ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 10 aprile 1998, n. 23 

  Decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. Prosecuzione volontaria
ai fini pensionistici.
(GU n.93 del 22-4-1998)
 
 Vigente al: 22-4-1998  
 

                                  Alle sedi periferiche INPDAP
                                  A  tutti  gli  enti  con  personale
                                  iscritto
                                  Alle casse pensioni INPDAP
                                  Alla Direzione generale dei servizi
                                  periferici del tesoro
                                  Alle prefetture della Repubblica
                                  Alla regione Valle D'Aosta
                                    Ai  commissari  di  Governo delle
                                  regioni e delle  province  autonome
                                  di Trento e Bolzano
                                  Ai provveditorati agli studi
                                  Alle corti di appello
                                  Alle   direzioni   provinciali  del
                                  Tesoro
                                  Alle ragionerie  provinciali  dello
                                  Stato
                                     e, per conoscenza:
                                    Alla  Presidenza    del Consiglio
                                  dei  Ministri - Dipartimento    per
                                  la funzione pubblica
                                    Al  Ministero del lavoro e  della
                                  previdenza sociale - Gabinetto  del
                                  Ministro
                                  Al Ministero del tesoro - Gabinetto
                                  del Ministro
                                  Al    Ministero    dell'interno   -
                                  Gabinetto del Ministro
                                  Al  Ministero   della   sanita'   -
                                  Gabinetto del Ministro
                                  Alla Corte dei conti - Segretariato
                                  generale
                                  Alle  sezioni regionali della Corte
                                  dei conti
                                  Ai comitati regionali di controllo
                                  Alla  Ragioneria   generale   dello
                                  Stato
                                  All'Istituto     nazionale    della
                                  previdenza sociale
 Premessa.
  Il  decreto  legislativo  30  aprile   1997,  n.  184,  emanato  in
attuazione della delega conferita dall'art.  1, comma 39, della legge
8 agosto 1995, n. 335,  disciplina gli istituti della ricongiunzione,
del riscatto e della prosecuzione volontaria ai fini pensionistici.
  Il predetto  decreto e'  stato pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale
della Repubblica  italiana - serie  generale -  n. 148 del  27 giugno
1997.
  Con  la presente  circolare  si intende  fornire chiarimenti  sulle
disposizioni in materia di prosecuzione volontaria.
  1) Estensione  del regime  della prosecuzione volontaria  INPS alle
altre forme di previdenza.
  L'art. 5 del decreto legislativo 30  aprile 1997, n. 184, ha esteso
le  disposizioni in  materia di  prosecuzione volontaria,  cosi' come
disciplinate dal decreto del  Presidente della Repubblica 31 dicembre
1971, n.  1432 edalla  legge 18  febbraio 1983,  n. 47,  e successive
modificazioni  ed   integrazioni,  e  come  modificate   dal  decreto
legislativo in esame, agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi
dell'Assicurazione generale obbligatoria.
  Con  tale  estensione viene  offerta  agli  iscritti all'Inpdap  la
possibilita', nelle ipotesi di interruzione o cessazione dal rapporto
di  lavoro, di  provvedere  alla copertura  assicurativa dei  periodi
scoperti da contribuzione  al fine di conservare  i diritti derivanti
dal  rapporto  assicurativo  precedentemente  instaurato  con  questo
Istituto  ovvero  di  raggiungere  i  requisiti  per  il  diritto  al
trattamento  pensionistico; a  tale proposito  si evidenzia  che tali
requisiti saranno quelli richiesti  dalla normativa vigente alla data
in cui gli interessati termineranno il versamento della contribuzione
volontaria.
  Si evidenzia che tra le  ipotesi di interruzione del servizio vanno
ricompresi tutti i periodi che  non comportano l'obbligo da parte del
datore  di lavoro  di corrispondere  una retribuzione  e, quindi,  di
provvedere  al  versamento contributivo.  Si  citano  ad esempio:  le
aspettative  per motivi  di famiglia,  le aspettative  per motivi  di
studio, i  periodi di interruzione  nei casi di lavori  discontinui o
stagionali, i  periodi intercorrenti nei  lavori a tempo  parziale di
tipo orizzontale, verticale o ciclico.
