MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 17 aprile 1998, n. 101 

  Potere  regolamentare   dei  comuni   e  delle   province.  Decreto
legislativo n.  446 del 15  dicembre 1997. Chiarimenti su:  forma del
regolamento;  invio   al  Ministero  delle   finanze;  pubblicazione,
mediante  avviso, nella  Gazzetta Ufficiale  ; natura  del potere  di
impugnativa del Ministero delle finanze.
(GU n.96 del 27-4-1998)
 
 Vigente al: 27-4-1998  
 

                                  Ai comuni
                                  Alle province
                                  Al Ministero di grazia e  giustizia
                                  -  Ufficio  pubblicazione  leggi  e
                                  decreti
                                     e, per conoscenza:
                                  All'Avvocatura generale dello Stato
                                  Al   Ministero    dell'interno    -
                                  Direzione                  generale
                                  amministrazione civile
                                  Alle  direzioni   regionali   delle
                                  entrate
                                  All'ANCI
                                  All'UPI
  La presente  circolare e'  diretta a  fornire prime  indicazioni in
ordine  a taluni  aspetti ed  adempimenti inerenti  all'esercizio del
potere  regolamentare  attribuito  ai  comuni ed  alle  province  dal
decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997.
  Il regolamento va adottato dal consiglio comunale o provinciale con
apposita e  separata deliberazione,  senza quindi farlo  confluire in
provvedimenti che trattano anche altre  materie (come, ad esempio, la
determinazione di aliquote). Cio', sia per rispettare la forma tipica
dell'atto regolamentare, sia per evitare eventuali coinvolgimenti sul
piano  giurisdizionale  originati   da  impugnative  di  disposizioni
estranee  a  quelle regolamentari,  sia  per  esigenze connesse  alla
pubblicazione  nella Gazzetta  Ufficiale  di cui  sara' trattato  nel
prosieguo.
  Nel  regolamento  e' inutile  riportare  le  disposizioni di  legge
vigenti, laddove esse non formino oggetto di modifica regolamentare o
non servano da collegamento con  le innovazioni introdotte. Cio', sia
per la  chiara formulazione  della norma  contenuta nell'art.  52 del
decreto legislativo n. 446/1997, in forza della quale "Per quanto non
regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti", sia per
evitare   che  possano   crearsi  dubbi   interpretativi  in   ordine
all'efficacia nel tempo delle disposizioni inutilmente trascritte.
  Il  potere  regolamentare non  si  esaurisce  per effetto  del  suo
esercizio, per cui  non e' necessario che con  una sola deliberazione
vengano  disciplinate  tutte quante  le  materie  sulle quali  si  ha
interesse  di  intervenire.  E',  anzi, auspicabile  che  (stante  la
particolare delicatezza di siffatto potere ed anche in considerazione
di   esigenze   di    verifiche   dell'effetto   delle   disposizioni
regolamentari sull'andamento del gettito  del tributo disciplinato) i
singoli  regolamenti  affrontino,  preferibilmente in  anni  diversi,
approfonditamente e compiutamente soltanto talune materie.
  Ferma  restando,  ovviamente,   l'autonomia  decisionale  dell'ente
locale, si ritiene opportuno suggerire qualche facsimile di contenuto
di regolamento per alcune fattispecie.
                                                        1 fattispecie
                        IL CONSIGLIO COMUNALE
  Visti  gli articoli  52  e 59,  comma 1,  lettera  g), del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Fermo restando  che il valore delle aree  fabbricabili e' quello
venale in  comune commercio, come  stabilito nel comma 5  dell'art. 5
del decreto legislativo n. 504 del  30 dicembre 1992, non si fa luogo
ad accertamento  di loro  maggior valore, nei  casi in  cui l'imposta
comunale  sugli   immobili  dovuta  per  le   predette  aree  risulti
tempestivamente versata sulla  base di valori non  inferiori a quelli
stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento.
  2. Le disposizioni di cui al  comma 1 si applicano per gli immobili
per i  quali questo comune  e' soggetto  attivo di imposta,  ai sensi
dell'art. 4 del  decreto legislativo n. 504 del 30  dicembre 1992, ed
hanno  effetto con  riferimento  agli anni  di  imposta successivi  a
quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.
  3.  La   tabella  di  cui   al  comma  1  puo'   essere  modificata
periodicamente  con  deliberazione   della  giunta  comunale,  avente
effetto con riferimento  agli anni di imposta successivi  a quello in
corso alla data della sua adozione.
