MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 24 febbraio 1998, n. 57 

  Articoli 1  (commi 1, 2, 3,  6 e 7) e  13 (comma 3) della  legge 27
dicembre  1997,  n.  449  - Interventi  di  recupero  del  patrimonio
edilizio  e  di  ripristino  delle unita'  immobiliari  dichiarate  o
considerate  inagibili in  seguito agli  eventi sismici  verificatisi
nelle regioni Emilia-Romagna e Calabria.
(GU n.60 del 13-3-1998)
 
 Vigente al: 13-3-1998  
 

    Alle direzioni regionali delle entrate
     Alle direzioni delle   entrate per  le  province  autonome    di
   Trento e Bolzano
    Agli uffici distrettuali delle imposte dirette
     Ai  centri  di  servizio  di  Roma  -  Milano - Bari - Pescara -
   Venezia - Bologna - Genova - Palermo - Torino - Salerno - Trento
    Alle direzioni centrali del Dipartimento delle entrate
    Alla Direzione generale degli affari generali e del personale
    Al Dipartimento del territorio
    Al Segretariato generale
    Ai Ministeri
    Alla Ragioneria generale dello Stato
    Alle ragionerie provinciali dello Stato
    Alle direzioni provinciali del Tesoro
    Alla Corte dei conti
    Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
    Al Servizio centrale degli ispettori tributari
    Agli uffici centrali del bilancio presso i Ministeri
    Al Comando generale della guardia di finanza
1. Generalita'.
  L'art.  1, comma  1,  della  legge 27  dicembre  1997,  n. 449,  ha
introdotto  una  speciale  detrazione  dall'imposta lorda  e  fino  a
concorrenza del suo ammontare da far valere, ai fini dell'imposta sul
reddito delle  persone fisiche,  a fronte  delle spese  sostenute nel
1998 e 1999, ed effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione
sulle parti  comuni di  edifici residenziali  e sulle  singole unita'
immobiliari  residenziali di  qualunque categoria,  anche rurale,  di
taluni interventi illustrati nei  successivi paragrafi. La detrazione
e' pari al 41 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di
detti  interventi. L'ammontare  delle  spese sul  quale calcolare  la
detrazione   non  puo'   superare  una   soglia  predeterminata   dal
legislatore. Come disposto dal comma 3  dello stesso art. 1, e' stato
emanato  il decreto  del Ministro  dellefinanze, di  concerto con  il
Ministro  dei lavori  pubblici, con  il quale  sono state  dettate le
modalita' di  attuazione della disposizione, nonche'  le procedure di
controllo.   Nello  stesso   regolamento,  per   espressa  previsione
dell'art. 1,  comma 7, della  legge in argomento, sono  state fissate
alcune cause di decadenza dal diritto alla detrazione d'imposta.
  Con decreto dirigenziale e' stato approvato il modulo da presentare
ai centri di  servizio delle imposte dirette  e indirette competenti,
individuati con lo  stesso decreto, nel quale  devono essere indicati
tutti i dati necessari per fruire della detrazione in esame.
  L'art.  13,  comma 3,  della  stessa  legge  n.  449 del  1997,  ha
stabilito   l'applicabilita',  tra   le  altre,   delle  disposizioni
contenute nell'art. 1,  commi 1, 2 e 3, anche  per le spese sostenute
nel  1996  e 1997  per  gli  interventi  di ripristino  delle  unita'
immobiliari dichiarate o considerate inagibili in seguito agli eventi
sismici   verificatisi  nelle   regioni  Emilia-Romagna   e  Calabria
nell'anno 1996.
  Con la presente circolare vengono forniti gli opportuni chiarimenti
in merito  alle disposizioni in  questione al fine di  garantirne una
uniforme interpretazione.
  2. Soggetti che possono fruire della detrazione e limite di spesa.
  Tenuto conto  del tenore  letterale del comma  1, che  introduce la
detrazione d'imposta ai fini dell'Irpef a favore dei contribuenti che
sostengono spese  per la realizzazione degli  interventi ivi previsti
senza  porre ulteriori  condizioni ne'  soggettive ne'  oggettive, si
deve ritenere  che possano fruire  della detrazione tutti  i soggetti
passivi dell'Irpef,  residenti e  non residenti nel  territorio dello
Stato, che  possiedono o detengono,  sulla base di un  titolo idoneo,
l'immobile sul  quale sono  stati effettuati gli  interventi previsti
dalle disposizioni  in argomento e  che hanno sostenuto,  nei periodi
d'imposta 1998  e 1999, le spese  di cui trattasi, se  le stesse sono
rimaste a  loro carico.  Hanno, quindi,  diritto alla  detrazione, se
hanno sostenuto  le spese in questione  e queste sono rimaste  a loro
carico,  il proprietario  o  il nudo  proprietario dell'immobile,  il
titolare  di   un  diritto   reale  sullo  stesso   (uso,  usufrutto,
abitazione), ma anche l'inquilino e  il comodatario. Tra i possessori
dell'immobile sono  compresi i soci  di cooperative non  a proprieta'
indivisa,  assegnatari di  alloggi anche  se non  ancora titolari  di
mutuo  individuale.  I soci  di  cooperative  a proprieta'  indivisa,
assegnatari  di  alloggi  sono  compresi,  invece,  tra  i  detentori
dell'immobile. Va,  inoltre, precisato che il  possessore o detentore
dell'unita' immobiliare residenziale puo' anche assumere la qualifica
di imprenditore  individuale, anche agricolo, se  l'immobile relativo
all'impresa  sul   quale  vengono   realizzati  gli   interventi  non
costituisce bene  strumentale per l'esercizio dell'impresa,  ne' bene
alla  cui  produzione  o  al   cui  scambio  e'  diretta  l'attivita'
dell'impresa medesima  e, conseguentemente, a norma  dell'art. 57 del
Tuir, concorre a formare il  reddito secondo le disposizioni relative
ai redditi fondiari. La norma  in esame trova, altresi', applicazione
nei confronti dei soggetti di cui  all'art. 5 del Tuir, che producono
redditi in  forma associata.  Si tratta  delle societa'  semplici, in
nome  collettivo e  in accomandita  semplice e  dei soggetti  ad essi
equiparati,  nonche'  delle imprese  familiari.  Per  i soggetti  che
svolgono  attivita'   commerciale  in  forma  associata,   valgono  i
chiarimenti forniti  a proposito  degli imprenditori  individuali con
l'ulteriore precisazione  che per  l'individuazione dei  soggetti che
hanno diritto  alla detrazione e dell'importo  spettante, determinato
sulla base delle quote di  partecipazione, si osservano le previsioni
contenute nello stesso art. 5 del Tuir.
  Il limite di spesa su cui  applicare la percentuale del 41% al fine
di determinare la suddetta detrazione va riferito alla persona fisica
e alla singola  unita' immobiliare sulla quale  sono stati effettuati
gli interventi di recupero. A tale conclusione si perviene sulla base
di diverse argomentazioni. In primo  luogo, la norma, a differenza di
altre  disposizioni  che  hanno   previsto  agevolazioni  fiscali  in
occasione  della  realizzazione  di particolari  opere  sulle  unita'
immobiliari, come, ad esempio, l'art.  29 della legge 9 gennaio 1991,
n.  9 (norme  per l'attuazione  del piano  energetico nazionale)  che
consentiva una deduzione  a fronte delle spese per  interventi atti a
realizzare  il risparmio  energetico  negli edifici,  non correla  il
limite di spesa  per la fruizione della detrazione  al fabbricato sul
quale sono  eseguite le  opere ne' al  relativo reddito.  Inoltre, e'
previsto che,  a fronte del  sostenimento di dette spese  compete una
detrazione nella misura del 41 per cento sino ad un importo "massimo"
delle  stesse di  150 milioni.  La formulazione  "sino ad  un importo
massimo"  lascia chiaramente  intendere che,  trattandosi di  imposta
personale,  ciascun contribuente  non  puo' superare,  ai fini  della
detrazione stessa,  l'importo di 150 milioni.  Va osservato, inoltre,
che la  locuzione "sulle  singole unita' immobiliari"  assume rilievo
autonomo  ai fini  del  limite di  150 milioni  ed  e' utilizzata  in
contrapposizione all'espressione  relativa "sulle parti  comuni degli
edifici residenziali". Pertanto, il  limite soggettivo di 150 milioni
va correlato  al limite  oggettivo relativo alla  realizzazione degli
interventi  di  ristrutturazione  sulle unita'  immobiliari.  Ciascun
contribuente  ha, quindi,  diritto a  calcolare la  detrazione su  un
importo  massimo di  150 milioni  per ogni  unita' immobiliare  sulla
quale sono  realizzati gli interventi previsti  nella disposizione in
esame. Inoltre, la detrazione  compete per ciascun periodo d'imposta.
L'Irpef e', infatti, una imposta personale, dovuta per anni solari, a
ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
  Dalle considerazioni sopra svolte consegue che:
  il limite di  150 milioni deve intendersi  riferito separatamente a
ciascun anno  d'imposta. Quindi, la detrazione  puo' essere calcolata
nel 1998  fino a un importo  complessivo di 150 milioni  per ciascuna
unita' immobiliare relativamente alla  quale, nello stesso anno, sono
sostenute e rimaste a carico le spese e nel 1999 fino ad un ulteriore
importo complessivo  di 150  milioni per ciascuna  unita' immobiliare
relativamente alla quale  le spese sono sostenute e  rimaste a carico
nello stesso anno;
  la  detrazione  compete  a  ciascuno  dei  soggetti,  possessori  o
detentori dell'immobile  che abbia  sostenuto le spese  in questione,
effettivamente  rimaste  a carico,  sempre  nel  limite massimo,  per
ciascuna  unita'   immobiliare  sulla   quale  sono   realizzati  gli
interventi, di 150 milioni;
  nello  stesso limite  di 150  milioni per  ogni unita'  immobiliare
ciascun  avente diritto  puo' calcolare  la detrazione  anche per  le
spese sostenute  per gli  interventi sulle parti  comuni condominiali
indicate  al   paragrafo  3,   attribuite  sulla  base   delle  quote
millesimali,  nonche'  per  gli  interventi relativi  a  ogni  unita'
immobiliare posseduta  o detenuta da  societa' di cui all'art.  5 del
Tuir  e soggetti  ad  essi equiparati,  cui  il soggetto  interessato
partecipa;
  in caso di comproprieta', di  contitolarita' del diritto reale o di
coesistenza  di   piu'  diritti  reali,  ciascun   comproprietario  o
contitolare,  indipendentemente  dalla  percentuale di  possesso,  ha
diritto a calcolare la detrazione  sempre, nei limiti sopra indicati,
in relazione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico.
