MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 10 febbraio 1998, n. 48 

  Articolo 121-bis del testo unico  delle imposte sui redditi (TUIR),
recante: "Limiti  di deduzione delle  spese e degli  altri componenti
negativi relativi  a taluni  mezzi di  trasporto a  motore utilizzati
nell'esercizio di imprese, arti e professioni".
(GU n.47 del 26-2-1998)
 
 Vigente al: 26-2-1998  
 

                                  Alle   direzioni   regionali  delle
                                  entrate
                                  Agli uffici delle entrate
                                  Agli  uffici   distrettuali   delle
                                  imposte dirette
                                  Agli uffici dell'imposta sul valore
                                  aggiunto
                                  Ai centri di servizio delle imposte
                                  dirette
                                  Alle    direzioni    centrali   del
                                  Dipartimento delle entrate
                                  Alla   Direzione   generale   degli
                                  affari generali e del personale
                                  Al Dipartimento del territorio
                                  All'Ufficio del segretario generale
                                  Al    Servizio    centrale    degli
                                  ispettori tributari
                                  Al Comando generale  della  Guardia
                                  di finanza
                                  Alla   Direzione   generale   della
                                  motorizzazione civile
                                  A tutti i Ministeri
                                     e, per conoscenza:
                                  Alle  direzioni   provinciali   del
                                  Tesoro
                                  Alle  ragionerie  provinciali dello
                                  Stato
                                  All'Automobile club d'Italia
 1. Premessa.
  L'art. 17, comma  1, della legge 27 dicembre 1997,  n. 449, recante
"Misure per  la stabilizzazione  della finanza  pubblica", pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 30  dicembre 1997, n. 255/L, ha inserito
nel testo unico delle imposte  sui redditi, approvato con decreto del
Presidente  della Repubblica  del 22  dicembre 1986,  n. 917  (TUIR),
l'art. 121-bis, concernente i limiti di deduzione delle spese e degli
altri  componenti negativi  relativi a  taluni mezzi  di trasporto  a
motore, utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni.
  L'art. 121-bis  del TUIR  si propone  di introdurre  un trattamento
organico  della   disciplina  dei   suddetti  limiti   di  deduzione,
precedentemente contenuta  in piu'  articoli del TUIR,  operando, nel
contempo,   una  razionalizzazione   e   una  semplificazione   della
disciplina tributaria dettata in materia. Pertanto, in considerazione
della "ratio" che ha ispirato l'art.  121-bis ne e' stato disposto il
suo inserimento nel  titolo IV del TUIR  concernente le "Disposizioni
comuni".
  Il  successivo  comma  2  del citato  art.  17  dispone,  altresi',
l'abrogazione dei seguenti articoli del  TUIR: 50, comma 4, 54, comma
5 -bis, 66, comma 5-bis, 67,  commi 8-bis , 8-ter e 10 limitatamente,
per quest'ultimo comma,  alla sola ultima parte del  primo periodo ed
all'intero secondo periodo.
  I criteri di  deduzione dettati dall'art. 121-bis,  per effetto del
comma 3 del  richiamato art. 17, trovano  applicazione con decorrenza
dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.
  Va preliminarmente sottolineato che la disciplina dettata dall'art.
121-bis  del TUIR  e' applicabile  esclusivamente a  taluni mezzi  di
trasporto  a motore,  utilizzati  nell'esercizio di  imprese, arti  e
professioni.
  In particolare, i veicoli individuati dalla norma in commento per i
quali, a  differenza della  disciplina precedentemente in  vigore, e'
stato eliminato ogni riferimento alla loro cilindrata sono:
  le autovetture di cui all'art. 54, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada);
  gli autocaravan  di cui alla lettera  m) del comma 1,  dell'art. 54
del nuovo codice della strada;
  i motocicli di cui all'art. 53, comma 1, anch'esso del nuovo codice
della strada;
  i ciclomotori  di cui all'art.  52 del medesimo nuovo  codice della
strada;
  gli aeromobili da turismo, le navi e le imbarcazioni da diporto.
  Sono esclusi  dalla disciplina  recata dall'art. 121-bis  del TUIR,
tutti i  mezzi di trasporto  non a  motore (ad esempio:  biciclette e
gondole), come pure  i veicoli a motore alla cui  produzione o al cui
scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa, anche se temporaneamente
utilizzati per fini pubblicitari o promozionali.
  Relativamente alle spese e agli altri componenti negativi sostenuti
per l'utilizzazione di veicoli non disciplinati dall'art. 121-bis del
TUIR, si fa presente che  la loro deducibilita' e' ammessa sempreche'
risulti soddisfatto, per i soggetti titolari di reddito d'impresa, il
principio generale  dettato dall'art.  75, comma 5,  del TUIR  per il
quale le spese  e gli altri componenti negativi sono  deducibili se e
nella  misura in  cui  si  riferiscono ad  attivita'  o  beni da  cui
derivano ricavi o  altri proventi che concorrono  alla formazione del
reddito,  mentre  per  gli  esercenti arti  e  professioni,  in  base
all'art. 50,  comma 1, dello  stesso TUIR,  sempreche' i beni  di cui
trattasi   siano   impiegati   nell'esercizio   dell'arte   o   della
professione.
  L'art.  121-bis del  TUIR elimina  anche le  precedenti distinzioni
esistenti  tra  le  varie  tipologie  di  spese  (impiego,  custodia,
manutenzione, riparazione  ecc.) sostenute ai fini  dell'utilizzo dei
predetti veicoli,  disciplinando, a  tal fine,  in modo  unitario, le
spese e  ogni altro componente negativo  indipendentemente dalla loro
specifica natura.
  Inoltre, come meglio verra'  chiarito nel prosieguo, il legislatore
opera  una  distinzione ammettendo  solo  per  talune fattispecie  la
deduzione  per intero  delle spese  (si confronti  la lettera  a) del
comma 1  dell'art. 121-bis),  mentre, in  via generale,  le anzidette
deduzioni rilevano entro limiti  predeterminati (lettera b), comma 1,
dell'art.  121-bis)   che  differiscono   in  relazione   al  veicolo
utilizzato (autovettura, autocaravan motociclo  o ciclomotore) e alla
tipologia del  contratto stipulato (acquisto a  titolo di proprieta',
locazione anche finanziaria, noleggio).
