Modalita' di compilazione della domanda di compensazione al reddito, raccolto 1998.(GU n.87 del 15-4-1998)
Vigente al: 15-4-1998
Al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale delle politiche comunitarie - Ufficio cereali Agli assessorati regionali dell'agricoltura ed alle province autonome di Trento e Bolzano Alla Coldiretti Alla Confagricoltura Alla C.I.A. Alla Copagri All'A.I.S.O. All'Assitol I. Premessa. Con le circolari ministeriali numeri D/478/94, D/1289/95, D/617/97, D/686/97, D/1119/97 sono state fissate le modalita' di partecipazione al regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni "seminativi". Il produttore che voglia richiedere la compensazione al reddito deve presentare all'A.I.M.A. una richiesta formulata sul modello messo gratuitamente a disposizione dall'A.I.M.A. stessa. I coltivatori di grano duro possono ottenere una quota o incrementare la quota relativa all'anno di riferimento aggiungendovi quelle appartenenti ad altri produttori che, congiuntamente al diritto di coltivazione del terreno, cedano il diritto al supplemento del grano duro per, al massimo, lo stesso numero di ettari (in pratica, il trasferimento delle quote puo' avvenire solo congiuntamente alla cessione, alla successione o all'affitto di terreni per una superficie corrispondente). Di tale trasferimento va data notizia all'A.I.M.A. utilizzando l'apposito modulo che deve essere compilato in ogni sua parte con le indicazioni del produttore cedente e dell'acquirente, firmato da ambedue i produttori e presentato dal produttore acquirente in apposita busta. Ogni acquirente deve presentare un modello per ciascuna acquisizione effettuata. La circolare A.I.M.A. 24 marzo 1997, prot. n. 42, espone le norme di compilazione e presentazione dei modelli di trasferimento quota grano duro. Con la presente circolare, l'A.I.M.A. intende fornire istruzioni per una corretta compilazione della domanda onde evitare l'inserimento di dati non corretti che nel corso dell'istruttoria possano essere d'impedimento ad un sollecito pagamento dell'aiuto richiesto o addirittura alla reiezione dell'aiuto. II. Controlli amministrativi. L'A.I.M.A. sottopone a controllo amministrativo (come richiesto dall'art. 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio e dall'art. 6 del regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione) tutte le domande di compensazione in modo da assicurare il rispetto delle condizioni previste dalla regolamentazione comunitaria per la concessione dell'aiuto (titolo II del regolamento (CEE) n. 2294/92 della Commissione e successive modificazioni ed integrazioni), assicurandosi, attraverso verifiche incrociate, che uno stesso aiuto non venga concesso due o piu' volte per la stessa campagna e per la medesima superficie. In particolare, occorre accertare che la domanda di compensazione: sia stata debitamente compilata in tutte le sue parti e corredata con la documentazione richiesta; sia stata firmata dal titolare della domanda; sia pervenuta all'A.I.M.A. entro il termine fissato; sia ritenuta ammissibile, tenuto conto in particolare del rapporto che deve esistere tra la superficie coltivata e quella messa a riposo, per le domande aderenti al regime generale. Controlli formali. I controlli formali riguardano la verifica del rispetto della normativa comunitaria e nazionale in termini di ricevibilita' e completezza della domanda ed in particolare: presenza della certificazione antimafia prevista dalla normativa nazionale; verifica della presenza della firma del richiedente; verifica della presenza della autentica della firma; verifica della data di ricezione della domanda. Controlli anagrafici. E' necessario indicare gli estremi identificativi dell'azienda; si raccomanda pertanto di riportare i dati indicati sul tesserino di attribuzione del codice fiscale o della partita IVA, facendo particolare attenzione all'esatta denominazione dell'azienda stessa; in particolare, tutti i soggetti che, sulla base della normativa fiscale, hanno l'obbligo della partita IVA sono tenuti ad indicarla nell'apposito spazio previsto sul modello di domanda. I dati anagrafici del richiedente e dell'eventuale rappresentante legale vengono sottoposti al controllo di congruenza. Controlli sulle particelle. I controlli sulle particelle sono finalizzati alla verifica della esistenza e della estensione delle superfici dichiarate ed alla individuazione dell'esatta ubicazione delle superfici in modo da consentire la corretta imputazione (particella per particella) degli importi da corrispondere in funzione di quanto previsto dal piano di regionalizzazione. Nel caso in cui venga riscontrata un'anomalia su una particella (ad es. il mancato riscontro presso il catasto terreni o un supero), la superficie dichiarata per quella particella non potra' entrare nel computo della superficie amministrativamente accertata sulla base della quale verra' stabilita l'entita' della superficie liquidabile. Salvo in caso di forza