Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, integrato dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318.(GU n.44 del 23-2-1998)
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, recante norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni, il quale all'art. 13 dispone che l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria e' pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di piu' favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sara' determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso; Visto il decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, il quale, all'art. 2, comma 12, dispone che la maggiorazione di cui al sopramenzionato art. 13 e' elevata da 8,50 punti a 12 punti, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale; Visto il decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito nella legge 29 luglio 1996, n. 402, il quale, all'art. 3, comma 4, stabilisce che, a decorrere dal 1 luglio 1996, e' determinata in sei punti la maggiorazione di cui al sopracitato art. 13, primo comma, del decreto-legge n. 402/1981, convertito, con modificazioni, nella legge n. 537/1981; Considerato che, in atto, il "prime rate" applicabile ai crediti in bianco utilizzati in conto corrente e' fissato nella misura dell'8,875%; Decreta: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria e' fissato nella misura di 14,875 per cento, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presenta decreto. Roma, 5 febbraio 1998 Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Ciampi Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Treu