Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici del tribunale di Bergamo.(GU n.95 del 24-4-1998)
IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA Viste le note n. 4252/DAL/AM/97 e n. 4252/AM/97 rispettivamente in data 18 dicembre 1997 e 7 febbraio 1998 del presidente della Corte di appello di Brescia, con le quali si comunica che gli uffici del tribunale di Bergamo, non sono stati in grado di funzionare, in conseguenza dello sciopero nazionale del personale giudiziario, nella giornata del 15 dicembre 1997; Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437 concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari; Decreta: In conseguenza del mancato funzionamento degli uffici del tribunale di Bergamo, nella giornata del 15 dicembre 1997, i termini di decadenza per il compimento degli atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nella predetta giornata o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 15 aprile 1998 p. Il Ministro: Mirone