Analogamente, in presenza  di un proprietario e di un  inquilino o di
un comodante  e un  comodatario, cosi'  come in  presenza di  un nudo
proprietario  e  di un  usufruttuario,  la  detrazione potra'  essere
calcolata sulla base  delle spese da ciascuno sostenute,  e rimaste a
carico, fermo restando il limite  individuabile di L. 150.000.000 per
gli interventi realizzati su ciascuna unita' immobiliare.
  Va,  inoltre, precisato  che  qualora gli  interventi elencati  nei
paragrafi   successivi  siano   realizzati   su  unita'   immobiliari
residenziali adibite  promiscuamente all'esercizio dell'arte  o della
professione,  ovvero  all'esercizio  dell'attivita'  commerciale,  la
detrazione  spettante va  ridotta  al  50 per  cento  in ossequio  ai
principi generali applicabili agli immobili promiscui.
3. Interventi che danno diritto alla detrazione.
  Ai  sensi  della  disposizione   in  commento  danno  diritto  alla
detrazione le spese sostenute per:
  a)   interventi   di   manutenzione  ordinaria,   di   manutenzione
straordinaria,   di   restauro   e   risanamento   conservativo,   di
ristrutturazione   edilizia  realizzati   sulle   "parti  comuni   di
edificio", cosi' come definite all'art. 1117 c.c., "residenziale";
  b)  gli  interventi  di  cui  alla  precedente  lettera  a)  -  con
l'esclusione  della sola  manutenzione ordinaria  - realizzati  sulle
"singole unita' immobiliari residenziali".
  Si  tratta,   evidentemente,  degli  interventi  di   recupero  del
patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 31 della legge 5 agosto
1978, n. 457,  con l'esclusione, pertanto, degli  interventi di nuova
costruzione, salvo il caso di parcheggi pertinenziali.
  Nell'ambito delle  categorie del  recupero del  patrimonio edilizio
esistente  e della  destinazione  residenziale, la  legge prevede  un
ampio  ventaglio   di  interventi   che  possono   beneficiare  delle
disposizioni tributarie in  questione, che vanno dalla  messa a norma
degli edifici,  alla realizzazione  di posti auto,  alla eliminazione
delle barriere  architettoniche, alle misure antisismiche  e di messa
in  sicurezza  statica degli  edifici,  ecc.,  e che  vengono  meglio
descritti piu' avanti.
  Va  precisato che  gli  interventi in  questione devono  riguardare
edifici  destinati  alla  residenza   o  singole  unita'  immobiliari
residenziali.  Sono,  quindi,  esclusi  gli  edifici  a  destinazione
produttiva,  commerciale  e   direzionale.  Per  espressa  previsione
normativa, e' necessario, inoltre, che  gli edifici sui quali vengono
realizzati gli  interventi siano "censiti dall'ufficio  del catasto",
oppure sia  stato chiesto  l'accatastamento; e  che sia  stata pagata
l'Ici per l'anno 1997, ove dovuta.
  Gli  immobili sui  quali possono  essere effettuati  gli interventi
agevolabili devono essere situati nel territorio nazionale, in quanto
il  legislatore, riferendosi  espressamente  agli  interventi di  cui
all'art. 31  della legge 5 agosto  1978, n. 457, ha  inteso prevedere
l'agevolazione  solo per  detti immobili.  I lavori,  invece, possono
essere eseguiti anche  da imprese non residenti  nel territorio dello
Stato.
3.1. Unita' immobiliari residenziali.
  La   formulazione  della   norma  in   commento,  che   prevede  la
possibilita' di calcolare una detrazione a fronte delle spese per gli
interventi realizzati nelle  "singole unita' immobiliari residenziali
di qualsiasi categoria catastale,  anche rurali", porta a comprendere
nell'ambito applicativo della  disposizione gli interventi realizzati
sulle  unita'  immobiliari  destinate   ad  abitazione  di  qualunque
categoria catastale.  Al riguardo,  si precisa  che va  utilizzato un
criterio  d'uso dell'unita'  immobiliare "di  fatto", ferma  restando
l'applicabilita'  di   eventuali  sanzioni  per   mancata  variazione
catastale o per infrazioni di natura edilizia ed urbanistica. Ai fini
della disposizione  in commento,  per l'individuazione  degli edifici
ammessi all'agevolazione, non puo'  essere utilizzato un principio di
prevalenza delle unita' immobiliari  destinate ad abitazione rispetto
a quelle destinate  ad altri usi ed e', quindi,  ammessa al beneficio
fiscale anche la singola  abitazione, realmente utilizzata come tale,
ancorche' unica all'interno di un  edificio. In tale fattispecie puo'
essere ricompresa anche l'unita'  immobiliare adibita ad alloggio del
portiere per  le cui  spese di  ristrutturazione i  singoli condomini
possono calcolare la detrazione in ragione delle quote millesimali di
proprieta'.
3.2. Parti comuni degli immobili.
  Quanto  esposto  al  punto  precedente  comporta  che  in  caso  di
interventi realizzati sulle parti comuni  di un edificio, le relative
spese possono essere considerate ai fini del calcolo della detrazione
soltanto se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua
interezza. Utilizzando,  quindi, un  principio di  "prevalenza" della
funzione  residenziale  rispetto  all'intero edificio,  e'  possibile
ammettere alla detrazione fiscale, nel caso delle spese sostenute per
le parti comuni  di un edificio anche il proprietario  e il detentore
di  unita' immobiliari  non  residenziali  (purche' soggetto  passivo
dell'Irpef)   qualora   la   superficie  complessiva   delle   unita'
immobiliari  destinate  a   residenza  ricomprese  nell'edificio  sia
superiore al 50 per cento. Qualora tale percentuale sia inferiore, e'
comunque ammessa  la detrazione per  le spese realizzate  sulle parti
comuni  da parte  dei possessori  o detentori  di unita'  immobiliari
destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio.
3.3. Pertinenze.
  La  possibilita' di  calcolare  una  detrazione relativamente  alle
spese  sostenute per  gli interventi  in questione  e' estesa,  nella
disposizione  in   commento,  anche  alle  pertinenze   delle  unita'
immobiliari residenziali possedute o  detenute. La detrazione compete
anche se gli interventi sono  realizzati soltanto sulle pertinenze in
questione.
  La nozione di pertinenza, nel caso  in esame, deve essere intesa in
senso ampio,  purche' esistano le condizioni  oggettive e soggettive,
previste all'art. 817 c.c., che danno vita al rapporto di pertinenza.
L'elemento  oggettivo e'  costituito  dalla  destinazione durevole  e
funzionale di  servizio od ornamento  tra l'elemento di  pertinenza e
l'elemento   principale,  per   il  miglior   uso  od   ornamento  di
quest'ultima.  L'elemento  soggettivo  e'  dato  dalla  volonta'  del
proprietario  dell'elemento  principale  o  di  chi  ne  abbia  sulla
medesima un diritto reale o la  detenzione, di porre la pertinenza in
rapporto   di    complementarieta'   o    strumentalita'   funzionale
dell'elemento principale.  Ne consegue che sono  compresi nell'ambito
applicativo   della   disposizione   tutti  gli   interventi,   anche
innovativi, realizzati  su pertinenze o su  aree pertinenziali (senza
alcun limite  numerico) gia'  dotate del vincolo  di pertinenzialita'
con  l'unita'  immobiliare principale.  E'  esclusa,  quindi, in  via
generale, la  possibilita' di realizzare volumi  autonomi rispetto ad
una unita' immobiliare principale.
3.4. Categorie di intervento edilizio.
  Gli  interventi edilizi  rubricati  nella  legge di  incentivazione
sono, innanzitutto, quelli definiti dall'art. 31 della legge 5 agosto
1978, n.  457, ma anche  altri, che  traggono la loro  definizione da
specifici  provvedimenti legislativi.  Risulta necessario,  pertanto,
esaminare  le  varie  definizioni  introdotte nel  1978  al  fine  di
specificare la  diversa portata di ciascuna  categoria di intervento.
E'  necessario, comunque,  integrare la  disciplina generale  di ogni
singola categoria definita  nella legge n. 457/1978  con le eventuali
maggiori  specificazioni  o  limitazioni  contenute  negli  strumenti
urbanistici generali o nei regolamenti edilizi. Di seguito si riporta
la  nozione  di ogni  categoria  di  intervento con  una  elencazione
esemplificativa dei lavori ammissibili.
                        Manutenzione ordinaria
              (lettera a), art. 31, legge n. 457/1978)
  Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli che riguardano
le opere  di riparazione, rinnovamento e  sostituzione delle finiture
degli  edifici  e  quelle  necessarie ad  integrare  o  mantenere  in
efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
  Dalla  definizione  di legge  sopra  riportata  si deduce  che  gli
interventi  di manutenzione  ordinaria  riguardano  le operazioni  di
rinnovo o di sostituzione degli  elementi esistenti di finitura degli
edifici,  nonche' tutti  gli  interventi necessari  per mantenere  in
efficienza  gli  impianti  tecnologici,   con  materiali  e  finiture
analoghi  a  quelli   esistenti.  Caratteristica  della  manutenzione
ordinaria  e' il  mantenimento  degli elementi  di  finitura e  degli
impianti tecnologici, attraverso opere sostanzialmente di riparazione
dell'esistente.
  A  titolo  esemplificativo,   sono  ricompresi  nella  manutenzione
ordinaria i seguenti interventi:
  la sostituzione  integrale o  parziale di  pavimenti e  le relative
opere di finitura e conservazione;
  la  riparazione   di  impianti  per  servizi   accessori  (impianto
idraulico, impianto per lo smaltimento delle acque bianche e nere);
  rivestimenti e  tinteggiature di prospetti esterni  senza modifiche
dei preesistenti oggetti, ornamenti, materiali e colori;
   rifacimento intonaci interni e tinteggiatura;
  rifacimento  pavimentazioni  esterne  e manti  di  copertura  senza
modifiche ai materiali;
  sostituzione  tegole  e  altre  parti  accessorie  deteriorate  per
smaltimento delle acque, rinnovo delle impermeabilizzazioni;
  riparazioni balconi e terrazze e relative pavimentazioni;
   riparazione recinzioni;
   sostituzione di elementi di impianti tecnologici;
  sostituzione infissi esterni e  serramenti o persiane con serrande,
senza modifica della tipologia di infisso.
                      Manutenzione straordinaria
              (lettera b), art. 31, legge n. 457/1978)
  Gli interventi di manutenzione  straordinaria riguardano le opere e
le  modifiche  necessarie  per  rinnovare e  sostituire  parti  anche
strutturali  degli edifici,  nonche'  per realizzare  ed integrare  i
servizi  igienicosanitari e  tecnologici, sempre  che non  alterino i
volumi  e  le  superfici  delle  singole  unita'  immobiliari  e  non
comportino modifiche alle destinazioni d'uso.
