MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

   Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale
(GU n.82 del 8-4-1998)

   Con decreto ministeriale n. 24164 del 24 febbraio 1998:
  1)  e' autorizzata,  per  il  periodo dall'11  ottobre  1994 al  10
ottobre  1995,  la  corresponsione del  trattamento  di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984,  n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984, n. 863, nella  misura ivi prevista, in  favore dei
lavoratori, occupati  a tempo  pieno, dipendenti dalla  La Rinascente
S.p.a. - Filiale Upim,  con sede in Milano e unita'  di Arezzo, per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino
ad un  massimo di 117 ore,  corrispondenti a 18 giorni  lavorativi di
6,66  ore,  articolate su  settimane  intere  e su  singole  giornate
lavorative,  nei confronti  di un  massimo  di 23  lavoratori, su  un
organico di 32 unita'.
  E' autorizzata, per  il periodo dall'11 ottobre 1994  al 10 ottobre
1995, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella misura  ivi prevista, in favore  dei lavoratori,
occupati a  tempo parziale, dipendenti  dalla La Rinascente  S.p.a. -
Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Arezzo, per i quali e'
stato stipulato un  contratto di solidarieta' che  stabilisce, per il
periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario  di lavoro fino ad un
massimo di 70 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su
singole  giornate lavorative,  riproporzionata in  base all'effettiva
articolazione dell'orario di lavoro  individuale, nei confronti di un
massimo di 8 lavoratori, su un organico di 32 unita';
  2)  e' autorizzata,  per  il  periodo dall'11  ottobre  1994 al  10
ottobre  1995,  la  corresponsione del  trattamento  di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984,  n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984, n. 863, nella  misura ivi prevista, in  favore dei
lavoratori, occupati  a tempo  pieno, dipendenti dalla  La Rinascente
S.p.a.  -   Magazzino  Upim,   con  sede  in   Milano  e   unita'  di
Firenze-Cimabue,  per i  quali  e' stato  stipulato  un contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per   il  periodo  sopraindicato,  la
riduzione  dell'orario di  lavoro  fino  ad un  massimo  di 187  ore,
articolate mediante la riduzione di  orario in ogni singola settimana
pari  a  4  ore  settimanali,  nei confronti  di  un  massimo  di  19
lavoratori, su un organico di 36 unita'.
  E' autorizzata, per  il periodo dall'11 ottobre 1994  al 10 ottobre
1995, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella misura  ivi prevista, in favore  dei lavoratori,
occupati a  tempo parziale, dipendenti  dalla La Rinascente  S.p.a. -
Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Firenze-Cimabue, per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino
ad un massimo di 111 ore,  articolate mediante la riduzione di orario
di ogni singola settimana pari  a 3 ore settimanali e riproporzionata
in   base   all'effettiva   articolazione   dell'orario   di   lavoro
individuale,  nei confronti  di un  massimo di  16 lavoratori,  su un
organico di 36 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato nell'ambito di quanto  sopra disposto, a corrispondere in
favore  dei lavoratori  interessati, dipendenti  dalla La  Rinascente
S.p.a.  Magazzini  Upim,  sopra   indicati,  i  particolari  benefici
previsti dai  commi 2 e  4 nei limiti di  cui al successivo  comma 13
dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge  19 luglio 1993, n. 236,  tenuto conto dei
criteri  di priorita'  individuati  nel decreto  ministeriale del  25
ottobre 1994,  registrato alla  Corte dei conti  in data  23 novembre
1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale n. 24165 del 24 febbraio 1998:
  1)  e' autorizzata,  per il  periodo dal  20 settembre  1993 al  19
settembre  1994, la  corresponsione del  trattamento di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984,  n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984, n. 863, nella  misura ivi prevista, in  favore dei
lavoratori, occupati  a tempo  pieno, dipendenti dalla  La Rinascente
S.p.a.  -   Magazzino  Upim,   con  sede  in   Milano  e   unita'  di
Cagliari-Dante,  per  i quali  e'  stato  stipulato un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per   il  periodo  sopraindicato,  la
riduzione  dell'orario di  lavoro  fino  ad un  massimo  di 165  ore,
corrispondenti  a 25  giorni lavorativi  di 6,66  ore, articolate  su
settimane intere e  su singole giornate lavorative,  nei confronti di
un massimo di 8 lavoratori, su un organico di 18 unita'.
  E'  autorizzata,  per  il  periodo  dal 20  settembre  1993  al  19
settembre  1994, la  corresponsione del  trattamento di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984,  n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984, n. 863, nella  misura ivi prevista, in  favore dei
lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente
S.p.a.  -   Magazzino  Upim,   con  sede  in   Milano  e   unita'  di
Cagliari-Dante,  per  i quali  e'  stato  stipulato un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per   il  periodo  sopraindicato,  la
riduzione  dell'orario  di lavoro  fino  ad  un  massimo di  99  ore,
articolate su settimane  intere di sospensione e  su singole giornate
lavorative,  riproporzionata  in   base  all'effettiva  articolazione
dell'orario di lavoro  individuale, nei confronti di un  massimo di 9
lavoratori, su un organico di 18 unita';
  2)  e' autorizzata,  per il  periodo dal  20 settembre  1993 al  19
settembre  1994, la  corresponsione del  trattamento di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984,  n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984, n. 863, nella  misura ivi prevista, in  favore dei
lavoratori, occupati  a tempo  pieno, dipendenti dalla  La Rinascente
S.p.a.  -   Magazzino  Upim,   con  sede  in   Milano  e   unita'  di
Cagliari-Manno,  per  i quali  e'  stato  stipulato un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per   il  periodo  sopraindicato,  la
riduzione  dell'orario di  lavoro  fino  ad un  massimo  di 342  ore,
corrispondenti  a 51  giorni lavorativi  di 6,66  ore, articolate  su
settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei
confronti  di un  massimo  di 29  lavoratori, su  un  organico di  38
unita'.
  E'  autorizzata,  per  il  periodo  dal 20  settembre  1993  al  19
settembre  1994, la  corresponsione del  trattamento di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984,  n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984, n. 863, nella  misura ivi prevista, in  favore dei
lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente
S.p.a.  -   Magazzino  Upim,   con  sede  in   Milano  e   unita'  di
Cagliari-Manno,  per  i quali  e'  stato  stipulato un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per   il  periodo  sopraindicato,  la
riduzione  dell'orario di  lavoro  fino  ad un  massimo  di 208  ore,
articolate su settimane  intere di sospensione e  su singole giornate
lavorative  e  riproporzionata  in base  all'effettiva  articolazione
dell'orario di lavoro  individuale, nei confronti di un  massimo di 8
lavoratori, su un organico di 38 unita';
  3)  e' autorizzata,  per il  periodo dal  20 settembre  1993 al  19
settembre  1994, la  corresponsione del  trattamento di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984,  n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984, n. 863, nella  misura ivi prevista, in  favore dei
lavoratori, occupati  a tempo  pieno, dipendenti dalla  La Rinascente
S.p.a.  -   Magazzino  Upim,   con  sede  in   Milano  e   unita'  di
Cagliari-Petrarca, per  i quali  e' stato  stipulato un  contratto di
solidarieta'  che  stabilisce,  per   il  periodo  sopraindicato,  la
riduzione  dell'orario di  lavoro  fino  ad un  massimo  di 130  ore,
corrispondenti  a 20  giorni lavorativi  di 6,66  ore, articolate  su
settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei
confronti  di un  massimo  di 35  lavoratori, su  un  organico di  59
unita'.
  E'  autorizzata,  per  il  periodo  dal 20  settembre  1993  al  19
settembre  1994, la  corresponsione del  trattamento di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984,  n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984, n. 863, nella  misura ivi prevista, in  favore dei
lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente
S.p.a.  -   Magazzino  Upim,   con  sede  in   Milano  e   unita'  di
Cagliari-Petrarca, per  i quali  e' stato  stipulato un  contratto di
solidarieta'  che  stabilisce,  per   il  periodo  sopraindicato,  la
riduzione  dell'orario  di lavoro  fino  ad  un  massimo di  78  ore,
articolate su settimane  intere di sospensione e  su singole giornate
lavorative  e  riproporzionata  in base  all'effettiva  articolazione
dell'orario di lavoro individuale, nei  confronti di un massimo di 24
lavoratori, su un organico di 59 unita';
  4)  e' autorizzata,  per il  periodo dal  20 settembre  1993 al  19
settembre  1994, la  corresponsione del  trattamento di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984,  n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984, n. 863, nella  misura ivi prevista, in  favore dei
lavoratori, occupati  a tempo  pieno, dipendenti dalla  La Rinascente
S.p.a. -  Magazzino Upim, con  sede in Milano  e unita' di  Quartu S.
