ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 16 marzo 1998, n. 14 

  Art.  59 della  legge 27  dicembre  1997, n.  449. Disposizioni  in
materia previdenziale.
(GU n.73 del 28-3-1998)
 
 Vigente al: 28-3-1998  
 

                                  Alle sedi periferiche INPDAP
                                    A      tutti   gli      enti    e
                                  amministrazioni   con     personale
                                  iscritto     alle  casse   pensioni
                                  INPDAP
                                    A   tutte le  amministrazioni con
                                  personale iscritto   alla  gestione
                                  separata       dei      trattamenti
                                  pensionistici ai  dipendenti  dello
                                  Stato
                                  Alla direzione generale dei servizi
                                  periferici del Tesoro
                                  Alle prefetture della Repubblica
                                  Alla regione Valle d'Aosta
                                    Ai  commissari  di  governo delle
                                  regioni e delle  province  autonome
                                  di Trento e Bolzano
                                  Alle   direzioni   provinciali  del
                                  Tesoro
                                  Alle ragionerie  provinciali  dello
                                  Stato e, per conoscenza:
                                    Alla  Presidenza    del Consiglio
                                  dei  Ministri - Dipartimento    per
                                  la funzione pubblica
                                    Al  Ministero del lavoro e  della
                                  previdenza sociale - Gabinetto  del
                                  Ministro
                                  Al Ministero del tesoro - Gabinetto
                                  del Ministro
                                  Al    Ministero    dell'interno   -
                                  Gabinetto del Ministro
                                  Al  Ministero   della   sanita'   -
                                  Gabinetto del Ministro
                                  Alla Corte dei conti - Segretariato
                                  generale
                                  Alle  sezioni regionali della Corte
                                  dei conti
                                  Ai comitati regionali di controllo
                                  Alla  ragioneria   generale   dello
                                  Stato
                                  All'Istituto     nazionale    della
                                  previdenza sociale
                              PREMESSA.
    Sul supplemento ordinario n. 255/L alla  Gazzetta  Ufficiale  del
30-12-97  n.  302,  e'  stata  pubblicata la Legge 27-12-97, n.  449,
recante "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica".
    A norma dell'art. 65 della  suddetta  legge  le  disposizioni  in
esame  entrano  in  vigore  il  1  gennaio  1998,  salvo  una diversa
decorrenza espressamente stabilita.
    Con la presente Circolare vengono  forniti  i  primi  chiarimenti
sugli  aspetti di piu' immediata attuazione della nuova disciplina di
cui all'art. 59 della Legge 449/97.
    1.1  Requisiti  per il diritto alla pensione di anzianita' per la
generalita' dei lavoratori dipendenti (art. 59 comma 6)  Con  effetto
dal  1  gennaio  1998,  il  comma  6  dell'art.  59 introduce, per la
generalita'  dei  lavoratori  dipendenti,  nuovi  requisiti  per   il
pensionamento di anzianita', in sostituzione di quelli previsti dalla
Legge 8-8-95, n. 335.
    In  particolare,  per  i  dipendenti pubblici iscritti alle forme
esclusive dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, il  diritto  alla
pensione  di  anzianita  dal 1 gennaio 1998 si consegue al compimento
del 53 anno di eta' ed al raggiungimento dell'anzianita' contributiva
pari  a  35  anni  ovvero  alla  maturazione  della  sola  anzianita'
contributiva  pari  a  36  anni; per i successivi anni, il diritto al
trattamento di quiescenza si acquisisce secondo quanto previsto dalla
Tabella D allegata alla legge in esame e sotto riportata.
                                                      Tabella D
                                               (articolo 59, comma 6)
       ANNO         ETA' E ANZIANITA'                  ANZIANITA'
      1998              53   e   35                        36
      1999              53   e   35                        37
      2000              54   e   35                        37
      2001              55   e   35                        37
      2002              55   e   35                        37
      2003              56   e   35                        37
      2004              57   e   35                        38
      2005              57   e   35                        38
      2006              57   e   35                        39
      2007              57   e   35                        39
      2008              57   e   35                        40.
    1.2 Decorrenza della pensione di anzianita'  per  la  generalita'
dei lavoratori dipendenti (art. 59 comma 8)
   I  dipendenti  che risultino in possesso dei requisiti di cui alla
tabella D indicata nel precedente paragrafo, entro il primo trimestre
dell'anno, possono accedere al  pensionamento  di  anzianita'  dal  1
luglio  dello  stesso  anno,  se  di eta' pari o superiore a 57 anni;
entro il secondo trimestre possono accedere al  pensionamento  dal  1
ottobre  dello  stesso  anno,  se di eta' pari o superiore a 57 anni;
entro il terzo trimestre, possono accedere  al  pensionamento  dal  1
gennaio  dell'anno  successivo;  entro  il  quarto trimestre, possono
accedere dal 1 aprile dell'anno successivo.  Pertanto,  l'accesso  al
trattamento  pensionistico  avverra'  secondo  le  cadenze  di cui al
sottoindicato prospetto:
Possesso dei requisiti entro           Accesso al pensionamento
                           + 57 anni            - 57 anni
1 trimestre                1 luglio             1 gennaio anno succ.
2 trimestre                1 ottobre            1 gennaio anno succ.
3 trimestre                1 gennaio anno succ. 1 gennaio anno succ.
4 trimestre                1 aprile anno succ.  1 aprile anno succ.
    Premesso  che  i  requisiti per il diritto a pensione sono quelli
previsti dalla Tabella D allegata alla Legge 449/97 (per l'anno 1998:
53 anni di eta'  e  35  di  contribuzione  ovvero  36  di  anzianita'
contributiva  indipendentemente  dall'eta'),  i termini di accesso al
trattamento di quiescenza vengono diversamente cadenzati secondo  che
l'interessato  sia in possesso di un'eta' anagrafica pari o superiore
a 57 anni ovvero inferiore ai 57.
    Si fa presente che l'eta' di 57 anni  richiesta,  utile  solo  ai
fini  della  decorrenza della pensione e non del diritto, puo' essere
compiuta entro il giorno  precedente  la  data  di  decorrenza  della
pensione   stessa;   pertanto,  per  l'accesso  al  pensionamento  di
anzianita' dal 1 luglio l'eta' di 57 anni dovra' essere  perfezionata
entro  il  30 giugno mentre, per l'uscita programmata al 1 ottobre, i
57 anni dovranno essere compiuti entro il 30 settembre  dello  stesso
anno.
    Ad  esempio,  il  lavoratore  che  abbia  maturato  un'anzianita'
contributiva pari a 35 anni nel  primo  trimestre  dell'anno  ma  che
compia  i  57  anni  di  eta'  nel secondo trimestre, potra' comunque
cessare dal servizio nel primo trimestre,  avendo  maturato  i  nuovi
requisiti minimi richiesti per il diritto alla pensione di anzianita'
(per l'anno 1998: 53 anni e 35 anni di contribuzione), fermo restando
che  l'effettiva  erogazione  del  trattamento di quiescenza avverra'
solo dal 1 luglio dello stesso anno; le stesse considerazioni valgono
anche per il dipendente che maturi entro il primo trimestre  il  solo
requisito  contributivo  richiesto dalla colonna 2 Tabella D allegata
alla Legge 449/97 (per l'anno 1998: 36  anni  di  contribuzione)  che
potra'  percepire  il trattamento di quiescenza dal 1 luglio, qualora
compia i 57 anni di eta' entro il 30 giugno.
    Il dipendente con un'eta' anagrafica inferiore a 57  anni  e  che
maturi  il  diritto  alla  pensione  di  anzianita' entro i primi tre
trimestri dell'anno, in  quanto  in  possesso  dei  requisiti  minimi
previsti dalla Tabella D allegata alla Legge 449/97 (per l'anno 1998:
35  anni  di contribuzione congiuntamente ad un'eta' anagrafica di 53
anni  ovvero  36  anni  di  contribuzione),   potra'   percepire   il
trattamento  di  quiescenza  a  decorrere  dal  1  gennaio  dell'anno
successivo; nel caso in cui i  suddetti  requisiti  vengano  maturati
nell'ultimo  trimestre  dell'anno, avra' diritto all'erogazione della
pensione dal 1 aprile dell'anno successivo.
    Poiche'  i  suddetti  requisiti  (anno  1998:  35  di  anzianita'
contributiva  e 53 anni di eta' ovvero 36 anni di contribuzione) sono
quelli minimi richiesti dalla vigente normativa per il  conseguimento
del  diritto  al  trattamento pensionistico, gli stessi devono essere
maturati in costanza di iscrizione a questo Istituto.
