Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.84 del 10-4-1998)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, emanato con decreto rettorale 28 maggio 1996, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 1996, e in particolare l'art. 56 che dispone che, in attesa dell'emanazione del regolamento didattico d'ateneo ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341, rimangono in vigore le disposizioni sugli ordinamenti didattici contenute nello statuto dell'Universita' approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successivi aggiornamenti; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 8 marzo 1996, con il quale e' stata ridefinita la tabella XXXIII-bis dell'ordinamento didattico universitario relativa al corso di laurea in storia; Viste le delibere con le quali le autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Milano hanno proposto il riordino del corso di laurea in storia; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e in particolare l'art. 17, commi 95, 101 e 119; Visto l'atto di indirizzo del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica "autonomia didatticaregime transitorio" del 5 agosto 1997; Accertato che la proposta formulata da queste autorita' accademiche risponde ai requisiti previsti dall'atto di indirizzo sopra richiamato; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, con le successive modificazioni, e' ulteriormente modificato come di seguito specificato. Al titolo VI "facolta' di lettere e filosofia", gli articoli 83 e 84, relativi al corso di laurea in storia, sono soppressi e sono sostituiti con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, dai seguenti nuovi articoli. Laurea in storia Art. 83. Finalita' del corso di laurea L'accesso al corso di laurea in storia e' regolato in conformita' alle vigenti disposizioni di legge. Il corso di laurea ha lo scopo di promuovere e sviluppare la conoscenza e la comprensione delle diverse realta' storicosociali, fornendo a questo fine i contenuti e gli strumenti metodologici e critici necessari, in funzione sia degli esiti professionali che, in aggiunta all'insegnamento, possono a vario titolo avvalersi delle relative competenze, sia dell'avvio alla ricerca con particolare riguardo agli ambiti delle aree caratterizzanti di cui al successivo art. 84. Art. 84. Aree disciplinari caratterizzanti Le aree disciplinari caratterizzanti il corso di laurea in storia, in prima applicazione, sono le seguenti (1): 1. Area delle scienze storiche dell'antichita' L02A Storia greca L02B Storia romana 2. Area delle scienze storiche del medioevo L06B Civilta' bizantina L14A Storia dei Paesi islamici M01X Storia medioevale 3. Area delle scienze storiche dell'eta' moderna M02A Storia moderna 4. Area delle scienze storiche dell'eta' modernocontemporanea M02A Storia moderna M02B Storia dell'Europa orientale M04X Storia contemporanea L13E Storia dell'India (1) Le aree sono individuate sulla base dei settori scientifico disciplinari degli insegnamenti universitari approvati con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e rideterminati con decreto ministeriale 23 giugno 1997. I settori si intendono comprensivi di tutti gli insegnamenti ivi indicati. L13H Storia dell'Asia centrale L13I Storia dell'Iran L23F Storia dell'Asia sudorientale L23G Storia dell'Asia orientale Q03X Storia e istituzioni delle Americhe Q04X Storia delle relazioni internazionali Q06A Storia e istituzioni dell'Africa Q06B Storia e istituzioni dell'Asia 5. Area delle scienze storicopolitiche e istituzionali Q01B Storia delle dottrine politiche Q01C Storia delle istituzioni politiche 6. Area delle scienze storicoeconomiche P01D Storia del pensiero economico P03X Storia economica 7. Area delle scienze storicogiuridiche N18X Diritto romano e diritti dell'antichita' N19X Storia del diritto italiano 8. Area delle scienze storicoreligiose L13F Religioni e filosofie dell'India L13C Religioni dell'Iran L23H Religioni e filosofie dell'Asia orientale M03A Storia delle religioni M03B Storia del cristianesimo e delle chiese M03C Storia del cristianesimo antico e medievale M03D Storia del cristianesimo moderno e contemporaneo 9. Area delle scienze geografiche, sociali e antropologiche M06A Geografia M06B Geografia economicopolitica M05X Discipline demoetnoantropologiche Q05A Sociologia generale S03A Demografia 10. Area delle scienze bibliografiche e documentarie L02C Numismatica M12A Archivistica M12B Paleografia M13X Bibliografia e biblioteconomia Altre aree potranno essere indicate dal consiglio del corso di laurea in relazione con i suoi peculiari interessi culturali, didattici e scientifici. Art. 85. Durata e articolazione del corso di laurea Il corso di laurea in storia dura quattro anni e comprende ventuno annualita' di insegnamento. Il corso di laurea articolato in indirizzi di taglio cronologico e/o tematicodisciplinare determinati dall'Universita' in relazione alle finalita' di cui all'art. 83, alla propria programmazione, alle esigenze formative legate agli esiti professionali, alle risorse didattiche disponibili. Gli indirizzi previsti sono: medioevale modernocontemporaneo storicobibliografico e documentario. Il corso degli studi e' comprensivo di insegnamenti istituzionali comuni e di insegnamenti relativi agli indirizzi attivati. Gli insegnamenti istituzionali devono fornire gli elementi di metodo e i contenuti di fondo inerenti il rispettivo settore scientificodisciplinare, sia in funzione di una adeguata preparazione di base, sia in vista degli approfondimenti legati ai vari indirizzi. Art. 86. Organizzazione degli studi Il consiglio della struttura didattica stabilisce la distribuzione delle discipline sui quattro anni di durata del corso; determina inoltre le eventuali propedeuticita' e le obbligatorieta' ai fini dei singoli indirizzi, nonche' le modalita' delle eventuali prove scritte, come di ogni altro accertamento di profitto che sia ritenuto opportuno. Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver superato tutte le prove di esame delle discipline incluse nel piano di studio e deve aver dimostrato una adeguata conoscenza di almeno due lingue straniere. Le relative prove di idoneita', da collocare di norma non prima del terzo anno, si svolgono secondo le modalita' definite dal consiglio del corso di laurea. L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento coerente con il piano di studio seguito. Art. 87. Affinita' e riconoscimenti Il corso di laurea in storia e' affine ai corsi di laurea e ai corsi di diploma delle facolta' di lettere e filosofia, lingue e letterature straniere, conservazione dei beni culturali, nonche' della facolta' di scienze della formazione. Per il riconoscimento di prove d'esame sostenute in curricula didattici diversi da quelli del corso di laurea in storia, il consiglio della struttura didattica valuta l'utilita' delle discipline oggetto di tali prove nel contesto proprio del corso di laurea in storia, determinando altresi' l'anno di corso a cui lo studente che ha chiesto il riconoscimento viene iscritto. Art. 88. Manifesto degli studi Con apposite norme da inserire nel manifesto annuale degli studi, il consiglio di facolta', su proposta del consiglio del corso di laurea in storia, provvede a disciplinare, per quanto di sua competenza, il complesso delle materie di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, indicando altresi' le discipline da inserire necessariamente nel piano di studio ai fini dell'accesso all'insegnamento nella scuola secondaria. A tal fine, a richiesta dello studente, il piano di studi puo' prevedere anche piu' delle ventuno annualita' previste. Art. 89. Curriculum didattico Lo studente deve superare gli esami relativi ad almeno dodici insegnamenti istituzionali comuni. Nei casi nei quali sia prevista una scelta entro un intero settore scientificodisciplinare, il consiglio di corso di laurea potra' specificare nel manifesto degli studi l'insegnamento espressamente richiesto. Sono insegnamenti istituzionali comuni, da seguire obbligatoriamente: (1-4) quattro insegnamenti a scelta fra: storia greca (L02A); storia romana (L02B); storia medievale (M01X); storia moderna (M02A); storia contemporanea (M04X); (5-7) letteratura italiana (L12A) (comprensiva di una prova scritta); una disciplina a scelta nei settori: M08A (storia della filosofia); M08B (storia della filosofia antica); M08C (storia della filosofia medievale); una disciplina a scelta nei settori: M06A (geografia); M06B (geografia economicopolitica); (8-9) due discipline a scelta fra: una disciplina del settore L12A (letteratura latina) oppure del settore L07B (letteratura latina medievale e umanistica); una disciplina a scelta nei settori L16A (lingue e letteratura francese); L17A (lingua e letteratura spagnola); L18A (lingua e letteratura inglese); L19A (lingua e letteratura tedesca); L21B (lingue e letterature slavoorientali); una disciplina a scelta nei settori L03B (archeologia classica); L25A (storia dell'arte medioevale); L25B (storia dell'arte moderna); L25C (storia dell'arte contemporanea); (10-11) due discipline a scelta tra quelle attivate o mutuate da altri corsi di laurea nei settori: M03A (storia delle religioni) oppure M03B (storia del cristianesimo e delle chiese) oppure M03C (storia del cristianesimo antico e medievale) oppure M03D (storia del cristianesimo moderno e contemporaneo); N18X (storia del diritto romano) oppure N19X (storia del diritto italiano); P03X (storia economica); Q01B (storia delle dottrine politiche); Q01C (storia delle istituzioni politiche); Q04X (storia delle relazioni internazionali); una disciplina di carattere metodologico o storiografico a scelta fra quelle comprese nei settori L02A, L02B, M01X, M02A, M04X, M08A; una disciplina diversa da quelle indicate ai punti (1-4) compresa nei medesimi settori; una disciplina riferita alla storia di singole aree geografiche scelta tra quelle comprese nei settori L13E, L13H, L13I, L14A, L23F, L23C, M02B, Q03X, Q06A, Q06B; una disciplina a scelta nei settori: M12A (archivistica); M12B (paleografia); M13X (bibliografia e biblioteconomia); (12) una disciplina a scelta nei settori M12A (archivistica), M12B (paleografia), M13X (bibliografia e biblioteconomia). Lo studente definisce l'indirizzo, all'interno del quale proseguire il suo curriculum, all'atto dell'iscrizione al terzo anno. La scelta e' valida e lo studente potra' affrontare i relativi insegnamenti solo ove abbia preliminarmente superato gli esami di almeno sei insegnamenti istituzionali comuni, indicati a questo fine dal consiglio di corso di laurea per ciascun indirizzo attivato. Il consiglio del corso di laurea definisce gli ambiti disciplinari di riferimento di ciascun indirizzo, fissando le relative discipline obbligatorie e a scelta (complessivamente almeno quattro e non piu' di sei) che lo studente interessato al percorso didattico in questione e' tenuto a seguire. Le rimanenti annualita', fino al completamento delle ventuno richieste potranno essere scelte entro gli ambiti disciplinari di indirizzo, nonche' ampliando il numero degli insegnamenti istituzionali seguiti, ovvero tra le altre aree disciplinari caratterizzanti il corso di laurea, e anche al di fuori delle stesse per motivate ragioni culturali. La scelta andra' compiuta in relazione alla disciplina di laurea e in funzione di esigenze di organicita' e di efficacia del singolo piano di studio. Potranno essere altresi' previste iterazioni secondo criteri definiti dal consiglio del corso di laurea. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Milano, 12 marzo 1998 p. Il rettore: Decleva