Modificazione ai disciplinari di produzione delle denominazioni d'origine protette "Prosciutto di Parma" e "Prosciutto di S. Daniele" ai sensi del regolamento (CE) n. 535/97.(GU n.72 del 27-3-1998)
IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio concernente la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996 concernente la registrazione di denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92, fra cui il "Prosciutto di Parma" e il "Prosciutto di S. Daniele"; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, che istituisce il Ministero per le politiche agricole in qualita' di centro di riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche agricole, forestali e agroalimentari con particolare riguardo alla attribuzione di compiti di tutela della qualita' dei prodotti agroalimentari; Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio che modifica il richiamato regolamento (CEE) n. 2081/92 e prevede la facolta' da parte degli Stati membri di accordare a titolo transitorio modificazioni ai disciplinari di produzione relativi a denominazioni sancite in ambito comunitario, in attesa del completamento delle relative procedure; Visto il decreto 15 febbraio 1993, n. 253, concernente il regolamento di esecuzione della legge 13 febbraio 1990, n. 26, sulla tutela della denominazione di origine del "Prosciutto di Parma", che fra l'altro delimita l'area di approvvigionamento della materia prima; Visto il decreto 16 febbraio 1993, n. 298, concernente il regolamento di esecuzione della legge 14 febbraio 1990, n. 30, sulla tutela della denominazione di origine del "Prosciutto di San Daniele", che fra l'altro delimita l'area di approvvigionamento della materia prima; Considerato che le aree di produzione della materia prima dei prosciutti D.O.P. "Parma" e "San Daniele" risultavano originariamente piu' ampie, rispetto a quelle indicate nei relativi disciplinari di produzione sanciti ai sensi del predetto regolamento CE n. 1107/96, in base alle norme nazionali all'epoca vigenti; Tenuto conto delle segnalazioni del comparto produttivo interessato intese ad ottenere un ampliamento delle predette aree di approvvigionamento anche allo scopo di uniformare la destinazione della materia prima, in ordine alle quali alcune aziende hanno presentato ricorso presso i competenti organi della magistratura amministrativa; Ritenuto che la situazione venutasi a creare renda opportuno avvalersi della facolta' prevista dal citato regolamento (CE) n. 535/97 per procedere ad una modifica dei disciplinari di produzione in esame, per quanto attiene le aree di approvvigionamento; Decreta: Articolo unico I disciplinari di produzione delle denominazioni di origine protette "Prosciutto di Parma" e "Prosciutto di San Daniele", registrate ai sensi del regolamento CE della Commissione n. 1107/96, sono modificati, limitatamente all'area geografica di provenienza della materia prima nel modo seguente: Prosciutto di Parma: Le cosce suine fresche devono essere ottenute da suini che abbiano i requisiti previsti dalle prescrizioni produttive e siano nati, allevati e macellati in una delle seguenti regioni: Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio e Molise. Prosciutto di San Daniele: Le cosce suine fresche devono essere ottenute da suini che abbiano i requisiti previsti dalle prescrizioni produttive e siano nati, allevati e macellati in una delle seguenti regioni: Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio e Molise. Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 febbraio 1998. Il Ministro: Pinto Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1998 Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 83