    Il comma 8 dell'art. 59 prevede, esclusivamente per l'anno  1998,
un  differimento  di tre mesi dei termini di accesso al pensionamento
di anzianita'. Conseguentemente, l'uscita programmata  del  1  luglio
1998,  riservata  ai  dipendenti  che  perfezionino  i  requisiti  di
contribuzione entro il 31 marzo del 1998 e che  compiano  i  57  anni
eta'  entro  il  30  giugno  1998, viene differita al 1 ottobre 1998;
analogamente, slitta al 1 gennaio 1999 la  decorrenza  fissata  al  1
ottobre  1998  per  i  dipendenti che perfezionino entro il 30 giugno
1998 il requisito contributivo e che compiano l'eta' anagrafica di 57
anni entro il 30 settembre 1998.
    Tale  differimento  trova  applicazione  solo   in   queste   due
fattispecie,  in quanto gli altri termini d'accesso non sono comunque
ricompresi nell'anno 1998.
    I  lavoratori in possesso al 31-12-97 di 35 anni di contribuzione
e 53 anni di eta'  ovvero  di  36  anni  di  anzianita'  contributiva
indipendentemente  dall'eta'  conseguono il trattamento pensionistico
di anzianita' con decorrenza dal 1 aprile 1998.
    Lavoratori privi di vista
    Si sottolinea che le nuove disposizioni, in materia di  requisiti
di  accesso  e  decorrenza  del trattamento pensionistico anticipato,
valgono  anche  per  i  lavoratori  privi  di  vista  in  quanto  non
contemplati  tra  le  fattispecie  derogatorie  indicate nell'art. 59
comma 7 della Legge 449/97.
    Con effetto dall'1-1-98 anche tali dipendenti possono  conseguire
il   diritto   al   trattamento   pensionistico  anticipato  solo  al
raggiungimento dei requisiti previsti dalla Tabella D  allegata  alla
legge  in  esame  e  secondo le uscite programmate di cui al presente
paragrafo.
    Conseguentemente risulta disapplicato quanto disposto dall'art. 1
comma 32 della L. 335/95 che prevedeva esplicitamente, nei  confronti
dei  lavoratori  privi  di  vista,  il  mantenimento delle previgenti
disposizioni in materia  di  requisiti  di  accesso  (art.  8  D.L.vo
503/92)  e  di decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianita'
(art 1, comma 2 ter legge 438/92).
    Per contro questa categoria di lavoratori continuera' a mantenere
i requisiti  minimi  gia'  in  vigore  alla  data  del  31-12-92  per
l'accesso  al  trattamento  pensionistico  di  vecchiaia,  cosi' come
indicato dall'art. 1 comma 6 D.L.vo 503/92, in quanto la Legge 449/94
nulla  ha  innovato  in  materia,  ad  eccezione   dei   criteri   di
arrotondamento   dell'anzianita'  contributiva  per  i  quali  si  fa
espresso rinvio al paragrafo 6 della presente circolare.
    2.1 Requisiti per il diritto  alla  pensione  di  anzianita'  per
particolari categorie di lavoratori dipendenti (art. 59, comma 7)
    L'art.  59  comma  7  della legge in esame prevede, in materia di
requisiti per il diritto al trattamento pensionistico, l'applicazione
delle disposizioni di cui alla  tabella  B  allegata  alla  legge  n.
335/95  nei  confronti  dei  lavoratori  dipendenti appartenenti alle
seguenti categorie:
    a) operai, cosi' come qualificati  dai  contratti  collettivi  di
lavoro,  nonche'  lavoratori  ad  essi  equivalenti;  al  riguardo si
precisa che con Decreto Interministeriale, da emanarsi entro sei mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, verranno individuate  le
mansioni da considerare "equivalenti" (comma 10, art. 59). Si precisa
che  la  qualifica  di  "operaio o equivalente" deve essere posseduta
alla data  di  cessazione  dal  servizio  e  debitamente  certificata
dall'ente  datore  di  lavoro, in base al profilo professionale cosi'
come stabilito dal contratto di categoria.
     b) Lavoratori precoci, ossia  che  risultino  iscritti  a  forme
pensionistiche  obbligatorie per non meno di un anno in eta' compresa
tra i 14 e i 19 anni, a seguito di effettivo svolgimento di attivita'
lavorativa.
     Sono  valutabili  a  tale  fine  tutti  i  periodi  contributivi
ricollegabili  ad  un'effettiva prestazione lavorativa (ancorche' non
continuativa) collocati temporalmente tra la data di  compimento  del
14 anno di eta' e quella di compimento del 19 anno.
    A tal fine, vengono riconosciuti utili anche eventuali periodi di
lavoro  prestati all'estero che siano stati o meno riscattati, ovvero
periodi  di  lavoro  resi  con  obbligo   di   iscrizione   a   forme
pensionistiche  obbligatorie  con  versamento  contributivo nel Fondo
lavoratori dipendenti o Gestioni  speciali,  indipendentemente  dalla
circostanza   che   il   periodo   stesso   sia   stato   oggetto  di
ricongiunzione.  Ovviamente,  qualora  il  periodo  non   sia   stato
riscattato o ricongiunto, si dovra' richiedere all'ente previdenziale
l'effettiva contribuzione accreditata.
    c)  -  Lavoratori  collocati  in mobilita' per effetto di accordi
collettivi stipulati entro il 3-11-97, ivi compresi i dipendenti  che
abbiano  presentato domanda ai sensi dell'art. 3 D.L. 19.5.97 n. 129,
convertito con modificazioni nella Legge 18.7.97, n. 229, per i quali
l'accordo collettivo intervenga entro il 31-3-98;
    - lavoratori che abbiano presentato domanda di autorizzazione  ai
versamenti  volontari  entro  il  31-10-97  che,  in base ai predetti
requisiti di accesso alle pensioni di anzianita' di cui  alla  citata
legge  335/95,  conseguiranno il diritto al trattamento di quiescenza
anticipato alla data del 31-12-98;
    -  dipendenti  autorizzati  ai   prepensionamenti   in   base   a
disposizioni  di  legge  anteriori  al 3-11-97. Gli iscritti a questo
Istituto che rientrano  in  tale  categoria  sono  i  dipendenti  del
settore  portuale,  marittimo, cantieristico ed armatoriale di cui al
D.L. 21.10.96 n. 535, convertito in Legge 23.12.96, n. 647.
    Si riporta la Tabella B allegata alla legge  335/95,  cosi'  come
elaborata in base all'art. 1 comma 26 della stessa legge:
                                                  Tabella B
                                      (articolo 1 comma 26 L. 335/95)
       ANNO         ETA' E ANZIANITA'                  ANZIANITA'
      1998              53   e   35                        36
      1999              53   e   35                        37
      2000              54   e   35                        37
      2001              54   e   35                        37
      2002              55   e   35                        37
      2003              55   e   35                        37
      2004              56   e   35                        38
      2005              56   e   35                        38
      2006              57   e   35                        39
      2007              57   e   35                        39
      2008              57   e   35                        40
    Pertanto,  per  gli  iscritti  alle  forme esclusive dell'AGO, le
agevolazioni  previste  per  queste  categorie   di   lavoratori   si
concretizzeranno  in  una riduzione sull'eta' anagrafica solamente in
corrispondenza di determinati anni ed a partire  dal  2001,  anno  in
cui,  fermo  restando  il  requisito  contributivo  di  35  anni,  il
requisito anagrafico richiesto sara' pari a 54 anni anziche' 55.
    Conseguentemente  anche  i  lavoratori  che  abbiano   presentato
domanda  di  autorizzazione  alla  prosecuzione  volontaria  entro il
3-11-97,  dovranno  comunque   maturare   dall'1-1-98   i   requisiti
contributivi   ed   anagrafici  come  riportati  nella  sopraindicata
tabella.
    2.2  Decorrenza  della  pensione  di  anzianita'  per particolari
categorie di lavoratori dipendenti (art. 59 comma 8)
   Per i dipendenti appartenenti alle categorie di cui al  precedente
paragrafo 2.1 punti a) e b), si applicano le medesime disposizioni in
materia di decorrenza del trattamento pensionistico gia' indicate per
la  generalita'  dei lavoratori, compreso il differimento di tre mesi
previsto per l'anno 1998.