  Al riguardo  si precisa, come chiarito  con circolare n. 61  del 27
novembre  1997,  che  il  Ministero del  lavoro  e  della  previdenza
sociale, con nota n. 7/61588 - decreto legislativo n. 564/1996 del 14
luglio  1997,  ha esteso  la  possibilita'  di riscattare  ovvero  di
richiedere  la  prosecuzione  volontaria   di  periodi  non  lavorati
collocati nei confini temporali di una prestazione parttime, anche ai
rapporti di  lavoro a  tempo parziale  di tipo  orizzontale, fornendo
un'interpretazione  ampia  dell'art.  8 del  decreto  legislativo  n.
564/1996,   nel   quale  veniva   fatto   a   tal  fine   riferimento
esclusivamente ad attivita' di lavoro  con contratto a tempo parziale
di tipo verticale o ciclico.
  La prosecuzione volontaria, nei casi di cessazione dal servizio, e'
ammessa  solo  qualora  l'iscritto  non abbia  maturato  i  requisiti
contributivi minimi congiuntamente a  quelli anagrafici richiesti per
il pensionamento  di vecchiaia  o di anzianita',  e comunque  fino al
raggiungimento  della   data  prescritta  per  la   liquidazione  del
trattamento pensionistico.  In alternativa e' comunque  consentito il
trasferimento dei contributi all'AGO ai  sensi della legge n. 322 del
2 aprile 1958 ovvero dell'art. 1 della n. 29 del 7 febbraio 1979.
  La prosecuzione  volontaria non  e ammessa  qualora per  gli stessi
periodi  l'interessato   risulti  iscritto  a  forme   di  previdenza
obbligatoria  per  lavoratori  dipendenti, pubblici  e  privati,  per
lavoratori autonomi e per  liberi professionisti, nonche' per periodi
successivi  alla  data  di   decorrenza  della  pensione  diretta  di
vecchiaia, di  anzianita' o  di inabilita'  liquidata a  carico delle
predette forme di previdenza (art.  6, comma 2 decreto legislativo n.
184/1997).
 2) Requisiti contributivi.
  L'autorizzazione alla  prosecuzione volontaria e'  concessa qualora
l'interessato possa far valere, nel quinquennio precedente l'istanza,
almeno 36  contributi mensili  di effettiva contribuzione,  anche non
continuativa, presso questo Istituto.
  Si  precisa che  e' da  considerare contribuzione  effettiva quella
attinente   a  periodi   lavorativi   che  hanno   dato  luogo   alla
corresponsione   di   una   retribuzione  e   quindi   a   versamento
contributivo, a periodi ricongiunti  nonche' a periodi riscattati. Al
fine  della  determinazione  di   tale  requisito  non  sono  ammessi
arrotondamenti.
 Esempio:
   servizio effettivo ......... 1 anno     11 mesi      10 giorni +
   ricong. legge n. 29/1979                 8 mesi      16 giorni +
   riscatto                                 5 mesi       1 giorno =
                                ___________________________________
                   Totale ....  3 anni                    27 giorni
                                            corrispondono a 36 mesi.
  Per  i periodi  successivi  al  31 dicembre  1996,  non coperti  da
contribuzione, intercorrenti tra un rapporto  di lavoro e l'altro nel
caso di lavori  discontinui, stagionali o temporanei e  quelli di non
effettuazione della prestazione lavorativa nel caso di lavoro a tempo
parziale di tipo  orizzontale, verticale o ciclico,  e' confermato il
requisito minimo  contributivo ridotto  a dodici mesi,  gia' previsto
dagli articoli  7 e 8 del  decreto legislativo 16 settembre  1996, n.
564.
  I requisiti di  contribuzione di cui sopra  si intendono verificati
anche  quando  i  contributi  non siano  stati  ancora  materialmente
versati a questo Istituto, ma risulti in modo inconfutabile l'obbligo
di iscrizione dell'assicurato all'Inpdap.
  Il comma 3 dell'art. 5 prevede che, ai fini della delimitazione del
quinquennio  nel   quale  ricercare  i  trentasei   ovvero  i  dodici
contributi  mensili,  richiesti  per l'ammissione  alla  prosecuzione
volontaria,  si  applicano le  disposizioni  di  cui all'art.  3  del
decreto del Presidente della Repubblica  31 dicembre 1971, n. 1432, e
successive modificazioni ed integrazioni.