Elena  (Cagliari), per  i quali  e' stato  stipulato un  contratto di
solidarieta'  che  stabilisce,  per   il  periodo  sopraindicato,  la
riduzione  dell'orario  di lavoro  fino  ad  un  massimo di  71  ore,
corrispondenti  a 11  giorni lavorativi  di 6,66  ore, articolate  su
settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei
confronti  di un  massimo  di 20  lavoratori, su  un  organico di  40
unita'.
  E'  autorizzata,  per  il  periodo  dal 20  settembre  1993  al  19
settembre  1994, la  corresponsione del  trattamento di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984,  n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984, n. 863, nella  misura ivi prevista, in  favore dei
lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente
S.p.a. -  Magazzino Upim, con  sede in Milano  e unita' di  Quartu S.
Elena  (Cagliari), per  i quali  e' stato  stipulato un  contratto di
solidarieta'  che  stabilisce,  per   il  periodo  sopraindicato,  la
riduzione  dell'orario  di lavoro  fino  ad  un  massimo di  44  ore,
articolate su settimane  intere di sospensione e  su singole giornate
lavorative  e  riproporzionata  in base  all'effettiva  articolazione
dell'orario di lavoro individuale, nei  confronti di un massimo di 19
lavoratori, su un organico di 40 unita';
  5)  e' autorizzata,  per il  periodo dal  20 settembre  1993 al  19
settembre  1994, la  corresponsione del  trattamento di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984,  n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge
19 dicembre 1984,  n. 726, convertito con  modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984, n. 863, nella  misura ivi prevista, in  favore dei
lavoratori, occupati  a tempo  pieno, dipendenti dalla  La Rinascente
S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Oristano, per
i  quali  e'  stato  stipulato   un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di
lavoro fino  ad un  massimo di  285 ore,  corrispondenti a  43 giorni
lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione
e su singole  giornate lavorative, nei confronti di un  massimo di 29
lavoratori, su un organico di 30 unita'.
  E'  autorizzata,  per  il  periodo  dal 20  settembre  1993  al  19
settembre  1994, la  corresponsione del  trattamento di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984,  n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984, n. 863, nella  misura ivi prevista, in  favore dei
lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente
S.p.a. -  Magazzino Upim, con  sede in Milano  e unita' di  Quartu S.
Elena  (Cagliari), per  i quali  e' stato  stipulato un  contratto di
solidarieta'  che  stabilisce,  per   il  periodo  sopraindicato,  la
riduzione  dell'orario di  lavoro  fino  ad un  massimo  di 171  ore,
articolate su settimane  intere di sospensione e  su singole giornate
lavorative  e  riproporzionata  in base  all'effettiva  articolazione
dell'orario di lavoro individuale, nei  confronti di un massimo di 29
lavoratori, su un organico di 30 unita';
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato nell'ambito di quanto  sopra disposto, a corrispondere in
favore  dei lavoratori  interessati, dipendenti  dalla La  Rinascente
S.p.a.  Magazzini  Upim,  sopra   indicati,  i  particolari  benefici
previsti dai  commi 2 e  4 nei limiti di  cui al successivo  comma 13
dell'art. 5 del decreto-legge 20  maggio 1993, n. 148, convertito con
modificazioni nella  legge 19 luglio  1993, n. 236, tenuto  conto dei
criteri  di priorita'  individuati  nel decreto  ministeriale del  25
ottobre 1994, in  premessa indicato, registrato alla  Corte dei conti
in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale n. 24166 del 24 febbraio 1998:
  1)  e' autorizzata,  per  il  periodo dall'11  ottobre  1993 al  10
ottobre  1994,  la  corresponsione del  trattamento  di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984,  n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984, n. 863, nella  misura ivi prevista, in  favore dei
lavoratori, occupati  a tempo  pieno, dipendenti dalla  La Rinascente
S.p.a. - Filiale Upim,  con sede in Milano e unita'  di Arezzo, per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino
ad un  massimo di 307 ore,  corrispondenti a 46 giorni  lavorativi di
6,66  ore,  articolate su  settimane  intere  e su  singole  giornate
lavorative,  nei confronti  di un  massimo  di 25  lavoratori, su  un
organico di 34 unita'.
  E' autorizzata, per  il periodo dall'11 ottobre 1993  al 10 ottobre
1994, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella misura  ivi prevista, in favore  dei lavoratori,
occupati a  tempo parziale, dipendenti  dalla La Rinascente  S.p.a. -
Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Arezzo, per i quali e'
stato stipulato un  contratto di solidarieta' che  stabilisce, per il
periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario  di lavoro fino ad un
massimo di 218  ore, articolate su settimane intere  di sospensione e
su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva
articolazione dell'orario di lavoro  individuale, nei confronti di un
massimo di 8 lavoratori, su un organico di 34 unita';
  2)  e' autorizzata,  per  il  periodo dall'11  ottobre  1993 al  10
ottobre  1994,  la  corresponsione del  trattamento  di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984,  n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984, n. 863, nella  misura ivi prevista, in  favore dei
lavoratori, occupati  a tempo  pieno, dipendenti dalla  La Rinascente
S.p.a.  -   Magazzino  Upim,   con  sede  in   Milano  e   unita'  di
Firenze-Cimabue,  per i  quali  e' stato  stipulato  un contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per   il  periodo  sopraindicato,  la
riduzione  dell'orario di  lavoro  fino  ad un  massimo  di 250  ore,
articolate nediante la riduzione di  orario di ogni singola settimana
pari  a  38 ore  settimanali,  nei  confronti  di  un massimo  di  21
lavoratori, su un organico di 38 unita'.
  E' autorizzata, per  il periodo dall'11 ottobre 1993  al 10 ottobre
1994, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella misura  ivi prevista, in favore  dei lavoratori,
occupati a  tempo parziale, dipendenti  dalla La Rinascente  S.p.a. -
Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Firenze-Cimabue, per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino
ad un massimo di 150 ore,  articolate mediante la riduzione di orario
in  ogni singola  settimana e  riproporzionata in  base all'effettiva
articolazione dell'orario di lavoro  individuale, nei confronti di un
massimo di 16 lavoratori, su un organico di 38 unita';
  3)  e' autorizzata,  per  il  periodo dall'11  ottobre  1993 al  10
ottobre  1994,  la  corresponsione del  trattamento  di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984,  n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984, n. 863, nella  misura ivi prevista, in  favore dei
lavoratori, occupati  a tempo  pieno, dipendenti dalla  La Rinascente
S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in  Milano e unita' di Lucca, per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino
ad  un  massimo  di  291  ore,  articolate  su  settimane  intere  di
sospensione  e su  singole  giornate lavorative  corrispondenti a  44
giorni lavoratori di 6,66 ore, nei  confronti di un numero massimo di
22 lavoratori, su un organico di 36 unita'.
  E' autorizzata, per  il periodo dall'11 ottobre 1993  al 10 ottobre
1994, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella misura  ivi prevista, in favore  dei lavoratori,
occupati a  tempo parziale, dipendenti  dalla La Rinascente  S.p.a. -
Magazzino Upim, con sede in Milano e  unita' di Lucca, per i quali e'
stato stipulato un  contratto di solidarieta' che  stabilisce, per il
periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario  di lavoro fino ad un
massimo di 182  ore, articolate su settimane intere  di sospensione e
su singole giornate lavorative  riproporzionata in base all'effettiva
articolazione dell'orario di lavoro  individuale, nei confronti di un
massimo di 13 lavoratori, su un organico di 36 unita';
  4)  e' autorizzata,  per  il  periodo dall'11  ottobre  1993 al  10
ottobre  1994,  la  corresponsione del  trattamento  di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984,  n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984, n. 863, nella  misura ivi prevista, in  favore dei
lavoratori, occupati  a tempo  pieno, dipendenti dalla  La Rinascente
S.p.a.  - Filiale  Upim, con  sede in  Milano e  unita' di  Viareggio
(Lucca), per i quali e'  stato stipulato un contratto di solidarieta'
che   stabilisce,  per   il  periodo   sopraindicato,  la   riduzione
dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 136 ore, corrispondenti a
21 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su
singole  giornate  lavorative, nei  confronti  di  un massimo  di  12
lavoratori, su un organico di 22 dipendenti.