maggiore, la superficie effettivamente determinata verra' ridotta, per ciascun utilizzo dichiarato in domanda, a seconda della percentuale di scostamento calcolata tra la superficie dichiarata e la superficie accertata, secondo i seguenti criteri previsti dalla normativa comunitaria: Esito del controllo % Scostamento Superficie ammissibile - - - Assoluta concordanza 0 Quella dichiarata In tolleranza (0-3) o al mas- Quella accertata simo 2 ha In tolleranza (3-20) Quella accertata meno due volte la diffe- renza riscontrata Fuori tolleranza oltre 20 Nessuna La percentuale di scostamento si determina nel seguente modo: ((superficie dichiarata - superficie accertata)/superficie accertata) * 100. Domande multiple. Sara' verificato che uno stesso aiuto non venga concesso due o piu' volte per la stessa campagna e per la medesima superficie. Sara' inoltre verificato che non venga eluso l'obbligo del Set-Aside, attraverso la presentazione di piu' domande di compensazione al reddito per una medesima azienda, frazionando la stessa in porzioni con produttivita' pari al massimo a 92 ton (e quindi rendendole ammissibili al regime semplificato). Conseguentemente si richiama l'attenzione sulla necessita' di presentare una unica domanda pena, in caso di riscontro, l'esclusione dall'aiuto delle domande fraudolentemente presentate nell'ambito del regime semplificato. III. Controlli a campione delle dichiarazioni. I controlli amministrativi saranno completati da controlli oggettivi effettuati tramite controlli in contraddittorio presso le aziende o mediante telerilevamento aereo e/o da satellite. Tali controlli saranno effettuati su un campione di aziende selezionato secondo un piano di campionatura. I sopralluoghi aziendali sono programmati attraverso le procedure previste dalle disposizioni contenute nel regolamento del Consiglio (CEE) n. 3508/92 e in quello di applicazione della Commissione (CEE) n. 3887/92 e successive modifiche e integrazioni relativi all'istituzione di un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari e, in particolare, secondo i criteri contemplati dall'art. 6, paragrafi 3 e 4 del regolamento n. 3887/92. Qualora si constati che la superficie effettivamente accertata e' superiore a quella dichiarata nella domanda d'aiuto, per il calcolo dell'importo dell'aiuto viene presa in considerazione la superficie dichiarata. In tutti gli altri casi, i criteri presi a base per la determinazione delle superfici ammissibili sono quelli precedentemente indicati nel paragrafo "controlli amministrativicontrolli sulle particelle". In caso di falsa dichiarazione formulata deliberatamente, l'imprenditore e' escluso dal beneficio del regime di aiuto per l'anno considerato e per l'anno civile successivo. Nel caso di negligenza grave, l'imprenditore e' escluso dal beneficio del regime di aiuto per l'anno considerato. Si richiama l'attenzione sul fatto che i dati delle domande riferite ad aziende selezionate per i controlli oggettivi, non potranno formare oggetto di alcuna variazione, atteso che i controlli stessi sono effettuati sui dati indicati in domanda e non su quelli che potranno essere forniti successivamente al controllo stesso. IV. Anomalie formali. IV.I. Termine di presentazione. Con delibera n. 467 adottata dal commissario straordinario di Governo dell'A.I.M.A. il termine di presentazione delle domande e' stato posposto dal 31 marzo 1998 al 29 aprile 1998. Pertanto: Le date di presentazione delle domande all'A.I.M.A. previste per la campagna 1998 sono: 1) domande iniziali e di rettifica: 29 aprile 1998; 2) domande di variazione al piano colturale (per le colture a semina primaverile): 15 maggio 1998; 3) domande di variazione al piano colturale per soia, mais o sorgo (nelle zone consentite ex circolare Miraaf 28 novembre 1995, n. D/1289) e risone: 1 giugno 1998; 4) domande di variazione al piano colturale (mais dolce): 15 giugno 1998. Per le domande iniziali e di rettifica e' consentita una tolleranza di venticinque giorni solari; pertanto il termine ultimo di presentazione e' fissato al 25 maggio 1998. Il ritardato deposito della domanda iniziale o di rettifica produce la decurtazione del premio dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. Il ritardato deposito oltre il 25 maggio 1998 non e' sanabile e comporta la irricevibilita' della domanda. Per le domande di variazione di cui ai punti 2 e 3 non e' ammessa alcuna tolleranza nella data di presentazione. Le domande di rettifica di cui al punto 1, pervenute oltre il termine del 25 maggio 1998 sono considerate irricevibili ma comportano l'annullamento d'ufficio della domanda iniziale. Le domande di variazione, di cui ai punti 2, 3 e 4 pervenute rispettivamente oltre il termine del 15 maggio 1998, del 1 giugno 1998 e del 15 giugno 1998 sono considerate irricevibili ma comportano l'annullamento d'ufficio della domanda iniziale. Resta inteso che, successivamente a tali termini, potranno essere presentate istanze documentate volte a dimostrare