MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario
di integrazione salariale
(GU n.51 del 3-3-1998)

  Con decreto  ministeriale n. 23946  del 13 gennaio 1998,  in favore
dei lavoratori dipendenti  dalla S.r.l. Majmar, con sede  in Milano e
unita'  in Milano,  e'  prorogata la  corresponsione del  trattamento
straordinario di  integrazione salariale, con pari  diminuzione della
durata del  trattamento economico  di mobilita', tenendosi  conto, ai
fini   della  determinazione   del   trattamento,   del  periodo   di
integrazione salariale  cosi' concesso, per  il periodo dal  3 maggio
1995 al 2 novembre 1995.
  La  corresponsione del  trattamento di  cui sopra  e' ulteriormente
prorogata dal 3 novembre 1995 al 2 maggio 1996.
  Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti
dei quali ricorrono  le condizioni per accedere  ai benefici previsti
ai commi 4,  5 e 6 dell'art.  5 del decreto-legge 16  giugno 1994, n.
299, convertito  con modificazioni,  nella legge  19 luglio  1994, n.
451.
   Con decreto ministeriale n. 23947 del 13 gennaio 1998:
  1)  e' approvato  il  programma per  crisi  aziendale, relativo  al
periodo  dal 3  ottobre 1994  al 2  maggio 1995,  della ditta  S.r.l.
Majmar, con sede in  Milano e unita' in Milano, per  il periodo dal 3
ottobre 1994 al 2 aprile 1995.
  Articolo 3-bis della legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla ditta S.r.l. Majmar, con  sede in Milano e unita' di
Milano, per il periodo dal 3 ottobre 1994 al 2 aprile 1995.
  Istanza aziendale presentata  il 18 novembre 1994  con decorrenza 3
ottobre 1994.
  2) a  seguito dell'approvazione del programma  per crisi aziendale,
intervenuta  con il  presente  decreto, e'  autorizzata la  ulteriore
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale, gia' disposta con decreto ministeriale, con effettto dal 3
ottobre 1994, in favore  dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
ditta S.r.l.  Majmar, con sede in  Milano e unita' di  Milano, per il
periodo dal 3 aprile 1995 al 2 maggio 1995.
  Istanza aziendale  presentata il  20 maggio  1995 con  decorrenza 3
aprile 1995.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 23948  del 16 gennaio 1998 e' approvato
il programma  per crisi aziendale,  relativo al periodo dal  5 giugno
1994 al 2 agosto 1994, della  ditta S.p.a. Keller meccanica, con sede
in Cagliari e unita' di Villacidro (Cagliari).
  Parere comitato tecnico del 13 dicembre 1994 - favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla  ditta  S.p.a.  . Keller  meccanica,  con  sede  in
Cagliari  e unita'  di Villacidro  (Cagliari)  per il  periodo dal  5
giugno 1994 al 2 agosto 1994.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 23949  del 16 gennaio 1998 e' approvato
il programma per riorganizzazione  aziendale, relativa al periodo dal
1  aprile 1997  al 31  dicembre 1997,  della ditta  S.p.a. Gruppo  La
Perla,  con  sede in  Bologna  e  unita'  di Bologna,  Ozzano  Emilia
(Bologna), Quarto Inferiore (Bologna).
  Parere comitato tecnico del 25 novembre 1997 - favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di   cui  sopra  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto
ministeriale del 25 febbraio 1997 con  effetto dal 1 gennaio 1996, in
favore  dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta  S.p.a.
Gruppo  La Perla,  con sede  in  Bologna, unita'  di Bologna,  Ozzano
Emilia (Bologna),  Quarto Inferiore (Bologna),  per il periodo  dal 1
aprile 1997 al 30 settembre 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 21 febbraio 1997  con decorrenza 1
aprile 199.