                                                        2 fattispecie
                        IL CONSIGLIO COMUNALE
  Visti  gli articoli  52  e 59,  comma 1,  lettera  c), del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Nell'art. 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504
del 30 dicembre 1992,  concernente le esenzioni dall'imposta comunale
sugli immobili,  le parole "gli immobili  utilizzati" sono sostituite
dalle seguenti: "i fabbricati posseduti,  a titolo di proprieta' o di
diritto reale di  godimento od in qualita'  di locatario finanziario,
ed utilizzati".
  2. Le disposizioni di cui al  comma 1 si applicano per gli immobili
per i  quali questo comune  e' soggetto  attivo di imposta,  ai sensi
dell'art. 4 del  decreto legislativo n. 504 del 30  dicembre 1992, ed
hanno  effetto con  riferimento  agli anni  di  imposta successivi  a
quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.
                                                        3 fattispecie
                        IL CONSIGLIO COMUNALE
  Visti  gli articoli  52  e 59,  comma 1,  lettera  b), del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Nell'art.  7, comma  1, del  decreto legislativo  n. 504  del 30
dicembre 1992,  concernente le esenzioni dall'imposta  comunale sugli
immobili, la lettera a) e' sostituita dalle seguenti:
  " a)  gli immobili posseduti, a  titolo di proprieta' o  di diritto
reale di  godimento od  in qualita'  di locatario  finanziario, dallo
Stato,  dalle  regioni, dalle  province,  dagli  altri comuni,  dalle
comunita' montane,  dai consorzi  fra detti enti  territoriali, dalle
aziende unita' sanitarie locali;
  abis) gli immobili  posseduti, a titolo di proprieta'  o di diritto
reale di  godimento od  in qualita'  di locatario  finanziario, dalle
istituzioni  sanitarie pubbliche  autonome di  cui all'art.  41 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio, industria,
artigianato  ed  agricoltura,  destinati  esclusivamente  ai  compiti
istituzionali".
  2. Le disposizioni di cui al  comma 1 si applicano per gli immobili
per i  quali questo comune  e' soggetto  attivo di imposta,  ai sensi
dell'art. 4 del  decreto legislativo n. 504 del 30  dicembre 1992, ed
hanno  effetto con  riferimento  agli anni  di  imposta successivi  a
quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.
                                                        4 fattispecie
                        IL CONSIGLIO COMUNALE
  Visti  gli articoli  52  e 59,  comma 1,  lettera  d), del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
  1. Agli effetti dell'applicazione  delle agevolazioni in materia di
imposta  comunale sugli  immobili,  si  considerano parti  integranti
dell'abitazione principale le sue  pertinenze, anche se distintamente
iscritte  in  catasto.  L'assimilazione  opera a  condizione  che  il
proprietario o  titolare di diritto  reale di godimento, anche  se in
quota  parte, dell'abitazione  nella  quale  abitualmente dimora  sia
proprietario o  titolare di diritto  reale di godimento, anche  se in
quota  parte,  della pertinenza  e  che  questa sia  durevolmente  ed
esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
  2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza il garage o
box o  posto auto, la  soffitta, la  cantina, che sono  ubicati nello
stesso   edificio  o   complesso  immobiliare   nel  quale   e'  sita
l'abitazione  principale (oppure  ... che  sono ubicati  nello stesso
edificio  o  complesso immobiliare  nel  quale  e' sita  l'abitazione
principale ovvero ad una distanza non superiore a ... metri).
  3.  Resta fermo  che l'abitazione  principale e  le sue  pertinenze
continuano ad essere unita' immobiliari  distinte e separate, ad ogni
altro  effetto  stabilito  nel  decreto legislativo  n.  504  del  30
dicembre 1992, ivi compresa la  determinazione, per ciascuna di esse,
del proprio  valore secondo i  criteri previsti nello  stesso decreto
legislativo. Resta, altresi', fermo che la detrazione spetta soltanto
per  l'abitazione  principale,   traducendosi,  per  questo  aspetto,
l'agevolazione  di cui  al  comma 1  nella  possibilita' di  detrarre
dall'imposta  dovuta per  le pertinenze  la parte  dell'importo della
detrazione  che  non  ha  trovato  capienza  in  sede  di  tassazione
dell'abitazione principale.
  4. Le  disposizioni di cui  ai precedenti commi si  applicano anche
alle  unita' immobiliari,  appartenenti alle  cooperative edilizie  a
proprieta'  indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari.
