discussione  di brevi  questioni
pratiche  vertenti su  tutte le  materie  di cui  al n.  2. A  questo
secondo esame  vadidata potra' accedere  solo se abbia  superato, con
successo, quello scritto.
   Roma, 11 febbraio 1998
                                  Il direttore generale: Hinna Danesi