  La manutenzione straordinaria si  riferisce ad interventi, anche di
carattere innovativo, di natura edilizia ed impiantistica finalizzati
a mantenere in  efficienza ed adeguare all'uso  corrente l'edificio e
le  singole unita'  immobiliari, senza  alterazione della  situazione
planimetrica  e  tipologica preesistente,  e  con  il rispetto  della
superficie, della volumetria e della destinazione d'uso. La categoria
di intervento  corrisponde quindi  al criterio della  innovazione nel
rispetto dell'immobile esistente.
  A  titolo  esemplificativo,   sono  ricompresi  nella  manutenzione
straordinaria i seguenti interventi:
  sostituzione infissi esterni e  serramenti o persiane con serrande,
con modifica di materiale o tipologia di infisso;
  realizzazione ed  adeguamento di  opere accessorie  e pertinenziali
che  non  comportino   aumento  di  volumi  o   di  superfici  utili,
realizzazione di volumi tecnici, quali centrali termiche, impianti di
ascensori, scale di sicurezza, canne fumarie;
  realizzazione  ed integrazione  di  servizi igienicosanitari  senza
alterazione dei volumi e delle superfici;
  realizzazione di chiusure o aperture interne che non modifichino lo
schema distributivo delle unita' immobiliari e dell'edificio;
  consolidamento delle strutture di fondazione e in elevazione;
   rifacimento vespai e scannafossi;
  sostituzione  di  solai  interpiano   senza  modifica  delle  quote
d'imposta;
   rifacimento di scale e rampe;
   realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate;
  sostituzione  solai   di  copertura   con  materiali   diversi  dai
preesistenti;
  sostituzione  tramezzi interni,  senza alterazione  della tipologia
dell'unita' immobiliare;
  realizzazione di elementi di sostegno di singole parti strutturali;
   interventi finalizzati al risparmio energetico.
                 Restauro e risanamento conservativo
              (lettera c), art. 31, legge n. 457/1978)
  Gli interventi  di restauro e risanamento  conservativo sono quelli
rivolti  a  conservare  l'organismo  edilizio  e  ad  assicurarne  la
funzionalita'  mediante  un insieme  sistematico  di  opere che,  nel
rispetto   degli   elementi   tipologici,   formali   e   strutturali
dell'organismo stesso,  ne consentano le destinazioni  d'uso con essi
compatibili.  Tali  interventi   comprendono  il  consolidamento,  il
ripristino ed  il rinnovo  degli elementi  costitutivi dell'edificio,
l'inserimento  degli elementi  accessori e  degli impianti  richiesti
dalle   esigenze  dell'uso,   l'eliminazione  di   elementi  estranei
all'organismo edilizio.
  La norma descrive due gruppi  di interventi analoghi nei contenuti,
ma  differenti  per  quanto  attiene  le  finalita'  e,  soprattutto,
riguardo alle  caratteristiche degli  edifici su cui  tali interventi
sono eseguiti.
  Gli  interventi di  restauro  consistono nella  restituzione di  un
immobile di  particolare valore architettonico,  storicoartistico, ad
una configurazione conforme ai valori  che si intendono tutelare. Gli
stessi  interventi,  attraverso  la  preliminare  analisi  storica  e
artistica  delle trasformazioni  subite dall'edificio  nel corso  del
tempo, sono  effettuati principalmente attraverso la  conserva- zione
degli originari  elementi di fabbrica  ovvero con la  sostituzione di
elementi  ricorrendo a  tecnologie  e materiali  coerenti con  quelli
originari di impianto dell'edificio stesso.
  Il  risanamento  conservativo  si   riferisce  al  complesso  degli
interventi  finalizzati ad  adeguare ad  una migliore  esigenza d'uso
attuale un edificio esistente, sotto gli aspetti tipologici, formali,
strutturali, funzionali.
  A   titolo  esemplificativo,   sono  ricompresi   nel  restauro   e
risanamento conservativo i seguenti interventi:
  modifiche tipologiche delle singole unita' immobiliari per una piu'
funzionale distribuzione;
   innovazione delle strutture verticali e orizzontali;
  ripristino dell'aspetto storicoarchitettonico di un edificio, anche
tramite la demolizione di superfetazioni;
  adeguamento  delle  altezze  dei   solai,  con  il  rispetto  delle
volumetrie esistenti;
  apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali.
                      Ristrutturazione edilizia
           (lettera d), art. 31, della legge n. 457/1978)
  Gli interventi  di ristrutturazione edilizia sono  quelli rivolti a
trasformare gli organismi edilizi  mediante un insieme sistematico di
opere che  possono portare  ad un  organismo edilizio  in tutto  o in
parte  diverso   dal  precedente.  Tali  interventi   comprendono  il
ripristino  e   la  sostituzione   di  alcuni   elementi  costitutivi
dell'edificio, la eliminazione, la  modifica e l'inserimento di nuovi
elementi ed impianti.
  Gli interventi di ristrutturazione  edilizia sono caratterizzati da
due    elementi   fondamentali:    il    primo   determinato    dalla
"sistematicita'" delle  opere edilizie e il  secondo, piu' rilevante,
riguarda  la finalita'  della trasformazione  dell'organismo edilizio
che puo' portare ad un  edificio parzialmente o completamente diverso
dal preesistente.  Pertanto, gli effetti di  tale trasformazione sono
tali da incidere sui parametri  urbanistici al punto che l'intervento
stesso  e' considerato  di "trasformazione  urbanistica", soggetto  a
concessione edilizia  e sottoposto al pagamento  di oneri concessori.
Attraverso gli  interventi di ristrutturazione edilizia  e' possibile
aumentare la superficie utile, ma non il volume preesistente.
  A  titolo esemplificativo,  sono ricompresi  nella ristrutturazione
edilizia i seguenti interventi:
  riorganizzazione   distributiva  degli   edifici  e   delle  unita'
immobiliari, del loro numero e delle loro dimensioni;
  costruzione dei  servizi igienici in ampliamento  delle superfici e
dei volumi esistenti;
  mutamento  di   destinazione  d'uso  di  edifici,   secondo  quanto
disciplinato dalle leggi regionali e dalla normativa locale;
  trasformazione dei locali accessori in locali residenziali;
  modifiche  agli elementi  strutturali, con  variazione delle  quote
d'imposta dei solai;
   interventi di ampliamento delle superfici.
  E'  il caso  di rilevare  che gli  interventi previsti  in ciascuna
delle  categorie  sopra  richiamate   sono,  di  norma,  integrati  o
correlati  ad  interventi di  categorie  diverse;  ad esempio,  negli
interventi  di   manutenzione  straordinaria  sono   necessarie,  per
completare l'intervento edilizio nel suo  insieme, opere di pittura e
finitura ricomprese  in quelle  di manutenzione  ordinaria. Pertanto,
occorre  tener   conto  del  carattere  assorbente   della  categoria
"superiore"  rispetto  a  quella  "inferiore",  al  fine  dell'esatta
individuazione  degli  interventi  da  realizzare  e  della  puntuale
applicazione delle disposizioni in commento.
  Eliminazione delle barriere architettoniche  (legge 9 gennaio 1989,
n. 13 e decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236).
  Trattasi di  opere che  possono essere  realizzate sia  sulle parti
comuni  che  sulle unita'  immobiliari  e  si riferiscono  a  diverse
categorie di  lavori: la sostituzione di  finiture (pavimenti, porte,
infissi  esterni,   terminali  degli  impianti),  il   rifacimento  o
l'adeguamento  di impianti  tecnologici  (servizi igienici,  impianti
elettrici,  citofonici, impianti  di  ascensori),  gli interventi  di
natura  edilizia piu'  rilevante, quali  il rifacimento  di scale  ed
ascensori, l'inserimento di  rampe interne ed esterne  agli edifici e
di servoscala  o piattaforme elevatrici.  In linea generale  le opere
finalizzate  all'eliminazione  delle  barriere  architettoniche  sono
inseribili nella manutenzione straordinaria.
            Opere finalizzate alla cablatura degli edifici
                   (legge 31 luglio 1997, n. 249)
  Le  opere  finalizzate alla  cablatura  degli  edifici sono  quelle
previste  dalla  legge  31  luglio  1997, n.  249,  che  ha  concesso
agevolazioni  per realizzare,  nelle nuove  costruzioni o  in edifici
soggetti ad integrale ristrutturazione, antenne collettive o reti via
cavo per distribuire la ricezione  nelle singole unita' abitative. Ai
fini   delle  agevolazioni   fiscali  la   tipologia  di   intervento
ammissibile e' limitata al caso  di lavori, in edifici esistenti, che
interconnettano tutte le unita' immobiliari residenziali.
  Inoltre,  possono  essere  oggetto   di  agevolazione  fiscale  gli
interventi  di  cablatura  degli  edifici  per  l'accesso  a  servizi
telematici  e  di trasmissione  dati,  informativi  e di  assistenza,
quali, ad  esempio, la contabilizzazione dell'energia  da centrali di
teleriscaldamento o  di cogenerazione, la teleassistenza  sanitaria e
di emergenza.
  Opere finalizzate al contenimento dell'inquinamento acustico (legge
26 ottobre  1995, n. 447 e  decreto del Presidente del  Consiglio dei
Ministri 14 novembre 1997).
  La normativa di  riferimento e' quella prevista  dalla legge quadro
sull'inquinamento acustico, e dal  recente decreto del Presidente del
Consiglio dei  Ministri 14  novembre 1997, pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale  del 1  dicembre  1997,  n. 280.  Le  opere finalizzate  al
contenimento  dell'inquinamento  acustico possono  essere  realizzate
anche  in  assenza di  opere  edilizie  propriamente dette:  (ad  es.
sostituzione di vetri  degli infissi). In tal  caso occorre acquisire
idonea documentazione  ( ad es.,  scheda tecnica del  produttore) che
attesti  l'abbattimento   delle  fonti   sonore  interne   o  esterne
all'abitazione, nei limiti fissati dalla predetta normativa.
  Opere finalizzate al risparmio energetico (legge 9 gennaio 1991, n.
10 e decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412).
  Le  tipologie di  opere  ammesse ai  benefici  fiscali sono  quelle
previste  dall'art. 1  del decreto  del Ministro  dell'industria, del
commercio e  dell'artigianato del  15 febbraio 1992  pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  del  9  maggio  1992, n.  107.  Anche  le  opere
finalizzate  al risparmio  energetico  possono  essere realizzate  in
assenza di  opere edilizie propriamente  dette e vale quanto  detto a
proposito dell'inquinamento acustico.
