Agevolazioni ai sensi della legge n. 488/1992.(GU n.45 del 24-2-1998)
Vigente al: 24-2-1998
Alle imprese interessate Alle banche concessionarie Agli istituti collaboratori All'ABI All'ASSILEA All'ASSIREME Alla Confindustria Alla Confapi Alla Confcommercio Alla Confesercenti Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane 1. Calcolo della singola quota di contributo erogabile, tenuto conto del nuovo regime di tassazione del contributo in c/capitale. Con circolare n. 234363 del 20 novembre 1997 sono stati forniti i chiarimenti, le indicazioni e gli elementi necessari all'applicazione del regolamento concernente le modalita' e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree depresse del Paese di cui alla legge n. 488/1992, aventi efficacia con riferimento alle domande presentate a decorrere dal 1997. I punti 2.8 e 2.9 della citata circolare forniscono, in particolare, le indicazioni utili per il calcolo delle agevolazioni in equivalente sovvenzione netto (ESN) ed in equivalente sovvenzione lordo (ESL), fissando, tra l'altro, convenzionalmente, il sistema di determinazione dell'imposizione fiscale ai fini di cui si tratta, con riferimento alla specifica normativa che regolava, alla data di emanazione della circolare medesima, il regime di tassazione del contributo in c/capitale. L'art. 21, commi da 2 a 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, introducendo rilevanti modifiche a detto regime di tassazione con effetto dal periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 1998, non consente piu' di mantenere, seppure convenzionalmente, il suddetto sistema di determinazione dell'imposizione fiscale. Il citato articolo, infatti, da un canto ha modificato parzialmente il regime di tassazione del contributo in c/capitale precedente e lo ha limitato, per i casi di cui si tratta, ai beni strumentali non ammortizzabili, "indipendentemente dal tipo di finanziamento adottato", e, dall'altro, ha introdotto un nuovo regime con riferimento ai beni ammortizzabili. La puntuale applicazione, per il calcolo delle agevolazioni in ESN, delle modalita' e dei criteri di tale nuovo regime di tassazione, richiedendo l'individuazione dell'ammontare e della distribuzione nel tempo dell'imposizione fiscale gravante su ciascun singolo bene strumentale ammortizzabile ammesso alle agevolazioni, comporterebbe un sensibile appesantimento degli oneri a carico delle imprese beneficiarie, che dovrebbero fornire un livello di dettaglio degli investimenti da agevolare sensibilmente superiore all'attuale e dovrebbero indicare i coefficienti di ammortamento relativi ai singoli beni; anche il procedimentoamministrativo ne risulterebbe particolarmente aggravato soprattutto in conseguenza dell'eccessiva personalizzazione del calcolo delle agevolazioni in ESN. In considerazione di quanto precede, pertanto, ai fini del calcolo delle agevolazioni valido a partire dal terzo bando di applicazione della legge n. 488/1992 e, quindi, per le domande presentate a partire dal 30 dicembre 1997, si ritiene opportuno, pur mantenendo i necessari riferimenti alla specifica normativa fiscale vigente, adottare le seguenti convenzioni semplificative: a) per quanto concerne i beni materiali ed immateriali ammortizzabili (nei casi di cui si tratta: tutti i beni ammissibili alle agevolazioni, ad eccezione del terreno e di tutti quelli acquisiti in locazione finanziaria), si conviene che ciascuna delle due o tre quote del contributo erogato concorra indirettamente alla formazione del reddito dell'impresa beneficiaria in parti uguali, a partire dall'esercizio in cui la stessa viene resa disponibile e per un numero di esercizi pari al periodo convenzionale medio di ammortamento del capitolo di spesa - di cui al punto B 10 della scheda tecnica da allegare al modulo di domanda - cui i beni stessi appartengono; il periodo convenzionale medio di ammortamento relativo a ciascun capitolo di spesa, pari alla media aritmetica tra il valore massimo e quello minimo di ammortamento fiscale vigente per i beni riconducibili al capitolo stesso, e' come di seguito individuato: progettazione, studi e assimilabili: 10 anni opere murarie e assimilabili: 21 anni macchinari, impianti e attrezzature: 6 anni ove quello relativo alle progettazioni e' stato determinato considerando tali spese un incremento del valore dei beni cui le stesse si riferiscono ed assumendo, sulla base dei progetti dei primi due bandi di attuazione della legge n. 488/1992, che si riferiscano per il 24% alle opere murarie e assimilabili e per il 76% ai macchinari, impianti ed attrezzature; b) per quanto concerne i beni materiali ed immateriali non ammortizzabili (nei casi di cui si tratta: il terreno e tutti i beni acquisiti in locazione finanziaria), si conviene che ciascuna delle due o tre quote del contributo erogato concorra alla formazione del reddito dell'impresa beneficiaria in parti uguali nell'esercizio in cui la stessa viene resa disponibile e nei quattro successivi; c) per quanto concerne l'intero programma di investimenti, tenuto