  Sempre  con riferimento  alle fattispecie  che danno  luogo ad  una
deduzione  parziale   delle  spese,   si  osserva   che  un'ulteriore
innovazione  introdotta  dall'art.  121-bis   del  TUIR  concerne  la
deducibilita', nella misura dell'80  per cento, delle spese sostenute
dagli  esercenti  l'attivita'  di  agenzia  o  di  rappresentanza  di
commercio, indipendentemente dalla forma giuridica in cui l'attivita'
venga esercitata.
 2. Ambito di applicazione.
2.1. Veicoli interessati dall'art. 121-bis del TUIR.
  L'art. 121-bis del TUIR disciplina  le spese e gli altri componenti
negativi  sostenuti per  l'utilizzo di  taluni mezzi  di trasporto  a
motore utilizzati nell'esercizio di imprese, arti e professioni.
  Trattasi, in particolare, delle autovetture, degli autocaravan, dei
ciclomotori, dei motocicli e, qualora  si tratti di beni destinati ad
essere  utilizzati  esclusivamente  come  strumentali  nell'attivita'
propria dell'impresa, anche degli aeromobili da turismo, delle navi e
delle imbarcazioni da diporto.
  Come  e'  stato  anticipato,  nelle   ipotesi  in  cui  il  veicolo
utilizzato  non   rientri  in   una  delle   categorie  espressamente
individuate  dal  legislatore,  le  spese  e  ogni  altro  componente
negativo sostenuto per il  loro utilizzo sono deducibili prescindendo
dai criteri individuati dall'art. 121-bis del TUIR, purche' vi sia un
rapporto  di  inerenza  tra  l'utilizzo  del  veicolo  e  l'esercizio
dell'impresa, dell'arte o della professione.
  2.1.2. Fattispecie  che danno luogo alla  deduzione integrale delle
spese.
  2.1.2.1. Veicoli  indicati nell'art. 121-bis, comma  1, lettera a),
del TUIR.
  L'art.  121-bis,  comma  1,  disciplina  le  ipotesi  di  integrale
deduzione delle spese e di ogni altro componente negativo relative ai
mezzi di trasporto indicati nel precedente paragrafo individuando, in
merito, due ipotesi.
  In particolare,  la lettera  a), al  numero 1,  prevede l'integrale
deduzione delle spese e degli altri componenti negativi sostenuti per
l'utilizzo di aeromobili da turismo,  navi e imbarcazioni da diporto,
autovetture ed  autocaravan di cui alle  lettere a) e m)  del comma 1
dell'art.  54  del  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,
ciclomotori   e    motocicli,   destinati   ad    essere   utilizzati
esclusivamente   come   beni   strumentali   nell'attivita'   propria
dell'impresa.
  Ne consegue  che per gli  esercenti arti e professioni  la predetta
previsione normativa non trova applicazione. Si precisa altresi' che,
relativamente agli aeromobili  da turismo e alle  navi e imbarcazioni
da  diporto, le  spese relative  a tali  beni, al  di fuori  dei casi
previsti dalla lettera  a) in esame, non sono  deducibili, oltre che,
come gia'  detto, per gli esercenti  arti e professioni anche  per le
imprese.
  Ai fini  dell'esatta individuazione delle fattispecie  in cui viene
soddisfatta  la condizione  posta  dal  legislatore circa  l'utilizzo
esclusivo dei  predetti veicoli come beni  strumentali nell'attivita'
propria  dell'impresa,  debbono   confermarsi  le  precisazioni  gia'
fornite sia con la circolare n. 37/E del 13 febbraio 1997, sia con le
istruzioni  per  la compilazione  dei  modelli  di dichiarazione  dei
redditi.  In  tali  occasioni,  infatti, e'  stato  chiarito  che  si
considerano   "utilizzati   esclusivamente  come   beni   strumentali
nell'attivita'  propria   dell'impresa"  i  veicoli  senza   i  quali
l'attivita' stessa non puo' essere esercitata (rientrano, ad esempio,
nella  fattispecie  in  esame  le  autovetture  per  le  imprese  che
effettuano  attivita' di  noleggio  delle stesse,  gli aeromobili  da
turismo  e le  imbarcazioni da  diporto utilizzati  dalle scuole  per
l'addestramento al volo e alla navigazione).
  Il numero 2 della anzidetta lettera a) dispone la deducibilita' per
intero delle spese e degli altri componenti negativi relativamente ai
veicoli adibiti ad uso pubblico o dati in uso promiscuo ai dipendenti
per la maggior parte del periodo d'imposta.
  Per quanto  riguarda i veicoli  individuati nel predetto  numero 2,
lettera  a), comma  1, dell'art.  121-bis, si  precisa che  rientrano
nella previsione normativa gli  stessi veicoli espressamente indicati
al precedente numero 1.
  Pertanto, posto che  non si pongono particolari  problemi in merito
all'individuazione dei veicoli adibiti ad  uso pubblico, in quanto la
destinazione a  tale uso viene espressamente  riconosciuta attraverso
un  atto  proveniente  dalla  pubblica  amministrazione,  si  ritiene
opportuno  fornire ulteriori  precisazioni relativamente  alla esatta
individuazione delle ipotesi in cui i suddetti veicoli si considerano
dati in uso promiscuo ai dipendenti  per la maggior parte del periodo
d'imposta.
  Al riguardo, allo  scopo di evitare comportamenti  elusivi posti in
essere al solo fine di fruire  della deduzione per intero delle spese
sostenute  per  l'utilizzo  dei  veicoli  che  vengono  dati  in  uso
promiscuo  al dipendente,  si  ritiene che  l'utilizzo  da parte  del
dipendente   stesso  debba   essere   provato  in   base  ad   idonea
documentazione che  ne attesti  con certezza l'utilizzo  (ad esempio,
qualora cio'  risulti da specifica  clausola del contratto  di lavoro
del dipendente).
  Si considera  dato in  uso promiscuo al  dipendente per  la maggior
parte del periodo  di imposta il veicolo utilizzato  dallo stesso per
la meta' piu' uno dei giorni  che compongono il periodo d'imposta del
datore di lavoro.
