MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 5 febbraio 1998, n. 9043 

Agevolazioni ai sensi della legge n. 488/1992.
(GU n.45 del 24-2-1998)
 
 Vigente al: 24-2-1998  
 

                                   Alle imprese interessate
                                   Alle banche concessionarie
                                   Agli istituti collaboratori
                                   All'ABI
                                   All'ASSILEA
                                   All'ASSIREME
                                   Alla Confindustria
                                   Alla Confapi
                                   Alla Confcommercio
                                   Alla Confesercenti
                                   Al Comitato di coordinamento delle
                                  confederazioni artigiane
  1.  Calcolo della  singola  quota di  contributo erogabile,  tenuto
conto del nuovo regime di tassazione del contributo in c/capitale.
  Con circolare n.  234363 del 20 novembre 1997 sono  stati forniti i
chiarimenti, le indicazioni e gli elementi necessari all'applicazione
del  regolamento  concernente le  modalita'  e  le procedure  per  la
concessione   e  l'erogazione   delle  agevolazioni   alle  attivita'
produttive  nelle  aree depresse  del  Paese  di  cui alla  legge  n.
488/1992, aventi efficacia con  riferimento alle domande presentate a
decorrere dal 1997.
  I  punti   2.8  e  2.9   della  citata  circolare   forniscono,  in
particolare, le  indicazioni utili per il  calcolo delle agevolazioni
in equivalente sovvenzione netto  (ESN) ed in equivalente sovvenzione
lordo (ESL), fissando, tra  l'altro, convenzionalmente, il sistema di
determinazione dell'imposizione fiscale ai fini di cui si tratta, con
riferimento  alla  specifica normativa  che  regolava,  alla data  di
emanazione  della circolare  medesima,  il regime  di tassazione  del
contributo in c/capitale.
  L'art. 21, commi  da 2 a 8,  della legge 27 dicembre  1997, n. 449,
introducendo  rilevanti modifiche  a detto  regime di  tassazione con
effetto  dal  periodo d'imposta  in  corso  al  1 gennaio  1998,  non
consente piu'  di mantenere,  seppure convenzionalmente,  il suddetto
sistema  di   determinazione  dell'imposizione  fiscale.   Il  citato
articolo, infatti, da  un canto ha modificato  parzialmente il regime
di  tassazione  del  contributo  in c/capitale  precedente  e  lo  ha
limitato,  per i  casi  di cui  si tratta,  ai  beni strumentali  non
ammortizzabili,   "indipendentemente   dal  tipo   di   finanziamento
adottato",  e,   dall'altro,  ha  introdotto  un   nuovo  regime  con
riferimento ai beni ammortizzabili.  La puntuale applicazione, per il
calcolo delle agevolazioni  in ESN, delle modalita' e  dei criteri di
tale  nuovo   regime  di  tassazione,   richiedendo  l'individuazione
dell'ammontare  e  della  distribuzione  nel  tempo  dell'imposizione
fiscale gravante  su ciascun singolo bene  strumentale ammortizzabile
ammesso alle agevolazioni,  comporterebbe un sensibile appesantimento
degli  oneri  a carico  delle  imprese  beneficiarie, che  dovrebbero
fornire  un  livello di  dettaglio  degli  investimenti da  agevolare
sensibilmente   superiore  all'attuale   e   dovrebbero  indicare   i
coefficienti  di  ammortamento relativi  ai  singoli  beni; anche  il
procedimentoamministrativo ne  risulterebbe particolarmente aggravato
soprattutto  in  conseguenza   dell'eccessiva  personalizzazione  del
calcolo delle agevolazioni in ESN.
