Disposizioni concernenti gli obblighi di comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti da parte delle SIM, delle banche italiane, delle imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, delle banche comunitarie ed extracomunitarie, nonche' degli agenti di cambio. (Deliberazione n. 11255).(GU n.59 del 12-3-1998)
LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni; Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1 e le successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415; Visto, in particolare, l'art. 27, comma 1, del citato decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, che prevede che la Consob possa, per le materie di propria competenza, chiedere alle imprese di investimento - per tali intendendosi le SIM e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie - e alle banche - per tali intendendosi le banche italiane e quelle comunitarie ed extracomunitarie - la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalita' e nei termini dalla stessa stabiliti; Visto l'art. 61 del decreto legislativo n. 415/1996, che stabilisce che l'art. 27, comma 1, dello stesso decreto si applica agli agenti di cambio; Visto, altresi', l'art. 12 del decreto legislativo n. 415/1996, che prevede, fra l'altro, che la Consob possa richiedere alle SIM nonche' alle societa' e agli enti che partecipano al loro capitale l'indicazione dei soci secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altri dati al loro disposizione; Ritenuto che sia necessario, ai fini di vigilanza, richiedere alle imprese di investimento, alle banche nonche' agli agenti di cambio la trasmissione periodica di atti e documenti concernenti le modalita' di svolgimento dei servizi di investimento e l'organizzazione interna, nonche', limitatamente alle persone giuridiche, la struttura societaria; Delibera: Sono adottate le unite disposizioni concernenti gli obblighi di comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti da parte delle SIM, delle banche italiane, delle imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie, delle banche comunitarie ed extracomunitarie, nonche' degli agenti di cambio. Tali disposizioni constano di otto articoli. La presente delibera e le unite disposizioni saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino della Consob. Roma, 25 febbraio 1998 Il presidente: Padoa-Schioppa DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DI DATI E NOTIZIE E LA TRASMISSIONE DI ATTI E DOCUMENTI DA PARTE DELLE SIM, DELLE BANCHE ITALIANE, DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO COMUNITARIE ED EXTRACOMUNITARIE, DELLE BANCHE COMUNITARIE ED EXTRACOMUNITARIE, NONCHE' DEGLI AGENTI DI CAMBIO. Art. 1. (Definizioni) 1. Nelle presenti disposizioni l'espressione: a) "decreto legislativo n. 415/1996" indica il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415; b) "servizi di investimento" indica i servizi di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 415/1996, nonche' i servizi di cui alla sezione A della tabella allegata allo stesso decreto legislativo n. 415/1996; c) "SIM" indica le societa' di intermediazione mobiliare, ivi comprese le societa' di cui all'art. 60, comma 4, del decreto legislativo n. 415/1996; d) "banche italiane" indica le banche italiane autorizzate ai sensi dell'art. 6, comma 6, dello decreto legislativo n. 415/1996; e) "intermediari autorizzati" indica le SIM e le banche italiane; f) "imprese di investimento comunitarie" indica le imprese, diverse dalle banche, autorizzate a svolgere servizi di investimento, aventi sede legale e direzione generale in un medesimo Stato appartenente all'Unione europea diverso dall'Italia; g) "banche comunitarie" indica le banche, autorizzate a svolgere servizi di investimento in Italia, aventi sede legale e amministrazione centrale in un medesimo Stato appartenente all'Unione europea diverso dall'Italia; h) "imprese di investimento extracomunitarie" indica le imprese, diverse dalle banche, autorizzate a svolgere servizi di investimento in Italia, aventi sede legale in uno Stato non appartenente all'Unione europea; i) "banche extracomunitarie" indica le banche, autorizzate a svolgere servizi di investimento in Italia, aventi sede legale in uno Stato non appartenente alla Unione europea; l) "agenti di cambio" indica i soggetti iscritti nel ruolo unico nazionale di cui all'art. 19, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1; m) "promotori finanziari" indica le persone fisiche iscritte all'albo di cui all'art. 23, comma 4, del decreto legislativo n. 415/1996. Art. 2. (Intermediari autorizzati) 1. Agli intermediari autorizzati si applicano gli obblighi di comunicazione di seguito specificati: a) Segnalazioni periodiche di vigilanza. Gli intermediari autorizzati inviano le segnalazioni periodiche di vigilanza specificate con riferimento alle singole categorie di soggetti nel manuale operativo di cui all'allegato n. 1. b) Bilancio d'esercizio e bilancio consolidato. Gli intermediari autorizzati inviano il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato (ove tenuti alla redazione dello stesso), unitamente alle rispettive relazioni sulla gestione, alle rispettive relazioni del collegio sindacale, alla relazione di certificazione del bilancio d'esercizio e alla delibera di approvazione del bilancio d'esercizio, entro i trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio d'esercizio. c) Relazione semestrale di cui all'art. 56 del regolamento della Banca d'Italia del 2 luglio 1991. Le SIM inviano la relazione semestrale di cui all'art. 56 del regolamento della Banca d'Italia del 2 luglio 1991 entro quattro mesi dalla fine del primo semestre. d) Modificazione dell'atto costitutivo, emissione di obbligazioni, fusione, scissione, acquisto o alienazione di azioni proprie. Gli