Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.94 del 23-4-1998)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni relativo a disposizioni sull'ordinamento didattico universitario; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle universita' e degli istituti di istruzione superiore; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione; Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590 - Istituzione di nuove universita'; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale e' stato istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare il primo comma dell'art. 16 relativo alle modifiche di statuto; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma degli ordinamenti didattici universitari; Visto il decreto ministeriale 31 luglio 1992 (modificato dai decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6 giugno 1994) relativo ai settori scientificodisciplinari degli insegnamenti universitari; Visto il decreto ministeriale 10 settembre 1997 relativo alla nuova tabella XVIII/quater concernente il diploma universitario in tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale; Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorita' accademiche di questa Universita' (Consiglio della facolta' di medicina e chirurgia del 21 ottobre 1997; Senato accademico del 29 gennaio 1998; Consiglio di amministrazione del 17 febbraio 1998); Rilevata la necessita' di approvare con urgenza la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, relativa all'autonomia didattica; Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti) del 5 agosto 1997, protocollo n. 2079/ufficio I, recante art. 17, commi 95, 101 e 119, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Autonomia didattica. Regime transitorio. Atto di indirizzo; Visto l'art. 10 dello statuto di autonomia dell'Universita' degli studi dell'Aquila emanato con decreto rettorale n. 196 - 0072 del 30 dicembre 1996; Considerato che nelle more e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma, delle scuole di specializiazione e dirette a fini speciali vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del sopracitato testo unico, ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni. Decreta: Nell'art. 104, relativo all'ordinamento dei corsi di diploma universitario dell'area medica e inserito il diploma universitario tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale; gli articoli dal n. 126 al n. 128 vengono abrogati e vengono inseriti i nuovi articoli dal n. 124 al n. 125, con relativo scorrimento degli articoli successivi. Ordinamento dei corsi di diploma universitario dell'area medica Titolo V/I Norme generali Art. 104. Finalita', organizzazione, requisiti di accesso 1.1. Nell'ordinamento universitario - Facolta di medicina e chirurgia, sono istituiti i seguenti corsi di diploma universitario, che rilasciano i corrispondenti titoli di studio: 01. Dietista 02. Fisioterapista 03. Igienista dentale 04. Infermiere 05. Logopedista 06. Ortottistaassistente in oftalmologia. 07. Ostetrica/o 08. Tecnico audiometrista 09. Tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale 10. Tecnico sanitario di laboratorio biomedico La formazione deve garantire, oltre ad un'adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale tecnicopratico, nella misura eventualmente stabilita dalla normativa dell'Unione europea. I corsi hanno durata triennale, e si concludono con un esame finale (Esame di Stato con valore abilitante) e con il rilascio del relativo titolo professionale. Durante il corso lo studente deve conseguire gli obiettivi didattici teorici, pratici e di tirocinio stabiliti nei singoli ordinamenti; deve altresi' acquisire la capacita' di aggiornarsi, di valutare i propri comportamenti e di svolgere attivita' di ricerca. 1.2. I corsi sono attivati, in conformita' ai protocolli d'intesa stipulati tra le universita' e le regioni, e si svolgono in sede ospedaliera - Policlinici universitari, IRCCS, Ospedali - e presso le altre strutture del Servizio sanitario nazionale, nonche' presso istituzioni private accreditate. Le strutture sede di formazione debbono avere i requisiti minimi stabiliti per ciascun corso di diploma universitario ai fini dell'accreditamento della struttura medesima. 1.3. In base alla normativa dell'Unione europea e con l'osservanza delle relative specifiche norme, nonche' della normativa nazionale, possono essere istituiti corsi di ulteriore formazione riservati ai possessori del diploma universitario e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi possessori del diploma per quanto riguarda le funzioni specialistiche e di coordinamento delle funzioni di base ed in particolare: a) corsi rivolti alla formazione complementare, su tipologie stabilite con decreti del Ministro della sanita', emanati secondo le norme vigenti ed attivabili presso le strutture accreditate; b) corsi di perfezionamento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, con oneri per il S.S.N. esclusivamente in presenza di convenzioni con le regioni, secondo modalita' concordate tra le parti. 