Individuazione degli uffici finanziari competenti all'apposizione del visto di esecutivita' sui ruoli.(GU n.59 del 12-3-1998)
IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; Visto l'art. 24 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha sostituito l'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, prevedendo che con decreto del Ministro delle finanze vengano individuati gli uffici dell'amministrazione finanziaria competenti all'apposizione del visto di esecutorieta' sui ruoli; Visto il parere della commissione consultiva, istituita dall'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, espresso in data 10 febbraio 1998; Decreta: Art. 1. 1. Il visto di esecutorieta' sui ruoli emessi dagli uffici del Dipartimento delle dogane deve essere apposto dalle direzioni compartimentali delle dogane ed imposte indirette territorialmente competenti. 2. Il visto di esecutorieta' sui ruoli emessi dagli uffici del Dipartimento del territorio deve essere apposto dagli uffici del territorio e, ove questi non siano stati ancora attivati, dalle direzioni compartimentali del territorio, anche attraverso le proprie sezioni staccate. 3. Il visto di esecutorieta' su tutti i ruoli dell'amministrazione finanziaria, con esclusione di quelli di cui ai commi 1 e 2 deve essere apposto dai centri di servizio per i ruoli da essi formati, ovvero dagli uffici delle entrate territorialmente competenti e, ove questi non siano stati ancora attivati, dalle direzioni regionali delle entrate, anche attraverso le proprie sezioni staccate. 4. Entro i termini di cui all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, gli uffici che hanno apposto il visto provvedono alla consegna dei ruoli al concessionario della riscossione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 marzo 1998 Il Ministro: Visco