  5.  Le norme  di  cui al  presente articolo  si  applicano per  gli
immobili per i quali questo comune  e' soggetto attivo di imposta, ai
sensi  dell'art. 4  del decreto  legislativo n.  504 del  30 dicembre
1992,  ed  hanno  effetto  con   riferimento  agli  anni  di  imposta
successivi  a quello  in corso  alla  data di  adozione del  presente
regolamento.
Invio al Ministero e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  In forza del secondo comma  dell'art. 52 del decreto legislativo n.
446/1997, una copia conforme del regolamento comunale o provinciale e
della relativa delibera approvativa,  laddove esso disciplini tributi
propri dei  comuni e  delle province, va  inviata al  Ministero delle
finanze  e, precisamente,  al  seguente  indirizzo: "Ministero  delle
finanze - Dipartimento delle  entrate - Direzione centrale fiscalita'
locale - Viale Europa - Roma EUR".
  L'invio  va effettuato  dopo  che il  regolamento, assoggettato  al
controllo preventivo di legittimita' ai sensi del comma 33 e seguenti
dell'art.  17 della  legge n.  127 del  15 maggio  1997, e'  divenuto
esecutivo.  Tale intervenuta  esecutivita', ai  sensi delle  predette
disposizioni,  deve  essere  attestata  dal  funzionario  comunale  o
provinciale competente.
  In forza del  medesimo secondo comma del predetto art.  52, e' dato
avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  adozione  dei  regolamenti
comunali  e   provinciali,  laddove,   come  sopra   precisato,  essi
riguardino tributi propri dei comuni e delle province.
  All'uopo  (sempre   successivamente  alla   succitata,  intervenuta
esecutivita')  il comune  o  la  provincia interessata  trasmettera',
contestualmente   all'invio   della   predetta  copia   conforme   di
regolamento,  alla   menzionata  Direzione  centrale   una  apposita,
separata,  richiesta,  redatta  su  carta  intestata,  possibilmente,
secondo il seguente facsimile:
Comune  di ............................. Prov. (sigla) ..............
(oppure  provincia di  ..............................................
Prot. n. ............  Data.........................................
                              Al Ministero delle finanze - Diparti-
                                 mento delle entrate - Direzione
                                 centrale fiscalita' locale - Viale
                                 Europa - 00100 Roma EUR
  Oggetto:  Richiesta  di  pubblicazione  di  avviso  di  regolamento
concernente tributi propri.
  Ai sensi del secondo comma  dell'art. 52 del decreto legislativo n.
446 del 15 dicembre 1997, si prega di provvedere per la pubblicazione
nella  Gazzetta   Ufficiale  del  seguente  avviso   di  adozione  di
regolamento:
 "  ................................................................"
Timbro del comune .......................(o della provincia).......
Firma (dell'organo competente)
                                *
                              *   *
  L'avviso da  pubblicare, stante  la sua  funzione di  mero richiamo
dell'attenzione  dei  soggetti  interessati, deve  essere  formulato,
nella predetta lettera, in modo estremamente sintetico.
  Si riportano, qui di seguito, alcuni esempi:
 1 esempio:
  Il comune di ............... ha  adottato in data   ...............
un    regolamento  in  materia di valore delle  aree fabbricabili, ai
fini dell'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI).
 2 esempio:
  Il comune di ................. ha  adottato in data    ............
un   regolamento in materia di  esenzione dall'imposta comunale sugli
immobili (ICI) per  gli enti non commerciali.
 3 esempio:
  Il  comune di ...................ha  adottato in data  ............
un  regolamento in materia di  esenzione dall'imposta comunale  sugli
immobili (ICI) per gli enti territoriali.
 4 esempio:
  Il  comune  di ..................ha  adottato in data  ............
un regolamento in materia di pertinenze  dell'abitazione  principale,
ai   fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI).
 5 esempio:
  La  provincia di .................ha adottato  in data ............
un regolamento in materia di istituzione dell'imposta provinciale  di
trascrizione.
  Si  raccomanda  a  comuni  e province  la  stretta  osservanza  del
predetto criterio di sinteticita', al  fine di rendere praticabile la
pubblicazione  in commento.  D'altro  canto,  i soggetti  interessati
hanno  pur sempre  la possibilita'  di richiedere  al comune  od alla
provincia notizie sul contenuto  integrale del regolamento annunciato
in Gazzetta Ufficiale.
  In  assenza  della predetta  richiesta,  non  si fara'  luogo  alla
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di regolamento.