  Opere finalizzate  alla sicurezza  statica ed antisismica  (legge 2
febbraio 1974, n. 64)
  La  normativa  tecnica  regolamentare  a cui  fare  riferimento  e'
contenuta nel decreto  del Ministro dei lavori  pubblici, di concerto
con  il Ministro  dell'interno, del  16 gennaio  1996 pubblicato  nel
supplemento ordinario  alla Gazzetta Ufficiale  n. 29 del  5 febbraio
1996. Gli interventi di messa  in sicurezza statica e quelli relativi
all'adozione  di misure  antisismiche  sono, in  genere, riferiti  ad
opere  di  consolidamento  statico  riconducibili  alla  manutenzione
straordinaria  o  alla   ristrutturazione  edilizia.  Gli  interventi
possono interessare anche le strutture  di fondazione nonche' la rete
dei servizi ed in particolare acquedotti, fognature, elettricita'. Ma
la legge,  oltre a  disporre che gli  interventi in  questione devono
essere realizzati  sulle parti strutturali degli  edifici o complessi
di edifici  collegati strutturalmente e comprendente  interi edifici,
stabilisce  che nell'ambito  dei centri  storici essi  "devono essere
eseguiti  sulla base  di progetti  unitari  e non  su singole  unita'
immobiliari". La norma rende necessario  non solo la cooperazione tra
proprietari  interessati, ma  anche  l'intervento  attivo degli  enti
locali. La  rilevanza degli  interventi -  che interessano  edifici e
ambienti tutelati  e chiamano direttamente  in causa i  comuni, anche
per la  necessita' di intervenire, come  si e' detto, sulla  rete dei
servizi -  non puo', infatti,  essere sottovalutata. Pertanto,  e' da
ritenere che,  ai fini dell'applicazione della  disposizione, debbano
essere i  privati, di norma,  a predisporre "progetti unitari",  ed a
sottoporli  all'esame  del  comune,  per  una  approvazione  di  tipo
"edilizio":  ovverosia mediante  una concessione,  stante che  non si
tratta, nel caso  in esame, di piano urbanistico. Ma  non puo' essere
esclusa l'iniziativa  dei comuni, intesa  a fornire, quanto  meno, le
linee di indirizzo per la formazione dei progetti unitari.
  E' appena il caso di rilevare che le disposizioni in questione, per
ovvi motivi tecnici  ed esecutivi, deve essere estesa a  tutti i casi
di  miglioramento  o  di   adeguamento  della  sicurezza  statica  ed
antisismica,  dovendo  interpretare  l'ulteriore  specificazione  del
legislatore  nel caso  dei  centri storici  come  una indicazione  di
metodo circa  la particolare  cautela da tenere  nel caso  di edifici
realizzati   con  tecnologie   e   materiali   oggi  non   utilizzati
correntemente.
              Interventi di messa a norma degli edifici
    (legge 5 marzo 1990, n. 46 e legge 6 dicembre 1971, n. 1083)
  La normativa regolamentare di  riferimento, nel caso degli impianti
tecnologici,  e' quella  prevista  dal decreto  del Presidente  della
Repubblica  6  dicembre  1991,  n.  447,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 15 febbraio 1992, n. 38. Ai fini del beneficio fiscale sono
richiamate le  norme applicabili alle unita'  immobiliari abitative e
alle relative parti comuni,  soggette all'applicazione della legge n.
46/1990.  Si   tratta,  quindi,  di  interventi   che  riguardano  la
pluralita'   degli   impianti  tecnologici   dell'abitazione   meglio
individuati  all'art.  1  della  legge  n.  46/1990  e  definiti  nel
successivo  regolamento attuativo.  Sono  quindi  compresi tutti  gli
interventi  effettuati   e  debitamente  dotati  di   certificato  di
conformita', rilasciato  da soggetti  abilitati, anche se  di entita'
minima,  indipendentemente  dalla  categoria edilizia  di  intervento
edilizio.
                            Opere interne
  La definizione di "opere interne"  si riferisce, come e' noto, alle
diverse categorie rubricate nell'art. 31  della legge n. 457/1978, le
cui  caratteristiche  principali  ed  unificanti  sono,  in  sintesi,
l'assenza di alterazione dell'aspetto  esterno degli edifici, nonche'
la  natura di  interventi edilizi  che non  comportino trasformazioni
urbanistiche,  oggetto di  concessione  edilizia. Sulla  natura ed  i
limiti  delle opere  interne  e' intervenuta  la  legge n.  662/1996,
all'art. 2,  comma 60, laddove  si assoggettano a denuncia  di inizio
attivita'  le opere  interne di  singole unita'  immobiliari che  non
comportino  modifiche della  sagoma  e dei  prospetti  e non  rechino
pregiudizio alla statica dell'immobile.  Si tratta di una definizione
che chiarisce il limite delle potenzialita' dell'intervento "interno"
il quale, in conformita' del  titolo abilitativo necessario, non deve
eccedere  il  limite  dell'intervento meramente  edilizio,  potendosi
realizzare, quindi, opere comprese nella manutenzione straordinaria o
di restauro e  risanamento conservativo, anche connesse  con opere di
manutenzione   ordinaria.  Pur   non  essendo   espressamente  citata
nell'art. 1 della legge n. 449/1997, e' evidente come la modalita' di
intervento  in  commento  riguardi   la  maggior  parte  delle  opere
eseguibili  all'interno di  una  singola unita'  immobiliare, per  le
quali le  opere stesse  devono essere considerate  nell'insieme della
categoria   di  intervento   edilizio   di   maggior  rilievo,   come
identificata all'art. 31 della legge n. 457/1978;
                       Parcheggi pertinenziali
                    (legge 24 marzo 1989, n. 122)
  La  legge  24  marzo  1989, n.  122,  e  successive  modificazioni,
relativa a disposizioni  in materia di parcheggi,  consente, anche in
deroga agli strumenti urbanistici  ed ai regolamenti edilizi vigenti,
la realizzazione di parcheggi, in due condizioni:
  a)  a privati  proprietari di  immobili (comma  1), nel  sottosuolo
degli stessi e nei locali al  piano terreno, oppure nel sottosuolo di
aree private esterne agli edifici,  purche' cio' non sia in contrasto
con  i  piani urbani  del  traffico  e  nel rispetto  dell'uso  della
superficie soprastante e con la tutela dei corpi idrici;
  b) su  aree pubbliche  (comma 4), per  le quali  le amministrazioni
comunali individuano privati o societa' cooperative concessionari del
diritto di  superficie, i quali,  in conformita' al piano  urbano dei
parcheggi,  realizzano  parcheggi  in   superficie  o  interrati,  da
"destinare a pertinenza di immobili privati".
  La norma  ha origine  dalla riscontrata  carenza di  parcheggi, sia
privati che  pubblici, e consente,  con una serie di  agevolazioni di
natura regolamentare e finanziaria  la promozione degli interventi di
realizzazione  di  immobili destinati  a  parcheggio.  In ambedue  le
fattispecie  la legge  prevede l'obbligo  di pertinenzialita'  ad una
unita'   immobiliare   e    di   inalienabilita'   della   pertinenza
dall'immobile  principale, essendo  considerato il  parcheggio spazio
"asservito",  indispensabile  all'uso   dell'unita'  immobiliare.  In
genere, le amministrazioni locali hanno  imposto un limite massimo di
distanza del parcheggio dall'unita' immobiliare da asservire.
  Cio'  premesso,   e'  evidente   che  l'ipotesi  a)   non  comporta
particolari  problemi  interpretativi,   ed  e',  quindi,  consentito
usufruire dei benefici fiscali sia per interventi di realizzazione di
parcheggi che  per opere di  recupero degli stessi, purche'  esista o
venga  creato   un  vincolo   di  pertinenzialita'  con   una  unita'
immobiliare  abitativa.  Viceversa,  nel  caso  dell'ipotesi  b),  la
detrazione puo'  essere concessa  se ricorrono  contemporaneamente le
seguenti condizioni:
  1) qualora si  sia instaurato un rapporto di proprieta'  o di patto
di vendita  di cosa futura  del parcheggio  realizzato o in  corso di
realizzazione da parte di un contribuente soggetto all'Irpef;
  2) qualora  vi sia  un vincolo di  pertinenzialita' con  una unita'
immobiliare,  di  proprieta'  del  contribuente  soggetto  all'Irpef,
oppure,  se il  parcheggio e'  in corso  di costruzione,  vi sia  una
obbligazione per la  creazione di un vincolo  di pertinenzialita' con
un immobile esistente;
  3) qualora  siano contabilizzati  distintamente i  costi imputabili
alla sola  realizzazione dei  parcheggi, e  quelli relativi  ai costi
accessori, non ammissibili a beneficio fiscale.
  Nella ipotesi sopra descritta, appare evidente che la comunicazione
all'Ufficio finanziario da parte  del contribuente soggetto all'Irpef
puo' intervenire successivamente all'inizio dei lavori, iniziati, dal
concessionario.Al concessionario, quindi, e' fatto obbligo di fornire
la documentazione da allegare alla richiesta di detrazione fiscale.
3.5. Titoli abilitativi.
  Per l'abilitazione alla realizzazione degli interventi di recupero,
la  legge non  prevede procedure  speciali o  semplificate. Pertanto,
procedure e  procedimenti sono quelli  stabiliti dalle normative  - a
tutti  i  livelli  -  vigenti.   E',  tuttavia,  appena  il  caso  di
sottolineare l'opportunita' che  i comuni e gli altri  enti ed uffici
competenti  adottino  comportamenti  idonei a  rendere  piu'  agevole
l'attuazione della nuova normativa. Non e' da sottovalutare, infatti,
la potenzialita' delle  disposizioni di legge di  creare sinergie tra
lo Stato - attraverso  i benefici fiscali - e i  comuni - che possono
operare sulle aliquote  ICI - per incentivare, da  parte dei privati,
il  recupero  di  ampie   zone  del  patrimonio  edilizio  esistente.
Comunque,  a  solo  titolo  indicativo,  e  salva  la  necessita'  di
verificare le  indicazioni delle norme  e dei regolamenti  locali, si
riportano,  qui  di  seguito,   i  titoli  abilitativi  necessari  in
relazione alle varie categorie di intervento:
  la manutenzione ordinaria non necessita di alcun titolo abilitativo
o comunicazione all'amministrazione comunale;
  la  manutenzione   straordinaria  e   il  restauro   e  risanamento
conservativo sono  soggetti, nel  caso di  immobili non  vincolati da
leggi di  tutela ambientale  o monumentale,  alla denuncia  di inizio
attivita', prevista  dall'art. 2, comma  60, della legge  23 dicembre
1996,  n. 662.  Viceversa, nel  caso di  immobili soggetti  a tutela,
oltre all'acquisizione del nullaosta di compatibilita' delle opere da
realizzare con la  tutela del bene, e'  necessario presentare istanza
di  autorizzazione edilizia,  ai sensi  dell'art. 48  della legge  n.
