Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.51 del 3-3-1998)
Con decreto ministeriale n. 23946 del 13 gennaio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Majmar, con sede in Milano e unita' in Milano, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilita', tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale cosi' concesso, per il periodo dal 3 maggio 1995 al 2 novembre 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 3 novembre 1995 al 2 maggio 1996. Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451. Con decreto ministeriale n. 23947 del 13 gennaio 1998: 1) e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 3 ottobre 1994 al 2 maggio 1995, della ditta S.r.l. Majmar, con sede in Milano e unita' in Milano, per il periodo dal 3 ottobre 1994 al 2 aprile 1995. Articolo 3-bis della legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Majmar, con sede in Milano e unita' di Milano, per il periodo dal 3 ottobre 1994 al 2 aprile 1995. Istanza aziendale presentata il 18 novembre 1994 con decorrenza 3 ottobre 1994. 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale, con effettto dal 3 ottobre 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Majmar, con sede in Milano e unita' di Milano, per il periodo dal 3 aprile 1995 al 2 maggio 1995. Istanza aziendale presentata il 20 maggio 1995 con decorrenza 3 aprile 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23948 del 16 gennaio 1998 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 5 giugno 1994 al 2 agosto 1994, della ditta S.p.a. Keller meccanica, con sede in Cagliari e unita' di Villacidro (Cagliari). Parere comitato tecnico del 13 dicembre 1994 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. . Keller meccanica, con sede in Cagliari e unita' di Villacidro (Cagliari) per il periodo dal 5 giugno 1994 al 2 agosto 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23949 del 16 gennaio 1998 e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 1 aprile 1997 al 31 dicembre 1997, della ditta S.p.a. Gruppo La Perla, con sede in Bologna e unita' di Bologna, Ozzano Emilia (Bologna), Quarto Inferiore (Bologna). Parere comitato tecnico del 25 novembre 1997 - favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 25 febbraio 1997 con effetto dal 1 gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Gruppo La Perla, con sede in Bologna, unita' di Bologna, Ozzano Emilia (Bologna), Quarto Inferiore (Bologna), per il periodo dal 1 aprile 1997 al 30 settembre 1997. Istanza aziendale presentata il 21 febbraio 1997 con decorrenza 1 aprile 199. A seguito dell'approvazione relativa al programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 25 febbraio 1997, con effetto dal 1 gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.p.a. Gruppo La Perla, con sede in Bologna, unita' di Bologna, Ozzano Emilia (Bologna), Quarto Inferiore (Bologna), per il periodo dal 1 ottobre 1997 al 31 dicembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23950 del 16 gennaio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Keller meccanica, con sede in Cagliari e unita' in Villacidro (Cagliari), per un massimo di 317 dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 agosto 1997 al 2 febbraio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, monche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto dal limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni tremporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23952 del 16 gennaio 1998, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale del 25 luglio 1996, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.S.A. Informazione Stereo Antenna, con sede in Trieste e unita' di Trieste, per il periodo dal 19 marzo 1997 al 18 settembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e l'Istituto nazionale previdenza giornalisti italiani, sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati. Con decreto ministeriale n. 23953 del 16 gennaio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.a.s. Impresa geom. Italo Caprile di Italo Caprile e C., con sede in Moltrasio (Como) e unita' in Como, per un massimo di 12 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 giugno 1997 al 27 dicembre 1997. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata dal 28 dicembre 1997 al 27 giugno 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto dal limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23954 del 16 gennaio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.c. a r.l. cooperativa meccanica Alpe, con sede in Rovereto (Trento) e unita' in Rovereto (Trento), per un massimo di 27 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 settembre 1997 al 28 marzo 1998. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata dal 29 marzo 1998 al 28 settembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23955 del 16 gennaio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sicma, con sede in Toscanella di Dozza (Bologna) e unita' in Toscanella di Dozza (Bologna), per un massimo di 15 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 16 ottobre 1997 al 15 aprile 1998. