Entrata in vigore della risoluzione A736 (18), adottata il 4 novembre 1993, concernente gli emendamenti al regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare.(GU n.98 del 29-4-1998)
Secondo quanto previsto dall'art. VI, paragrafo 4, della convenzione sulle regole internazionali per prevenire gli abbordi in mare (la cui ratifica fu autorizzata con legge 27 dicembre 1977, n. 1085, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 17 febbraio 1978), si comunica l'entrata in vigore per l'Italia dal 4 novembre 1995 della risoluzione A736 (18), adottata il 4 novembre 1993, concernente gli emendamenti al regolamento internazionale del 1972. Si riporta qui di seguito, in lingua inglese con traduzione non ufficiale in lingua italiana il testo dell'atto sunnominato: RESOLUTION A.736 (18) adopted on 4 November 1993 AMENDMENTS TO THE INTERNATIONAL REGULATIONS FOR PREVENTING COLLISIONS AT SEA, 1972 THE ASSEMBLY, RECALLING article VI of the Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972, on amendments to the Regulations, HAVING CONSIDERED the amendments to the International Regulations for Preventing Collisions at Sea, 1972, adopted by the Maritime Safety Committee at its sixtyfirst session and communicated to all Contracting Parties in accordance with paragraph 2 of article VI of that Convention and also the recommendations of the Maritime Safety Committee concerning entry into force of these amendments, 1. ADOPTS, in accordance with paragraph 3 of article VI of the Convention, the amendments set out in the Annex to the present resolution; 2. DECIDES, in accordance with paragraph 4 of article VI of the Convention, that the amendments shall enter into force on 4 November 1995 unless by 4 May 1994 more than one third of the Contracting Parties have notified their objection to the amendments; 3. REQUESTS the Secretary-General, in conformity vith paragraph 3 of article VI, to communicate this resolution to all Contracting Parties to the Convention for acceptance; 4. INVITES Contracting Parties to notify any objections to the amendments not later than 4 May 1994, whereafter the amendments will be deemed to have been accepted to enter into force as determined in the present resolution. ANNEX AMENDMENTS TO THE INTERNATIONAL REGULATIONS FOR PREVENTING COLLISIONS AT SEA, 1972 1 Rule 26 (b) (i): Delete the words "a vessel of less than 20 metres in length may instead of this shape exhibit a basket". 2 Rule 26 (c) (i): Delete the words "a vessel of less than 20 metres in length may instead of this shape exhibit a basket". 3 Rule 26 (d): is amended to read as follows: "(d) The additional signals described in Annex II to these regulations apply to a vessel engaged in fishing in close proximity to other vessels engaged in fishing". 4 Annex I, section 3 - Horizontal positioning and spacing of lights: a new paragraph (d) is added as follows: "(d) When only one masthead light is prescribed for a power driven vessel, this light shall be exhibited forward of amidships; except that a vessel of less than 20 metres in length need not exhibit this light forward of amidships but shall exhibit it as far forward as is practicable". 5 Annex I, section 9 - Horizontal sectors: - the existing paragraph "(b)" is renumbered to read "(b) (i)". - a new subparagraph (b) (ii) is added as follows: "(b) (ii) If it is impracticable to comply with paragraph (b) (i) of this section by exhibiting only one allround light, two allround lights shall be used suitably positioned or screened so that they appear, as far as practicable, as one light at a distance of one mile". 5 Annex I, section 13 - Approval: Amend to read "14. Approval"; and insert a new section 13 as follows: "13. High speed craft The masthead light of high apeed craft with a length to breadth ratio of less than 3.0 may be placed at a height related to the breadth of the craft lower than that prescribed in paragraph 2 (a) (i) of this annex, provided that the base angle of the isosceles triangles formed by the sidelights and masthead light, when seen in end elevation, is not less than 27 ". 7 Annex II, section 2 - Signals for trawlers: - the leadin sentence of paragraph (a) is amended to read: "(a) Vessels of 20 metres or more in length when engaged in trawling, whether using demersal or pelagic gear, shall exhibit;" - the leadin sentence of paragraph (b) is amended to read: "(b) Each vessel of 20 metres or more in length engaged in pair trawling shall exhibit:" - a new paragraph (c) is added as follows: "(c) A vessel of less than 20 metres in length engaged in trawling, whether using demersal or pelagic gear or engaged in pair trawling, may exhibit the lights prescribed in paragraphs (a) or (b) of this section, as appropriate". 