457/1978 e  dell'art. 7  della legge  25 marzo 1982,  n. 94.  In tale
ultimo  caso,  tuttavia,  il  rilascio  dell'autorizzazione  edilizia
dovra' avvenire in forma esplicita,  non essendo prevista dalle norme
citate,  la   formazione  del  "silenzioassenso"  sulle   domande  di
autorizzazione edilizia che riguardino  opere da eseguire su immobili
soggetti a tutela;
  la  ristrutturazione   edilizia  e'   sottoposta  al   rilascio  di
concessione  edilizia, tramite  la  procedura  stabilita nell'art.  4
della  legge 4  dicembre  1993,  n. 493,  e  successive modifiche  ed
integrazioni.
  Ai  fini dell'individuazione  del corretto  titolo abilitativo  per
l'esecuzione  delle  opere  da   utilizzare  per  l'esecuzione  delle
medesime, le  tipologie di  intervento di seguito  descritte, devono,
quindi, essere  inserite nella categoria descritta  all'art. 31 della
legge  n.  457/1978,  in  base  ad  una  verifica  concreta  tra  gli
interventi da effettuare e la possibile natura degli stessi.
  4. Spese che danno diritto alla detrazione e detrazione d'imposta.
  Come  gia'  precisato  le  spese  sostenute,  rispettivamente,  nei
periodi di imposta 1998 e  1999 per la realizzazione degli interventi
elencati nel paragrafo precedente, e rimaste effettivamente a carico,
danno diritto  ad una detrazione  del 41 per cento  dall'Irpef dovuta
per gli  stessi anni  e l'importo massimo  delle suddette  spese, sul
quale e'  possibile calcolare la  detrazione, non puo'  superare, per
ciascun avente diritto, il limite complessivo di 150 milioni per ogni
unita' immobiliare sulla quale sono realizzati gli interventi.
  Ai  fini  della   imputazione  delle  spese  di   cui  trattasi  la
disposizione  in  commento fa  riferimento  alle  spese sostenute  e,
quindi, al criterio di cassa, nel senso che occorre avere riguardo al
loro effettivo pagamento. Il momento  del pagamento puo' anche cadere
in un periodo  d'imposta diverso, antecedente o  successivo, a quello
in cui sono  completati i lavori o e' emessa  la fattura. Al riguardo
si precisa  che, relativamente  agli interventi eseguiti  sulle parti
comuni  di   edifici  residenziali,  ovvero  su   unita'  immobiliari
residenziali di proprieta' di uno dei  soggetti di cui all'art. 5 del
Tuir, rileva, ai fini dell'imputazione  al periodo d'imposta, la data
in  cui  l'amministratore  o  altro soggetto  incaricato  procede  al
pagamento delle  spese. Resta  fermo, ovviamente,  relativamente alle
parti  comuni, che  ciascun  condomino puo'  calcolare la  detrazione
tenendo conto  delle sole  quote effettivamente pagate  al condominio
entro  la  fine del  periodo  d'imposta.  Cosi',  ad esempio,  se  il
pagamento delle  spese da  parte dell'amministratore e'  avvenuto nel
corso  del  1998,  ciascun  condomino,  con  riferimento  al  periodo
d'imposta relativo a  detto anno, puo' calcolare  la detrazione sulla
parte  di spese  dal medesimo  versate a  tale titolo,  in base  alla
ripartizione  millesimale e  alla delibera  assembleare. In  tal modo
rilevano  i   versamenti  eventualmente   anticipati  nel   1997  per
consentire  all'amministratore di  procedere  nel  1998 al  pagamento
delle spese per gli interventi  effettuati, mentre restano escluse le
quote non  versate dal condomino entro  il 31 dicembre 1998  anche se
l'amministratore ha provveduto al pagamento.
  Tra le  spese che  danno diritto alla  detrazione, nel  limite gia'
esposto, rientrano le spese per:
   progettazione dei lavori;
   acquisto di materiali;
   esecuzione dei lavori;
  altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
  relazione di conformita' degli stessi alle leggi vigenti;
   perizie e sopralluoghi;
  imposta sul valore aggiunto, imposta  di bollo e diritti pagati per
le concessioni, le autorizzazioni, le denunzie di inizio lavori;
   oneri di urbanizzazione;
  altri eventuali costi strettamente  inerenti la realizzazione degli
interventi  e gli  adempimenti  posti dal  regolamento di  attuazione
delle disposizioni in esame.
  Non  rientrano,  invece,  tra  le  spese  che  danno  diritto  alla
detrazione, gli interessi passivi  pagati per mutui (o anticipazioni,
scoperti  di  conto  corrente,   ecc.)  eventualmente  stipulati  per
sostenere le  spese per  gli interventi di  recupero edilizio,  ne' i
costi di trasloco e di custodia  in magazzino dei mobili per tutto il
periodo di esecuzione dei lavori di ristrutturazione.
  Una  considerazione va  svolta  con  riferimento alla  disposizione
contenuta nell'art. 23 della legge n.  392 del 1978, la quale prevede
che, in caso di esecuzione  di lavori di ristrutturazione su immobili
concessi  in  locazione,  il  proprietario ha  diritto  a  richiedere
all'inquilino  il 5  per cento  all'anno quale  interesse legale.  Al
riguardo va precisato  che tale previsione non  esplica alcun effetto
ai  fini  del  limite  di 150  milioni.  Infatti  l'importo  imputato
all'inquilino  entra  a  comporre  il canone  di  locazione,  che  il
proprietario, osservando le disposizioni  contenute nell'art. 129 del
Tuir assoggetta a tassazione quale reddito del fabbricato.
  La detrazione spettante va ripartita in quote costanti nell'anno in
cui  sono  sostenute  le  spese   e  nei  quattro  periodi  d'imposta
successivi.  In  alternativa,  il   contribuente  puo'  scegliere  di
ripartire  la detrazione  spettante in  dieci quote  annuali di  pari
importo. L'opzione, in base all'art. 2 del regolamento di attuazione,
e'  effettuata  irrevocabilmente   nella  dichiarazione  dei  redditi
relativa all'anno  in cui  sono sostenute  le spese.  L'importo della
quota  di detrazione  spettante  per ciascun  periodo d'imposta,  non
fruito in uno degli anni  perche' superiore all'imposta dovuta per lo
stesso anno, non  puo' essere cumulato con la quota  spettante per un
altro  periodo d'imposta,  non puo'  essere richiesto  in diminuzione
dalle  imposte  dovute  per  l'anno  successivo  e  non  puo'  essere
richiesto  a  rimborso,  ne'  utilizzato in  compensazione  ai  sensi
dell'art. 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.
  In base a quanto disposto dal comma 7 dell'art. 1 in esame, in caso
di vendita dell'unita' immobiliare  sulla quale sono stati realizzati
gli  interventi  elencati  nel  paragrafo  precedente,  le  quote  di
detrazioni non utilizzate in tutto  o in parte dal venditore spettano
per  i  rimanenti  periodi d'imposta  all'acquirente  persona  fisica
dell'unita'  immobiliare.  In  pratica,   il  legislatore  ha  voluto
stabilire che in caso di vendita dell'unita' immobiliare prima che il
venditore abbia fruito di tutte o di alcune delle quote di detrazione
spettanti per  i singoli periodi  d'imposta la detrazione,  invece di
rimanere attribuita al soggetto che ha posto in essere gli interventi
si  trasferisca all'acquirente.  La  realizzazione degli  interventi,
aumentando il  valore dell'immobile  ne ha  influenzato il  prezzo di
acquisto  ed  ha  comportato  una  traslazione  dell'onere  economico
sostenuto per la realizzazione degli interventi stessi e il pagamento
delle imposte  conseguenti al  passaggio di proprieta'.  Tenuto conto
della finalita'  perseguita dal legislatore,  al fine di  evitare che
situazioni analoghe  abbiano un  diverso trattamento fiscale,  che si
tradurrebbe  in una  discriminazione di  alcuni tipi  di passaggi  di
proprieta',  si  deve  ritenere  che, benche'  il  legislatore  abbia
utilizzato  il  termine  "vendita"   la  disposizione  possa  trovare
applicazione  in  tutte  le  ipotesi   in  cui  si  ha  una  cessione
dell'immobile  e, quindi,  anche  nelle cessioni  a titolo  gratuito.
Pertanto, anche in caso di decesso del contribuente la detrazione che
non puo' essere piu' fruita dal  deceduto si trasmette agli eredi del
contribuente  deceduto  ed in  caso  di  donazione e'  attribuita  al
donatario.   Analoghe  considerazioni   non  possono   essere  svolte
nell'ipotesi in  cui la detrazione spetti  al detentore dell'immobile
(ad  esempio,  l'inquilino o  il  comodatario)  in quanto  lo  stesso
continua  ad avere  diritto alla  detrazione anche  se la  detenzione
cessa, mentre la detrazione stessa non si trasmette agli eredi.
5. Cumulabilita' con altre agevolazioni.
  Per  espressa previsione  normativa,  gli  effetti derivanti  dalle
disposizioni  in  esame  sono  cumulabili con  le  agevolazioni  gia'
previste per gli  immobili oggetto di vincolo ai sensi  della legge 1
giugno  1939,  n. 1089,  e  successive  modificazioni, ridotte  nella
misura del 50 per cento.
  Al  riguardo si  precisa in  primo luogo  che il  termine "ridotte"
risulta riferito  alle "agevolazioni" e  pertanto la riduzione  al 50
per  cento riguarda  evidentemente le  agevolazioni previste  per gli
immobili  vincolati ai  sensi della  citata legge  n. 1089  del 1939.
Inoltre, si deve ritenere che  il legislatore abbia inteso richiamare
le  altre agevolazioni  per  gli immobili  storici  e artistici  gia'
previste in  materia di Irpef (non  quelle disposte ai fini  di altre
imposte) e  cio' al solo  fine di ridurre  al 50 per  cento l'importo
spettante per  le agevolazioni medesime. Si  deve ritenere, pertanto,
che  il principio  della riduzione  al 50  per cento  sia applicabile
soltanto  alle  agevolazioni  previste  per gli  immobili  storici  e
artistici e non ad altre agevolazioni  come, ad esempio alle spese di
deambulazione, locomozione e sollevamento di portatori di menomazioni
funzionali permanenti  con ridotte o impedite  capacita' motorie, che
costituiscono spesa  sanitaria che da'  diritto ad una  detrazione ai
sensi  dell'art. 13-bis,  comma 1,  lettera  c), del  Tuir, anche  se
talune   di  esse   potrebbero  essere   comprese  contemporaneamente
nell'intervento    relativo    al    superamento    delle    barriere
architettoniche.
