MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 5 febbraio 1998 

  Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la
regolarizzazione rateale  dei debiti  per contributi ed  accessori di
legge  dovuti dai  datori di  lavoro agli  enti gestori  di forme  di
previdenza ed  assistenza obbligatoria,  ai sensi  e per  gli effetti
dell'art. 13  del decreto-legge  29 luglio  1981, n.  402, convertito
nella legge 26  settembre 1981, n. 537, integrato  dall'art. 3, comma
4, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318.
(GU n.44 del 23-2-1998)

                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
                           di concerto con
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto il  decreto-legge 29  luglio 1981,  n. 402,  convertito nella
legge 26  settembre 1981, n.  537, recante norme per  il contenimento
della  spesa previdenziale  e l'adeguamento  delle contribuzioni,  il
quale  all'art.  13 dispone  che  l'interesse  di differimento  e  di
dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi
ed accessori di  legge dovuti dai datori di lavoro  agli enti gestori
di forme  di previdenza ed  assistenza obbligatoria e' pari  al tasso
degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi
di piu' favorevole  trattamento, maggiorato di cinque  punti, e sara'
determinato con  decreto del Ministro  del tesoro di concerto  con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data
di emanazione del decreto stesso;
  Visto il  decreto-legge 9  ottobre 1989,  n. 338,  convertito nella
legge  7 dicembre  1989,  n. 389,  il quale,  all'art.  2, comma  12,
dispone che  la maggiorazione  di cui al  sopramenzionato art.  13 e'
elevata  da  8,50  punti  a  12 punti,  con  effetto  dalla  data  di
pubblicazione del relativo decreto ministeriale;
  Visto il  decreto-legge 14  giugno 1996,  n. 318,  convertito nella
legge  29  luglio 1996,  n.  402,  il  quale,  all'art. 3,  comma  4,
stabilisce che, a decorrere dal 1  luglio 1996, e' determinata in sei
punti la  maggiorazione di cui  al sopracitato art. 13,  primo comma,
del decreto-legge  n. 402/1981, convertito, con  modificazioni, nella
legge n. 537/1981;
  Considerato che, in atto, il "prime rate" applicabile ai crediti in
bianco  utilizzati   in  conto  corrente  e'   fissato  nella  misura
dell'8,875%;
                              Decreta:
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio
1981, n.  402, convertito nella  legge 26  settembre 1981, n.  537, e
dell'art.  3, comma  4, del  decreto-legge  14 giugno  1996, n.  318,
l'interesse di  differimento e  di dilazione per  la regolarizzazione
rateale dei debiti per i contributi  ed accessori di legge dovuti dai
datori  di  lavoro  agli  enti  gestori di  forme  di  previdenza  ed
assistenza obbligatoria e' fissato nella  misura di 14,875 per cento,
a  decorrere dalla  data  di pubblicazione  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana del presenta decreto.
   Roma, 5 febbraio 1998
                               Il Ministro del tesoro, del bilancio
                                  e della programmazione economica
                                               Ciampi
  Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
           Treu