    Qualora detti lavoratori risultino gia' in possesso  al  31-12-97
dei  requisiti  di  cui alla Tabella B allegata alla Legge 335/95 (52
anni di eta' e dell'anzianita' contributiva di 35 anni ovvero  di  36
anni  di anzianita' contributiva indipendentemente dall'eta') possono
conseguire il trattamento pensionistico di anzianita' con  decorrenza
dal 1 aprile 1998.
    Per quanto riguarda i lavoratori di cui al paragrafo 2.1 punto c)
il comma 8 conferma i termini di accesso al trattamento di quiescenza
gia'  previsti  dalle  previgenti  disposizioni. In particolare detti
dipendenti:
    - se in possesso al 31-12-97 del requisito anagrafico di 52  anni
di  eta'  e  dell'anzianita' contributiva pari a 35 anni ovvero di 36
anni di contribuzione indipendentemente dall'eta', possono conseguire
la pensione di anzianita' dal 1 gennaio 1998 (art. l, comma 29, legge
n. 335/95, tabella E);
    - se matureranno detti requisiti in data successiva  all'  1-1-98
(per  tale  anno:  53  anni  di eta' ed anzianita' contributiva di 35
anni,  ovvero  36  di  contribuzione  indipendentemente   dall'eta'),
conseguiranno  il trattamento pensionistico secondo le cadenze di cui
al sottoindicato prospetto, senza effettuare alcun differimento:
Possesso dei requisiti entro           Accesso al pensionamento
                           + 57 anni            - 57 anni
1 trimestre                1 luglio             1 gennaio anno succ.
2 trimestre                1 ottobre            1 gennaio anno succ.
3 trimestre                1 gennaio anno succ. 1 gennaio anno succ.
4 trimestre                1 aprile anno succ.  1 aprile anno succ.
    Nell'ambito dei lavoratori rientranti in particolari categorie di
cui  al  paragrafo  2.1  punto  c)  in  esame,  unica  eccezione   e'
rappresentata,  secondo  quanto  disposto  dall'art.  59 comma 8, dai
prepensionamenti  autorizzati  in  base  a  disposizioni   di   legge
antecedenti  al  3-11-97,  per  i  quali  l'art.  59  comma 8 prevede
l'applicazione  delle   previgenti   disposizioni   in   materia   di
decorrenza;  per  gli  iscritti  a questo Istituto tali lavoratori si
identificano  con  i  dipendenti  del  settore  portuale,  marittimo,
cantieristico  ed  armatoriale, i quali hanno diritto alla decorrenza
immediata e non differita del trattamento di  quiescenza  cosi'  come
indicato nella Circolare INPDAP n. 63 del 27-11-97.
    Si  precisa che nei confronti di questi lavoratori, per esplicita
previsione normativa (art. 59 comma 7 ultimo  capoverso),  continuano
ad applicarsi, in materia di requisiti di accesso, le disposizioni di
legge anteriori al 3 novembre 1997.
    Si sottolinea che le decorrenze dei trattamenti pensionistici per
la  generalita'  dei  lavoratori cosi' come per particolari categorie
(paragrafi 1.2 e 2.2.) devono  intendersi  non  come  date  fisse  ma
termini  iniziali a partire dai quali gli iscritti possono conseguire
il  trattamento  di  quiescenza,  confermando  le  disposizioni  gia'
impartite da questo Istituto sulla legge di riforma n. 335/95.
    3.  Lavoratori  dipendenti  con   anzianita'   contributiva   non
inferiore a 40 anni (art. 59 comma 8)
    Per   i   lavoratori  che  siano  in  possesso  di  un'anzianita'
contributiva non inferiore a 40 anni (39 anni, 11 mesi e 16  giorni),
il comma 8 conferma i termini di accesso al trattamento di quiescenza
anticipato previsti dalle previgenti disposizioni.
    Di  conseguenza,  la  decorrenza  sara' immediata in quanto detti
lavoratori risultano aver gia' maturato, indipendentemente dall'eta',
i requisiti minimi stabiliti dalla Tabella B colonna 2 allegata  alla
legge   335/95,   per  l'accesso  alle  uscite  programmate  previste
dall'art. 1 comma 29 L. 335/95 che, si  ribadisce,  sono  considerate
non  date  fisse ma termini iniziali a partire dai quali gli iscritti
possono conseguire il trattamento di quiescenza.
    4.  Trattamento  pensionistico  di  anzianita'   a   seguito   di
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
(art. 59 comma 8)
    L'INPDAP  con  Circolare n. 61 del 27-11-97 pubblicata su G.U. n.
283 del 4-12-97 ha  fornito  chiarimenti  in  merito  alle  modalita'
applicative  del  Decreto  29-7-97,  n. 331, emanato in attuazione di
quanto disposto dall'art. 1 comma 187 L. 662/96,  secondo  i  criteri
indicati dal comma 185 dello stesso articolo 1.
    In  tale sede questo Istituto ha precisato che "La trasformazione
del rapporto di lavoro in tempo parziale  avverra'  entro  60  giorni
dalla  data di presentazione della domanda da parte dell'interessato;
dalla stessa data decorrera' il trattamento pensionistico anticipato,
anche in deroga alle decorrenze  fissate  dall'art.  1  comma  29  L.
335/95,  a  condizione  che  il  richiedente sia gia' in possesso dei
requisiti richiesti dalla Tabella B allegata  alla  citata  legge  di
riforma".
    A  riguardo  la  Legge 449/97 all'art. 59 comma 8, nel modificare
tale orientamento, prevede che  le  trasformazioni  del  rapporto  di
lavoro  in part time, esercitate ai sensi dell'art.  1 D.M. 331/97 ed
aventi effetto dall'1-1-98, saranno subordinate al raggiungimento dei
nuovi requisiti  di  accesso  al  trattamento  pensionistico  di  cui
all'art.  59 commi 6 e 7, richiesti per la generalita' dei lavoratori
ovvero per particolari categorie, come precisato ai paragrafi  1.1  e
2.1.
    Lo  stesso  comma stabilisce, altresi', che la trasformazione del
rapporto di lavoro da full time a  part  time,  nonche'  il  relativo
trattamento  di  quiescenza, non avvengano piu' automaticamente entro
sessanta  giorni  dalla  data  di  presentazione  della  domanda,  ma
seguiranno  le  nuove uscite programmate delle pensioni di anzianita'
gia' indicate ai paragrafi 1.2 e 2.2.
    La data di trasformazione del rapporto  di  lavoro  coincide  con
quella di decorrenza del trattamento di pensione.
    5. Disposizioni particolari
    5.1 Art. 59 comma 54
    Il  comma 54 dell'art. 59 ha confermato, relativamente al periodo
dal 3 novembre al 31 dicembre 1997 la sospensione, disposta dal  D.L.
3  novembre  1997  n.  375,  delle  previgenti  norme  di  legge,  di
regolamento o di accordo  collettivo  attributive  del  diritto,  con
decorrenza nel periodo sopra indicato, a trattamenti pensionistici di
anzianita'  anticipati  rispetto  all'eta'  pensionabile  o  all'eta'
prevista  per  la  cessazione  dal  servizio  in  base   ai   singoli
ordinamenti.
    Contestualmente  lo  stesso comma ha escluso dal blocco i casi di
prepensionamento  di  cui  al  precedente  paragrafo  2.1  punto  c),
riguardanti   i   dipendenti   del   settore   portuale,   marittimo,
cantieristico  ed  armatoriale  di  cui  al  D.L.  21.10.96  n.  535,
convertito  in  Legge  23.12.96,  n.  647  nonche'  i  lavoratori che
risultino in possesso di un'anzianita' contributiva pari ad almeno 40
anni.
    Pur non essendo  esplicitamente  previsto  nel  comma  in  esame,
questo   Istituto  ravvisa  la  necessita'  di  far  rientrare  nelle
fattispecie derogatorie del "blocco"  delle  pensioni  di  anzianita'
disposto  dal D.L. 375/97, anche i lavoratori dispensati dal servizio
a seguito di riconoscimento di inabilita' relativa alle mansioni.
    Pertanto, in tali ipotesi dovranno essere  riesaminate  d'ufficio
le  domande  di pensionamento presentate durante il periodo di blocco
attribuendo, anche nei casi di cessazione  intervenuta  nel  suddetto
periodo, una decorrenza immediata del trattamento di quiescenza.
    5.2  Dipendenti  con  domanda  di  pensionamento  presentata ante
3-11-97
    Per  i  lavoratori  iscritti  a  forme  di  previdenza  esclusive
dell'AGO,  che  abbiano  presentato  domanda  in  data  anteriore  al
3-11-97, accettata ove previsto dall'amministrazione di appartenenza,
per accedere al  pensionamento  entro  il  1998,  la  decorrenza  del
trattamento  di  quiescenza verra' stabilita con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  per  la
funzione  pubblica  e  per gli affari regionali, da emanarsi entro il
31-3-98.