  Pertanto, ad esempio,  nell'ipotesi in cui il  periodo d'imposta di
un'impresa decorra dal 1 luglio al  31 dicembre (per un totale di 184
giorni)  e   che  l'acquisto  dell'autovettura  sia   avvenuto  il  1
settembre, la condizione posta dalla norma puo' ritenersi soddisfatta
allorche' l'autovettura sia stata data in uso promiscuo al dipendente
entro il 29 settembre (93 giorni al termine del periodo d'imposta).
  Va precisato che, ai fini  del conteggio della durata dell'utilizzo
del veicolo  da parte  del dipendente nel  periodo d'imposta,  non e'
necessario che  tale utilizzo sia  avvenuto in modo  continuativo ne'
che il veicolo sia stato utilizzato da uno stesso dipendente.
  Con   riferimento   alle   modalita'    da   osservarsi   ai   fini
dell'imputazione del fringe  benefit in capo al  dipendente che abbia
ricevuto,  per  la  maggior  parte  del  periodo  d'imposta,  in  uso
promiscuo i  veicoli indicati  dalla lettera a)  in esame,  si rinvia
alle precisazioni fornite  con la circolare n. 326/E  del 23 dicembre
1997 paragrafo n. 2.3.2.1).
  Pertanto, ai  fini dell'applicazione  della stessa non  rilevano le
ipotesi in  cui il veicolo  sia stato  concesso ai dipendenti  per un
periodo inferiore alla  maggior parte del periodo di  imposta. In tal
caso, nel  rispetto del principio di  inerenza, le spese e  gli altri
componenti  negativi sono  deducibili  secondo  il criterio  indicato
dalla lettera b), comma 1, dell'art. 121-bis del TUIR.
  Parimenti, la norma  non disciplina la fattispecie per  la quale il
veicolo  sia  stato concesso  al  dipendente  per uso  esclusivamente
personale.  Pertanto,  qualora   ricorra  tale  fattispecie,  trovano
applicazione i  chiarimenti forniti con  la citata circolare  n. 37/E
del 13  febbraio 1997 (paragrafo  6). In tale occasione,  infatti, e'
stato precisato che, ferma  restando l'assoggettabilita' a tassazione
in capo ai  dipendenti di un importo determinato  secondo il criterio
del costo specifico (ora valore normale) di cui all'art. 48, comma 3,
del TUIR, l'impresa potra' far concorrere tale importo, ai fini della
determinazione  del reddito,  quale spesa  per prestazione  di lavoro
dipendente,  ai sensi  dell'art. 62,  comma 1,  del TUIR,  nei limiti
delle spese da essa sostenute.
  Nelle  ipotesi in  cui uno  dei veicoli  indicati nella  lettera a)
della  norma in  esame  sia  dato in  uso  all'amministratore di  una
societa', sono tuttora valide le precisazioni fornite dalla scrivente
con la richiamata circolare n. 37/E del 1997, pur tenendo conto delle
modifiche apportate alla precedente  disciplina dall'art. 121-bis del
TUIR.
  Pertanto,   qualora  un'autovettura   venga   data   in  uso   agli
amministratori occorrera' tener distinte le seguenti ipotesi:
  a) autovettura concessa per l'uso personale dell'amministratore;
  b)  autovettura utilizzata  dall'amministratore promiscuamente  per
l'uso aziendale e per quello personale;
  c)  autovettura  utilizzata  dall'amministratore soltanto  per  uso
aziendale.
  Nell'ipotesi sub-  a), le  spese e  ogni altro  componente negativo
relativo ai  veicoli in esame  non sono deducibili a  norma dell'art.
121-bis del TUIR; tuttavia, i costi e le spese possono essere dedotti
ai  sensi dell'art.  62, comma  3, del  TUIR, per  la parte  del loro
ammontare  non eccedente  il compenso  in natura  dell'ammmistratore,
determinato sulla base del valore normale.
  Con riferimento all'ipotesi sub- b), l'ammontare del valore normale
che concorre  a formare il reddito  dell'amministratore e' deducibile
per   l'impresa,  sempre   nei  limiti   delle  spese   sostenute  da
quest'ultima, ai sensi dell'art. 62, comma  3, del TUIR, per la parte
non  superiore  al  compenso in  natura  erogato  all'amministratore,
mentre l'eventuale eccedenza delle suddette spese e' deducibile nella
determinazione del  reddito di impresa secondo  il criterio stabilito
dalla lettera b), comma 1, dell'art. 121-bis del TUIR.
  Al riguardo  valga il  seguente esempio:  un'impresa nel  corso del
periodo  d'imposta ha  sostenuto spese  per 20  milioni (di  cui 12,5
milioni quale quota  annuale di ammortamento e 7,5  milioni per spese
di manutenzione ecc.), mentre il benefit ricevuto dall'amministratore
e' di 15 milioni.
  In tal caso, ai fini  della deduzione, occorre sottrarre alle spese
sostenute  dall'impresa   il  benefit  dell'ammmistratore   e  quindi
applicare il criterio  di deduzione di cui alla lettera  b), comma 1,
dell'art. 121-bis del TUIR.
  Pertanto, posto che ai fini fiscali le spese sostenute rilevano per
16.250.000  (risultato  che  si  ottiene  sommando  8.750.000  (quota
dell'ammortamento  fiscalmente  rilevante,  pari   al  25  per  cento
35.000.000)  e  7.500.000  (differenza  tra  il  totale  delle  spese
sostenute e  della quota  di ammortamento risultante  dal bilancio)),
tale   importo   va   decurtato   del   benefit   dell'amministratore
(15.000.000, interamente  deducibile per  la societa').  Al risultato
cosi' ottenuto (16.250.000 - 15.000.000  - 1.250.000) va applicata la
percentuale   di   deduzione  nella   misura   del   50  per   cento.
Conseguentemente  le spese  sostenute sono  deducibili nel  limite di
625.000 (1.250.000 x 50 per cento).