  A tale fine non sono, pertanto, da considerare:
  i  periodi di  servizio militare  di leva,  servizio militare  "non
armato"  (legge   n.  772/1972),   servizio  civile   sostitutivo  ed
equiparato a quello  di leva, servizio di  volontariato prestato, non
in costanza  di rapporto  di impiego,  nei Paesi  in via  di sviluppo
(legge n. 1222/1971, legge n. 49/1987 e legge n. 288/1991);
  i  periodi di  interruzione obbligatoria  o facoltativa  del lavoro
durante  lo stato  di gravidanza  e puerperio  di cui  alla legge  n.
1204/1971 sulla tutela  delle lavoratrici madri. A  tale proposito va
precisato che per gli iscritti  a questo Istituto non concorrono alla
formazione  del  quinquennio i  periodi  corrispondenti  a quelli  di
astensione obbligatoria  al di fuori  del rapporto di  lavoro, quelli
relativi  all'astensione  facoltativa al  di  fuori  del rapporto  di
lavoro  (qualora   non  sia  stata  riscattata),   ovvero  i  periodi
corrispondenti a quelli  che hanno dato luogo  ad assenza facoltativa
nell'ambito  del  rapporto  d'impiego  nei  casi  in  cui  manchi  la
corresponsione di  retribuzione er  approfondimento della  materia si
rinvia a quanto specificato con circolare Inpdap n. 9 del 14 febbraio
1997;
  i periodi che hanno dato  luogo a contribuzione figurativa prevista
da  specifiche disposizioni  di legge.  Si rammenta  che, allo  stato
attuale,  le  uniche  forme   di  contribuzione  figurativa  per  gli
assicurati  di  questo  Istituto  sono quelli  indicati  dal  decreto
legislativo  n.  564/1996  e  precisamente,  periodi  di  maternita',
aspettativa  non  retribuita per  cariche  sindacali  o per  funzioni
pubbliche elettive di membri eletti al Parlamento nazionale europeo e
Consigli regionali;
  i  periodi  durante  i  quali sono  rimasti  pendenti  procedimenti
giudiziari attinenti il rapporto assicurativo;
  i periodi durante  i quali il richiedente ha goduto  di pensione di
inabilita', ai  sensi dell'art.  2 comma 12,  legge n.  335/1995, poi
revocata per cessazione dello stato invalidante.
 3) Modalita' di determinazione della contribuzione.
  Per  la  determinazione   dell'importo  del  contributo  volontario
settimanale da versare, in virtu'  di quanto disposto dall'art. 7 del
decreto legislativo n.  184/1997, si dovra' calcolare  la media delle
retribuzioni imponibili percepite dal richiedente negli ultimi dodici
mesi di contribuzione effettiva antecedenti  la data della domanda di
autorizzazione. Nell'ipotesi in cui  si siano verificate interruzioni
dal servizio  si dovra' retrocedere fino  a coprire i dodici  mesi di
contribuzione necessari per la determinazione della suddetta media.
  La retribuzione media contributiva annua, cosi' individuata, dovra'
essere   trasformata   in   retribuzione   contributiva   settimanale
(dividendo l'importo per  cinquantadue settimane) e, successivamente,
arrotondata  alle  cento  lire  superiori;  su  tale  importo  andra'
applicata  l'aliquota   di  finanziamento  al  fine   di  determinare
l'ammontare del contributo volontario settimanale da versare.
  L'aliquota  di  finanziamento e'  pari  a  quella prevista  per  la
contribuzione obbligatoria;  essa corrisponde, pertanto, al  32,35% a
decorrere dal 1 dicembre 1996,  come stabilito dall'art. 1, commi 238
e seguenti della  legge 23 dicembre 1996, n. 662.  Si ricorda, a tale
proposito, che  l'art. 1, comma  241, della citata legge  prevede che
agli  iscritti  alle  ex  Casse  pensionistiche  gestite  dall'Inpdap
continui ad  applicarsi l'aliquota aggiuntiva dell'1%  sulle quote di
retribuzioni eccedenti  "il limite  della prima  fascia pensionabile"
che, per l'anno 1997, e' pari a L. 63.054.000.
  Qualora  intervengano  aumenti  o  diminuzioni  delle  aliquote  di
finanziamento    dei   contributi    obbligatori,   tali    modifiche
determineranno corrispondenti variazioni dei contributi volontari con
la stessa decorrenza stabilita per la contribuzione obbligatoria.
  Per ciascun trimestre solare l'assicurato dovra' versare un importo
pari  a quello  del contributo  settimanale, come  sopra determinato,
moltiplicato per il numero dei sabati compresi nel trimestre stesso.
