Comune competente al rilascio del libretto di lavoro ai cittadini comunitari.(GU n.60 del 13-3-1998)
Vigente al: 13-3-1998
Ai prefetti della Repubblica Al Commissario del Governo per la provincia di Trento Al Commissario del Governo per la provincia di Bolzano Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta Ai Commissari di Governo Al Commissario dello Stato per la regione Sicilia Al Rappresentante del Governo per la regione Sardegna Ai signori questori e, per conoscenza: Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Al Ministero degli affari esteri - Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali Al Gabinetto dell'on.le sig. Ministro Al Dipartimento della pubblica sicurezza Alla Scuola superiore del Ministero dell'interno L'individuazione del comune competente al rilascio del libretto di lavoro ai cittadini della Comunita' europea forma oggetto di numerosi quesiti rivolti a questo Ministero. Cio' premesso, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni. La legge 10 gennaio 1935, n. 112, che ha istituito tale documento, all'art. 2, dispone che il libretto e' rilasciato ai lavoratori dimoranti nel comune, prevedendo, al successivo art. 3, che lo stesso riporta anche la residenza. In base a tale disposizione, competente al rilascio e' il comune nel quale il soggetto e' iscritto nello schedario della popolazione residente ai sensi della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. Con circolare n. 42/111/III, del 4 giugno 1973 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha fornito istruzioni in merito alla attuazione del regolamento n. 1612/68 della Comunita' economica europea in materia di libera circolazione dei lavoratori nell'ambito della Comunita'. In particolare, e' stato disposto che ai cittadini comunitari ed ai loro familiari che intendano svolgere attivita' di lavoro subordinato, in possesso della "carta di soggiorno", sia rilasciato il libretto di lavoro a cura dell'amministrazione comunale del luogo ove abbiano eletto la propria dimora abituale. Quanto sopra, anche ai fini della iscrizione nelle liste di collocamento ed avviamento al lavoro. La dimora abituale di cui e' cenno nella direttiva comunitaria, ai sensi della vigente normativa e del disposto dell'art. 43 del codice civile, corrisponde al concetto di residenza anagrafica mentre la presenza degli stessi sul territorio nazionale e' disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1963, n. 1656, che prevede il rilascio ai cittadini comunitari della carta di soggiorno. Tale documento costituisce anche la condizione per poter ottenere l'iscrizione anagrafica ai sensi dell'art. 6 della legge 28 febbraio 1990, n. 39. Da quanto detto, deriva che il libretto di lavoro ai cittadini comunitari sara' rilasciato dal comune che avra' provveduto ad iscrivere gli stessi nello schedario della popolazione residente, previa esibizione della carta di soggiorno. Si pregano le SS.LL. di voler informare i signori sindaci del contenuto del presente documento. Si ringrazia. Il direttore generale dell'Amministrazione civile Gelati