le cause di forza maggiore che hanno generato l'impossibilita' di rispettare il piano di coltivazione dichiarato nella domanda di compensazione. IV.II. Finalita' di presentazione della domanda. E' indispensabile indicare la finalita' di presentazione della domanda indicando se trattasi di domanda iniziale ovvero di rettifica ovvero di variazione al piano colturale. Nei casi di domanda di rettifica o di variazione e' assolutamente necessario indicare nell'apposito spazio previsto nel modello di domanda il numero della domanda seminativi iniziale cui fare riferimento. IV.III. Regime. Il pagamento compensativo puo' essere richiesto in uno dei due regimi: 1) generale; 2) semplificato. Il regime generale e' accessibile a tutti i produttori; coloro che aderiscono a tale regime hanno l'obbligo di ritirare dalla produzione (destinare a Set-Aside) una parte dei terreni dell'azienda destinati a seminativi e per i quali e' stata presentata, dal medesimo produttore, richiesta di compensazione al reddito nelle due campagne precedenti fatti salvi i casi di deroga. La percentuale di superficie da destinare a Set-Aside deve essere pari almeno al 5% (parte obbligatoria) ed estensibile sino al 10% delle superfici aziendali (fatti salvi i casi di deroga previsti al successivo paragrafo VII.V). Per maggior chiarimento si precisa che la superficie da destinare a riposo deve essere almeno pari ai cinque novantacinquesimi di quella investita a seminativi per la quale si richiede l'aiuto e non superiore ai dieci novantesimi della stessa come risulta dall'esempio seguente. ettari seminati a mais .................... 7,5 ettari seminati a girasole ................ 2,5 ettari seminati a grano duro .............. 5,0 totale superfici seminate ................. 15,0 Superficie minima da lasciare a riposo = 5/95 * 15 = 0,79 Ha. Superficie massima da lasciare a riposo = 10/90 * 15 = 1,67. Il regime semplificato e' riservato ai piccoli produttori; rientrano in questa categoria tutti coloro che richiedono la compensazione su una superficie investita a seminativi equivalente a una produttivita', calcolata sulle rese medie storiche annue dei cereali, non superiore a 92 tonnellate. Tale produttivita' puo' essere calcolata dal produttore moltiplicando le superfici investite alle diverse colture, nell'ambito di ogni particella per cui si richiede l'aiuto, per le corrispondenti rese medie regionali previste nel piano di regionalizzazione, e sommando le produttivita' standard delle singole particelle. Qualora un'azienda con una produttivita' superiore a 92 tonnellate (e quindi ricadente nel regime generale) richieda il regime semplificato, viene liquidata una superficie corrispondente ad una produttivita' pari a 92 tonnellate. Non concorrono al computo della produttivita' le superfici investite a risone e leguminose da granella. Coloro che aderiscono a tale regime non sono soggetti all'obbligo della messa a riposo dei terreni e hanno diritto alla compensazione riservata ai cereali, qualunque sia il tipo di coltura effettuato. La corretta indicazione del regime e' fondamentale ai fini del calcolo del premio erogabile; eventuali variazioni alla scelta del regime potranno essere effettuate unicamente nel rispetto del piano di coltivazione dichiarato. IV.IV. Certificato antimafia. I produttori che richiedono una compensazione superiore ai 50 milioni devono presentare il certificato antimafia per poter ricevere l'aiuto ed indicare la data di rilascio (legge n. 575 del 31 maggio 19 65, art. 10, commi 3, 4, 5, 5 -ter e art. 10-quater, comma 2; decreto legislativo n. 490 dell'8 agosto 1994, art. 4). Se il produttore e' esente ai sensi dell'art. 10-sexies, comma 8, della legge n. 575/1965, aggiunta dell'art. 7 della legge n. 55/1990 e seguenti, deve presentare la dichiarazione di esenzione. Se nessuna certificazione e' allegata oppure il certificato antimafia e' stato rilasciato in data anteriore al 1 febbraio 1998, la domanda non viene liquidata per importi superiori ai 50 milioni. Se l'importo richiesto supera i 300 milioni, sara' cura della OO.PP. per il tramite della quale la domanda e' stata presentata richiedere il certificato antimafia; per i produttori che non si avvalgono delle OO.PP. per la presentazione della domanda la suddetta richiesta verra' effettuata direttamente dall'A.I.M.A. Le anomalie descritte sono correggibili con la presentazione del certificato antimafia. IV.V. Firma. La sottoscrizione della domanda e l'autentica della firma sono requisiti indispensabili per l'ottenimento dell'aiuto. La mancata apposizione della firma comporta la reiezione della domanda. La firma del produttore, apposta nell'apposito spazio previsto nel modello di domanda, deve essere autenticata secondo le norme stabilite dalla legge n. 15 del 4 gennaio 1968. E' consentita in alternativa l'apposizione della firma alla presenza del rappresentante della OO.PP. tramite la quale il produttore presenta la domanda PAC seminativi 1998; a tale scopo le