    Per  verificare  l'obbligo  di  accoglimento  delle   dimissioni,
occorrera'   fare  riferimento  a  quanto  previsto  in  merito  alla
risoluzione del rapporto di lavoro dai singoli  contratti  collettivi
nazionali   di   lavoro,   in   base   al  comparto  di  appartenenza
dell'iscritto.
    Il suddetto Decreto  riguardera'  anche  i  dipendenti  pubblici,
sempre  con  istanza presentata anteriormente al 3-11-97, accolta ove
previsto  dall'Amministrazione  di  appartenenza,   coinvolti   nella
sospensione  dei trattamenti pensionistici di cui al D.L. 375/97, che
abbiano inoltrato domanda di revoca o di riammissione in servizio  ai
sensi del decreto legge medesimo.
    Si  ricorda  che tali facolta' avrebbero potuto essere esercitate
entro il 31-12-97  ovvero  entro  il  31-1-98,  cosi'  come  indicato
dall'art. 59 comma 54.
    I  termini  di  accesso,  stabiliti  dal  citato Decreto, saranno
determinati  in  base  a  criteri  di  maggiore  eta'  anagrafica  ed
anzianita'  contributiva,  nonche'  di  data  di  presentazione della
domanda ovvero di intervenuta estinzione del rapporto di lavoro.
    I dipendenti destinatari dell'emanando Decreto Interministeriale,
dovranno risultare in possesso, alla data dai medesimi  indicata  per
la cessazione dal servizio, dei requisiti contributivi e/o anagrafici
previsti  dalla previgente normativa (art. 1 comma 27 lettere a) e b)
della legge 335/95).
    Tutti i lavoratori pubblici, con domanda presentata ante 3-11-97,
accolta  ove  previsto,  per l'accesso al pensionamento entro il 1998
hanno facolta':
    - di proseguire il rapporto di lavoro oltre  la  data  prefissata
nell'originaria  domanda  di pensionamento fino alla nuova decorrenza
che verra' fissata dal citato Decreto Interministeriale;
    - di revocare,  entro  il  31-1-98,  in  modo  incondizionato  la
precedente  istanza, proseguendo, in tal caso, l'attivita' lavorativa
fino alla maturazione dei nuovi requisiti richiesti  dalla  normativa
vigente alla definitiva cessazione dal servizio;
    -  di  cessare  dal  servizio  rispettando la data indicata nella
originaria domanda di pensionamento, fermo restando che  l'erogazione
del trattamento di quiescenza avverra' secondo i termini indicati nel
Decreto Interministeriale.
    Il  periodo  intercorrente  tra  la  cessazione  dal  servizio  e
l'eventuale riammissione  verra'  valutato  secondo  le  disposizioni
impartite   dall'art.  13  comma  8  L.  724/94;  in  particolare  la
riammissione avverra' con la qualifica rivestita e  con  l'anzianita'
di  servizio  maturata  all'atto  della cessazione, con esclusione di
ogni beneficio economico e di carriera  eventualmente  attribuito  in
connessione  al  collocamento  a  riposo.  Ai  fini previdenziali, il
periodo in esame non sara' considerato interruttivo del  servizio  ed
il  trattamento  economico  spettante  sara' quello equivalente nelle
posizioni di congedo straordinario o in licenza speciale o ad analogo
istituto previsto dalle norme dei singoli ordinamenti
    5.3 Dipendenti cessati dal servizio anteriormente al 3-11-97
    Viene  confermato  l'accesso   al   trattamento   di   quiescenza
anticipato  al  1  gennaio  1998,  per  i  lavoratori  dipendenti nei
confronti dei quali sia  intervenuta  l'estinzione  del  rapporto  di
lavoro anteriormente alla data del 3-11-97 (ultimo giorno di servizio
2-11-97)  e  che avevano maturato i requisiti previsti per il diritto
al trattamento pensionistico anticipato di cui all'art. 1, comma  27,
lettera a) e b) della legge 335/95, la cui decorrenza era fissata dal
1-1-98.
    5.4 Dipendenti privati iscritti all'INPDAP
    Rientrano  in  tale  categoria  i  lavoratori  iscritti  a questo
Istituto ma appartenenti ad Enti non contemplati dall'art. 1 comma  2
del  D.L.vo  3-2-93, n. 29, e pertanto qualificabili come "dipendenti
privati".
    Detti lavoratori, con periodo di preavviso in corso alla data del
3 novembre 1997 ed in possesso al 31-12-97   dei  requisiti  previsti
dall'art.  1,  comma  29,  della  legge  n.  335/95,  per accedere al
pensionamento di anzianita' dal 1 gennaio 1998, possono conseguire il
trattamento di quiescenza dal 1 aprile 1998. Il comma 54 dell'art. 59
prevede  per  questi  lavoratori  la  facolta'   di   richiedere   il
prolungamento  dei  termini di Preavviso fino alla suddetta data, ove
inferiori, sempreche' tale facolta' sia  stata  esercitata  entro  10
giorni dalla data di entrata in vigore della legge 449/97.
    Analogamente  possono accedere al pensionamento di anzianita' dal
1 aprile 1998 i dipendenti che, trovandosi in preavviso alla data del
3-11-97 e avendo maturato i requisiti previsti dall'art. l, comma  29
della  L.  335/95,  per  accedere  al  pensionamento  di anzianita' a
decorrere  dal  1  gennaio 1998, sono cessati dal rapporto di lavoro,
per scadenza del termine di preavviso, entro il 31-12-97.
    I medesimi lavoratori il cui periodo di  preavviso  in  corso  al
3-11-97   sia   scaduto   successivamente   alla   predetta  data  ma
anteriormente al 1-1-98, che avevano gia' maturato  i  requisiti  per
accedere  al  pensionamento  di  anzianita'  con decorrenza nel corso
dell'anno 1997,  hanno  diritto  al  trattamento  di  quiescenza  con
decorrenza   dal  1  gennaio  1998,  sempreche'  risultino  privi  di
attivita' lavorativa.
    Qualora il lavoratore abbia un preavviso in corso alla  data  del
3-11-97  con  scadenza  successiva al 1 aprile 1998, se ha maturato i
requisiti previsti dall' art. 1, comma 29  della  legge  335/95,  per
accedere  al  pensionamento  di  anzianita' a decorrere dal 1 gennaio
1998, puo' revocare detto preavviso e, in  quanto  iscritto  a  forme
esclusive  dell'AGO,  restare  in servizio fino all'uscita che verra'
programmata con il Decreto Interministeriale.
    In carenza delle suddette condizioni, il comma  54  dell'art.  59
prevede,  sia per i lavoratori pubblici che privati, con preavviso in
corso al 1 gennaio 1998, la possibilita'  di  revocare  il  preavviso
stesso.  L'accesso al pensionamento avverra' secondo le modalita' e i
termini stabiliti dalla legge 449/97 o  comunque  quelli  vigenti  al
momento della definitiva cessazione dal servizio.
    Si precisa che la condizione di lavoratore in preavviso alla data
del   3-11-97   deve   risultare   da   apposita   dichiarazione   di
responsabilita' del datore di lavoro, dalla quale si evinca la durata
del preavviso, cosi' come previsto dalle  clausole  contrattuali,  la
data iniziale del preavviso, nonche' il termine finale.
    6. Arrotondamenti (art. 59 comma 1 lettera b)
    In  virtu'  di quanto disposto dall'art. 59, comma 1, lettera b),
con  effetto  dall'1-1-98,  per  la  determinazione   dell'anzianita'
contributiva   sia  ai  fini  del  diritto  che  della  misura  della
prestazione, le frazioni di anno non danno  luogo  ad  arrotondamenti
per  eccesso o per difetto. Dal tenore letterale della norma in esame
si  evince  che   per   "frazioni   di   anno"   debbano   intendersi
esclusivamente  i  mesi.  Pertanto,  per  i trattamenti pensionistici
decorrenti dal 2 gennaio 1998, siano essi di vecchiaia, anzianita', o
inabilita', si applicano le disposizioni in materia di arrotondamenti
cosi' come previsti dall'art. 3 della legge 274/91. In  sostanza,  il
requisito  di  35  anni  richiesto  per  il  diritto alla pensione di
anzianita' si conseguira' al raggiungimento di 34 anni, 11 mesi e  16
giorni;  per  le  pensione  derivanti  da  cessazioni  a  seguito  di
riconoscimento  di  inabilita'  assoluta  e  permanente  a  qualsiasi
proficuo  lavoro,  nonche' per le pensioni di vecchiaia, il requisito
minimo richiesto sara' pari a 14 anni 11 mesi e 16 giorni (qualora il
lavoratore sia stato assunto anteriormente  al  31-12-92)  mentre  il
diritto  alla  pensione  di  inabilita'  relativa si perfezionera' al
raggiungimento dei 19 anni 11 mesi e 16 giorni.
