Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale(GU n.82 del 8-4-1998)
Con decreto ministeriale n. 24164 del 24 febbraio 1998: 1) e' autorizzata, per il periodo dall'11 ottobre 1994 al 10 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Filiale Upim, con sede in Milano e unita' di Arezzo, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 117 ore, corrispondenti a 18 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 23 lavoratori, su un organico di 32 unita'. E' autorizzata, per il periodo dall'11 ottobre 1994 al 10 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Arezzo, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 70 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 8 lavoratori, su un organico di 32 unita'; 2) e' autorizzata, per il periodo dall'11 ottobre 1994 al 10 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Firenze-Cimabue, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 187 ore, articolate mediante la riduzione di orario in ogni singola settimana pari a 4 ore settimanali, nei confronti di un massimo di 19 lavoratori, su un organico di 36 unita'. E' autorizzata, per il periodo dall'11 ottobre 1994 al 10 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Firenze-Cimabue, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 111 ore, articolate mediante la riduzione di orario di ogni singola settimana pari a 3 ore settimanali e riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 16 lavoratori, su un organico di 36 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato nell'ambito di quanto sopra disposto, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. Magazzini Upim, sopra indicati, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale n. 24165 del 24 febbraio 1998: 1) e' autorizzata, per il periodo dal 20 settembre 1993 al 19 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Cagliari-Dante, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 165 ore, corrispondenti a 25 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 8 lavoratori, su un organico di 18 unita'. E' autorizzata, per il periodo dal 20 settembre 1993 al 19 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Cagliari-Dante, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 99 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 9 lavoratori, su un organico di 18 unita'; 2) e' autorizzata, per il periodo dal 20 settembre 1993 al 19 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Cagliari-Manno, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 342 ore, corrispondenti a 51 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 29 lavoratori, su un organico di 38 unita'. E' autorizzata, per il periodo dal 20 settembre 1993 al 19 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Cagliari-Manno, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 208 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative e riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 8 lavoratori, su un organico di 38 unita'; 3) e' autorizzata, per il periodo dal 20 settembre 1993 al 19 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Cagliari-Petrarca, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 130 ore, corrispondenti a 20 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 35 lavoratori, su un organico di 59 unita'. E' autorizzata, per il periodo dal 20 settembre 1993 al 19 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Cagliari-Petrarca, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 78 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative e riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 24 lavoratori, su un organico di 59 unita'; 4) e' autorizzata, per il periodo dal 20 settembre 1993 al 19 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Quartu S. Elena (Cagliari), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 71 ore, corrispondenti a 11 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 20 lavoratori, su un organico di 40 unita'. E' autorizzata, per il periodo dal 20 settembre 1993 al 19 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Quartu S. Elena (Cagliari), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 44 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative e riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 19 lavoratori, su un organico di 40 unita'; 5) e' autorizzata, per il periodo dal 20 settembre 1993 al 19 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Oristano, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 285 ore, corrispondenti a 43 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 29 lavoratori, su un organico di 30 unita'. E' autorizzata, per il periodo dal 20 settembre 1993 al 19 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Quartu S. Elena (Cagliari), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 171 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative e riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 29 lavoratori, su un organico di 30 unita'; L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato nell'ambito di quanto sopra disposto, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. Magazzini Upim, sopra indicati, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale n. 24166 del 24 febbraio 1998: 1) e' autorizzata, per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Filiale Upim, con sede in Milano e unita' di Arezzo, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 307 ore, corrispondenti a 46 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 25 lavoratori, su un organico di 34 unita'. E' autorizzata, per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Arezzo, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 218 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 8 lavoratori, su un organico di 34 unita'; 2) e' autorizzata, per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Firenze-Cimabue, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 250 ore, articolate nediante la riduzione di orario di ogni singola settimana pari a 38 ore settimanali, nei confronti di un massimo di 21 lavoratori, su un organico di 38 unita'. E' autorizzata, per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Firenze-Cimabue, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 150 ore, articolate mediante la riduzione di orario in ogni singola settimana e riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 16 lavoratori, su un organico di 38 unita'; 3) e' autorizzata, per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Lucca, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 291 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative corrispondenti a 44 giorni lavoratori di 6,66 ore, nei confronti di un numero massimo di 22 lavoratori, su un organico di 36 unita'. E' autorizzata, per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Lucca, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 182 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 13 lavoratori, su un organico di 36 unita'; 4) e' autorizzata, per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Filiale Upim, con sede in Milano e unita' di Viareggio (Lucca), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 136 ore, corrispondenti a 21 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 12 lavoratori, su un organico di 22 dipendenti. E' autorizzata, per il periodo dall'11 ottobre 1993 al 10 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Viareggio (Lucca), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 81 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 9 lavoratori, su un organico di 22 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato nell'ambito di quanto sopra disposto, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. Magazzini Upim, sopra