  A   seguito    dell'approvazione   relativa   al    programma   per
riorganizzazione aziendale,  intervenuta con il presente  decreto, e'
autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
25  febbraio 1997,  con effetto  dal 1  gennaio 1996,  in favore  dei
lavoratori  interessati, dipendenti  dalla  ditta:  S.p.a. Gruppo  La
Perla,  con  sede  in  Bologna,  unita'  di  Bologna,  Ozzano  Emilia
(Bologna), Quarto Inferiore  (Bologna), per il periodo  dal 1 ottobre
1997 al 31 dicembre 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 23950  del 16 gennaio 1998,  in favore
dei lavoratori  dipendenti dalla  ditta S.p.a. Keller  meccanica, con
sede in Cagliari e unita' in Villacidro (Cagliari), per un massimo di
317  dipendenti,  e'  prorogata  la  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione salariale  dal  3  agosto 1997  al  2
febbraio 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza sociale,  e' autorizzato  a
provvedere   al   pagamento    diretto   del   predetto   trattamento
straordinario  di integrazione  salariale ai  lavoratori interessati,
monche'  all'esonero dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,
comma 8-bis, della legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
dal  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni tremporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 23952  del 16 gennaio 1998,  a seguito
dell'accertamento delle  condizioni di cui all'art.  35, terzo comma,
legge n.  416/1981, intervenuto  con il  decreto ministeriale  del 25
luglio  1996,   e'  prorogata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario  di integrazione  salariale  in  favore dei  lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. I.S.A.  Informazione Stereo Antenna, con sede
in Trieste e unita'  di Trieste, per il periodo dal  19 marzo 1997 al
18 settembre 1997.
  L'Istituto  nazionale   della  previdenza  sociale,   e  l'Istituto
nazionale  previdenza   giornalisti  italiani,  sono   autorizzati  a
provvedere   al   pagamento    diretto   del   predetto   trattamento
straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.
  Con decreto  ministeriale n. 23953  del 16 gennaio 1998,  in favore
dei  lavoratori dipendenti  dalla  ditta S.a.s.  Impresa geom.  Italo
Caprile di Italo Caprile e C.,  con sede in Moltrasio (Como) e unita'
in  Como,  per  un  massimo  di  12  dipendenti,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 28 giugno 1997 al 27 dicembre 1997.
  La corresponsione del trattamento  come sopra disposta e' prorogata
dal 28 dicembre 1997 al 27 giugno 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza  sociale verifica il rispetto
dal  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 23954  del 16 gennaio 1998,  in favore
dei  lavoratori  dipendenti  dalla  ditta  S.c.  a  r.l.  cooperativa
meccanica Alpe,  con sede in  Rovereto (Trento) e unita'  in Rovereto
(Trento),  per  un  massimo  di  27  dipendenti,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 29 settembre 1997 al 28 marzo 1998.
  La corresponsione del trattamento  come sopra disposta e' prorogata
dal 29 marzo 1998 al 28 settembre 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
il rispetto del  limite massimo di 36 mesi  nell'arco del quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 23955  del 16 gennaio 1998,  in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Sicma, con sede in Toscanella
di Dozza (Bologna) e unita' in  Toscanella di Dozza (Bologna), per un
massimo  di  15  dipendenti,  e' autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento straordinario  di integrazione  salariale dal  16 ottobre
1997 al 15 aprile 1998.
  La corresponsione del trattamento  come sopra disposta e' prorogata
dal 16 aprile 1998 al 15 ottobre 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
il rispetto del  limite massimo di 36 mesi  nell'arco del quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 23956  del 16 gennaio 1998,  in favore
dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.p.a. Me-Ta, con sede in Pavia
di Udine (Udine)  e unita' in Pavia di Udine  (Udine), per un massimo
di 44  dipendenti, e'  autorizzata la corresponsione  del trattamento
straordinario  di integrazione  salariale  dal 7  ottobre  1997 al  6
aprile 1998.
  La corresponsione del trattamento straordinario come sopra disposta
e' prorogata dal 7 aprile 1998 al 6 ottobre 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
il rispetto del  limite massimo di 36 mesi  nell'arco del quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 23957  del 16 gennaio 1998,  in favore
dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.r.l. Intek, con sede in Pavia
di Udine  (Udine) e unita' in  Ampezzo (Udine), per un  massimo di 38
dipendenti,  e sede  di  Brugnera  (Pordenone) per  un  massimo di  3
dipendenti,   e'  autorizzata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario  di integrazione  salariale  dal 7  ottobre  1997 al  6
aprile 1998.