intermediari autorizzati trasmettono, in copia conforme all'originale, le deliberazioni adottate e il verbale dell'assemblea entro trenta giorni da quello in cui l'assemblea ha deliberato sulle proposte che importano modificazione dell'atto costitutivo, emissione di obbligazioni, fusione e scissione societaria, nonche' sulle proposte di autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie. Non appena sia disponibile, le SIM inviano, in copia conforme all'originale, il decreto di omologazione da parte del Tribunale competente delle deliberazioni assembleari che importano modificazione dell'atto costitutivo, nonche' gli atti di fusione e di scissione e i relativi certificati comprovanti le iscrizioni nel registro delle imprese prescritte dall'art. 2504 del codice civile, per gli effetti di cui all'art. 2504-bis e 2504-decies del codice civile. e) Rappresentazione grafica dei soggetti che detengono partecipazioni qualificate. Le SIM inviano una rappresentazione grafica dei soggetti che, alla data di approvazione del bilancio d'esercizio e alla data di trasmissione da parte degli amministratori al collegio sindacale della relazione semestrale di cui all'art. 56 del regolamento della Banca d'Italia del 2 luglio 1991, detengono una partecipazione diretta o indiretta superiore al 5% del capitale rappresentato da azioni con diritto di voto, con l'indicazione dell'entita' delle singole partecipazioni. La rappresentazione riferita alla data di approvazione del bilancio d'esercizio inviata congiuntamente alla comunicazione di cui alla lettera b); la rappresentazione riferita alla data di trasmissione daparte degli amministratori al collegio sindacale della relazione semestrale e' inviata congiuntamente alla comunicazione di cui alla lettera c). f) Esponenti aziendali. Le SIM comunicano le variazioni(elevato a)(1) intervenute nella composizione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale nonche' le nomine e le sostituzioni dei direttori generali e dei dirigenti cui siano attribuiti poteri di rappresentanza entro trenta giorni dall'accettazione della nomina; comunicano altresi' le nomine e le sostituzioni dei responsabili delle funzioni aziendali, ivi inclusa la funzione di controllo interno, entro trenta giorni dalla nomina. A tal fine si avvalgono del modello di cui all'allegato n. 2. f.1) Amministratori. Le SIM integrano le comunicazioni relative agli amministratori con la trasmissione, in copia conforme all'originale, del verbale della delibera del consiglio di amministrazione di accertamento della sussistenza dei requisiti di professionalita' e di onorabilita', unitamente ai documenti, in originale, di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), numeri da 1) a 6), del regolamento approvato con delibera n. 10418 del 27 dicembre 1996, presi a base delle valutazioni effettuate(2) . Nel caso di amministratore unico, le SIM integrano le comunicazioni concernenti la relativa nomina con la trasmissione del verbale della delibera del collegio sindacale di accertamento della sussistenza dei requisiti di professionalita' e di onorabilita', unitamente ai documenti, in originale, di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), numeri da 1) a 6), del regolamento approvato con delibera n. 10418 del 27 dicembre 1996, presi a base delle valutazioni effettuate. Si applica l'art. 7, commi 3 e 5, del regolamento approvato con delibera n. 10418 del 27 dicembre 1996. Con riguardo alla sussistenza dei requisiti di onorabilita', gli obblighi di trasmissione in esame si applicano anche nel caso di conferma nella carica. f.2) Direttori generali e dirigenti muniti di poteri di rappresentanza. Le SIM integrano le comunicazioni relative ai direttori generali e ai dirigenti muniti di poteri di rappresentanza con la trasmissione, in copia conforme all'originale, del verbale della delibera del consiglio di amministrazione di accertamento della sussistenza dei requisiti di professionalita' e di onorabilita', unitamente ai documenti, in originale, di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), numeri da 1) a 6), del regolamento approvato con delibera n. 10418 del 27 dicembre 1996, presi a base delle valutazioni effettuate. Si applica l'art. 7, commi 3 e 5, del regolamento approvato con delibera n. 10418 del 27 dicembre 1996. f.3) Sindaci. Le SIM integrano le comunicazioni relative ai sindaci con la trasmissione, in copia conforme all'originale, del verbale della delibera del consiglio di amministrazione di accertamento dell'iscrizione nel registro dei revisori contabili, unitamente alla documentazione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), del regolamento approvato con delibera n. 10418 del 27 dicembre 1996, presa a base delle valutazioni effettuate. Si applica l'art. 7, comma 3, del regolamento approvato con delibera n. 10418 del 27 dicembre 1996. Gli obblighi di trasmissione in esame si applicano anche nel caso di conferma nella carica. g) Relazione annuale sulla struttura organizzativa e sull'assetto contabile. g.1) SIM. ---------------- (1) Sono altresi' comunicate le conferme nella carica di amministratori e sindaci. (2) L'esame delle posizioni deve essere effettuato per ciascuno degli interessati e con l'astensione dei soggetti di volta in volta interessati. Le SIM inviano con cadenza annuale, entro il 30 giugno di ogni anno, la relazione sulla struttura organizzativa e sull'assetto contabile prevista dal regolamento della Banca d'Italia in materia di organizzazione amministrativa e contabile e di controlli interni, di cui all'art. 25, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 415/1996. Le SIM di nuova costituzione inviano la relazione entro tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione alla prestazione dei servizi d'investimento. La relazione non deve essere inviata nel caso in cui non siano intervenute variazioni rispetto alle informazioni comunicate con la relazione dell'anno precedente. Le SIM di nuova costituzione inviano la relazione entro tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione. g.2) Banche italiane. Le banche italiane inviano con cadenza annuale una relazione sulle procedure di svolgimento dei singoli servizi di investimento.