OO.PP. comunicheranno formalmente all'A.I.M.A. i nominativi dei propri funzionari ai quali avranno conferito l'incarico di presenziare all'apposizione della firma del produttore associato, apponendo a tal fine sulla domanda, nell'apposito spazio, il proprio timbro nominativo e la firma. Si rammenta che tale procedura di autentica della firma presuppone l'acquisizione da parte della OO.PP. di una delega formale alla stessa conferita dal produttore associato. E' necessario pertanto che alla domanda di compensazione sia allegata una fotocopia di detta delega e non l'originale cosi' come indicato nel modello di domanda, atteso che l'originale viene conservato agli atti d'ufficio della stessa OO.PP. IV.VI. Modello di trasferimento setaside. Qualora un produttore abbia trasferito l'obbligo del setaside ad altro produttore deve allegare in domanda l'apposito modello di trasferimento. L'assenza del modello comporta il mancato riconoscimento delle superfici messe a riposo dal produttore al quale e' stato trasferito l'obbligo. IV.VII. Grano duro supplementare. Il premio supplementare per gli ettari investiti a grano duro puo' essere richiesto, se in possesso di una pari quota, dai coltivatori di varieta' di grano duro riportate nella tabella allegata alla circolare ministeriale n. D 1119/97, per le superfici situate nel territorio delle seguenti regioni: Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna. Pertanto non e' possibile ottenere l'aiuto supplementare per una superficie superiore alla quota posseduta e risultante dal registro grano duro. E' possibile incrementare la quota posseduta attraverso un trasferimento di quota da altro produttore che risulti averne diritto tramite iscrizione al registro grano duro; in questo caso il trasferimento deve essere effettuato utilizzando l'apposito modulo in cui sia indicata la quota trasferita e nel quale la firma del produttore cedente la quota e quella del produttore acquirente (cessionario) siano autenticate nei modi di legge (n. 15 del 4 gennaio 1968). La firma del produttore cedente puo' essere omessa solo nel caso di trasferimento per successione; in questo caso va allegata copia dell'atto di successione ed in presenza di coeredi e' necessario presentare, contestualmente al modello di trasferimento, un atto notorio nel quale indichino il coerede al quale va attribuita la quota. Soltanto in presenza della documentazione richiesta il trasferimento potra' avere efficacia. Non puo' essere trasferita una quota superiore a quella effettivamente posseduta; se la quota oggetto di trasferimento risulta superiore al diritto riconosciuto al cedente nel registro grano duro, il trasferimento non puo' avere luogo neppure per la quota posseduta dal cedente. Se il produttore cedente non risulta iscritto al registro grano duro il trasferimento non ha luogo. Si richiama l'attenzione sulla necessita' di compilare con attenzione tutti i campi contenuti nel modello di trasferimento ed in particolare quello relativo alla cessione del diritto alla utilizzazione di una superficie almeno pari alla quota che si intende trasferire. La mancata indicazione di tale superficie o la sua incongruenza rispetto alla quota trasferita comporta il non accoglimento del trasferimento. E' indispensabile indicare il motivo del trasferimento; se non e' indicato il motivo del trasferimento oppure se le informazioni fornite risultano insufficienti o incongruenti, lo stesso non puo' essere accolto. In particolare occorre indicare se la quota viene trasferita a titolo definitivo o temporaneo ed in quest'ultimo caso e' necessario indicare la data di scadenza del trasferimento stesso. Si richiama l'attenzione sulla necessita' di presentare il modello di trasferimento quota grano duro entro e non oltre il 25 maggio 1998; non sara' possibile acquisire in nessun caso tale modello oltre la suddetta data. In tutti i casi, non e' possibile percepire un aiuto supplementare per una superficie superiore a quella ritenuta ammissibile al premio compensativo nelle zone vocate per tale coltura. L'erogazione del premio e' comunque subordinata all'utilizzo di sementi certificate, per le quali e' necessario allegare la copia delle fatture di acquisto. La mancanza di tali fatture produce il blocco del pagamento dell'aiuto supplementare. Il quantitativo di sementi indicato in domanda (semente di base, prima e seconda riproduzione) deve corrispondere a quelli riferiti alle fatture di acquisto allegate alla domanda stessa, fatti salvi i casi di reimpiego aziendale, e deve essere almeno pari a 180 kg/ha. Qualora il quantitativo di sementi certificate indicato in domanda risulti inferiore a quello risultante dalle fatture allegate si procedera' alla liquidazione della superficie corrispondente al quantitativo indicato e non a quello fatturato. Qualora il quantitativo di sementi certificate indicato in domanda risulti superiore a quello risultante dalle fatture allegate si procedera' alla liquidazione della superficie