  La corresponsione del trattamento straordinario come sopra disposta
e' prorogata dal 7 aprile 1998 al 6 ottobre 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
il rispetto del  limite massimo di 36 mesi  nell'arco del quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 23958  del 16 gennaio 1998,  in favore
dei lavoratori  dipendenti dalla ditta  S.r.l. Bignozzi, con  sede in
Bondeno (Ferrara) e unita' in Bondeno (Ferrara), per un massimo di 17
dipendenti,   e'  autorizzata   la  corresponsione   del  trattamento
straordinario di integrazione  salariale dal 23 settembre  1997 al 22
marzo 1998.
  La corresponsione del trattamento straordinario come sopra disposta
e' prorogata dal 23 marzo 1998 al 22 settembre 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
il rispetto del  limite massimo di 36 mesi  nell'arco del quinquennio
previsto dalla vigente  normativa, in ordine ai  periodi di fruizione
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale, concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 23959 del 16 gennaio 1998, in favore di
un lavoratore  in C.F.L.  dipendente dalla  ditta S.p.a.  Seleco, con
sede in Pordenone e unita'  in Vallenoncello (Padova), e' autorizzata
la  corresponsione  del  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale dal 21 aprile 1997 al 20 ottobre 1997.
  La corresponsione del trattamento  come sopra disposta e' prorogata
dal 21 ottobre 1997 al 20 aprile 1998.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere  al pagamento  diretto  del  trattamento straordinario  di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo addizionale  di cui  all'art. 8,  comma 8-bis,  della
legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 23960  del 16 gennaio 1998,  in favore
dei lavoratori  dipendenti dalla  S.p.a. Alumix, con  sede in  Roma e
unita'  in  Bolzano  per  un  massimo  di  6  dipendenti,  unita'  in
Casavatore  (Napoli)  per un  massimo  di  11 dipendenti,  unita'  in
Fossanova (Latina)  per un massimo  di 2 dipendenti, unita'  in Porto
Marghera  (Venezia)  per  un  massimo di  48  dipendenti,  unita'  in
Portovesme (Cagliari) per un massimo  di 13 dipendenti, unita' in Rho
(Milano)  per un  massimo  di 4  dipendenti, unita'  in  Roma per  un
massimo  di  79  dipendenti,  e' autorizzata  la  corresponsione  del
trattamento straordinario di integrazione  salariale dal 1 marzo 1997
al 31 agosto 1997.
  La corresponsione del trattamento  disposta con il precedente comma
e' prorogata dal 1 settembre 1997 al 28 febbraio 1998.
  L'Istituto  nazionale  della   previdenza  sociale  e'  autorizzato
all'esonero dal  contributo addizionale di  cui all'art. 8,  comma 8-
bis, della legge n. 160/1988.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla  vigente  normativa, in  ordine  ai  periodi di  fruizione  del
trattamento  ordinario   di  integrazione  salariale,   concessi  per
contrazione  o sospensione  dell'attivita' produttiva  determinata da
situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 23966 del 16 gennaio 1998, e' approvato
il programma di crisi aziendale della  S.p.a. SPI, con sede in Assago
(Milano) ed unita' nazionale, gia'  SPI - Societa' per la pubblicita'
in Italia S.p.a., dal 26 ottobre 1993 al 25 ottobre 1994.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla S.p.a.  SPI,  gia'  S.p.a. SPI  -  Societa' per  la
pubblicita'  in Italia,  con sede  in  Assago (Milano)  e unita'  sul
territorio nazionale, per il periodo dal 26 ottobre 1993 al 25 aprile
1994.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
26 luglio 1996, n. 21206.
  E'   autorizzata   l'ulteriore   corresponsione   del   trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale per  crisi  aziendale,  in
favore dei  lavoratori interessati dal  26 aprile 1994 al  25 ottobre
1994.
  L'Istituto nazionale della previdenza sociale, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 23969  del 20 gennaio 1998,  a seguito
dell'approvazione   relativa   al  programma   per   ristrutturazione
aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 14 marzo 1997,
e'   autorizzata    l'ulteriore   corresponsione    del   trattamento
straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta  con decreto
ministeriale del  14 marzo 1997, con  effetto dal 27 maggio  1996, in
favore  dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta  S.p.a.
Cotonificio Olcese Veneziano, con sede in Milano e unita' di Trieste,
per il periodo dal 27 maggio 1997 al 26 novembre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 18  luglio 1997 con  decorrenza 27
maggio 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 23970 del 20 gennaio 1998, e' approvata
la modifica del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al
periodo dal  3 giugno 1997 al  2 marzo 1998, della  ditta S.p.a. Ing.