  E' autorizzata, per  il periodo dall'11 ottobre 1993  al 10 ottobre
1994, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella misura  ivi prevista, in favore  dei lavoratori,
occupati a  tempo parziale, dipendenti  dalla La Rinascente  S.p.a. -
Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Viareggio (Lucca), per
i  quali  e'  stato  stipulato   un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di
lavoro fino ad un massimo di 81 ore, articolate su settimane intere e
su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva
articolazione dell'orario di lavoro  individuale, nei confronti di un
massimo di 9 lavoratori, su un organico di 22 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato nell'ambito di quanto  sopra disposto, a corrispondere in
favore  dei lavoratori  interessati, dipendenti  dalla La  Rinascente
S.p.a.  Magazzini  Upim,  sopra   indicati,  i  particolari  benefici
previsti dai  commi 2 e  4 nei limiti di  cui al successivo  comma 13
dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge  19 luglio 1993, n. 236,  tenuto conto dei
criteri  di priorita'  individuati  nel decreto  ministeriale del  25
ottobre 1994,  registrato alla  Corte dei conti  in data  23 novembre
1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale n. 24167 del 24 febbraio 1998:
  e' autorizzata, per il periodo dal  28 marzo 1995 al 27 marzo 1996,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati
a  tempo pieno,  dipendenti dalla  La Rinascente  S.p.a. -  Magazzino
Upim, con  sede in  Milano e unita'  di Udine, per  i quali  e' stato
stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo
sopraindicato, la riduzione dell'orario di  lavoro fino ad un massimo
di  121 ore,  corrispondenti  a  18 giorni  lavorativi  di 6,66  ore,
articolate su settimane intere e  su singole giornate lavorative, nei
confronti  di un  massimo  di 29  lavoratori, su  un  organico di  46
unita'.
  E' autorizzata, per il periodo dal  28 marzo 1995 al 27 marzo 1996,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati
a tempo parziale,  dipendenti dalla La Rinascente  S.p.a. - Magazzino
Upim, con  sede in  Milano e unita'  di Udine, per  i quali  e' stato
stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo
sopraindicato, la riduzione dell'orario di  lavoro fino ad un massimo
di 76 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole
giornate   lavorative,   riproporzionata    in   base   all'effettiva
articolazione dell'orario di lavoro  individuale, nei confronti di un
massimo di 16 lavoratori, su un organico di 46 unita';
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato nell'ambito di quanto  sopra disposto, a corrispondere in
favore  dei lavoratori  interessati, dipendenti  dalla La  Rinascente
S.p.a.  Magazzini  Upim,  sopra   indicati,  i  particolari  benefici
previsti dai  commi 2 e  4 nei limiti di  cui al successivo  comma 13
dell'art. 5 del decreto-legge 20  maggio 1993, n. 148, convertito con
modificazioni nella  legge 19 luglio  1993, n. 236, tenuto  conto dei
criteri  di priorita'  individuati  nel decreto  ministeriale del  25
ottobre 1994, in  premessa indicato, registrato alla  Corte dei conti
in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale n. 24168 del 24 febbraio 1998:
  1) e' autorizzata,  per il periodo dal 4 ottobre  1993 al 3 ottobre
1994, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella misura  ivi prevista, in favore  dei lavoratori,
occupati  a tempo  pieno,  dipendenti dalla  La  Rinascente S.p.a.  -
Filiale Upim, con sede in Milano  e unita' di S. Benedetto del Tronto
(Ascoli  Piceno), per  i quali  e'  stato stipulato  un contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per   il  periodo  sopraindicato,  la
riduzione  dell'orario di  lavoro  fino  ad un  massimo  di 435  ore,
corrispondenti  a 65  giorni lavorativi  di 6,66  ore, articolate  su
settimane intere e  su singole giornate lavorative,  nei confronti di
un massimo di 15 lavoratori, su un organico di 23 unita'.
  E' autorizzata,  per il  periodo dal  4 ottobre  1993 al  3 ottobre
1994, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella misura  ivi prevista, in favore  dei lavoratori,
occupati a  tempo parziale, dipendenti  dalla La Rinascente  S.p.a. -
Magazzino  Upim, con  sede in  Milano e  unita' di  S. Benedetto  del
Tronto (Ascoli Piceno),  per i quali e' stato  stipulato un contratto
di  solidarieta' che  stabilisce,  per il  periodo sopraindicato,  la
riduzione  dell'orario di  lavoro  fino  ad un  massimo  di 261  ore,
articolate su settimane  intere di sospensione e  su singole giornate
lavorative,  riproporzionata  in   base  all'effettiva  articolazione
dell'orario di lavoro  individuale, nei confronti di un  massimo di 7
lavoratori, su un organico di 23 unita';
  2) e' autorizzata,  per il periodo dal 4 ottobre  1993 al 3 ottobre
1994, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella misura  ivi prevista, in favore  dei lavoratori,
occupati  a tempo  pieno,  dipendenti dalla  La  Rinascente S.p.a.  -
Magazzino Upim, con  sede in Milano e unita' di  Fano (Pesaro), per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino
ad un massimo di 145 ore,  articolate nediante la riduzione di orario
di ogni singola settimana pari  a 22 giorni lavorativi, nei confronti
di un massimo di 13 lavoratori, su un organico di 17 unita'.
  E' autorizzata,  per il  periodo dal  4 ottobre  1993 al  3 ottobre
1994, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella misura  ivi prevista, in favore  dei lavoratori,
occupati a  tempo parziale, dipendenti  dalla La Rinascente  S.p.a. -
Magazzino Upim, con  sede in Milano e unita' di  Fano (Pesaro), per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino
ad un massimo  di 87 ore, articolate mediante la  riduzione di orario
in  ogni singola  settimana e  riproporzionata in  base all'effettiva
articolazione dell'orario di lavoro  individuale, nei confronti di un
massimo di 3 lavoratori, su un organico di 17 unita';
  3) e' autorizzata,  per il periodo dal 4 ottobre  1993 al 3 ottobre
1994, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella misura  ivi prevista, in favore  dei lavoratori,
occupati  a tempo  pieno,  dipendenti dalla  La  Rinascente S.p.a.  -
Magazzino Upim, con sede in Milano  e unita' di Macerata, per i quali
e' stato stipulato  un contratto di solidarieta'  che stabilisce, per
il periodo sopraindicato, la riduzione  dell'orario di lavoro fino ad
un massimo di 171 ore,  articolate su settimane intere di sospensione
e  su   singole  giornate  lavorative  corrispondenti   a  26  giorni
lavoratori di  6,66 ore,  nei confronti  di un  numero massimo  di 13
lavoratori, su un organico di 33 unita'.
  E' autorizzata,  per il  periodo dal  4 ottobre  1993 al  3 ottobre
1994, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella misura  ivi prevista, in favore  dei lavoratori,
occupati a  tempo parziale, dipendenti  dalla La Rinascente  S.p.a. -
Magazzino Upim, con sede in Milano  e unita' di Macerata, per i quali
e' stato stipulato  un contratto di solidarieta'  che stabilisce, per
il periodo sopraindicato, la riduzione  dell'orario di lavoro fino ad
un massimo di 102 ore,  articolate su settimane intere di sospensione
e   su   singole   giornate  lavorative   riproporzionata   in   base
all'effettiva  articolazione dell'orario  di lavoro  individuale, nei
confronti  di un  massimo  di 19  lavoratori, su  un  organico di  33
unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato nell'ambito di quanto  sopra disposto, a corrispondere in
favore  dei lavoratori  interessati, dipendenti  dalla La  Rinascente
S.p.a.  Magazzini  Upim,  sopra   indicati,  i  particolari  benefici
previsti dai  commi 2 e  4 nei limiti di  cui al successivo  comma 13
dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge  19 luglio 1993, n. 236,  tenuto conto dei
criteri  di priorita'  individuati  nel decreto  ministeriale del  25
ottobre 1994,  registrato alla  Corte dei conti  in data  23 novembre
1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale n. 24169 del 24 febbraio 1998:
  1)  e' autorizzata,  per il  periodo dal  13 settembre  1994 al  12
settembre  1995, la  corresponsione del  trattamento di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984,  n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984, n. 863, nella  misura ivi prevista, in  favore dei
lavoratori, occupati  a tempo  pieno, dipendenti dalla  La Rinascente
S.p.a.  - Magazzino  Upim,  con sede  in Milano  e  unita' di  Alcamo
(Trapani),  per   i  quali  e'   stato  stipulato  un   contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per   il  periodo  sopraindicato,  la
riduzione  dell'orario di  lavoro  fino  ad un  massimo  di 358  ore,
corrispondenti  a 54  giorni lavorativi  di 6,66  ore, articolate  su
settimane intere e  su singole giornate lavorative,  nei confronti di
un massimo di 7 lavoratori, su un organico di 11 unita'.