corrispondente al quantitativo fatturato e non a quello indicato, fatto salvo il caso di reimpiego aziendale previsto dalla normativa. V. Anomalie anagrafiche. E' necessario indicare con precisione gli estremi identificativi dell'azienda e dell'eventuale rappresentante legale, riportando i dati indicati sul tesserino di attribuzione del codice fiscale o della partita IVA e facendo attenzione all'esatta denominazione dell'azienda; in particolare, tutti i soggetti che, sulla base della normativa fiscale e di quella contenuta nella legge n. 662/1997 hanno l'obbligo della partita IVA sono tenuti ad indicarla nell'apposito spazio previsto sul modello di domanda. In tutti i casi in cui una determinata azienda abbia modificato la propria partita IVA e' tenuta a riportarla nella domanda PAC '98 nell'apposito spazio, indicando altresi' il numero di domanda PAC '97 riferito alla stessa azienda. Nel caso in cui la partita IVA sia rimasta invariata ma sia cambiata la ragione sociale, sara' comunque necessario indicare il numero della domanda riferita alla campagna 1997. In tutti i casi in cui le variazioni di partita IVA e/o ragione sociale siano intervenute a seguito dell'applicazione delle norme previste nella legge n. 662/1997 e tali variazioni non abbiano comportato modifiche nella struttura economica e giuridica dell'azienda come esistente in data anteriore al 30 giugno 1992, occorre barrare la casella n. 1 riportata nell'ultima pagina del modello di domanda. In tutti i casi in cui le variazioni di partita IVA e/o ragione sociale abbiano comportato effettive variazioni nella struttura economica e giuridica dell'azienda, come esistente alla data del 30 giugno 1992, dovranno essere barrate le caselle n. 2 oppure n. 3 oppure n. 4 a seconda dei casi e qualora tali variazioni comportino il passaggio di quote e diritti di coltivazione del grano duro dovra' essere compilato e presentato, secondo quanto riportato al precedente paragrafo "grano duro supplementare", l'apposito modello di trasferimento quota grano duro. V.I. Produttore. Vengono verificate la presenza e la correttezza del codice fiscale e/o della partita IVA del dichiarante. Se entrambe non sono indicate oppure risultano errate (non appartenenti ad alcun soggetto esistente o appartenenti ad un soggetto diverso da quello indicato), la domanda viene bloccata ai fini del pagamento del premio. I dati di domicilio o sede legale devono essere correttamente indicati nella domanda, per rendere possibile l'invio di comunicazioni e/o l'erogazione stessa del premio richiesto nel caso di invio di assegno non trasferibile. V.II. Rappresentante legale. Nel caso in cui il richiedente l'aiuto non sia una persona fisica, saranno verificati la presenza e la correttezza dei dati anagrafici del rappresentante legale. Verranno in particolare verificate la presenza e la correttezza del codice fiscale; se non e' indicato oppure risulta errato (non appartenenti ad alcun soggetto esistente o appartenente ad un soggetto diverso da quello indicato), la domanda viene bloccata ai fini del pagamento del premio. VI. Anomalie nelle modalita' di pagamento. Il produttore deve indicare la modalita' secondo la quale preferisce ricevere la compensazione al reddito. Se non e' stata indicata alcuna modalita' di pagamento, oppure il numero di c/c bancario, il codice ABI, il codice CAB o il numero di c/c postale sono assenti o errati, si attribuisce in automatico la modalita' "emissione di assegno non trasferibile" . Sarebbe preferibile che il produttore, per ottenere il pagamento dell'aiuto con certezza e tempestivita', privilegiasse, nel proprio interesse, il pagamento tramite accreditamento sul proprio conto corrente bancario o postale indicando con chiarezza il numero del proprio conto e delle coordinate bancarie. VII. Anomalie particellari. Il presupposto per la presentazione di una domanda di compensazione al reddito e' la coltivazione a seminativo di porzioni di terreno identificabili. Di conseguenza il produttore deve presentare un piano di utilizzazione delle superfici aziendali dettagliando ciascun utilizzo/varieta' coltivato per particella catastale (o porzione di essa) impiegata. VII.I. Codice utilizzo/varieta'. L'indicazione dell'utilizzo per cui si richiede la compensazione e' fondamentale per l'erogazione del premio stesso. Se nell'ambito delle particelle dichiarate non viene indicato il codice e la descrizione dell'utilizzo effettuato la domanda non potra' essere liquidata, pur in presenza della corretta compilazione del quadro "C" della domanda. Non sara' consentito in nessun modo correggere gli utilizzi dichiarati nei quadri "B" della domanda. Le varieta' indicate per ciascuna coltura devono essere congruenti con gli utilizzi richiesti, secondo quanto pubblicato nella circolare ministeriale di attuazione; in particolare si richiama l'attenzione sulla necessita' di indicare in domanda il numero corrispondente alle varieta' di colza ammesse all'aiuto e cio' deve essere