Francesco Pirrone, con sede in Milano e unita' di Milano.
  Parere comitato tecnico dell'11 dicembre 1997: favorevole.
  A   seguito  dell'approvazione   di  cui   sopra,  e'   autorizzata
l'ulteriore   corresponsione   del   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale per  riorganizzazione aziendale, gia' disposta
con decreto ministeriale del 20 maggio  1997 con effetto dal 3 giugno
1996,  in favore  dei lavoratori  interessati dipendenti  dalla ditta
S.p.a. Ing. Francesco Pirrone, con sede in Milano e unita' di Milano,
per il periodo dal 3 giugno 1997 al 2 dicembre 1997.
  Istanza  aziendale presentata  il 4  luglio 1997  con decorrenza  3
giugno 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 23971 del 20 gennaio 1998:
  1) a  seguito dell'approvazione del programma  per crisi aziendale,
intervenuta  con  il decreto  ministeriale  del  18 giugno  1997,  e'
autorizzata l'ulteriore corresponsione  del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
18  giugno  1997  con  effetto  dal 17  marzo  1997,  in  favore  dei
lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. T. & J. Vestor,
con sede in Golasecca (Varese) e unita' di Golasecca (Varese), per il
periodo dal 17 settembre 1997 al 16 marzo 1998.
  Istanza aziendale presentata  il 23 ottobre 1997  con decorrenza 17
settembre 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;
  2) a  seguito dell'approvazione del programma  per crisi aziendale,
intervenuta con  il decreto  ministeriale del  17 settembre  1997, e'
autorizzata l'ulteriore corresponsione  del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
17  settembre 1997  con  effetto dal  5 agosto  1997,  in favore  dei
lavoratori interessati,  dipendenti dalla ditta S.p.a.  Aturia Pompe,
con sede  in Gessate (Milano)  e unita'  di Gessate (Milano),  per il
periodo dal 5 novembre 1997 al 4 maggio 1998.
  Istanza aziendale presentata  il 17 novembre 1997  con decorrenza 5
novembre 1997;
  3) a  seguito dell'approvazione del programma  per crisi aziendale,
intervenuta  con  il decreto  ministeriale  del  18 giugno  1997,  e'
autorizzata l'ulteriore corresponsione  del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
18 giugno 1997 con effetto dal 3 marzo 1997, in favore dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a.  Gemel Italia, con sede in
Brunello (Varese) e unita' di Brunello (Varese), per il periodo dal 3
settembre 1997 al 2 marzo 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 24  ottobre 1997 con  decorrenza 3
settembre 1997.
  L'Istituto  nazionale della  previdenza  sociale  e' autorizzato  a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 23972 del 20 gennaio 1998:
  1)   e'  approvata   la   proroga  complessa   del  programma   per
riorganizzazione aziendale, relativa al periodo  dal 1 maggio 1993 al
31 dicembre  1994, della ditta  S.r.l. Ilva pali dalmine  gruppo Ilva
laminati piani,  con sede  in Torre Annunziata  (Napoli) e  unita' di
Torre Annunziata (Napoli).
  Parere comitato tecnico del 16 dicembre 1994: favorevole.
  Delibera CIPE 18 ottobre  1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14;
  A  seguito  dell'approvazione  del   programma  di  cui  sopra,  e'
autorizzata l'ulteriore corresponsione  del trattamento straordinario
di  integrazione  salariale   per  riorganizzazione  aziendale,  gia'
disposta con decreto  ministeriale del 22 settembre  1992 con effetto
dal 1 novembre 1991, in  favore dei lavoratori interessati dipendenti
dalla ditta S.r.l. Ilva pali  dalmine gruppo Ilva laminati piani, con
sede  in  Torre Annunziata  (Napoli)  e  unita' di  Torre  Annunziata
(Napoli) per il periodo dal 1 novembre 1993 al 30 aprile 1994.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
29 ottobre 1997, n. 23611.
  Delibera CIPE 18 ottobre  1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14;
  2)  a   seguito  dell'approvazione  della  proroga   complessa  del
programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente
decreto,  e' autorizzata  l'ulteriore corresponsione  del trattamento
straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta  con decreto
ministeriale del 22  settembre 1992 con effetto dal  1 novembre 1991,
in favore  dei lavoratori interessati, dipendenti  dalla ditta S.r.l.