(elevato a)(3) La relazione inviata congiuntamente alla comunicazione di cui alla lettera b). La relazione non deve essere inviata nel caso in cui non siano intervenute variazioni rispetto alle informazioni comunicate con la relazione dell'anno precedente. h) Relazione annuale sulle verifiche effettuate e piano annuale delle verifiche programmate predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno. Gli intermediari autorizzati inviano la relazione riassuntiva concernente le verifiche effettuate nel corso dell'anno, gli esiti delle stesse e le eventuali proposte conseguenti anche ad una valutazione unitaria dei fenomeni riscontrati, nonche' il piano delle verifiche programmate per l'anno successivo, di cui all'art. 26, comma 6, del regolamento Consob n. 10943 del 30 settembre 1997, predisposti dal responsabile della funzione di controllo interno, entro i trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio d'esercizio. i) Relazione semestrale del responsabile della funzione del controllo interno concernente gli esiti dei singoli reclami, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione. Gli intermediari autorizzati inviano la relazione semestrale del responsabile della funzione del controllo interno concernente, per ciascun servizio prestato, la situazione complessiva dei reclami ricevuti, le eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione, di cui all'art. 28, comma 4, del regolamento Consob n. 10943 del 30 settembre 1997, entro sessanta giorni dalla fine di ciascun semestre. --------------- (elevato a)(3) Con riferimento al servizio di negoziazione per conto proprio e per conto di terzi, la relazione: 1) descrive l'organizzazione delle sale (per funzioni, per prodotto ecc.); 2) indica il numero dei desks esistenti e i mercati nei quali la banca opera. Con riferimento al servizio di collocamento, la relazione descrive l'articolazione della rete distributiva eventualmente utilizzata nell'offerta fuori sede, indicandone anche la ripartizione per zone geografiche. Con riferimento al servizio di gestione, la relazione: 1) descrive la ripartizione dei compiti tra gli addetti alla struttura (per cliente, per settore, per mercato ecc.) indicando il grado di autonomia decisionale ad essi attribuito; 2) descrive i sistemi utilizzati per garantire che il servizio venga prestato in modo indipendente, nell'esclusivo interesse degli investitori, e per evitare che gli addetti ad altri servizi possano accedere agli archivi, anche elettronici, della struttura di gestione; 3) descrive i sistemi utilizzati per garantire il rispetto delle disposizioni in materia di gestione di portafogli previste dalla normativa e delle istruzioni impartite dai clienti; 4) indica se all'unita' sono attribuiti compiti in materia di scelta delle strategie di investimento dei portafogli e di scelta dei titoli da immettere nella gestione; 5) in caso di risposta negativa al quesito sub 4) indica l'unita' ammistrativa cui sono attribuiti i compiti in questione; 6) in caso di delega della gestione a soggetti esterni, indica l'ampiezza della delega e la natura dei compiti delegati; 7) indica i compiti attribuiti alle strutture di contatto con la clientela. Con riferimento al servizio di ricezione e trasmissione di ordini, la relazione: 1) descrive le modalita' di reperimento degli ordini (strutture di contatto presso le dipendenze, rete di promotori ecc.); 2) le procedure seguite per l'esecuzione degli stessi (trasmissione a intermediari negoziatori di gruppo ecc.). l) Perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo da parte dei promotori finanziari. Gli intermediari autorizzati comunicano senza indugio alle competenti Commissioni regionali e provinciali di cui all'art. 23, comma 6, del decreto legislativo n. 415/1996 il venir meno in capo ai promotori di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo dei promotori. m) Inizio e cessazione dei rapporti con i promotori finanziari. Gli intermediari autorizzati trasmettono alle competenti Commissioni regionali e provinciali di cui all'art. 23, comma 6, del decreto legislativo n. 415/1996, entro il termine di ciascun mese solare, l'elenco dei promotori con cui hanno iniziato o cessato il rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia o di mandato nel corso del mese precedente. n) Provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari. Gli intermediari autorizzati comunicano immediatamente alle competenti Commissioni regionali e provinciali di cui all'art. 23, comma 6, del decreto legislativo n. 415/1996 i provvedimenti assunti in relazione alle eventuali irregolarita' accertate nei confronti dei promotori finanziari. o) Elenco degli strumenti e dei servizi offerti fuori sede. Gli intermediari autorizzati che svolgono l'attivita' di offerta fuori sede di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 415/1996 comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento all'anno solare precedente, l'elenco degli strumenti finanziari, dei servizi prestati da altri intermediari autorizzati, nonche' dei prodotti e dei servizi di terzi diversi dai precedenti, offerti fuori sede, con indicazione per ciascuno strumento, servizio o prodotto dell'ammontare della raccolta (tale indicazione non dovuta per i c.d. "prodotti di erogazione", quali carte di credito, mutui, finanziamenti, contratti di leasing e di