Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto medicinale per uso veterinario "Ovilis Enzovax".(GU n.64 del 18-3-1998)
Decreto n. 21 del 10 marzo 1998 Prodotto medicinale per uso veterinario OVILIS ENZOVAX vaccino contro la clamidia psittaci degli ovini. Titolare A.I.C.: Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla societa' Intervet Italia S.r.l., con sede in Milano, via Brembo, 27 - codice fiscale 01148870155. Produttore: la societa' titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Boxmeer (Olanda). Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: flacone da 10 ml, A.I.C. n. 102567017; flacone da 25 ml, A.I.C. n. 102567029; flacone da 50 ml, A.I.C. n. 102567031; flacone da 100 ml, A.I.C. n. 102567043. Composizione: ogni dose di vaccino contiene: principio attivo: geq 10(elevato a)5.5 IFU del ceppo vivo attenuato ts 1B clamidia psittaci da sciogliere in relativo solvente standard; altri componenti: cosi' come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti. Specie di destinazione: pecore. Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva di pecore da riproduzione sensibili quale strumento della prevenzione dell'aborto causato dall'infezione provocata da clamidia psittaci. Tempo di attesa: carni 7 giorni. Validita': 15 mesi tra +2 e +8 C 2 ore dopo la ricostituzione. Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medicoveterinaria in triplice copia non ripetibile. Altre condizioni relative alla farmacovigilanza: fermo restando quanto previsto dall'art. 26-bis, comma 7, del decreto legislativo n. 119/1992, modificato dal decreto legislativo n. 47/1997, la ditta e' tenuta a definire modalita' adeguate di farmacovigilanza concordate con gli istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio. Tali modalita' devono essere finalizzate alla esecuzione di test sierologici nei gruppi di animali da vaccinare, prima della esecuzione della vaccinazione ed, in periodi successivi alla stessa, alle cadenze temporali di 2, 4, 8, 12 settimane nella seguente percentuale: non meno del 10% degli animali da vaccinare o vaccinati per i greggi con un numero di capi inferiore a 200; tra il 5 e 10% degli animali da vaccinare o vaccinati per i greggi con un numero di capi compreso tra 200 e 400; il 5% degli animali da vaccinare o vaccinati per i greggi con un numero di capi superiore a 400. I dati ed i resoconti da presentarsi al Ministero della sanita' - Dipartimento degli alimenti e nutrizione e della sanita' pubblica veterinaria, devono essere cosi' suddivisi: 1) i dati vendita del prodotto del primo anno devono essere presentati con cadenza semestrale; 2) i dati relativi ai test sierologici concordati con gli istituti zooprofilattici sperimentali devono essere presentati al termine del primo anno di commercializzazione. Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.