COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA

DELIBERAZIONE 25 febbraio 1998 

  Disposizioni concernenti  gli obblighi  di comunicazione di  dati e
notizie e  la trasmissione di  atti e  documenti da parte  delle SIM,
delle banche  italiane, delle imprese di  investimento comunitarie ed
extracomunitarie,  delle  banche   comunitarie  ed  extracomunitarie,
nonche' degli agenti di cambio. (Deliberazione n. 11255).
(GU n.59 del 12-3-1998)

                      LA COMMISSIONE NAZIONALE
                     PER LE SOCIETA' E LA BORSA
  Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni;
  Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1 e le successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;
  Visto,  in particolare,  l'art.  27, comma  1,  del citato  decreto
legislativo 23 luglio 1996, n. 415,  che prevede che la Consob possa,
per  le  materie di  propria  competenza,  chiedere alle  imprese  di
investimento  -  per  tali  intendendosi  le  SIM  e  le  imprese  di
investimento comunitarie  ed extracomunitarie -  e alle banche  - per
tali  intendendosi  le  banche   italiane  e  quelle  comunitarie  ed
extracomunitarie  -  la   comunicazione  di  dati  e   notizie  e  la
trasmissione di atti e documenti con le modalita' e nei termini dalla
stessa stabiliti;
  Visto l'art. 61 del decreto legislativo n. 415/1996, che stabilisce
che l'art. 27,  comma 1, dello stesso decreto si  applica agli agenti
di cambio;
  Visto, altresi', l'art. 12 del decreto legislativo n. 415/1996, che
prevede, fra l'altro, che la Consob possa richiedere alle SIM nonche'
alle  societa'  e   agli  enti  che  partecipano   al  loro  capitale
l'indicazione dei  soci secondo  quanto risulta  dal libro  dei soci,
dalle comunicazioni ricevute e da altri dati al loro disposizione;
  Ritenuto che sia necessario, ai  fini di vigilanza, richiedere alle
imprese di investimento, alle banche nonche' agli agenti di cambio la
trasmissione periodica  di atti e documenti  concernenti le modalita'
di  svolgimento  dei  servizi   di  investimento  e  l'organizzazione
interna, nonche', limitatamente alle persone giuridiche, la struttura
societaria;
                              Delibera:
  Sono  adottate le  unite disposizioni  concernenti gli  obblighi di
comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti
da  parte  delle  SIM,  delle   banche  italiane,  delle  imprese  di
investimento   comunitarie   ed    extracomunitarie,   delle   banche
comunitarie ed extracomunitarie, nonche' degli agenti di cambio. Tali
disposizioni constano di otto articoli.
  La  presente delibera  e le  unite disposizioni  saranno pubblicate
nella Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana  e nel Bollettino
della Consob.
   Roma, 25 febbraio 1998
                                        Il presidente: Padoa-Schioppa
DISPOSIZIONI  CONCERNENTI   GLI OBBLIGHI  DI COMUNICAZIONE DI  DATI E
   NOTIZIE E  LA TRASMISSIONE DI  ATTI E  DOCUMENTI DA PARTE    DELLE
   SIM,  DELLE  BANCHE    ITALIANE,  DELLE  IMPRESE DI   INVESTIMENTO
   COMUNITARIE ED EXTRACOMUNITARIE,  DELLE  BANCHE   COMUNITARIE   ED
   EXTRACOMUNITARIE, NONCHE' DEGLI AGENTI DI CAMBIO.
                               Art. 1.
                            (Definizioni)
   1. Nelle presenti disposizioni l'espressione:
  a) "decreto legislativo n.  415/1996" indica il decreto legislativo
23 luglio 1996, n. 415;
  b) "servizi  di investimento" indica  i servizi di cui  all'art. 1,
comma 3,  del decreto legislativo  n. 415/1996, nonche' i  servizi di
cui  alla  sezione  A  della tabella  allegata  allo  stesso  decreto
legislativo n. 415/1996;
  c)  "SIM"  indica le  societa'  di  intermediazione mobiliare,  ivi
comprese  le  societa' di  cui  all'art.  60,  comma 4,  del  decreto
legislativo n. 415/1996;
  d) "banche italiane" indica le banche italiane autorizzate ai sensi
dell'art. 6, comma 6, dello decreto legislativo n. 415/1996;
  e) "intermediari autorizzati" indica le SIM e le banche italiane;
  f) "imprese di investimento comunitarie" indica le imprese, diverse
dalle banche, autorizzate a  svolgere servizi di investimento, aventi
sede legale  e direzione generale  in un medesimo  Stato appartenente
all'Unione europea diverso dall'Italia;
  g) "banche  comunitarie" indica  le banche, autorizzate  a svolgere
servizi   di   investimento  in   Italia,   aventi   sede  legale   e
amministrazione centrale in un medesimo Stato appartenente all'Unione
europea diverso dall'Italia;
  h) "imprese  di investimento  extracomunitarie" indica  le imprese,
diverse dalle banche, autorizzate  a svolgere servizi di investimento
in  Italia,  aventi  sede  legale   in  uno  Stato  non  appartenente
all'Unione europea;
  i)  "banche  extracomunitarie"  indica  le  banche,  autorizzate  a
svolgere servizi di investimento in Italia, aventi sede legale in uno
Stato non appartenente alla Unione europea;
  l) "agenti  di cambio" indica  i soggetti iscritti nel  ruolo unico
nazionale di cui all'art. 19, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n.
1;
  m)  "promotori  finanziari"  indica  le  persone  fisiche  iscritte
all'albo  di cui  all'art. 23,  comma 4,  del decreto  legislativo n.
415/1996.
                               Art. 2.
                      (Intermediari autorizzati)
  1.  Agli  intermediari autorizzati  si  applicano  gli obblighi  di
comunicazione di seguito specificati:
  a) Segnalazioni periodiche di vigilanza.
  Gli intermediari autorizzati inviano  le segnalazioni periodiche di
vigilanza  specificate  con  riferimento alle  singole  categorie  di
soggetti nel manuale operativo di cui all'allegato n. 1.
  b) Bilancio d'esercizio e bilancio consolidato.
  Gli intermediari  autorizzati inviano il bilancio  d'esercizio e il
bilancio  consolidato  (ove  tenuti  alla  redazione  dello  stesso),
unitamente alle rispettive relazioni  sulla gestione, alle rispettive
relazioni del  collegio sindacale,  alla relazione  di certificazione
del bilancio d'esercizio e alla delibera di approvazione del bilancio
d'esercizio, entro  i trenta  giorni successivi  all'approvazione del
bilancio d'esercizio.
  c) Relazione  semestrale di cui  all'art. 56 del  regolamento della
Banca d'Italia del 2 luglio 1991.
  Le  SIM inviano  la relazione  semestrale  di cui  all'art. 56  del
regolamento della Banca d'Italia del 2 luglio 1991 entro quattro mesi
dalla fine del primo semestre.
  d) Modificazione dell'atto  costitutivo, emissione di obbligazioni,
fusione, scissione, acquisto o alienazione di azioni proprie.