factoring, contratti bancari di deposito in conto corrente, ne' per i servizi di negoziazione e di ricezione e trasmissione di ordini di altri intermediari autorizzati). p) Inizio, interruzione e riavvio della prestazione di servizi di investimento. Le SIM comunicano immediatamente l'inizio, l'interruzione e il riavvio della prestazione dei singoli servizi di investimento ai sensi dell'art. 13 del regolamento approvato con delibera n. 10418 del 27 dicembre 1996,. Le banche italiane comunicano immediatamente l'inizio, l'interruzione e il riavvio della prestazione dei singoli servizi di investimento. Art. 3. (Agenti di cambio) 1) Gli agenti di cambio inviano entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione concernente l'organizzazione e le procedure interne adottate ai sensi dell'art. 33, comma 2, del regolamento Consob n. 10943 del 30 settembre 1997 in essere al 31 dicembre precedente. La relazione contiene altresi' l'organigramma dello studio alla medesima data, con l'indicazione nominativa dei dipendenti e dei collaboratori, e descrive l'attivita' di controllo interno svolta nell'anno solare precedente. 2) Agli agenti di cambio si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, lettere l), m) e n). Essi comunicano immediatamente l'inizio, l'interruzione e il riavvio della prestazione dei servizi di investimento. 3) Gli agenti di cambio rimangono soggetti agli obblighi di inoltro delle segnalazioni periodiche di vigilanza previsti dalle disposizioni vigenti. Art. 4. (Imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie e banche comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia mediante succursali) 1) Alle imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie e alle banche comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia per il tramite di succursali si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, lettere g.2) (con riferimento alle procedure di svolgimento dei servizi di investimento delle succursali in Italia), h) (con riferimento alle verifiche presso le succursali in Italia), i) (con riferimento ai reclami ricevuti dalle succursali in Italia), l), m) e n); alle imprese di investimento extracomunitarie si applicano altresi' le disposizioni di cui all'art. 2, lettera o). 2) Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie comunicano altresi' tempestivamente le nomine e le sostituzioni dei dirigenti e dei responsabili delle funzioni aziendali, ivi inclusa la funzione di controllo interno, delle succursali in Italia, le variazioni del recapito in Italia ove possono essere indirizzate richieste di documenti, nonche' l'inizio, l'interruzione e il riavvio della prestazione dei singoli servizi di investimento da parte delle succursali in Italia. Le imprese di investimento extracomunitarie integrano le comunicazioni relative alle nomine e alle sostituzioni dei responsabili delle succursali in Italia e comunque dei dirigenti muniti di poteri di rappresentanza nelle stesse succursali con i documenti idonei a comprovare la sussistenza dei requisiti di professionalita' e di onorabilita' di cui all'art. 15, comma 2, lettera c), del regolamento approvato con delibera n. 10418 del 27 dicembre 1996. Si applica l'art. 7, comma 3, del regolamento approvato con delibera n. 10418 del 27 dicembre 1996. 3) Alle imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie e alle banche comunitarie che prestano servizi di investimento in Italia mediante succursali si applicano le disposizioni relative alle segnalazioni periodiche di vigilanza specificate per le singole categorie di tali soggetti nell'allegato manuale operativo. Gli obblighi di segnalazione si riferiscono esclusivamente ai servizi di investimento prestati in Italia mediante succursali. Art. 5. (Imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie e banche comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia senza stabilimento di succursali) 1) Alle imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie e alle banche comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia senza stabilimento di succursali si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, lettere l), m) e n); alle imprese di investimento extracomunitarie si applicano altresi' le disposizioni di cui all'art. 2, lettera o). 2) Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie comunicano altresi' tempestivamente l'inizio, l'interruzione e il riavvio della prestazione in Italia dei singoli servizi di investimento. 3) Alle imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia senza stabilimento di succursali si applicano le disposizioni relative alle segnalazioni periodiche di vigilanza specificate per le singole categorie di tali soggetti nell'allegato manuale operativo. Gli obblighi di segnalazione si riferiscono esclusivamente ai servizi di investimento prestati in Italia. Art. 6. (Invio delle comunicazioni) 1) Le comunicazioni alla Consob previste dalle presenti disposizioni, escluse le segnalazioni di vigilanza di cui all'art. 2, lettera a), sono inviate su carta, in unico esemplare, alla sede secondaria operativa di Milano (via della Posta, 8 - C.A.P. 20123). Art. 7. (Disposizioni transitorie) 1) Le SIM comunicano i dati relativi agli amministratori, ai sindaci, ai direttori generali, ai dirigenti cui siano attribuiti poteri di rappresentanza e ai responsabili delle funzioni aziendali, ivi inclusa la funzione di controllo interno, in carica alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, avvalendosi del modello di cui all'allegato n. 2, entro il 30 aprile 1998. 2) Le SIM gi autorizzate alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni inviano la relazione sulla struttura organizzativa e sull'assetto contabile di cui all'art. 2, lettera g.1), entro il 31 marzo 1998. 