  L'importo  minimo di  retribuzione sulla  quale sono  commisurati i
contributi  volontari non  puo'  essere  inferiore alla  retribuzione
settimanale  di L.  274.600. Tale  importo, valido  per l'anno  1997,
rappresenta  il 40%  del  trattamento minimo  mensile  di pensione  a
carico  del  Fondo  pensioni lavoratori  dipendenti  (INPS),  secondo
quanto disposto dall'art. 7, comma  1, del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con  modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983,   n.   638,   e  successive   modificazioni   ed   integrazioni
(decretolegge n. 338/1989 convertito nella  legge 7 dicembre 1989, n.
389, art. 1, comma 2).
  Per  esplicita  previsione  normativa  (art. 7,  comma  3,  decreto
legislativo n. 184/1997), rimane  ferma, se esistente, l'applicazione
del  minimale  retributivo per  gli  iscritti  ai fondi  esclusivi  o
sostitutivi  dell'AGO  nel caso  di  minimi  retributivi superiori  a
quelli sopra indicati.
  In  particolare per  gli iscritti  a questo  Istituto, il  minimale
retributivo  previsto per  l'anno 1997  e' di  L. 14.110.000,  mentre
quello INPS, rapportato  ad anno, e' pari a  L. 14.279.200; pertanto,
per l'anno in corso la retribuzione imponibile settimanale non potra'
essere inferiore  al minimale INPS  di L. 274.600, ferma  restando la
necessita' di raffronto per gli anni successivi.
  Per  quanto  concerne  la determinazione  della  retribuzione  base
imponibile,  occorre fare  riferimento a  quella considerata  ai fini
pensionistici.
  L'importo del  contributo volontario  verra' aggiornato  sulla base
delle retribuzioni rivalutate annualmente,  con effetto dal 1 gennaio
di ciascun anno, in base  alla variazione dell'indice del costo della
vita determinato dall'ISTAT nell'anno precedente (art. 7, comma 5).
  Nell'ipotesi  di una  contribuzione  volontaria  versata in  misura
inferiore a quella dovuta, si deve operare la contrazione del periodo
da  accreditare  sia  ai  fini  della misura  che  del  diritto  alla
pensione. In tal  caso si dovra' dividere la somma  versata in misura
ridotta per  l'importo del contributo settimanale  che il prosecutore
volontario  avrebbe  dovuto  versare  e si  considerera'  coperto  da
contribuzione  volontaria un  numero di  settimane pari  al quoziente
cosi' ricavato.
  I   contributi   volontari   si  collocheranno   temporalmente   in
corrispondenza  dei  sabati  immediatamente  precedenti  la  data  di
scadenza del periodo di versamento.
  L'assicurato,  il quale  riprenda  i versamenti  volontari dopo  un
periodo di rioccupazione  alle dipendenze di terzi,  puo' ottenere, a
domanda, la rideterminazione del contributo volontario da lui dovuto.
Tale  importoe' calcolato  sulla media  delle retribuzioni  percepite
nell'anno precedente la ripresa dei  versamenti stessi. La domanda di
cui  sopra  dovra' essere  presentata,  a  pena di  decadenza,  entro
centottanta giorni dalla  cessazione del rapporto di  lavoro (art. 7,
comma 6, decreto legislativo n. 184/1997).
 4) Modalita' di versamento.
  Per  la  prosecuzione   volontaria,  l'assicurato  deve  presentare
apposita  domanda  di  autorizzazione, alla  sede  periferica  Inpdap
territorialmente competente.  E' bene precisare  che nel caso  in cui
venga  respinta  la  domanda  di pensione  diretta  per  carenza  dei
requisiti anagrafici  e contributivi, questa puo'  essere considerata
come  istanza  di  autorizzazione  alla  prosecuzione  volontaria  se
presentata  in  data successiva  all'entrata  in  vigore del  decreto
legislativo  in  esame (12  luglio  1997).  Tale ipotesi  alternativa
dovra'  essere   espressamente  prevista  nell'apposito   modello  di
pensione.
  La  domanda  di  autorizzazione   va  corredata  da  certificazione
attestante il servizio prestato  e le retribuzioni contributive annue
percepite  (modello 98.2)  che l'ente  datore di  lavoro e'  tenuto a
rilasciare anche a richiesta dell'interessato
  Questo Istituto provvedera' a  concedere la relativa autorizzazione
al   versamento,  con   l'indicazione  dell'importo   dei  contributi
volontari dovuti.
