MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 4 marzo 1998, n. 28 

  Sentenza  della  Corte  costituzionale  n.  373/1997.  Giudizio  di
legittimita'  costituzionale degli  articoli 2,  5, comma  2 e  8 del
decreto  legislativo  25 novembre  1996,  n.  645 (Recepimento  della
direttiva 92/85/CEE  concernente il  miglioramento della  sicurezza e
della salute  sul lavoro  delle lavoratrici  gestanti, puerpere  o in
periodo di allattamento).
(GU n.65 del 19-3-1998)
 
 Vigente al: 19-3-1998  
 

                                  Ai servizi ispezione del lavoro
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla   divisione   I   -  Direzione
                                     generale AA.GG. e del personale
                                  Alla divisione    VII  -  Direzione
                                     generale AA.GG. e del  personale
                                     -  Servizio centrale ispettorati
                                     del lavoro
  Si  fa  seguito alla  circolare  n.  66/97  per informare  che  con
sentenza  n.  373/97, pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale -  serie
speciale -  n. 50 del  10 dicembre  1997, la Corte  costituzionale ha
dichiarato non  fondata la  questione di  legittimita' costituzionale
dell'art. 5, comma  2, del decreto legislativo  n. 645/1996 sollevata
dalle regioni Veneto,  Toscana e Umbria in  riferimento agli articoli
117 e 118 ed all'VIII disp. transitoria della Costituzione.
  Come  e'  noto,  ad  avviso  delle  regioni  ricorrenti,  il  comma
denunciato avrebbe  devoluto agli ispettorati del  lavoro funzioni di
tutela  della   salute  negli  ambienti  di   lavoro  assegnate  alle
competenze  delle regioni  dall'art. 117  della Costituzione  e dalla
successiva legislazione  statale di  trasferimento delle  funzioni in
materia  di  assistenza  sanitaria   (decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 616/1977, legge n. 833/1978).
  La   Corte  costituzionale   ha  invece   chiarito  che:   "...  La
disposizione  impugnata,   nella  sua  letterale   formulazione,  non
comporta il  ridimensionamento delle  competenze regionali di  cui le
ricorrenti si dolgono ...
  ...   Il  denunciato   comma  2   dell'art.  5   preordina  infatti
l'intervento dell'ispettorato del lavoro esclusivamente ai fini di un
controllo  sull'impossibilita'  della  modifica  delle  condizioni  o
dell'orario di lavoro per motivi organizzativi e produttivi ...
  ... I poteri di  vigilanza, attribuiti agli ispettorati provinciali
del  lavoro  con  decreto  legislativo n.  645  del  1996,  attengono
all'organizzazione del  lavoro e dei processi  produttivi all'interno
dell'azienda,  ed il  loro  esercizio potrebbe  anche non  richiedere
alcun  accertamento  medico.  Ove  peraltro  quest'ultimo  risultasse
necessario, in particolare ai  fini del provvedimento di interdizione
dal  lavoro  nell'ipotesi  contemplata dalla  richiamata  lettera  c)
dell'art. 5 della legge n. 1204/1971, l'accertamento sanitario verra'
richiesto dall'ispettorato  territorialmente competente,  ormai privo
delle  necessarie  strutture  sanitarie  interne,  ai  servizi  delle
aziende sanitarie ...".
  La  Corte   costituzionale  ha  pertanto  ribadito   le  competenze
specifiche del  Servizio ispezione  del lavoro  in materia  di tutela
delle lavoratrici madri con  particolare riferimento alla valutazione
sostanziale   e  diretta   delle   condizioni  di   lavoro  e   della
organizzazione  aziendale che  danno  luogo sia  allo spostamento  ad
altre  mansioni sia  all'astensione  anticipata dal  lavoro ai  sensi
dell'art. 5, lettera c), della legge n. 1204/1971.
  Rimane inalterato il quadro di competenze delineate dalla normativa
vigente in materia.
  Ai  sensi dell'art.  3  della legge  n.  1204/1971, come  integrato
dall'art.  3   del  decreto-legge   n.  645/1996,  vige   il  divieto
generalizzato  di  adibire  le  lavoratrici madri  al  trasporto,  al
sollevamento  di  pesi  nonche'  ai lavori  faticosi,  pericolosi  ed
insalubri dal  momento della presentazione del  certificato medico di
gravidanza e fino a sette mesi  dopo il parto, ovvero fino al termine
del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro (art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 1026/1976).
  Ai sensi del  secondo comma dell'art. 3  sopracitato vige l'obbligo
per il datore di lavoro  dello spostamento delle lavoratrici madri ad
altre mansioni  nei casi sopramenzionati  e ai sensi del  terzo comma
dello stesso articolo il Servizio ispezione del lavoro ha facolta' di
accertare  che  le  condizioni  di  lavoro  o  ambientali  non  siano
pregiudizievoli alla salute della donna  e di disporre lo spostamento
ad altre mansioni  durante la gestazione e fino a  sette mesi dopo il
parto.
  Ferma restando la procedura sopradescritta l'innovazione introdotta
dall'art. 4 del decreto-legge  numero 645/1996 sancisce l'obbligo del
datore di  lavoro di valutare i  rischi per la sicurezza  e la salute
delle  lavoratrici  e  di  individuare le  misure  di  prevenzione  e
protezione da adottare ottemperando l'obbligo di informazione.
  Ai  sensi  dell'art.  5,  primo comma,  del  decreto-legge  citato,
qualora i risultati della valutazione rivelino rischi per la salute e
la  sicurezza delle  lavoratrici, il  datore di  lavoro deve  evitare
l'esposizione    al    rischio    delle    interessate    modificando
temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro.
  Nel  caso in  cui la  modifica  delle condizioni  o dell'orario  di
lavoro non sia possibile il datore di lavoro procede allo spostamento
ad  altre mansioni  delle lavoratrici  informando contestualmente  il
Servizio ispezione del lavoro territorialmente competente.
  Analoga  informativa scritta  al Servizio  ispezione del  lavoro e'
richiesta in caso di impossibilita'  di spostamento ad altre mansioni
e  conseguente   attivazione  del  procedimento  di   emanazione  del
provvedimento di astensione dal lavoro  ai sensi dell'art. 5, lettera
c), della legge n. 1204/1971.
  In tutti i casi sopradescritti  il Servizio ispezione del lavoro ha
facolta'  di  svolgere  direttamente  gli accertamenti  sia  ai  fini
dell'adozione delle  misure previste ai  sensi dell'art. 5,  comma 1,
del  decreto-legge  numero  645/1996,   sia  ai  fini  dell'effettiva
possibilita' di  spostamento ad  altre mansioni, nonche'  di delegare
alle  aziende   sanitarie  locali  competenti  gli   accertamenti  di
carattere sanitario ritenuti necessari.
  Poiche' il  provvedimento di astensione  dal lavoro ai  sensi delle
lettere b) e c) dell'art. 5 della legge numero 1204/1971 decorre come
noto dalla  data della sua  emanazione, si segnala  all'attenzione di
codesti  servizi ispezione  la  necessita' di  stabilire modalita'  e
tempi  tecnici  contenuti  della fase  istruttoria  del  procedimento
amministrativo  allo scopo  di  non pregiudicare  la  sicurezza e  la
salute delle lavoratrici madri.
                         Il direttore generale dei rapporti di lavoro
                                           Cacopardi