Verifica di congruita' dei parametri per la determinazione dell'onere termico per il primo semestre 1997. (Deliberazione n. 16/98).(GU n.82 del 8-4-1998)
L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione dell'11 marzo 1998, Premesso che: ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995), devono intendersi trasferite all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') le "funzioni in materia di energia elettrica e gas attribuite dall'art. 5, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato"; tra tali funzioni vi e' la verifica a consuntivo dei parametri per la determinazione dell'onere termico secondo le disposizioni del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 19 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 172 del 24 luglio 1996; a seguito della chiusura del conto onere termico, disposta con delibera dell'Autorita' 26 giugno 1987, n. 70/97, la suddetta verifica deve essere effettuata con riferimento al primo semestre gennaiogiugno 1997; Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 377, e 23 aprile 1946, n. 363, e successive modifiche e integrazioni; Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, e 15 settembre 1947, n. 896, e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98, che detta norme per la disciplina delle Casse conguaglio prezzi; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 186 del 10 agosto 1994; Delibera di definire i parametri necessari per la determinazione dell'onere termico, a consuntivo per il primo semestre dell'anno 1997, come segue: a) consumo specifico medio: per l'energia prodotta con l'impiego dei combustibili assunti equivalenti all'olio combustibile ATZ, escluso il gas naturale, consumo specifico medio pari a 0,221 kg/kWh; per la medesima energia prodotta da impianti dell'Enel S.p.a., consumo specifico medio pari a 0,217 kg/kWh; per l'energia prodotta con impiego di gas naturale, consumo specifico medio pari a 0,250 mc/kWh; per l'energia prodotta con l'impiego di carbone, consumo specifico medio pari a 0,355 kg/kWh; per la medesima energia prodotta da impianti dell'Enel S.p.a., consumo specifico medio pari a 0,345 kg/kWh, fatto salvo quanto previsto al punto 6 del soprarichiamato decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 agosto 1994; b) prezzo del petrolio greggio importato (PGI): quotazione media del prezzo del petrolio greggio importato pari a 222,918 Lit/kg; c) parametri di correlazione tra prezzo dei combustibili (gas naturale e olio combustibile) e quotazione media del PGI: parametro di correlazione del prezzo del gas naturale pari a 1,306 volte la quotazione media del PGI, rettificato nel rapporto tra i poteri calorifici del gas naturale (8250 kcal/mc) e dell'olio combustibile (9800 kcal/kg); parametro di correlazione del prezzo dell'olio combustibile equivalente pari a 0,90 volte quello del PGI per un consumo di oli BTZ e STZ non inferiore all'84% del consumo complessivo di olio combustibile; parametro di correlazione del prezzo dell'olio combustibile equivalente pari a 0,87 volte quello del PGI per un consumo di oli BTZ e STZ non superiore al 50% del consumo complessivo di olio combustibile; per consumi di oli BTZ e STZ inferiori all'84% e superiori al 50% del consumo complessivo di olio combustibile, la Cassa conguaglio per il settore elettrico procedera' alla determinazione del parametro di correlazione mediante interpolazione lineare. Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana affinche' abbia effetto dalla data della sua pubblicazione. Milano, 11 marzo 1998 Il presidente: Ranci