  Gli  intermediari   autorizzati  trasmettono,  in   copia  conforme
all'originale, le deliberazioni adottate  e il verbale dell'assemblea
entro trenta giorni da quello  in cui l'assemblea ha deliberato sulle
proposte che importano modificazione dell'atto costitutivo, emissione
di  obbligazioni,  fusione  e  scissione  societaria,  nonche'  sulle
proposte di  autorizzazione all'acquisto e all'alienazione  di azioni
proprie.
  Non  appena sia  disponibile,  le SIM  inviano,  in copia  conforme
all'originale,  il decreto  di  omologazione da  parte del  Tribunale
competente    delle   deliberazioni    assembleari   che    importano
modificazione dell'atto costitutivo, nonche' gli atti di fusione e di
scissione  e i  relativi  certificati comprovanti  le iscrizioni  nel
registro delle  imprese prescritte dall'art. 2504  del codice civile,
per gli  effetti di  cui all'art. 2504-bis  e 2504-decies  del codice
civile.
  e)   Rappresentazione   grafica    dei   soggetti   che   detengono
partecipazioni qualificate.
  Le SIM inviano una rappresentazione  grafica dei soggetti che, alla
data  di  approvazione  del  bilancio  d'esercizio  e  alla  data  di
trasmissione  da parte  degli  amministratori  al collegio  sindacale
della relazione semestrale  di cui all'art. 56  del regolamento della
Banca  d'Italia  del  2  luglio 1991,  detengono  una  partecipazione
diretta o  indiretta superiore  al 5%  del capitale  rappresentato da
azioni  con diritto  di  voto, con  l'indicazione dell'entita'  delle
singole partecipazioni.
  La rappresentazione riferita alla data di approvazione del bilancio
d'esercizio  inviata congiuntamente  alla comunicazione  di cui  alla
lettera b);  la rappresentazione  riferita alla data  di trasmissione
daparte degli  amministratori al  collegio sindacale  della relazione
semestrale e'  inviata congiuntamente alla comunicazione  di cui alla
lettera c).
  f) Esponenti aziendali.
  Le  SIM comunicano  le variazioni(elevato  a)(1) intervenute  nella
composizione  del   consiglio  di  amministrazione  e   del  collegio
sindacale nonche' le nomine e  le sostituzioni dei direttori generali
e dei dirigenti  cui siano attribuiti poteri  di rappresentanza entro
trenta giorni dall'accettazione della  nomina; comunicano altresi' le
nomine e  le sostituzioni dei responsabili  delle funzioni aziendali,
ivi inclusa  la funzione  di controllo  interno, entro  trenta giorni
dalla nomina. A tal fine si avvalgono del modello di cui all'allegato
n. 2.
  f.1) Amministratori.
  Le SIM integrano le  comunicazioni relative agli amministratori con
la trasmissione,  in copia conforme all'originale,  del verbale della
delibera  del  consiglio  di amministrazione  di  accertamento  della
sussistenza  dei requisiti  di  professionalita'  e di  onorabilita',
unitamente ai  documenti, in originale,  di cui all'art. 7,  comma 1,
lettera c), numeri da 1) a 6), del regolamento approvato con delibera
n.  10418  del 27  dicembre  1996,  presi  a base  delle  valutazioni
effettuate(2)  .  Nel caso di amministratore  unico, le SIM integrano
le  comunicazioni    concernenti    la  relativa    nomina  con    la
trasmissione  del verbale  della delibera  del collegio  sindacale di
accertamento della sussistenza dei requisiti di professionalita' e di
onorabilita', unitamente ai documenti,  in originale, di cui all'art.
7, comma 1, lettera c), numeri  da 1) a 6), del regolamento approvato
con  delibera n.  10418  del 27  dicembre 1996,  presi  a base  delle
valutazioni  effettuate.  Si applica  l'art.  7,  commi  3 e  5,  del
regolamento approvato con delibera n. 10418 del 27 dicembre 1996.
  Con riguardo  alla sussistenza  dei requisiti di  onorabilita', gli
obblighi  di trasmissione  in esame  si applicano  anche nel  caso di
conferma nella carica.
  f.2)   Direttori  generali   e  dirigenti   muniti  di   poteri  di
rappresentanza.
  Le SIM integrano le comunicazioni  relative ai direttori generali e
ai dirigenti muniti di poteri  di rappresentanza con la trasmissione,
in  copia  conforme all'originale,  del  verbale  della delibera  del
consiglio di  amministrazione di  accertamento della  sussistenza dei
requisiti  di  professionalita'  e  di  onorabilita',  unitamente  ai
documenti,  in originale,  di cui  all'art. 7,  comma 1,  lettera c),
numeri da  1) a 6), del  regolamento approvato con delibera  n. 10418
del 27 dicembre  1996, presi a base delle  valutazioni effettuate. Si
applica l'art. 7, commi 3 e 5, del regolamento approvato con delibera
n. 10418 del 27 dicembre 1996.
  f.3) Sindaci.
  Le  SIM  integrano le  comunicazioni  relative  ai sindaci  con  la
trasmissione,  in copia  conforme  all'originale,  del verbale  della
delibera   del   consiglio   di   amministrazione   di   accertamento
dell'iscrizione nel registro dei  revisori contabili, unitamente alla
documentazione  di  cui   all'art.  7,  comma  1,   lettera  d),  del
regolamento approvato  con delibera  n. 10418  del 27  dicembre 1996,
presa a base delle valutazioni effettuate. Si applica l'art. 7, comma
3, del  regolamento approvato con  delibera n. 10418 del  27 dicembre
1996.
  Gli obblighi di  trasmissione in esame si applicano  anche nel caso
di conferma nella carica.
  g) Relazione  annuale sulla struttura organizzativa  e sull'assetto
contabile.
  g.1) SIM.
  ----------------
  (1)   Sono   altresi'   comunicate  le  conferme  nella  carica  di
amministratori e sindaci.
  (2)  L'esame delle posizioni deve  essere effettuato  per  ciascuno
degli interessati  e con l'astensione dei  soggetti di volta in volta
interessati.
  Le SIM  inviano con  cadenza annuale,  entro il  30 giugno  di ogni
anno,  la  relazione  sulla struttura  organizzativa  e  sull'assetto
contabile prevista dal regolamento della Banca d'Italia in materia di
organizzazione amministrativa e contabile  e di controlli interni, di
cui  all'art. 25,  comma 1,  lettera a),  del decreto  legislativo n.
415/1996. Le SIM di nuova costituzione inviano la relazione entro tre
mesi dal  rilascio dell'autorizzazione  alla prestazione  dei servizi
d'investimento.
  La relazione  non deve  essere inviata  nel caso  in cui  non siano
intervenute variazioni  rispetto alle informazioni comunicate  con la
relazione dell'anno precedente.
  Le SIM  di nuova costituzione  inviano la relazione entro  tre mesi
dal rilascio dell'autorizzazione.
  g.2) Banche italiane.