1.4. Nel corso di diploma sono riconoscibili crediti per frequenza di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, relativamente a corsi con contenuti teorici e pratici ritenuti equivalenti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. La delibera di riconoscimento dei crediti e' adottata dal consiglio di corso di diploma. L'applicazione della norma non implica, ai sensi delle direttive dell'Unione europea, abbreviazioni di corso, ne' esime dal conseguire il monteore complessivo per l'accesso all'esame finale. 1.5. Sulla base delle indicazioni contenute nei piani regionali della formazione e tenuto conto delle esigenze sanitarie nazionali, il numero effettivo degli iscritti a ciascun corso di diploma e' determinato con decreto del Ministero della sanita' di concerto con il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Il decreto deve essere emanato entro il 30 aprile di ciascun anno. Il numero effettivo degli ammessi ogni anno non puo' essere superiore al numero massimo stabilito in sede di accreditamento. 1.6. Sono ammissibili alle prove per ottenere iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale. Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nel limite dei posti determinati, e' subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del restante punteggio complessivo. Il consiglio di corso di diploma approva, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data della prova, gli argomenti sui quali verra' effettuata la prova scritta, concernente comunque settori di cultura generale e di scienze biomediche e naturalistiche. L'ammissione al corso avviene previo accertamento medico d'idoneita' psicofisica per lo svolgimento delle funzioni specifiche del singolo profilo professionale. 1.7. I docenti universitari, a cio' destinati dal consiglio di facolta', sono titolari d'insegnamento nel corso di diploma universitario. I docenti non universitari del S.S.N. sono nominati annualmente dal rettore senza oneri per l'universita', su proposta del consiglio di corso di diploma e delibera del consiglio di facolta' e nulla osta del direttore generale della struttura di appartenenza. All'avvio dei corsi i docenti ospedalieri sono proposti dal legale rappresentante dell'azienda. La titolarita' dei corsi d'insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario e' affidata di norma a personale del ruolo sanitario dipendente dalle strutture presso le quali si svolge la formazione stessa, in possesso dei requisiti previsti, in base alla tabella di equiparazione tra settori scientifico disciplinari, di cui alla legge n. 341/1990, e discipline ospedaliere stabilite con decreto interministeriale Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica - Ministero della sanita'. 1.8. Sono organi del corso di diploma: a) il consiglio di corso di diploma, costituito da tutti i docenti del corso; b) il presidente del corso, responsabile del medesimo; egli e' eletto ogni tre anni tra i professori di ruolo di prima fascia dai membri del consiglio di corso di diploma; c) il coordinatore dell'insegnamento tecnicopratico e di tirocinio, nominato dal consiglio di corso di diploma universitario tra coloro che, in servizio presso la struttura sede del corso, sulla base del curriculum che tiene conto del livello formativo nell'ambito dello specifico profilo professionale, cui corrisponde il corso. Il coordinatore degli insegnamenti tecnicopratici dura in carica per tre anni, e' responsabile degli insegnamenti tecnicopratici e del loro coordinamento con gli insegnamenti teoricoscientifici, organizza le attivita' complementari, assegna i tutori e ne supervede l'attivita', garantisce l'accesso degli studenti alle strutture qualificate come sede di insegnamenti tecnicopratici. Il consiglio di corso di diploma individua un coordinatore didattico per ciascun anno di corso ed individua altresi' forme di tutorato per la formazione tecnicopratica. 1.9. Il coordinamento organizzativo nelle sedi universitarie e' demandato ad una commissione mista composta da due docenti universitari, due ospedalieri ed un medico dirigente di secondo livello con funzioni di coordinatore, delegato dal direttore generale. 