  E'  autorizzata,  per  il  periodo  dal 13  settembre  1994  al  12
settembre  1995, la  corresponsione del  trattamento di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984,  n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984, n. 863, nella  misura ivi prevista, in  favore dei
lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente
S.p.a.  - Magazzino  Upim,  con sede  in Milano  e  unita' di  Alcamo
(Trapani),  per   i  quali  e'   stato  stipulato  un   contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per   il  periodo  sopraindicato,  la
riduzione  dell'orario di  lavoro  fino  ad un  massimo  di 215  ore,
articolate su settimane  intere di sospensione e  su singole giornate
lavorative,  riproporzionata  in   base  all'effettiva  articolazione
dell'orario di lavoro  individuale, nei confronti di un  massimo di 3
lavoratori, su un organico di 11 unita';
  2)  e' autorizzata,  per il  periodo dal  13 settembre  1994 al  12
settembre  1995, la  corresponsione del  trattamento di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984,  n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984, n. 863, nella  misura ivi prevista, in  favore dei
lavoratori, occupati  a tempo  pieno, dipendenti dalla  La Rinascente
S.p.a.  - Magazzino  Upim, con  sede in  Milano e  unita' di  Augusta
(Siracusa),  per  i   quali  e'  stato  stipulato   un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per   il  periodo  sopraindicato,  la
riduzione  dell'orario di  lavoro  fino  ad un  massimo  di 658  ore,
corrispondenti  a 99  giorni lavorativi  di 6,66  ore, articolate  su
settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei
confronti  di un  massimo  di 11  lavoratori, su  un  organico di  14
unita'.
  E'  autorizzata,  per  il  periodo  dal 13  settembre  1994  al  12
settembre  1995, la  corresponsione del  trattamento di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984,  n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984, n. 863, nella  misura ivi prevista, in  favore dei
lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente
S.p.a.  - Magazzino  Upim, con  sede in  Milano e  unita' di  Augusta
(Siracusa),  per  i   quali  e'  stato  stipulato   un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per   il  periodo  sopraindicato,  la
riduzione  dell'orario di  lavoro  fino  ad un  massimo  di 395  ore,
articolate su settimane  intere di sospensione e  su singole giornate
lavorative  e  riproporzionata  in base  all'effettiva  articolazione
dell'orario di lavoro  individuale, nei confronti di un  massimo di 2
lavoratori, su un organico di 14 unita';
  3)  e' autorizzata,  per il  periodo dal  13 settembre  1994 al  12
settembre  1995, la  corresponsione del  trattamento di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984,  n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984, n. 863, nella  misura ivi prevista, in  favore dei
lavoratori, occupati  a tempo  pieno, dipendenti dalla  La Rinascente
S.p.a. -  Magazzino Upim,  con sede  in Milano  e unita'  di Acireale
(Catania),  per   i  quali  e'   stato  stipulato  un   contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per   il  periodo  sopraindicato,  la
riduzione  dell'orario di  lavoro  fino  ad un  massimo  di 408  ore,
corrispondenti  a 62  giorni lavorativi  di 6,66  ore, articolate  su
settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei
confronti di un massimo di 6 lavoratori, su un organico di 15 unita'.
  E'  autorizzata,  per  il  periodo  dal 13  settembre  1994  al  12
settembre  1995, la  corresponsione del  trattamento di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984,  n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984, n. 863, nella  misura ivi prevista, in  favore dei
lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente
S.p.a. -  Magazzino Upim,  con sede  in Milano  e unita'  di Acireale
(Catania),  per   i  quali  e'   stato  stipulato  un   contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per   il  periodo  sopraindicato,  la
riduzione  dell'orario di  lavoro  fino  ad un  massimo  di 255  ore,
articolate su settimane  intere di sospensione e  su singole giornate
lavorative  e  riproporzionata  in base  all'effettiva  articolazione
dell'orario di lavoro  individuale, nei confronti di un  massimo di 8
lavoratori, su un organico di 15 unita';
  4)  e' autorizzata,  per il  periodo dal  13 settembre  1994 al  12
settembre  1995, la  corresponsione del  trattamento di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984,  n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984, n. 863, nella  misura ivi prevista, in  favore dei
lavoratori, occupati  a tempo  pieno, dipendenti dalla  La Rinascente
S.p.a.  -   Magazzino  Upim,   con  sede  in   Milano  e   unita'  di
Palermo-Leonardo  da  Vinci,  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto   di   solidarieta'   che  stabilisce,   per   il   periodo
sopraindicato, la riduzione dell'orario di  lavoro fino ad un massimo
di  310 ore,  corrispondenti  a  47 giorni  lavorativi  di 6,66  ore,
articolate su settimane  intere di sospensione e  su singole giornate
lavorative,  nei confronti  di  un  massimo di  8  lavoratori, su  un
organico di 19 unita'.
  E'  autorizzata,  per  il  periodo  dal 13  settembre  1994  al  12
settembre  1995, la  corresponsione del  trattamento di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984,  n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984, n. 863, nella  misura ivi prevista, in  favore dei
lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente
S.p.a.  -   Magazzino  Upim,   con  sede  in   Milano  e   unita'  di
Palermo-Leonardo  da  Vinci,  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto   di   solidarieta'   che  stabilisce,   per   il   periodo
sopraindicato, la riduzione dell'orario di  lavoro fino ad un massimo
di  194 ore,  articolate  su  settimane intere  di  sospensione e  su
singole giornate  lavorative e riproporzionata in  base all'effettiva
articolazione dell'orario di lavoro  individuale, nei confronti di un
massimo di 10 lavoratori, su un organico di 19 unita';
  5)  e' autorizzata,  per il  periodo dal  13 settembre  1994 al  12
settembre  1995, la  corresponsione del  trattamento di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984,  n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984, n. 863, nella  misura ivi prevista, in  favore dei
lavoratori, occupati  a tempo  pieno, dipendenti dalla  La Rinascente
S.p.a. -  Magazzino Upim, con sede  in Milano e unita'  di Palermo-S.
Domenico, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che   stabilisce,  per   il  periodo   sopraindicato,  la   riduzione
dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 481 ore, corrispondenti a
7,5 giorni lavorativi di 6,66  ore, articolate su settimane intere di
sospensione e  su singole  giornate lavorative,  nei confronti  di un
massimo di 25 lavoratori, su un organico di 33 unita'.
  E'  autorizzata,  per  il  periodo  dal 13  settembre  1994  al  12
settembre  1995, la  corresponsione del  trattamento di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984,  n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984, n. 863, nella  misura ivi prevista, in  favore dei
lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente
S.p.a. -  Magazzino Upim, con sede  in Milano e unita'  di Palermo-S.
Domenico, per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che   stabilisce,  per   il  periodo   sopraindicato,  la   riduzione
dell'orario di  lavoro fino ad un  massimo di 289 ore,  articolate su
settimane intere  di sospensione e  su singole giornate  lavorative e
riproporzionata  in base  all'effettiva articolazione  dell'orario di
lavoro individuale, nei  confronti di un massimo di  7 lavoratori, su
un organico di 33 unita';
  6)  e' autorizzata,  per il  periodo dal  13 settembre  1994 al  12
settembre  1995, la  corresponsione del  trattamento di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984,  n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984, n. 863, nella  misura ivi prevista, in  favore dei
lavoratori, occupati  a tempo  pieno, dipendenti dalla  La Rinascente
S.p.a.  -   Magazzino  Upim,   con  sede  in   Milano  e   unita'  di
Palermo-Olivuzza,  per i  quali e'  stato stipulato  un contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per   il  periodo  sopraindicato,  la
riduzione  dell'orario di  lavoro  fino  ad un  massimo  di 223  ore,
corrispondenti  a 34  giorni lavorativi  di 6,66  ore, articolate  su
settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei
confronti  di un  massimo  di 12  lavoratori, su  un  organico di  27
unita'.
  E'  autorizzata,  per  il  periodo  dal 13  settembre  1994  al  12
settembre  1995, la  corresponsione del  trattamento di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984,  n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984, n. 863, nella  misura ivi prevista, in  favore dei
lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente
S.p.a.  -   Magazzino  Upim,   con  sede  in   Milano  e   unita'  di
Palermo-Olivuzza,  per i  quali e'  stato stipulato  un contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per   il  periodo  sopraindicato,  la
riduzione  dell'orario di  lavoro  fino  ad un  massimo  di 140  ore,
articolate su settimane  intere di sospensione e  su singole giornate
lavorative  e  riproporzionata  in base  all'effettiva  articolazione
dell'orario di lavoro individuale, nei  confronti di un massimo di 15
lavoratori, su un organico di 27 unita';
  7)  e' autorizzata,  per il  periodo dal  13 settembre  1994 al  12
settembre  1995, la  corresponsione del  trattamento di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984,  n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984, n. 863, nella  misura ivi prevista, in  favore dei
lavoratori, occupati  a tempo  pieno, dipendenti dalla  La Rinascente
S.p.a.  -   Magazzino  Upim,   con  sede  in   Milano  e   unita'  di
Palermo-Cordova,  per i  quali  e' stato  stipulato  un contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per   il  periodo  sopraindicato,  la
riduzione  dell'orario di  lavoro  fino  ad un  massimo  di 173  ore,
corrispondenti  a 26  giorni lavorativi  di 6,66  ore, articolate  su
settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei
confronti  di un  massimo  di 10  lavoratori, su  un  organico di  26
unita'.
