Scioglimento della "Societa' cooperativa del popolo di Chiesina Montalese" a r.l., in Pistoia.(GU n.98 del 29-4-1998)
IL DIRETTORE della direzione provinciale del lavoro di Pistoia Visto l'art. 2544 del codice civile, che prevede lo scioglimento da parte dell'autorita' governativa delle societa' cooperative che non sono in condizioni di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione; Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2; Visto il decreto del Direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore; Vista la circolare n. 33/1996 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Div. IV/6; Vista l'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della "Societa' cooperativa del Popolo di Chiesina Montalese" a r.l. con sede in Pistoia, dalla quale risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dal predetto articolo 2544 del codice civile e che non ha alcuna attivita' da liquidare; Sentito il parere del Comitato centrale per le cooperative espresso nella riunione del 4 febbraio 1998; Decreta: La "Societa' cooperativa del Popolo di Chiesina Montalese" a responsabilita' limitata, con sede in Pistoia, localita' Chiesina Montalese (Pistoia), costituita per rogito notaio dott. Umberto Arcangeli, in data 21 febbraio 1945, registro imprese n. 723, B.U.S.C. n. 105/57514, sciolta ai sensi delle sopracitate norme, senza far luogo alla nomina del liquidatore. Pistoia, 9 aprile 1998 Il direttore: Caruso