MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

COMUNICATO

Parere  del Comitato  nazionale  per la  tutela  e la  valorizzazione
  delle  denominazioni di  origine  e  delle indicazioni  geografiche
  tipiche dei vini sulla domanda  di integrazione dei disciplinari di
  produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Alto Mincio",
  "Provincia di  Mantova", "Quistello"  e "Sabbioneta"  approvati con
  decreto dirigenziale 18 novembre 1995.
(GU n.78 del 3-4-1998)

  Il  Comitato nazionale  per  la tutela  e  la valorizzazione  delle
denominazioni di origine e  delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164,  esaminata  la domanda  del  Consorzio  provinciale tutela  vini
mantovani intesa ad ottenere l'integrazione  degli articoli 5 e 7 dei
disciplinari di produzione dei  vini ad indicazione geografica tipica
"Provincia  di  Mantova",  "Quistello",  "Sabbioneta"  approvati  con
decreto dirigenziale 18 novembre 1995 e l'integrazione degli articoli
2, 5,  6 e 7 del  disciplinare di produzione dei  vini ad indicazione
geografica tipica  "Alto Mincio",  approvato con il  predetto decreto
dirigenziale 18 novembre 1995.
   Sentita la regione Lombardia sulla domanda sopra citata.
  Ritenuto  di non  doversi accogliere  la richiesta  di integrazione
dell'art.  5  dei  citati  disciplinari  di  produzione  mediante  la
previsione  della  possibilita'  di   limitare  al  territorio  della
provincia di Mantova, per  quanto concerne le indicazioni geografiche
tipiche  "Quistello"  e  "Sabbioneta", al  territorio  della  regione
Lombardia e  delle provincie  limitrofe a  quello della  provincia di
Mantova,  per  quanto  concerne   la  indicazione  geografica  tipica
"Provincia di Mantova", al territorio della regione Lombardia e della
provincia  di Verona,  per quanto  concerne l'indicazione  geografica
tipica   "Alto   Mincio",   l'effettuazione   delle   operazioni   di
vinificazione delle uve  atte a produrre i  vini predetti, consentite
nell'intero  territorio   nazionale  conformemente   alla  disciplina
stabilita  per  tutti  i  disciplinari  di  produzione  dei  vini  ad
indicazione  geografica tipica,  prodotti nelle  regioni e  provincie
autonome;
  Ritenuto  di  doversi  accogliere   la  richiesta  di  integrazione
dell'art. 2  del disciplinare di  produzione dei vini  ad indicazione
geografica tipica "Alto Mincio",  limitatamente alla previsione della
possibilita' di fare riferimento rispettivamente al nome di Cabernet,
nella  designazione e  presentazione  dei vini  ottenuti dai  vitigni
Cabernet Sauvignon e  Cabernet franc, da soli o  congiuntamente, e al
nome  di  Riesling,  nella  designazione  e  presentazione  dei  vini
ottenuti dai vitigni Riesling (renano)  e Riesling italico, da soli o
congiuntamente
  Ritenuto  di  doversi  accogliere   la  richiesta  di  integrazione
dell'art. 5  del disciplinare di  produzione dei vini  ad indicazione
geografica  tipica   "Alto  Mincio"  relativamente   alla  previsione
dell'obbligo, per la tipologia  rosato, della vinificazione delle uve
in bianco, disposizione assente in detto disciplinare di produzione e
presente invece nei sopra citati  disciplinari di produzione dei vini
ad indicazione geografica tipica  "Provincia di Mantova", "Quistello"
e "Sabbioneta".
  Ritenuto  di  doversi  accogliere   la  richiesta  di  integrazione
dell'art. 6  del disciplinare di  produzione dei vini  ad indicazione
geografica  tipica "Alto  Mincio" limitatamente  alla previsione  del
titolo  alcolometrico volumico  totale minimo  di 11,0%  vol. per  la
tipologia  "novello"  di  detta indicazione  geografica  tipica,  non
riportato per  mero errore materiale, nel  disciplinare di produzione
in argomento.
  Ritenuto di  doversi accogliere la richiesta  di integrazione degli
articoli 7  dei disciplinari  di produzione  dei vini  ad indicazione
geografica   tipica,   "Provincia    di   Mantova",   "Quistello"   e
"Sabbioneta",  mediante la  previsione di  poter utilizzare  anche il
tappo  a  fungo  ancorato  a gabbietta  metallica  o  capsula  usato,
tradizionalmente  nella  zona  di  produzione, per  la  chiusura  del
prodotto confezionato  in bottiglia  di vetro, limitatamente  a dette
indicazioni geografiche  tipiche recanti in etichetta  il riferimento
al nome del vitigno "Lambrusco".
  Ha  espresso  il  parere  di doversi  accogliere  le  richieste  di
integrazione  suddette  come  sopra   indicato  proponendo,  ai  fini
dell'emanazione del relativo decreto  dirigenziale, le sotto indicate