  Per quanto  attiene, infine,  all'ipotesi sub c),  le spese  e ogni
altro  componente negativo  sostenuto  per l'utilizzo  dei veicoli  a
motore indicati nell'art. 121-bis  del TUIR, sono deducibili, secondo
il  criterio indicato  nel comma  1,  lettera b),  del medesimo  art.
121-bis,  sempreche',   naturalmente,  l'utilizzo  del   veicolo  sia
inerente all'esercizio dell'impresa.
      2.1.2.2. Altri veicoli non previsti dall'art. 121-bis del TUIR.
  Come si evince  dalla rubrica dell'art. 121-bis del  TUIR, i limiti
di deduzione ivi indicati trovano applicazione nei riguardi di taluni
mezzi di trasporto a motore espressamente individuati.
  Pertanto, in via di principio, si  ritiene che le spese e gli altri
componenti  negativi sostenuti  per  l'utilizzazione  di veicoli  non
individuati dallo  stesso art.  121-bis del TUIR,  sono integralmente
deducibili  nella  determinazione del  reddito  a  condizione che  si
riferiscano esclusivamente ad attivita' o beni da cui derivano ricavi
o proventi.
  Al  riguardo,  comunque,  si ritiene  opportuno  fornire  ulteriori
chiarimenti.
  Come  e'   noto,  l'art.  121-bis  del   TUIR,  diversamente  dalle
disposizioni precedentemente in vigore,  non indica specifici criteri
di deduzione  per le  spese sostenute  per l'utilizzo  di autoveicoli
immatricolati sub lettera c), comma  1, dell'art. 54 del nuovo codice
della strada; pertanto, anche per questi veicoli, va riconosciuta, in
via generale, la deduzione delle  spese in rapporto alla inerenza che
il  loro  utilizzo  riveste   ai  fini  dell'esercizio  dell'impresa,
dell'arte  e  della  professione  prevedendosi, come  gia'  detto  in
precedenza,    l'integrale   deduzione    qualora   si    riferiscano
esclusivamente ad attivita' o beni da cui derivano ricavi o proventi.
  Si  precisa   che  le  considerazioni  sopra   esposte  si  rendono
applicabili anche  agli autoveicoli destinati al  trasporto promiscuo
di persone e di cose utilizzati da coloro che esercitano attivita' di
agenzia  o di  rappresentanza di  commercio, indipendentemente  dalla
forma giuridica  assunta dal soggetto esercente  l'attivita' medesima
(impresa individuale, societa' di persone o di capitali).
  Cio'  premesso,  si  osserva,   innanzitutto,  che  ai  fini  della
immatricolazione  dei   veicoli  nella  categoria   "autoveicoli  per
trasporto promiscuo"  le disposizioni  del nuovo codice  della strada
non richiedono  la sussistenza  di particolari requisiti  tecnici che
differenzino  i  suddetti  veicoli da  quelli  immatricolabili  nella
categoria delle  "autovetture" di  cui alla lettera  a) del  comma 1,
dell'art. 54 del citato codice.
  Conseguentemente, l'immatricolazione di  un veicolo nella categoria
degli  "autoveicoli destinati  al  trasporto promiscuo"  di cui  alla
menzionata lettera c) dell'articolo 54 del nuovo codice della strada,
non  ne comporta  l'integrale  deduzione delle  spese  e degli  altri
componenti negativi, consentita per gli autoveicoli stessi.
  Come  e' stato  anticipato,  la  "ratio" della  norma  in esame  va
ricercata  nella volonta'  del  legislatore  di rendere  maggiormente
omogenea la  disciplina fiscale  relativa alla deduzione  delle spese
sostenute  per l'utilizzo  di veicoli  anche in  considerazione delle
specifiche esigenze di talune  categorie imprenditoriali che, ai fini
dello svolgimento della propria  attivita', utilizzano alcuni tipi di
veicoli che sono, per  loro intrinseca natura, oggettivamente adibiti
al trasporto promiscuo di persone e  di cose e che, per effetto delle
precedenti norme, venivano assoggettati  a limitazioni in ordine alla
deducibilita' delle spese sostenute per il loro utilizzo.
  Pertanto, deve ritenersi,  ai fini fiscali, che  la deduzione delle
spese e  di ogni altro  componente negativo sostenuti  per l'utilizzo
degli  autoveicoli  immatricolati  sub.   lettera  c)  del  comma  1,
dell'art.  54  del nuovo  codice  della  strada sia  consentita  solo
allorquando   i   suddetti   autoveicoli  siano   effettivamente   ed
oggettivamente destinati al trasporto promiscuo di persone e di cose.
  Al fine  di verificare la sussistenza  dell'anzidetta condizione si
ritiene  che  debba  farsi  riferimento  ad  un  parametro  oggettivo
rappresentato   dalla   superficie  dell'abitacolo   dell'autoveicolo
stesso.
  In    particolare,    indipendentemente   dalla    immatricolazione
dell'autoveicolo, tale condizione puo' ritenersi soddisfatta, per gli
autoveicoli diversi  da quelli  dotati di  pianale di  carico esterno
all'abitacolo, quando l'abitacolo dello  stesso sia riservato, almeno
per la meta' della sua superficie, in modo permanente al trasporto di
cose.
  Pertanto,  ad  esempio,  si   considerano  destinati  al  trasporto
promiscuo gli  autoveicoli sprovvisti dei sedili  posteriori idonei a
trasportare persone,  ovvero benche'  dotati di sedili  posteriori la
residua  superficie   dell'abitacolo,  di  estensione   comunque  non
inferiore   a  quella   destinata  al   trasporto  di   persone,  sia
esclusivamente riservata al trasporto di cose.
  In definitiva, le spese e  ogni altro componente negativo sostenuti
per l'utilizzo di un autoveicolo  che non soddisfi il criterio teste'
enunciato,  non  sono deducibili  per  intero  ma, nel  rispetto  del
principio di inerenza,  secondo il criterio recato  dalla lettera b),
comma 1, dell'art. 121-bis del TUIR.
  2.1.3. Fattispecie  che danno  luogo alla deduzione  parziale delle
spese.
2.1.3.1. Generalita'.
  Qualora non ricorra alcuna delle  fattispecie indicate nel comma 1,
lettera  a), dell'art.  121-bis del  TUIR, illustrate  in precedenza,
trova applicazione il criterio di deduzione indicato nella successiva
lettera b) dello stesso articolo.
