MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

CIRCOLARE 18 marzo 1998, n. 26 

  Assestamento  del bilancio  di  previsione  per l'anno  finanziario
1998.
(GU n.78 del 3-4-1998)
 
 Vigente al: 3-4-1998  
 

                                  Alla Presidenza del  Consiglio  dei
                                     Ministri
                                  A tutti i Ministeri
                                  A tutte le amministrazioni autonome
                                  A  tutti  gli uffici centrali   del
                                     bilancio        presso        le
                                     amministrazioni     e    aziende
                                     autonome
                                     e per conoscenza:
                                  Alla Corte dei conti
  1. Nel decorso 1997, l'azione di risanamento della finanza pubblica
ha  conseguito   decisivi  risultati:  l'indebitamento   netto  delle
pubbliche   amministrazioni  (deficit),   rilevante  ai   fini  della
valutazione di convergenza prevista nel  trattato di Maastricht si e'
attestato  intorno  al 2,7  per  cento  del prodotto  interno  lordo,
rispetto al 6,7 per cento del  1996; l'avanzo primario ha superato il
6,8  per  cento  del  PIL;  e' proseguita  la  discesa  del  rapporto
debito/PIL, che e'  passato dal 124 al 121,6  per cento. L'ammissione
del  nostro  Paese  sin   dall'inizio  alla  terza  fase  dell'Unione
economica  e  monetaria  europea  e' stato  l'obiettivo  della  forte
accelerazione  impressa   al  risanamento  della   finanza  pubblica,
processo che nel 1998 si  stabilizzera' con l'attuazione delle misure
coerentemente stabilite da  Governo e Parlamento, lungo  le linee del
documento di programmazione economicofinanziaria.
  Il disegno  di legge di  assestamento delle previsioni  di bilancio
per  il  1998  si  inserisce  in tale  contesto,  esplicando  la  sua
principale  funzione  di aggiustamento  nel  corso  della gestione  e
ponendosi come  componente significativa  della manovra  di bilancio,
pur nella sua configurazione di provvedimento di natura formale.
  In definitiva,  l'assestamento del bilancio e'  chiamato a svolgere
una  funzione  ricognitiva  della   manovra  in  atto  e  costituisce
necessario punto  di riferimento  delle azioni che  saranno stabilite
col nuovo documento di programmazione per il triennio 1999-2001.
  2. L'assestamento per  il 1998 costituisce un  punto di riferimento
indispensabile anche per la costruzione  del bilancio 1999 sulla base
della riforma  del bilancio dello  Stato (legge n.  94/1997), attuata
per la prima volta col  bilancio dell'esercizio in corso. Le proposte
di  assestamento saranno  pertanto considerate  dalle amministrazioni
proponenti   in   funzione   delle   aggregazioni   per   centri   di
responsabilita' e per unita' previsionali di base.
  Il   provvedimento  legislativo   di  assestamento   dovra'  essere
presentato al Parlamento entro il  prossimo 30 giugno, secondo quanto
stabilito dall'art. 17, comma 1, della legge n. 468/1978.
  Giova considerare,  in via preliminare,  che pur se le  proposte di
assestamento dovranno riferirsi alle unita' previsionali, la concreta
attivita' propositiva dovra' realizzarsi attraverso le schedecapitolo
concernenti i  singoli capitoli  (unita' elementari  gestionali), che
permetteranno,  poi,  riassunzioni  in  unita'  previsionali  per  la
decisione   parlamentare   e    consentiranno,   nel   contempo,   la
predisposizione  degli   allegati  tecnici  previsti   dalla  vigente
normativa in materia.
  Le variazioni  da proporre a  livello di ciascun  capitolo dovranno
riguardare distintamente
    a) la consistenza dei residui (Rs);
    b) la previsione di competenza (Cp);
    c) la previsione di cassa (Cs).
  Le  schede  -  capitolo  da  utilizzare,  risultano  modificate  in
sintonia con la nuova struttura del bilancio e in proposito si rinvia
all'illustrazione che,  al riguardo, viene riportata  nella circolare
sulle previsioni per l'anno 1999 e triennio 1999-2000.
  2.1. Dal lato delle entrate, le previsioni di competenza e di cassa
vanno  riviste alla  luce del  quadro macroeconomico  di riferimento,
tenendo conto della  piu' recente evoluzione naturale  del gettito di
ciascuna entrata  tributaria o contributiva in  relazione alla natura
del cespite. Le previsioni di  cassa dovranno, in particolare, tenere
conto  degli eventuali  scostamenti della  consistenza effettiva  dei
residui  rispetto alla  consistenza  presunta utilizzata  in sede  di
formazione delle previsioni iniziali.