    Tali disposizioni vengono estese,  con  la  medesima  decorrenza,
anche  agli iscritti alla Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari nonche'
agli iscritti alla gestione separata per i dipendenti dello Stato. In
sostanza per tali lavoratori, ai fini della valutazione del  servizio
utile,  viene  meno quanto previsto dall'art. 40 commi 2 e 3 del T.U.
delle pensioni approvato con DPR 29-12-73,  n.  1092  in  virtu'  dei
quali veniva computata ad anno intero la frazione di anno superiore a
sei  mesi  mentre  veniva trascurata quella uguale od inferiore a sei
mesi.
    Pertanto, con effetto dall'1-1-98 le singole amministrazioni,  ai
fini della misura del trattamento pensionistico, dovranno arrotondare
il  servizio complessivo utile a mese intero, trascurando la frazione
del mese non superiore a quindici giorni e  computando  per  un  mese
quella   superiore;  di  conseguenza,  l'aliquota  di  rendimento  da
utilizzare  sara'  determinata  dalla  somma  tra  l'aliquota   annua
relativa  agli  anni  interi  da  computare  ed un incremento pari al
prodotto  tra  un  dodicesimo  della  differenza  tra  l'aliquota  di
rendimento  immediatamente superiore e quella inferiore per il numero
dei mesi corrispondenti alla frazione di anno.
    Si  precisa  che  tale  calcolo  dovra'  essere  effettuato   per
l'individuazione  delle  aliquote di rendimento per la determinazione
delle  singole  quote  di  pensione  da  liquidare  con  il   sistema
retributivo.
    Occorre,  infine,  sottolineare che per il diritto al trattamento
pensionistico  a  favore  dei  superstiti  l'anzianita'  contributiva
richiesta di 15 anni ovvero di 5 anni di cui almeno 3 nel quinquennio
precedente la data del decesso deve essere pienamente raggiunta senza
operare  alcuna  forma  di  arrotondamento, in quanto e' stata estesa
agli iscritti a questo Istituto, in virtu' dell'art. 1 comma 41 della
L. 335/95, la disciplina  gia'  vigente  nell'Assicurazione  Generale
Obbligatoria, dove non opera alcun arrotondamento.
    Le  stesse  considerazioni  valgono  anche per la maturazione del
requisito contributivo di 5 anni, di cui  almeno  3  nel  quinquennio
precedente  la  decorrenza del trattamento pensionistico, nel caso di
riconoscimento di una inabilita' ai sensi dell'art.  2  comma  12  L.
335/95.
    7.  Termini di presentazione della domanda di pensionamento (art.
59 comma 21)
    Ai sensi dell'art. 59 comma 21 le domande finalizzate ad ottenere
il trattamento di quiescenza anticipato dei dipendenti della pubblica
amministrazione non possono essere presentate prima  di  dodici  mesi
dalla  data  indicata  per  l'accesso  al  pensionamento;  la mancata
risoluzione del rapporto di lavoro a tale data comporta la  decadenza
della domanda.
    Si  precisa  che  le  domande  di  pensionamento  non hanno alcun
collegamento con le comunicazioni di recesso dal servizio  presentate
dai  dipendenti  all'ente  datore di lavoro; pertanto, qualora queste
ultime non contengano anche una esplicita richiesta di trattamento di
quiescenza anticipato, non saranno soggette ai termini  di  decadenza
sopra indicate.
    8. Tetto retributivo (art. 59 comma 1)
    Ai  sensi  dell'art.  59  comma  1  L.  449/97, con effetto sulle
anzianita' contributive maturate a decorrere dal 1 gennaio  1998,  si
applicano,  nei  confronti  di  tutti  i lavoratori iscritti a questo
Istituto, le disposizioni gia'  in  vigore  nell'AGO  in  materia  di
abbattimento  progressivo delle aliquote di rendimento delle fasce di
retribuzione eccedenti il tetto  pensionabile,  cosi'  come  indicate
nella tabella di cui all'art.  12 comma 1 del D.L.vo 503/92.
    Sempre  a  decorrere  dall'1-1-98,  viene  abrogato  il  comma  3
dell'art. 12 dello stesso D.L.vo 503/92 con  il  quale  si  estendeva
progressivamente,  a  decorrere  dal  1  gennaio  1993, alle forme di
previdenza esclusive dell'AGO, che non prevedevano limiti massimi  di
retribuzione  pensionabile,  il  criterio della riduzione percentuale
delle aliquote di rendimento a partire dalla fascia  di  retribuzione
piu'   elevata   tra   quelle  previste  nel  comma  1,  con  cadenza
quinquennale e con scaglionamento riferito alla meta' delle riduzioni
predette.
    Ulteriori chiarimenti in merito alle modalita' applicative  delle
suddette disposizioni verranno forniti da questo Istituto, non appena
il  Ministero  del  Lavoro e della Previdenza Sociale avra' impartito
indicazioni in linea con il processo di armonizzazione della  diverse
forme di previdenza obbligatorie.
    9.  Regime  di cumulo tra prestazioni pensionistiche e reddito da
lavoro dipendente o autonomo
    9.1 Pensioni di vecchiaia ed invalidita'
    A) Normativa vigente al 31-12-97 - Prima di analizzare le novita'
in materia di cumulo tra pensione  e  redditi  da  lavoro  introdotte
dall'art.  59  commi  4 e 14 della Legge 449/97, si ritiene opportuno
fornire una sintesi delle disposizioni vigenti alla data del 31-12-97
per gli iscritti a questo Istituto.
     Ai sensi dell'art. 10 comma 1, del D.L.vo  30-12-92  n.  503,  a
decorrere  dal  1  gennaio  1994,  le quote delle pensioni dirette di
vecchiaia e di invalidita' eccedenti  l'ammontare  corrispondente  al
trattamento  minimo INPS, non sono cumulabili con i redditi da lavoro
dipendente ed autonomo nella misura del 50%, fino a  concorrenza  dei
redditi stessi.
    Per  effetto  di tale disposizione e' pertanto incumulabile con i
redditi da lavoro dipendente ed  autonomo,  fino  a  concorrenza  del
relativo  ammontare,  la  meta'  della differenza tra l'importo della
pensione e l'importo del trattamento minimo.
    In attuazione dei principi di armonizzazione della  normativa  in
materia  di limitazione al cumulo dei trattamenti pensionistici con i
redditi da lavoro dipendente ed autonomo, lo stesso art. 10, comma  1
del  D.L.vo  503/92 ha confermato le disposizioni di cui all'art. 20,
commi  2,  3,  4  ,5  e  6  del  DPR  27/4/68  n.  488  e  successive
modificazioni   ed   integrazioni,  gia'  vigenti  nell'Assicurazione
Generale  Obbligatoria,  estendendole  alle   forme   di   previdenza
esclusive e sostitutive della stessa.
    Per    effetto    delle    richiamate   disposizioni,   ai   fini
dell'applicazione   del   divieto   di   cumulo,   sui    trattamenti
pensionistici  di  vecchiaia  ed  invalidita' erogati dall'1-1-94, si
dovra' tenere presente quanto segue:
    - le pensioni  e  le  retribuzioni  si  intendono  al  netto  dei
trattamenti  di famiglia. Agli stessi fini, dalle retribuzioni devono
essere detratte anche le quote dovute per contributi previdenziali ed
assistenziali (art. 20 comma 2  DPR  488/68,  cosi'  come  sostituito
dall'art. 20 Legge 30-4-69, n. 153);
    - nei casi in cui sulle pensioni liquidate dall'AGO e' esercitato
il  diritto di sostituzione da parte di amministrazioni dello Stato e
di enti locali, le disposizioni  in  materia  di  divieto  di  cumulo
trovano  applicazione  limitatamente  alle  quote  di  pertinenza dei
pensionati l'art. 20 comma 4 DPR 488/68);
    -  non  sono  riguardati  dal  divieto di cumulo i pensionati che
svolgono attivita' in qualita' di lavoratori agricoli  con  qualifica
di  salariati  fissi,  di giornalieri di campagna ed assimilati ed in
qualita' di lavoratori addetti  ai  servizi  domestici  e  famigliari
(art.  20  comma 5 del DPR 488/68, come sostituito dall'art. 20 Legge
153/69 e dall'art. 23 quater della Legge 485/72);
    - il divieto di cumulo della pensione con la retribuzione non  si
applica alla tredicesima rata di pensione;
    La  normativa  introdotta dall'art. 10 del D.L.vo 503/92 prevede,
inoltre, espressamente alcune situazioni nelle  quali  non  opera  il
divieto  di  cumulo  delle  pensioni di vecchiaia e invalidita' con i
redditi di lavoro dipendente ed autonomo.  Esse sono:
    - titolari  di  pensioni  a  carico  delle  forme  di  previdenza
esclusive  e  sostitutive  del  regime  generale,  i cui importi sono
esclusi dalla base imponibile  ai  fini  dell'imposta  delle  persone
fisiche (art. 10 comma 2 D.L.vo 503/92);
    -  pensionati assunti con contratto di lavoro a termine di durata
complessivamente non superiore a 50 giornate nell'anno  solare  (art.
