MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 26 febbraio 1998 

  Rivalutazione  delle  rendite  in  favore  dei  medici  colpiti  da
malattie  e  da lesioni  causate  dall'azione  dei  raggi X  e  delle
sostanze radioattive.
(GU n.59 del 12-3-1998)

                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'art. 5  della legge 10 maggio 1982, n.  251, che prevede la
riliquidazione annuale delle rendite in  favore dei medici colpiti da
malattie  e  da lesioni  causate  dall'azione  dei  raggi X  e  delle
sostanze  radioattive, in  relazione alle  variazioni intervenute  su
base    nazionale    nelle   retribuzioni    iniziali,    comprensive
dell'indennita'   integrativa   speciale,    dei   medici   radiologi
ospedalieri;
  Visto  l'art. 20  della legge  28 febbraio  1986, n.  41, che,  nel
confermare la rivalutazione annuale della retribuzione convenzionale,
dispone peraltro  che essa possa aver  luogo solo in presenza  di una
variazione   non  inferiore   al  10%   rispetto  alla   retribuzione
precedentemente stabilita;
  Viste le suddette  retribuzioni accertate per gli anni  dal 1990 al
1996;
  Considerato  che tali  retribuzioni sono  variate, per  effetto dei
nuovi  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  dell'area  della
dirigenza medica del Servizio sanitario  nazionale, in misura pari al
14,58% dal 1990 al 1995 ed al 10,73% dal 1995 al 1996;
  Visto il decreto ministeriale 23 settembre 1996;
  Vista la  nota n. 10/1/6040-134  del 23  luglio 1997, con  la quale
l'INAIL  ha  trasmesso  la  relazione   concernente  i  dati  per  la
riliquidazione delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie
e  da  lesioni causate  dall'azione  dei  raggi  X e  delle  sostanze
radioattive, approvata dal Consiglio  di amministrazione nella seduta
del 15 luglio 1997;
  Ritenuta  la necessita'  di  provvedere  alla determinazione  delle
nuove  misure  della  retribuzione  annua  dei  medici  suddetti,  da
assumersi a base della liquidazione delle rendite;
                              Decreta:
                            Articolo unico
  La retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle
rendite a favore dei medici colpiti  da malattie e da lesioni causate
dall'azione  dei raggi  X  edelle sostanze  radioattive,  e dei  loro
superstiti, e'  fissata in  L. 53.914.000 con  effetto dal  1 gennaio
1996, ed in L. 59.699.000 con effetto dal 1 gennaio 1997.
   Roma, 26 febbraio 1998
                                        Il Ministro del lavoro
                                      e della previdenza sociale
                                                  Treu
 Il Ministro della sanita'
          Bindi