MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

  Provvedimenti   concernenti   il   trattamento   straordinario   di
integrazione salariale
(GU n.100 del 2-5-1998)

  Con decreto ministeriale n. 24256 del 23 marzo 1998 e' approvato il
programma per ristrutturazione aziendale,  relativo al periodo dal 27
gennaio 1997  al 26  maggio 1997,  della ditta S.c.  a r.l.  Coop. 25
Aprile, con  sede in Carini  (Palermo) e  unita' di Mazara  del Vallo
(Trapani).
   Parere comitato tecnico del 20 gennaio 1998: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati, dipendenti dalla ditta S.c.  a r.l. Coop. 25 Aprile, con
sede in Carini (Palermo) e unita'  di Mazara del Vallo (Trapani), per
un massimo di 10 dipendenti, per il periodo dal 27 gennaio 1997 al 26
maggio 1997.
  Istanza aziendale  presentata il  22 marzo  1997 con  decorrenza 27
gennaio 1997.
  L'I.N.P.S.,  ad eccezione  delle esplicite  concessioni in  deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24257 del 23 marzo 1998 e' approvato il
programma per  crisi aziendale,  relativo al  periodo dal  1 novembre
1997 al  31 ottobre  1998, della  ditta S.p.a.  Rondine, con  sede in
Rubiera (Reggio Emilia) e unita' di Rubiera (Reggio Emilia).
  Art. 3-bis della legge n. 135/1998.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla  ditta S.p.a. Rondine,  con sede in  Rubiera (Reggio
Emilia) e  unita' di Rubiera  (Reggio Emilia),  per il periodo  dal 1
novembre 1997 al 30 aprile 1998.
  Istanza aziendale presentata  il 23 dicembre 1997  con decorrenza 1
novembre 1997.
  L'I.N.P.S.,  ad eccezione  delle esplicite  concessioni in  deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con  decreto ministeriale  n. 24258  del  23 marzo  1998 a  seguito
dell'approvazione   relativa   al  programma   per   ristrutturazione
aziendale,  intervenuta con  il  decreto ministeriale  del 16  maggio
1997,  e' autorizzata  la  ulteriore  corresponsione del  trattamento
straordinario di  integrazione salariale,  gia' disposta  con decreto
ministeriale del  16 maggio 1997 con  effetto dal 10 giugno  1996, in
favore  dei lavoratori  interessati,  dipendenti  dalla ditta  S.p.a.
Florim  Ceramiche, con  sede in  Fiorano Modenese  (Modena) e  unita'
Fiorano Modenese (Modena) e Mordano  (Bologna), per il periodo dal 10
dicembre 1997 al 9 giugno 1998.
  Istanza aziendale presentata  il 22 gennaio 1998  con decorrenza 10
dicembre 1997.
  L'I.N.P.S.,  ad eccezione  delle esplicite  concessioni in  deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24259 del 23 marzo 1998 e' approvato il
programma per  ristrutturazione aziendale, relativo al  periodo dal 1
febbraio 1995 al 27 aprile 1995, della ditta S.r.l. Sidercomit Milano
C.S. Coils - Gruppo Ilva laminati  piani, con sede in Paderno Dugnano
(Milano) e unita' di Paderno Dugnano (Milano).
   Parere comitato tecnico del 17 giugno 1997: favorevole.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per  ristrutturazione aziendale,  in favore  dei lavoratori
interessati,  dipendenti dalla  ditta S.r.l.  Sidercomit Milano  C.S.
Coils -  Gruppo Ilva laminati  piani, con  sede in Paderno  Dugnano e
unita' di  Paderno Dugnano  (Milano), per il  periodo dal  1 febbraio
1995 al 27 aprile 1995.
  Istanza aziendale presentata  il 23 febbraio 1995  con decorrenza 1
febbraio 1995.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
24 settembre 1997, n. 23410/6.
  L'I.N.P.S.,  ad eccezione  delle esplicite  concessioni in  deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24260 del 23 marzo 1998 e' approvato il
programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 12 maggio 1997
all'11  maggio 1998,  della  S.r.l.  ditta Lorica  Sud,  con sede  in
Assemini (Cagliari) e unita' di Milano e Ottana (Nuoro).
  Art. 3-bis della legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'approvazione  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale per crisi aziendale,  in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti  dalla  ditta S.r.l.  Lorica  Sud,  con sede  in  Assemini
(Cagliari) e unita' di Milano e Ottana (Nuoro), per il periodo dal 19
giugno 1997 all'11 novembre 1997.
  Istanza aziendale  presentata il 26  giugno 1997 con  decorrenza 12
maggio 1997.
   Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993.
