Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.61 del 14-3-1998)
Con decreto ministeriale n. 24029 del 4 febbraio 1998 e' ulteriormente approvato il programma per crisi aziendale realtivo al periodo dal 15 luglio 1996 al 31 agosto 1996, della ditta S.p.a. Metallvakuum Poliplastic, con sede in Abbiategrasso gia' Monza (Milano) e unita' di Abbiategrasso gia' Cusano Milanino - Milano. Art. 3-bis della legge n. 135/1997. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 9 gennaio 1997 con effetto dal 15 gennaio 1996, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Metallvakuum Poliplastic, con sede in Abbiategrasso gia' Monza (Milano) e unita' di Abbiategrasso gia' Cusano Milanino (Milano), per il periodo dal 15 luglio 1996 al 31 agosto 1996. Istanza aziendale presentata il 22 aprile 1996 con decorrenza 15 luglio 1996. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24030 del 4 febbraio 1998, a seguito dell'approvazione relativa al programma per ristrutturazione aziendale intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 21 marzo 1997 con effetto dal 1 luglio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Falck Siderservizi - Gruppo Falck, con sede in Sesto San Giovanni (Milano) e unita' di Sesto San Giovanni (Milano), per il periodo dal 1 luglio 1997 al 31 dicembre 1997. Istanza aziendale presentata il 7 agosto 1997 con decorrenza 1 luglio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24031 del 4 febbraio 1998 e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale relativo al periodo dal 1 aprile 1997 al 31 dicembre 1997, della ditta S.p.a. Manifattura di Trento, con sede in Spini di Gardolo (Trento) e unita' di Spini di Gardolo (Trento). Parere comitato tecnico del 18 dicembre 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Manifattura di Trento, con sede in Spini di Gardolo (Trento) e unita' di Spini di Gardolo (Trento), per il periodo dal 1 aprile 1997 al 30 settembre 1997. Istanza aziendale presentata il 4 aprile 1997 con decorrenza 1 aprile 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24032 del 4 febbraio 1998, a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 24 luglio 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 24 luglio 1997 con effetto dal 12 maggio 1997, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Linea Sprint, con sede in Milano e unita' di Treviglio (Bergamo), per il periodo dal 12 novembre 1997 all'11 maggio 1998. Istanza aziendale presentata il 10 novembre 1997 con decorrenza 12 novembre 1997. A seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 14 novembre 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con decreto ministeriale del 14 novembre 1997 con effetto dal 14 aprile 1997, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Officine di Borgo San Giovanni (Lodi), e unita' di Borgo San Giovanni (Lodi), per il periodo dal 14 ottobre 1997 al 13 aprile 1998. Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1997 con decorrenza 14 ottobre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24033 del 4 febbraio 1998 e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale relativo al periodo dal 28 aprile 1997 al 27 aprile 1999, della ditta S.p.a. Roferm, dal 29 aprile 1997 Biochemie, con sede in Rovereto (Trento) e unita' di Rovereto (Trento). Parere comitato tecnico del 17 dicembre 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Roferm, dal 29 aprile 1997 Biochemie, con sede in Rovereto (Trento) e unita' di Rovereto (Trento), per il periodo dal 28 aprile 1997 al 27 ottobre 1997. Istanza aziendale presentata il 14 maggio 1997 con decorrenza 28 aprile 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24034 del 4 febbraio 1998 e' approvato il programma per ristrutturazione aziendale relativo al periodo dal 3 febbraio 1997 al 2 febbraio 1998, della ditta S.p.a. La Rinascente - Cash & Carry - Gruppo Rinascente, con sede in Rozzzano - Milanofiori (Milano) e unita' di Cash & Carry - Via Acicastello - Catania. Parere comitato tecnico del 23 dicembre 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. La Rinascente - Cash & Carry - Gruppo Rinascente, con sede in Rozzano - Milanofiori (Milano) e unita' di Cash & Carry - Via Acicastello - Catania, per il periodo dal 3 febbraio 1997 al 2 agosto 1997. Istanza aziendale presentata il 21 marzo 1997 con decorrenza 3 febbraio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24035 del 4 febbraio 1998 e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale relativo al periodo dal 17 marzo 1997 al 15 marzo 1998, della ditta S.p.a. Fater, con sede in Pescara, e unita' di Patrica (Frosinone). Parere comitato tecnico del 17 dicembre 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Fater, con sede in Pescara e unita' di Patrica (Frosinone), per il periodo dal 17 marzo 1997 al 16 settembre 1997. Istanza aziendale presentata il 15 aprile 1997 con decorrenza 17 marzo 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24036 del 4 febbraio 1998 e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale relativo al periodo dal 10 giugno 1997 al 9 giugno 1998, della ditta S.p.a. B.C.E. Sud, con sede in Bari, e unita' di Bari. Parere comitato tecnico dell'11 dicembre 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. B.C.E. Sud, con sede in Bari, e unita' di Bari, per il periodo dal 10 giugno 1997 al 9 dicembre 1997. Istanza aziendale presentata il 18 luglio 1997 con decorrenza 10 giugno 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24037 del 4 febbraio 1998 e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale relativo al periodo dal 16 gennaio 1997 al 15 luglio 1997, della ditta S.p.a. Sadam Castiglionese, con sede in Bologna, e unita' di Villasor (Cagliari). Parere comitato tecnico dell'11 dicembre 1997: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Sadam Castiglionese, con sede in Bologna e unita' di Villasor (Cagliari), per il periodo dal 16 gennaio 1997 al 15 luglio 1997. Istanza aziendale presentata il 20 febbraio 1997 con decorrenza 16 gennaio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24038 del 4 febbraio 1998, a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 12 giugno 1997, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale gia' disposta con decreto ministeriale del 12 giugno 1997 con effetto dal 2 settembre 1996, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. F.I.V. E. Bianchi - Gruppo Piaggio-Fiat, con sede in Treviglio (Bergamo) e unita' di