Concessione alla ditta Mereu Felice dei benefici previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.(GU n.72 del 27-3-1998)
IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici; Visto l'art. 5, comma 4, lettera Oa) della legge 28 febbraio 1997, n. 30, che ha introdotto un ulteriore comma all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; Vista l'istanza prodotta in data 20 giugno 1997 con la quale la ditta Mereu Felice, con sede in Guspini, ha chiesto l'applicazione dei benefici agevolativi previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento del carico di imposta dovuto in base a dichiarazione afferente l'anno 1991, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di settembre 1996, per il complessivo importo di L. 267.082.040, adducendo di trovarsi allo stato attuale nell'impossibilita' di corrispondere il predetto importo, ma di poter adempiere l'obbligazione tributaria previo accoglimento delle avanzate richieste; Considerato che la direzione regionale delle entrate per la Sardegna, tenuto anche conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessita' di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attivita' produttive della menzionata societa'; Considerato che dall'esperita istruttoria e' emerso che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economicofinanziaria del contribuente, con ripercussioni negative anche sull'occupazione dei propri dipendenti; Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del quarto comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, che, per carichi di imposte dirette, ovvero sul valore aggiunto iscritti a ruolo e dovuti in base a dichiarazioni regolarmente presentate, consente eccezionalmente la sostituzione delle irrogate sanzioni con l'applicazione di un interesse sostitutivo nella misura del 9% annuo e di accordare la rateazione fino ad un massimo di dodici rate, allorquando sussiste la necessita' di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguo delle attivita' produttive; Decreta: Sull'importo di L. 217.834.000 dovuto dalla ditta Mereu Felice a titolo di imposta, devono essere tempestivamente irrogate ed iscritte a ruolo le eventuali sanzioni, la cui riscossione, pero', va poi sospesa fino al puntuale adempimento di quanto disposto con il presente decreto; in tal caso i ruoli gia' sospesi saranno oggetto di tempestivo provvedimento di sgravio. Nel contempo, la sezione staccata di Cagliari, fermo restando la debenza degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, determina il carico tributario calcolando, sull'ammontare della sola imposta, in luogo delle irrogande sanzioni, gli interessi sostitutivi nella misura del 9% annuo a decorrere dal giorno successivo al termine fissato per la presentazione della dichiarazione annuale e fino alla data di scadenza della prima o unica rata del ruolo. Il carico cosi' come rideterminato, che tiene conto dell'imposta, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e degli interessi sostitutivi del 9% annuo e' ripartito in dodici rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1998. Nel provvedimento di esecuzione va riportato l'intero importo dovuto e sullo stesso calcolato l'ammontare degli interessi di prolungata rateazione, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; la citata sezione staccata provvedera', altresi', a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari. L'efficacia del presente decreto resta comunque condizionata alla prestazione di idonea garanzia, anche fideiussoria, per la quotaparte di credito eventualmente non tutelato dagli atti esecutivi posti in essere dall'agente di riscossione sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda istante; tale garanzia va intestata alla sezione staccata e prestata nel termine dalla stessa fissato. In via cautelare, il concessionario manterra' in vita, ancorche' sospesi, gli eventuali atti esecutivi posti in essere sui beni strumentali ed immobiliari dell'azienda. Il mancato pagamento di due rate consecutive produrra' per il contribuente l'automatica decadenza del beneficio accordatogli. L'agevolazione sara' revocata, con decreto del Direttore generale del dipartimento delle entrate, ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali e' stata concessa ovvero ove sopravvengano fondati pericoli per la riscossione. Nel caso di decadenza o revoca del beneficio, il concessionario riprendera' la riscossione dei carichi iscritti nei ruoli, ivi comprese le sanzioni irrogate; l'eventuale quotaparte di interesse al 9% nel frattempo versata dalla societa', con il ricalcolo degli interessi di cui al citato art. 21 rapportati al periodo di effettivo godimento, verra' imputata quale acconto sulle sanzioni dovute per effetto della decadenza ovvero della revoca, mentre la quotaparte garantita da polizza fideiussoria verra' incamerata dall'Erario quale acconto del complessivo debito. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Roma, 30 gennaio 1998 Il Ministro: Visco