3) Le banche italiane inviano la prima relazione sulle procedure di svolgimento dei servizi di investimento di cui all'art. 2, lettera g.2), entro il 30 giugno 1998. Art. 8. (Entrata in vigore) 1) Le presenti disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Da tale data sono abrogate le disposizioni della delibera n. 5389 del 2 luglio 1991 concernenti le segnalazioni di vigilanza e cessano gli effetti delle comunicazioni n. DI/MI/95002052 del 10 marzo 1995, n. DI/RM/95005093 del 15 giugno 1995 e n. DI/RM/96009927 del 6 novembre 1996. ____________ Allegato 1 MANUALE OPERATIVO Segnalazioni di vigilanza relative alla prestazione dei servizi di investimento Istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi (Versione 5.0) Capitolo 1 Obblighi e termini di segnalazione 1) Contenuto delle segnalazioni. Per quanto riguarda gli schemi e le regole di compilazione delle segnalazioni di vigilanza, si precisa che: le SIM e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie si attengono alla Circolare n. 148/1991 (e successivi aggiornamenti) della Banca d'Italia; le banche italiane e le banche comunitarie che prestano servizi di investimento in Italia mediante succursali si attengono alle vigenti istruzioni della Banca d'Italia sulla comunicazione delle informazioni statistiche, relative all'attivita' di intermediazione mobiliare, integrate nella "Matrice dei conti". 2) Obblighi di segnalazione. Gli obblighi di segnalazione sono differenziati a seconda della categoria di appartenenza degli intermediari. A) Le SIM inviano: la Sezione I (Dati patrimoniali), con periodicita' trimestrale; la Sezione II (Dati economici), con periodicita' semestrale; la Sezione VI (Informazioni sulle attivita' esercitate), con periodicita' trimestrale e dati riferiti ai singoli mesi del periodo; la Sezione VII (Segnalazioni statistiche), con periodicita' trimestrale e dati riferiti ai singoli mesi del periodo(1) B) Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia mediante succursali inviano, con esclusivo riferimento ai servizi prestati in Italia: la Sezione II (Dati economici), con periodicita' semestrale; la Sezione VI (Informazioni sulle attivita' esercitate), con periodicita' trimestrale e dati riferiti ai singoli mesi del periodo; la Sezione VII (Segnalazioni statistiche), con periodicita' trimestrale e dati riferiti ai singoli mesi del periodo.(elevato a)(2) C) Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia senza stabilimento di succursali inviano, con esclusivo riferimento all'attivita' svolta in Italia: la Sezione VI (Informazioni sulle attivita' esercitate), con periodicita' trimestrale e dati riferiti ai singoli mesi del periodo; la Sezione VII (Segnalazioni statistiche), con periodicita' trimestrale e dati riferiti ai singoli mesi del periodo(3) D) Con riferimento ai servizi di investimento prestati dalle banche italiane, la Consob acquisisce dalla Banca d'Italia le informazioni statistiche integrate nella "Matrice dei conti". E) Con riferimento ai servizi di investimento prestati in Italia dalle banche comunitarie ed extracomunitarie mediante succursali, la Consob acquisisce dalla Banca d'Italia le informazioni statistiche integrate nella "Matrice dei conti". F) La Consob si riserva di definire le informazioni statistiche relative ai servizi di investimento prestati in Italia dalle banche comunitarie ed extracomunitarie senza stabilimento di succursali. L'obbligo di invio delle segnalazioni sorge nel mese in cui il soggetto inizia a prestare almeno uno dei servizi di investimento. 3) Termini di trasmissione alla Consob delle segnalazioni. I termini entro cui devono pervenire le segnalazioni sono i seguenti: Data/periodo di riferimento Termine ultimo della segnalazione di ricezione ________ _______ Sezione I (Dati patrimoniali): 31 marzo 25 aprile 30 giugno 25 luglio 30 settembre 25 ottobre 31 dicembre 25 febbraio dell'anno successivo -------------- (1) Le SIM che prestano esclusivamente il servizio di ricezione e trasmissione di ordini non iviano la Sezione VII. (elevato a)(2) Le imprese di investimento che prestano esclusivamente il servizio di ricezione e trasmissione di ordini non iviano la Sezione VII. (elevato a)(3) Le imprese di investimento che prestano esclusivamente il servizio di ricezione e trasmissione di ordini non inviano la Sezione VII; Data/periodo di riferimento Termine ultimo della segnalazione di ricezione ________ _______ Sezione II (Dati economici): semestre dal 1 gennaio al 30 giugno 25 luglio esercizio dal 1 gennaio al 31 dicembre 25 febbraio dell'anno successivo Sezione VI (Informazioni sulle attivita' esercitate) e Sezione VII (Segnalazioni statistiche): mesi di gennaio, febbraio e marzo 25 aprile mesi di aprile, maggio e giugno 25 luglio mesi di luglio, agosto e settembre 25 ottobre mesi di ottobre, novembre e dicembre 25 gennaio dell'anno successivo Al fine di consentire la predisposizione delle procedure amministrative ed informatiche necessarie all'adempimento degli obblighi di comunicazione periodica di cui sopra, si forniscono nel capitolo 2 indicazioni circa le modalita' tecnicooperative per l'acquisizione, il controllo e l'inoltro dei dati di vigilanza alla Consob. I soggetti che, per accertate cause di forza maggiore, non siano in grado di assicurare il rispetto dei termini suindicati sono tenuti a richiedere la relativa autorizzazione di proroga alla Consob. Le richieste, utili per consentire alla Consob la valutazione dello stato di difficolta' in cui versa il soggetto segnalante, devono essere inoltrate con la massima tempestivita' ed accompagnate dalla necessaria documentazione giustificativa. Nella richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo delegato, il soggetto deve comunicare le azioni intraprese per rimuovere gli ostacoli e la data in cui provvedera' a