dimostrato allegando fotocopia delle fatture di acquisto semente. Se la particella dichiarata con il codice utilizzo 6 (colza o ravizzone) presenta una varieta' incongruente o non dichiarata, viene bloccata ai fini del pagamento del premio. Se la particella dichiarata nell'ambito di una domanda con il codice utilizzo 2 (grano duro) e ubicata in una delle zone vocate alla coltivazione di grano duro presenta una varieta' incongruente o non dichiarata, viene bloccata ai fini del pagamento del premio supplementare. Se la particella dichiarata con il codice utilizzo 9 o 24 (setaside ordinario o nofood) presenta un codice delle colonne A e/o B quadro B delle domande incongruente o non dichiarata, viene bloccata. VII.II. Tipo di conduzione. E' assolutamente necessario indicare correttamente il tipo di conduzione di ciascuna particella indicata nella domanda, anche perche' tale informazione sara' tenuta in considerazione ai fini della risoluzione di eventuali superi. L'assenza di tale indicazione comporta l'esclusione della superficie della particella ai fini del calcolo dell'aiuto ammissibile ivi incluse le penalita'; l'assenza di tale informazione non potra' essere sanata ne' i dati indicati sulla domanda potranno essere variati. VII.III. Ubicazione. Poiche' l'entita' del premio compensativo varia in funzione dell'ubicazione della parcella di terreno, riveste particolare importanza la corretta indicazione degli estremi identificativi della particella stessa. Viene controllata la congruenza tra i valori del codice ISTAT del comune e la denominazione dichiarata. L'incongruenza tra il codice ISTAT e la denominazione del comune, oppure la mancata o errata indicazione di un comune rendono impossibile l'effettuazione del pagamento di quanto richiesto sulla particella stessa. Altro elemento identificativo e' la sezione censuaria, che deve essere impostata correttamente per quei comuni che la prevedono; la mancata o errata indicazione della sezione censuaria produce il blocco della particella ai fini del pagamento del premio. La mancanza del numero di foglio della mappa catastale e/o del numero della particella catastale produce il blocco della particella ai fini del pagamento del premio, ad esclusione delle particelle contrassegnate come "casi particolari". Si ricorda a tal fine che per ogni particella contrassegnata da "casi particolari" e' necessario produrre la relativa documentazione giustificativa. Qualora vengano riscontrate anomalie riferite alla ubicazione, all'esistenza o all'estensione della particella, le superfici ad esse riferite non saranno prese in considerazione ai fini del calcolo della superficie ammissibile e verranno applicate le conseguenti penalita'. Le anomalie relative all'ubicazione, all'esistenza ed all'estensione della particella possono essere sanate con la presentazione di una visura o certificato catastale rilasciato in data non anteriore al 1 gennaio 1998. Il produttore ha la possibilita' di rinunciare alla richiesta di premio per una specifica particella per causa di forza maggiore (documentata), con la conseguente esclusione dal pagamento del premio per la superficie in questione. La rinuncia alla richiesta di premio per una determinata particella o parte di essa senza alcuna giustificazione, comporta invece l'esclusione dal pagamento del premio per la superficie in questione e l'applicazione delle penalita'. Qualora una particella dichiarata a seminativo risulti impiegata in utilizzi non compatibili con la compensazione al reddito per i seminativi viene esclusa dal pagamento del premio e verranno applicate le penalizzazioni previste. VII.IV. Superi. La superficie utilizzata viene sottoposta ad ulteriori controlli, per verificare che essa sia stata dichiarata correttamente e che non ci siano sovrapposizioni di superfici nella richiesta di premio. Una particella (identificata da: codice ISTAT comune, sezione censuaria, numero del foglio di mappa, numero di particella) viene definita "in supero" quando la somma delle superfici utilizzate supera la superficie catastale. Supero nell'ambito di una stessa domanda. Per ciascuna particella dichiarata dal produttore in una domanda si effettua un confronto tra la somma delle superfici dichiarate ai diversi utilizzi e la superficie catastale. Il superamento della superficie dichiarata rispetto a quella catastale, produce il blocco della particella ai fini del pagamento del premio e l'applicazione delle penalita' previste (ad esclusione delle particelle sottoposte ai controlli oggettivi, per le quali il termine di confronto e' la superficie accertata in loco). Supero nell'ambito di piu' domande. Per ciascuna particella dichiarata da due o piu' produttori, si effettua un confronto tra la somma delle superfici dichiarate utilizzate e la superficie catastale. Nel calcolo dei superi non vengono considerate le particelle dichiarate a "Pascolo" nell'ambito delle "altre utilizzazioni". Il superamento della superficie complessivamente dichiarata