Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1998.(GU n.78 del 3-4-1998)
Vigente al: 3-4-1998
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri A tutti i Ministeri A tutte le amministrazioni autonome A tutti gli uffici centrali del bilancio presso le amministrazioni e aziende autonome e per conoscenza: Alla Corte dei conti 1. Nel decorso 1997, l'azione di risanamento della finanza pubblica ha conseguito decisivi risultati: l'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni (deficit), rilevante ai fini della valutazione di convergenza prevista nel trattato di Maastricht si e' attestato intorno al 2,7 per cento del prodotto interno lordo, rispetto al 6,7 per cento del 1996; l'avanzo primario ha superato il 6,8 per cento del PIL; e' proseguita la discesa del rapporto debito/PIL, che e' passato dal 124 al 121,6 per cento. L'ammissione del nostro Paese sin dall'inizio alla terza fase dell'Unione economica e monetaria europea e' stato l'obiettivo della forte accelerazione impressa al risanamento della finanza pubblica, processo che nel 1998 si stabilizzera' con l'attuazione delle misure coerentemente stabilite da Governo e Parlamento, lungo le linee del documento di programmazione economicofinanziaria. Il disegno di legge di assestamento delle previsioni di bilancio per il 1998 si inserisce in tale contesto, esplicando la sua principale funzione di aggiustamento nel corso della gestione e ponendosi come componente significativa della manovra di bilancio, pur nella sua configurazione di provvedimento di natura formale. In definitiva, l'assestamento del bilancio e' chiamato a svolgere una funzione ricognitiva della manovra in atto e costituisce necessario punto di riferimento delle azioni che saranno stabilite col nuovo documento di programmazione per il triennio 1999-2001. 2. L'assestamento per il 1998 costituisce un punto di riferimento indispensabile anche per la costruzione del bilancio 1999 sulla base della riforma del bilancio dello Stato (legge n. 94/1997), attuata per la prima volta col bilancio dell'esercizio in corso. Le proposte di assestamento saranno pertanto considerate dalle amministrazioni proponenti in funzione delle aggregazioni per centri di responsabilita' e per unita' previsionali di base. Il provvedimento legislativo di assestamento dovra' essere presentato al Parlamento entro il prossimo 30 giugno, secondo quanto stabilito dall'art. 17, comma 1, della legge n. 468/1978. Giova considerare, in via preliminare, che pur se le proposte di assestamento dovranno riferirsi alle unita' previsionali, la concreta attivita' propositiva dovra' realizzarsi attraverso le schedecapitolo concernenti i singoli capitoli (unita' elementari gestionali), che permetteranno, poi, riassunzioni in unita' previsionali per la decisione parlamentare e consentiranno, nel contempo, la predisposizione degli allegati tecnici previsti dalla vigente normativa in materia. Le variazioni da proporre a livello di ciascun capitolo dovranno riguardare distintamente a) la consistenza dei residui (Rs); b) la previsione di competenza (Cp); c) la previsione di cassa (Cs). Le schede - capitolo da utilizzare, risultano modificate in sintonia con la nuova struttura del bilancio e in proposito si rinvia all'illustrazione che, al riguardo, viene riportata nella circolare sulle previsioni per l'anno 1999 e triennio 1999-2000. 2.1. Dal lato delle entrate, le previsioni di competenza e di cassa vanno riviste alla luce del quadro macroeconomico di riferimento, tenendo conto della piu' recente evoluzione naturale del gettito di ciascuna entrata tributaria o contributiva in relazione alla natura del cespite. Le previsioni di cassa dovranno, in particolare, tenere conto degli eventuali scostamenti della consistenza effettiva dei residui rispetto alla consistenza presunta utilizzata in sede di formazione delle previsioni iniziali. 2.2. Per la formazione delle previsioni assestate di spesa, indicazioni diverse valgono per le autorizzazioni di competenza e per le autorizzazioni di cassa. 2.2.1. Per le autorizzazioni di competenza, ciascuna amministrazione dovra': a) verificare la congruita' delle previsioni per le spese aventi natura obbligatoria, anche allo scopo di garantire il pieno e tempestivo versamento delle ritenute previdenziali e fiscali, proponendo le necessarie variazioni; b) verificare se gli stanziamenti dei singoli capitoli non possano, in relazione all'andamento della spesa dei primi mesi dell'anno, essere ridotti; c) per i capitoli ai quali si ritiene necessario apportare variazioni in aumento degli stanziamenti iniziali, il criterio al quale dovranno ispirarsi le singole amministrazioni e' che ogni proposta di aumento deve trovare compensazione in riduzioni di altri capitoli della stessa amministrazione, prioritariamente della stessa natura. Ove tale obiettivo non possa in nessun caso essere realizzato, dovra' essere compilata una dettagliata "nota illustrativa" che valga a giustificare le sopravvenute maggiori esigenze. Deve ritenersi esclusa la possibilita' di proporre aumenti nella spesa per acquisto di beni e servizi compensata con riduzioni di spese aventi natura obbligatoria (in particolare spese per il personale). 