  La facolta' di contribuire volontariamente puo' essere esercitata a
decorrere  dal primo  sabato  successivo alla  data di  presentazione
della domanda di autorizzazione.
  I contributi volontari sono  versati per periodi trimestrali solari
in numero  corrispondente a  quello dei  sabati compresi  nei periodi
stessi,  mediante appositi  bollettini di  c/c postale  rilasciati da
questo Istituto  e i versamenti  dovranno essere effettuati  entro il
trimestre successivo a quello solare cui e' riferita la contribuzione
(art. 8, comma 1).
  I  contributi  relativi   al  periodo  compreso  fra   la  data  di
presentazione   della  domanda   e   la  data   del  rilascio   dell'
autorizzazione devono essere versati  nel trimestre successivo a tale
data.
  Ad esempio,  in caso di domanda  presentata il 18 agosto  1997 e di
autorizzazione  rilasciata  il 20  ottobre  1997,  il versamento  del
contributi volontari relativi al periodo 23 agosto 1997 (primo sabato
successivo alla presentazione  della domanda) - 30  settembre 1997 ed
al periodo  1 ottobre 1997 (inizio  del trimestre in corso  alla data
del rilascio  dell'autorizzazione) e 31 dicembre  1997, dovra' essere
effettuato entro il 31 marzo 1998.
  Il  versamento  dei  contributi  volontari relativo  al  periodo  1
gennaio  1998/31 marzo  1998, dovra'  essere effettuato  entro il  30
giugno 1998.
  Ai sensi dell'art. 6, comma  1, decreto legislativo n. 184/1997, la
contribuzione volontaria, ove l'interessato ne faccia richiesta, puo'
essere  versata  anche   per  i  sei  mesi  precedenti   la  data  di
presentazione  della  domanda.  Fermo   restando  i  motivi  ostativi
indicati nel successivo comma 2 dello  stesso art. 6, anche in questa
ipotesi, il  contributo volontario  riferito a periodi  precedenti la
domanda dovra' essere versato entro  il trimestre solare successivo a
quello relativo  alla data  di rilascio dell'autorizzazione  (art. 8,
comma 2).
  I  termini sopra  indicati sono  perentori  e le  somme versate  in
ritardo vengono rimborsate senza maggiorazioni di interessi, salvo la
loro   imputazione,  a   richiesta  dell'interessato,   al  trimestre
immediatamente precedente la data del pagamento (art. 8, comma 3).
  Qualora si verifichino eventi che  comportino, in base alle vigenti
disposizioni, l'accreditamento di  contributi figurativi l'assicurato
deve sospendere i versamenti  volontari in corrispondenza dei periodi
coperti dai contributi predetti.
  I versamenti devono essere, altresi',  sospesi durante i periodi di
rioccupazione  e possono  essere ripresi  dal sabato  della settimana
successiva alla  cessazione del rapporto di  lavoro. Soltanto qualora
l'assicurato  intenda  ottenere  la rideterminazione  del  contributo
volontario assegnato all'atto  del rilascio dell'autorizzazione, puo'
presentare, come gia'  detto, domanda, a tal  fine, entro centottanta
giorni dalla  data di cessazione  del rapporto  di lavoro, a  pena di
decadenza.
 5) Effetti dei contributi volontari ai fini pensionistici.
  Si precisa che i contributi  volontari sono parificati, a tutti gli
effetti, ai contributi obbligatori.
  Inoltre si fa presente che per le pensioni liquidate esclusivamente
con il sistema contributivo, l'art. 1,  comma 7, legge 8 agosto 1995,
n.  335,  prevede  che  i periodi  corrispondenti  alla  prosecuzione
volontaria   non   concorrono   al   raggiungimento   dell'anzianita'
contributiva pari o superiore a quaranta anni, ferma restando la loro
valutazione nella determinazione del montante contributivo.
  Per completezza  di informazione,  si rinvia  a quanto  indicato da
questo Istituto con  circolare n. 61 del 27  novembre 1997 pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale  n. 283 del 4 dicembre 1997,  in merito alla
possibilita' di  effettuare versamenti  volontari, per i  periodi non
coperti  da  contribuzione,  nel  caso di  lavoro  prestato  a  tempo
parziale.
                                                Il presidente: Seppia