  E'  autorizzata,  per  il  periodo  dal 13  settembre  1994  al  12
settembre  1995, la  corresponsione del  trattamento di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984,  n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984, n. 863, nella  misura ivi prevista, in  favore dei
lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente
S.p.a.  -   Magazzino  Upim,   con  sede  in   Milano  e   unita'  di
Palermo-Cordova,  per i  quali  e' stato  stipulato  un contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per   il  periodo  sopraindicato,  la
riduzione  dell'orario di  lavoro  fino  ad un  massimo  di 107  ore,
articolate su settimane  intere di sospensione e  su singole giornate
lavorative  e  riproporzionata  in base  all'effettiva  articolazione
dell'orario di lavoro individuale, nei  confronti di un massimo di 11
lavoratori, su un organico di 26 unita';
  8)  e' autorizzata,  per il  periodo dal  13 settembre  1994 al  12
settembre  1995, la  corresponsione del  trattamento di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984,  n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984, n. 863, nella  misura ivi prevista, in  favore dei
lavoratori, occupati  a tempo  pieno, dipendenti dalla  La Rinascente
S.p.a.  -   Magazzino  Upim,   con  sede  in   Milano  e   unita'  di
Castrelvetrano (Trapani), per i quali e' stato stipulato un contratto
di  solidarieta' che  stabilisce,  per il  periodo sopraindicato,  la
riduzione  dell'orario di  lavoro  fino  ad un  massimo  di 296  ore,
corrispondenti  a 45  giorni lavorativi  di 6,66  ore, articolate  su
settimane intere e  su singole giornate lavorative,  nei confronti di
un massimo di 7 lavoratori, su un organico di 8 unita';
  9)  e' autorizzata,  per il  periodo dal  13 settembre  1994 al  12
settembre  1995, la  corresponsione del  trattamento di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984,  n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984, n. 863, nella  misura ivi prevista, in  favore dei
lavoratori, occupati  a tempo  pieno, dipendenti dalla  La Rinascente
S.p.a. -  Magazzino Upim,  con sede  in Milano  e unita'  di Vittoria
(Ragusa), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che   stabilisce,  per   il  periodo   sopraindicato,  la   riduzione
dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 265 ore, corrispondenti a
40 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su
singole  giornate  lavorative, nei  confronti  di  un massimo  di  12
lavoratori, su un organico di 20 unita'.
  E'  autorizzata,  per  il  periodo  dal 13  settembre  1994  al  12
settembre  1995, la  corresponsione del  trattamento di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984,  n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984, n. 863, nella  misura ivi prevista, in  favore dei
lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente
S.p.a. -  Magazzino Upim,  con sede  in Milano  e unita'  di Vittoria
(Ragusa), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che   stabilisce,  per   il  periodo   sopraindicato,  la   riduzione
dell'orario di  lavoro fino ad un  massimo di 159 ore,  articolate su
settimane intere  di sospensione e  su singole giornate  lavorative e
riproporzionata  in base  all'effettiva articolazione  dell'orario di
lavoro individuale, nei  confronti di un massimo di  7 lavoratori, su
un organico di 20 unita';
  10) e'  autorizzata, per  il periodo  dal 13  settembre 1994  al 12
settembre  1995, la  corresponsione del  trattamento di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984,  n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984, n. 863, nella  misura ivi prevista, in  favore dei
lavoratori, occupati  a tempo  pieno, dipendenti dalla  La Rinascente
S.p.a. - Magazzino Upim, con sede  in Milano e unita' di Messina, per
i  quali  e'  stato  stipulato   un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di
lavoro fino  ad un  massimo di  250 ore,  corrispondenti a  38 giorni
lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione
e su singole  giornate lavorative, nei confronti di un  massimo di 28
lavoratori, su un organico di 49 unita'.
  E'  autorizzata,  per  il  periodo  dal 13  settembre  1994  al  12
settembre  1995, la  corresponsione del  trattamento di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984,  n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984, n. 863, nella  misura ivi prevista, in  favore dei
lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente
S.p.a. - Magazzino Upim, con sede  in Milano e unita' di Messina, per
i  quali  e'  stato  stipulato   un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di
lavoro fino ad un massimo di  150 ore, articolate su settimane intere
di sospensione e su singole  giornate lavorative e riproporzionata in
base all'effettiva  articolazione dell'orario di  lavoro individuale,
nei confronti  di un massimo di  20 lavoratori, su un  organico di 49
unita';
  11) e'  autorizzata, per  il periodo  dal 13  settembre 1994  al 12
settembre  1995, la  corresponsione del  trattamento di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984,  n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984, n. 863, nella  misura ivi prevista, in  favore dei
lavoratori, occupati  a tempo  pieno, dipendenti dalla  La Rinascente
S.p.a. - Magazzino Upim,  con sede in Milano e unita'  di Enna, per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino
ad un  massimo di 587 ore,  corrispondenti a 11,5 ore,  articolate su
singole  settimane lavorative,  nei  confronti di  un  massimo di  13
lavoratori, su un organico di 22 unita'.
  E'  autorizzata,  per  il  periodo  dal 13  settembre  1994  al  12
settembre  1995, la  corresponsione del  trattamento di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984,  n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984, n. 863, nella  misura ivi prevista, in  favore dei
lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente
S.p.a. - Magazzino Upim,  con sede in Milano e unita'  di Enna, per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino
ad un massimo di 367 ore,  articolate mediante la riduzione di orario
in ogni singola settimana pari  a 7 ore settimanali e riproporzionata
in   base   all'effettiva   articolazione   dell'orario   di   lavoro
individuale,  nei confronti  di un  massimo  di 9  lavoratori, su  un
organico di 22 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato nell'ambito di quanto  sopra disposto, a corrispondere in
favore  dei lavoratori  interessati, dipendenti  dalla La  Rinascente
S.p.a.  Magazzini  Upim,  sopra   indicati,  i  particolari  benefici
previsti dai  commi 2 e  4 nei limiti di  cui al successivo  comma 13
dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge  19 luglio 1993, n. 236,  tenuto conto dei
criteri  di priorita'  individuati  nel decreto  ministeriale del  25
ottobre 1994,  registrato alla  Corte dei conti  in data  23 novembre
1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale n. 24170 del 24 febbraio 1998:
  1) e' autorizzata, per il periodo  dal 12 luglio 1994 all'11 luglio
1995, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella misura  ivi prevista, in favore  dei lavoratori,
occupati  a tempo  pieno,  dipendenti dalla  La  Rinascente S.p.a.  -
Magazzino Upim,  con sede in  Milano e  unita' di Napoli-Diaz,  per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino
ad un  massimo di 597 ore,  corrispondenti a 90 giorni  lavorativi di
6,66  ore,  articolate su  settimane  intere  e su  singole  giornate
lavorative,  nei confronti  di un  massimo  di 16  lavoratori, su  un
organico di 29 unita'.
  E' autorizzata,  per il  periodo dal 12  luglio 1994  all'11 luglio
1995, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella misura  ivi prevista, in favore  dei lavoratori,
occupati a  tempo parziale, dipendenti  dalla La Rinascente  S.p.a. -
Magazzino Upim,  con sede in  Milano e  unita' di Napoli-Diaz,  per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino
ad  un  massimo  di  359  ore,  articolate  su  settimane  intere  di
sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base
all'effettiva  articolazione dell'orario  di lavoro  individuale, nei
confronti  di un  massimo  di 12  lavoratori, su  un  organico di  29
unita';
  2) e' autorizzata, per il periodo  dal 12 luglio 1994 all'11 luglio
1995, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella misura  ivi prevista, in favore  dei lavoratori,
occupati  a tempo  pieno,  dipendenti dalla  La  Rinascente S.p.a.  -
Magazzino Upim,  con sede in Milano  e unita' di Napoli-Nisco,  per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino
ad un  massimo di 86  ore, corrispondenti  a 13 giorni  lavorativi di
6,66  ore,  articolate su  settimane  intere  e su  singole  giornate
lavorative,  nei confronti  di un  massimo  di 14  lavoratori, su  un
organico di 33 unita'.