rispetto a quella catastale, produce il blocco della particella ai fini del pagamento del premio e l'applicazione delle penalita' previste. Supero rispetto all'accertato. Per ogni particella dichiarata nelle domande sottoposte a controllo oggettivo si effettua un confronto tra la superficie complessivamente dichiarata ad un determinato utilizzo e la superficie accertata relativamente allo stesso utilizzo. Il superamento della superficie complessivamente dichiarata ad un determinato utilizzo rispetto a quella effettivamente accertata, produce il blocco della particella ai fini del pagamento del premio e l'applicazione delle penalita' previste. VII.V. Setaside. Le domande di compensazione al reddito che aderiscono al regime generale saranno sottoposte ai controlli amministrativi volti ad accertare il rispetto dell'obbligo della messa a riposo dei terreni. Per ritiro dei seminativi dalla produzione s'intende la messa a riposo di una superficie che nell'anno precedente sia stata coltivata per ottenere un raccolto, fatte salve le disposizioni descritte nella circolare ministeriale n. D/478/94, titolo VII, cap. 1.VII. I terreni ritirati dalla produzione devono avere una superficie minima di ettari 0,30 (3.000 metri quadrati) con larghezza di almeno 20 metri, fatte salve le disposizioni descritte nella circolare ministeriale n. D/478/94, titolo VII, cap. 1.VII. Le superfici "messe a riposo" devono restare tali per il periodo che va dal 15 gennaio al 31 agosto di ogni anno ed in tale periodo non possono essere oggetto di qualsivoglia fine lucrativo, agricolo e non (ad esempio pascolo, raccolta di fieno, ecc.), fatta eccezione delle superfici destinate alle produzioni nofood. L'indicazione della codifica agronomica per ogni singola particella risulta indispensabile ai fini del controllo. Prendendo in considerazione sia la distribuzione geografica delle particelle costituenti l'azienda, sia le deroghe e le tolleranze ammesse come previsto dalla normativa, viene verificata la correttezza delle proporzioni tra le superfici seminate (esclusi lenticchie, ceci, vecce e risone) e le superfici messe a riposo (cod. utilizzo 9 e/o 24) per ciascuna zona agraria interessata. Le superfici messe a riposo devono essere state dichiarate nell'ambito degli utilizzi ammessi al regime di sostegno e/o a seminativo dichiarato dal medesimo produttore per le due campagne precedenti, fatti salvi i casi di deroga (circolare ministeriale n. D/478 del 10 agosto 1994, titolo VII, par. 1). Le superfici messe a riposo devono rispettare la proporzionalita' con le superfici seminate per ogni "zona" fatti salvi i seguenti principi di deroga: 1) aziende su piu' zone contigue; 2) piu' zone di una stessa provincia; 3) zone con obbligo di setaside minore o uguale a 2 ha; 4) trasferimenti di setaside a zone con resa maggiore o uguale; 5) trasferimenti di setaside a zone con resa minore; 6) tolleranza e quota volontaria. Se la percentuale di superfici messe a riposo e' inferiore alla percentuale minima richiesta dalla normativa (5%), si effettua il riproporzionamento delle superfici a premio per ciascuna zona del piano di regionalizzazione e ciascuna coltura. Se la percentuale di superfici messe a riposo risulta superiore alla percentuale massima ammessa dalla normativa (5% + 5% di quota volontaria) delle superfici a premio, si effettua il riproporzionamento delle superfici lasciate a riposo per ciascuna zona del piano di regionalizzazione (la superficie ammissibile per ciascuna zona non potra' comunque essere inferiore a 3.000 metri). Tuttavia, per le aziende che hanno assunto l'impegno pluriennale della messa a riposo di una determinata superficie, il limite massimo della superficie liquidabile a setaside sara' comunque pari a quella dell'impegno assunto. Le anomalie riscontrate sulle percentuali di superficie messa a riposo non potranno essere sanate in alcun modo. VIII. - Anomalie di superficie. La domanda di "variazione del piano colturale per semina primaverile" puo' essere presentata in totale sostituzione della domanda precedente. Tale domanda di variazione non puo' comportare in alcun modo un aumento della superficie dichiarata. IX. Messa a riposo non alimentare. In alternativa alla messa a riposo ordinaria il produttore aderente al regime generale puo' destinare una parte o l'intera superficie da lasciare a riposo alla coltivazione di prodotti da destinare alla trasformazione finalizzata all'ottenimento di prodotti ad uso non alimentare, ne' umano ne' animale. Le superfici investite a tali colture devono essere dichiarate in domanda con codice utilizzo = "24". Il produttore che dichiari di coltivare specie/varieta' indicate con il codice utilizzo 24, limitatamente alle varieta' elencate nella tabella 7 delle note esplicative per la compilazione delle domande di compensazione al reddito, deve avere stipulato uno o piu' contratti di coltivazione (una copia di ciascuno deve essere allegata alla domanda di compensazione) con un collettore