10  comma  2  D.L.vo  503/92);  l'esclusione  in  parola e' correlata
soltanto alla durata complessiva nell'anno  solare  dei  rapporti  di
lavoro  instaurati sulla base di contratti a termine. A nulla rileva,
pertanto,  agli  effetti  previsti  dalla   norma   l'entita'   della
retribuzione  percepita  dal pensionato in relazione a tali rapporti.
In caso di superamento nel  corso  dell'anno  delle  50  giornate  di
lavoro,  il  divieto  di cumulo opera per la totalita' delle giornate
lavorate;
    - pensionati dalla cui attivita' dipendente o autonoma derivi  un
reddito  complessivo  annuo non superiore all'importo del trattamento
minimo  del  Fondo  pensioni  lavoratori   dipendenti   relativo   al
corrispondente anno (art. 10, comma 2 D.L.vo 503/92); l'esclusione in
parola  prescinde  dalla  durata  e  dalla  tipologia  dell'attivita'
lavorativa svolta essendo correlata  esclusivamente  all'entita'  del
reddito prodotto;
    -  pensionati  che  svolgono  la  loro  attivita'  nell'ambito di
programmi di reinserimento degli  anziani  in  attivita'  socialmente
utili  promosse  da  enti  locali  ed  altre  istituzioni pubbliche e
private (art. 10 comma 5 D.L.vo 503/92);
    - pensionati che svolgono la funzione di giudice di pace, per  le
indennita'  percepite  per l'esercizio di tale funzione (comma 4 bis,
aggiunto all'art. 11  della  Legge  21-11-91,  n.  374,  dalla  Legge
6-12-94 n. 673).
    In  realta',  il  rigore  delle  norme contenute nell'art. 10 del
D.L.vo 503/92 sono state parzialmente temperate dall'art. 11 comma 10
della successiva Legge 24-12-93 n. 537,  che  sostituendo  l'art.  10
comma  8  del  citato  D.L.vo  503/92,  prevedeva  nei  confronti dei
lavoratori titolari di pensione alla data  del  31-12-94,  ovvero  di
coloro  che  avevano  raggiunto  a tale data i requisiti contributivi
minimi richiesti per la liquidazione del trattamento pensionistico di
vecchiaia,  la  continuazione  dell'applicazione   della   previgente
normativa,  se piu' favorevole. Tale normativa, per gli iscritti alle
forme esclusive dell'AGO, consisteva nella totale  cumulabilita'  tra
pensione  di vecchiaia e redditi derivanti da lavoro sia autonomo che
dipendente.
    Sono  equiparate  alle  pensioni  di  vecchiaia  (art. 10 comma 6
D.L.vo 503/92),  ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  in
materia di cumulo, i trattamenti pensionistici riconosciuti a seguito
di  cessazione dal servizio per invalidita' derivante o meno da causa
di servizio, purche' tale da impedire la prosecuzione del rapporto di
lavoro (art. 10 del D.L. n. 49, convertito  con  modificazioni  nella
Legge  18-4-86  n.  120).  Per  gli  iscritti  a questo Istituto tali
fattispecie   si   configurano    nei    trattamenti    pensionistici
privilegiati,  nonche'  in  quelli derivanti da dispensa dal servizio
per inabilita' assoluta e permanente a qualsiasi  proficuo  lavoro  o
quella  relativa  alle mansioni (art. 13, Legge 274/91 ovvero art. 27
della Legge 177/76 per i dipendenti civili dello Stato).
    Per contro, il conferimento di un  trattamento  pensionistico  di
inabilita',  riconosciuto ai sensi dell'art. 2 comma 12 L. 335/95, e'
incompatibile con i compensi  per  attivita'  di  lavoro  autonomo  o
subordinato  in  Italia  o  all'estero  svolti  successivamente  alla
concessione   della   pensione.   E'   altresi'   incompatibile   con
l'iscrizione  negli  elenchi  anagrafici  degli  operai agricoli, con
l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori  autonomi  o  in
albi  professionali  e  con i trattamenti a carico dell'assicurazione
obbligatoria contro la disoccupazione e con  ogni  altro  trattamento
sostitutivo od integrativo della retribuzione.
    Potevano essere, altresi', equiparati alle pensioni di vecchiaia,
esclusivamente   al  fine  dell'applicazione  delle  disposizioni  in
materia di cumulo,  i  trattamenti  pensionistici  erogati  entro  il
31-12-97,  sulla  base  di  un'anzianita' contributiva pari ad almeno
quaranta anni, indipendentemente dalla circostanza che tale requisito
rappresentasse il limite massimo previsto  dal  regolamento  organico
dell'Ente di appartenenza per il collocamento a riposo d'ufficio.
    Infatti,  l'art.  10,  comma 7 del D.L. 29-1-83 n. 17, convertito
con modificazioni nella legge  25-3-83  n.  79,  nell'estendere  agli
iscritti  a  questo  Istituto  le  norme  sui  divieti di cumulo gia'
previste nell'AGO dall'art. 22 della  Legge  30-4-69  n.  153,  aveva
stabilito che tali limitazioni riguardavano esclusivamente i soggetti
che  fruivano  di  pensionamenti  anticipati  in  applicazione  delle
disposizioni sull'indennita' integrativa speciale, contemplati  nello
stesso art. 10, ossia:
    -  quelli  avvenuti  a  domanda  prima  del  compimento dell'eta'
massima di eta' prevista per il collocamento a riposo d'ufficio;
    - quelli avvenuti a domanda prima della maturazione dei  quaranta
anni di servizio utile ai fini del trattamento di quiescenza.
    B)  Nuove  disposizioni  dall'1-1-98 (art. 59, commi 4 e 5) - Con
effetto sui trattamenti pensionistici liquidati  a  decorrere  dal  1
gennaio  1998  si  applicano  per  gli  iscritti a questo Istituto le
disposizioni in materia di cumulo tra  prestazioni  pensionistiche  e
redditi   da   lavoro  dipendente  o  autonomo  cosi'  come  previste
nell'Assicurazione Generale Obbligatoria (commi 4 e 5).
    In particolare le quote delle pensioni dirette di vecchiaia e  di
invalidita',  eccedenti  l'ammontare  corrispondente  al  trattamento
minimo INPS, non sono cumulabili con i redditi da  lavoro  dipendente
ed  autonomo  nella  misura  del  50%, fino a concorrenza dei redditi
stessi (cosi' come gia' previsto dall'art. 10 comma 1 D.L.vo 503/92).
    In sostanza, per effetto dell'armonizzazione gia' avviata con  il
D.L.vo 503/92, continueranno ad applicarsi le disposizioni in materia
di cumulo cosi' come illustrate nel paragrafo 9.1 punto A) con alcune
sostanziali novita'.
    In  primo luogo, gli iscritti a questo Istituto che alla data del
31-12-94 avevano  gia'  raggiunto  i  requisiti  contributivi  minimi
richiesti  per  la  liquidazione  del  trattamento  pensionistico  di
vecchiaia e che, in virtu' di quanto disposto dall'art. 11  comma  10
della  Legge  537/93,  avrebbero  potuto  ottenere,  agli effetti del
cumulo, l'applicazione della previgente normativa  in  vigore  presso
questo  Istituto  se  piu'  favorevole,  ora saranno riguardati dalla
disciplina vigente ante  D.L.vo  503/92  nell'Assicurazione  Generale
Obbligatoria.    Tale  normativa  prevede la totale cumulabilita' del
trattamento pensionistico di vecchiaia e di invalidita' con i redditi
derivanti da lavoro autonomo; per contro non sono cumulabili, con  la
retribuzione  lorda  percepita in costanza di rapporto di lavoro alle
dipendenze di terzi, le quote di pensione di vecchiaia e  invalidita'
eccedenti  l'ammontare  del trattamento minimo INPS, nella misura del
50% del loro importo e fino a concorrenza della retribuzione stessa.