  E' autorizzata,  per il  periodo dal 12  luglio 1994  all'11 luglio
1995, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella misura  ivi prevista, in favore  dei lavoratori,
occupati a  tempo parziale, dipendenti  dalla La Rinascente  S.p.a. -
Magazzino Upim,  con sede in Milano  e unita' di Napoli-Nisco,  per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino
ad  un  massimo  di  55   ore,  articolate  su  settimane  intere  di
sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base
all'effettiva  articolazione dell'orario  di lavoro  individuale, nei
confronti  di un  massimo  di 18  lavoratori, su  un  organico di  33
unita';
  3) e' autorizzata, per il periodo  dal 12 luglio 1994 all'11 luglio
1995, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella misura  ivi prevista, in favore  dei lavoratori,
occupati  a tempo  pieno,  dipendenti dalla  La  Rinascente S.p.a.  -
Magazzino Upim, con  sede in Milano e unita' di  Salerno, per i quali
e' stato stipulato  un contratto di solidarieta'  che stabilisce, per
il periodo sopraindicato, la riduzione  dell'orario di lavoro fino ad
un massimo di 523 ore, corrispondenti  a 79 giorni lavorativi di 6,66
ore, articolate su settimane intere e su singole giornate lavorative,
nei confronti  di un massimo di  13 lavoratori, su un  organico di 26
unita'.
  E' autorizzata,  per il  periodo dal 12  luglio 1994  all'11 luglio
1995, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella misura  ivi prevista, in favore  dei lavoratori,
occupati a  tempo parziale, dipendenti  dalla La Rinascente  S.p.a. -
Magazzino Upim, con  sede in Milano e unita' di  Salerno, per i quali
e' stato stipulato  un contratto di solidarieta'  che stabilisce, per
il periodo sopraindicato, la riduzione  dell'orario di lavoro fino ad
un massimo di 349 ore,  articolate su settimane intere di sospensione
e   su  singole   giornate   lavorative,   riproporzionata  in   base
all'effettiva  articolazione dell'orario  di lavoro  individuale, nei
confronti  di un  massimo  di 12  lavoratori, su  un  organico di  26
unita';
  4) e' autorizzata, per il periodo  dal 12 luglio 1994 all'11 luglio
1995, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella misura  ivi prevista, in favore  dei lavoratori,
occupati  a tempo  pieno,  dipendenti dalla  La  Rinascente S.p.a.  -
Magazzino Upim, con sede in Milano  e unita' di Aversa (Caserta), per
i  quali  e'  stato  stipulato   un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di
lavoro fino  ad un  massimo di  637 ore,  corrispondenti a  96 giorni
lavorativi di 6,66  ore, articolate su settimane intere  e su singole
giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 16 lavoratori, su
un organico di 18 unita'.
  E' autorizzata,  per il  periodo dal 12  luglio 1994  all'11 luglio
1995, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella misura  ivi prevista, in favore  dei lavoratori,
occupati a  tempo parziale, dipendenti  dalla La Rinascente  S.p.a. -
Magazzino Upim, con sede in Milano  e unita' di Aversa (Caserta), per
i  quali  e'  stato  stipulato   un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di
lavoro fino ad un massimo di  351 ore, articolate su settimane intere
di sospensione  e su singole giornate  lavorative, riproporzionata in
base all'effettiva  articolazione dell'orario di  lavoro individuale,
nei confronti  di un massimo  di 1 lavoratore,  su un organico  di 18
unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato nell'ambito di quanto  sopra disposto, a corrispondere in
favore  dei lavoratori  interessati, dipendenti  dalla La  Rinascente
S.p.a.  Magazzini  Upim,  sopra   indicati,  i  particolari  benefici
previsti dai  commi 2 e  4 nei limiti di  cui al successivo  comma 13
dell'art. 5 del decreto-legge 20  maggio 1993, n. 148, convertito con
modificazioni nella  legge 19 luglio  1993, n. 236, tenuto  conto dei
criteri  di priorita'  individuati  nel decreto  ministeriale del  25
ottobre 1994,  registrato alla  Corte dei conti  in data  23 novembre
1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale n. 24171 del 24 febbraio 1998:
  1)  e' autorizzata,  per il  periodo dal  20 settembre  1993 al  19
settembre  1994, la  corresponsione del  trattamento di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984,  n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984, n. 863, nella  misura ivi prevista, in  favore dei
lavoratori, occupati  a tempo  pieno, dipendenti dalla  La Rinascente
S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in  Milano e unita' di Nuoro, per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino
ad un  massimo di 425 ore,  corrispondenti a 64 giorni  lavorativi di
6,66  ore,  articolate su  settimane  intere  e su  singole  giornate
lavorative,  nei confronti  di un  massimo  di 31  lavoratori, su  un
organico di 47 unita'.
  E'  autorizzata,  per  il  periodo  dal 20  settembre  1993  al  19
settembre  1994, la  corresponsione del  trattamento di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984,  n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984, n. 863, nella  misura ivi prevista, in  favore dei
lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente
S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in  Milano e unita' di Nuoro, per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino
ad  un  massimo  di  294  ore,  articolate  su  settimane  intere  di
sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base
all'effettiva  articolazione dell'orario  di lavoro  individuale, nei
confronti  di un  massimo  di 15  lavoratori, su  un  organico di  47
unita';
  2)  e' autorizzata,  per il  periodo dal  20 settembre  1993 al  19
settembre  1994, la  corresponsione del  trattamento di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984,  n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984, n. 863, nella  misura ivi prevista, in  favore dei
lavoratori, occupati  a tempo  pieno, dipendenti dalla  La Rinascente
S.p.a. -  Magazzino Upim,  con sede  in Milano  e unita'  di Carbonia
(Cagliari),  per  i   quali  e'  stato  stipulato   un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per   il  periodo  sopraindicato,  la
riduzione  dell'orario di  lavoro  fino  ad un  massimo  di 319  ore,
corrispondenti  a 48  giorni lavorativi  di 6,66  ore, articolate  su
settimane intere e  su singole giornate lavorative,  nei confronti di
un massimo di 24 lavoratori, su un organico di 45 unita'.
  E'  autorizzata,  per  il  periodo  dal 20  settembre  1993  al  19
settembre  1994, la  corresponsione del  trattamento di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984,  n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984, n. 863, nella  misura ivi prevista, in  favore dei
lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente
S.p.a. -  Magazzino Upim,  con sede  in Milano  e unita'  di Carbonia
(Cagliari),  per  i   quali  e'  stato  stipulato   un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per   il  periodo  sopraindicato,  la
riduzione  dell'orario di  lavoro  fino  ad un  massimo  di 191  ore,
articolate su settimane  intere di sospensione e  su singole giornate
lavorative,  riproporzionata  in   base  all'effettiva  articolazione
dell'orario di lavoro individuale, nei  confronti di un massimo di 17
lavoratori, su un organico di 45 unita';
  3)  e' autorizzata,  per il  periodo dal  20 settembre  1993 al  19
settembre  1994, la  corresponsione del  trattamento di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984,  n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984, n. 863, nella  misura ivi prevista, in  favore dei
lavoratori, occupati  a tempo  pieno, dipendenti dalla  La Rinascente
S.p.a. -  Magazzino Upim,  con sede  in Milano  e unita'  di Iglesias
(Nuoro), per i quali e'  stato stipulato un contratto di solidarieta'
che   stabilisce,  per   il  periodo   sopraindicato,  la   riduzione
dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 238 ore, corrispondenti a
36 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su
singole  giornate  lavorative, nei  confronti  di  un massimo  di  19
lavoratori, su un organico di 36 unita'.
  E'  autorizzata,  per  il  periodo  dal 20  settembre  1993  al  19
settembre  1994, la  corresponsione del  trattamento di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984,  n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984, n. 863, nella  misura ivi prevista, in  favore dei
lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente
S.p.a. -  Magazzino Upim,  con sede  in Milano  e unita'  di Iglesias
(Nuoro), per i quali e'  stato stipulato un contratto di solidarieta'
che   stabilisce,  per   il  periodo   sopraindicato,  la   riduzione
dell'orario di  lavoro fino ad un  massimo di 143 ore,  articolate su
settimane  intere di  sospensione e  su singole  giornate lavorative,
riproporzionata  in base  all'effettiva articolazione  dell'orario di
lavoro individuale, nei confronti di  un massimo di 16 lavoratori, su
un organico di 36 unita';
  4) e'  autorizzata, per il  periodo dal 2  maggio 1994 al  1 maggio
1995, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella misura  ivi prevista, in favore  dei lavoratori,
occupati  a tempo  pieno,  dipendenti dalla  La  Rinascente S.p.a.  -
filiale Grandi  Magazzini, con sede  in Milano e unita'  di Cagliari,
per  i quali  e' stato  stipulato  un contratto  di solidarieta'  che
stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di
lavoro fino  ad un  massimo di  547 ore,  corrispondenti a  82 giorni
lavorativi di 6,66  ore, articolate su settimane intere  e su singole
giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 72 lavoratori, su
un organico di 112 unita'.