  In base alla predetta lettera b),  le spese e ogni altro componente
negativo relativo  all'utilizzo di autovetture e  autocaravan, di cui
alle lettere a)  e m) dell'art. 54, comma 1,  del decreto legislativo
n.  285 del  1992,  ciclomotori e  motocicli,  sono deducibili  nella
misura del 50  per cento, ovvero dell'80 per cento  per gli esercenti
l'attivita' di agenzia o di rappresentanza di commercio.
  Al riguardo, si fa presente che la lettera b) del comma 1 dell'art.
121-bis  del TUIR,  dispone che  nell'ipotesi di  esercizio in  forma
individuale di arti o professioni la  deduzione delle spese e di ogni
altro  componente  negativo  e'  ammessa  limitatamente  ad  un  solo
veicolo. Qualora, invece, l'attivita' artistica o professionale venga
svolta da societa'  semplici e da associazioni di cui  all'art. 5 del
TUIR,  la deducibilita'  e' consentita  soltanto relativamente  ad un
veicolo  per  ogni  socio  o   associato  e  i  limiti  stabiliti  in
riferimento alla rilevanza del  costo sostenuto per l'acquisto ovvero
per  l'utilizzazione  dei  veicoli  va riferito  a  ciascun  socio  o
associato.
  Nessun limite, infine, viene stabilito in riferimento al numero dei
veicoli ammessi in deduzione nelle  ipotesi di esercizio di attivita'
di impresa, e cio' indipendentemente dalla natura giuridica rivestita
dal  soggetto  che   esercita  l'impresa  (imprenditore  individuale,
societa' di persone o di capitali).
2.1.3.2. Veicoli acquistati.
  La lettera b), comma 1, dell'art. 121-bis del TUIR, dispone che non
si tiene conto della parte del costo di acquisizione che eccede:
   lire 35 milioni per le autovetture e gli autocaravan;
   lire 8 milioni per i motocicli;
   lire 4 milioni per i ciclomotori;
  Al riguardo si osserva che  la limitazione posta con riferimento al
costo sostenuto per l'acquisto si  applica solo per le fattispecie di
cui alla  lettera b)  in esame  e non  anche per  quelle di  cui alla
precedente lettera  a), comma  1, dell'art. 121-bis  del TUIR  per le
quali, si ripete, la deduzione  e' ammessa per l'intero ammontare del
costo sostenuto.
  Va precisato che  ai fini della determinazione  del costo rilevante
per l'applicazione  del limite  stabilito dalla  lettera b)  comma 1,
dell'art. 121-bis in  commento, cosi' come e' stato  precisato con la
circolare  n. 137/E  del 15  maggio 1997  (paragrafo 15.12),  debbono
comprendersi  nel  computo  anche  gli  oneri  accessori  di  diretta
imputazione (ad esempio: IVA indetraibile).
  2.1.3.3. Veicoli utilizzati a seguito della stipula di un contratto
di locazione finanziaria.
  La lettera b)  del comma 1 dell'art. 121-bis del  TUIR dispone, tra
l'altro, che nelle ipotesi in cui sia stato stipulato un contratto di
locazione  finanziaria, l'ammontare  dei canoni  rileva entro  limiti
predeterminati.
  In particolare viene disposto che non si tiene conto dell'ammontare
dei canoni proporzionalmente corrispondente  al costo di autovetture,
autocaravan,   motocicli   e   ciclomotori  che   eccede   i   limiti
normativamente posti.
  Al riguardo,  va precisato  che i  canoni di  locazione finanziaria
vanno  assunti nell'ammontare  risultante dal  contratto di  leasing,
mentre,  con  riferimento   al  costo  da  assumere   ai  fini  della
proporzione richiesta  dal legislatore,  si precisa che  occorre aver
riguardo al costo sostenuto dal concedente del bene.
  I  predetti limiti  vanno  ragguagliati ad  anno  e possono  essere
modificati  tenendo  anche  conto delle  variazioni  dell'indice  dei
prezzi  al  consumo  per  le   famiglie  di  operai  e  di  impiegati
verificatesi  nell'anno precedente,  con decreto  del Ministro  delle
finanze, di concerto con il  Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
  Atteso cio',  nelle ipotesi  di stipula  di contratti  di locazione
finanziaria   i   canoni  sono   rilevanti,   ai   fini  della   loro
deducibilita', per la parte proporzionalmente corrispondente al costo
di detti beni non eccedente lire 35 milioni (per le autovetture e gli
autocaravan), lire 8 milioni (per i motocicli), lire 4 milioni (per i
ciclomotori).
  Per  la  determinazione  dell'ammontare  del  canone  di  locazione
finanziaria  deducibile ai  fini' della  determinazione del  reddito,
valga il seguente esempio.
  Nell'ipotesi  in  cui venga  stipulato  un  contratto di  locazione
finanziaria  i   canoni  pattuiti,   da  corrispondersi   in  quattro
annualita', sono rilevanti, ai fini  fiscali, nella misura che deriva
applicando  la percentuale  che  si ottiene  a  seguito del  seguente
calcolo: limite impostodal legislatore  diviso il costo sostenuto dal
concedente (ad esempio 60 milioni), moltiplicato per cento. Pertanto,
nell'esempio proposto, i canoni sono deducibili nella percentuale del
58,33 per cento (35.000.000 : 60.000.000 times 100 = 58,33).
  Come e' stato anticipato, se il  bene e' stato locato nel corso del
periodo  d'imposta  il  valore  dei canoni  relativi  alla  locazione
finanziaria dovra'  essere ragguagliato  al periodo  di utilizzazione
del veicolo nell'esercizio.
  Sulla base di quanto esposto in  precedenza, si ipotizzi il caso di
un'impresa con periodo di imposta  coincidente con l'anno solare che,
dal 1  luglio 1998 al 30  giugno 2002, debba corrispondere  canoni di
locazione per un ammontare complessivo di 70 milioni (rilevante nella
percentuale del 58,33 per cento).