Ilva  pali dalmine  gruppo Ilva  laminati  piani, con  sede in  Torre
Annunziata (Napoli)  e unita'  di Torre  Annunziata (Napoli),  per il
periodo dal 1 maggio 1994 al 31 ottobre 1994.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
29 ottobre 1997, n. 23611.
  Delibera CIPE 18 ottobre  1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14;
  3)  a   seguito  dell'approvazione  della  proroga   complessa  del
programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente
decreto,  e' autorizzata  l'ulteriore corresponsione  del trattamento
straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta  con decreto
ministeriale del 22  settembre 1992 con effetto dal  1 novembre 1991,
in favore  dei lavoratori interessati, dipendenti  dalla ditta S.r.l.
Ilva  pali dalmine  gruppo Ilva  laminati  piani, con  sede in  Torre
Annunziata (Napoli)  e unita'  di Torre  Annunziata (Napoli),  per il
periodo dal 1 novembre 1994 al 31 dicembre 1994.
  Istanza aziendale  presentata il 1  gennaio 1991, con  decorrenza 1
novembre 1994.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
29 ottobre 1997, n. 23603.
  Delibera CIPE 18 ottobre  1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 18 gennaio 1995, n. 14.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 23973  del 20 gennaio 1998,  a seguito
dell'approvazione  del  programma   per  ristrutturazione  aziendale,
intervenuta  con il  decreto ministeriale  del 3  settembre 1997,  e'
autorizzata l'ulteriore corresponsione  del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
3  settembre 1997  con effetto  dal 27  gennaio 1997,  in favore  dei
lavoratori  interessati, dipendenti  dalla ditta:  S.r.l. Carlo  Erba
reagenti, con  sede in Milano e  unita' di Milano e  Rodano (Milano),
per il periodo dal 27 luglio 1997 al 26 gennaio 1998.
  Istanza aziendale  presentata il 29  luglio 1997 con  decorrenza 27
luglio 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
   Con decreto ministeriale n. 23974 del 20 gennaio 1998:
  1)  e'  approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo al  periodo dal 1 ottobre  1996 al 30 settembre  1998, della
ditta S.p.a. Italtel - Gruppo Italtel, con sede in Milano e unita' di
Carini (Palermo),  L'aquila, Marcianise  (Caserta), Milano,  Roma, S.
Maria Capua Vetere (Caserta) e Torino.
   Parere comitato tecnico del 3 dicembre 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  del   programma  di  cui  sopra,  e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale per ristrutturazione  aziendale, in favore dei
lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Italtel - Gruppo
Italtel, con sede  in Milano e unita' di  Carini (Palermo), L'Aquila,
Marcianise (Caserta), Milano, Roma, S. Maria Capua Vetere (Caserta) e
Torino, per il periodo dal 1 ottobre 1996 al 31 marzo 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 25 novembre 1996  con decorrenza 1
ottobre 1996;
  2)  e'  approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo al  periodo dal 1 ottobre  1996 al 30 settembre  1998, della
ditta S.p.a. Italtel  tecnoelettronica - Gruppo Italtel,  con sede in
L'Aquila e unita' di Castelletto di Settimo Milanese (Milano).
   Parere comitato tecnico del 3 dicembre 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  del   programma  di  cui  sopra,  e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale per ristrutturazione  aziendale, in favore dei
lavoratori   interessati  dipendenti   dalla  ditta   S.p.a.  Italtel
tecnoelettronica - Gruppo  Italtel, con sede in L'Aquila  e unita' di
Castelletto  di  Settimo Milanese  (Milano),  per  il periodo  dal  1
ottobre 1996 al 31 marzo 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 25 novembre 1996  con decorrenza 1
ottobre 1996;
  3)  e'  approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo al  periodo dal 1 ottobre  1996 al 30 settembre  1998, della
ditta S.p.a.  Italtel tecnomeccanica  - Gruppo  Italtel, con  sede in
Terni e unita' di Terni.