far avere le segnalazioni alla Consob. In caso di persistenza di difficolta' tali da non consentire il rispetto del termine previsto, il soggetto e' tenuto a riproporre la richiesta fornendo nuove valutazioni sui tempi di invio. Capitolo 2 Modalita' tecnicooperative per l'acquisizione, il controllo e l'inoltro dei dati alla Consob 1) Acquisizione dei dati. Al fine di facilitare la predisposizione dei dati oggetto delle segnalazioni di vigilanza secondo le specifiche tecniche contenute nel presente manuale operativo, stato predisposto un programma di data entry facilitato e controllato, in formato eseguibile su piattaforma personal computer Intel con sistema operativo Ms-Dos versione 3.30 o successive, dotato di hard disk, floppy 3 1/2'' e schermo possibilmente colore. Il programma in grado di acquisire, per le segnalazioni di competenza della Consob, tutte le informazioni richieste nelle segnalazioni di cui al presente manuale e sar mantenuto aggiornato in relazione alle variazioni che dovessero essere apportate successivamente. In alternativa alla digitazione dei dati attraverso l'uso del programma di data entry, l'intermediario potra' predisporre i dati stessi con opportune procedure informatiche realizzate in proprio, nel rispetto delle specifiche tecniche di cui al presente manuale operativo. Le modalita' di registrazione delle informazioni nonche' le specifiche tecniche per l'inoltro delle stesse sono riportate nell'allegato n. 1. Tale modalita' di predisposizione dei dati la sola prevista per le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie. 2) Controllo dei dati. Al fine di limitare il piu' possibile errori formali nelle segnalazioni e, conseguentemente, l'invio di successive rettifiche, il soggetto segnalante, prima dell'invio dei dati alla Consob, tenuto a sottoporre i dati acquisiti con le modalita' di cui al precedente punto 1) ad un controllo standardizzato tramite l'apposito programma di diagnostica. 3) Invio dei dati alla Consob. Le SIM e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia mediante succursali inviano le segnalazioni direttamente alla Consob per via telematica, tramite rete pubblica Itapac, ovvero, in alternativa, delegando apposito centro di servizio. A tali soggetti non consentito, neppure in via transitoria ne' a fronte di esigenze eccezionali, procedere all'inoltro dei dati di vigilanza mediante supporto magnetico (dischetto o nastro) o cartaceo. Resta peraltro inteso che i centri di servizio potranno inviare i dati su nastro magnetico. Si precisa altresi' che l'inoltro dei dati non deve essere accompagnato da alcun invio di documentazione cartacea, ne' per quanto attiene ai dati stessi ne' alla certificazione rilasciata dal programma di diagnostica. Quest'ultima certificazione, debitamente firmata dal legale rappresentante, dovr essere archiviata presso l'ente segnalante. Tuttavia, l'invio di segnalazioni sostitutive deve essere contestualmente comunicato alla Consob via fax al n. 02/89010696 (destinatario: CONSOB - Divisione intermediari - Ufficio vigilanza e Albo intermediari). Per quanto concerne l'attivazione del "servizio di trasmissione dati su rete commutata e/o accesso ad Itapac X28C", la relativa richiesta dovra' essere indirizzata alla TELECOM. La connessione da richiedere necessita di una velocita' pari a 1200 o 2400 bps. Per la trasmissione dei dati per via telematica la Consob ha reso disponibile un apposito programma, eseguibile in architettura personal computer, denominato TELERACCOLTA. Tale programma sara' inviato dalla Consob su specifica richiesta del soggetto interessato, redatta secondo lo schema riportato in allegato n. 2. Qualora invece l'intermediario autorizzato intenda avvalersi di un centro di servizio per la trasmissione dei dati, l'intermediario stesso dovra' inviare alla Consob, oltre alla richiesta di TELERACCOLTA di cui allo schema allegato n. 2, lo schema di delega riportato in allegato n. 3, completato in ogni sua parte e sottoscritto da un responsabile della Societa'. Si precisa peraltro che anche in caso di inoltro tramite centro di servizio la responsabilita' per l'affidabilita' delle informazioni fornite e per l'osservanza degli adempimenti previsti rimane a carico dell'intermediario delegante. In caso di difficolta' nell'inoltro dei dati dovute a problemi tecnici relativi al programma TELERACCOLTA l'intermediario autorizzato tenuto a far pervenire tempestivamente un messaggio via fax al numero 06 /8477477, contenente le seguenti informazioni: 1) destinatario fax: CONSOB - procedura TELERACCOLTA - problemi tecnici; 2) mittente fax: denominazione sociale; 3) nome e recapito telefonico dell'addetto della societa' da contattare; 4) sommaria descrizione del problema; 5) indicazione se si tratta di un primo invio ovvero e' gia' stata utilizzata con successo la procedura; 6) tipo di collegamento ad Itapac (se linea X28 dedicata o linea X28 commutata); 7) stampa dei files tr.log e tr.bat (si trovano nella directory di installazione della TELERACCOLTA, generalmente nella directory tr). Solo a seguito dell'invio delle suddette informazioni potranno essere esaminati gli eventuali problemi tecnici intercorsi. Nel caso in cui le difficolta' nell'invio delle segnalazioni derivino da problemi nella procedura di inserimento dei dati, l'intermediario autorizzato dovra' inviare tempestivamente al suddetto numero un messaggio via fax contenente le seguenti informazioni: 1) destinatario fax: CONSOB - procedura TELERACCOLTA - problemi DATA ENTRY; 2) mittente fax: denominazione sociale; 3) nome e recapito telefonico dell'addetto della societa' da contattare; 4) sommaria descrizione del problema. Le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi di investimento in Italia senza stabilimento di succursali inviano le