  2.2.  Per  la  formazione  delle  previsioni  assestate  di  spesa,
indicazioni diverse valgono per le autorizzazioni di competenza e per
le autorizzazioni di cassa.
  2.2.1.    Per   le    autorizzazioni   di    competenza,   ciascuna
amministrazione dovra':
  a) verificare  la congruita' delle  previsioni per le  spese aventi
natura  obbligatoria,  anche  allo  scopo di  garantire  il  pieno  e
tempestivo  versamento   delle  ritenute  previdenziali   e  fiscali,
proponendo le necessarie variazioni;
  b) verificare se gli stanziamenti dei singoli capitoli non possano,
in  relazione all'andamento  della  spesa dei  primi mesi  dell'anno,
essere ridotti;
  c)  per  i  capitoli  ai  quali  si  ritiene  necessario  apportare
variazioni  in aumento  degli stanziamenti  iniziali, il  criterio al
quale  dovranno  ispirarsi le  singole  amministrazioni  e' che  ogni
proposta di aumento deve trovare  compensazione in riduzioni di altri
capitoli della stessa  amministrazione, prioritariamente della stessa
natura.  Ove  tale   obiettivo  non  possa  in   nessun  caso  essere
realizzato,   dovra'   essere   compilata   una   dettagliata   "nota
illustrativa"  che  valga  a giustificare  le  sopravvenute  maggiori
esigenze. Deve ritenersi esclusa  la possibilita' di proporre aumenti
nella spesa per  acquisto di beni e servizi  compensata con riduzioni
di  spese aventi  natura obbligatoria  (in particolare  spese per  il
personale).
  2.2.2.  Per  le  autorizzazioni  di  cassa,  la  valutazione  delle
esigenze dovra' essere riferita sia  al volume della massa spendibile
(Competenza + Residui), sia all'andamento effettivo dei pagamenti nei
primi  mesi  dell'anno, sia  infine  a  specifiche valutazioni  delle
occorrenze per l'intero anno sui singoli capitoli.
  Particolare  attenzione  dovra' essere  posta  a  quei capitoli  di
categoria V,  XII e  XIV i  cui beneficiari  detengono disponibilita'
liquide su  conti di Tesoreria  (o su contabilita' speciali).  In tal
caso, ciascuna amministrazione dovra':
  a)  verificare  se  le  autorizzazioni di  cassa  non  possano,  in
relazione ai fattori sopra riportati, essere ridotte;
  b) verificare se tali  autorizzazioni richiedano, invece, di essere
aumentate, tenuto conto delle  esigenze dei beneficiari. Le eventuali
richieste  di  aumento  seguiranno  le  procedure  di  cui  al  punto
2.2.1.c).
  2.3. Sempre dal lato delle spese, la predisposizione del disegno di
legge di assestamento del  bilancio appare quest'anno particolarmente
impegnativa,  anche   alla  luce   del  comma   5  dell'art.   2  del
decreto-legge n. 41 del 1995, convertito  nella legge n. 85 del 1995,
recante per  il triennio  1996-1998 un  tetto massimo  di incremento,
nella misura  dell'1 per cento annuo,  per le spese ridotte  ai sensi
del comma 2 del medesimo articolo.
  Con  riguardo a  quest'ultima  norma, si  richiamano le  istruzioni
contenute nella circolare  n. 18 del 1995: anche per  il 1998, per le
spese   non   legislativamente  predeterminate,   assoggettate   alla
riduzione,   l'eventuale   proposta   di  incremento   in   sede   di
assestamento:
  non  potra'  superare  la  predetta percentuale  dell'1  per  cento
riferita  alla categoria  economica  interessata, limitatamente  alla
quota parte su cui ha operato la riduzione disposta dal decretolegge;
  andra'  compensata  con  corrispondente   riduzione  di  spese  non
predeterminate legislativamente nell'ambito della medesima o di altra
categoria economica.
  2.4.   Appare   indispensabile   comunque  che   il   comportamento
propositivo di ciascuna amministrazione  derivi da una approfondita e
consapevole riconsiderazione  di tutti gli stanziamenti  di bilancio,
in  modo da  evitare proposte  non vagliate  con estrema  severita' e
selettivita'.