  In tal caso, per il periodo di imposta 1998 la deduzione del canone
dovra' avvenire  sulla base delle seguenti  operazioni: ammontare dei
canoni   proporzionalmente   corrispondente  al   costo   fiscalmente
rilevante  dell'autovettura   (70.000.000  per  58,33  per   cento  =
40.831.000) diviso  il numero dei  giorni di durata del  contratto di
locazione finanziaria  e moltiplicato  per il  numero dei  giorni del
periodo  d'imposta nel  quale si  e' avuta  l'utilizzazione del  bene
stesso; al risultato  cosi' ottenuto andra' applicato  il criterio di
deduzione  del 50  per  cento  previsto dalla  lettera  b), comma  1,
dell'articolo  121-bis  del  TUIR.  Pertanto,  nell'esempio  proposto
l'operazione  da compiersi  e'  la seguente:  40.831.000 diviso  1460
(numero dei giorni di durata  del contratto di locazione finanziaria)
moltiplicato  184 (numero  dei giorni  durante  i quali  si e'  avuto
l'utilizzo  del bene  nel 1998)  = 5.146.000  per il  50 per  cento =
2.573.000 (costo deducibile).
  2.1.3.4. Veicoli utilizzati  a seguito della stipula  di con tratti
di locazione e di noleggio.
  La lettera  b), del comma  1, dell'art. 121-bis del  TUIR, dispone,
altresi',  che  non  si  tiene  conto  dell'ammontare  dei  costi  di
locazione e di noleggio che eccede  lire 7 milioni per le autovetture
e  gli   autocaravan,  lire  1,5   milioni  per  i   motocicli,  lire
ottocentomila per i ciclomotori.
  Relativamente  al trattamento  tributario  da  riservare ai  canoni
corrisposti  nelle ipotesi  di  stipula dei  cosiddetti contratti  di
noleggio "full service", si fa presente quanto segue.
  I contratti di noleggio "full service" sono dei contratti misti nei
quali la causa economica  prevalente e' rappresentata dalla locazione
del veicolo rispetto alle ulteriori prestazioni che vengono fornite a
seguito della stipula.
  Tali accordi  contrattuali prevedono, infatti, oltre  la locazione,
la  fornitura  di una  serie  di  servizi  che vengono  prestati  con
riferimento   alla  gestione   del  veicolo   locato.  Pertanto,   la
corresponsione  del  canone  periodico  e'  comprensiva  anche  delle
prestazioni  accessorie quali,  ad  esempio, manutenzione  ordinaria,
assicurazione, tassa di  proprieta', sostituzione dell'autovettura in
caso di guasto, oltre  che dell'ammortamento dell'autovettura data in
noleggio.
  Cio' posto, al  fine di assicurare un equo trattamento  per i costi
sostenuti  per l'utilizzo  dei  veicoli  a motore,  indipendentemente
dalla natura  del contratto a tal  fine stipulato, si ritiene  che il
limite stabilito  dal legislatore in  7 milioni per le  autovetture e
gli autocaravan, in 1,5 milioni per i motocicli, in ottocentomila per
i  ciclomotori, nelle  ipotesi di  stipula di  contratti di  noleggio
"full service" debba essere considerato al netto dei costi riferibili
alle predette prestazioni accessorie.
  A tale conclusione  si perviene in considerazione del  fatto che il
legislatore ha previsto un unico  limite di deducibilita' delle spese
per la locazione e per il  noleggio. Pertanto, la "ratio" della norma
e'  di   consentire  identiche  deduzioni  a   fronte  di  indentiche
prestazioni  derivanti  dai  due  tipi  di  contratti.  E'  di  tutta
evidenza, pertanto, che qualora da uno dei due contratti (nel caso di
specie il  noleggio) scaturiscono  prestazioni aggiuntive  rispetto a
quelle proprie  della locazione,  ne conseguira',  se le  stesse sono
inerenti  all'attivita'  esercitata,  la loro  deduzione  secondo  le
regole previste dalle diverse disposizioni del TUIR.
  A   tal  fine,   nell'ipotesi   di  noleggio   "full  service"   di
un'autovettura dovra' essere specificamente  indicata la quota, della
tariffa di noleggio  depurata delle spese per i  servizi accessori di
cui si fruisce.
  In  mancanza di  siffatta  specificazione,  la tariffa  corrisposta
dovra'  essere considerata  unitariamente e  rilevera' per  intero ai
fini del raggiungimento del limite posto dal legislatore.
  Allo  scopo  di  evitare  manovre   elusive  tese  ad  operare  una
sperequazione  tra   la  parte   di  costo  attribuito   al  noleggio
dell'autovettura  e  quella  che   fa  riferimento  alle  prestazioni
accessorie garantite dal locatore con  il noleggio "full service", si
ritiene   che   un   criterio  idoneo   ripartizione   possa   essere
rappresentato  dal riferimento  ai listini  che riportano  le tariffe
mediamente praticate per i veicoli  della stessa specie o similari in
condizione   di  libera   concorrenza   e  al   medesimo  stadio   di
commercializzazione nel tempo  e nel luogo piu'  prossimi relative ai
contratti di  noleggio o di  locazione che non prevedono  le suddette
prestazioni accessorie.
  Si fa presente, infine, che  analogamente ai contratti di locazione
finanziaria, anche nelle ipotesi di stipula di contratti di locazione
o   di  noleggio,   il  costo   fiscalmente  rilevante   deve  essere
ragguagliato al periodo di utilizzazione del bene durante l'anno.
  Pertanto,  nell'ipotesi   in  cui  un  contratto   di  noleggio  di
un'autovettura  abbia avuto  una  durata  di 180  giorni  e il  costo
sostenuto sia stato di 5 milioni,  per determinare ai fini fiscali il
costo deducibile,  dovra' essere  effettuata la  seguente operazione:
7.000.000  : 365  X  180  3.452.000 X  50  per  cento percentuale  di
deduzione), 1.726.000 (costo del noleggio deducibile).
  Da ultimo  si osserva che i  limiti entro i quali  rilevano i costi
sostenuti  per la  stipula di  contratti di  locazione e  di noleggio
possono  essere   variati,  tenendo  anche  conto   delle  variazioni
dell'indice dei  prezzi al  consumo per  le famiglie  di operai  e di
impiegati verificatesi nell'anno precedente, con decreto del Ministro
delle  finanze, di  con  certo con  il  Ministro dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato.