8 Annex IV, subparagraph 1 (o): Amend to read: "1 (o) approved signals transmitted by radiocommunication systems, including survival craft radar transponders". TRADUZIONE NON UFFICIALE I.M.O. RISOLUZIONE A.736 (18) adottata il 4 novembre 1993 EMENDAMENTI AL REGOLAMENTO INTERNAZIONALE DEL 1972 PER PREVENIRE GLI ABBORDI IN MARE L'Assemblea, ricordando le disposizioni dell'Art. VI della Convenzione sul Regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare che si riferiscono agli emendamenti da apportare a questo Regolamento; avendo esaminato gli altri emendamenti al Regolamento internazionale del 1972 per prevenire gli abbordi in mare che il Comitato della sicurezza marittima ha adottato durante la sua sessantunesima sessione e che sono stati comunicati a tutte le Parti contraenti conformemente alle disposizioni del paragrafo 2 dell'art. VI della predetta Convenzione, nonche' le raccomandazioni fatte dal Comitato della sicurezza marittima relative all'entrata in vigore di questi emendamenti, 1. Adotta, conformemente al paragrafo 3 dell'art. VI della Convenzione, gli emendamenti che figurano in allegato alla presente risoluzione; 2. Decide, conformemente al paragrafo 4 dell'art. VI della Convenzione, che ogni emendamento entrera' in vigore il 4 novembre 1995, a meno che entro il 4 maggio 1994 piu' di un terzo delle Parti contraenti non abbiano notificato la loro opposizione agli emendamenti; 3. Prega il Segretario Generale, conformemente a quanto contenuto nel paragrafo 3 dell'art. VI, di comunicare la presente risoluzione a tutte le Parti contraenti la Convenzione per l'approvazione; 4. Invita le Parti contraenti a sottoporre le loro obiezioni agli emendamenti al piu' tardi il 4 maggio 1994, data dopo la quale gli emendamenti saranno considerati come entrati in vigore, conformemente alle disposizioni di questa risoluzione. ANNESSO EMENDAMENTI AL REGOLAMENTO INTERNAZIONALE DEL 1972 PER PREVENIRE GLI ABBORDI IN MARE 1. Regola 26 (b) (i) Cancellare le parole: "una nave di lunghezza inferiore a 20 metri invece di questo segnale puo' mostrare un cesto". 2. Regola 26 (c) (i) Cancellare le parole: "una nave di lunghezza inferiore a 20 metri invece di questo segnale puo' mostrare un cesto". 3. Regola 26 (d) Modificare questa regola come segue: "(d) I segnali supplementari descritti nell'Annesso II al presente Regolamento si applicano ad una nave che sta pescando a breve distanza da altre navi che stanno pescando". 4. Annesso I, Sezione 3. Sistemazione e distanze dei fanali sul piano orizzontale. Aggiungere un nuovo paragrafo (d) come segue: "(d) Quando per una nave a propulsione meccanica e' prescritto un solo fanale di testa d'albero, questo fanale deve trovarsi a proravia del centro della nave; se invece si tratta di una nave di lunghezza inferiore a 20 metri questo fanale non deve essere posto a proravia del centro della nave bensi' quanto piu' a proravia sia praticamente possibile". 5. Annesso I. Sezione 9. Settori orizzontali di visibilita'. - Rinumerare il paragrafo (b) come "(b) (i)". - Aggiungere il nuovo paragrafo (b) (ii) come segue: "(b) (ii) Se e' impossibile ottemperare nella pratica al paragrafo (b) (i) della presente Sezione esibendo un solo fanale visibile su tutto l'orizzonte, devono essere utilizzati due fanali visibili su tutto l'orizzonte e convenientemente sistemati o oscurati in modo da apparire, per quanto possibile, come un unico fanale da una distanza di un miglio". 6. Annesso I, Sezione 13. Approvazione. - Rinumerare questa Sezione in modo che diventi "14. Ap provazione". - Inserire una nuova Sezione 13 come segue: "13. Mezzi navali ad alta velocita'.Il fanale di testa d'albero per i mezzi navali ad alta velocita' il cui rapporto lunghezza/larghezza e' inferiore a 3.0 puo' essere sistemato ad un'altezza che, in relazione alla lunghezza dello scafo, e' inferiore a quella prescritta alla Sezione 2 (a) (i) del presente Annesso, a condizione che l'angolo alla base del triangolo isoscele formato dal fanale di testa d'albero ed i fanali laterali, visti di fronte, non sia minore di 27 gradi". 7. Annesso II, Sezione 2. Segnali per pescherecci con reti a strascico. - Modificare come segue la frase introduttiva del paragrafo (a): "Le navi di lunghezza uguale o superiore a 20 metri intente a pescare con reti a strascico sia che usino attrezzi di fondo o reti pelagiche devono mostrare:" - Modificare come segue la frase introduttiva del paragrafo (b): "Tutte le navi di lunghezza uguale o superiore a 20 metri intente in operazioni di pesca a strascico in coppia devono mostrare:" - Aggiungere un nuovo paragrafo (c) come segue: "(c) Una nave di lunghezza inferiore a 20 metri intenta a pescare con reti a strascico sia che usi attrezzi di fondo o reti pelagiche o intenta ad operazioni di pesca a strascico in coppia, puo' mostrare i fanali prescritti al paragrafo (a) o (b) di questa Sezione secondo il caso". 8. Annesso IV. Segnali di pericolo. - Modificare come segue il paragrafo (1) (o): "1 (o) segnali approvati trasmessi da sistemi di radiocomunicazione, compresi i risponditori radar dei mezzi di salvataggio".