conto di quanto sopra, si conviene che ciascuna delle due o tre quote del contributo erogato concorra, direttamente o indirettamente, alla formazione del reddito dell'impresa beneficiaria in un numero medio di esercizi " m" (si veda la formula sotto riportata) cosi' determinato: si moltiplica l'importo delle spese ammissibili relative a ciascun capitolo di cui alla precedente lettera a) per il periodo convenzionale medio del capitolo stesso come ivi individuato; si moltiplica l'importo delle spese relative al terreno ed a tutti i beni in leasing di cui alla lettera b) per un periodo di cinque anni; si divide la somma dei prodotti cosi' ottenuti per l'ammontare delle spese complessivamente ammissibili arrotondando il risultato per eccesso alla prima cifra decimale. Conseguentemente, la formula n. 2 riportata in appendice alla circolare n. 234363 del 20 novembre 1997 viene cosi' modificata: _ _ _ _ n | | | | e = X . A . q . F . < ESL + ESN/|1 - (1/m) . t . F | > r |_ |_ ap _| _| ove: t = aliquota fiscale vigente per le societa' di capitale alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande, espressa in punti percentuali/100 Esempio: per l'aliquota fiscale attualmente vigente: IRPEG 37% + IRAP 4,25% = 41,25% e' t = 0,4125 m m Fap = (q - 1)/(i . q ) = fattore di accumulazione di m rate annuali costanti posticipate m = numero medio di esercizi in cui, convenzionalmente, ciascuna delle quote erogate concorre, direttamente e indirettamente, alla formazione del reddito dell'impresa beneficiaria. Esempio: per un programma di investimenti vengono ammesse le seguenti spese: _____________________________________________________________________ Spese Dirette in Leasing Totale _____________________________________________________________________ a) Progettazione, studi e assimilabili #M. 1.200,0 #M. 0,0 #M. 1.200,0 b) Suolo aziendale #M. 1.500,0 #M. 0,0 #M. 1.500,0 c) Opere murarie e assimilabili #M. 13.800,0 #M. 2.700,0 #M. 16.500,0 d) Macchinari, impianti e attrezzature #M. 14.650,0 #M. 13.500,0 #M. 28.150,0 Totale . . . #M. 31.150,0 #M. 16.200,0 #M. 47.350,0 _____________________________________________________________________ Per il calcolo delle agevolazioni e': _ m = |(1.200,0 x 10) + (1.500,0 x 5) + (13.800,0 x 21) + |_ _ (14.650,0 x 6)+(16.200,0 x 5) |: 47.350,0 = 10,09 arrotondato a 10,1. _| A tale riguardo, infine, corre l'obbligo di informare i soggetti interessati che il software predisposto dal Ministero per lo sviluppo del business plan, essendo stato strutturato prima della richiamata legge n. 449/1997, si basa sul precedente regime di tassazionedel contributo in c/capitale. Tuttavia, al fine di determinare in modo corretto l'ammontare delle agevolazioni concedibili e di mantenere sufficiente validita' a detto strumento informatico ai fini della valutazione degli effetti patrimoniali, economici e finanziari del programma di investimenti, i soggetti interessati possono apportarvi le seguenti modifiche intervenendo nelle celle a fondo bianco del prospetto "Calcolo contributo" del foglio "Calcoli agevolazione": nel campo "tc = Tassazione del contributo", che indica la quota di agevolazione che contribuisce alla formazione del reddito: sostituire l'attuale 50,00% con 100,00%; nel campo "ptc = Periodo tassazione del contributo", che indica il numero di esercizi in cui ciascuna erogazione (sia relativa alle spese dirette che in leasing) contribuisce, direttamente o indirettamente, alla formazione del reddito: sostituire l'attuale 5 con il valore di m calcolato come sopra specificato; nel campo "t = Aliquota fiscale", che indica l'aliquota fiscale vigente per le societa' di capitale alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande: sostituire l'attuale 53,20% con 41,25%. 2. Tasso di attualizzazione. Il tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione di cui all'art. 2, comma 13 del decreto ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni per le domande di agevolazioni presentate a decorrere dal 1997, e' pari, a partire dal 1 gennaio 1998, all'8,20%. 3. Rettifiche. Con riferimento alla circolare n. 234363 del 20 novembre 1997, si ritiene opportuno rettificare i seguenti errori materiali ivi contenuti: nella Formula n. 2 dell'Appendice, l'indicazione "t = aliquota fiscale vigente al momento della concessione provvisoria, espressa in punti percentuali/100"; deve intendersi sostituita dalla seguente: "t = aliquota fiscale vigente per le societa' di capitale alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande, espressa in punti percentuali/100"; nella Formula n. 2 dell'Appendice, l'indicazione "i = tasso di attualizzazione in vigore al momento di avvio a realizzazione del programma (vedasi Tabella n. 2)"; deve intendersi sostituita dalla seguente: "i = tasso di attualizzazione in vigore al momento di avvio a realizzazione del programma (vedasi tabella n. 1)"; "copia autentica del verbale di Assemblea Straordinaria" devono intendersi sostituite dalle seguenti "copia autentica del verbale di Assemblea Ordinaria". Il Ministro: Bersani