  Con l'assestamento  delle previsioni 1998, pertanto  - nel ribadire
che  non  potranno  essere  assecondate mere  richieste  di  maggiori
stanziamenti -  le amministrazioni non dovranno  limitarsi a proporre
variazioni di carattere compensativo, ma dovranno altresi' attivarsi,
previa un'attenta opera di monitoraggio delle spese, per segnalare le
possibili  riduzioni  da  apportare  alle dotazioni  di  bilancio  in
conseguenza della cennata revisione.
  Una  responsabile  valutazione  della reale  congruita'  dei  mezzi
disponibili va effettuata per le spese per acquisto di beni e servizi
e per i  trasferimenti di risorse ad altri  soggetti, che individuano
aree   dove  potrebbero   esistere  sia   pur  limitati   margini  di
discrezionalita'; si appalesano pertanto maggiormente suscettibili di
ridimensionamento, oltre ai trasferimenti  discrezionali, le spese di
rappresentanza, le  spese per l'organizzazione e  la partecipazione a
convegni,  mostre, ecc.,  l'acquisto  di riviste,  giornali ed  altre
pubblicazioni, le spese per studi, i compensi per speciali incarichi.
  In tale fase, deve essere adeguatamente considerata la possibilita'
di  variazioni  compensative   di  iniziativa  delle  amministrazioni
introdotta dalla legge di riforma  del bilancio e disciplinata con la
circolare n. 81 del 7 novembre 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 275 del 25
novembre 1997): prima di procedere  ad eventuali richieste di aumento
degli stanziamenti per spese discrezionali,  i titolari dei centri di
responsabilita' dovranno accertare  che a tali esigenze  non si possa
far  fronte  mediante  ricorso  a tali  variazioni  compensative.  In
particolare,  alla luce  delle  disposizioni di  cui all'articolo  1,
commi  da 40  a  44, della  legge  n. 549  del  1995 (collegato  alla
finanziaria  1996), i  contributi ad  enti, associazioni  e organismi
vari, concentrati in unico capitolo per ciascuna amministrazione, non
potranno  essere  incrementati in  sede  di  assestamento, in  quanto
determinati con la tabella C della legge finanziaria.
  Nel contempo,  occorre opportunamente rivedere gli  altri eventuali
contributi  a   carattere  discrezionale:  in   considerazione  della
delicata  situazione della  finanza  pubblica, non  puo' essere  piu'
riconosciuto ad essi quel grado  di necessita' che originariamente fu
posto alla base della loro determinazione.
  Un  ulteriore  supporto  all'azione  di  contenimento  delle  spese
discrezionali   e'   offerto   dalla   possibilita'   di   variazioni
compensative previste dalle disposizioni di cui all'art. 23, commi 7,
11 e  12, della legge 27  dicembre 1997, n. 453,  di approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998.
  La  prima   di  tali  disposizioni  riguarda   la  possibilita'  di
trasferire  alle   singole  amministrazioni  le   dotazioni  iscritte
nell'unita'   previsionale   di  base   "Beni   e   servizi  per   le
Amministrazioni  dello Stato"  tra  gli oneri  comuni  del centro  di
responsabilita' "Provveditorato  generale dello Stato"  del Ministero
del tesoro,  del bilancio e  della programmazione economica,  per far
fronte  ad esigenze  di  beni,  servizi e  forniture  (si rimanda  al
successivo punto 2.5).
  La seconda attiene alla possibilita' di variazioni compensative tra
diverse unita'  previsionali di base della  medesima amministrazione,
per le spese di funzionamento  concernenti oneri di personale e altri
oneri connessi con l'operativita' delle amministrazioni.
  La  terza  disposizione concerne  la  facolta'  di operare  in  via
amministrativa  compensazioni per  spese di  gestione e  sviluppo dei
sistemi informativi.
  In  sede di  assestamento, le  amministrazioni potranno,  pertanto,
richiedere incrementi delle dotazioni  per spese "discrezionali", nei
sensi  sopradescritti, soltanto  previa comprovata  impossibilita' di
utilizzo delle richiamate disposizioni.
  2.5. Com'e' noto l'art. 3, comma  4, del decreto legislativo n. 430
del 5 dicembre  1997, ha ridisegnato le competenze  e l'attivita' del
Provveditorato generale dello Stato,  quale organo di coordinamento e
consulenza in  materia di acquisto di  beni e servizi da  parte delle
Amministrazioni dello Stato.