  2.1.3.5. Attivita' di agenzia o di rappresentanza di com mercio.
  La previgente disciplina fiscale  ammetteva la deduzione per intero
delle spese sostenute dagli agenti  o rappresentanti di commercio per
l'utilizzo  di autovetture,  autoveicoli, ciclomotori  e motocicli  -
aventi cilindrate  non superiori a quelle  rispettivamente indicate -
nella  sola  ipotesi   di  esercizio  di  tale   attivita'  in  forma
individuale.
  L'art.  121-bis del  TUIR,  invece, dispone,  come  gia' detto,  la
deduzione nella misura dell'80 per cento  delle spese e di ogni altro
componente  negativo  sostenuto  per  l'utilizzo  delle  autovetture,
autocaravan, motocicli e ciclomotori da  parte di coloro che svolgono
"l'attivita'   di  agenzia   o  di   rappresentanza  di   commercio",
indipendentemente dalla  natura giuridica rivestita dal  soggetto che
svolge  la predetta  attivita' imprenditoriale  (impresa individuale,
societa' di persone e di capitali).
  L'ultimo periodo  della lettera b), comma  1, dell'articolo 121-bis
del TUIR, dispone  che "Il predetto limite di 35  milioni di lire per
le autovetture  e' elevato a 50  milioni di lire per  gli autoveicoli
utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio".
  Al riguardo si  precisa che seppur in detto  periodo il legislatore
utilizzi, genericamente, il termine "autoveicoli", lo stesso, in base
ad un'  interpretazione di tipo logicosistematico,  va coordinato con
le   altre  previsioni   contenute   nell'art.   121-bis  del   TUIR,
Conseguentemente,  considerato  che nel  suddetto  periodo  vi e'  un
espresso  riferimento alle  sole  autovetture,  deve concludersi  che
l'elevazione  del limite  di costo  (dagli ordinari  35 milioni  a 50
milioni) ai  fini della  applicazione della percentuale  di deduzione
(80 per  cento per coloro  che svolgono  l'attivita' di agenzia  o di
rappresentanza di  commercio) debba essere riferito  alle autovetture
di cui all'articolo  54, comma 1, lettera a), del  nuovo codice della
strada.
  Si precisa  che nell'ipotesi  di utilizzazione  dell'autovettura in
locazione  finanziaria,  anche  l'ammontare dei  canoni  deve  essere
proporzionalmente elevato con riferimento al limite di 50 milioni.
  Deve ritenersi  che i criteri  di deducibilita' dettati  per coloro
che svolgono l'attivita' di agenzia  o di rappresentanza di commercio
sono applicabili anche nei riguardi  dei promotori finanziari e degli
agenti di assicurazione che, sia  con la risoluzione n. 267/E dell'11
novembre 1995, sia  nelle istruzioni dettate per  la compilazione dei
modelli  di  dichiarazione  dei  redditi, sono  stati  assimilati  ai
rappresentanti e agenti di commercio.
  Per  quanto attiene  agli autoveicoli  utilizzati per  il trasporto
promiscuo  di persone  e di  cose, si  rinvia a  quanto chiarito  nel
precedente paragrafo 2.1.2.2.
  3. Rilevanza delle  plusvalenze e delle minusvalenze  ai fini della
determinazione del reddito di impresa.
  Il comma  2 dell'art. 121-bis  del TUIR  dispone che ai  fini della
determinazione   del  reddito   di  impresa   le  plusvalenze   e  le
minusvalenze patrimoniali rilevano nella stessa proporzione esistente
tra  l'ammontare  dell'ammortamento   fiscalmente  dedotto  e  quello
complessivamente effettuato.
  Al  riguardo si  osserva che  ai fini  della proporzione  richiesta
dalla  suddetta norma,  tenuto  conto  dell'espresso riferimento  ivi
contenuto  "all'ammontare  dell'ammortamento  fiscalmente  dedotto  e
quello complessivamente effettuato", deve ritenersi che al numeratore
vada indicato  l'ammortamento fiscalmente  dedotto e  al denominatore
gli ammortamenti effettuati ai fini civilistici.
  Ad  esempio,   nell'ipotesi  in  cui  nel   1997  un'impresa  abbia
acquistato un'autovettura il cui costo sia  stato di 60 milioni e per
detto acquisto si applichi il criterio di deduzione del 50 per cento,
qualora l'impresa decida di procedere ad un ammortamento ordinario si
determina la seguente situazione:
  Primo esercizio: ammortamento ai fini civilistici di lire 7.500.000
(60.000.000  X 12,5%);  ammortamento fiscalmente  deducibile di  lire
2.187.500 (35.000.000 X 50% X 12.5%).
  Secondo  esercizio:  ammortamento  ai   fini  civilistici  di  lire
15.000.000 (60.000.000 X 25%), ammortamento fiscalmente deducibile di
lire 4.375.000 (35.000.000 X 50% X 25%).
  Presupponendo che  nel terzo  esercizio l'impresa decida  di cedere
l'autovettura, iscritta  in contabilita' ad  un valore netto  di lire
37.500.000, per  un corrispettivo di lire  42.000.000, la plusvalenza
realizzata di  4.500.000 rilevera'  ai fini della  determinazione del
reddito di impresa  nella misura del 29,2 per  cento (lire 1.314.000)
e,  cioe',   nella  stessa  proporzione  esistente   tra  l'ammontare
dell'ammortamento   fiscalmente   dedotto    (6.562.500)   e   quello
complessivamente effettuato (22.500.000).
  4.Criteri per l'applicazione dell'articolo 67, comma 7, del TUIR.
  Il  comma  3  dell'art.  121-bis  del TUIR  dispone  che,  ai  fini
dell'applicazione del comma 7 dell'articolo 67 del TUIR, il costo dei
beni di cui al comma 1, lettera b), si assume nei limiti rilevanti ai
fini della deduzione delle relative quote di ammortamento.