  L'I.N.P.S.,  ad eccezione  delle esplicite  concessioni in  deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24261  del 23 marzo 1998 sono accertati
i presupposti  di cui all'art. 3,  comma 2, della legge  n. 223/1991,
relativi al  periodo dal  1 dicembre  1997 al  31 maggio  1998, della
ditta S.c. a r.l. Consorzio  agrario interprovinciale di Campobasso e
Isernia,  con  sede in  Campobasso  e  unita' di  Campobasso,  Larino
(Campobasso) e Termoli (Campobasso).
  Art. 3-bis, della legge n. 135/1997.
  A  seguito  dell'accertamento  di  cui  sopra,  e'  autorizzata  la
ulteriore   corresponsione    del   trattamento    straordinario   di
integrazione  salariale per  liquidazione coatta,  gia' disposta  con
decreto ministeriale  del 24 aprile  1997 con effetto dal  1 dicembre
1996,  in favore  dei lavoratori  interessati dipendenti  dalla ditta
S.c.  a  r.l.  Consorzio  agrario interprovinciale  di  Campobasso  e
Isernia,  con sede  in  Campobasso, e  unita'  di Campobasso,  Larino
(Campobasso) e  Termoli (Campobasso), per  il periodo dal  1 dicembre
1997 al 31 maggio 1998.
  Art. 3, comma 2, della legge  n. 223/1991 - decreto del 12 novembre
1996.
   Contributo addizionale: no.
  L'I.N.P.S.  e' autorizzato  a provvedere  al pagamento  diretto del
predetto trattamento.
  L'I.N.P.S.,  ad eccezione  delle esplicite  concessioni in  deroga,
eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto
del  limite massimo  di 36  mesi nell'arco  del quinquennio  previsto
dalla vigente  normativa, con  particolare riferimento ai  periodi di
fruizione  del  trattamento   ordinario  di  integrazione  salariale,
concessi  per  contrazione  o sospensione  dell'attivita'  produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 24265 del 23 marzo 1998  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla  S.r.l. Dima Rippers, con sede  in Roma e
unita' di  Roma, per un massimo  di 30 dipendenti, e'  autorizzata la
corresponsione   del   trattamento  straordinario   di   integrazione
salariale dal 1 gennaio 1998 al 30 giugno 1998.
  La corresponsione del  trattamento di cui sopra e'  prorogata dal 1
luglio 1998 al 31 dicembre 1998.
  L'I.N.P.S.  e' autorizzato  a provvedere  al pagamento  diretto del
trattamento  straordinario di  integrazione  salariale ai  lavoratori
interessati, nonche'  all'esonero dal  contributo addizionale  di cui
all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988.
  L'I.N.P.S.  verifica il  rispetto  del limite  massimo  di 36  mesi
nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine
ai  periodi di  fruizione del  trattamento ordinario  di integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale  n. 24266 del 23 marzo 1998  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla  S.c. a r.l. Coop. A.L.V.A.,  con sede in
Fossano (Cuneo) e unita' in Fossano - Pianfei - Dogliani (Cuneo), per
un massimo  di 86  dipendenti, e'  autorizzata la  corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 9 luglio 1997
all'8 gennaio 1998.
  Il presente  decreto annulla a sostituisce  il decreto ministeriale
29 ottobre 1997, n. 23616/1-2.
  La corresponsione del  trattamento di cui sopra e'  prorogata dal 9
gennaio 1998 all'8 luglio 1998.
  L'I.N.P.S.  e' autorizzato  a provvedere  al pagamento  diretto del
trattamento  straordinario di  integrazione  salariale ai  lavoratori
interessati, nonche'  all'esonero dal  contributo addizionale  di cui
all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988.
  L'I.N.P.S.  verifica il  rispetto  del limite  massimo  di 36  mesi
nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine
ai  periodi di  fruizione del  trattamento ordinario  di integrazione
salariale,  concessi  per  contrazione o  sospensione  dell'attivita'
produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.
  Con decreto ministeriale n. 24267 del 23 marzo 1998 e' accertata la
sussistenza dei presupposti di cui  all'art. 10 della legge 23 luglio
1991 ai fini della proroga  del trattamento ordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori sospesi a decorrere dal 4 febbraio
1995, dipendenti della S.c. a  r.l. Soc. consortile Consang, con sede
in Sassari, impegnata nei lavori di realizzazione del progetto C 2109
e  successivi   lotti  funzionali  del  completamento   della  strada
Sassari-Castelsardo-S.    Teresa    di     Gallura,    cantiere    di
Sassari-CastelsardoS. Teresa di Gallura (Sassari).
  A seguito dell'accertamento di cui  sopra e' autorizzata la proroga
del  trattamento ordinario  di integrazione  salariale in  favore dei
predetti lavoratori  per il  periodo dal  4 maggio  1995 al  3 agosto
1995.
  Il trattamento ordinario di integrazione  salariale di cui sopra e'
ulteriormente prorogato dal 4 agosto 1995 al 18 ottobre 1995.