Treviglio (Bergamo) e Cisterna di Latina (Latina), per il periodo dal 2 marzo 1997 al 31 agosto 1997. Istanza aziendale presentata il 20 marzo 1997 con decorrenza 2 marzo 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24039 del 4 febbraio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.A.M. Rinaldo Piaggio, con sede in Genova e unita' di Finale Ligure (Savona), per un massimo di 706 dipendenti, e Genova-Sestri, per un massimo di 422 dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 novembre 1997 al 27 maggio 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata dal 28 maggio 1998 al 28 novembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge numero 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24040 del 4 febbraio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cugher, con sede in Cernusco sul Naviglio (Milano) e unita' di Cernusco sul Naviglio (Milano), per un massimo di 14 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 dicembre 1993 al 3 giugno 1994. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 4 giugno 1994 al 3 dicembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge numero 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24041 del 4 febbraio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Consorzio agrario provinciale di Teramo, con sede in Teramo e unita' in Teramo, per un massimo di 28 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 gennaio 1998 all'11 luglio 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 12 luglio 1998 all'11 gennaio 1999. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24042 del 4 febbraio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ecologia, con sede in Milano e unita' in Milano, per un massimo di 19 dipendenti, di Robecco (Milano), per un massimo di 2 dipendenti e San Giovanni Valdarno (Arezzo), per un massimo di 1 dipendente, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 marzo 1997 al 23 settembre 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 24 settembre 1997 al 23 marzo 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24043 del 4 febbraio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Francavilla Alluminio, con sede in Barletta (Bari), e unita' di Barletta (Bari), per un massimo di 20 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 dicembre 1996 al 23 giugno 1997. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 12 dicembre 1997, n. 23893. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 24 giugno 1997 al 23 dicembre 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24044 del 4 febbraio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Impresa Dicorato (Gruppo Dicorato), con sede in Trani (Bari), e unita' di Bari, Foggia, Matera, Potenza, Taranto, per un massimo di 274 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 maggio 1996 al 1 novembre 1996. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 12 dicembre 1997, n. 23894. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 2 novembre 1996 al 1 maggio 1997. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24045 del 4 febbraio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Fo.Al., con sede in Leini (Torino) e unita' di Caselle (Torino), per un massimo di 5 dipendenti, Cirie' (Torino), per un massimo di 13 dipendenti, Collegno (Torino), per un massimo di 5 dipendenti, Orbassano (Torino), per un massimo di 10 dipendenti, Rivarolo (Torino), per un massimo di 6 dipendenti, Robassomero (Torino), per un massimo di 9 dipendenti, Torino, per un massimo di 17 dipendenti, Volpiano (Torino), per un massimo di 5 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 luglio 1997 al 28 gennaio 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 29 gennaio 1998 al 28 luglio 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24046 del 4 febbraio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bini, con sede in Cardito (Napoli), e unita' di Cardito (Napoli), per un massimo di 22 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 dicembre 1994 al 27 giugno 1995. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 28 giugno 1995 al 27 dicembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24047 del 4 febbraio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SAFIE - Societa' fondiaria e per imprese edili, con sede in Milano, e unita' di Milano, per un massimo di 107 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 luglio 1997 al 31 dicembre 1997. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 1 gennaio 1998 al 30 giugno 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24048 del 4 febbraio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arredamenti Sea Line, con sede in Orvieto (Terni), e unita' di Orvieto (Terni), per un massimo di 24 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 settembre 1997 al 7 marzo 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dall'8 marzo 1998 al 7 settembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24049 del 4 febbraio 1998, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Puntovetro, con sede in San Vito al Tagliamento (Pordenone), e unita' di San Vito al Tagliamento (Pordenone), per un massimo di 7 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 3 novembre 1997 al 2 maggio 1998. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 3 maggio 1998 al 2 novembre 1998. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale n. 24051 del 4 febbraio 1998, a seguito dell'accertamento delle condizioni di ristrutturazione aziendale, intervenuto con decreto ministeriale del 1 agosto 1997, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.E.T.A., con sede in Bolzano e unita' di Bolzano, per il periodo dal 1 settembre 1997 al 28 febbraio 1998. Con decreto ministeriale n. 24052 del 4 febbraio 1998, a seguito dell'accertamento di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 2 agosto 1996, n. 21248 e come da relativa richiesta aziendale, e' prorogata la la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per il periodo dal 19 dicembre 1996 al 18 giugno 1997, in favore dei lavoratori, giornalisti dipendenti dalla R.C.S. Editori S.p.a., con sede in Milano, e unita' di Roma e Milano. La corresponsione del trattamento di cui sopra e' ulteriormente prorogata sino al 31 agosto 1997. L'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani verifichera' la sussistenza dei requisiti di accesso ai benefici autorizzati con il presente provvedimento.