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata dal 16 aprile 1998 al 15 ottobre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23956 del 16 gennaio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Me-Ta, con sede in Pavia di Udine (Udine) e unita' in Pavia di Udine (Udine), per un massimo di 44 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 ottobre 1997 al 6 aprile 1998. La corresponsione del trattamento straordinario come sopra disposta e' prorogata dal 7 aprile 1998 al 6 ottobre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23957 del 16 gennaio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. Intek, con sede in Pavia di Udine (Udine) e unita' in Ampezzo (Udine), per un massimo di 38 dipendenti, e sede di Brugnera (Pordenone) per un massimo di 3 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 ottobre 1997 al 6 aprile 1998. La corresponsione del trattamento straordinario come sopra disposta e' prorogata dal 7 aprile 1998 al 6 ottobre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23958 del 16 gennaio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. Bignozzi, con sede in Bondeno (Ferrara) e unita' in Bondeno (Ferrara), per un massimo di 17 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 settembre 1997 al 22 marzo 1998. La corresponsione del trattamento straordinario come sopra disposta e' prorogata dal 23 marzo 1998 al 22 settembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23959 del 16 gennaio 1998, in favore di un lavoratore in C.F.L. dipendente dalla ditta S.p.a. Seleco, con sede in Pordenone e unita' in Vallenoncello (Padova), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 21 aprile 1997 al 20 ottobre 1997. La corresponsione del trattamento come sopra disposta e' prorogata dal 21 ottobre 1997 al 20 aprile 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23960 del 16 gennaio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alumix, con sede in Roma e unita' in Bolzano per un massimo di 6 dipendenti, unita' in Casavatore (Napoli) per un massimo di 11 dipendenti, unita' in Fossanova (Latina) per un massimo di 2 dipendenti, unita' in Porto Marghera (Venezia) per un massimo di 48 dipendenti, unita' in Portovesme (Cagliari) per un massimo di 13 dipendenti, unita' in Rho (Milano) per un massimo di 4 dipendenti, unita' in Roma per un massimo di 79 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 marzo 1997 al 31 agosto 1997. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente comma e' prorogata dal 1 settembre 1997 al 28 febbraio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8- bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23966 del 16 gennaio 1998, e' approvato il programma di crisi aziendale della S.p.a. SPI, con sede in Assago (Milano) ed unita' nazionale, gia' SPI - Societa' per la pubblicita' in Italia S.p.a., dal 26 ottobre 1993 al 25 ottobre 1994. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. SPI, gia' S.p.a. SPI - Societa' per la pubblicita' in Italia, con sede in Assago (Milano) e unita' sul territorio nazionale, per il periodo dal 26 ottobre 1993 al 25 aprile 1994. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 26 luglio 1996, n. 21206. E' autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati dal 26 aprile 1994 al 25 ottobre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23969 del 20 gennaio 1998, a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 14 marzo 1997, e' autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 14 marzo 1997, con effetto dal 27 maggio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano, con sede in Milano e unita' di Trieste, per il periodo dal 27 maggio 1997 al 26 novembre 1997. Istanza aziendale presentata il 18 luglio 1997 con decorrenza 27 maggio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23970 del 20 gennaio 1998, e' approvata la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 3 giugno 1997 al 2 marzo 1998, della ditta S.p.a. Ing. Francesco Pirrone, con sede in Milano e unita' di Milano. Parere comitato tecnico dell'11 dicembre 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 20 maggio 1997 con effetto dal 3 giugno 1996, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Ing. Francesco Pirrone, con sede in Milano e unita' di Milano, per il periodo dal 3 giugno 1997 al 2 dicembre 1997. Istanza aziendale presentata il 4 luglio 1997 con decorrenza 3 giugno 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23971 del 20 gennaio 1998: 1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 18 giugno 1997, e' autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 18 giugno 1997 con effetto dal 17 marzo 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. T. & J. Vestor, con sede in Golasecca (Varese) e unita' di Golasecca (Varese), per il periodo dal 17 settembre 1997 al 16 marzo 1998. Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1997 con decorrenza 17 settembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento; 2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 17 settembre 1997, e' autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 17 settembre 1997 con effetto dal 5 agosto 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Aturia Pompe, con sede in Gessate (Milano) e unita' di Gessate (Milano), per il periodo dal 5 novembre 1997 al 4 maggio 1998. Istanza aziendale presentata il 17 novembre 1997 con decorrenza 5 novembre 1997; 3) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 18 giugno 1997, e' autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 18 giugno 1997 con effetto dal 3 marzo 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Gemel Italia, con sede in Brunello (Varese) e unita' di Brunello (Varese), per il periodo dal 3 settembre 1997 al 2 marzo 1998. Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1997 con decorrenza 3 settembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23972 del 20 gennaio 1998: 1) e' approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 1 maggio 1993 al 31 dicembre 1994, della ditta S.r.l. Ilva pali dalmine gruppo Ilva laminati piani, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unita' di Torre Annunziata (Napoli). Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14; A seguito dell'approvazione del programma di cui sopra, e' autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.r.l. Ilva pali dalmine gruppo Ilva laminati piani, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unita' di Torre Annunziata (Napoli) per il periodo dal 1 novembre 1993 al 30 aprile 1994. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 29 ottobre 1997, n. 23611. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14; 2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Ilva pali dalmine gruppo Ilva laminati piani, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unita' di Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 1 maggio 1994 al 31 ottobre 1994. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 29 ottobre 1997, n. 23611. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14; 3) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Ilva pali dalmine gruppo Ilva laminati piani, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e unita' di Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 1 novembre 1994 al 31 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 1 gennaio 1991, con decorrenza 1 novembre 1994. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 29 ottobre 1997, n. 23603. Delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 1995, n. 14. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23973 del 20 gennaio 1998, a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 3 settembre 1997, e' autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 3 settembre 1997 con effetto dal 27 gennaio 1997, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta: S.r.l. Carlo Erba reagenti, con sede in Milano e unita' di Milano e Rodano (Milano), per il periodo dal 27 luglio 1997 al 26 gennaio 1998. Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1997 con decorrenza 27 luglio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23974 del 20 gennaio 1998: 1) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1 ottobre 1996 al 30 settembre 1998, della ditta S.p.a. Italtel - Gruppo Italtel, con sede in Milano e unita' di Carini (Palermo), L'aquila, Marcianise (Caserta), Milano, Roma, S. Maria Capua Vetere (Caserta) e Torino. Parere comitato tecnico del 3 dicembre 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione del programma di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Italtel - Gruppo Italtel, con sede in Milano e unita' di Carini (Palermo), L'Aquila, Marcianise (Caserta), Milano, Roma, S. Maria Capua Vetere (Caserta) e Torino, per il periodo dal 1 ottobre 1996 al 31 marzo 1997. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1996 con decorrenza 1 ottobre 1996; 2) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1 ottobre 1996 al 30 settembre 1998, della ditta S.p.a. Italtel tecnoelettronica - Gruppo Italtel, con sede in L'Aquila e unita' di Castelletto di Settimo Milanese (Milano). Parere comitato tecnico del 3 dicembre 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione del programma di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Italtel tecnoelettronica - Gruppo Italtel, con sede in L'Aquila e unita' di Castelletto di Settimo Milanese (Milano), per il periodo dal 1 ottobre 1996 al 31 marzo 1997. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1996 con decorrenza 1 ottobre 1996; 3) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1 ottobre 1996 al 30 settembre 1998, della ditta S.p.a. Italtel tecnomeccanica - Gruppo Italtel, con sede in Terni e unita' di Terni. Parere comitato tecnico del 3 dicembre 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione del programma di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Italtel tecnomeccanica - Gruppo Italtel, con sede in Terni e unita' di Terni, per il periodo dal 1 ottobre 1996 al 31 marzo 1997. Istanza aziendale presentata il 23 novembre 1996 con decorrenza 1 ottobre 1996; 4) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1 ottobre 1996 al 30 settembre 1998, della ditta S.p.a. Italtel telesis - Gruppo Italtel, con sede in Milano e unita' di Bari, Milano, Napoli e Roma. Parere comitato tecnico del 3 dicembre 1997: favorevole A seguito dell'approvazione del programma di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Italtel telesis - Gruppo Italtel, con sede in Milano e unita' di Bari, Milano, Napoli e Roma, per il periodo dal 1 ottobre 1996 al 31 marzo 1997. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1996 con decorrenza 1 ottobre 1996; 5) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1 ottobre 1996 al 30 settembre 1998, della ditta S.p.a. Italtel sistemi - Gruppo Italtel, con sede in Milano e unita' di Cagliari, Catanzaro, Genova, Messina, Milano, Napoli, Roma, Taranto. Parere comitato tecnico del 3 dicembre 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione del programma di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Italtel sistemi - Gruppo Italtel, con sede in Milano e unita' di Cagliari, Catanzaro, Genova, Messina, Milano, Napoli, Roma, Taranto, per il periodo dal 1 ottobre 1996 al 31 marzo 1997. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1996 con decorrenza 1 ottobre 1996; 6) e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1 ottobre 1996 al 30 settembre 1998, della ditta S.p.a. Siemens telematica, con sede in Santa Maria Capua Vetere (Caserta) e unita' di Milano, Roma e S. Maria Capua Vetere. Parere comitato tecnico del 3 dicembre 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione del programma di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Siemens telematica, con sede in Santa Maria Capua Vetere (Caserta) e unita' di Milano, Roma e S. Maria Capua Vetere, per il periodo dal 1 ottobre 1996 al 31 marzo 1997. Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1996 con decorrenza 1 ottobre 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 23975 del 20 gennaio 1998, a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 3 settembre 1997, e' autorizzata l'ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 3 settembre 1997, con effetto dal 2 dicembre 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Siemens, con sede in Milano e unita' di Bologna, Cagliari, Cavenago Brianza (Milano), Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pescara, Roma, Torino e Verona, per il periodo dal 2 giugno 1997 al 1 dicembre 1997. Istanza aziendale presentata il 16 giugno 1997 con decorrenza 2 giugno 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.