Parere integrativo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini "Molise" o "del Molise".(GU n.97 del 28-4-1998)
Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164. Esaminate le istanze e le controdeduzioni, pervenute nei termini e nelle forme di rito, presentate dalla regione Abruzzo - Giunta regionale, dal Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano e da alcune cantine sociali operanti nel territorio della regione Molise, relative al parere espresso dal Comitato predetto sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine controllata "Molise" o "del Molise" per i vini prodotti nella regione Molise e alla proposta di disciplinare di produzione di detti vini, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio 1998; Considerato che le stesse hanno per oggetto la legittimita' e l'opportunita' di consentire il riferimento al vitigno Montepulciano nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata "Molise" o "del Molise"; Preso atto dell'avviso espresso dal dirigente capo della Sezione amministrativa del Comitato medesimo sulle istanze e controdeduzioni sopra indicate; Ritenuto di dover escludere il lamentato pericolo di confusione per i consumatori tra la dicitura "Vino Nobile di Montepulciano", relativa all'omonimo vino a denominazione di origine controllata e garantita, la dicitura "Montepulciano d'Abruzzo", relativa all'omonimo vino a denominazione di origine controllata, e quella in corso di riconoscimento "Molise" con la possibilita' di fare riferimento al nome del vitigno Montepulciano, stante la notorieta' assai antica dei vini citati; Ritenuto inammissibile in linea di principio la rinuncia all'uso del riferimento alla denominazione tradizionale di vitigno Montepulciano per i vini a denominazione di origine controllata "Molise" cosi' come avviene per i vini prodotti nel territorio della regione Abruzzo, riconosciuti a denominazione di origine controllata "Montepulciano d'Abruzzo"; Considerato altresi' che gia' in altri casi nell'Unione europea si ammette di fatto che l'uso del riferimento al nome di alcuni vitigni sia consentito, benche' identico a nomi geografici, e che anche nel caso in esame debba essere richiesta, al fine di risolvere in via definitiva la questione sorta, la specifica deroga comunitaria per i soli vini Montepulciano d'Abruzzo e del Molise; Ha respinto, con le motivazioni sopra riportate, le istanze e controdeduzioni predette, mantenendo fermi proposta e pareri pubblicati nella citata Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 1998.