Criteri per la determinazione del riparto su base regionale delle risorse per le agevolazioni industriali (legge n. 488/1992). (Deliberazione n. 256/97).(GU n.59 del 12-3-1998)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488; Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96; Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104; Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 32/1995, che demanda al Comitato interministeriale per la programmazione economica il riparto del fondo ex art 19, comma 5, del citato decreto legislativo n. 96/1993 sulla base degli impegni assunti in relazione alle competenze trasferite a ciascuna delle amministrazioni interessate, nonche' delle esigenze segnalate dalle amministrazioni stesse; Visto l'art. 7, comma 1, della legge 3 aprile 1997, n. 94; Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430; Vista la propria deliberazione del 27 aprile 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 1995, recante direttive per la concessione di agevolazioni industriali a favore delle nuove iniziative ai sensi dell'art. 1, comma 2, della citata legge n. 488/1992; Visto, in particolare, il punto 5, lett. a) della summenzionata deliberazione, che prevede che il Comitato interministeriale per la programmazione economica, sentite le regioni interessate, ripartisce annualmente su base regionale l'importo disponibile per le agevolazioni quale derivante dagli stanziamenti dello Stato e dalle risorse finanziarie a valere sui fondi strutturali dell'Unione europea; Viste le proprie deliberazioni del 9 ottobre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 1996, e del 18 dicembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 1997, con le quali sono stati adottati i criteri per la determinazione dei riparti su base regionale delle risorse disponibili per le agevolazioni industriali di cui alla menzionata legge n. 488/1992, rispettivamente per le annualita' 1996 e 1997; Visto l'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, come modificato dall'art. 6, del decreto 31 luglio 1997, n. 319, che prevede che le risorse finanziarie di ciascun anno sono suddivise in due quote uguali e vengono attribuite attraverso due bandi di presentazione delle domande; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, riunitasi in data 11 dicembre 1997; Ritenuto di effettuare un primo riparto delle risorse per le agevolazioni industriali di cui alla legge n. 488/1992, che si renderanno disponibili per il 1998, da destinare al primo dei menzionati bandi del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo le seguenti modalita': a) riparto tra gli aggregati territoriali dell'obiettivo 1 e degli obiettivi 2 e 5 b sulla base del criterio della quota di popolazione residente in aree depresse, corretta con l'indice di disoccupazione rilevato a livello provinciale; b) conseguente riparto, a livello regionale, del 50% delle risorse disponibili in base al criterio di cui alla precedente lettera a) e del restante 50% proporzionalmente al fabbisogno finanziario residuo di ciascuna regione; Su proposta dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Delibera: 1. La ripartizione delle risorse finanziarie da utilizzare per la copertura delle domande che saranno presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'ambito del primo bando dell'annualita' 1998, sara' effettuata con le seguenti modalita': A) riparto relativo ai due aggregati territoriali dell'obiettivo 1 (Mezzogiorno) e degli obiettivi 2 e 5 b (Centro-Nord): in base alla quota di popolazione residente in aree depresse con la correzione dell'indice di disoccupazione, secondo l'ultima rilevazione ufficiale disponibile a livello provinciale; B) riparto relativo alle singole regioni: 1) per il 50% delle risorse, secondo i criteri di cui al punto A); 2) per il restante 50% delle risorse, in proporzione alle agevolazioni richieste con le domande del primo bando dell'annualita' 1998 e non soddisfatte con le risorse assegnate in base al criterio di cui al punto A). 2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmettera' alla segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica i dati relativi all'ammontare delle agevolazioni richieste e non soddisfatte di cui al precedente punto 1.B2), al fine della predisposizione e della conseguente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della tabella di ripartizione percentuale delle risorse su base regionale. Roma, 18 dicembre 1997 Il Presidente delegato: Ciampi Registrata alla Corte dei conti il 2 marzo 1998 Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 313