  In considerazione di quanto precede,  pertanto, ai fini del calcolo
delle agevolazioni valido  a partire dal terzo  bando di applicazione
della  legge n.  488/1992  e,  quindi, per  le  domande presentate  a
partire dal 30 dicembre 1997,  si ritiene opportuno, pur mantenendo i
necessari  riferimenti  alla  specifica  normativa  fiscale  vigente,
adottare le seguenti convenzioni semplificative:
  a)   per  quanto   concerne   i  beni   materiali  ed   immateriali
ammortizzabili (nei casi  di cui si tratta: tutti  i beni ammissibili
alle  agevolazioni,  ad  eccezione  del terreno  e  di  tutti  quelli
acquisiti in  locazione finanziaria), si conviene  che ciascuna delle
due o tre  quote del contributo erogato  concorra indirettamente alla
formazione del  reddito dell'impresa beneficiaria in  parti uguali, a
partire dall'esercizio in cui la  stessa viene resa disponibile e per
un  numero  di  esercizi  pari  al  periodo  convenzionale  medio  di
ammortamento  del capitolo  di spesa  - di  cui al  punto B  10 della
scheda tecnica da  allegare al modulo di domanda -  cui i beni stessi
appartengono; il periodo convenzionale medio di ammortamento relativo
a ciascun capitolo di spesa, pari alla media aritmetica tra il valore
massimo e  quello minimo di  ammortamento fiscale vigente per  i beni
riconducibili al capitolo stesso, e' come di seguito individuato:
   progettazione, studi e assimilabili: 10 anni
   opere murarie e assimilabili: 21 anni
   macchinari, impianti e attrezzature: 6 anni
  ove  quello  relativo  alle   progettazioni  e'  stato  determinato
considerando  tali spese  un incremento  del valore  dei beni  cui le
stesse si riferiscono ed assumendo, sulla base dei progetti dei primi
due bandi di  attuazione della legge n. 488/1992,  che si riferiscano
per  il  24% alle  opere  murarie  e assimilabili  e  per  il 76%  ai
macchinari, impianti ed attrezzature;
  b)  per  quanto  concerne  i  beni  materiali  ed  immateriali  non
ammortizzabili (nei casi di cui si  tratta: il terreno e tutti i beni
acquisiti in  locazione finanziaria), si conviene  che ciascuna delle
due o tre  quote del contributo erogato concorra  alla formazione del
reddito dell'impresa  beneficiaria in parti uguali  nell'esercizio in
cui la stessa viene resa disponibile e nei quattro successivi;
  c) per  quanto concerne l'intero programma  di investimenti, tenuto
conto di quanto sopra, si conviene che ciascuna delle due o tre quote
del contributo erogato concorra,  direttamente o indirettamente, alla
formazione del  reddito dell'impresa beneficiaria in  un numero medio
di  esercizi  "  m"  (si  veda  la  formula  sotto  riportata)  cosi'
determinato:
  si moltiplica l'importo delle  spese ammissibili relative a ciascun
capitolo  di   cui  alla  precedente   lettera  a)  per   il  periodo
convenzionale medio del capitolo stesso come ivi individuato;
  si moltiplica l'importo delle spese  relative al terreno ed a tutti
i beni  in leasing di  cui alla lettera b)  per un periodo  di cinque
anni;
  si  divide la  somma dei  prodotti cosi'  ottenuti per  l'ammontare
delle  spese complessivamente  ammissibili arrotondando  il risultato
per eccesso alla prima cifra decimale.
  Conseguentemente,  la  formula n.  2  riportata  in appendice  alla
circolare n. 234363 del 20 novembre 1997 viene cosi' modificata:
                         _            _                   _  _
               n        |            |                     |  |
  e = X . A . q  . F .  <  ESL + ESN/|1 - (1/m) . t . F    |  >
                    r   |_           |_                ap _| _|
ove:
  t = aliquota fiscale vigente per  le societa' di capitale alla data
      di chiusura dei  termini di presentazione delle  domande,
      espressa in punti  percentuali/100
      Esempio: per l'aliquota fiscale  attualmente vigente:
      IRPEG 37% + IRAP 4,25% = 41,25% e' t = 0,4125
          m           m
Fap = (q - 1)/(i . q ) = fattore di accumulazione di m rate annuali
       costanti posticipate
  m = numero medio di esercizi in cui, convenzionalmente, ciascuna
      delle quote erogate concorre, direttamente e indirettamente,
      alla formazione del reddito dell'impresa beneficiaria.
