Tabella dei valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame per la provincia di Siena.(GU n.97 del 28-4-1998)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto il comma 15 dell'art. 9-quinquies della legge 28 novembre 1996, n. 608, il quale stabilisce che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su conforme parere della Commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura, previa proposta delle commissioni provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto conto delle caratteristiche fisiche del territorio, dei modi correnti di coltivazione dei terreni e di allevamento e governo del bestiame, nonche' delle consuetudini locali, determina per ciascuna provincia, con proprio decreto, i valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame; Visto l'art. 9-quinquies, commi 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18 della legge 28 novembre 1996, n. 608, concernente l'accertamento ai fini previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro prestate dai lavoratori di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334; Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1971 con il quale e' stata approvata la deliberazione del 24 luglio e 28 agosto 1970 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Siena; Vista la deliberazione del 21 aprile 1997 della commissione provinciale per la manodopera agricola di cui all'art. 4 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modifiche, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, con la quale si e' proceduto alla revisione dei valori medi per ettaro coltura e per ciascun capo di bestiame, precedentemente approvati con il predetto decreto ministeriale; Visto il conforme parere della Commissione centrale di cui all'art. 9-sexies, comma 5, della legge 28 novembre 1996, n. 608; Decreta: I valori medi di impiego di manodopera, per singola coltura e per ciascun capo di bestiame nella provincia di Siena, sono determinati nelle misure indicate nella allegata tabella secondo la proposta contenuta nella deliberazione datata 21 aprile 1997 della commissione provinciale per la manodopera agricola di Siena, ai sensi dell'art. 9-quinquies, comma 15, della legge 28 novembre 1996, n. 608. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 8 aprile 1998 Il Ministro: Treu Valori medi di impiego di manodopera per singole colture e per ciascun capo di bestiame ai sensi del comma 15, art. 9- quinquies della legge 28 novembre 1996, n. 608, per la provincia di Siena. Coltura Giornate per ettaro __ __ Orto 200 Orto in serra 250 Pomodoro da mensa 80 Pomodoro da industria 30 Patata 40 Peperone 50 Barbabietola da zucchero 26 Carciofo 55 Cocomero/melone 64 Zucchine 50 Tabacco 130 Vivaio a pieno campo 200 Vivaio in serra 230 Vite 105 Olivo 25 Prato 7 Prato/pascolo 2 Seminativo arborato 14 Seminativo frumento 5 Mais 16 Girasole 4 Colza 4 Castagneto 14 Bosco misto 4 Allevamenti Giornate per capo __ __ Ovini/caprini 1,00 Suini 4,00 Bovini da latte 9,00 Bovini da carne 6,00 Equini 5,00 Avicoli 0,15 Apicoltura (gg./arnia) 1,00