   Parere comitato tecnico del 3 dicembre 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  del   programma  di  cui  sopra,  e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale per ristrutturazione  aziendale, in favore dei
lavoratori   interessati  dipendenti   dalla  ditta   S.p.a.  Italtel
tecnomeccanica - Gruppo Italtel, con sede in Terni e unita' di Terni,
per il periodo dal 1 ottobre 1996 al 31 marzo 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 23 novembre 1996  con decorrenza 1
ottobre 1996;
  4)  e'  approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo al  periodo dal 1 ottobre  1996 al 30 settembre  1998, della
ditta S.p.a. Italtel  telesis - Gruppo Italtel, con sede  in Milano e
unita' di Bari, Milano, Napoli e Roma.
   Parere comitato tecnico del 3 dicembre 1997: favorevole
  A  seguito  dell'approvazione  del   programma  di  cui  sopra,  e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale per ristrutturazione  aziendale, in favore dei
lavoratori interessati dipendenti dalla  ditta S.p.a. Italtel telesis
- Gruppo Italtel, con sede in Milano e unita' di Bari, Milano, Napoli
e Roma, per il periodo dal 1 ottobre 1996 al 31 marzo 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 25 novembre 1996  con decorrenza 1
ottobre 1996;
  5)  e'  approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo al  periodo dal 1 ottobre  1996 al 30 settembre  1998, della
ditta S.p.a. Italtel  sistemi - Gruppo Italtel, con sede  in Milano e
unita' di Cagliari, Catanzaro, Genova, Messina, Milano, Napoli, Roma,
Taranto.
   Parere comitato tecnico del 3 dicembre 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  del   programma  di  cui  sopra,  e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale per ristrutturazione  aziendale, in favore dei
lavoratori interessati dipendenti dalla  ditta S.p.a. Italtel sistemi
- Gruppo Italtel, con sede in Milano e unita' di Cagliari, Catanzaro,
Genova, Messina, Milano, Napoli, Roma,  Taranto, per il periodo dal 1
ottobre 1996 al 31 marzo 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 25 novembre 1996  con decorrenza 1
ottobre 1996;
  6)  e'  approvato  il  programma  per  ristrutturazione  aziendale,
relativo al  periodo dal 1 ottobre  1996 al 30 settembre  1998, della
ditta S.p.a. Siemens telematica, con sede in Santa Maria Capua Vetere
(Caserta) e unita' di Milano, Roma e S. Maria Capua Vetere.
   Parere comitato tecnico del 3 dicembre 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  del   programma  di  cui  sopra,  e'
autorizzata  la  corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale per ristrutturazione  aziendale, in favore dei
lavoratori   interessati  dipendenti   dalla  ditta   S.p.a.  Siemens
telematica, con sede  in Santa Maria Capua Vetere  (Caserta) e unita'
di Milano, Roma e S. Maria Capua Vetere, per il periodo dal 1 ottobre
1996 al 31 marzo 1997.
  Istanza aziendale presentata  il 25 novembre 1996  con decorrenza 1
ottobre 1996.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Con decreto  ministeriale n. 23975  del 20 gennaio 1998,  a seguito
dell'approvazione  del  programma   per  riorganizzazione  aziendale,
intervenuta  con il  decreto ministeriale  del 3  settembre 1997,  e'
autorizzata l'ulteriore corresponsione  del trattamento straordinario
di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del
3 settembre  1997, con  effetto dal  2 dicembre  1996, in  favore dei
lavoratori interessati,  dipendenti dalla  ditta S.p.a.  Siemens, con
sede  in  Milano e  unita'  di  Bologna, Cagliari,  Cavenago  Brianza
(Milano), Firenze, Genova, Milano,  Napoli, Padova, Palermo, Pescara,
Roma, Torino e Verona, per il periodo dal 2 giugno 1997 al 1 dicembre
1997.
  Istanza aziendale  presentata il  16 giugno  1997 con  decorrenza 2
giugno 1997.
  L'Istituto nazionale  della previdenza sociale, ad  eccezione delle
esplicite concessioni  in deroga,  eventualmente recate  dal presente
provvedimento, verifica  il rispetto  del limite  massimo di  36 mesi
nell'arco  del  quinquennio  previsto dalla  vigente  normativa,  con
particolare  riferimento  ai  periodi di  fruizione  del  trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale, concessi  per  contrazione  o
sospensione  dell'attivita'  produttiva   determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.