segnalazioni alla Consob mediante supporto magnetico floppy disk da 3.1/2'' formattato a 1.44 MB. A tali soggetti non consentito, neppure in via transitoria ne' a fronte di esigenze eccezionali, procedere all'inoltro dei dati di vigilanza mediante supporto cartaceo. I supporti magnetici floppy disk sono inviati al seguente indirizzo: CONSOB - Divisione intermediari - Ufficio vigilanza e Albo intermediari - via della Posta, 8 - 20123 Milano - Italia. Non e' previsto l'invio diretto alla Consob di alcuna segnalazione di vigilanza da parte delle banche italiane, delle banche comunitarie e delle banche extracomunitarie. Capitolo 3 Sistema delle codifiche Il trattamento elettronico delle informazioni ha richiesto l'approntamento di un sistema di codifiche da utilizzare nella trasmissione dei dati. Le relative istruzioni sono contenute nella Circolare n. 154 del 22 novembre 1991 (e successivi aggiornamenti) della Banca d'Italia. Capitolo 4 Comunicazione di errori e/o di anomalie sui dati Nei casi in cui le segnalazioni di vigilanza trasmesse siano inficiate da errori e/o da anomalie sui dati, richiesto un nuovo invio delle complete basi informative interessate dagli errori e/o dalle anomalie debitamente corrette. ALLEGATO N. 1 AL MANUALE OPERATIVO Caratteristiche e specifiche tecniche per l'invio dei dati 1 - Trasmissione dei dati. I dati debbono essere registrati in formato carattere secondo la codifica ASCII. I record debbono essere registrati con chiave unica ed ascendente, ove la chiave data dalle posizioni da 1 a 14 e da 30 a 80. Ogni file deve avere la seguente denominazione: "AYXCCCCC - ZZZ", dove: "A" e' fisso; "Y" rappresenta l'ultima cifra dell'anno della data di riferimento; "X" rappresenta il mese della data di riferimento, espresso secondo i seguenti valori: A = gennaio B = febbraio C = marzo D = aprile E = maggio H = giugno L = luglio M = agosto P = settembre R = ottobre S = novembre T = dicembre "CCCCC" rappresenta il codice dell'intermediario autorizzato senza carattere di controllo, allineato a destra e riempito di zeri a sinistra; "ZZZ" contiene l'indicazione della tipologia dei dati registrati secondo la seguente codifica: IMT = attivita' di intermediazione mobiliare - segnalazioni di vigilanza: Sez. 1-2; IMU = attivita' di intermediazione mobiliare - segnalazioni di vigilanza: Sez. 6-7. Le specifiche concernenti i tracciati record sono riportate nel successivo paragrafo 2. 2 - Specifiche tecniche inerenti il file delle informazioni. Il file strutturato nei seguenti tre tipi di record: 2.1 - Record "testa": pos. nome campo pic. lng. descrizione dominio __ __ __ __ ____ __ 1-2 CODREC 9 002 codice record 01 3-8 CODAZI 9 006 codice intermediario segnalante codice intermediario completo di cod. controllo 9-16 DATCON 9 008 data di riferimento delle segnalazioni AAAAMMGG 17 TIPBAINF X 001 base informativa T=Attivita int. mobiliare; Segnalazioni di vigilanza sez. I-II; U=Attivita' int. mobiliare; Segnalazioni di vigilanza sez. VI-VII; 18-19 NUMINV 9 002 numero invio da 01 a 99 20-27 DATGEN 9 008 data generazione nastro AAAAMMGG 28-43 CODFIS X 016 codice fiscale intermediario autorizzato riempito di zeri sulla sinistra codice fiscale allineato a destra e 44-80 FILLER X 37 non usato tutti zeri. N.B.: Per la configurazione e la lunghezza dei campi stata usata la sintassi COBOL; I campi devono essere registrati nella forma carattere; Il campo definito "NUMINV" un progressivo nell'ambito della data di riferimento. Esso contiene il valore 01 in occasione del primo invio; 02, 03, etc. per ogni successivo invio. In questa ultima ipotesi, necessario che vengano riprodotta per intero la base informativa. Infatti il nuovo supporto sostituisce interamente l'invio precedente. 2.2 - Record "movimento": pos. nome campo pic. lng. descrizione dominio __ __ __ __ ____ __ 1-2 CODREC 9 002 codice record 03 3-7 VOCE 9 005 voce v. istruzioni B. d'Italia 8-9 SOTVOC 9 002 sottovoce v. istruzioni B. d'Italia 10 RESI 9 001 residenza 1 o 2 11 DIVI 9 001 divisa 1 o 2 12 DURATA 9 001 durata 0 (non richiesto) 13-14 FILLER X 002 non usato 00 15-29 IMPO 9 015 importo 30-80 ZONCON X 051 zona di controparte Il campo "IMPO" deve essere registrato nella forma "signed". Gli importi positivi devono essere segnalati ponendo a "3" il semibyte di zonatura dell'ultima cifra a destra per importi positivi. Gli importi negativi, ove previsti, devono essere segnalati ponendo tale semibyte a "7". La zona di controparte (campo ZONCON) contiene gli elementi di dettaglio richiesti nelle diverse tipologie di rilevazioni in funzione della forma tecnica e pertanto puo' comportare strutture diversificate di informazioni, di cui si forniscono successivamente alcune esemplificazioni. I parametri di disaggregazione previsti dalle forme tecniche vanno caratterizzati con codici identificativi i cui valori sono contenuti nella Circolare n. 154 del 22 novembre 1991 (e successivi aggiornamenti) della Banca d'Italia. In proposito, si precisa che sotto il profilo informativo ogni parametro puo' identificare entita' diverse (ad es. categoria titoli, valuta, etc.) che devono essere contraddistinte con codici "campo" specifici. Si precisa, inoltre, che qualora il valore di un parametro sia registrato in campi di lunghezza superiore a quella del valore stesso, il dato deve essere registrato accostandolo a destra del campo di arrivo e completando con "zeri" la zona eccedente; tale modalita' di registrazione va gestita sia per i campi definiti numerici sia per quelli definiti alfanumerici. La parte non utilizzata del campo ZONCON deve contenere il carattere 0 (zero) espanso per la lunghezza residua. 