Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.54 del 6-3-1998)
IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1993, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 20 gennaio 1936, n. 78; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Introduzione insegnamenti negli statuti delle universita'; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni; Visto lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi della Calabria, approvato con decreto rettorale 28 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 1997; Viste le delibere con le quali il senato accademico integrato ed il consiglio di amministrazione, nelle adunanze del 18 dicembre 1997 e del 20 gennaio 1998, hanno approvato la proposta del rettore di modificare il comma 2 dell'art. 3.4, lettera e), dello statuto; Decreta: Il comma 2, lettera e), dell'art. 3.4 dello statuto di autonomia dell'Universita' degli studi della Calabria e' cosi' modificato: " e) procede, su parere dei consigli di corso di laurea, ove costituiti, all'attivazione degli insegnamenti e provvede alla loro copertura previo parere del dipartimento presso il quale afferisce il settore disciplinare interessato, mediante l'affidamento di carichi didattici o supplenze, ovvero proponendo, per la copertura di tutti gli insegnamenti impartiti nell'Ateneo, la stipula di contratti di diritto privato, ai sensi degli articoli 25 e 100 (lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e dell'art. 1, comma 32, della legge n. 549/95, con studiosi o esperti di comprovata qualificazione, qualora non fosse possibile provvedere in altro modo. I predetti contratti di diritto privato non potranno essere rinnovati per un numero di anni superiore a sei". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Cosenza, febbraio 1988 Il rettore: Frega