  Esempio:  per  un  programma  di investimenti  vengono  ammesse  le
seguenti spese:
_____________________________________________________________________
          Spese              Dirette      in Leasing        Totale
_____________________________________________________________________
  a) Progettazione,
studi e assimilabili      #M.  1.200,0   #M.      0,0    #M.  1.200,0
  b) Suolo aziendale      #M.  1.500,0   #M.      0,0    #M.  1.500,0
  c) Opere murarie e
assimilabili              #M. 13.800,0   #M.  2.700,0    #M. 16.500,0
  d) Macchinari,
impianti e attrezzature   #M. 14.650,0   #M. 13.500,0    #M. 28.150,0
            Totale . . .  #M. 31.150,0   #M. 16.200,0    #M. 47.350,0
_____________________________________________________________________
  Per il calcolo delle agevolazioni e':
       _
  m = |(1.200,0 x 10) + (1.500,0 x 5) + (13.800,0 x 21) +
      |_                     _
(14.650,0 x 6)+(16.200,0 x 5) |: 47.350,0 = 10,09 arrotondato a 10,1.
                             _|
  A tale  riguardo, infine, corre  l'obbligo di informare  i soggetti
interessati che il software predisposto dal Ministero per lo sviluppo
del business  plan, essendo stato strutturato  prima della richiamata
legge n.  449/1997, si  basa sul  precedente regime  di tassazionedel
contributo in  c/capitale. Tuttavia, al  fine di determinare  in modo
corretto l'ammontare  delle agevolazioni  concedibili e  di mantenere
sufficiente  validita' a  detto strumento  informatico ai  fini della
valutazione degli  effetti patrimoniali,  economici e  finanziari del
programma di investimenti, i  soggetti interessati possono apportarvi
le seguenti  modifiche intervenendo  nelle celle  a fondo  bianco del
prospetto "Calcolo contributo" del foglio "Calcoli agevolazione":
  nel campo "tc = Tassazione del  contributo", che indica la quota di
agevolazione che contribuisce alla formazione del reddito: sostituire
l'attuale 50,00% con 100,00%;
  nel campo "ptc = Periodo  tassazione del contributo", che indica il
numero  di esercizi  in cui  ciascuna erogazione  (sia relativa  alle
spese   dirette  che   in  leasing)   contribuisce,  direttamente   o
indirettamente, alla  formazione del reddito: sostituire  l'attuale 5
con il valore di m calcolato come sopra specificato;
  nel campo  "t =  Aliquota fiscale",  che indica  l'aliquota fiscale
vigente per le societa' di capitale alla data di chiusura dei termini
di  presentazione  delle  domande: sostituire  l'attuale  53,20%  con
41,25%.
 2. Tasso di attualizzazione.
  Il     tasso    da     applicare    per     le    operazioni     di
attualizzazione/rivalutazione di cui all'art. 2, comma 13 del decreto
ministeriale n. 527/1995 e successive modifiche e integrazioni per le
domande di agevolazioni  presentate a decorrere dal 1997,  e' pari, a
partire dal 1 gennaio 1998, all'8,20%.
 3. Rettifiche.
  Con riferimento alla  circolare n. 234363 del 20  novembre 1997, si
ritiene  opportuno  rettificare  i   seguenti  errori  materiali  ivi
contenuti:
  nella Formula n. 2 dell'Appendice, l'indicazione
  "t  =  aliquota  fiscale   vigente  al  momento  della  concessione
provvisoria, espressa in punti percentuali/100";
deve intendersi sostituita dalla seguente:
  "t = aliquota fiscale vigente per le societa' di capitale alla data
di chiusura dei  termini di presentazione delle  domande, espressa in
punti percentuali/100";
  nella Formula n. 2 dell'Appendice, l'indicazione
  "i  = tasso  di attualizzazione  in vigore  al momento  di avvio  a
realizzazione del programma (vedasi Tabella n. 2)";
  deve intendersi sostituita dalla seguente:
  "i  = tasso  di attualizzazione  in vigore  al momento  di avvio  a
realizzazione del programma (vedasi tabella n. 1)";
   "copia autentica del verbale di Assemblea Straordinaria"
  devono intendersi sostituite dalle seguenti
   "copia autentica del verbale di Assemblea Ordinaria".
                                                 Il Ministro: Bersani