2.3 - Record di "coda": pos. nome campo pic. lng. descrizione dominio __ __ __ ___ ____ __ 1-2 CODREC 9 002 codice record 09 3-8 CODAZI 9 006 codice intermediario segnalante codice intermediario completo di cod. controllo 9-16 DATCON 9 008 data contabile di riferimento AAAAMMGG 17 TIPBAINF X 001 base informativa per la codific vedi campo corrispondente del record di testa 18-19 NUMINV 9 002 numero invio da 01 a 99 20-28 NUMREDAT 9 009 numero record di tipo 03 componenti il file da 01 a 999999999 29-80 FILLER X 052 non usato tutti zeri 3 - Modalita' di registrazione della zona di controparte (campo ZONCON). Il campo ZONCON destinato a contenere i parametri di disaggregazione previsti dalla base informativa; pertanto, come gia' illustrato in precedenza, il contenuto variabile in funzione della forma tecnica di riferimento. Nell'ambito della rilevazione concernente le "attivita' di intermediazione mobiliare" possono essere identificate numerose combinazioni di dettagli informativi che influenzano il riempimento della zona in oggetto. Al riguardo si elencano alcune tipologie a titolo esemplificativo: a) assenza di dettaglio informativo (voce 44008 02). 0 ___________________ zeri ___________________0 1-----------------------------------------------1 30 80 b) presenza del solo dettaglio informativo "vita residua" (voce 44004 02). 040 valore 0__________zeri__________0 1--------1-----------1--------------------------1 30 32 33 35 36 80 c) presenza dei dettagli informativi "categoria valore mobiliare" e "categoria emittente" (voce 44072 04). 551 valore 555 valore 0____zeri____0 1-------1------------1-------1-------1---------------1 30 32 33 39 40 42 43 45 46 80 d) presenza dei dettagli informativi: "categoria valore mobiliare", "categoria emittente", "controparte" (voce 44070 02). 551 valore 555 valore 559 valore zeri 1--------1----------1--------1-----------1------1----------1------1 30 32 33 39 40 42 43 45 46 48 49 51 52 80 4 - Codici di identificazione dei campi: Cod. Descrizione Lunghezza __ __ __ 040 Vita residua 3 551 Categoria valori mobiliari 7 552 Indicatore quotazione 3 554 Mercati di negoziazione 3 555 Categoria emittente 3 558 Tipologia operazioni 2 559 Categoria controparte 3 ______ ALLEGATO N. 2 AL MANUALE OPERATIVO Facsimile di richiesta Spett.le CONSOB Via Isonzo, 19/D 00198 Roma Oggetto: Richiesta di programma per la trasmissione delle segnalazioni periodiche di vigilanza degli intermediari mobiliari (TELERACCOLTA). La scrivente Societa' richiede con la presente il programma in oggetto. Per eventuali comunicazioni inerenti alla procedura di trasmissione delle segnalazioni potra' essere contattato il sig. .... .......... o, in sua assenza, il sig. .................. (tel.: ....../......... .................). Sottoscrizione di un rappresentante legale della Societa'. ALLEGATO N. 3 AL MANUALE OPERATIVO Facsimile di delega Spett.le CONSOB Via Isonzo, 19/D 00198 Roma Oggetto: Trasmissione delle segnalazioni periodiche di vigilanza degli intermediari mobiliari tramite Centro di Servizio. Ai fini della trasmissione a codesta Commissione delle segnalazioni periodiche di vigilanza, la scrivente Societa' comunica che, a decorrere dal ................................................ si avvarra' del Centro di Servizio.......................... Resta comunque ferma la esclusiva responsabilita' della scrivente Societa' per quanto attiene alla verita' e al corretto invio entro i termini prescritti delle segnalazioni medesime. Resta inoltre inteso che, ove per qualsivoglia motivo non fosse possibile far pervenire a codesta Commissione le segnalazioni in questione con le modalita' di cui sopra, la scrivente Societa' provvedera' altrimenti all'adempimento dei propri obblighi di segnalazione periodica alle condizioni e nei termini prescritti. Per eventuali comunicazioni inerenti alla procedura di trasmissione delle segnalazioni potra' essere contattato il sig. .... .......... o, in sua assenza, il sig. .................. (tel.: ....../......... .................). Sottoscrizione di un rappresentante della societa'. ALLEGATO 2 _____________________________________________________________________ | | | ESPONENTI AZIENDALI | |___________________________________________________________________| | | | SOCIETA': | |___________________________________________________________________| | | | PRESIDENTE DEL C.D.A. |_| SINDACO EFFETTIVO |_| | | | | AMMINISTRATORE DELEGATO |_| SINDACO SUPPLENTE |_| | | | | CONSIGLIERE DI | | AMMINISTRAZIONE |_| | | | | AMMINISTRATORE UNICO |_| | |___________________________________________________________________| | | | DIRETTORE GENERALE |_| DIRIGENTE |_| | | CON POTERE DI | | RAPPRESENTANZA | |___________________________________________________________________| | | | RESPONSABILE DELLA |_| AGENTE DI CAMBIO |_| | | FUNZIONE AZIENDALE DI | | ____________________ | |___________________________________________________________________| | | | COGNOME: |_| | |___________________________________________________________________| | | | NOME: | |___________________________________________________________________| | | | CODICE FISCALE: | |___________________________________________________________________| | | | COMUNE DI NASCITA: PR: | |___________________________________________________________________| | | | DATA DI NASCITA: | |___________________________________________________________________| | | | DOMICILIO: | |___________________________________________________________________| | | | COMUNE DI RESIDENZA CAP: PR: | |___________________________________________________________________| | | | DATA INIZIO CARICA: | |___________________________________________________________________| | | | DATA FINE CARICA: | |___________________________________________________________________| ---------- 1) Deve essere indicato l'indirizzo, con la specificazione del comune, completata dal C.A.P. e dalla provincia di appartenenza, se diverso da quello di residenza.