1.10. E' istituito un Osservatorio nazionale permanente (ONP) per la valutazione della qualita' dell'insegnamento e la rispondenza dell'attivita' dei corsi di diploma agli obiettivi didattici di ciascuno di essi, nonche' per la verifica almeno ogni triennio, attraverso richieste documentali ed anche attraverso analisi in loco, della qualita' dei corsi nelle sedi. L'Osservatorio e' costituito presso il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanita'. L'osservatorio e' costituito da: tre esperti o funzionari ciascuno per il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e per il Ministero della sanita'; due rappresentanti delle facolta' di medicina e chirurgia, designati dalla conferenza dei presidi tra i responsabili delle strutture didattiche di diploma universitario; tre esperti rappresentanti delle regioni, designati dalla conferenza permanente dei presidenti delle regioni, tra i responsabili delle strutture di coordinamento organizzativo delle strutture didattiche. L'Osservatorio e' integrato per l'attivita' relativa a ciascun corso di diploma da un presidente della relativa struttura didattica e da un rappresentante dello specifico ordine, collegio o associazione professionale. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica procede alla costituzione e alle integrazioni con propri decreti, acquisite le designazioni. L'Osservatorio puo' eventualmente coinvolgere studenti nell'attivita' di valutazione. In caso di verifica negativa, anche a seguito di sopralluogo in sede di funzionari ministeriali, sono dettate prescrizioni sulle strutture ed attrezzature o sull'attivita' didattica e di addestramento professionale alle quali il corso di diploma o sua sezione deve adeguarsi nei termini prescritti e comunque non oltre due anni, trascorso i quali, senza che siano intervenuti i prescritti adeguamenti, il corso o la sezione sono soppressi. Tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale Art. 124. Finalita' organizzazione, requisiti di accesso 1.1. L'Universita', facolta' di medicina e chirurgia, istituisce il corso di diploma universitario di tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale. Il corso ha durata di 3 anni e si conclude con un esame finale (esame di stato con valore abilitante) con il rilascio del titolo di tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale. Lo statuto dell'Universita' indica il numero massimo di studenti iscrivibili a ciascun anno di corso, in relazione alle possibilita' formative. 1.2. Il corso di diploma ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere un'attivita' professionale, compresa quella educativa, nel campo della riabilitazione psichiatrica e psicosociale, individuale, familiare e di comunita'. Art. 125. Ordinamento didattico 2.1. Il corso di diploma prevede 4600 ore di insegnamento e di attivita' pratiche e di studio guidate, nonche' di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed e' organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attivita' pratiche e di studio guidate (primo anno 650 ore, secondo anno 620 ore, terzo anno 460 ore). Le attivita' pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno. Il tirocinio professionale e' svolto per 720 ore nel primo anno (360 per semestre), 900 ore nel secondo anno (450 per semestre), 1250 ore nel terzo anno (625 per semestre). 2.2. Le attivita' didattiche sono ordinate in aree, che definiscono gli obiettivi generali, culturali e professionalizzanti. Le aree comprendono i corsi integrati, che definiscono l'articolazione dell'insegnamento nei diversi semestri e corrispondono agli esami che debbono essere sostenuti; ai corsi integrati afferiscono i settori scientificodisciplinari, che indicano le competenze scientificoprofessionali, mentre le discipline concernono le titolarita' dei docenti dei singoli settori. Nei corsi integrati previsti dall'ordinamento sono attivabili le discipline ricomprese nei settori scientificodisciplinari afferenti al corso integrato. Le discipline attengono unicamente la titolarita' dei docenti e non danno luogo a verifiche di profitto autonome. Esse sono attivate con atto programmatorio della facolta' e sono in tale evenienza inserite nel manifesto annuale degli studi, che e' anche forma di pubblicizzazione dei docenti. 2.3. Le aree didatticoorganizzative con gli obiettivi didattici, i corsi integrati ed i relativi settori scientificodisciplinari sono riportati nella tabella A. Obiettivo didattico del corso e' quello di fornire allo studente le basi per comprendere le situazioni di disagio psichico e psicosociale e porre in essere le metodologie individuali, familiari, e di comunita' per la riabilitazione ed il reinserimento sociale dei pazienti. Sono settori costitutivi non rinunciabili del corso di diploma universitario: Settori: B01B Fisica, E05A Biochimica, E06A Fisiologia umana, E07X Farmacologia, E09A Anatomia umana, E06A Fisiologia, E13X Biologia applicata, F11A Psichiatria, F11B Neurologia, F19B Neuropsichiatria infantile, F23D Scienze infermieristiche e tecniche delle riabilitazione neuropsichiatrica. 