o primo trasformatore riconosciuti dall'A.I.M.A. Il contratto in originale, a modifica della circolare A.I.M.A. n. 4 del 12 febbraio 1998, deve essere depositato in A.I.M.A. entro e non oltre la data di scadenza della domanda PAC seminativi, pena l'irricevibilita' dello stesso. Per la compilazione dei contratti si rimanda alle prescrizioni contenute nella circolare A.I.M.A. n. 19 del 1 dicembre 1997. Si richiama in particolare l'attenzione sul fatto che dopo la presentazione dei contratti non sara' consentito correggere e/o integrare i dati risultati mancanti ed il contratto medesimo dovra' ritenersi nullo. Qualora le parti contraenti modifichino o risolvano il contratto dopo che il richiedente ha presentato domanda di compensazione al reddito ed entro la data prevista per il deposito delle domande di variazione, il richiedente conserva il diritto alla compensazione soltanto se informa l'A.I.M.A. della modifica/risoluzione del contratto e presenta una domanda di variazione per la richiesta di compensazione al reddito (le superfici non piu' oggetto del contratto devono essere messe a riposo e le materie prime devono essere distrutte o interrate, cio' dovra' essere dimostrato da una attestazione rilasciata da un funzionario regionale operante nel settore agricolo o sanitario e trasmessa dal produttore all'A.I.M.A.). Il collettore o primo trasformatore deve far pervenire all'A.I.M.A. la copia del contratto modificato o rescisso utilizzando il modello riportato nell'allegato IV della circolare D/686/97 (Contratto di coltivazione e di acquisto di materia prima ottenuta su terreni ritirati dalla produzione utilizzata per la fabbricazione di prodotti non destinati, in via principale, all'alimentazione umana e/o animale) prima della data prevista per il deposito delle variazioni alla domanda di compensazione. Le domande con presenza di particelle messe a riposo per la produzione di prodotti da non destinarsi all'alimentazione umana o animale (codice utilizzo 24) per le quali si rileva l'assenza di contratti di coltivazione non possono essere liquidate. Tale anomalia non e' correggibile. Per tutte le domande per le quali sia stato depositato il contratto, invece, si sospende il pagamento della compensazione per le sole superfici messe a riposo, in attesa della verifica del rispetto degli adempimenti contrattuali. La compensazione per i terreni messi a riposo puo' essere versata prima della trasformazione della materia prima, se: 1) e' stata consegnata la quantita' di materia prima per cui il produttore si era impegnato; 2) e' stata presentata all'A.I.M.A. la dichiarazione di raccolta, di consegna e di presa in consegna della materia prima (entro il 15 ottobre per le colture a semina autunnale e entro il 15 dicembre per le colture a semina primaverile); 3) e' stata fornita la prova della costituzione della cauzione da parte del primo trasformatore o del collettore; 4) e' stata riscontrata la sussistenza degli elementi costitutivi del contratto (presenza delle anagrafiche dei contraenti, durata del contratto, specie e superficie di ciascuna materia prima, condizioni di fornitura, impegno del collettore/primo trasformatore a comunicare la eventuale destinazione in altri Paesi della Comunita', le utilizzazioni finali delle materie prime, la specificazione della quantita' prevedibile di sottoprodotti nel caso di semi oleosi, la presentazione di un contratto per ciascuna materia). In casi di mancato rispetto di tali adempimenti, viene bloccato il pagamento delle superfici messe a riposo. Qualora si verifichi una riduzione della produzione prevista della materia prima oggetto di contratto e tale riduzione non sia stata giustificata preventivamente, nei confronti del coltivatore interessato e' irrogata la sanzione di cui al paragrafo 2 dell'art. 9 del regolamento CEE n. 3887/92 (riduzione proporzionale delle superfici ammissibili alla compensazione prevista per il riposo delle terre). Le rese cui fare riferimento per il calcolo della produzione prevista per ciascuna specie e varieta' di semi oleosi sono riportate nelle circolari A.I.M.A. n. 19 dell'1 dicembre 1997 e n. 4 del 12 febbraio 1998. Si richiama l'attenzione sul fatto che la produzione prevista, ottenuta moltiplicando la resa per ettaro agli ettari coltivati, deve essere espressa in quintali. Si evidenzia inoltre che, qualora durante il ciclo colturale, sopravvengano andamenti climatici sfavorevoli o cause di forza maggiore (danni causati da calamita' naturali, animali od uccelli) tali da far prevedere una riduzione delle produzioni, il produttore puo' comunicare all'A.I.M.A. per mezzo di un modello "lettera di variazione" la nuova quantita' per cui si impegna a consegnare. Tale variazione produttiva deve essere supportata da certificazione probante, rilasciata dall'Ispettorato regionale o provinciale e/o da perizia giurata di parte. La presente circolare sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il direttore generale reggente Lazzareschi