  Le banche italiane inviano con  cadenza annuale una relazione sulle
procedure di svolgimento dei singoli servizi di investimento.(elevato
a)(3)
  La relazione inviata congiuntamente  alla comunicazione di cui alla
lettera b).
  La relazione  non deve  essere inviata  nel caso  in cui  non siano
intervenute variazioni  rispetto alle informazioni comunicate  con la
relazione dell'anno precedente.
  h)  Relazione annuale  sulle verifiche  effettuate e  piano annuale
delle  verifiche  programmate   predisposti  dal  responsabile  della
funzione di controllo interno.
  Gli  intermediari  autorizzati  inviano  la  relazione  riassuntiva
concernente le  verifiche effettuate  nel corso dell'anno,  gli esiti
delle  stesse  e  le  eventuali proposte  conseguenti  anche  ad  una
valutazione unitaria dei fenomeni riscontrati, nonche' il piano delle
verifiche  programmate per  l'anno  successivo, di  cui all'art.  26,
comma  6, del  regolamento Consob  n.  10943 del  30 settembre  1997,
predisposti  dal responsabile  della funzione  di controllo  interno,
entro  i  trenta  giorni  successivi  all'approvazione  del  bilancio
d'esercizio.
  i)  Relazione  semestrale  del   responsabile  della  funzione  del
controllo  interno  concernente gli  esiti  dei  singoli reclami,  le
eventuali carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione.
  Gli intermediari  autorizzati inviano  la relazione  semestrale del
responsabile della  funzione del  controllo interno  concernente, per
ciascun  servizio prestato,  la  situazione  complessiva dei  reclami
ricevuti, le eventuali carenze riscontrate  e le proposte per la loro
rimozione, di  cui all'art.  28, comma 4,  del regolamento  Consob n.
10943  del 30  settembre 1997,  entro sessanta  giorni dalla  fine di
ciascun semestre.
  ---------------
  (elevato  a)(3) Con  riferimento  al servizio  di negoziazione  per
conto  proprio  e per  conto  di  terzi,  la relazione:  1)  descrive
l'organizzazione  delle sale  (per funzioni,  per prodotto  ecc.); 2)
indica il numero  dei desks esistenti e i mercati  nei quali la banca
opera.
  Con riferimento al servizio  di collocamento, la relazione descrive
l'articolazione  della  rete  distributiva  eventualmente  utilizzata
nell'offerta fuori  sede, indicandone anche la  ripartizione per zone
geografiche.
  Con riferimento al servizio di  gestione, la relazione: 1) descrive
la  ripartizione dei  compiti  tra gli  addetti  alla struttura  (per
cliente,  per  settore,  per  mercato ecc.)  indicando  il  grado  di
autonomia  decisionale  ad essi  attribuito;  2)  descrive i  sistemi
utilizzati  per garantire  che  il servizio  venga  prestato in  modo
indipendente,  nell'esclusivo  interesse  degli  investitori,  e  per
evitare  che  gli addetti  ad  altri  servizi possano  accedere  agli
archivi, anche elettronici, della  struttura di gestione; 3) descrive
i sistemi utilizzati per garantire  il rispetto delle disposizioni in
materia di  gestione di portafogli  previste dalla normativa  e delle
istruzioni  impartite  dai  clienti;  4) indica  se  all'unita'  sono
attribuiti  compiti   in  materia   di  scelta  delle   strategie  di
investimento dei portafogli e di scelta dei titoli da immettere nella
gestione; 5)  in caso di risposta  negativa al quesito sub  4) indica
l'unita' ammistrativa cui sono attribuiti  i compiti in questione; 6)
in  caso  di  delega  della   gestione  a  soggetti  esterni,  indica
l'ampiezza della delega e la natura dei compiti delegati; 7) indica i
compiti attribuiti alle strutture di contatto con la clientela.
  Con riferimento al servizio di  ricezione e trasmissione di ordini,
la relazione:  1) descrive le  modalita' di reperimento  degli ordini
(strutture di contatto presso le dipendenze, rete di promotori ecc.);
2) le procedure seguite per l'esecuzione degli stessi (trasmissione a
intermediari negoziatori di gruppo ecc.).
  l) Perdita  dei requisiti  per l'iscrizione  all'albo da  parte dei
promotori finanziari.
  Gli   intermediari  autorizzati   comunicano  senza   indugio  alle
competenti Commissioni  regionali e  provinciali di cui  all'art. 23,
comma 6, del decreto legislativo n. 415/1996 il venir meno in capo ai
promotori di cui si avvalgono dei requisiti previsti per l'iscrizione
all'albo dei promotori.
  m) Inizio e cessazione dei rapporti con i promotori finanziari.
  Gli   intermediari   autorizzati    trasmettono   alle   competenti
Commissioni regionali e provinciali di  cui all'art. 23, comma 6, del
decreto legislativo  n. 415/1996,  entro il  termine di  ciascun mese
solare, l'elenco  dei promotori con  cui hanno iniziato o  cessato il
rapporto di prestazione di lavoro dipendente, di agenzia o di mandato
nel corso del mese precedente.
  n) Provvedimenti assunti nei confronti dei promotori finanziari.
  Gli   intermediari  autorizzati   comunicano  immediatamente   alle
competenti Commissioni  regionali e  provinciali di cui  all'art. 23,
comma 6, del decreto legislativo  n. 415/1996 i provvedimenti assunti
in relazione alle eventuali irregolarita' accertate nei confronti dei
promotori finanziari.
  o) Elenco degli strumenti e dei servizi offerti fuori sede.
  Gli intermediari  autorizzati che  svolgono l'attivita'  di offerta
fuori sede  di cui  all'art. 22 del  decreto legislativo  n. 415/1996
comunicano entro il 31 gennaio di ogni anno, con riferimento all'anno
solare precedente,  l'elenco degli strumenti finanziari,  dei servizi
prestati da  altri intermediari  autorizzati, nonche' dei  prodotti e
dei servizi di terzi diversi  dai precedenti, offerti fuori sede, con
indicazione   per    ciascuno   strumento,   servizio    o   prodotto
dell'ammontare della raccolta (tale indicazione non dovuta per i c.d.
"prodotti   di   erogazione",   quali  carte   di   credito,   mutui,
finanziamenti, contratti di leasing e di factoring, contratti bancari
di deposito in conto corrente, ne' per i servizi di negoziazione e di
ricezione   e   trasmissione   di  ordini   di   altri   intermediari
autorizzati).
  p) Inizio, interruzione  e riavvio della prestazione  di servizi di
investimento.
  Le  SIM comunicano  immediatamente  l'inizio,  l'interruzione e  il
riavvio  della prestazione  dei  singoli servizi  di investimento  ai
sensi dell'art.  13 del regolamento  approvato con delibera  n. 10418
del 27 dicembre 1996,.
  Le    banche   italiane    comunicano   immediatamente    l'inizio,
l'interruzione e il riavvio della  prestazione dei singoli servizi di
investimento.