2.4. Lo standard formativopratico, comprensivo del tirocinio, e' rivolto a far acquisire allo studente una adeguata preparazione professionale ed e' specificato nella tabella B. Tabella A - Obiettivi didattici, aree didattiche, piano di studio esemplificativo e relativi settori scientificodisciplinari. I Anno - I semestre: Area A- Propedeutica (crediti: 6.0). Obiettivo: lo studente deve acquisire le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici. A1. Corso integrato di fisica, statistica e informatica. Settori: B01B Fisica, F01A Statistica medica. A2. Corso integrato di chimica medica e biochimica. Settore: E05A Biochimica. A3. Corso integrato di biologia e genetica. Settori: E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica. A4. Corso integrato di istologia ed anatomia Settori: E09A Anatomia umana, E09B Istologia. A5. Inglese scientifico. Settore: L18C Linguistica inglese. A6. Tirocinio: attivita' tutoriale e di tirocinio guidato da svolgersi in strutture ospedaliere relativamente ai corsi integrati del semestre (360 ore). I Anno - II semestre: Area B - Funzioni neuropsicologiche (crediti: 6). Obiettivo: lo studente deve acquisire nozioni generali sul funzionamento dell'organismo umano e specificatamente del sistema nervoso centrale, nonche' le basi per la comprensione della dimensione psicologica delle funzioni verbali e gestuali. B1. Corso integrato di fisiologia e neurofiosiologia. Settore: E06A Fisiologia umana. B2. Corso integrato di psicologia generale e psicometria. Settori: M10B Psicobiologia e psicologia fisiologica, M11E Psicologia clinica. B4. Corso integrato di fonetica e linguistica. Settori: F23D Scienze infermieristiche e della riabilitazione neuropsichiatrica, F23F Scienze della riabilitazione logopedica. B5. Tirocinio: attivita' tutoriale e a tirocinio guidato da svolgersi in strutture ospedaliere relativamente ai corsi integrati del semestre (360 ore). II Anno - I semestre Area C - Fisiopatologia generale (crediti 6): Obiettivo: lo studente deve acquisire i fondamenti della dimensione patologica e terapeutica fisica e psicopatologica, apprendendo fondamenti della fisiopatologia generale e speciale, della farmacologia, dell'igiene e della psicopatologia. C1. Corso integrato di patologia generale e neuropatologia. Settori: F04A Patologia generale, F06B Neuropatologia. C2. Corso integrato di farmacologia e psicofarmacologia. Settori: E07X Farmacologia, F11A Psichiatria. C3. Corso integrato di igiene e medicina sociale. Settori: F22A Igiene generale e applicata, F22B Medicina legale. C4. Corso integrato di psicopatologia generale e dell'eta' evolutiva e dell'anziano. Settori: F11A Psichiatria, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica, M11E Psicologia clinica. C5. Tirocinio: attivita' tutoriale e di tirocinio guidato da svolgersi in strutture opedaliere relativamente ai corsi integrati del semestre (450 ore). II Anno - II semestre. Area D - Psichiatria, psicoterapia e psicopedagogia (crediti: 6). Obiettivo: lo studente deve acquisire i fondamenti teorici della psichiatria, nonche' elementi generali di psicoterapia e psicopedagogia. D1. Corso integrato di psichiatria. Settore: F11A Psichiatria. D2. Corso integrato di psicoterapia. Settori: F11A Psichiatria, M11E Psicologia clinica. D3. Corso integrato di psicopedagogia. Settori: M09E Pedagogia speciale, M11E Psicologia clinica. D4. Tirocinio: attivita' tutoriale e di tirocinio guidato da svolgersi presso strutture di degenza, territoriali, residenziali e semiresidenziali e presso comunita' terapeutiche (450 ore). III Anno - I semestre. Area E - Riabilitazione psichiatrica generale e tecniche riabilitative specifiche (crediti: 5). Obiettivo: lo studente deve acquisire cognizioni di riabilitazione psichiatrica, nonche' le tecniche riabilitative specifiche, cognitive, di terapia occupazionale, di espressione grafica e figurativa, di animazione teatrale e musicoterapia. E1. Corso integrato di riabilitazione psichiatrica generale. Settori: F11A Psichiatria, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica. E2. Corso integrato di terapia comportamentale - cognitiva e terapia occupazionale. Settori: F11A Psichiatria, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica. E3. Corso integrato di tecniche riabilitative grafiche, di animazione teatrale e musicoterapiche. Settori: F11A Psichiatria, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica. E4. Corso integrato di psicoterapia di gruppo e familiare. Settori: F11A