  Per quanto  riguarda le  altre agevolazioni  vigenti in  materia di
immobili  vincolati in  materia di  Irpef queste  sono contenute,  in
generale, nell'art. 13-bis, comma 1,  lettera g), del Tuir. La citata
disposizione prevede,  infatti, quale  onere che  da' diritto  ad una
detrazione d'imposta, le spese  sostenute dai soggetti obbligati alla
manutenzione,  protezione o  restauro delle  cose vincolate  ai sensi
della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e nel decreto del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nella misura rimasta a carico.
  Va,  inoltre, sottolineato  che l'art.  12, comma  2, della  stessa
legge  27  dicembre  1997,  n.   449  stabilisce  che  il  contributo
eventualmente  concesso ai  soggetti  danneggiati  per effetto  degli
eventi sismici  verificatisi nel settembre e  nell'ottobre 1997 nelle
regioni Umbria e Marche, corrispondente all'ammontare dell'Iva pagata
a titolo di rivalsa, in  relazione all'acquisto e all'importazione di
beni utilizzati  e di servizi,  anche professionali, ricevuti  per la
riparazione o la ricostruzione degli  edifici o delle opere pubbliche
distrutti  o danneggiati,  non  preclude il  diritto  a fruire  della
detrazione  del 41  per  cento  in commento,  pertanto,  le spese  si
considerano interamente sostenute, benche' sia concesso un contributo
a fronte del sostenimento delle stesse.
  E'  appena il  caso  di precisare  che, in  caso  di erogazione  di
contributi, sovvenzioni,  ecc. per  l'esecuzione degli  interventi di
cui  al   paragrafo  3,  tali  contributi   devono  essere  sottratti
interamente  dalle spese  sostenute  prima di  effettuare il  calcolo
della detrazione  in quanto,  come e' stato  precisato, le  spese che
rilevano ai fini di che trattasi sono quelle rimaste effettivamente a
carico. Qualora i contributi in questione siano erogati in un periodo
d'imposta successivo  a quello in  cui il contribuente  fruisce della
detrazione, si applica  la disposizione di cui all'art.  16, comma 1,
lettera nbis),  del Tuir, che prevede  l'assoggettamento a tassazione
separata delle somme  conseguite a titolo di rimborso di  oneri per i
quali si e' fruito della detrazione in periodi d'imposta precedenti.
  6. Adempimenti  richiesti dal regolamento di  attuazione per fruire
della detrazione.
  Come gia'  precisato, con  decreto del  Ministro delle  finanze, di
concerto con  il Ministro  dei lavori pubblici,  emanato in  forma di
regolamento  sono  state dettate  le  modalita'  di attuazione  delle
disposizioni in  rassegna. Rispettando le prescrizioni  contenute nel
comma 3 dell'art. 1, le modalita' di attuazione contengono, altresi',
le procedure di controllo,  da effettuare anche mediante l'intervento
delle banche, in funzione del contenimento del fenomeno dell'evasione
fiscale e  contributiva, ovvero  mediante l'intervento  delle aziende
unita' sanitarie  locali, in funzione dell'osservanza  delle norme in
materia di tutela della salute e  della sicurezza sul luogo di lavoro
e nei cantieri,  previste dai decreti legislativi  19 settembre 1994,
n.  626 e  14  agosto  1996, n.  494,  e  successive modificazioni  e
integrazioni e  fissano alcune  cause di  decadenza dal  diritto alla
detrazione d'imposta.
  L'art.  1,  comma 1,  lettera  a),  del regolamento  di  attuazione
stabilisce  che per  fruire  della detrazione  i contribuenti  devono
trasmettere,  mediante  raccomandata,  al Centro  di  servizio  delle
imposte dirette e indirette, una comunicazione concernente la data in
cui avranno inizio i lavori, redatta su apposito modulo approvato con
decreto    dirigenziale.   Tale    decreto,   che    contiene   anche
l'individuazione  dei centri  di  servizio competenti  a ricevere  la
comunicazione,  e' pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale unitamente  al
regolamento  stesso. A  norma  dello  stesso comma  1,  per i  lavori
iniziati  prima dell'entrata  in  vigore del  regolamento, che,  come
tutti gli  atti pubblicati nella  Gazzetta Ufficiale entra  in vigore
decorsi  quindici  giorni  dalla  data della  sua  pubblicazione,  la
comunicazione  va effettuata  entro quaranta  giorni dall'entrata  in
vigore del regolamento stesso.
  Il   modulo  per   effettuare   la   comunicazione  e'   reperibile
gratuitamente presso  gli uffici  delle entrate  e presso  quelli del
territorio.
  Va precisato che, in base allo  stesso art. 1, comma 1, lettera a),
al modulo, che  deve recare i dati catastali  dell'immobile sul quale
sono eseguiti i lavori (rilevabili  dai certificati catastali o dagli
atti  di acquisto)  o gli  estremi della  domanda di  accatastamento,
vanno obbligatoriamente allegati in fotocopia:
  1)   le  abilitazioni   amministrative   richieste  dalla   vigente
legislazione edilizia per l'esecuzione dei  lavori e cioe', a seconda
della  tipologia   di  lavori,  la  denuncia   di  inizio  attivita',
l'autorizzazione o la concessione.  In merito alla corrispondenza tra
le categorie  di intervento come  definite all'art. 31 della  legge 5
agosto 1978, n. 457 e il relativo titolo abilitativo per l'esecuzione
delle stesse, si rinvia a quanto gia' esposto al punto 3.5, ribadendo
la necessita' di operare il  coordinamento tra la normativa nazionale
e quella regionale e comunale  in merito alle diverse possibilita' di
intervento ammesse o limitate all'interno degli strumenti urbanistici
e nei  regolamenti edilizi. E' sufficiente  inoltrare fotocopia della
denuncia  di   inizio  di  attivita',  dell'autorizzazione   o  della
concessione  edilizia. Nel  caso  della  manutenzione ordinaria,  non
essendo  previsto alcun  titolo abilitativo,  e trattandosi  solo del
caso  di  intervento sulle  parti  comuni,  e' sufficiente  inoltrare
quanto indicato al successivo punto 4;
  2) la  fotocopia della  domanda di  accatastamento in  mancanza dei
dati catastali. Per  i fabbricati rurali che hanno  perso i requisiti
di ruralita'  e non ancora  accatastati in forza dell'art.  14, comma
13,  della  legge  n.  449  del  1997,  la  copia  della  domanda  di
accatastamento deve essere trasmessa non appena presentata;
  3)  la  fotocopia delle  ricevute  di  pagamento dell'ICI  relativa
all'anno 1997, se dovuta. Non va allegata la copia, ad esempio, se la
comunicazione e'  trasmessa dall'inquilino  o dal possessore  che nel
1997 non  era tenuto  al pagamento dell'ICI  in quanto  non possedeva
l'immobile;
  4)  la  fotocopia  della  delibera  assembleare  che  ha  approvato
l'esecuzione dei lavori (se si tratta di interventi che richiedono la
preventiva delibera assembleare) e della tabella millesimale relativa
alla  ripartizione delle  spese  in caso  di  interventi di  recupero
effettuati  su  parti comuni  di  edifici  residenziali, indicate  al
paragrafo 3. Qualora successivamente  alla trasmissione della tabella
millesimale di ripartizione delle  spese l'importo preventivato venga
superato,  e' necessario  spedire  la nuova  tabella di  ripartizione
delle spese  all'ufficio che  ha ricevuto la  comunicazione e  non va
trasmesso nuovamente il modulo  relativo alla comunicazione di inizio
lavori gia' presentato preventivamente;
  5) la  dichiarazione del possessore di  consenso all'esecuzione dei
lavori, in  caso di lavori  eseguiti dal detentore  dell'immobile, se
diverso dal coniuge, dai figli e dai genitori conviventi.
  La  lettera  b)  dell'art.  1, comma  1,  del  regolamento  prevede
l'attivazione della  vigilanza in materia di  sicurezza dei cantieri.
Dispone, infatti, che per poter fruire della detrazione e' necessario
inoltrare preventivamente alla ASL,  competente nel territorio in cui
si svolgono i lavori, una  comunicazione con raccomandata a.r., nella
quale sono riportate le seguenti informazioni:
    a) ubicazione dei lavori da effettuare e committente;
    b) natura delle opere da realizzare;
  c) impresa esecutrice delle  opere e assunzione di responsabilita',
da parte dell'impresa, di aver adempiuto a tutti gli obblighi imposti
dalla  normativa vigente  in materia  di  sicurezza del  lavoro e  in
materia di contribuzione del lavoro;
    d) data di inizio dei lavori.
  L'art.  1,  comma   1,  lettera  c),  del   regolamento  impone  al
contribuente,  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  4,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre  1973, n. 600, di conservare
ed  esibire, a  richiesta degli  uffici finanziari,  le fatture  o le
ricevute  fiscali   comprovanti  le  spese  di   realizzazione  degli
interventi  elencati  al  paragrafo  3 e  la  ricevuta  del  bonifico
bancario  mediante il  quale e'  stato eseguito  il pagamento.  Se le
cessioni  di beni  e le  prestazioni  di servizi  sono effettuate  da
soggetti  non  tenuti all'osservanza  delle  disposizioni  di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1972, n. 633, la
prova   delle  spese   puo'   essere  costituita   da  altra   idonea
documentazione. Al  riguardo, e' opportuno precisare  che i documenti
giustificativi delle spese  devono essere intestati al  soggetto o ai
soggetti  che intendono  fruire della  detrazione. In  caso di  spese
sostenute da uno dei soggetti di  cui all'art. 5 del Tuir, le fatture
o  ricevute devono  essere a  questi intestate  e, in  caso di  spese
relative alle parti comuni,  i documenti giustificativi devono essere
intestati al condominio.