  Cio' premesso  le amministrazioni  medesime, secondo  la richiamata
normativa, dovranno  darsi carico - a  regime - anche delle  spese al
momento sostenute direttamente dal Provveditorato stesso.
  In sede di proposte per l'assestamento delle previsioni di bilancio
per l'anno 1998 si dovra' procedere ad una opportuna riconsiderazione
delle appostazioni  contabili relative alle predette  acquisizioni di
beni  e  servizi,  formulando  proposte  di  spesa  d'intesa  con  il
Provveditorato generale, le quali dovranno risultare neutrali e cioe'
nel complesso compensative.
  In  via transitoria  - comunque  non oltre  la corrente  gestione -
potra' risultare opportuno che il Provveditorato generale dello Stato
provveda  a completare  i  programmi gia'  avviati nell'interesse  di
ciascuna amministrazione.
  2.6. In  conclusione, si ricorda che  i livelli del saldo  netto da
finanziare  e  del   ricorso  al  mercato  stabiliti   con  la  legge
finanziaria  non   possono  essere   elevati  con   il  provvedimento
legislativo di assestamento delle previsioni di bilancio. Non saranno
quindi  accolte  variazioni  che  risultino  peggiorative  dei  saldi
approvati  dal  Parlamento.  E' quindi  indispensabile  che  ciascuna
amministrazione  adotti un  comportamento costruttivo  e consapevole,
evitando   proposte  di   aumenti  non   vagliati  con   severita'  e
selettivita' e ricercando invece, anche  in tale sede, di contribuire
all'azione in corso di risanamento dei conti pubblici.
  3. Le  variazioni da  proporre per ciascun  capitolo, distintamente
per  residui, competenza  e  cassa, dovranno  essere riportate  nelle
medesime "schedecapitolo",  utilizzate per le proposte  di previsione
relative  all'anno  1999,  che   gli  uffici  centrali  del  bilancio
ritireranno  il 9  aprile 1998  presso la  Ragioneria generale  dello
Stato -  Ispettorato generale  del bilancio, divisione  III -  Via XX
Settembre  n. 97  - per  il successivo  inoltro alle  amministrazioni
competenti.
  In  dette  "schedecapitolo"  -  oltre  a  numero,  denominazione  e
previsione  iniziale 1998  di ciascun  capitolo -  sono riportate  le
variazioni conosciute dal Sistema  informativo, in dipendenza di atti
amministrativi, intervenute dal 1 gennaio c.a. alla data della stampa
delle schede medesime.
  Attesi  gli  ulteriori  adempimenti dell'Ispettorato  generale  del
bilancio e i tempi tecnici  per i successivi lavori di approntamento,
le  amministrazioni  dovranno  far pervenire  ai  coesistenti  uffici
centrali  del  bilancio  entro  il   28  aprile  1998  le  richiamate
"schedecapitolo", con  le proposte  di assestamento per  competenza e
cassa, integrate:
  con le variazioni per atto amministrativo eventualmente intervenute
successivamente  alla stampa  delle  "schedecapitolo"  o non  esposte
nelle schede stesse;
  con le variazioni verificatesi  nella consistenza dei residui sulla
scorta del rendiconto 1997.
  Gli stessi uffici centrali del  bilancio avranno cura di inserire -
contestualmente  alle proposte  di  previsione per  il  1999 -  negli
archivi  del  sistema  dipartimentale dell'Ispettorato  generale  del
bilancio gli elementi relativi all'assestamento 1998, contenuti nelle
predette "schedecapitolo",  entro il 12 maggio  1998 e trasmetteranno
le schede stesse a questo Ministero entro il 15 maggio 1998.
  Gli stessi adempimenti devono intendersi riferiti anche ai capitoli
di entrata gestiti dalle singole amministrazioni.
  Con l'occasione  si precisa  che gli  uffici centrali  del bilancio
potranno  indicare  nelle  schedecapitolo le  eventuali  proposte  di
modifica dei  riferimenti normativi,  ai fini  dell'aggiornamento del
"Nomenclatore degli atti".
                                * * *
  Tenuto  conto  dell'importanza  che  la   legge  n.  468  del  1978
attribuisce   all'assestamento   del    bilancio   e   dell'attivita'
particolarmente impegnativa  che l'adempimento richiede,  si invitano
gli  uffici centrali  del  bilancio a  prestare  la consueta  massima
collaborazione alle amministrazioni.
  Si  ringrazia  e  si  resta  in  attesa  di  un  cortese  cenno  di
assicurazione al riguardo.
                                               p. Il Ministro: Giarda