Linee di indirizzo per la costruzione di macchine agricole rientranti nel decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, e per una formazione ed informazione adeguata degli operatori del settore.(GU n.57 del 10-3-1998)
Vigente al: 10-3-1998
Ai costruttori Agli importatori Alle confederazioni Alle associazioni degli agricoltori e, per conoscenza: Agli assessorati regionali alla sanita' Alle province autonome di Trento e Bolzano In relazione alle segnalazioni pervenute a seguito d'infortuni nell'uso delle macchine nel settore delle attivita' agricole, nel quale la particolare specificita' dovuta alla ricorrente contiguita' tra ambiente di vita e di lavoro aggiunge un ulteriore elemento di difficolta' alla ricerca ed attuazione di misure di carattere prevenzionale, considerato che si pone con particolare evidenza l'esigenza di una piu' ampia ed approfondita informazione e formazione nell'uso delle macchine agricole, si ritiene di dover richiamare l'attenzione di tutti i soggetti coinvolti sotto l'aspetto della tutela della sicurezza sulla assoluta necessita' che i destinatari della presente, ciascuno per gli aspetti di propria competenza o responsabilita', operino ogni necessario sforzo in modo da elevare il livello di sicurezza delle attivita' agricole condotte con l'uso di macchine. Cio' comporta per i costruttori maggior impegno sul fronte progettativo e della ricerca ed applicazione di misure di sicurezza a fronte dei rischi specifici delle varie tipologie di macchine, per gli utilizzatori, atteso che frequenza e tipo degli infortuni dimostrano che questi coinvolgono non raramente anche estranei alla gestione dell'azienda, la necessita' di curare in modo approfondito le conoscenze ed il grado di addestramento di quanti si trovano ad operare e gestire le macchine. Tutto cio' premesso si forniscono di seguito le ulteriori seguenti indicazioni: Ai costruttori. 1. Ai fini del rispetto dei requisiti essenziali di cui all'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996, si raccomanda l'uso di norme armonizzate di prodotto i cui riferimenti sono stati pubblicati, con decreto del Ministero dell'industria del 30 maggio 1997, nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 1997 (con l'occasione si rappresenta che per le "desilatrici" e' disponibile dal mese di dicembre 1997 la versione ufficiale in lingua italiana, pubblicata dall'UNI, della norma EN 703) ovvero delle norme armonizzate i cui riferimenti vengono pubblicati periodicamente nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea e riportate nell'apposito decreto riepilogativo in corso di predisposizione e di prossima pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2. Si raccomanda inoltre, sulla base di quanto osservato in premessa, di porre la massima cura nella costituzione del fascicolo tecnico di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 459/1996. Si raccomanda particolare attenzione alla redazione del manuale d'istruzione, attesa la sua funzione strategica per l'uso in sicurezza delle macchine. I costruttori sono, infatti tenuti a fornire un manuale che sia il piu' chiaro e dettagliato possibile quanto ad indicazioni ed istruzioni, in considerazione anche del fatto che queste sono destinate ad operatori di aziende, spesso gestite a carattere familiare con dimensioni piccole o medie; frequentemente caratterizzati da una non approfondita formazione nell'utilizzo corretto ed in sicurezza delle attrezzature necessarie all'operativita' dell'azienda. 3. Nell'ambito delle esigenze di completezza e chiarezza dianzi richiamate, e ferma restando la priorita' della ricerca in sede di progettazione e di attuazione in sede costruttiva delle misure tecniche per la riduzione "a monte" dei rischi, si precisa che il ricorso a pittogrammi, o altri di avvisi di pericolo, trova la sua giustificazione solo ai fini dell'utilizzazione in sicurezza della macchina. I pittogrammi e gli avvisi di pericolo possono essere conformi alla norma ISO 11684. 4. Si ritiene infine di dedicare una specifica attenzione ai rischi connessi all'uso di macchine rotoimballatrici nella particolare fase in cui l'operatore interviene per disingolfare la bocca di alimentazione della macchina. Gli incidenti occorsi, in molti casi, trovano origine nella non adeguata attenzione posta, nella fase di progettazione, al rischio conseguente la necessita' di provvedere al disingolfamento della macchina. Infatti tale rischio viene affrontato mediante l'uso di avvertenze di impiego e di segnali di pericolo quando, invece, la frequenza di tale anomalia richiede un intervento progettuale che permetta di effettuare le necessarie operazioni in sicurezza. A tal fine si ritiene utile ricordare che a livello europeo e' stato elaborato un progetto di norma che affronta anche il rischio connesso all'ingolfamento della bocca di alimentazione e in tale contesto si fa presente che sono state previste al punto 3.4.1 della pr EN704 alcune soluzioni tecniche quali un sistema d'inversione del moto degli organi di alimentazione o un dispositivo di blocco che impedisce il riavviamento non intenzionale del sistema di alimentazione. L'utilizzazione di questa prenorma europea pr EN704, costituirebbe una buona base progettuale di partenza. Per gli utenti. Si richiama l'attenzione sulla funzione irrinunciabile che, ai fini della sicurezza, riveste un'approfondita attivita' di informazione e formazione mirata in particolare, a far fronte alla presenza di rischi residui, che nel caso di talune macchine agricole possono giungere a livelli rilevanti. L'attivita' in questione, che e' obbligatoria per i soggetti tenuti all'osservanza dell'art. 22 del decreto legislativo n. 626/1994, dovra' essere tesa ad ottenere dagli operatori addetti alla conduzione ed impiego delle macchine i corretti comportamenti di sicurezza a fronte dei rischi, in conformita' a quanto evidenziato dal fabbricante nel manuale di istruzioni. Sempre in relazione alla presenza dei rischi residui di cui piu' sopra, si ritiene anche di dover richiamare l'attenzione dei lavoratori autonomi (e comunque dei soggetti che, seppure non obbligati al rispetto del citato decreto legisaltivo n. 626/1994, sono a qualsiasi titolo responsabili per l'uso delle macchine nei propri ed altrui confronti) sulla necessita' di approfondire la conoscenza dei rischi connessi all'uso delle attrezzature e di mettere in atto, ove necessario, opportune azioni di addestramento. A questo proposito le organizzazioni di settore in indirizzo, in collaborazione con gli organismi paritetici territoriali quando cio' sia richiesto dall'art. 22 del decreto legislativo n. 626/1994, sono invitate a predisporre le opportune azioni per conseguire l'obiettivo della informazione e della formazione su tutto il territorio, per l'uso in sicurezza delle macchine nell'ambiente di lavoro. La presente circolare sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il direttore generale dello sviluppo produttivo e competitivita' del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato Visconti Il direttore generale dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale Cacopardi