Determinazione della misura del contributo di vigilanza dovuto dalle imprese esercenti attivita' assicurativa per l'anno 1998.(GU n.83 del 9-4-1998)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, recante norme sull'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 385 del 18 aprile 1994 recante il regolamento di semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, concernente l'attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, concernente l'attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, recante norme sulla riorganizzazione degli uffici a livello dirigenziale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il provvedimento in data 16 dicembre 1996 del presidente dell'ISVAP, con il quale e' stata determinata l'aliquota per gli oneri di gestione, nella misura del nove per cento dei premi, escluse le tasse e le imposte, incassati nell'esercizio 1997 dalle imprese di assicurazione e riassicurazione, ai fini della determinazione dei contributi e degli oneri di qualsiasi natura e specie, posti a carico delle stesse imprese a norma del citato testo unico n. 449/1959; Considerato che occorre provvedere alla determinazione della misura del contributo di vigilanza dovuto dalle imprese di assicurazione e riassicurazione per l'anno 1998; Rilevato che sul contributo di vigilanza devono gravare anche le spese per il funzionamento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ai sensi dell'art. 23 della citata legge n. 576/1982; Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1997 con il quale, ai sensi degli articoli 19 e 24 della citata legge n. 576/1982, e' stata approvata la delibera del consiglio di amministrazione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, in data 24 ottobre 1997, concernente il bilancio di previsione per l'anno 1998 e la relativa tabella organica del personale; Vista la lettera n. 891199 in data 17 marzo 1998 con la quale l'ISVAP ha fornito il proprio parere in ordine alla determinazione del predetto contributo; Considerato che, tenuto conto dell'andamento del mercato, si ritiene di confermare le aliquote stabilite per l'anno 1997; Decreta: Articolo unico 1. Il contributo di vigilanza per l'anno 1998 dovuto dalle imprese di assicurazione nazionali e dalle rappresentanze di imprese con sede in un Paese terzo rispetto all'Unione europea, che operano nel territorio della Repubblica, e' stabilito nella misura dello 0,90 per mille dei premi incassati nell'esercizio 1997, per le assicurazioni sulla vita, le operazioni di capitalizzazione e le assicurazioni contro i danni. 2. Per le imprese nazionali e per le rappresentanze di imprese estere che operano nel territorio della Repubblica, che esercitano la sola riassicurazione, la misura del contributo e' dello 0,25 per mille dei premi incassati. 3. Il contributo di vigilanza di cui al presente decreto e' depurato dell'aliquota per gli oneri di gestione fissata, con provvedimento del presidente dell'ISVAP in data 16 dicembre 1996, al 9% dei premi assicurativi, incassati nell'esercizio 1997. 4. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 aprile 1998 Il Ministro: Bersani