Concessione alla ditta Procaccia Gennaro dei benefici previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.(GU n.71 del 26-3-1998)
IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici; Visto l'art. 5, comma 4, lettera Oa) della legge 28 febbraio 1997, n. 30, che ha introdotto un ulteriore comma all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; Vista l'istanza prodotta in data 14 marzo 1997 con la quale la societa' Procaccia Gennaro, con sede in Val Vomano di Penna S. Andrea, ha chiesto l'applicazione dei benefici agevolativi previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento del carico di imposta dovuto in base a dichiarazione afferente gli anni 1993 e 1994, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di aprile 1995 e febbraio 1996, per il residuo importo di L. 614.764.493 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilita' di corrispondere il predetto importo, ma di poter adempiere l'obbligazione tributaria previo accoglimento delle avanzate richieste; Considerato che la direzione regionale delle entrate per l'Abruzzo, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati (camera di commercio, ispettorato provinciale del lavoro, ecc.) ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessita' di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attivita' produttive della menzionata societa'; Considerato che dall'esperita istruttoria e' emerso che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economicofinanziaria del contribuente, con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti; Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del quarto comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, che, per carichi di imposte dirette, ovvero sul valore aggiunto iscritti a ruolo e dovuti in base a dichiarazioni regolarmente presentate, consente eccezionalmente la sostituzione delle irrogate sanzioni con l'applicazione di un interesse sostitutivo nella misura del 9% annuo e di accordare la rateazione fino ad un massimo di dodici rate, allorquando sussiste la necessita' di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguo delle attivita' produttive; Decreta: Il residuo carico tributario di L. 614.764.493 dovuto dalla ditta Procaccia Gennaro deve essere rideterminato dalla sezione staccata di Teramo calcolando sul debito di imposta gli interessi sostitutivi nella misura del 9% annuo, a decorrere dal giorno successivo al termine fissato per la presentazione della dichiarazione annuale e fino alla data di scadenza della prima o unica rata del ruolo. Le sanzioni gia' irrogate (soprattasse e pene pecuniarie) rimangono sospese in caso di puntuale adempimento di quanto disposto con il presente decreto; gli articoli di ruolo gia' sospesi saranno oggetto di tempestivo provvedimento di sgravio. Il carico cosi' come rideterminato, comprensivo degli interessi di ritardata iscrizione a ruolo di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' ripartito in dodici rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1998. Nel provvedimento di esecuzione va riportato l'intero importo dovuto e sullo stesso calcolato l'ammontare degli interessi di prolungata rateazione ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; la citata sezione staccata provvedera', altresi', a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari. L'efficacia del presente decreto resta comunque condizionata alla prestazione di idonea garanzia, anche fideiussoria, per la quotaparte di credito eventualmente non tutelato dagli atti esecutivi posti in essere dall'agente di riscossione sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda istante; tale garanzia va' intestata alla sezione staccata e prestata nel termine dalla stessa fissato. In via cautelare, il concessionario manterra' in vita, ancorche' sospesi, gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda. Il mancato pagamento di due rate consecutive produrra' per il contribuente l'automatica decadenza dal beneficio accordatogli. L'agevolazione sara' revocata, con decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali e' stata concessa, ovvero sopravvengano fondati pericoli per la riscossione. Nel caso di decadenza o revoca, il concessionario riprendera' la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei ruoli, previo ricalcolo degli interessi di cui al citato art. 21 rapportati al periodo di effettivo godimento; l'eventuale quotaparte di interesse sostitutivo del 9%, nel frattempo versata dalla societa', verra' imputata quale acconto sulle sanzioni nuovamente dovute, per effetto della decadenza ovvero della revoca, mentre verra' escussa la polizza fideiussoria nei limiti del credito tributario ancora dovuto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 gennaio 1998 Il Ministro: Visco