                               Art. 3.
                          (Agenti di cambio)
  1) Gli  agenti di cambio inviano  entro il 31 gennaio  di ogni anno
una  relazione concernente  l'organizzazione e  le procedure  interne
adottate ai  sensi dell'art. 33,  comma 2, del regolamento  Consob n.
10943 del 30  settembre 1997 in essere al 31  dicembre precedente. La
relazione contiene altresi' l'organigramma dello studio alla medesima
data,   con   l'indicazione   nominativa   dei   dipendenti   e   dei
collaboratori,  e descrive  l'attivita' di  controllo interno  svolta
nell'anno solare precedente.
  2)  Agli agenti  di  cambio  si applicano  le  disposizioni di  cui
all'art.  2, lettere  l),  m) e  n).  Essi comunicano  immediatamente
l'inizio, l'interruzione  e il riavvio della  prestazione dei servizi
di investimento.
  3) Gli agenti di cambio rimangono soggetti agli obblighi di inoltro
delle   segnalazioni   periodiche   di   vigilanza   previsti   dalle
disposizioni vigenti.
                               Art. 4.
       (Imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie
    e banche comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi
           di investimento in Italia mediante succursali)
  1) Alle  imprese di investimento comunitarie  ed extracomunitarie e
alle banche  comunitarie ed extracomunitarie che  prestano servizi di
investimento in Italia  per il tramite di succursali  si applicano le
disposizioni di  cui all'art. 2,  lettere g.2) (con  riferimento alle
procedure di svolgimento dei servizi di investimento delle succursali
in Italia), h)  (con riferimento alle verifiche  presso le succursali
in Italia), i) (con riferimento  ai reclami ricevuti dalle succursali
in   Italia),   l),  m)   e   n);   alle  imprese   di   investimento
extracomunitarie  si  applicano  altresi'   le  disposizioni  di  cui
all'art. 2, lettera o).
  2)  Le  imprese  di investimento  comunitarie  ed  extracomunitarie
comunicano altresi'  tempestivamente le nomine e  le sostituzioni dei
dirigenti e dei responsabili delle funzioni aziendali, ivi inclusa la
funzione  di  controllo  interno,  delle  succursali  in  Italia,  le
variazioni  del recapito  in  Italia ove  possono essere  indirizzate
richieste di documenti, nonche' l'inizio, l'interruzione e il riavvio
della prestazione dei singoli servizi  di investimento da parte delle
succursali  in Italia.  Le imprese  di investimento  extracomunitarie
integrano le  comunicazioni relative alle nomine  e alle sostituzioni
dei responsabili delle succursali in  Italia e comunque dei dirigenti
muniti  di poteri  di rappresentanza  nelle stesse  succursali con  i
documenti  idonei  a  comprovare  la  sussistenza  dei  requisiti  di
professionalita'  e di  onorabilita'  di cui  all'art.  15, comma  2,
lettera c),  del regolamento approvato  con delibera n. 10418  del 27
dicembre  1996.  Si  applica  l'art.  7,  comma  3,  del  regolamento
approvato con delibera n. 10418 del 27 dicembre 1996.
  3) Alle  imprese di investimento comunitarie  ed extracomunitarie e
alle  banche  comunitarie che  prestano  servizi  di investimento  in
Italia mediante succursali si applicano le disposizioni relative alle
segnalazioni  periodiche  di  vigilanza specificate  per  le  singole
categorie  di  tali  soggetti nell'allegato  manuale  operativo.  Gli
obblighi di segnalazione si  riferiscono esclusivamente ai servizi di
investimento prestati in Italia mediante succursali.
                               Art. 5.
       (Imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie
    e banche comunitarie ed extracomunitarie che prestano servizi
     di investimento in Italia senza stabilimento di succursali)
  1) Alle  imprese di investimento comunitarie  ed extracomunitarie e
alle banche  comunitarie ed extracomunitarie che  prestano servizi di
investimento in Italia senza  stabilimento di succursali si applicano
le disposizioni di cui all'art. 2,  lettere l), m) e n); alle imprese
di   investimento   extracomunitarie   si   applicano   altresi'   le
disposizioni di cui all'art. 2, lettera o).
  2)  Le  imprese  di investimento  comunitarie  ed  extracomunitarie
comunicano  altresi' tempestivamente  l'inizio,  l'interruzione e  il
riavvio  della   prestazione  in   Italia  dei  singoli   servizi  di
investimento.
  3) Alle imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie che
prestano  servizi di  investimento  in Italia  senza stabilimento  di
succursali si  applicano le  disposizioni relative  alle segnalazioni
periodiche di vigilanza specificate per  le singole categorie di tali
soggetti   nell'allegato   manuale   operativo.   Gli   obblighi   di
segnalazione si riferiscono esclusivamente ai servizi di investimento
prestati in Italia.
                               Art. 6.
                     (Invio delle comunicazioni)
  1)   Le  comunicazioni   alla   Consob   previste  dalle   presenti
disposizioni, escluse le segnalazioni di vigilanza di cui all'art. 2,
lettera  a), sono  inviate su  carta, in  unico esemplare,  alla sede
secondaria operativa di Milano (via della Posta, 8 - C.A.P. 20123).
                               Art. 7.
                      (Disposizioni transitorie)
  1)  Le  SIM comunicano  i  dati  relativi agli  amministratori,  ai
sindaci,  ai direttori  generali, ai  dirigenti cui  siano attribuiti
poteri di rappresentanza e  ai responsabili delle funzioni aziendali,
ivi inclusa la funzione di controllo  interno, in carica alla data di
entrata  in  vigore  delle  presenti  disposizioni,  avvalendosi  del
modello di cui all'allegato n. 2, entro il 30 aprile 1998.
  2)  Le SIM  gi autorizzate  alla data  di entrata  in vigore  delle
presenti   disposizioni   inviano   la  relazione   sulla   struttura
organizzativa  e sull'assetto  contabile di  cui all'art.  2, lettera
g.1), entro il 31 marzo 1998.
  3) Le banche italiane inviano la prima relazione sulle procedure di
svolgimento dei  servizi di investimento  di cui all'art.  2, lettera
g.2), entro il 30 giugno 1998.
                               Art. 8.
                         (Entrata in vigore)
  1) Le presenti disposizioni entrano  in vigore il giorno successivo
alla   pubblicazione  nella   Gazzetta  Ufficiale   della  Repubblica
italiana. Da tale  data sono abrogate le  disposizioni della delibera
n. 5389 del 2 luglio 1991  concernenti le segnalazioni di vigilanza e
cessano  gli effetti  delle  comunicazioni n.  DI/MI/95002052 del  10
marzo 1995, n. DI/RM/95005093 del  15 giugno 1995 e n. DI/RM/96009927
del 6 novembre 1996.