    Per  chi  usufruisce  di  tale  disposizione,  si   ricorda   che
anteriormente  all'entrata  in vigore del D.L.vo 503/92 il divieto di
cumulo delle pensioni di vecchiaia con i redditi da lavoro dipendente
non trovava applicazione nei confronti dei pensionati che  svolgevano
attivita'  in  qualita'  di  lavoratori  agricoli  con  qualifica  di
salariati fissi, di giornalieri  di  campagna  ed  assimilati  ed  in
qualita'  di  lavoratori  addetti  ai  servizi domestici e famigliari
(art. 20 comma 5 del DPR  488/68  come  sostituito  dall'art.  20  L.
153/69 e dall'art. 23 quater della Legge 485/72).
    Altra  novita'  e'  rappresentata  dai  trattamenti pensionistici
erogati  a  partire   dall'1-1-98   sulla   base   di   un'anzianita'
contributiva  pari  ad  almeno  40  anni; infatti, anche qualora tale
requisito rappresenti il limite  massimo  di  servizio  previsto  dal
regolamento  organico dell'ente di appartenenza per il collocamento a
riposo  d'ufficio,  non  si   potra'   piu'   configurare   come   un
pensionamento  di  vecchiaia,  agli effetti del cumulo, ma rientrera'
nella categoria dei trattamenti pensionistici anticipati come avviene
nell'Assicurazione Generale Obbligatoria, alla quale,  per  esplicita
previsione normativa, occorrera' ora fare riferimento.
    Poiche'  tali  nuove  disposizioni,  in virtu' di quanto indicato
dall'art. 59, commi 4  e  5,  operano,  per  gli  iscritti  a  questo
Istituto,  solo  sui  trattamenti pensionistici liquidati con effetto
dall'1-1-98, le pensioni di vecchiaia, di invalidita' o di privilegio
aventi  decorrenza  anteriore  a  tale  data  continuano  ad   essere
disciplinate  dalla  normativa  vigente  fino al 31-12-97, cosi' come
indicata al paragrafo 9.1 punto A).
    9.2 Pensioni di anzianita'
    A) Normativa vigente al 31-12-97 - Ai sensi dell'art. 10 comma  6
del  D.L.vo  503/92, nel testo risultante dall'art. 11, comma 9 della
Legge 537/93, le pensioni di anzianita'  decorrenti  dall'1-1-94  non
sono  cumulabili  con  redditi  da  lavoro  dipendente  -  nella loro
interezza - e con quelli da lavoro  autonomo  nella  misura  del  50%
della  parte eccedente il trattamento minimo INPS, fino a concorrenza
dei redditi stessi.
    In realta', tali disposizioni hanno trovato applicazione solo nei
confronti  dei  lavoratori  che  avevano   conseguito   i   requisiti
contributivi   minimi   richiesti   per   l'accesso   al  trattamento
pensionistico  anticipato  a  decorrere  dall'1-1-95;  infatti,   nei
confronti  dei  titolari  di  pensione  di  anzianita'  alla data del
31-12-94 e dei lavoratori che entro  tale  data  avevano  maturato  i
requisiti  contributivi  minimi  per  la liquidazione del trattamento
pensionistico di anzianita', l'art. 10  comma  8  del  D.L.vo  503/92
cosi'  come  sostituito  dall'art.  11  comma  10  della  L.  537/93,
prevedeva l'applicazione delle disposizioni in materia di  cumulo  di
cui  alla  normativa vigente anteriormente al 1 gennaio 1994, se piu'
favorevole. Tale  normativa  consisteva  nell'intera  incumulabilita'
della pensione di anzianita' con i redditi da lavoro dipendente (art.
10  legge  25-3-83  n.  79,  con  il  quale veniva estesa ai pubblici
dipendenti l'applicazione dell'art. 22 della Legge  153/69,  gia'  in
vigore  presso  l'AGO)  e  nella  totale cumulabilita' con un reddito
derivante da lavoro autonomo.
    Successivamente l'art. 1, commi 188 e 189 della  legge  23-12-96,
n. 662 stabiliva, con effetto sui trattamenti liquidati dall'1-10-96,
la totale incumulabilita' delle pensioni di anzianita', limitatamente
alla  quota  liquidata  con  il  sistema  retributivo, con redditi di
lavoro di qualsiasi natura.
    Eccezioni alla regola generale erano  costituite  dalle  pensioni
liquidate  ad iscritti che avevano raggiunto alla data del 30-9-96 il
requisito  contributivo  di  36  anni,  ovvero  quello  di  35   anni
unitamente a quello anagrafico di 52 anni, nonche' quelle relative ai
lavoratori  pubblici che avevano presentato domanda di collocamento a
riposo per anzianita' entro il 28-9-94 e la  cui  istanza  era  stata
regolarmente accolta.
    A  queste  categorie  di pensionati, cosi' come a tutti coloro le
cui pensioni di anzianita' avevano decorrenza anteriore al 1  ottobre
1996,  continuavano  ad  applicarsi  le disposizioni della previgente
normativa in materia di cumulo come sopra indicato.
    Per espressa previsione normativa (art. 1, comma 189 della  Legge
662/96),  sfuggono  altresi'  al  divieto  di cumulo con i redditi di
qualsiasi natura, i trattamenti pensionistici conseguiti con 40  anni
di   contribuzione   ovvero  con  l'anzianita'  contributiva  massima
prevista dall'ordinamento di appartenenza, nonche' quelli relativi  a
cessazioni  per  inabilita'  derivante  o  meno da causa di servizio,
purche' tali da impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro (art.
10 del D.L. 49/86 convertito con modificazioni dalla  Legge  120/86).
Tali  pensionamenti,  infatti,  pur rappresentando dei collocamenti a
riposo  anticipati  rispetto  al  limite  di  eta'  previsto  per  il
collocamento  a riposo d'ufficio, sono stati di fado equiparati, agli
effetti del cumulo,  a  trattamenti  pensionistici  di  vecchiaia  e,
pertanto,  continueranno  ad  essere  disciplinati  dalla  previgente
normativa in materia (vedi paragrafo 9.1 punto A).
    Esclusioni del divieto di cumulo - Il  divieto  di  cumulo  della
pensione di anzianita' con i redditi da lavoro non trova applicazione
nei seguenti casi:
    a)  pensionati  che  svolgono  la  loro  attivita' nell'ambito di
programmi di reinserimento degli  anziani  in  attivita'  socialmente
utili  promosse  da  enti  locali  ed  altre  istituzioni pubbliche e
private (art. 10, comma 5 D.L.vo 503/92);
    b) pensionati che svolgono la funzione di giudici di pace per  le
indennita'  percepite  per l'esercizio di tale funzione (comma 4 bis,
aggiunto all'art. 11 della L. 374/91, dalla L. 673/94).
    Agli  effetti  del  regime  del cumulo, le pensioni di anzianita'
sono equiparate alle pensioni di vecchiaia quando i titolari di  esse
compiono  l'eta'  stabilita  per  il  collocamento a riposo d'ufficio
(art. 10 comma 7 D.L.vo 503/92). Ai fini dell'applicazione  di  detta
disposizione  devono  essere  tenuti  presenti i nuovi-limiti di eta'
previsti dall'art. 5 D.L.vo 503/92, cosi' come  modificati  dall'art.
11   L.  724/94  ovvero  dai  regolamenti  organici  degli  enti,  se
superiori.
    B) Nuove disposizioni dall'1-1-98 (art. 59, commi 4, 5  e  14)  -
Con effetto dal 1 gennaio 1998, ai sensi dell'art. 59, comma 14 della
Legge  449/97,  le  quote dei trattamenti pensionistici di anzianita'
eccedenti l'ammontare del trattamento minimo INPS non sono cumulabili
con i redditi da lavoro autonomo  nella  misura  del  50%  fino  alla
concorrenza dei redditi stessi.
    Tali   disposizioni  si  applicano  inderogabilmente  a  tutti  i
trattamenti di quiescenza anticipati aventi decorrenza dal 1  gennaio
1998, indipendentemente dalla circostanza che gli interessati abbiano
maturato  o meno entro la data del 31-12-94 i requisiti richiesti per
l'accesso al pensionamento di anzianita'.
