MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 2 febbraio 1998 

  Modificazione  ai disciplinari  di  produzione delle  denominazioni
d'origine protette "Prosciutto di Parma" e "Prosciutto di S. Daniele"
ai sensi del regolamento (CE) n. 535/97.
(GU n.72 del 27-3-1998)

                             IL MINISTRO
                      PER LE POLITICHE AGRICOLE
  Visto il regolamento (CEE) n.  2081/92 del Consiglio concernente la
protezione  delle  denominazioni  di   origine  e  delle  indicazioni
geografiche dei prodotti agricoli e alimentari;
  Visto il regolamento della Commissione  CE n. 1107/96 del 12 giugno
1996  concernente la  registrazione di  denominazioni di  origine nel
quadro  della procedura  di cui  all'art. 17  del citato  regolamento
(CEE) n. 2081/92,  fra cui il "Prosciutto di Parma"  e il "Prosciutto
di S. Daniele";
  Visto il decreto legislativo 4  giugno 1997, n. 143, che istituisce
il  Ministero per  le politiche  agricole  in qualita'  di centro  di
riferimento  degli  interessi  nazionali   in  materia  di  politiche
agricole, forestali  e agroalimentari  con particolare  riguardo alla
attribuzione  di  compiti  di  tutela  della  qualita'  dei  prodotti
agroalimentari;
  Visto il regolamento  (CE) n. 535/97 del Consiglio  che modifica il
richiamato  regolamento (CEE)  n. 2081/92  e prevede  la facolta'  da
parte  degli   Stati  membri   di  accordare  a   titolo  transitorio
modificazioni ai disciplinari di  produzione relativi a denominazioni
sancite  in ambito  comunitario,  in attesa  del completamento  delle
relative procedure;
  Visto  il  decreto  15  febbraio   1993,  n.  253,  concernente  il
regolamento di esecuzione della legge  13 febbraio 1990, n. 26, sulla
tutela della denominazione di origine  del "Prosciutto di Parma", che
fra  l'altro  delimita  l'area di  approvvigionamento  della  materia
prima;
  Visto  il  decreto  16  febbraio   1993,  n.  298,  concernente  il
regolamento di esecuzione della legge  14 febbraio 1990, n. 30, sulla
tutela  della  denominazione  di   origine  del  "Prosciutto  di  San
Daniele", che fra l'altro delimita l'area di approvvigionamento della
materia prima;
  Considerato  che le  aree  di produzione  della  materia prima  dei
prosciutti D.O.P. "Parma" e "San Daniele" risultavano originariamente
piu' ampie, rispetto  a quelle indicate nei  relativi disciplinari di
produzione sanciti ai  sensi del predetto regolamento  CE n. 1107/96,
in base alle norme nazionali all'epoca vigenti;
  Tenuto conto delle segnalazioni del comparto produttivo interessato
intese   ad  ottenere   un   ampliamento  delle   predette  aree   di
approvvigionamento  anche allo  scopo di  uniformare la  destinazione
della  materia  prima, in  ordine  alle  quali alcune  aziende  hanno
presentato  ricorso presso  i  competenti  organi della  magistratura
amministrativa;
  Ritenuto  che  la  situazione  venutasi a  creare  renda  opportuno
avvalersi  della facolta'  prevista  dal citato  regolamento (CE)  n.
535/97 per procedere  ad una modifica dei  disciplinari di produzione
in esame, per quanto attiene le aree di approvvigionamento;
                              Decreta:
                            Articolo unico
  I  disciplinari  di  produzione   delle  denominazioni  di  origine
protette  "Prosciutto  di  Parma"  e  "Prosciutto  di  San  Daniele",
registrate ai sensi del regolamento  CE della Commissione n. 1107/96,
sono  modificati, limitatamente  all'area  geografica di  provenienza
della materia prima nel modo seguente:
  Prosciutto di Parma:
  Le cosce suine fresche devono  essere ottenute da suini che abbiano
i  requisiti previsti  dalle  prescrizioni produttive  e siano  nati,
allevati e  macellati in  una delle seguenti  regioni: Friuli-Venezia
Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Umbria, Toscana,
Marche, Abruzzo, Lazio e Molise.
  Prosciutto di San Daniele:
  Le cosce suine fresche devono  essere ottenute da suini che abbiano
i  requisiti previsti  dalle  prescrizioni produttive  e siano  nati,
allevati e  macellati in  una delle seguenti  regioni: Friuli-Venezia
Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Umbria, Toscana,
Marche, Abruzzo, Lazio e Molise.
  Il  presente decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, 2 febbraio 1998.
                                                   Il Ministro: Pinto
Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1998
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 83