  In base all'art.  1, comma 1, lettera d), del  regolamento, in caso
di lavori  il cui  importo complessivo  supera la  somma di  lire 100
milioni,  va  trasmessa,  entro  il termine  di  presentazione  della
dichiarazione dei redditi del periodo  d'imposta in cui sono eseguiti
i  lavori  il  cui  importo  supera il  predetto  limite,  anche  una
dichiarazione di  esecuzione dei  lavori sottoscritta da  un soggetto
iscritto negli albi degli ingegneri,  architetti e geometri ovvero da
altro   soggetto   abilitato   all'esecuzione  degli   stessi.   Tale
dichiarazione va  comunque trasmessa  all'ufficio che ha  ricevuto la
comunicazione e  non e'  necessario trasmettere nuovamente  il modulo
relativo  alla   comunicazione  di  inizio  lavori   gia'  presentato
preventivamente.
  L'art. 1, comma 3, del  regolamento stabilisce che per poter fruire
della   detrazione  e'   necessario   che  le   spese  siano   pagate
esclusivamente mediante bonifico bancario dal quale risulti:
   la causale del versamento;
   il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  il numero di partita Iva o  il codice fiscale del soggetto a favore
del quale il bonifico e' effettuato.
  Per  quanto  riguarda  il  codice fiscale  del  beneficiario  della
detrazione, si  precisa che in caso  di comproprieta', contitolarita'
del diritto reale o di coesistenza di piu' diritti reali, in presenza
di piu' soggetti che  intendono fruire della detrazione relativamente
agli  stessi interventi,  il bonifico  deve recare  l'indicazione del
codice  fiscale  di  tutti  i soggetti  che  intendono  fruire  della
detrazione. Per gli interventi realizzati da soggetti di cui all'art.
5 del  Tuir va indicato  il codice fiscale  del soggetto stesso  e di
quello che  provvede al pagamento.  Per gli interventi  realizzati su
parti  comuni di  edifici  residenziali il  bonifico  deve recare  il
codice fiscale dell'amministratore del  condominio o di uno qualunque
dei  condomini   che  provvede  al  pagamento,   nonche'  quello  del
condominio.
  L'art.  3  del  regolamento  prevede  che  ai  fini  dei  controlli
concernenti la detrazione, le banche  presso le quali sono disposti i
bonifici  devono  comunicare  al  centro  di  servizio  competente  a
ricevere la comunicazione, entro il  31 luglio dell'anno successivo a
quello  di effettuazione  del bonifico,  gli elenchi  dei beneficiari
della detrazione e dei destinatari dei pagamenti.
7. Decadenza dai benefici.
  L'art. 4 del regolamento di attuazione stabilisce che la detrazione
non viene riconosciuta e,  quindi, l'importo eventualmente fruito dal
contribuente  e' recuperato  dagli uffici  finanziari nelle  seguenti
ipotesi:
  la   comunicazione  di   inizio   dei  lavori   non  e'   trasmessa
preventivamente  al  Centro  di  servizio  delle  imposte  dirette  e
indirette, ovvero, per i lavori iniziati prima dell'entrata in vigore
del  regolamento di  attuazione,  la comunicazione  non e'  trasmessa
entro 40 giorni dall'entrata in vigore del regolamento stesso;
  la  comunicazione e'  priva  dei dati  catastali dell'immobile  sul
quale  sono  eseguiti i  lavori  o  degli  estremi della  domanda  di
accatastamento;
  non vengono allegate le abilitazioni amministrative richieste dalla
vigente legislazione edilizia per l'esecuzione  dei lavori e cioe', a
seconda della tipologia  di lavori, la denuncia  di inizio attivita',
l'autorizzazione o  la concessione.  Al riguardo  si rinvia  a quanto
chiarito nel paragrafo precedente;
  in mancanza dei dati catastali, non e' allegata copia della domanda
di accatastamento,  esclusi i  fabbricati rurali  che hanno  perso le
caratteristiche di ruralita'  e non sono ancora  accatastati in forza
del citato  art. 14,  comma 13, della  legge n. 449  del 1997,  per i
quali la copia della domanda  di accatastamento deve essere trasmessa
non appena presentata;
  non sono  allegate le  copie delle  ricevute di  pagamento dell'ICI
relativa all'anno 1997, se dovuta;
  non e'  allegata copia della  delibera assembleare e  della tabella
millesimale  relativa  alla  ripartizione  delle  spese  in  caso  di
interventi  di  recupero  effettuati   su  parti  comuni  di  edifici
residenziali, o successivamente non e' trasmessa la copia della nuova
tabella di ripartizione delle spese se diversa da quella preventiva;
  non  e'  allegata  la  dichiarazione  del  possessore  di  consenso
all'esecuzione dei lavori,  in caso di lavori  eseguiti dal detentore
dell'immobile  se  diverso dal  coniuge,  dai  figli e  dai  genitori
conviventi;
  non  e' trasmessa,  in caso  di lavori  il cui  importo complessivo
supera la somma  di lire 100 milioni, la  dichiarazione di esecuzione
dei  lavori sottoscritta  da un  soggetto iscritto  negli albi  degli
ingegneri, architetti  e geometri ovvero da  altro soggetto abilitato
all'esecuzione degli stessi;
  non e' stata effettuata  preventivamente la comunicazione alla ASL,
al  fine  di  attivare  la  vigilanza in  materia  di  sicurezza  dei
cantieri, della data di inizio lavori;
  non  sono conservate  e  trasmesse ed  esibite,  a richiesta  degli
uffici  finanziari,  le  fatture  o  le  ricevute  fiscali  idonee  a
comprovare  il  sostenimento  delle   spese  di  realizzazione  degli
interventi elencati al paragrafo 3  da parte del soggetto che fruisce
della detrazione, oppure  non e' conservata e trasmessa  o esibita, a
richiesta degli uffici finanziari,  la ricevuta del bonifico bancario
attraverso il  quale e'  stato eseguito  il pagamento,  ovvero questo
risulta intestato a  un soggetto diverso da quello  che fruisce della
detrazione, salvo  quanto specificato  per gli  interventi realizzati
dai soggetti indicati  nell'art. 5 del Tuir e sulle  parti comuni. Se
le cessioni  di beni e le  prestazioni di servizi sono  effettuate da
soggetti  non  tenuti all'osservanza  delle  disposizioni  di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1972, n. 633, va
conservata altra idonea documentazione;
  il pagamento non e' stato effettuato mediante bonifico bancario;
  siano  eseguite  opere  edilizie   difformi  da  quelle  comunicate
all'ufficio finanziario competente;
  siano violate  le norme in materia  di tutela della salute  e della
sicurezza sul  luogo di lavoro  e nei cantieri,  nonche' obbligazioni
contributive  accertate dagli  organi  competenti  e comunicate  alla
direzione regionale delle entrate territorialmente competente.
  E'  appena il  caso di  precisare  che la  mancata allegazione  dei
documenti  o l'inesatta  compilazione  del  modello di  comunicazione
comporta  la decadenza  dal diritto  alla detrazione  soltanto se  il
contribuente,   invitato  a   regolarizzare  la   comunicazione,  non
ottemperi entro il congruo termine indicato dall'ufficio.
  In   merito  alle   opere  edilizie   difformi  occorre   fare  una
precisazione. Si  possono distinguere, anche  ai fini della  legge in
commento  ed  in  relazione  alla   decadenza  prevista  in  caso  di
realizzazione di opere edilizie difformi due situazioni:
  a) la realizzazione di opere edilizie non rientranti nella corretta
categoria di  intervento, per  le quali  sarebbe stato  necessario un
titolo abilitativo diverso da quello  in possesso, quali, ad esempio,
opere soggette a concessione edilizia erroneamente considerate in una
denuncia d'inizio di attivita',  ma, tuttavia, conformi aglistrumenti
urbanistici  ed ai  regolamenti edilizi.  Il caso  in esame  non puo'
essere considerato motivo di  decadenza dai benefici fiscali, purche'
il richiedente  metta in atto  il procedimento di  sanatoria previsto
nelle normative vigenti;
  b) la realizzazione  di opere difformi da titolo  abilitativo ed in
contrasto con gli strumenti urbanistici  ed i regolamenti edilizi. Il
caso in esame  comporta la decadenza dai benefici  fiscali, in quanto
si tratta di opere non sanabili ai sensi della vigente normativa.
  Qualora si ricada  nella ipotesi a), al termine  della procedura di
sanatoria  e' opportuno  comunicare all'amministrazione  finanziaria,
integrando la comunicazione a  suo tempo inviata, l'avvenuto rilascio
del  titolo  in  sanatoria.  Nel  caso  dell'ipotesi  b),  viceversa,
potranno    essere   attivati    sistemi    di   comunicazioni    tra
l'amministrazione finanziaria e le  amministrazioni comunali, tali da
consentire a  queste ultime, nell'ambito dell'attivita'  di vigilanza
di  cui  all'art.  4 e  seguenti  della  legge  n.  47 del  1985,  di
trasmettere all'amministrazione  finanziaria copia  dell'ordinanza di
demolizione  delle opere  abusive, ai  fini della  declaratoria della
decadenza dai benefici fiscali.
  8. Interventi  effettuati nelle  regioni Emilia-Romagna  e Calabria
negli anni 1996 e 1997.
  L'art. 13, comma 3, della stessa  legge n. 449 del 1997 stabilisce,
tra l'altro, che le disposizioni recate  dall'art. 1, commi 1, 2 e 3,
si applicano anche alle spese  sostenute nei periodi d'imposta 1996 e
1997, limitatamente agli interventi effettuati a seguito degli eventi
sismici   verificatisi  nelle   regioni  Emilia-Romagna   e  Calabria
nell'anno  1996 per  il ripristino  delle unita'  immobiliari per  le
quali e' stata emanata in  seguito al sisma ordinanza di inagibilita'
da parte  dei comuni  di pertinenza,  ovvero che  risultino inagibili
sulla  base  di  apposite  certificazioni  del  commissario  delegato
nominato,  con  ordinanza del  Ministro  per  il coordinamento  della
protezione civile, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992,
n.  225.  Le disposizioni  dell'art.  1  richiamate sono  quelle  che
prevedono:
  la possibilita'  di calcolare, su  un tetto massimo di  150 milioni
per ciascuna unita'  immobiliare, la detrazione d'imposta  del 41 per
cento per gli interventi edilizi illustrati al paragrafo 3 (comma 1);
  l'obbligo di ripartire la detrazione in quote costanti nell'anno in
cui  sono sostenute  le spese  e  nei quattro  successivi, ovvero  di
ripartirla in dieci rate di pari importo (comma 2);
  l'emanazione del regolamento nel  quale sono stabilite le modalita'
di attuazione  delle disposizioni dei  commi 1  e 2, le  procedure di
controllo e le cause di decadenza (comma 3);
  la possibilita' per i comuni  di deliberare l'esonero dal pagamento
della  tassa per  l'occupazione di  spazi  ed aree  pubbliche per  la
realizzazione degli interventi che  danno diritto alla detrazione del
41 per cento.