Psichiatria, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica. E5. Corso integrato a organizazione dei servizi sociosanitari e legislazione del cooperativismo e privato sociale. Settori: F11A Psichiatria, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica. E6. Corso integrato di comunita' terapeutica. Settori: F11A Psichiatria, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica. E7. Tirocinio: attivita' tutoriale e di tirocinio guidato da svolgersi presso strutture di degenza, territoriali, residenziali e semiresidenziali e presso comunita' terapeutiche (625 ore). III Anno - II semestre. Area F - Riabilitazione psichiatrica speciale, infantile e geriatrica (crediti: 5). Obiettivo: Lo studente apprende tecniche riabilitative specifiche per le patologie dell'eta' infantile e dell'anziano. F1. Corso integrato di riabilitazione speciale psicogeriatrica. Settori: F11A Psichiatria, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica. F2. Corso integrato di riabilitazione speciale psichiatrica infantile. Settori: F11A Psichiatria, F23D Scienze infermieristiche e tecniche della riabilitazione neuropsichiatrica. F3. Tirocinio: attivita' tutoriale e di tirocinio guidato da svolgersi presso strutture di degenza, territoriali, residenziali e semiresidenziali e presso comunita' terapeutiche (625 ore). Tabella B - standard formativopratico del tecnico della educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale. Lo studente, per essere ammesso all'esame finale, deve aver partecipato ai seguenti atti o averli condotti in prima persona: A) aver partecipato a 70 colloqui con persone con difficolta' psicologiche gravi o con gravi problemi psicosociali, o con pazienti affetti da disturbi mentali ospitati in diversi ambienti (strutture di degenza, servizi territoriali, strutture residenziali e semiresidenziali, comunita' terapeutiche e servizi sociosanitari); B) aver partecipato a 70 colloqui con componenti della rete sociale di riferimento (familiari, amici, medico di famiglia, datore e colleghi di lavoro, ecc.) della persona con difficolta' psicologiche gravi o con gravi problemi psicosociali, o paziente affetto da disturbi mentali; C) aver partecipato a 70 riunioni con l'equipe sociosanitaria responsabile del progetto terapeutico (psichiatra, psicologo, assistente sociale, infermiere facenti parte del gruppo di lavoro) sviluppato per la persona con difficolta' psicologiche gravi o con gravi problemi psicosociali, o paziente affetto da disturbi mentali; D) aver partecipato a 50 valutazioni mediante strumenti standardizzati (interviste, scale, questionari, ecc.) della disabilita' sociale di persone con difficolta' psicologiche gravi o con gravi problemi psicosociali o di pazienti affetti da disturbi mentali, ed averne condotte in prima persona almeno 20; E) aver partecipato a 30 valutazioni del carico assistenziale e del benessere dei familiari o dei conviventi che vivono e si prendono cura della persona con difficolta' psicologiche gravi o con gravi problemi psicosociali, o con il paziente affetto da disturbi mentali, ed averne condotte in prima persona almeno 15; F) aver partecipato a 50 incontri nell'ambito di progetti di socializzazione, ricreativi, di attivita' espressive e psicomotorie, o di gruppi di discussione per problemi finalizzati allo sviluppo delle abilita' di vita; G) aver partecipato alla programmazione di 20 progetti integrati di riabilitazione psichiatrica e psicosociale individualizzati per persone con disabilita' sociale, con valutazione e verifica degli esiti dei progetti riabilitativi in base agli obiettivi di recupero; H) aver partecipato a 20 progetti di attivazione ed intervento sulla rete sociale (rapporti con enti locali, scuole, scuole di formazione professionale, agenzie di lavoro, cooperative sociali, associazioni di volontariato, associazioni di familiari, altre associazioni sociali, ecc.) finalizzati all'inserimento abitativo, scolastico/lavorativo e sociale, ed averne condotte in prima persona almeno 10; I) aver condotto in prima persona 15 interventi specifici per la promozione e/o l'insegnamento di abilita' sociali delle persone con disabilita' sociali a livello individuale e di gruppo; L) aver condotto in prima persona almeno 2 interventi psicoeducativi sui familiari e sui conviventi, che vivono e si prendono cura della persona con difficolta' psicologiche gravi o con gravi problemi psicosociali, con il paziente affetto da disturbi mentali; M) aver partecipato a 10 sedute di equipe, impostate sul metodo di risoluzione dei problemi relativi agli aspetti organizzativi del servizio. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore nell'anno accademico 1997/98. L'Aquila, 30 marzo 1998 Il rettore: Bignardi