2.2.2. Per le autorizzazioni di cassa, la valutazione delle esigenze dovra' essere riferita sia al volume della massa spendibile (Competenza + Residui), sia all'andamento effettivo dei pagamenti nei primi mesi dell'anno, sia infine a specifiche valutazioni delle occorrenze per l'intero anno sui singoli capitoli. Particolare attenzione dovra' essere posta a quei capitoli di categoria V, XII e XIV i cui beneficiari detengono disponibilita' liquide su conti di Tesoreria (o su contabilita' speciali). In tal caso, ciascuna amministrazione dovra': a) verificare se le autorizzazioni di cassa non possano, in relazione ai fattori sopra riportati, essere ridotte; b) verificare se tali autorizzazioni richiedano, invece, di essere aumentate, tenuto conto delle esigenze dei beneficiari. Le eventuali richieste di aumento seguiranno le procedure di cui al punto 2.2.1.c). 2.3. Sempre dal lato delle spese, la predisposizione del disegno di legge di assestamento del bilancio appare quest'anno particolarmente impegnativa, anche alla luce del comma 5 dell'art. 2 del decreto-legge n. 41 del 1995, convertito nella legge n. 85 del 1995, recante per il triennio 1996-1998 un tetto massimo di incremento, nella misura dell'1 per cento annuo, per le spese ridotte ai sensi del comma 2 del medesimo articolo. Con riguardo a quest'ultima norma, si richiamano le istruzioni contenute nella circolare n. 18 del 1995: anche per il 1998, per le spese non legislativamente predeterminate, assoggettate alla riduzione, l'eventuale proposta di incremento in sede di assestamento: non potra' superare la predetta percentuale dell'1 per cento riferita alla categoria economica interessata, limitatamente alla quota parte su cui ha operato la riduzione disposta dal decretolegge; andra' compensata con corrispondente riduzione di spese non predeterminate legislativamente nell'ambito della medesima o di altra categoria economica. 2.4. Appare indispensabile comunque che il comportamento propositivo di ciascuna amministrazione derivi da una approfondita e consapevole riconsiderazione di tutti gli stanziamenti di bilancio, in modo da evitare proposte non vagliate con estrema severita' e selettivita'. Con l'assestamento delle previsioni 1998, pertanto - nel ribadire che non potranno essere assecondate mere richieste di maggiori stanziamenti - le amministrazioni non dovranno limitarsi a proporre variazioni di carattere compensativo, ma dovranno altresi' attivarsi, previa un'attenta opera di monitoraggio delle spese, per segnalare le possibili riduzioni da apportare alle dotazioni di bilancio in conseguenza della cennata revisione. Una responsabile valutazione della reale congruita' dei mezzi disponibili va effettuata per le spese per acquisto di beni e servizi e per i trasferimenti di risorse ad altri soggetti, che individuano aree dove potrebbero esistere sia pur limitati margini di discrezionalita'; si appalesano pertanto maggiormente suscettibili di ridimensionamento, oltre ai trasferimenti discrezionali, le spese di rappresentanza, le spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, mostre, ecc., l'acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni, le spese per studi, i compensi per speciali incarichi. In tale fase, deve essere adeguatamente considerata la possibilita' di variazioni compensative di iniziativa delle amministrazioni introdotta dalla legge di riforma del bilancio e disciplinata con la circolare n. 81 del 7 novembre 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 275 del 25 novembre 1997): prima di procedere ad eventuali richieste di aumento degli stanziamenti per spese discrezionali, i titolari dei centri di responsabilita' dovranno accertare che a tali esigenze non si possa far fronte mediante ricorso a tali variazioni compensative. In particolare, alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 40 a 44, della legge n. 549 del 1995 (collegato alla finanziaria 1996), i contributi ad enti, associazioni e organismi vari, concentrati in unico capitolo per ciascuna amministrazione, non potranno essere incrementati in sede di assestamento, in quanto determinati con la tabella C della legge finanziaria. Nel contempo, occorre opportunamente rivedere gli altri eventuali contributi a carattere discrezionale: in considerazione della delicata situazione della finanza pubblica, non puo' essere piu' riconosciuto ad essi quel grado di necessita' che originariamente fu posto alla base della loro determinazione. Un ulteriore supporto all'azione di contenimento delle spese discrezionali e' offerto dalla possibilita' di variazioni compensative previste dalle disposizioni di cui all'art. 23, commi 7, 11 e 12, della legge 27 dicembre 1997, n. 453, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998. La prima di tali disposizioni riguarda la possibilita' di trasferire alle singole amministrazioni le dotazioni iscritte nell'unita' previsionale di base "Beni e servizi per le Amministrazioni dello Stato" tra