  E' autorizzata, per il periodo dal  2 maggio 1994 al 1 maggio 1995,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati
a tempo  parziale, dipendenti  dalla La  Rinascente S.p.a.  - filiale
Grandi Magazzini,  con sede  in Milano  e unita'  di Cagliari,  per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino
ad  un  massimo  di  388  ore,  articolate  su  settimane  intere  di
sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base
all'effettiva  articolazione dell'orario  di lavoro  individuale, nei
confronti  di un  massimo di  37 lavoratori,  su un  organico di  112
unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato nell'ambito di quanto  sopra disposto, a corrispondere in
favore  dei lavoratori  interessati, dipendenti  dalla La  Rinascente
S.p.a.  Magazzini  Upim,  sopra   indicati,  i  particolari  benefici
previsti dai  commi 2 e  4 nei limiti di  cui al successivo  comma 13
dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge  19 luglio 1993, n. 236,  tenuto conto dei
criteri  di priorita'  individuati  nel decreto  ministeriale del  25
ottobre 1994,  registrato alla  Corte dei conti  in data  23 novembre
1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale n. 24172 del 24 febbraio 1998:
  1)  e' autorizzata,  per il  periodo dal  13 settembre  1994 al  12
settembre  1995, la  corresponsione del  trattamento di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984,  n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984, n. 863, nella  misura ivi prevista, in  favore dei
lavoratori, occupati  a tempo  pieno, dipendenti dalla  La Rinascente
S.p.a.  -  Magazzino Upim,  con  sede  in  Milano  e unita'  di  Lodi
(Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che   stabilisce,  per   il  periodo   sopraindicato,  la   riduzione
dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 441 ore, corrispondenti a
67 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere e su
singole  giornate  lavorative, nei  confronti  di  un massimo  di  13
lavoratori, su un organico di 25 unita'.
  E'  autorizzata,  per  il  periodo  dal 13  settembre  1994  al  12
settembre  1995, la  corresponsione del  trattamento di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984,  n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984, n. 863, nella  misura ivi prevista, in  favore dei
lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente
S.p.a.  -  Magazzino Upim,  con  sede  in  Milano  e unita'  di  Lodi
(Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che   stabilisce,  per   il  periodo   sopraindicato,  la   riduzione
dell'orario di  lavoro fino ad un  massimo di 368 ore,  articolate su
settimane  intere di  sospensione e  su singole  giornate lavorative,
riproporzionata  in base  all'effettiva articolazione  dell'orario di
lavoro individuale, nei confronti di  un massimo di 11 lavoratori, su
un organico di 25 unita';
  2)  e' autorizzata,  per il  periodo dal  13 settembre  1994 al  12
settembre  1995, la  corresponsione del  trattamento di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984,  n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984, n. 863, nella  misura ivi prevista, in  favore dei
lavoratori, occupati  a tempo  pieno, dipendenti dalla  La Rinascente
S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in  Milano e unita' di Pavia, per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino
ad un  massimo di 346 ore,  corrispondenti a 52 giorni  lavorativi di
6,66  ore,  articolate su  settimane  intere  e su  singole  giornate
lavorative,  nei confronti  di un  massimo  di 29  lavoratori, su  un
organico di 49 unita'.
  E'  autorizzata,  per  il  periodo  dal 13  settembre  1994  al  12
settembre  1995, la  corresponsione del  trattamento di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984,  n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984, n. 863, nella  misura ivi prevista, in  favore dei
lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente
S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in  Milano e unita' di Pavia, per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino
ad  un  massimo  di  234  ore,  articolate  su  settimane  intere  di
sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base
all'effettiva  articolazione dell'orario  di lavoro  individuale, nei
confronti  di un  massimo  di 19  lavoratori, su  un  organico di  49
unita';
  3)  e' autorizzata,  per il  periodo dal  13 settembre  1994 al  12
settembre  1995, la  corresponsione del  trattamento di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984,  n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984, n. 863, nella  misura ivi prevista, in  favore dei
lavoratori, occupati  a tempo  pieno, dipendenti dalla  La Rinascente
S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in  Milano e unita' di Monza, per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per il periodosopraindicato, la  riduzione dell'orario di lavoro fino
ad un  massimo di 304 ore,  corrispondenti a 43 giorni  lavorativi di
6,66  ore,  articolate su  settimane  intere  e su  singole  giornate
lavorative,  nei confronti  di un  massimo  di 40  lavoratori, su  un
organico di 57 unita'.
  E'  autorizzata,  per  il  periodo  dal 13  settembre  1994  al  12
settembre  1995, la  corresponsione del  trattamento di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984,  n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984, n. 863, nella  misura ivi prevista, in  favore dei
lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente
S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in  Milano e unita' di Monza, per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino
ad  un  massimo  di  183  ore,  articolate  su  settimane  intere  di
sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base
all'effettiva  articolazione dell'orario  di lavoro  individuale, nei
confronti  di un  massimo  di 15  lavoratori, su  un  organico di  57
unita';
  4)  e' autorizzata,  per il  periodo dal  13 settembre  1994 al  12
settembre  1995, la  corresponsione del  trattamento di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984,  n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984, n. 863, nella  misura ivi prevista, in  favore dei
lavoratori, occupati  a tempo  pieno, dipendenti dalla  La Rinascente
S.p.a. -  Magazzino Upim, con sede  in Milano e unita'  di S. Vittore
Olona  (Milano), per  i  quali  e' stato  stipulato  un contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per   il  periodo  sopraindicato,  la
riduzione dell'orario  di lavoro fino  ad un  massimo di 506  ore, di
lavoro articolate  mediante una riduzione  di orario di  ogni singola
settimana  pari  a  10   ore  settimanali  giornate  lavorative,  nei
confronti  di un  massimo  di 26  lavoratori, su  un  organico di  32
unita'.
  E'  autorizzata,  per  il  periodo  dal 13  settembre  1994  al  12
settembre  1995, la  corresponsione del  trattamento di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984,  n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984, n. 863, nella  misura ivi prevista, in  favore dei
lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente
S.p.a. -  Magazzino Upim, con sede  in Milano e unita'  di S. Vittore
Olona  (Milano), per  i  quali  e' stato  stipulato  un contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per   il  periodo  sopraindicato,  la
riduzione  dell'orario di  lavoro  fino  ad un  massimo  di 304  ore,
articolate su settimane  intere di sospensione e  su singole giornate
lavorative,  articolate  mediante una  riduzione  di  orario in  ogni
singola settimana pari a 6  ore settimanali e riproporzionata in base
all'effettiva  articolazione dell'orario  di lavoro  individuale, nei
confronti di un massimo di 5 lavoratori, su un organico di 32 unita';
  5)  e' autorizzata,  per il  periodo dal  13 settembre  1994 al  12
settembre  1995, la  corresponsione del  trattamento di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984,  n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984, n. 863, nella  misura ivi prevista, in  favore dei
lavoratori, occupati  a tempo  pieno, dipendenti dalla  La Rinascente
S.p.a.  - Magazzino  Upim, con  sede in  Milano e  unita' di  Seregno
(Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che   stabilisce,  per   il  periodo   sopraindicato,  la   riduzione
dell'orario  di lavoro  fino  ad un  massimo di  512  ore di  lavoro,
corrispondenti  a 77  giorni lavorativi  di 6,66  ore, articolate  su
settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei
confronti  di un  massimo  di 17  lavoratori, su  un  organico di  25
unita'.
  E'  autorizzata,  per  il  periodo  dal 13  settembre  1994  al  12
settembre  1995, la  corresponsione del  trattamento di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984,  n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984, n. 863, nella  misura ivi prevista, in  favore dei
lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente
S.p.a.  - Magazzino  Upim, con  sede in  Milano e  unita' di  Seregno
(Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che   stabilisce,  per   il  periodo   sopraindicato,  la   riduzione
dell'orario di  lavoro fino ad un  massimo di 307 ore,  articolate su
settimane  intere di  sospensione e  su singole  giornate lavorative,
riproporzionata  in base  all'effettiva articolazione  dell'orario di
lavoro individuale, nei  confronti di un massimo di  6 lavoratori, su
un organico di 25 unita';
  6)  e' autorizzata,  per il  periodo dal  13 settembre  1993 al  12
settembre  1994, la  corresponsione del  trattamento di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984,  n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984, n. 863, nella  misura ivi prevista, in  favore dei
lavoratori, occupati  a tempo  pieno, dipendenti dalla  La Rinascente
S.p.a. - Magazzino Upim, con sede  in Milano e unita' di Mantova, per
i  quali  e'  stato  stipulato   un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di
lavoro fino  ad un  massimo di  294 ore,  corrispondenti a  45 giorni
lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione
e su singole  giornate lavorative, nei confronti di un  massimo di 13
lavoratori, su un organico di 26 unita'.