  Al riguardo si fa presente che la prima parte del primo periodo del
richiamato comma  7 dell'art.  67 del  TUIR dispone  che le  spese di
manutenzione,  riparazione,  ammodernamento,  che  dal  bilancio  non
risultano  imputate ad  incremento del  costo  dei beni  ai quali  si
riferiscono,  sono deducibili  nel limite  del 5  per centodel  costo
complessivo di  tutti i  beni materiali ammortizzabili  quale risulta
dall'inizio dell'esercizio dal registro dei beni ammortizzabili.
  Atteso cio', premesso che la lettera b), comma 1, dell'art. 121-bis
del TUIR (alla quale fa espresso riferimento il comma 3 dell'art. 121
-bis)  dispone che  le spese  e  gli altri  componenti negativi  sono
deducibili  nella  misura  del  50  per  cento  (ad  eccezione  degli
esercenti l'attivita' di agenzia o di rappresentanza di commercio) e,
che a tal fine  non si tiene conto della parte  del costo eccedente i
limiti predeterminati, ne discende che, ai fini' della formazione del
plafond di cui all'art.  67, comma 7, del TUIR, il  costo dei beni da
assumere  a  riferimento  e'   rappresentato  dal  costo  fiscalmente
rilevante (35 milioni) ridotto della  percentuale di deduzione del 50
per  cento;  conseguentemente,  il  costo  rilevante  ai  fini  della
deduzione deve essere assunto entro il limite di 17,5 milioni.
  E' di tutta  evidenza che per gli esercenti attivita'  di agenzia o
di  rappresentanza   di  commercio,  la  deduzione   delle  spese  di
manutenzione  deve essere  effettuata sulla  base dei  diversi limiti
previsti dalla norma in esame.
 5. Decorrenza.
  A differenza  da quanto previsto  dall'art. 67, comma 1,  del TUIR,
per il  quale le quote di  ammortamento del costo dei  beni materiali
strumentali per  l'esercizio dell'impresa  sono deducibili  a partire
dall'esercizio di entrata in funzione del bene, e dall'art. 38, comma
1,  del   decreto-legge  2   marzo  1989,   n.  69,   convertito  con
modificazioni dalla  legge 27 aprile  1989, n. 154, secondo  cui, con
riferimento a taluni beni  ammortizzabili, la disciplina recata dallo
stesso  provvedimento  trova applicazione  per  i  beni acquistati  a
partire dalla  data di  entrata in  vigore del  provvedimento stesso,
l'art. 17,  comma 3, della legge  27 dicembre 1997, n.  449, sancisce
che le disposizioni di  cui ai commi 1 e 2  hanno effetto a decorrere
dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 1997.
  Pertanto, i criteri di deduzione indicati dall'articolo 121-bis del
TUIR,  illustrati con  la  presente  circolare, trovano  applicazione
anche  per  le residue  quote  di  ammortamento relative  ai  veicoli
acquistati in  periodi d'imposta  precedenti a  quello in  corso alla
data del 31 dicembre 1997.
  Naturalmente  restano salvi  gli  effetti prodotti,  in materia  di
ammortamento, dalle disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in
vigore  della  norma  in  commento i  quali,  pertanto,  non  vengono
influenzati dalla disposizione introdotta dall'art. 121-bis del TUIR.
  Ne  consegue che,  ad  esempio, laddove  il  costo di  acquisizione
dell'autovettura sia  stato superiore a  35 milioni e  l'utilizzo del
bene  nell'esercizio in  corso  al31 dicembre  1997 sia  disciplinato
dalla lettera  b) del  comma 1  dell'art. 121-bis  del TUIR,  ai fini
della determinazione della quota di costo ammortizzabile nel predetto
esercizio   tale  costo   rileva  per   la  parte   proporzionalmente
corrispondente al limite stabilito  dal legislatore alla quale dovra'
applicarsi la deduzione  del 50 per cento ovvero,  dell'80 per cento,
se  trattasi di  soggetti che  svolgono l'attivita'  di agenzia  o di
rappresentanza di commercio.
  Come anticipato, la norma in commento consente di applicare diversi
criteri  di deduzione  in riferimento  all'utilizzo del  bene durante
l'esercizio. Da cio'  discende che e' possibile  ipotizzare, per ogni
singolo esercizio,  l'ammortamento rapportato  al costo  senza alcuna
limitazione ovvero, riferito ai limiti predeterminati.
  Pertanto,   ad  esempio,   ipotizzando  nel   1997  l'acquisto   di
un'autovettura nuova  di costo  pari a 60  milioni concessa,  sia nel
primo esercizio  che nel successivo,  in uso promiscuo  al dipendente
per  la  maggior  parte  dell'esercizio,  la  quota  di  ammortamento
deducibile si ottiene applicando al  costo sostenuto di 60 milioni il
coefficiente di ammortamento stabilito con decreto del Ministro delle
finanze (quindi, nel primo esercizio la quota di ammortamento e' data
a seguito  della seguente operazione:  60.000.000 X 12,5 per  cento =
7.500.000;  mentre nel  secondo  esercizio la  quota di  ammortamento
deducibile e' pari a 60.000.000 X 25 per cento = 15.000.000; pertanto
il totale degli ammortamenti effettuati  nei primi due esercizi e' di
22.500.000).
  Qualora  nel  terzo   esercizio  venga  modificata  l'utilizzazione
dell'autovettura, nel senso  che detto utilizzo rientri  in una delle
fattispecie  per  cui trova  applicazione  il  criterio di  deduzione
indicato dalla lettera b) del comma 1, dell'art. 121-bis del TUIR, la
quota di ammortamento che in  tale esercizio l'impresa potra' dedurre
verra' determinata applicando il  criterio teste' richiamato al costo
del veicolo che rilevera' entro il limite di 35 milioni.
  In definitiva,  i limiti  di ammortamento  della norma  in commento
rivestono un carattere assoluto solo allorche', durante la vita utile
del  veicolo, lo  stesso sia  stato permanentemente  destinato ad  un
utilizzo  che dia  luogo all'applicazione  del criterio  di deduzione
stabilito dalla lettera b), del comma 1, dell'art. 121-bis del TUIR.
  Gli uffici in indirizzo sono  pregati di dare la massima diffusione
al contenuto della presente circolare.
                                           Il direttore generale
                                     del Dipartimento delle entrate
                                                Romano