integrazioni ai  corrispondenti disciplinari di produzione  nel testo
di seguito riportato.
  Le eventuali  istanze e  controdeduzioni alla suddette  proposte di
integrazione dei corrispondenti  disciplinari di produzione dovranno,
nel  rispetto della  disciplina  fissata dal  decreto del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, "Disciplina dell'imposta di
bollo" e  successive modifiche,  essere inviate  al Ministero  per le
politiche  agricole  -   Comitato  nazionale  per  la   tutela  e  la
valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle  indicazioni
geografiche  tipiche dei  vini, via  Sallustiana n.  10, 00187  Roma,
entro  sessanta giorni  dalla  data di  pubblicazione nella  Gazzetta
Ufficiale.
                            ____________
  Proposta di integrazione del disciplinare di produzione dei vini ad
indicazione geografica  tipica "Alto Mincio"  - Annesso A  al decreto
dirigenziale 18 novembre 1995.
                               Art. 2.
  Il testo  del quinto comma  del presente articolo  viene sostituito
dal testo di seguito riportato:
  "Il vino  ottenuto dai vitigni ''Cabernet  Sauvignon'' e ''Cabernet
franc'',  da  soli  o  congiuntamente,  puo'  essere  designato  come
''Cabernet''; analogamente  il vino  ottenuto dai  vitigni ''Riesling
(renano)''  e ''Riesling  italico'', da  soli o  congiuntamente, puo'
essere designato come ''Riesling''.
  I  vini  ad indicazione  geografica  tipica  "Alto Mincio"  con  la
specificazione   dei  vitigni   ''Cabernet  Sauvignon'',   ''Cabernet
franc'',  ''Riesling''   (renano)  e  "Riesling  italico",   da  soli
congiuntamente,  possono   essere  prodotti  anche   nella  tipologia
frizzante".
                               Art. 5.
  In calce al testo del presente articolo, viene aggiunto il seguente
comma:
  "Le  uve   destinate  alla  produzione  del   vino  ad  indicazione
geografica  tipica ''Alto  Mincio'' tipologia  rosato, devono  essere
vinificate in bianco".
                               Art. 6.
  Viene inserita,  tra la frase  "''Alto Mincio''  rosato 10 %"  e la
successiva "''Alto Mincio'' passito, secondo la normativa vigente" la
seguente frase:
    "''Alto Mincio'' novello 11%".
                            ____________
  Proposta di integrazione del disciplinare di produzione dei vini ad
indicazione geografica tipica  "Provincia di Mantova" -  Annesso F al
decreto dirigenziale 18 novembre 1995.
                               Art. 7.
  Viene  inserito  tra il  secondo  e  il  terzo comma  del  presente
articolo il comma seguente:
  "I vini  ad indicazione geografica tipica  ''Provincia di Mantova''
possono  essere immessi  al  consumo nei  contenitori previsti  dalla
normativa  vigente.  Per  i  vini ad  indicazione  geografica  tipica
''Provincia   di  Mantova''   tipologia   Lambrusco,  qualora   siano
confezionati  in bottiglie  di vetro  e' consentita  la chiusura  con
tappo   a   fungo  ancorato   a   gabbietta   metallica  o   capsula,
tradizionalmente usato nella zona di produzione".
                            ____________
  Proposta di integrazione del disciplinare di produzione dei vini ad
indicazione  geografica tipica  "Quistello"  - Annesso  H al  decreto
dirigenziale 18 novembre 1995.
                               Art. 7.
  Viene inserito tra  il secondo e terzo comma  del presente articolo
il comma seguente:
  "I  vini ad  indicazione  geografica  tipica ''Quistello''  possono
essere immessi  al consumo  nei contenitori previsti  dalla normativa
vigente. Per  i vini  ad indicazione geografica  tipica ''Quistello''
tipologia Lambrusco, qualora siano confezionati in bottiglie di vetro
e'  consentita la  chiusura con  tappo a  fungo ancorato  a gabbietta
metallica   o  capsula,   tradizionalmente   usato   nella  zona   di
produzione".
                            ____________
  Proposta di integrazione del disciplinare di produzione dei vini ad
indicazione  geografica tipica  "Sabbioneta" -  Annesso L  al decreto
dirigenziale 18 novembre 1995.
                               Art. 7.
  Viene inserito tra i secondo e terzo comma del presente articolo il
comma seguente:
  "I  vini ad  indicazione geografica  tipica ''Sabbioneta''  possono
essere immessi  al consumo  nei contenitori previsti  dalla normativa
vigente. Per  i vini ad indicazione  geografica tipica ''Sabbioneta''
tipologia Lambrusco, qualora siano confezionati in bottiglie di vetro
e'  consentita la  chiusura con  tappo a  fungo ancorato  a gabbietta
metallica   o  capsula,   tradizionalmente   usato   nella  zona   di
produzione".