MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

COMUNICATO

Parere  integrativo  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
  valorizzazione delle  denominazioni di origine e  delle indicazioni
  geografiche   tipiche   dei   vini   relativo   alla   domanda   di
  riconoscimento  della denominazione  di origine  controllata per  i
  vini "Molise" o "del Molise".
(GU n.97 del 28-4-1998)

  Il  Comitato nazionale  per  la tutela  e  la valorizzazione  delle
denominazioni di origine e  delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164.
  Esaminate le istanze e le  controdeduzioni, pervenute nei termini e
nelle  forme  di rito,  presentate  dalla  regione Abruzzo  -  Giunta
regionale, dal Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano e da alcune
cantine  sociali  operanti  nel   territorio  della  regione  Molise,
relative al  parere espresso dal  Comitato predetto sulla  domanda di
riconoscimento della denominazione di  origine controllata "Molise" o
"del Molise" per i vini prodotti nella regione Molise e alla proposta
di  disciplinare  di  produzione  di  detti  vini,  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana  n. 35 del  12 febbraio
1998;
  Considerato  che le  stesse  hanno per  oggetto  la legittimita'  e
l'opportunita' di consentire il  riferimento al vitigno Montepulciano
nella  designazione  e  presentazione  dei vini  a  denominazione  di
origine controllata "Molise" o "del Molise";
  Preso atto  dell'avviso espresso  dal dirigente capo  della Sezione
amministrativa del Comitato medesimo  sulle istanze e controdeduzioni
sopra indicate;
  Ritenuto di dover escludere il lamentato pericolo di confusione per
i  consumatori  tra  la  dicitura  "Vino  Nobile  di  Montepulciano",
relativa all'omonimo  vino a  denominazione di origine  controllata e
garantita,   la   dicitura    "Montepulciano   d'Abruzzo",   relativa
all'omonimo vino a denominazione di  origine controllata, e quella in
corso  di  riconoscimento  "Molise"   con  la  possibilita'  di  fare
riferimento al  nome del vitigno Montepulciano,  stante la notorieta'
assai antica dei vini citati;
  Ritenuto inammissibile  in linea  di principio la  rinuncia all'uso
del   riferimento   alla   denominazione  tradizionale   di   vitigno
Montepulciano  per  i vini  a  denominazione  di origine  controllata
"Molise" cosi' come avviene per  i vini prodotti nel territorio della
regione Abruzzo, riconosciuti a  denominazione di origine controllata
"Montepulciano d'Abruzzo";
  Considerato altresi' che gia' in  altri casi nell'Unione europea si
ammette di fatto che l'uso del  riferimento al nome di alcuni vitigni
sia consentito, benche'  identico a nomi geografici, e  che anche nel
caso in  esame debba essere  richiesta, al  fine di risolvere  in via
definitiva la questione sorta, la  specifica deroga comunitaria per i
soli vini Montepulciano d'Abruzzo e del Molise;
  Ha  respinto, con  le  motivazioni sopra  riportate,  le istanze  e
controdeduzioni   predette,  mantenendo   fermi  proposta   e  pareri
pubblicati  nella citata  Gazzetta Ufficiale  n. 35  del 12  febbraio
1998.