Utilizzo fondi di riserva di cui agli articoli 7, 9 e 9-bis della legge n. 468/1978 e successive modificazioni ed integrazioni - Richieste di integrazione delle dotazioni di bilancio.(GU n.95 del 24-4-1998)
Vigente al: 24-4-1998
A tutte le amministrazioni - Gabinetto A tutti gli uffici centrali del bilancio Nell'opportuno contemperamento delle esigenze di bilancio con la corretta applicazione delle norme contabili, si rappresenta che codeste amministrazioni non potranno formulare richieste di integrazioni con utilizzo dei fondi di riserva previsti dalle norme di cui all'oggetto per le spese obbligatorie e d'ordine, per le spese impreviste e per le integrazioni di cassa, senza avere prima concretamente verificato la possibifita' diprocedere in base ad altre vigenti norme che consentono le integrazioni medesime mediante variazioni compensative, con particolare riferimento all'articolo 2, comma 4-quinquies della legge n. 468 del 1978, come modificata dalla legge n. 94 del 1997 (cfr. circolare n. 81 del 7 novembre 1997, nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 25 novembre 1997), nonche' all'art. 23, commi 7, 11 e 12 della legge n. 453 del 1997. Conseguentemente, l'esito negativo della citata verifica deve essere fatto risultare esplicitamente nella richiesta di prelevamento dai suddetti fondi a cura e responsabilita' dell'amministrazione interessata e con la conforme attestazione dell'ufficio centrale del bilancio. Si avverte che non verranno prese in considerazione richieste di integrazione con l'utilizzo dei fondi in questione, prive della predetta attestazione. p. Il Ministro: Giarda