Rivalutazione delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.(GU n.59 del 12-3-1998)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE di concerto con IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 5 della legge 10 maggio 1982, n. 251, che prevede la riliquidazione annuale delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, in relazione alle variazioni intervenute su base nazionale nelle retribuzioni iniziali, comprensive dell'indennita' integrativa speciale, dei medici radiologi ospedalieri; Visto l'art. 20 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che, nel confermare la rivalutazione annuale della retribuzione convenzionale, dispone peraltro che essa possa aver luogo solo in presenza di una variazione non inferiore al 10% rispetto alla retribuzione precedentemente stabilita; Viste le suddette retribuzioni accertate per gli anni dal 1990 al 1996; Considerato che tali retribuzioni sono variate, per effetto dei nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro dell'area della dirigenza medica del Servizio sanitario nazionale, in misura pari al 14,58% dal 1990 al 1995 ed al 10,73% dal 1995 al 1996; Visto il decreto ministeriale 23 settembre 1996; Vista la nota n. 10/1/6040-134 del 23 luglio 1997, con la quale l'INAIL ha trasmesso la relazione concernente i dati per la riliquidazione delle rendite in favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, approvata dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 15 luglio 1997; Ritenuta la necessita' di provvedere alla determinazione delle nuove misure della retribuzione annua dei medici suddetti, da assumersi a base della liquidazione delle rendite; Decreta: Articolo unico La retribuzione annua da assumersi a base per la liquidazione delle rendite a favore dei medici colpiti da malattie e da lesioni causate dall'azione dei raggi X edelle sostanze radioattive, e dei loro superstiti, e' fissata in L. 53.914.000 con effetto dal 1 gennaio 1996, ed in L. 59.699.000 con effetto dal 1 gennaio 1997. Roma, 26 febbraio 1998 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Treu Il Ministro della sanita' Bindi