Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla domanda di integrazione dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Alto Mincio", "Provincia di Mantova", "Quistello" e "Sabbioneta" approvati con decreto dirigenziale 18 novembre 1995.(GU n.78 del 3-4-1998)
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda del Consorzio provinciale tutela vini mantovani intesa ad ottenere l'integrazione degli articoli 5 e 7 dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova", "Quistello", "Sabbioneta" approvati con decreto dirigenziale 18 novembre 1995 e l'integrazione degli articoli 2, 5, 6 e 7 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Alto Mincio", approvato con il predetto decreto dirigenziale 18 novembre 1995. Sentita la regione Lombardia sulla domanda sopra citata. Ritenuto di non doversi accogliere la richiesta di integrazione dell'art. 5 dei citati disciplinari di produzione mediante la previsione della possibilita' di limitare al territorio della provincia di Mantova, per quanto concerne le indicazioni geografiche tipiche "Quistello" e "Sabbioneta", al territorio della regione Lombardia e delle provincie limitrofe a quello della provincia di Mantova, per quanto concerne la indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova", al territorio della regione Lombardia e della provincia di Verona, per quanto concerne l'indicazione geografica tipica "Alto Mincio", l'effettuazione delle operazioni di vinificazione delle uve atte a produrre i vini predetti, consentite nell'intero territorio nazionale conformemente alla disciplina stabilita per tutti i disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica, prodotti nelle regioni e provincie autonome; Ritenuto di doversi accogliere la richiesta di integrazione dell'art. 2 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Alto Mincio", limitatamente alla previsione della possibilita' di fare riferimento rispettivamente al nome di Cabernet, nella designazione e presentazione dei vini ottenuti dai vitigni Cabernet Sauvignon e Cabernet franc, da soli o congiuntamente, e al nome di Riesling, nella designazione e presentazione dei vini ottenuti dai vitigni Riesling (renano) e Riesling italico, da soli o congiuntamente Ritenuto di doversi accogliere la richiesta di integrazione dell'art. 5 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Alto Mincio" relativamente alla previsione dell'obbligo, per la tipologia rosato, della vinificazione delle uve in bianco, disposizione assente in detto disciplinare di produzione e presente invece nei sopra citati disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova", "Quistello" e "Sabbioneta". Ritenuto di doversi accogliere la richiesta di integrazione dell'art. 6 del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Alto Mincio" limitatamente alla previsione del titolo alcolometrico volumico totale minimo di 11,0% vol. per la tipologia "novello" di detta indicazione geografica tipica, non riportato per mero errore materiale, nel disciplinare di produzione in argomento. Ritenuto di doversi accogliere la richiesta di integrazione degli articoli 7 dei disciplinari di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica, "Provincia di Mantova", "Quistello" e "Sabbioneta", mediante la previsione di poter utilizzare anche il tappo a fungo ancorato a gabbietta metallica o capsula usato, tradizionalmente nella zona di produzione, per la chiusura del prodotto confezionato in bottiglia di vetro, limitatamente a dette indicazioni geografiche tipiche recanti in etichetta il riferimento al nome del vitigno "Lambrusco". Ha espresso il parere di doversi accogliere le richieste di integrazione suddette come sopra indicato proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, le sotto indicate integrazioni ai corrispondenti disciplinari di produzione nel testo di seguito riportato. Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddette proposte di integrazione dei corrispondenti disciplinari di produzione dovranno, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, "Disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche, essere inviate al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana n. 10, 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. ____________ Proposta di integrazione del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Alto Mincio" - Annesso A al decreto dirigenziale 18 novembre 1995. Art. 2. Il testo del quinto comma del presente articolo viene sostituito dal testo di seguito riportato: "Il vino ottenuto dai vitigni ''Cabernet Sauvignon'' e ''Cabernet franc'', da soli o congiuntamente, puo' essere designato come ''Cabernet''; analogamente il vino ottenuto dai vitigni ''Riesling (renano)'' e ''Riesling italico'', da soli o congiuntamente, puo' essere designato come ''Riesling''. I vini ad indicazione geografica tipica "Alto Mincio" con la specificazione dei vitigni ''Cabernet Sauvignon'', ''Cabernet franc'', ''Riesling'' (renano) e "Riesling italico", da soli congiuntamente, possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante". Art. 5. In calce al testo del presente articolo, viene aggiunto il seguente comma: "Le uve destinate alla produzione del vino ad indicazione geografica tipica ''Alto Mincio'' tipologia rosato, devono essere vinificate in bianco". Art. 6. Viene inserita, tra la frase "''Alto Mincio'' rosato 10 %" e la successiva "''Alto Mincio'' passito, secondo la normativa vigente" la seguente frase: "''Alto Mincio'' novello 11%". ____________ Proposta di integrazione del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Provincia di Mantova" - Annesso F al decreto dirigenziale 18 novembre 1995. Art. 7. Viene inserito tra il secondo e il terzo comma del presente articolo il comma seguente: "I vini ad indicazione geografica tipica ''Provincia di Mantova'' possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente. Per i vini ad indicazione geografica tipica ''Provincia di Mantova'' tipologia Lambrusco, qualora siano confezionati in bottiglie di vetro e' consentita la chiusura con tappo a fungo ancorato a gabbietta metallica o capsula, tradizionalmente usato nella zona di produzione". ____________ Proposta di integrazione del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Quistello" - Annesso H al decreto dirigenziale 18 novembre 1995. Art. 7. Viene inserito tra il secondo e terzo comma del presente articolo il comma seguente: "I vini ad indicazione geografica tipica ''Quistello'' possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente. Per i vini ad indicazione geografica tipica ''Quistello'' tipologia Lambrusco, qualora siano confezionati in bottiglie di vetro e' consentita la chiusura con tappo a fungo ancorato a gabbietta metallica o capsula, tradizionalmente usato nella zona di produzione". ____________ Proposta di integrazione del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica "Sabbioneta" - Annesso L al decreto dirigenziale 18 novembre 1995. Art. 7. Viene inserito tra i secondo e terzo comma del presente articolo il comma seguente: "I vini ad indicazione geografica tipica ''Sabbioneta'' possono essere immessi al consumo nei contenitori previsti dalla normativa vigente. Per i vini ad indicazione geografica tipica ''Sabbioneta'' tipologia Lambrusco, qualora siano confezionati in bottiglie di vetro e' consentita la chiusura con tappo a fungo ancorato a gabbietta metallica o capsula, tradizionalmente usato nella zona di produzione".