  Ai fini dell'applicabilita'  delle disposizioni contenute nell'art.
13, comma  3, in esame,  valgono i chiarimenti forniti  nei paragrafi
precedenti in merito all'art. 1, comma  1 e seguenti, salvo quanto di
seguito specificato:
    a) e' ammesso qualunque mezzo di pagamento;
  b)  relativamente alle  spese  sostenute nel  1997, la  detrazione,
suddivisa, a scelta del contribuente, in  cinque o dieci rate di pari
importo,  e' fruita  a partire  dalla dichiarazione  dei redditi  del
1997, presentata nel 1998;
  c)  qualora  le spese  siano  state  sostenute  anche nel  1996,  i
contribuenti devono presentare, in aggiunta al modulo di cui all'art.
1,  corredato della  documentazione prescritta,  un'apposita istanza,
contenente  l'indicazione  del numero  delle  rate  in cui  intendono
suddividere  la detrazione  e la  richiesta di  rimborso della  prima
rata, fino a concorrenza dell'imposta dovuta per lo stesso anno 1996.
Per  fruire delle  rimanenti quote  della detrazione  queste dovranno
essere indicate nella dichiarazione dei  redditi, a partire da quella
dei redditi del 1997, presentata nel 1998;
  d) non si applica la previsione  contenuta nel comma 7 dell'art. 1,
in base alla quale in  caso di cessione dell'unita' immobiliare sulla
quale sono stati realizzati gli interventi illustrati al paragrafo 3,
le detrazioni  non utilizzate  dal cedente  spettano per  i rimanenti
periodi   d'imposta   all'acquirente   persona   fisica   dell'unita'
immobiliare,  stante il  richiamo del  citato  art. 13,  comma 3,  in
commento soltanto all'art. 1, commi 1, 2 e 3 della legge in esame.
  9. Modalita' di trasmissione e di compilazione della comunicazione.
  Con decreto dirigenziale e' stato approvato il modulo da utilizzare
per  la comunicazione  della data  di inizio  lavori concernenti  gli
interventi di recupero del patrimonio  edilizio e di ripristino delle
unita' immobiliari dichiarate o considerate inagibili a seguito degli
eventi sismici verificatisi nelle  regioni Emilia-Romagna e Calabria,
al fine di fruire della detrazione d'imposta del 41 per cento, e sono
stati  individuati  i centri  di  servizio  delle imposte  dirette  e
indirette competenti a riceverlo. Il modulo deve essere compilato dai
soggetti che possiedono o detengono,  sulla base di un titolo idoneo,
l'immobile sul quale sono stati effettuati gli interventi e che hanno
sostenuto le  spese in questione,  se le  stesse sono rimaste  a loro
carico.
  In  caso di  comproprieta', contitolarita'  di diritti  reali o  di
coesistenza di piu' diritti reali su  uno stesso immobile, se piu' di
un  contribuente, avendo  sostenuto  le spese,  intende fruire  della
detrazione, il  modulo, con  allegata la documentazione,  puo' essere
trasmesso da uno soltanto di essi. Per gli interventi su parti comuni
di  edifici  residenziali  e   per  quelli  realizzati  dai  soggetti
individuati   nell'art.   5   del  Tuir,   deve   essere   trasmesso,
dall'amministratore del condominio o  da uno qualunque dei condomini,
ovvero da uno  dei soggetti di cui  all'art. 5 del Tuir o  da uno dei
soggetti cui si imputano i redditi  a norma dello stesso articolo, un
unico modulo.
  Il modulo  debitamente compilato, datato e  sottoscritto, corredato
degli allegati,  deve essere spedito,  in busta chiusa  di dimensioni
idonee a contenerlo senza piegarlo, per raccomandata e senza ricevuta
di ritorno, ai  centri di servizio delle imposte  dirette e indirette
di seguito specificati:
Contribuenti con domicilio             Centro di servizio delle
fiscale in un comune della:          imposte dirette e indirette:
          ___                                   ___
  Regione Lombardia            20138 Milano, via M. del Vascello, 14
  Regione Toscana              40131 Bologna, via Marco Polo, 60
  Regione Umbria               65100 Pescara, via Rio Sparto, 52/B
  Regione Puglia e Basilicata  70100 Bari, via Gentile, 52/B
  Regione Emilia-Romagna       40131 Bologna, via Marco Polo, 60
  Regione Liguria              16163 Genova, via Morego, 30
  Regione Sicilia              90139 Palermo, via Konrad Roentgen, 3
  Regioni Abruzzo, Marche e
   Molise                      65100 Pescara, via Rio Sparto, 52/B
  Regione Lazio                00155 Roma, via F. De Pero
                                      (La Rustica)
  Regioni Campania e Calabria  84194 Salerno - via Uff. Finanziari
  Regioni Piemonte e Val
   d'Aosta                     10093 Collegno (Torino), strada della
                                      Berlia, 20
  Regione Trentino-Alto Adige  38100 Trento, viale Verona, 187
  Regioni Veneto e Friuli-
  Venezia Giulia               30175 Marghera (Venezia), via G.
                                       De Marchi, 16
  Regione Sardegna             09100 Cagliari - s.s. 554 - km 1,600 -
                                      Localita' S.Lorenzo
  Il  modulo e'  predisposto per  la lettura  ottica e,  pertanto, va
compilato  con  la massima  chiarezza  a  macchina o  a  stampatello,
utilizzando una penna biro nera o blu; e' necessario, inoltre:
   riempire ogni casella con un solo carattere;
   scrivere i caratteri all'interno delle caselle;
  annerire la  casella o segnare  un trattino orizzontale  quando nel
modello e' richiesto di rispondere barrando la casella.
  Per quanto  riguarda i dati del  dichiarante, nell'apposita sezione
devono  essere indicati  il codice  fiscale e  i dati  anagrafici del
soggetto  che trasmette  la  comunicazione;  dovra', inoltre,  essere
specificato,  barrando  la  relativa   casella,  se  il  soggetto  e'
"possessore" (cioe'  proprietario o titolare di  altro diritto reale,
etc.) ovvero "detentore" (cioe' locatario, comodatario o soggetto cui
si  imputano  i   redditi  a  norma  dell'art.  5   del  Tuir,  etc.)
dell'immobile.
  In  caso  di interventi  da  parte  di  uno dei  soggetti  indicati
nell'art.  5 del  Tuir,  devono essere,  invece,  indicati il  codice
fiscale e  i dati  anagrafici della persona  fisica che  trasmette il
modulo e, nell'apposito spazio, il codice fiscale del soggetto di cui
all'art. 5 del Tuir; dovra', inoltre, essere specificato, barrando la
relativa casella, che  il soggetto che trasmette  la comunicazione e'
un detentore dell'immobile.
  In  caso di  interventi su  parti comuni  di edifici  residenziali,
devono essere, invece, indicati il codice fiscale e i dati anagrafici
della persona fisica che trasmette il modulo e, nell'apposito spazio,
il   codice  fiscale   del   condominio;   dovra',  inoltre,   essere
specificato,  barrando  la  relativa  casella,  se  il  soggetto  che
trasmette la  comunicazione e' l'amministratore del  condominio o uno
dei condomini.
  Per quanto  riguarda, invece,  i dati  dell'immobile, nell'apposita
sezione  devono essere  indicati i  dati relativi  agli immobili  sui
quali sono eseguiti i lavori,  rilevabili dal certificato catastale o
dall'atto   di  compravendita.   In  mancanza   dei  dati   catastali
identificativi  dell'immobile,  deve  essere  indicato  se  e'  stata
presentata domanda di accatastamento, barrando la relativa casella.
  I dati relativi ai fabbricati  rurali che conservano i requisiti di
ruralita',  sono  rilevabili  dalle certificazioni  del  catasto  dei
terreni.
  Non devono essere indicati i dati relativi ai fabbricati rurali che
hanno perso i requisiti di  ruralita' non ancora accatastati in forza
dell'art. 14, comma 13, della legge  27 dicembre 1997, n. 449, che ha
prorogato   al   31   dicembre   1998  il   termine   per   procedere
l'accatastamento di detti fabbricati.
  Se i lavori  sono eseguiti dal locatario o  dal comodatario, devono
essere  indicati  gli  estremi  di  registrazione  del  contratto  di
locazione o di comodato.
  Nel  modulo,   in  apposita   sezione,  deve  essere   indicata  la
documentazione  allegata  alla  comunicazione, barrando  le  relative
caselle.  Per i  fabbricati rurali  che  hanno perso  i requisiti  di
ruralita' e non ancora accatastati in forza del citato art. 14, comma
13,  della  legge  n.  449  del  1997,  la  copia  della  domanda  di
accatastamento deve essere trasmessa non appena presentata.
  Dovra',  infine,   essere  indicato  se  e'   stata  effettuata  la
comunicazione dell'inizio dei lavori  alla azienda sanitaria locale e
la data di inizio degli stessi.
  In calce al modello, infine, vanno apposte la data e la firma.
10. Agevolazioni ai fini di altre imposte.
  I commi  4 e  5 dello  stesso art. 1  della legge  n. 449  del 1997
prevedono ulteriori agevolazioni ai fini di altre imposte.
  In  particolare,  ai sensi  del  comma  4, richiamato  anche  nella
disposizione concernente  gli interventi  effettuati a  seguito degli
eventi  sismici  nelle regioni  Emilia-Romagna  e  Calabria i  comuni
possono   deliberare  l'esonero   dal  pagamento   della  tassa   per
l'occupazione   di    spazi   ed   aree   pubbliche    in   relazione
all'effettuazione degli interventi che  danno diritto alla detrazione
del 41 per cento.
  In  base al  comma 5,  invece,  i comuni  possono fissare  aliquote
agevolate  dell'ICI, anche  inferiori al  4  per mille,  a favore  di
proprietari  che  eseguono interventi  volti  al  recupero di  unita'
immobiliari  inagibili  o  inabitabili o  interventi  finalizzati  al
recupero  di   immobili  di  interesse  artistico   o  architettonico
localizzati nei  centri storici,  ovvero volti alla  realizzazione di
autorimesse o  posti auto anche pertinenziali  oppure all'utilizzo di
sottotetti.  L'aliquota  e'  applicabile  limitatamente  alle  unita'
immobiliari  oggetto degli  interventi e  per la  durata di  tre anni
dall'inizio dei lavori.
  Gli uffici in indirizzo sono  pregati di dare la massima diffusione
al contenuto della presente circolare.
                                           Il direttore generale
                                       del Dipartimento delle entrate
                                         del Ministero delle finanze
                                                   Romano
      Il direttore generale
    della Direzione generale
 del coordinamento territoriale
del Ministero dei lavori pubblici
            Fontana