PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 11 marzo 1998 

  Revoca  della somma  di  L.  4.780.000.000 di  cui  ai decreti  del
Ministro  per il  coordinamento della  protezione civile  n. 1176  di
repertorio del  2 dicembre 1987  e n. 172  di repertorio del  7 marzo
1989, con i quali e' stata assegnata alla regione Basilicata la somma
complessiva   di  L.   200.000.000.000  per   fronteggiare  i   danni
conseguenti  ai movimenti  franosi  del gennaio  1987. (Ordinanza  n.
2757).
(GU n.66 del 20-3-1998)

                     IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
                      delegato al coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
24  maggio  1996, che  delega  le  funzioni del  coordinamento  della
protezione civile  di cui  alla legge  24 febbraio  1992, n.  225, al
Ministro dell'interno;
  Visto il decreto  del Ministro dell'interno in data  5 giugno 1996,
con  il quale  vengono  delegate al  Sottosegretario  di Stato  prof.
Franco Barberi  le funzioni di  cui alla  legge 24 febbraio  1992, n.
225;
  Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  12  novembre  1996,  n.  576,
convertito, con modificazioni, dalla legge  31 dicembre 1996, n. 677,
che prevede  la revoca delle somme  assegnate ad enti e  dagli stessi
non utilizzate  in tutto o in  parte entro diciotto mesi  a decorrere
dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;
  Visto il decreto del Ministro  dell'interno in data 21 luglio 1997,
con il quale il Sottosegretario  di Stato per l'interno, prof. Franco
Barberi, e'  stato delegato all'adozione dei  provvedimenti di revoca
di  cui  al  sopracitato  art.   8  del  decreto-legge  n.  576/1996,
limitatamente alle  assegnazioni disposte con ordinanze  del Ministro
per  il coordinamento  della  protezione civile  in data  antecedente
all'entrata in vigore della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Effettuata  la   ricognizione  da  parte  del   Dipartimento  della
protezione  civile   prevista  dal   comma  2  dell'articolo   8  del
sopracitato decretolegge;
  Visti i decreti del Ministro  per il coordinamento della protezione
civile n.  1176 di  repertorio in data  2 dicembre 1987  e n.  172 di
repertorio in data  7 marzo 1989 con i quali  e' stata assegnata alla
regione  Basilicata la  somma complessiva  di L.  200.000.000.000 per
fronteggiare  i danni  a seguito  dei movimenti  franosi del  gennaio
1987;
  Considerato che,  alla data odierna,  la somma di  L. 4.780.000.000
risulta  non  utilizzata  da  parte della  regione  Basilicata,  come
indicato nel prospetto dello stato  di attuazione dei lavori allegato
alla nota n. 5123 in data 20 ottobre 1997;
  Considerato,  altresi', che  gli interventi  alla data  odierna non
risultano ultimati  e che gli  stessi, dato  il lungo lasso  di tempo
trascorso,    hanno     perso    i    connotati     dell'urgenza    e
dell'indifferibilita',  per cui  sono venuti  meno i  presupposti che
hanno giustificato l'emanazione del provvedimento;
  Tenuto conto  dei recenti  eventi calamitosi  che hanno  colpito il
territorio  nazionale,  per i  quali  il  Consiglio dei  Ministri  ha
dichiarato lo  stato di emergenza  di cui  all'art. 5 della  legge 24
febbraio  1992,  n. 225,  e  della  conseguente necessita'  di  dover
reperire le risorse necessarie per fronteggiare i relativi interventi
urgenti e indifferibili;
  Considerato, altresi' che la somma risulta disponibile sul capitolo
7588 della rubrica  6 dello stato di previsione  della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Per le motivazioni indicate in premessa, e' revocata la somma di
L. 4.780.000.000 assegnata alla regione  Basilicata con i decreti del
Ministro  per il  coordinamento della  protezione civile  n. 1176  di
repertorio del  2 dicembre 1987  e n. 172  di repertorio del  7 marzo
1989, in quanto non utilizzata dalla regione stessa.
  2. L'impegno di spesa assunto con  il decreto n. 2922 di repertorio
del 12  settembre 1997, meglio  descritto nelle premesse,  e' ridotto
del suddetto importo di L. 4.780.000.000.
  3.  La somma  di cui  al comma  precedente e'  utilizzata ai  sensi
dell'art. 8 del  decreto-legge 12 novembre 1996,  n. 576, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.
  La  presente ordinanza  sara' pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 11 marzo 1998
                                 Il Sottosegretario di Stato: Barberi