    Con lo stesso comma 14 dell'art. 59  viene  confermata,  se  piu'
favorevole,  la  previgente  normativa  in  materia  di  cumulo per i
trattamenti  liquidati  in  data  precedente  al  1   gennaio   1998.
Pertanto,  in  virtu'  della  facolta'  concessa  dal  legislatore di
applicare  la  normativa  ritenuta  piu'  favorevole,  i   pensionati
(cessati  dall'1-10-96  al  31-12-97)  coinvolti nel regime di totale
incumulabilita', disposto dall'art. 1 commi 188  e  189  della  legge
662/96,  potranno  a  decorrere  dall'1-1-98  cumulare la pensione di
anzianita' con i redditi derivanti  da  lavoro  autonomo  secondo  le
modalita' sopra indicate.
    Il  divieto  di cumulo della pensione di anzianita' con i redditi
da lavoro autonomo opera anche nei confronti dei pensionati dalla cui
attivita' lavorativa derivi  un  reddito  inferiore  all'importo  del
trattamento minimo del Fondo Pensioni lavoratori dipendenti, relativo
al corrispondente anno.
    La  pensione  di  anzianita'  e redditi da lavoro dipendente sono
totalmente  incumulabili;  in  pratica,  viene  trattenuto   l'intero
importo  del  trattamento  pensionistico,  fino  alla concorrenza del
reddito, al netto  dei  trattamenti  di  famiglia  e  dei  contributi
previdenziali  ed  assistenziali,  derivante  da attivita' lavorativa
prestata alle dipendenze di terzi.
    La  tredicesima  rata  di  pensione  non  e'  cumulabile  con  la
tredicesima   mensilita'   di  retribuzione  o  con  gli  equivalenti
emolumenti.
    Si  ribadisce,  che  a  decorrere  dal   1-1-98   i   trattamenti
pensionistici  erogati  sulla base di un'anzianita' contributiva pari
ad almeno quaranta anni, anche qualora tale requisito rappresenti  il
limite   massimo   di  servizio  previsto  dal  Regolamento  Organico
dell'Ente di appartenenza per il  collocamento  a  riposo  d'ufficio,
dovranno configurarsi, per i fini di cui trattasi, come pensionamenti
di   anzianita'  in  analogia  a  quanto  avviene  nell'Assicurazione
Generale Obbligatoria, alla quale  si  dovra'  fare  riferimento  per
esplicita disposizione normativa.
    Agli  effetti  del  regime  del cumulo, le pensioni di anzianita'
sono equiparate alle pensioni di vecchiaia quando i titolari di  esse
compiono  l'eta'  stabilita  per  il  collocamento a riposo d'ufficio
(art. 10 comma 7 D.L.vo 503/92). Ai fini dell'applicazione  di  detta
disposizione  devono  essere  tenuti  presenti i nuovi limiti di eta'
previsti dall'art. 5 D.L.vo 503/92, cosi' come  modificati  dall'art.
11   L.  724/94  ovvero  dai  regolamenti  organici  degli  enti,  se
superiori.
    L'equiparazione della pensione di  anzianita'  alle  pensioni  di
vecchiaia,  agli  effetti del cumulo, opera dal primo giorno del mese
successivo a quello di compimento dell'eta' pensionabile.
    Con apposita informativa  verranno  impartite  disposizioni  alle
Direzioni   Provinciali  del  Tesoro  in  merito  alle  modalita'  di
effettuazione delle trattenute sulle quote di pensione non cumulabili
con i redditi da lavoro.
    10. Deroga al conglobamento della indennita' integrativa speciale
(art. 59, comma 36)
    L'art. 2 comma 20 della L. 335/95 ha previsto  per  i  lavoratori
iscritti  a questo Istituto, che alla data del 1 gennaio 1995 avevano
esercitato la facolta' di trattenimento in servizio o che avevano  in
corso  il  procedimento  di  dispensa dal servizio per inabilita', il
mantenimento delle disposizioni in materia di indennita'  integrativa
speciale  di  cui all'art. 2 della Legge 27.5.59, n. 324 e successive
modificazioni ed integrazioni.
    L'art. 59 comma 36 L. 449/97, ha ora integrato il citato  art.  2
comma  20  L.  335/95,  estendendo anche agli iscritti in possesso di
un'anzianita' contributiva al 1 gennaio 1995 pari ad almeno  40  anni
tale  possibilita',  qualora risultasse piu' favorevole rispetto alla
regola generale dettata dall'art. 15 comma 3 Legge 23-12-94, n.  724,
che  prevede  l'inserimento della indennita' integrativa speciale tra
gli elementi pensionabili della retribuzione.
    Con tale  integrazione  il  legislatore  ha  voluto  offrire  una
particolare   tutela  anche  ai  lavoratori  in  possesso  alla  data
dell'1-1-95 di un'anzianita' contributiva di almeno 40 anni.
    In  particolare  si  evidenzia  che  possono   trarre   vantaggio
dall'applicazione  della  suddetta  norma,  ad  esempio,  gli  aventi
diritto a trattamenti pensionistici indiretti posti in essere  dal  1
gennaio 1995.
    Infatti,  in tutti i casi di decesso in servizio avvenuto in data
successiva all'entrata in  vigore  dell'art.  15  comma  3  della  L.
724/94,  la pensione indiretta veniva calcolata applicando l'aliquota
di reversibilita' spettante al superstite sull'importo della pensione
determinata inserendo l'indennita' integrativa  speciale  nella  base
contributiva;  ora,  in  applicazione di quanto disposto dall'art. 59
comma 36 L. 449/97, qualora ricorrano  le  condizioni  richieste  (40
anni  di  anzianita'  contributiva  all'1-1-95),  tutti i trattamenti
pensionistici indiretti erogati dal 1 gennaio  1995  potranno  essere
calcolati   applicando   la   percentuale   spettante  al  superstite
sull'importo della pensione determinata su una base contributiva  con
l'esclusione  della  indennita'  integrativa speciale, che verra' poi
attribuita separatamente  nella  misura  spettante  al  personale  in
quiescenza (80%).
    Per  contro,  anche i dipendenti gia' trattenuti in servizio al 1
gennaio 1995 ovvero con procedimento di dispensa avviato a tale  data
e  come tali destinatari dell'art. 2 comma 20 L. 335/95, possono ora,
in virtu' dell'integrazione di cui all'art.   59 comma 36  L.  449/97
(qualora  in possesso di un'anzianita' contributiva di almeno 40 anni
alla data sopra indicata), ottenere la liquidazione  del  trattamento
pensionistico  con  l'applicazione  di  quanto  disposto dall'art. 15
comma 3 L. 724/94, ossia con inclusione, nella  base  contributiva  e
pensionabile,  dell'indennita'  integrativa  speciale, in quanto piu'
favorevole.
    Si evidenzia che  il  citato  art.  59,  comma  36,  per  la  sua
formulazione va ad integrare l'art. 2, comma 20 della Legge 335/95 e,
pertanto,  la  sua  efficacia  ha effetto retroattivo dall'1-1-95; la
facolta' di utilizzare una normativa " piu' favorevole" va esercitata
una sola volta e presuppone la presentazione di apposita  domanda  da
parte dell'interessato.
    11. Maggiorazioni di servizio (art. 59 comma 1 lettera a)
    Con  effetto  dall'1-1-98  gli  aumenti  dei  periodi di servizio
computabili ai fini pensionistici, comunque  previsti  dalle  vigenti
disposizioni  in  relazione allo svolgimento di particolari attivita'
professionali, non possono eccedere complessivamente i  5  anni;  gli
aumenti dei periodi di servizio eccedenti i 5 anni, maturati entro il
31-12-97  sono  riconosciuti validi ai fini pensionistici ma non sono
ulteriormente aumentabili.
    Nel fare riserva di una  tassativa  elencazione  delle  attivita'
professionali  riguardate  dalla suddetta limitazione, si precisa che
non sono interessati dalla disposizione in oggetto i lavoratori privi
di vista in quanto a tale categoria vengono riconosciuti  abbuoni  di
servizio  in virtu' di uno "status" e non a seguito di svolgimento di
"particolari attivita' professionali".
    La presente circolare riguarda tutto il personale della  Pubblica
Amministrazione e viene diramata d'intesa con il Ministero del Tesoro
- Ragioneria Generale dello Stato - IGOP.
                                                Il presidente: SEPPIA