                            ____________
                                                           Allegato 1
                          MANUALE OPERATIVO
         Segnalazioni di vigilanza relative alla prestazione
                     dei servizi di investimento
           Istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi
                           (Versione 5.0)
                              Capitolo 1
                 Obblighi e termini di segnalazione
   1) Contenuto delle segnalazioni.
  Per quanto  riguarda gli schemi  e le regole di  compilazione delle
segnalazioni di vigilanza, si precisa che:
  le SIM e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie
si attengono alla Circolare  n. 148/1991 (e successivi aggiornamenti)
della Banca d'Italia;
  le banche italiane e le  banche comunitarie che prestano servizi di
investimento in Italia mediante  succursali si attengono alle vigenti
istruzioni   della   Banca   d'Italia   sulla   comunicazione   delle
informazioni statistiche,  relative all'attivita'  di intermediazione
mobiliare, integrate nella "Matrice dei conti".
   2) Obblighi di segnalazione.
  Gli  obblighi di  segnalazione sono  differenziati a  seconda della
categoria di appartenenza degli intermediari.
  A) Le SIM inviano:
  la Sezione I (Dati patrimoniali), con periodicita' trimestrale;
  la Sezione II (Dati economici), con periodicita' semestrale;
  la  Sezione  VI  (Informazioni  sulle  attivita'  esercitate),  con
periodicita' trimestrale e dati riferiti ai singoli mesi del periodo;
  la  Sezione   VII  (Segnalazioni  statistiche),   con  periodicita'
trimestrale e dati riferiti ai singoli mesi del periodo(1)
  B) Le  imprese di investimento comunitarie  ed extracomunitarie che
prestano  servizi  di  investimento  in  Italia  mediante  succursali
inviano, con esclusivo riferimento ai servizi prestati in Italia:
  la Sezione II (Dati economici), con periodicita' semestrale;
  la  Sezione  VI  (Informazioni  sulle  attivita'  esercitate),  con
periodicita' trimestrale e dati riferiti ai singoli mesi del periodo;
  la  Sezione   VII  (Segnalazioni  statistiche),   con  periodicita'
trimestrale  e dati  riferiti  ai singoli  mesi del  periodo.(elevato
a)(2)
  C) Le  imprese di investimento comunitarie  ed extracomunitarie che
prestano  servizi di  investimento  in Italia  senza stabilimento  di
succursali inviano, con esclusivo riferimento all'attivita' svolta in
Italia:
  la  Sezione  VI  (Informazioni  sulle  attivita'  esercitate),  con
periodicita' trimestrale e dati riferiti ai singoli mesi del periodo;
  la  Sezione   VII  (Segnalazioni  statistiche),   con  periodicita'
trimestrale e dati riferiti ai singoli mesi del periodo(3)
  D) Con riferimento ai servizi di investimento prestati dalle banche
italiane, la  Consob acquisisce dalla Banca  d'Italia le informazioni
statistiche integrate nella "Matrice dei conti".
  E) Con  riferimento ai servizi  di investimento prestati  in Italia
dalle banche comunitarie ed  extracomunitarie mediante succursali, la
Consob acquisisce  dalla Banca  d'Italia le  informazioni statistiche
integrate nella "Matrice dei conti".
  F) La  Consob si  riserva di  definire le  informazioni statistiche
relative ai servizi  di investimento prestati in  Italia dalle banche
comunitarie ed extracomunitarie senza stabilimento di succursali.
  L'obbligo  di invio  delle segnalazioni  sorge nel  mese in  cui il
soggetto inizia a prestare almeno uno dei servizi di investimento.
  3) Termini di trasmissione alla Consob delle segnalazioni.
  I  termini  entro  cui  devono pervenire  le  segnalazioni  sono  i
seguenti:
                          Data/periodo di riferimento  Termine ultimo
                               della segnalazione       di ricezione
                                    ________             _______
Sezione I (Dati patrimoniali):      31 marzo            25 aprile
                                    30 giugno           25 luglio
                                    30 settembre        25 ottobre
                                    31 dicembre         25 febbraio
                                                           dell'anno
                                                           successivo
  --------------
  (1)   Le SIM che  prestano esclusivamente il  servizio di ricezione
e trasmissione di ordini non iviano la Sezione VII.
  (elevato   a)(2)   Le   imprese  di   investimento   che   prestano
esclusivamente il servizio di ricezione  e trasmissione di ordini non
iviano la Sezione VII.
  (elevato   a)(3)   Le   imprese  di   investimento   che   prestano
esclusivamente il servizio di ricezione  e trasmissione di ordini non
inviano la Sezione VII;
                          Data/periodo di riferimento  Termine ultimo
                               della segnalazione       di ricezione
                                    ________             _______
  Sezione II (Dati economici):
                             semestre dal 1 gennaio
                             al 30 giugno                25 luglio
                             esercizio dal 1 gennaio
                             al 31 dicembre              25 febbraio
                                                         dell'anno
                                                         successivo
  Sezione VI (Informazioni sulle  attivita' esercitate) e Sezione VII
(Segnalazioni statistiche):
                              mesi di gennaio,
                              febbraio e marzo           25 aprile
                              mesi di aprile, maggio
                              e giugno                   25 luglio
                              mesi di luglio, agosto
                              e settembre                25 ottobre
                              mesi di ottobre, novembre
                              e dicembre                 25 gennaio
                                                         dell'anno
                                                         successivo
  Al   fine  di   consentire  la   predisposizione  delle   procedure
amministrative  ed  informatiche   necessarie  all'adempimento  degli
obblighi di comunicazione  periodica di cui sopra,  si forniscono nel
capitolo  2  indicazioni  circa  le  modalita'  tecnicooperative  per
l'acquisizione, il controllo  e l'inoltro dei dati  di vigilanza alla
Consob.
  I soggetti che, per accertate cause di forza maggiore, non siano in
grado di assicurare il rispetto  dei termini suindicati sono tenuti a
richiedere la relativa autorizzazione di proroga alla Consob.
  Le richieste, utili per consentire alla Consob la valutazione dello
stato  di difficolta'  in cui  versa il  soggetto segnalante,  devono
essere inoltrate  con la massima tempestivita'  ed accompagnate dalla
necessaria    documentazione    giustificativa.   Nella    richiesta,
sottoscritta  dal legale  rappresentante  o da  un  suo delegato,  il
soggetto  deve  comunicare le  azioni  intraprese  per rimuovere  gli
ostacoli e  la data in  cui provvedera'  a far avere  le segnalazioni
alla Consob.
  In caso  di persistenza  di difficolta' tali  da non  consentire il
rispetto del termine previsto, il  soggetto e' tenuto a riproporre la
richiesta fornendo nuove valutazioni sui tempi di invio.
                              Capitolo 2
           Modalita' tecnicooperative per l'acquisizione,
             il controllo e l'inoltro dei dati alla Consob
   1) Acquisizione dei dati.
