Variazione dell'importo dei diritti e delle indennita' di accesso spettanti ai notai, agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai segretari comunali per la levata dei protesti di cambiali e titoli equiparati.(GU n.66 del 20-3-1998)
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Visto l'art. 8 ultimo comma, della legge 12 giugno 1973, n. 349, che attribuisce al Ministro di grazia e giustizia la facolta' di stabilire, alla fine di ogni biennio, le variazioni, secondo gli indici del costo della vita, dell'importo dei diritti e delle indennita' spettanti ai notai, agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai segretari comunali per la levata dei protesti di cambiali e di titoli equiparati; Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1996; Vista la nota dell'Istituto centrale di statistica in data 27 gennaio 1998, dalla quale si desume che nel biennio novembre 1996 -novembre 1997 l'indice del costo della vita ha subito la maggiorazione del 4,3%; Considerato che tale maggiorazione e' contenuta nei limiti stabiliti dagli articoli 3, comma 36, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e 1, comma 66, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Ritenuto che appare necessario detto adeguamento; Decreta: Gli importi minimo e massimo del diritto di protesto e le indennita' di accesso previsti, rispettivamente, dagli articoli 7, primo comma, e 8 della legge 12 giugno 1973, n. 349, maggiorati dal citato decreto ministeriale 8 gennaio 1996, sono fissati secondo i seguenti importi: 1) diritto di protesto: minimo L. 2.800 + 120,4 = 2.920,4 arr. 3.000; massimo L. 62.600 + 2.691,8 = 65.291,8 arr. 65.300; 2) indennita' di accesso: a) fino a 3 chilometri: L. 2.500 + 107,5 = 2.607,5 arr. 2.700; b) fino a 5 chilometri: L. 3.000 + 129 = 3.129 arr. 3.200; c) fino a 10 chilometri: L. 5.600 + 240,8 = 5.840,8 arr. 5.900; d) fino a 15 chilometri: L. 7.900 + 339,7 = 8.239,7 arr. 8.300; e) fino a 20 chilometri: L. 9.800 + 421,4 = 10.221,4 arr. 10.300, oltre i 20 chilometri, per ogni percorso di 6 chilometri o frazione superiore a 3 chilometri di percorso successivo, l'indennita' prevista dalla lettera e) e' aumentata di L. 2.500 + 107,5 = 2.607,5 arr. 2.700. Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 marzo 1998 p. Il Ministro: Mirone