indicati, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale n. 24167 del 24 febbraio 1998: e' autorizzata, per il periodo dal 28 marzo 1995 al 27 marzo 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Udine, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 121 ore, corrispondenti a 18 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 29 lavoratori, su un organico di 46 unita'. E' autorizzata, per il periodo dal 28 marzo 1995 al 27 marzo 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Udine, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 76 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 16 lavoratori, su un organico di 46 unita'; L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato nell'ambito di quanto sopra disposto, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. Magazzini Upim, sopra indicati, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale n. 24168 del 24 febbraio 1998: 1) e' autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Filiale Upim, con sede in Milano e unita' di S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 435 ore, corrispondenti a 65 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 15 lavoratori, su un organico di 23 unita'. E' autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 261 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 7 lavoratori, su un organico di 23 unita'; 2) e' autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Fano (Pesaro), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 145 ore, articolate nediante la riduzione di orario di ogni singola settimana pari a 22 giorni lavorativi, nei confronti di un massimo di 13 lavoratori, su un organico di 17 unita'. E' autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Fano (Pesaro), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 87 ore, articolate mediante la riduzione di orario in ogni singola settimana e riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 3 lavoratori, su un organico di 17 unita'; 3) e' autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Macerata, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 171 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative corrispondenti a 26 giorni lavoratori di 6,66 ore, nei confronti di un numero massimo di 13 lavoratori, su un organico di 33 unita'. E' autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1993 al 3 ottobre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Macerata, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 102 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 19 lavoratori, su un organico di 33 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato nell'ambito di quanto sopra disposto, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. Magazzini Upim, sopra indicati, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale n. 24169 del 24 febbraio 1998: 1) e' autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1994 al 12 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Alcamo (Trapani), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 358 ore, corrispondenti a 54 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 7 lavoratori, su un organico di 11 unita'. E' autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1994 al 12 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Alcamo (Trapani), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 215 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 3 lavoratori, su un organico di 11 unita'; 2) e' autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1994 al 12 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Augusta (Siracusa), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 658 ore, corrispondenti a 99 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 11 lavoratori, su un organico di 14 unita'. E' autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1994 al 12 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Augusta (Siracusa), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 395 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative e riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 2 lavoratori, su un organico di 14 unita'; 3) e' autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1994 al 12 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Acireale (Catania), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 408 ore, corrispondenti a 62 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 6 lavoratori, su un organico di 15 unita'. E' autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1994 al 12 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Acireale (Catania), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 255 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative e riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 8 lavoratori, su un organico di 15 unita'; 4) e' autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1994 al 12 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Palermo-Leonardo da Vinci, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 310 ore, corrispondenti a 47 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 8 lavoratori, su un organico di 19 unita'. E' autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1994 al 12 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Palermo-Leonardo da Vinci, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 194 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative e riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 10 lavoratori, su un organico di 19 unita'; 5) e' autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1994 al 12 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Palermo-S. Domenico, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 481 ore, corrispondenti a 7,5 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 25 lavoratori, su un organico di 33 unita'. E' autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1994 al 12 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Palermo-S. Domenico, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 289 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative e riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 7 lavoratori, su un organico di 33 unita'; 6) e' autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1994 al 12 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Palermo-Olivuzza, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 223 ore, corrispondenti a 34 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 12 lavoratori, su un organico di 27 unita'. E' autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1994 al 12 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Palermo-Olivuzza, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 140 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative e riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 15 lavoratori, su un organico di 27 unita'; 7) e' autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1994 al 12 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Palermo-Cordova, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 173 ore, corrispondenti a 26 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 10 lavoratori, su un organico di 26 unita'. E' autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1994 al 12 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Palermo-Cordova, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 107 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative e riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 11 lavoratori, su un organico di 26 unita'; 8) e' autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1994 al 12 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Castrelvetrano (Trapani), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 