  Al fine  di facilitare  la predisposizione  dei dati  oggetto delle
segnalazioni di  vigilanza secondo  le specifiche  tecniche contenute
nel  presente manuale  operativo, stato  predisposto un  programma di
data  entry  facilitato  e  controllato,  in  formato  eseguibile  su
piattaforma  personal computer  Intel  con  sistema operativo  Ms-Dos
versione 3.30  o successive, dotato  di hard  disk, floppy 3  1/2'' e
schermo possibilmente colore.
  Il  programma  in  grado  di  acquisire,  per  le  segnalazioni  di
competenza  della  Consob,  tutte  le  informazioni  richieste  nelle
segnalazioni di cui al presente manuale e sar mantenuto aggiornato in
relazione   alle   variazioni    che   dovessero   essere   apportate
successivamente.
  In  alternativa  alla digitazione  dei  dati  attraverso l'uso  del
programma di  data entry,  l'intermediario potra' predisporre  i dati
stessi con  opportune procedure  informatiche realizzate  in proprio,
nel rispetto  delle specifiche  tecniche di  cui al  presente manuale
operativo. Le  modalita' di registrazione delle  informazioni nonche'
le  specifiche tecniche  per  l'inoltro delle  stesse sono  riportate
nell'allegato n.  1. Tale  modalita' di  predisposizione dei  dati la
sola  prevista   per  le  imprese  di   investimento  comunitarie  ed
extracomunitarie.
   2) Controllo dei dati.
  Al  fine  di  limitare  il  piu'  possibile  errori  formali  nelle
segnalazioni e,  conseguentemente, l'invio di  successive rettifiche,
il soggetto segnalante, prima dell'invio dei dati alla Consob, tenuto
a sottoporre i  dati acquisiti con le modalita' di  cui al precedente
punto 1) ad un  controllo standardizzato tramite l'apposito programma
di diagnostica.
   3) Invio dei dati alla Consob.
  Le SIM e le imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie
che prestano  servizi di  investimento in Italia  mediante succursali
inviano le segnalazioni direttamente  alla Consob per via telematica,
tramite  rete  pubblica  Itapac, ovvero,  in  alternativa,  delegando
apposito centro di servizio. A  tali soggetti non consentito, neppure
in via  transitoria ne' a  fronte di esigenze  eccezionali, procedere
all'inoltro  dei  dati  di   vigilanza  mediante  supporto  magnetico
(dischetto o nastro)  o cartaceo. Resta peraltro inteso  che i centri
di servizio potranno inviare i dati su nastro magnetico.
  Si  precisa  altresi'  che  l'inoltro  dei  dati  non  deve  essere
accompagnato  da  alcun invio  di  documentazione  cartacea, ne'  per
quanto attiene ai dati stessi  ne' alla certificazione rilasciata dal
programma  di diagnostica.  Quest'ultima certificazione,  debitamente
firmata  dal legale  rappresentante,  dovr  essere archiviata  presso
l'ente segnalante.
  Tuttavia,   l'invio  di   segnalazioni   sostitutive  deve   essere
contestualmente  comunicato alla  Consob  via fax  al n.  02/89010696
(destinatario: CONSOB - Divisione  intermediari - Ufficio vigilanza e
Albo intermediari).
  Per  quanto concerne  l'attivazione del  "servizio di  trasmissione
dati  su rete  commutata e/o  accesso  ad Itapac  X28C", la  relativa
richiesta dovra'  essere indirizzata alla TELECOM.  La connessione da
richiedere necessita di una velocita' pari a 1200 o 2400 bps.
  Per la trasmissione  dei dati per via telematica la  Consob ha reso
disponibile  un   apposito  programma,  eseguibile   in  architettura
personal  computer,  denominato  TELERACCOLTA. Tale  programma  sara'
inviato dalla Consob su specifica richiesta del soggetto interessato,
redatta secondo lo schema riportato in allegato n. 2.
  Qualora invece l'intermediario autorizzato  intenda avvalersi di un
centro  di servizio  per  la trasmissione  dei dati,  l'intermediario
stesso  dovra'   inviare  alla   Consob,  oltre  alla   richiesta  di
TELERACCOLTA di  cui allo schema allegato  n. 2, lo schema  di delega
riportato  in  allegato  n.  3,   completato  in  ogni  sua  parte  e
sottoscritto da un responsabile della Societa'.
  Si precisa peraltro che anche in  caso di inoltro tramite centro di
servizio  la responsabilita'  per l'affidabilita'  delle informazioni
fornite e per l'osservanza degli adempimenti previsti rimane a carico
dell'intermediario delegante.
  In  caso di  difficolta' nell'inoltro  dei dati  dovute a  problemi
tecnici   relativi   al    programma   TELERACCOLTA   l'intermediario
autorizzato tenuto  a far pervenire tempestivamente  un messaggio via
fax al numero 06 /8477477, contenente le seguenti informazioni:
  1)  destinatario fax:  CONSOB -  procedura TELERACCOLTA  - problemi
tecnici;
  2) mittente fax: denominazione sociale;
  3)  nome  e  recapito  telefonico dell'addetto  della  societa'  da
contattare;
  4) sommaria descrizione del problema;
  5) indicazione se si tratta di  un primo invio ovvero e' gia' stata
utilizzata con successo la procedura;
  6) tipo  di collegamento ad Itapac  (se linea X28 dedicata  o linea
X28 commutata);
  7) stampa dei files tr.log e  tr.bat (si trovano nella directory di
installazione della TELERACCOLTA, generalmente nella directory tr).
  Solo  a seguito  dell'invio  delle  suddette informazioni  potranno
essere esaminati gli eventuali problemi tecnici intercorsi.
  Nel  caso  in  cui  le difficolta'  nell'invio  delle  segnalazioni
derivino  da  problemi  nella  procedura  di  inserimento  dei  dati,
l'intermediario   autorizzato  dovra'   inviare  tempestivamente   al
suddetto  numero   un  messaggio  via  fax   contenente  le  seguenti
informazioni:
  1)  destinatario fax:  CONSOB -  procedura TELERACCOLTA  - problemi
DATA ENTRY;
  2) mittente fax: denominazione sociale;
  3)  nome  e  recapito  telefonico dell'addetto  della  societa'  da
contattare;
  4) sommaria descrizione del problema.
  Le  imprese di  investimento  comunitarie  ed extracomunitarie  che
prestano  servizi di  investimento  in Italia  senza stabilimento  di
succursali  inviano le  segnalazioni  alla  Consob mediante  supporto
magnetico  floppy  disk da  3.1/2''  formattato  a  1.44 MB.  A  tali
soggetti non consentito,  neppure in via transitoria ne'  a fronte di
esigenze  eccezionali, procedere  all'inoltro dei  dati di  vigilanza
mediante supporto cartaceo.
  I  supporti   magnetici  floppy  disk  sono   inviati  al  seguente
indirizzo: CONSOB - Divisione intermediari - Ufficio vigilanza e Albo
intermediari - via della Posta, 8 - 20123 Milano - Italia.
  Non e' previsto l'invio diretto  alla Consob di alcuna segnalazione
di vigilanza da parte delle banche italiane, delle banche comunitarie
e delle banche extracomunitarie.