  Gli avvisi in questione, sulla  base della formulazione fornita dai
comuni  e dalle  province, saranno  raggruppati periodicamente  dalla
predetta  Direzione  centrale in  appositi  elenchi  i quali  saranno
inviati all'ufficio  pubblicazione leggi  e decreti del  Ministero di
grazia  e  giustizia,  per   la  loro  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale, che avverra' gratuitamente.
  Gli avvisi di regolamento  saranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale
indipendentemente dal fatto che essi siano o meno legittimi.
  In  caso  di  sospensione  o  di annullamento  o  di  modifica  del
regolamento il cui  avviso e' stato pubblicato  in Gazzetta Ufficiale
qualunque ne sia la causa, il  comune o la provincia interessata deve
darne  urgente comunicazione  (individuando  il regolamento  mediante
dati corrispondenti  a quelli  usati per  l'originaria pubblicazione)
alla predetta  Direzione centrale, la quale  provvedera' a richiedere
la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del corrispondente avviso.
  Qualora la sospensione o l'annullamento del regolamento consegua ad
impugnativa del  Ministero delle  finanze (di  cui sara'  trattato in
prosieguo) sara' lo stesso Ministero a richiedere la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale del relativo avviso.
  I comuni e  le province devono verificare  l'esattezza degli avvisi
pubblicati in  Gazzetta Ufficiale  e, in  caso di  errori, segnalarli
alla  predetta   Direzione  centrale,  per  la   pubblicazione  delle
conseguenti correzioni.
  La pubblicazione  dell'avviso in  Gazzetta Ufficiale ha,  come gia'
detto,  lo scopo  di mero  richiamo  d'attenzione, per  cui essa  non
assume rilevanza  giuridica e, in  particolare: non e'  condizione di
esistenza  o  di   validita'  ne'  e'  requisito   di  efficacia  del
regolamento;  non influisce  sul contenuto  e sulla  legittimita' del
regolamento; non e' sostitutiva delle forme di pubblicazione previste
dall'ordinamento giuridico, quale l'affissione all'albo pretorio; non
interferisce sul  momento di decorrenza del  termine decadenziale per
proporre,   da   parte   dei  contribuenti   interessati,   eventuali
impugnative per illegittimita' del  regolamento, continuando questo a
rimanere  ancorato  alla  data  di  esecuzione  delle  operazioni  di
pubblicita' stabilite dall'ordinamento giuridico.
 Potere di impugnativa del Ministero delle finanze.
  In  forza del  quarto comma  dell'art. 52  del piu'  volte ripetuto
decreto  legislativo   n.  446,  il  Ministero   delle  finanze  puo'
impugnare, per vizi  di legittimita', avanti gli  organi di giustizia
amministrativa i regolamenti ad  esso comunicati, riguardanti tributi
propri dei comuni e delle province.
  L'esercizio di  tale potere  e' puramente  facoltativo ed  esso non
influisce  sul sistema  della  tutela giurisdizionale  dei diritti  e
degli  interessi individuali  apprestato dall'ordinamento  giuridico;
sistema,  che rimane  inalterato  anche in  relazione  al momento  di
decorrenza  del termine  decadenziale entro  il quale  i contribuenti
possono ricorrere avverso il regolamento ritenuto illegittimo.
  Peraltro,  deve   precisarsi  che  il  delineato   procedimento  di
comunicazione dei regolamenti ed il  citato potere di impugnativa non
modificano  l'istituto  dei  "controlli"  stabilito  nell'ordinamento
giuridico, nel senso  che non attribuiscono a  questo Ministero alcun
potere di controllo, neanche successivo, sugli atti in disamina.
  Ne'   e'  configurabile   alcuna   approvazione  ministeriale   sui
regolamenti  adottati, ne',  tantomeno, sugli  schemi di  regolamento
inviati dai comuni o province.
  Si  evidenzia,  infine,  che il  regolamento  illegittimo  divenuto
definitivo  per   mancata  impugnazione  puo',  pur   sempre,  essere
disapplicato  dalle commissioni  tributarie in  relazione all'oggetto
dedotto in giudizio (quinto comma dell'art. 7 del decreto legislativo
n. 546 del 31 dicembre 1992).
  La parte  della presente  circolare relativa alla  pubblicazione in
Gazzetta  Ufficiale,  mediante  avviso,   dei  regolamenti  e'  stata
concordata con l'Ufficio pubblicazione  leggi e decreti del Ministero
di grazia e giustizia.
  Le direzioni regionali delle entrate cureranno l'urgente diffusione
della presente circolare presso i comuni e le province compresi nelle
proprie circoscrizioni.
  La presente circolare e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
                                        Il direttore generale
                                   del Dipartimento delle entrate
                                                Romano