MINISTERO DELLA SANITA'

COMUNICATO

Modificazione  dell'autorizzazione  all'immissione in  commercio  del
  prodotto medicinale per uso veterinario "Ovilis Enzovax".
(GU n.64 del 18-3-1998)

                   Decreto n. 21 del 10 marzo 1998
  Prodotto  medicinale per  uso  veterinario  OVILIS ENZOVAX  vaccino
contro la clamidia psittaci degli ovini.
  Titolare  A.I.C.: Intervet  International B.V.  - Boxmeer  (Olanda)
rappresentata in  Italia dalla  societa' Intervet Italia  S.r.l., con
sede in Milano, via Brembo, 27 - codice fiscale 01148870155.
  Produttore:  la societa'  titolare  dell'A.I.C. nello  stabilimento
sito in Boxmeer (Olanda).
   Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:
    flacone da 10 ml, A.I.C. n. 102567017;
    flacone da 25 ml, A.I.C. n. 102567029;
    flacone da 50 ml, A.I.C. n. 102567031;
    flacone da 100 ml, A.I.C. n. 102567043.
   Composizione: ogni dose di vaccino contiene:
  principio attivo: geq 10(elevato a)5.5 IFU del ceppo vivo attenuato
ts 1B clamidia psittaci da sciogliere in relativo solvente standard;
  altri  componenti:  cosi'  come indicato  nella  documentazione  di
tecnica farmaceutica acquisita agli atti.
   Specie di destinazione: pecore.
  Indicazioni  terapeutiche:  immunizzazione   attiva  di  pecore  da
riproduzione sensibili quale  strumento della prevenzione dell'aborto
causato dall'infezione provocata da clamidia psittaci.
   Tempo di attesa: carni 7 giorni.
  Validita': 15 mesi tra +2 e +8 C 2 ore dopo la ricostituzione.
  Regime  di  dispensazione:  da  vendersi  dietro  presentazione  di
ricetta medicoveterinaria in triplice copia non ripetibile.
  Altre  condizioni relative  alla  farmacovigilanza: fermo  restando
quanto previsto dall'art. 26-bis, comma 7, del decreto legislativo n.
119/1992, modificato dal decreto legislativo  n. 47/1997, la ditta e'
tenuta a  definire modalita' adeguate di  farmacovigilanza concordate
con   gli  istituti   zooprofilattici  sperimentali   competenti  per
territorio. Tali modalita' devono  essere finalizzate alla esecuzione
di test sierologici  nei gruppi di animali da  vaccinare, prima della
esecuzione della vaccinazione ed,  in periodi successivi alla stessa,
alle  cadenze temporali  di  2,  4, 8,  12  settimane nella  seguente
percentuale:
  non  meno del  10% degli  animali da  vaccinare o  vaccinati per  i
greggi con un numero di capi inferiore a 200;
  tra il 5 e 10% degli animali  da vaccinare o vaccinati per i greggi
con un numero di capi compreso tra 200 e 400;
  il 5%  degli animali da vaccinare  o vaccinati per i  greggi con un
numero di capi superiore a 400.
  I dati ed  i resoconti da presentarsi al Ministero  della sanita' -
Dipartimento  degli alimenti  e nutrizione  e della  sanita' pubblica
veterinaria, devono essere cosi' suddivisi:
  1)  i  dati vendita  del  prodotto  del  primo anno  devono  essere
presentati con cadenza semestrale;
  2) i dati relativi ai  test sierologici concordati con gli istituti
zooprofilattici sperimentali devono essere  presentati al termine del
primo anno di commercializzazione.
  Decorrenza  ed   efficacia  del  decreto:  dal   giorno  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.