                              Capitolo 3
                       Sistema delle codifiche
  Il   trattamento  elettronico   delle  informazioni   ha  richiesto
l'approntamento  di  un  sistema  di codifiche  da  utilizzare  nella
trasmissione dei  dati. Le  relative istruzioni sono  contenute nella
Circolare n.  154 del 22  novembre 1991 (e  successivi aggiornamenti)
della Banca d'Italia.
                              Capitolo 4
          Comunicazione di errori e/o di anomalie sui dati
  Nei  casi  in cui  le  segnalazioni  di vigilanza  trasmesse  siano
inficiate  da errori  e/o da  anomalie sui  dati, richiesto  un nuovo
invio delle  complete basi  informative interessate dagli  errori e/o
dalle anomalie debitamente corrette.
                 ALLEGATO N. 1 AL MANUALE OPERATIVO
                Caratteristiche e specifiche tecniche
                        per l'invio dei dati
   1 - Trasmissione dei dati.
  I dati  debbono essere registrati  in formato carattere  secondo la
codifica ASCII.
  I record debbono essere registrati  con chiave unica ed ascendente,
ove la chiave data dalle posizioni da 1 a 14 e da 30 a 80.
   Ogni file deve avere la seguente denominazione:
    "AYXCCCCC - ZZZ", dove:
     "A" e' fisso;
  "Y" rappresenta l'ultima cifra dell'anno della data di riferimento;
  "X" rappresenta il mese della data di riferimento, espresso secondo
i seguenti valori:
      A = gennaio
      B = febbraio
      C = marzo
      D = aprile
      E = maggio
      H = giugno
      L = luglio
      M = agosto
      P = settembre
      R = ottobre
      S = novembre
      T = dicembre
  "CCCCC" rappresenta il  codice dell'intermediario autorizzato senza
carattere  di controllo,  allineato a  destra  e riempito  di zeri  a
sinistra;
  "ZZZ" contiene  l'indicazione della  tipologia dei  dati registrati
secondo la seguente codifica:
  IMT  = attivita'  di  intermediazione mobiliare  - segnalazioni  di
vigilanza: Sez. 1-2;
  IMU  = attivita'  di  intermediazione mobiliare  - segnalazioni  di
vigilanza: Sez. 6-7.
  Le  specifiche concernenti  i tracciati  record sono  riportate nel
successivo paragrafo 2.
  2 - Specifiche tecniche inerenti il file delle informazioni.
    Il file strutturato nei seguenti tre tipi di record:
  2.1 - Record "testa":
pos.   nome campo   pic.   lng.    descrizione            dominio
 __      __         __      __        ____                   __
1-2    CODREC       9      002     codice record             01
3-8    CODAZI       9      006     codice intermediario
                                   segnalante          codice
                                                       intermediario
                                                       completo di
                                                       cod. controllo
9-16   DATCON       9      008     data di riferimento
                                   delle segnalazioni  AAAAMMGG
17     TIPBAINF     X      001     base informativa
                                                       T=Attivita
                                                       int.
                                                       mobiliare;
                                                       Segnalazioni
                                                       di vigilanza
                                                       sez.  I-II;
                                                       U=Attivita'
                                                       int.
                                                       mobiliare;
                                                       Segnalazioni
                                                       di vigilanza
                                                       sez. VI-VII;
18-19  NUMINV       9      002     numero invio        da 01 a 99
20-27  DATGEN       9      008     data generazione
                                   nastro              AAAAMMGG
28-43  CODFIS       X      016     codice  fiscale
                                   intermediario
                                   autorizzato
                                   riempito  di zeri
                                   sulla sinistra
                                                       codice fiscale
                                                       allineato a
                                                       destra e
44-80  FILLER       X      37      non usato           tutti zeri.
   N.B.:
  Per  la configurazione  e la  lunghezza  dei campi  stata usata  la
sintassi COBOL;
  I campi devono essere registrati nella forma carattere;
  Il campo definito "NUMINV" un progressivo nell'ambito della data di
riferimento. Esso contiene il valore 01 in occasione del primo invio;
02, 03,  etc. per  ogni successivo invio.  In questa  ultima ipotesi,
necessario  che vengano  riprodotta per  intero la  base informativa.
Infatti il nuovo supporto sostituisce interamente l'invio precedente.
   2.2 - Record "movimento":
pos.   nome campo   pic.   lng.    descrizione            dominio
 __      __         __      __        ____                  __
1-2    CODREC       9       002   codice record             03
3-7    VOCE         9       005   voce                 v. istruzioni
                                                       B. d'Italia
8-9    SOTVOC       9       002   sottovoce            v. istruzioni
                                                       B. d'Italia
10     RESI         9       001   residenza            1 o 2
11     DIVI         9       001   divisa               1 o 2
12     DURATA       9       001   durata               0 (non
                                                       richiesto)
13-14  FILLER       X       002   non usato            00
15-29  IMPO         9       015   importo
30-80  ZONCON       X       051   zona di controparte
  Il campo  "IMPO" deve essere  registrato nella forma  "signed". Gli
importi positivi devono essere segnalati ponendo a "3" il semibyte di
zonatura dell'ultima cifra a destra per importi positivi. Gli importi
negativi, ove previsti, devono essere segnalati ponendo tale semibyte
a "7".
  La  zona di  controparte (campo  ZONCON) contiene  gli elementi  di
dettaglio  richiesti  nelle  diverse   tipologie  di  rilevazioni  in
funzione  della forma  tecnica e  pertanto puo'  comportare strutture
diversificate di  informazioni, di cui si  forniscono successivamente
alcune esemplificazioni.
  I parametri di disaggregazione  previsti dalle forme tecniche vanno
caratterizzati con codici identificativi  i cui valori sono contenuti
nella  Circolare   n.  154  del   22  novembre  1991   (e  successivi
aggiornamenti) della Banca d'Italia.
  In  proposito, si  precisa che  sotto il  profilo informativo  ogni
parametro puo' identificare entita' diverse (ad es. categoria titoli,
valuta, etc.)  che devono  essere contraddistinte con  codici "campo"
specifici.
  Si  precisa, inoltre,  che qualora  il valore  di un  parametro sia
registrato  in  campi di  lunghezza  superiore  a quella  del  valore
stesso,  il dato  deve essere  registrato accostandolo  a destra  del
campo  di arrivo  e completando  con "zeri"  la zona  eccedente; tale
modalita'  di  registrazione va  gestita  sia  per i  campi  definiti
numerici sia per quelli definiti alfanumerici.
  La  parte  non  utilizzata  del  campo  ZONCON  deve  contenere  il
carattere 0 (zero) espanso per la lunghezza residua.
