UNIVERSITA' DELLA CALABRIA IN COSENZA

DECRETO RETTORALE 4 febbraio 1998 

Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.54 del 6-3-1998)

                             IL RETTORE
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1993, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed
aggiornamenti al  Testo unico delle leggi  sull'istruzione superiore,
convertito nella legge 20 gennaio 1936, n. 78;
  Visto il  regio decreto 30  settembre 1938, n. 1652  - Disposizioni
sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;
  Vista la legge  11 aprile 1953, n. 312  - Introduzione insegnamenti
negli statuti delle universita';
  Vista la legge 21  febbraio 1980, n. 28 - Delega  al Governo per il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382 - Riordinamento della docenza  universitaria e relativa fascia di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Vista la  legge 9 maggio 1989,  n. 168 - Istituzione  del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto il decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, e successive
modificazioni e integrazioni;
  Visto lo  statuto di  autonomia dell'Universita' degli  studi della
Calabria,  approvato   con  decreto   rettorale  28   febbraio  1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 1997;
  Viste le delibere con le quali il senato accademico integrato ed il
consiglio di amministrazione,  nelle adunanze del 18  dicembre 1997 e
del  20 gennaio  1998, hanno  approvato  la proposta  del rettore  di
modificare il comma 2 dell'art. 3.4, lettera e), dello statuto;
                              Decreta:
  Il comma  2, lettera e),  dell'art. 3.4 dello statuto  di autonomia
dell'Universita' degli studi della Calabria e' cosi' modificato:
  "  e) procede,  su  parere dei  consigli di  corso  di laurea,  ove
costituiti, all'attivazione  degli insegnamenti e provvede  alla loro
copertura previo parere del dipartimento presso il quale afferisce il
settore disciplinare  interessato, mediante l'affidamento  di carichi
didattici o supplenze,  ovvero proponendo, per la  copertura di tutti
gli insegnamenti  impartiti nell'Ateneo,  la stipula di  contratti di
diritto privato,  ai sensi degli  articoli 25  e 100 (lettera  d) del
decreto del  Presidente della Repubblica  n. 382/1980 e  dell'art. 1,
comma 32, della legge n. 549/95, con studiosi o esperti di comprovata
qualificazione, qualora non fosse possibile provvedere in altro modo.
  I  predetti  contratti  di  diritto  privato  non  potranno  essere
rinnovati per un numero di anni superiore a sei".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Cosenza, febbraio 1988
                                                    Il rettore: Frega