296 ore, corrispondenti a 45 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 7 lavoratori, su un organico di 8 unita'; 9) e' autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1994 al 12 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Vittoria (Ragusa), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 265 ore, corrispondenti a 40 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 12 lavoratori, su un organico di 20 unita'. E' autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1994 al 12 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Vittoria (Ragusa), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 159 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative e riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 7 lavoratori, su un organico di 20 unita'; 10) e' autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1994 al 12 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Messina, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 250 ore, corrispondenti a 38 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 28 lavoratori, su un organico di 49 unita'. E' autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1994 al 12 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Messina, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 150 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative e riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 20 lavoratori, su un organico di 49 unita'; 11) e' autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1994 al 12 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Enna, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 587 ore, corrispondenti a 11,5 ore, articolate su singole settimane lavorative, nei confronti di un massimo di 13 lavoratori, su un organico di 22 unita'. E' autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1994 al 12 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Enna, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 367 ore, articolate mediante la riduzione di orario in ogni singola settimana pari a 7 ore settimanali e riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 9 lavoratori, su un organico di 22 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato nell'ambito di quanto sopra disposto, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. Magazzini Upim, sopra indicati, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale n. 24170 del 24 febbraio 1998: 1) e' autorizzata, per il periodo dal 12 luglio 1994 all'11 luglio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Napoli-Diaz, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 597 ore, corrispondenti a 90 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 16 lavoratori, su un organico di 29 unita'. E' autorizzata, per il periodo dal 12 luglio 1994 all'11 luglio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Napoli-Diaz, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 359 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 12 lavoratori, su un organico di 29 unita'; 2) e' autorizzata, per il periodo dal 12 luglio 1994 all'11 luglio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Napoli-Nisco, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 86 ore, corrispondenti a 13 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 14 lavoratori, su un organico di 33 unita'. E' autorizzata, per il periodo dal 12 luglio 1994 all'11 luglio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Napoli-Nisco, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 55 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 18 lavoratori, su un organico di 33 unita'; 3) e' autorizzata, per il periodo dal 12 luglio 1994 all'11 luglio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Salerno, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 523 ore, corrispondenti a 79 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 13 lavoratori, su un organico di 26 unita'. E' autorizzata, per il periodo dal 12 luglio 1994 all'11 luglio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Salerno, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 349 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 12 lavoratori, su un organico di 26 unita'; 4) e' autorizzata, per il periodo dal 12 luglio 1994 all'11 luglio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Aversa (Caserta), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 637 ore, corrispondenti a 96 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 16 lavoratori, su un organico di 18 unita'. E' autorizzata, per il periodo dal 12 luglio 1994 all'11 luglio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Aversa (Caserta), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 351 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 1 lavoratore, su un organico di 18 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato nell'ambito di quanto sopra disposto, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. Magazzini Upim, sopra indicati, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale n. 24171 del 24 febbraio 1998: 1) e' autorizzata, per il periodo dal 20 settembre 1993 al 19 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Nuoro, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 425 ore, corrispondenti a 64 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 31 lavoratori, su un organico di 47 unita'. E' autorizzata, per il periodo dal 20 settembre 1993 al 19 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Nuoro, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 294 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 15 lavoratori, su un organico di 47 unita'; 2) e' autorizzata, per il periodo dal 20 settembre 1993 al 19 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Carbonia (Cagliari), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 319 ore, corrispondenti a 48 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 24 lavoratori, su un organico di 45 unita'. E' autorizzata, per il periodo dal 20 settembre 1993 al 19 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Carbonia (Cagliari), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 191 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 17 lavoratori, su un organico di 45 unita'; 3) e' autorizzata, per il periodo dal 20 settembre 1993 al 19 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Iglesias (Nuoro), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 238 ore, corrispondenti a 36 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 19 lavoratori, su un organico di 36 unita'. E' autorizzata, per il periodo dal 20 settembre 1993 al 19 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Iglesias (Nuoro), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 143 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 16 lavoratori, su un organico di 36 unita'; 4) e' autorizzata, per il periodo dal 2 maggio 1994 al 1 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - filiale Grandi Magazzini, con sede in Milano e unita' di Cagliari, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 547 ore, corrispondenti a 82 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 72 lavoratori, su un organico di 112 unita'. E' autorizzata, per il periodo dal 2 maggio 1994 al 1 maggio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - filiale Grandi Magazzini, con sede in Milano e unita' di Cagliari, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 388 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 37 lavoratori, su un organico di 112 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato nell'ambito di quanto sopra disposto, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. Magazzini Upim, sopra indicati, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale n. 24172 del 24 febbraio 1998: 1) e' autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1994 al 12 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Lodi (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 441 ore, corrispondenti a 67 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 13 lavoratori, su un organico di 25 unita'. E' autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1994 al 12 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Lodi (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 368 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 11 lavoratori, su un organico di 25 unita'; 2) e' autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1994 al 12 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Pavia, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 346 ore, corrispondenti a 52 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 29 lavoratori, su un organico di 49 unita'. E' autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1994 al 12 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Pavia, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 234 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 19 lavoratori, su un organico di 49 unita'; 3) e' autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1994 al 12 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Monza, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodosopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 304 ore, corrispondenti a 43 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 40 lavoratori, su un organico di 57 unita'. E' autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1994 al 12 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Monza, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 183 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 15 lavoratori, su un organico di 57 unita'; 4) e' autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1994 al 12 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di S. Vittore Olona (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 506 ore, di lavoro articolate mediante una riduzione di orario di ogni singola settimana pari a 10 ore settimanali giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 26 lavoratori, su un organico di 32 unita'. E' autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1994 al 12 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di S. Vittore Olona (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 304 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, articolate mediante una riduzione di orario in ogni singola settimana pari a 6 ore settimanali e riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 5 lavoratori, su un organico di 32 unita'; 5) e' autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1994 al 12 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Seregno (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 512 ore di lavoro, corrispondenti a 77 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 17 lavoratori, su un organico di 25 unita'. E' autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1994 al 12 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Seregno (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 307 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 6 lavoratori, su un organico di 25 unita'; 6) e' autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1993 al 12 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Mantova, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 294 ore, corrispondenti a 45 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 13 lavoratori, su un organico di 26 unita'. E' autorizzata, per il periodo dal 13 settembre 1994 al 12 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Mantova, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 176 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 12 lavoratori, su un organico di 26 unita'; 7) e' autorizzata, per il periodo dal 20 settembre 1994 al 19 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Varese, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 194 ore, corrispondenti a 30 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 29 lavoratori, su un organico di 43 unita'. E' autorizzata, per il periodo dal 20 settembre 1994 al 19 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Varese, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 117 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 13 lavoratori, su un organico di 43 unita'; L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato nell'ambito di quanto sopra disposto, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzini Upim, sopra indicati, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale n. 24173 del 24 febbraio 1998: 1) e' autorizzata, per il periodo dal 2 marzo 1995 al 1 marzo 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Filiale Upim, con sede in Milano e unita' di Bolzano-Talvera, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 206,6 ore, corrispondenti a 31,3 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 11 lavoratori, su un organico di 20 unita'. E' autorizzata, per il periodo dal 2 marzo 1995 al 1 marzo 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Bolzano-Talvera, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 124 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 8 lavoratori, su un organico di 20 unita'; 2) e' autorizzata, per il periodo dal 2 marzo 1995 al 1 marzo 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Filiale Upim, con sede in Milano e unita' di Bolzano-Posta, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 72 ore, corrispondenti a 10,81 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 21 lavoratori, su un organico di 32 unita'. E' autorizzata, per il periodo dal 2 marzo 1995 al 1 marzo 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Bolzano-Posta, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 43,2 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 10 lavoratori, su un organico di 32 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato nell'ambito di quanto sopra disposto, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzini Upim, sopra indicati, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale n. 24174 del 24 febbraio 1998: 1) e' autorizzata, per il periodo dal 2 marzo 1994 al 1 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Filiale Upim, con sede in Milano e unita' di Bolzano-Talvera, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 244 ore, corrispondenti a 37 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 13 lavoratori, su un organico di 22 unita'. E' autorizzata, per il periodo dal 2 marzo 1994 al 1 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Bolzano-Talvera, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 140 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 8 lavoratori, su un organico di 22 unita'; 2) e' autorizzata, per il periodo dal 2 marzo 1994 al 1 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Filiale Upim, con sede in Milano e unita' di Bolzano-Posta, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 116 ore, corrispondenti a 17 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 22 lavoratori, su un organico di 33 unita'. E' autorizzata, per il periodo dal 2 marzo 1994 al 1 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Bolzano-Posta, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 70 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 10 lavoratori, su un organico di 33 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato nell'ambito di quanto sopra disposto, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzini Upim, sopra indicati, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.