   2.3 - Record di "coda":
pos.   nome campo   pic.   lng.    descrizione            dominio
 __      __         __     ___        ____                  __
1-2   CODREC        9      002    codice record        09
3-8   CODAZI        9      006    codice
                                  intermediario
                                  segnalante           codice
                                                       intermediario
                                                       completo di
                                                       cod. controllo
9-16  DATCON        9      008    data contabile di
                                  riferimento          AAAAMMGG
17    TIPBAINF      X      001    base informativa     per la codific
                                                       vedi campo
                                                       corrispondente
                                                       del record
                                                       di testa
18-19 NUMINV        9      002    numero invio         da 01 a 99
20-28 NUMREDAT      9      009    numero record di
                                  tipo 03 componenti
                                  il file              da 01 a
                                                       999999999
29-80 FILLER        X      052    non usato            tutti zeri
  3 -  Modalita' di  registrazione della  zona di  controparte (campo
ZONCON).
  Il   campo   ZONCON   destinato   a  contenere   i   parametri   di
disaggregazione previsti dalla base  informativa; pertanto, come gia'
illustrato in  precedenza, il  contenuto variabile in  funzione della
forma tecnica di riferimento.
  Nell'ambito   della  rilevazione   concernente  le   "attivita'  di
intermediazione  mobiliare"  possono   essere  identificate  numerose
combinazioni di  dettagli informativi che influenzano  il riempimento
della zona  in oggetto.  Al riguardo si  elencano alcune  tipologie a
titolo esemplificativo:
    a) assenza di dettaglio informativo (voce 44008 02).
            0 ___________________ zeri ___________________0
           1-----------------------------------------------1
           30                                             80
  b)  presenza del  solo dettaglio  informativo "vita  residua" (voce
44004 02).
              040      valore    0__________zeri__________0
           1--------1-----------1--------------------------1
           30     32 33       35 36                       80
  c) presenza dei dettagli informativi "categoria valore mobiliare" e
"categoria emittente" (voce 44072 04).
          551      valore      555    valore  0____zeri____0
       1-------1------------1-------1-------1---------------1
       30    32 33        39 40   42 43   45 46            80
  d) presenza dei dettagli informativi: "categoria valore mobiliare",
"categoria emittente", "controparte" (voce 44070 02).
    551      valore     555      valore     559     valore    zeri
 1--------1----------1--------1-----------1------1----------1------1
 30     32 33      39 40    42 43       45 46  48 49      51 52  80
   4 - Codici di identificazione dei campi:
Cod.                    Descrizione               Lunghezza
 __                         __                        __
040                  Vita residua                     3
551                  Categoria valori mobiliari       7
552                  Indicatore quotazione            3
554                  Mercati di negoziazione          3
555                  Categoria emittente              3
558                  Tipologia operazioni             2
559                  Categoria controparte            3
                               ______
                 ALLEGATO N. 2 AL MANUALE OPERATIVO
                       Facsimile di richiesta
Spett.le CONSOB
Via Isonzo, 19/D
00198 Roma
  Oggetto:  Richiesta   di  programma   per  la   trasmissione  delle
segnalazioni  periodiche di  vigilanza  degli intermediari  mobiliari
(TELERACCOLTA).
  La  scrivente Societa'  richiede con  la presente  il programma  in
oggetto.
  Per eventuali comunicazioni inerenti alla procedura di trasmissione
delle segnalazioni potra' essere contattato il sig. .... ..........
  o,   in   sua   assenza,    il   sig.   ..................   (tel.:
 ....../......... .................).
  Sottoscrizione di un rappresentante legale della Societa'.
                 ALLEGATO N. 3 AL MANUALE OPERATIVO
                         Facsimile di delega
Spett.le CONSOB
Via Isonzo, 19/D
00198 Roma
  Oggetto:  Trasmissione delle  segnalazioni periodiche  di vigilanza
degli intermediari mobiliari tramite Centro di Servizio.
  Ai fini della trasmissione a codesta Commissione delle segnalazioni
periodiche  di  vigilanza,  la  scrivente Societa'  comunica  che,  a
decorrere  dal   ................................................  si
avvarra' del Centro di Servizio..........................
  Resta comunque  ferma la esclusiva responsabilita'  della scrivente
Societa' per quanto attiene alla verita'  e al corretto invio entro i
termini prescritti delle segnalazioni medesime.
  Resta inoltre  inteso che,  ove per  qualsivoglia motivo  non fosse
possibile  far pervenire  a  codesta Commissione  le segnalazioni  in
questione  con  le modalita'  di  cui  sopra, la  scrivente  Societa'
provvedera'  altrimenti   all'adempimento  dei  propri   obblighi  di
segnalazione periodica alle condizioni e nei termini prescritti.
  Per eventuali comunicazioni inerenti alla procedura di trasmissione
delle segnalazioni potra' essere contattato il sig. .... ..........
  o,   in   sua   assenza,    il   sig.   ..................   (tel.:
 ....../......... .................).
   Sottoscrizione di un rappresentante della societa'.
                                                           ALLEGATO 2
_____________________________________________________________________
|                                                                   |
|                       ESPONENTI AZIENDALI                         |
|___________________________________________________________________|
|                                                                   |
|   SOCIETA':                                                       |
|___________________________________________________________________|
|                                                                   |
|   PRESIDENTE DEL C.D.A.     |_|    SINDACO EFFETTIVO    |_|       |
|                                                                   |
|   AMMINISTRATORE DELEGATO   |_|    SINDACO SUPPLENTE    |_|       |
|                                                                   |
|   CONSIGLIERE DI                                                  |
|   AMMINISTRAZIONE           |_|                                   |
|                                                                   |
|   AMMINISTRATORE UNICO      |_|                                   |
|___________________________________________________________________|
|                                                                   |
|   DIRETTORE GENERALE        |_|    DIRIGENTE            |_|       |
|                                    CON POTERE DI                  |
|                                    RAPPRESENTANZA                 |
|___________________________________________________________________|
|                                                                   |
|   RESPONSABILE DELLA        |_|    AGENTE DI CAMBIO     |_|       |
|   FUNZIONE AZIENDALE DI                                           |
|   ____________________                                            |
|___________________________________________________________________|
|                                                                   |
|   COGNOME: |_|                                                    |
|___________________________________________________________________|
|                                                                   |
|   NOME:                                                           |
|___________________________________________________________________|
|                                                                   |
|   CODICE FISCALE:                                                 |
|___________________________________________________________________|
|                                                                   |
|   COMUNE DI NASCITA:                                  PR:         |
|___________________________________________________________________|
|                                                                   |
|   DATA DI NASCITA:                                                |
|___________________________________________________________________|
|                                                                   |
|   DOMICILIO:                                                      |
|___________________________________________________________________|
|                                                                   |
|   COMUNE DI RESIDENZA                 CAP:            PR:         |
|___________________________________________________________________|
|                                                                   |
|   DATA INIZIO CARICA:                                             |
|___________________________________________________________________|
|                                                                   |
|   DATA FINE CARICA:                                               |
|___________________________________________________________________|
            ----------
            1)    Deve  essere    indicato    l'indirizzo,  con    la
          specificazione  del comune, completata dal  C.A.P. e  dalla
          provincia    di  appartenenza,  se  diverso  da  quello  di
          residenza.