  E'  autorizzata,  per  il  periodo  dal 13  settembre  1994  al  12
settembre  1995, la  corresponsione del  trattamento di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984,  n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984, n. 863, nella  misura ivi prevista, in  favore dei
lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente
S.p.a. - Magazzino Upim, con sede  in Milano e unita' di Mantova, per
i  quali  e'  stato  stipulato   un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce, per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di
lavoro fino ad un massimo di  176 ore, articolate su settimane intere
di sospensione  e su singole giornate  lavorative, riproporzionata in
base all'effettiva  articolazione dell'orario di  lavoro individuale,
nei confronti  di un massimo di  12 lavoratori, su un  organico di 26
unita';
  7)  e' autorizzata,  per il  periodo dal  20 settembre  1994 al  19
settembre  1995, la  corresponsione del  trattamento di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984,  n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984, n. 863, nella  misura ivi prevista, in  favore dei
lavoratori, occupati  a tempo  pieno, dipendenti dalla  La Rinascente
S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Varese, per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino
ad un  massimo di 194 ore,  corrispondenti a 30 giorni  lavorativi di
6,66 ore, articolate su settimane  intere di sospensione e su singole
giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 29 lavoratori, su
un organico di 43 unita'.
  E'  autorizzata,  per  il  periodo  dal 20  settembre  1994  al  19
settembre  1995, la  corresponsione del  trattamento di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984,  n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984, n. 863, nella  misura ivi prevista, in  favore dei
lavoratori, occupati a tempo parziale, dipendenti dalla La Rinascente
S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Varese, per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino
ad  un  massimo  di  117  ore,  articolate  su  settimane  intere  di
sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base
all'effettiva  articolazione dell'orario  di lavoro  individuale, nei
confronti  di un  massimo  di 13  lavoratori, su  un  organico di  43
unita';
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato nell'ambito di quanto  sopra disposto, a corrispondere in
favore  dei lavoratori  interessati, dipendenti  dalla La  Rinascente
S.p.a.  -  Magazzini Upim,  sopra  indicati,  i particolari  benefici
previsti dai  commi 2 e  4 nei limiti di  cui al successivo  comma 13
dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge  19 luglio 1993, n. 236,  tenuto conto dei
criteri  di priorita'  individuati  nel decreto  ministeriale del  25
ottobre 1994,  registrato alla  Corte dei conti  in data  23 novembre
1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale n. 24173 del 24 febbraio 1998:
  1) e' autorizzata, per il periodo dal 2 marzo 1995 al 1 marzo 1996,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati
a tempo pieno, dipendenti dalla  La Rinascente S.p.a. - Filiale Upim,
con sede in Milano e unita'  di Bolzano-Talvera, per i quali e' stato
stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo
sopraindicato, la riduzione dell'orario di  lavoro fino ad un massimo
di 206,6  ore, corrispondenti a  31,3 giorni lavorativi di  6,66 ore,
articolate su settimane intere e  su singole giornate lavorative, nei
confronti  di un  massimo  di 11  lavoratori, su  un  organico di  20
unita'.
  E' autorizzata, per il periodo dal 2 marzo 1995 al 1 marzo 1996, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati
a tempo parziale,  dipendenti dalla La Rinascente  S.p.a. - Magazzino
Upim, con sede in Milano e  unita' di Bolzano-Talvera, per i quali e'
stato stipulato un  contratto di solidarieta' che  stabilisce, per il
periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario  di lavoro fino ad un
massimo di 124  ore, articolate su settimane intere  di sospensione e
su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva
articolazione dell'orario di lavoro  individuale, nei confronti di un
massimo di 8 lavoratori, su un organico di 20 unita';
  2) e' autorizzata, per il periodo dal 2 marzo 1995 al 1 marzo 1996,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati
a tempo pieno, dipendenti dalla  La Rinascente S.p.a. - Filiale Upim,
con sede  in Milano e unita'  di Bolzano-Posta, per i  quali e' stato
stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo
sopraindicato, la riduzione dell'orario di  lavoro fino ad un massimo
di  72 ore,  corrispondenti a  10,81 giorni  lavorativi di  6,66 ore,
articolate su settimane intere e  su singole giornate lavorative, nei
confronti  di un  massimo  di 21  lavoratori, su  un  organico di  32
unita'.
  E' autorizzata, per il periodo dal 2 marzo 1995 al 1 marzo 1996, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati
a tempo parziale,  dipendenti dalla La Rinascente  S.p.a. - Magazzino
Upim, con  sede in Milano e  unita' di Bolzano-Posta, per  i quali e'
stato stipulato un  contratto di solidarieta' che  stabilisce, per il
periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario  di lavoro fino ad un
massimo di 43,2 ore, articolate  su settimane intere di sospensione e
su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva
articolazione dell'orario di lavoro  individuale, nei confronti di un
massimo di 10 lavoratori, su un organico di 32 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato nell'ambito di quanto  sopra disposto, a corrispondere in
favore  dei lavoratori  interessati, dipendenti  dalla La  Rinascente
S.p.a.  -  Magazzini Upim,  sopra  indicati,  i particolari  benefici
previsti dai  commi 2 e  4 nei limiti di  cui al successivo  comma 13
dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge  19 luglio 1993, n. 236,  tenuto conto dei
criteri  di priorita'  individuati  nel decreto  ministeriale del  25
ottobre 1994,  registrato alla  Corte dei conti  in data  23 novembre
1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale n. 24174 del 24 febbraio 1998:
  1) e' autorizzata, per il periodo dal 2 marzo 1994 al 1 marzo 1995,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati
a tempo pieno, dipendenti dalla  La Rinascente S.p.a. - Filiale Upim,
con sede in Milano e unita'  di Bolzano-Talvera, per i quali e' stato
stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo
sopraindicato, la riduzione dell'orario di  lavoro fino ad un massimo
di  244 ore,  corrispondenti  a  37 giorni  lavorativi  di 6,66  ore,
articolate su settimane intere e  su singole giornate lavorative, nei
confronti  di un  massimo  di 13  lavoratori, su  un  organico di  22
unita'.
  E' autorizzata, per il periodo dal 2 marzo 1994 al 1 marzo 1995, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati
a tempo parziale,  dipendenti dalla La Rinascente  S.p.a. - Magazzino
Upim, con sede in Milano e  unita' di Bolzano-Talvera, per i quali e'
stato stipulato un  contratto di solidarieta' che  stabilisce, per il
periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario  di lavoro fino ad un
massimo di 140  ore, articolate su settimane intere  di sospensione e
su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva
articolazione dell'orario di lavoro  individuale, nei confronti di un
massimo di 8 lavoratori, su un organico di 22 unita';
  2) e' autorizzata, per il periodo dal 2 marzo 1994 al 1 marzo 1995,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati
a tempo pieno, dipendenti dalla  La Rinascente S.p.a. - Filiale Upim,
con sede  in Milano e unita'  di Bolzano-Posta, per i  quali e' stato
stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per il periodo
sopraindicato, la riduzione dell'orario di  lavoro fino ad un massimo
di  116 ore,  corrispondenti  a  17 giorni  lavorativi  di 6,66  ore,
articolate su settimane intere e  su singole giornate lavorative, nei
confronti  di un  massimo  di 22  lavoratori, su  un  organico di  33
unita'.
  E' autorizzata, per il periodo dal 2 marzo 1994 al 1 marzo 1995, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori, occupati
a tempo parziale,  dipendenti dalla La Rinascente  S.p.a. - Magazzino
Upim, con  sede in Milano e  unita' di Bolzano-Posta, per  i quali e'
stato stipulato un  contratto di solidarieta' che  stabilisce, per il
periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario  di lavoro fino ad un
massimo di 70 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su
singole  giornate lavorative,  riproporzionata in  base all'effettiva
articolazione dell'orario di lavoro  individuale, nei confronti di un
massimo di 10 lavoratori, su un organico di 33 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato nell'ambito di quanto  sopra disposto, a corrispondere in
favore  dei lavoratori  interessati, dipendenti  dalla La  Rinascente
S.p.a.  -  Magazzini Upim,  sopra  indicati,  i particolari  benefici
previsti dai  commi 2 e  4 nei limiti di  cui al successivo  comma 13
dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge  19 luglio 1993, n. 236,  tenuto conto dei
criteri  di priorita'  individuati  nel decreto  ministeriale del  25
ottobre 1994,  registrato alla  Corte dei conti  in data  23 novembre
1994, registro n. 1, foglio n. 237.