gli oneri comuni del centro di responsabilita' "Provveditorato generale dello Stato" del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per far fronte ad esigenze di beni, servizi e forniture (si rimanda al successivo punto 2.5). La seconda attiene alla possibilita' di variazioni compensative tra diverse unita' previsionali di base della medesima amministrazione, per le spese di funzionamento concernenti oneri di personale e altri oneri connessi con l'operativita' delle amministrazioni. La terza disposizione concerne la facolta' di operare in via amministrativa compensazioni per spese di gestione e sviluppo dei sistemi informativi. In sede di assestamento, le amministrazioni potranno, pertanto, richiedere incrementi delle dotazioni per spese "discrezionali", nei sensi sopradescritti, soltanto previa comprovata impossibilita' di utilizzo delle richiamate disposizioni. 2.5. Com'e' noto l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 430 del 5 dicembre 1997, ha ridisegnato le competenze e l'attivita' del Provveditorato generale dello Stato, quale organo di coordinamento e consulenza in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle Amministrazioni dello Stato. Cio' premesso le amministrazioni medesime, secondo la richiamata normativa, dovranno darsi carico - a regime - anche delle spese al momento sostenute direttamente dal Provveditorato stesso. In sede di proposte per l'assestamento delle previsioni di bilancio per l'anno 1998 si dovra' procedere ad una opportuna riconsiderazione delle appostazioni contabili relative alle predette acquisizioni di beni e servizi, formulando proposte di spesa d'intesa con il Provveditorato generale, le quali dovranno risultare neutrali e cioe' nel complesso compensative. In via transitoria - comunque non oltre la corrente gestione - potra' risultare opportuno che il Provveditorato generale dello Stato provveda a completare i programmi gia' avviati nell'interesse di ciascuna amministrazione. 2.6. In conclusione, si ricorda che i livelli del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato stabiliti con la legge finanziaria non possono essere elevati con il provvedimento legislativo di assestamento delle previsioni di bilancio. Non saranno quindi accolte variazioni che risultino peggiorative dei saldi approvati dal Parlamento. E' quindi indispensabile che ciascuna amministrazione adotti un comportamento costruttivo e consapevole, evitando proposte di aumenti non vagliati con severita' e selettivita' e ricercando invece, anche in tale sede, di contribuire all'azione in corso di risanamento dei conti pubblici. 3. Le variazioni da proporre per ciascun capitolo, distintamente per residui, competenza e cassa, dovranno essere riportate nelle medesime "schedecapitolo", utilizzate per le proposte di previsione relative all'anno 1999, che gli uffici centrali del bilancio ritireranno il 9 aprile 1998 presso la Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale del bilancio, divisione III - Via XX Settembre n. 97 - per il successivo inoltro alle amministrazioni competenti. In dette "schedecapitolo" - oltre a numero, denominazione e previsione iniziale 1998 di ciascun capitolo - sono riportate le variazioni conosciute dal Sistema informativo, in dipendenza di atti amministrativi, intervenute dal 1 gennaio c.a. alla data della stampa delle schede medesime. Attesi gli ulteriori adempimenti dell'Ispettorato generale del bilancio e i tempi tecnici per i successivi lavori di approntamento, le amministrazioni dovranno far pervenire ai coesistenti uffici centrali del bilancio entro il 28 aprile 1998 le richiamate "schedecapitolo", con le proposte di assestamento per competenza e cassa, integrate: con le variazioni per atto amministrativo eventualmente intervenute successivamente alla stampa delle "schedecapitolo" o non esposte nelle schede stesse; con le variazioni verificatesi nella consistenza dei residui sulla scorta del rendiconto 1997. Gli stessi uffici centrali del bilancio avranno cura di inserire - contestualmente alle proposte di previsione per il 1999 - negli archivi del sistema dipartimentale dell'Ispettorato generale del bilancio gli elementi relativi all'assestamento 1998, contenuti nelle predette "schedecapitolo", entro il 12 maggio 1998 e trasmetteranno le schede stesse a questo Ministero entro il 15 maggio 1998. Gli stessi adempimenti devono intendersi riferiti anche ai capitoli di entrata gestiti dalle singole amministrazioni. Con l'occasione si precisa che gli uffici centrali del bilancio potranno indicare nelle schedecapitolo le eventuali proposte di modifica dei riferimenti normativi, ai fini dell'aggiornamento del "Nomenclatore degli atti". * * * Tenuto conto dell'importanza che la legge n. 468 del 1978 attribuisce all'assestamento del bilancio e dell'attivita' particolarmente impegnativa che l'adempimento richiede, si invitano gli uffici centrali del bilancio a prestare la consueta massima collaborazione alle amministrazioni. Si ringrazia e si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione al riguardo. p. Il Ministro: Giarda